6
Introduzione
Negli Stati Uniti i dibatti sull’istituto dell’impeachment sono antecedenti alla stesura della
stessa Costituzione federale. La procedura di impeachment disciplinata all’interno del testo
costituzionale trova origine sia nella prassi coloniale, sia all’interno delle leggi fondamentali
dei nuovi Stati formatisi in seguito alla Dichiarazione d’indipendenza del 1776. Queste prime
disposizioni ed applicazioni dell’istituto giuridico furono a loro volta influenzate
dall’esperienza britannica con l’impeachment nel periodo compreso tra il XIII e il XVIII secolo.
Tale istituto, infatti, affonda le sue radici nel sistema costituzionale inglese configurandosi
come speciale procedura diretta a far valere la responsabilità penale dei ministri. Tuttavia, a
causa dell’assenza degli strumenti tipici a far valere la responsabilità politica dell’esecutivo, si
palesò nel corso del tempo una tendenza del Parlamento a ricorrere all’impeachment per fini
politici, aspetto che contribuì all’evoluzione in senso parlamentare della forma di governo
britannica. Non è un caso che, l’affermarsi del rapporto fiduciario tra Parlamento ed Esecutivo
e la conseguente competenza esclusiva del corpo giudiziario in materia penale, abbia coinciso
con la scomparsa dell’istituto dalla prassi istituzionale inglese.
Nella realtà nordamericana, invece, l’impeachment fu recepito fin da subito quale
meccanismo volto a garantire l’equilibrio all’interno di un contesto fortemente condizionato da
un principio di rigida separazione dei poteri. I Framers, infatti, presero in prestito il concetto
generale inglese di impeachment, ma cambiarono deliberatamente molte delle sue
caratteristiche essenziali, trapiantandolo da un sistema parlamentare a un sistema presidenziale
contraddistinto da una separazione molto più definita dell’autorità legislativa, esecutiva e
giudiziaria.
Questi aspetti comparativi, fondamentali per comprendere la concezione dell’impeachment
all’interno della realtà politica statunitense, saranno oggetto di discussione all’interno del
Capitolo I.
Nel Capitolo II, invece, sarà rappresentata l’articolazione del procedimento all’interno del
Congresso federale, i soggetti interessati all’applicazione dell’istituto e le sanzioni successive
al giudizio del Senato, così come previsto dalle disposizioni del testo costituzionale. Inoltre,
attraverso l’analisi della giurisprudenza della Corte Suprema, saranno osservati i tentativi di
ricorso al judicial review in materia di impeachment.
Partendo dall’art. II, sez. 4 della Costituzione federale, il quale oltre a individuare i soggetti
del procedimento, disciplina quelle che sono le condotte rilevanti ai fini della messa in stato
d’accusa, nel Capitolo III saranno analizzate le tre categorie di reati suscettibili di impeachment:
7
«Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors». Il tema delle impeachable
offenses rappresenta una delle questioni maggiormente discusse e controverse, sia perché la
disposizione costituzionale si presta ad una molteplicità di interpretazioni, sia perché la sua
risoluzione risulta essere fondamentale per la ricostruzione della procedura di impeachment. In
particolare, la questione principale riguarda il significato di «high Crimes and Misdemeanors»,
poiché l’espressione è ancora oggi oggetto di un proficuo dibattito che risulta condizionato dalle
diverse letture dell’impeachment, in chiave prevalentemente politica o giurisdizionale. In
seguito, si procederà ad un esame della prassi giudiziaria per cercare di identificare i tipi di
condotta per i quali l’impeachment potrebbe plausibilmente essere richiesto per qualsiasi
funzionario. Il ricorso ai precedenti giudiziari si rende indispensabile poiché essi sono stati
oggetto di una continua comparazione con i casi presidenziali.
Quest’ultimi saranno analizzati all’interno del Capitolo IV con l’intento di mostrare come i
diversi significati dell’impeachment abbiano finito per influenzare l’attivazione e l’esito degli
stessi procedimenti.
8
CAPITOLO I
L’IMPEACHMENT: DALLA GENESI INGLESE ALL’AFFERMAZIONE
NELL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DEGLI STATI UNITI
D’AMERICA
1. Le origini dell’impeachment
Al fine di rintracciare la natura dell’istituto dell’impeachment, risulta opportuno partire dalla
tradizionale competenza giurisdizionale che ha storicamente accompagnato l’evoluzione
dell’antico Parlamento inglese.
Tale competenza trova origine nel potere giudiziario generale della Curia Regis, che fu
istituita in epoca normanna da Guglielmo il Conquistatore. Si trattava di un tribunale feudale
composto da funzionari appartenenti alla Corte reale e che aveva come finalità quella di
amministrare la giustizia universale del Regno
1
.
Con il passare del tempo però, le maggiori necessità derivanti dall’amministrazione di una
giustizia sempre più complessa, portarono alla creazione di distinti e separati corpi giudiziari
2
.
Anche se in questo modo la giurisdizione penale generale veniva attribuita alla Court of the
King’s Bench, i Lord riuscivano comunque a riservarsi, in Parlamento, la giurisdizione residuale
per il riesame di tutte le sentenze emanate dalle Corti ordinarie. È, dunque, in questa fase che
arriva a delinearsi la funzione giurisdizionale del Parlamento ed in particolare quella della
House of Lords
3
.
Tra i compiti di natura sostanzialmente giurisdizionale vi rientrava il giudizio su coloro che
appartenevano allo stesso ceto, in base all’antico principio secondo il quale «unusquisque per
pares sous est judicandus»
4
. Questo prevedeva che i Lord non potessero essere sottoposti alle
Corti ordinarie, poiché esclusivamente giudicabili dai loro pari
5
. Tale privilegio giurisdizionale
deve essere ricondotto al fatto che la Camera alta, in quanto originariamente parte della Curia
Regis, da cui promanavano direttamente o indirettamente tutte le giurisdizioni del Regno,
doveva considerarsi come Suprema Corte.
1
Cfr. W. Brown, “Impeachment of the Federal Judiciary,” Harvard Law Review 26, no. 8 (1913) pp. 684–706.
2
Furono istituite la High Court of Chancery, la Court of the King’s Bench, la Court of the Exchequer e la Court
of Common Pleas. Cfr. Brown, op. cit., p. 685.
3
Ibidem.
4
«ognuno è giudicato da un suo pari».
5
A partire dal 1689 tale possibilità venne riconosciuta anche ai membri della Camera dei Comuni.
9
È secondo questa prospettiva che deve essere ricordata anche la tradizionale competenza del
Parlamento a giudicare le condotte ritenute lesive dei principi fondanti l’ordinamento stesso,
prima fra tutte l’indispensabile fedeltà al Sovrano
6
. A tal proposito, nel 1352 venne adottato lo
Statute of Treasons, il quale elencava tutta una serie di fattispecie ritenute tradimento e poste a
tutela della Corona
7
. Tuttavia, all’interno dello Statute era presente anche una clausola generale
la quale prevedeva l’obbligo per i giudici di rimettere i casi dubbi al «Re e al suo Parlamento»,
ai quali spettava poi stabilire se la condotta in esame poteva considerarsi tradimento,
subordinando così il ruolo delle Corti ordinarie ad una decisione parlamentare. Proprio questa
prerogativa del Parlamento di decretare la rilevanza o meno di determinate fattispecie
considerate tradimento, rappresenta una premessa all’affermazione del procedimento di
impeachment
8
.
La dottrina inglese iniziò ad occuparsi dello studio circa le origini di questo antico istituto
solamente a partire dalla prima metà del XX secolo, individuandone le radici nell’evoluzione
dell’istituto della petizione. Questa consisteva nella prerogativa che i signori feudali avevano
nel richiedere un intervento del Re, il quale era libero di decidere se e in che modo intervenire.
Successivamente, anche i rappresentanti dei Comuni iniziarono a utilizzare lo strumento della
petizione con la finalità di sollecitare una presa di posizione del Sovrano su questioni che gli
stessi ritenevano costituire violazioni di norme della common law
9
.
Seguendo questa impostazione, alcuni studiosi
10
hanno ricondotto l’etimologia del termine
impeachment al verbo latino «impetere»
11
. Questo perché la messa in stato di accusa si
avvicinerebbe, nella forma, alla petizione indirizzata dai Comuni al Sovrano. Tuttavia, se si
considera l’impeachment mosso nei confronti di Lord Latimer
12
nel 1376
13
, si può notare che
questo non era finalizzato ad invocare un semplice intervento del Re. In quella determinata
6
Cfr. T.F. Giupponi, Le Immunità Della Politica. Contributo Allo Studio Delle Prerogative Costituzionali, ed.
Giappichelli (Torino, 2005).
7
Si trattava sia dei tradizionali delitti di lesa maestà, come l’attentato alla vita del Re e dei suoi familiari, sia di
quelle condotte che potevano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità del Regno, come impugnare le armi
contro il proprio paese o aiutare i suoi nemici. Cfr. Giupponi, op. cit., p. 56.
8
Ivi, p. 57.
9
Cfr. M. Oliviero, L’impeachment. Dalle Origini Inglesi All’esperienza Degli Stati Uniti, ed. Giappichelli (Torino,
2001).
10
Ad es., M.V. Clarke, “The Origin of Impeachment,” Fourteenth Century Studies (1937).
11
Cfr. Oliviero, L’impeachment. Dalle Origini Inglesi All’esperienza Degli Stati Uniti, op. cit., p. 3.; Giupponi,
Le Immunità Della Politica. Contributo Allo Studio Delle Prerogative Costituzionali, op. cit., p. 57.
12
Consigliere del Re al quale furono addebitati diversi crimini.
13
Primo caso accertato di impeachment assieme a quello nei confronti del mercante Richard Lyons. Per una
ricostruzione accurata cfr. Clarke, “The Origin of Impeachment.”.; F.O. Bowman III, “British Impeachments
(1376-1787) and the Preservation of the American Constitutional Order,” Hastings Constitutional Law Quarterly
46 (2018) pp. 745–792.; T. F. T. Plucknett, “The Origin of Impeachment,” Transactions of the Royal Historical
Society 24 (1942) pp. 47–71.; ID. “Presidential Address,” Transactions of the Royal Historical Society 1 (1951)
pp. 153–164.
10
circostanza, infatti, venne per la prima volta rivendicata dal Parlamento la capacità di accusare,
giudicare, ed eventualmente condannare, i più stretti collaboratori regi, a prescindere dal parere
del Sovrano
14
.
Qualche anno più tardi, in aperta contrapposizione con la precedente teoria, ci fu chi
15
accostò le stesse origini dell’impeachment all’istituto dell’indictment
16
: atto di accusa con il
quale ha inizio un procedimento penale innanzi alle Courts. Tale connessione tra i due istituti
deriverebbe dalla graduale assimilazione nella nuova procedura di impeachment delle modalità
tipiche del processo penale inglese
17
.
Ad ogni modo anche tale interpretazione non fu esente da critiche, in quanto le forme
processuali proprie dell’indictment non sono rintracciabili in nessuno dei primi casi di
impeachment
18
. Difatti, risulta sufficientemente documentato che proprio durante il caso
Latimer i Comuni fecero ricorso all’istituto della conviction by notoriety
19
, allo scopo di attivare
un processo penale
20
. Per tale attivazione bastava il c.d. «clamour of the people» che denunciava
la fama criminale di un individuo.
In sostanza, si può senz’altro affermare che la procedura di impeachment non sia
riconducibile a nessuno dei preesistenti istituti, configurandosi piuttosto come il riadattamento
di meccanismi tradizionali da parte del Parlamento al fine di affermare la propria supremazia
nei confronti del Sovrano e dei suoi ministri
21
. In questo senso, volendo trovare una prima e
generica definizione, l’impeachment rappresenterebbe: «una sorta di procedimento penale
speciale ed eccezionale finalizzato alla persecuzione dei reati di tradimento, corruzione o
genericamente atti di cattiva condotta commessi da chi, per prestigio ed influenza sociale, si
trovasse a rivestire una carica così elevata da poter sfuggire ai rigori della giustizia
ordinaria»
22
. Tale carattere speciale ed eccezionale può essere rintracciato sia nella peculiarità
del procedimento in sé, sia nell’individuazione del Parlamento quale sede naturale del giudizio.
14
Cfr. Oliviero, L’impeachment. Dalle Origini Inglesi All’esperienza Degli Stati Uniti, op. cit., p. 3.
15
Ad es., Plucknett, “The Origin of Impeachment.”.
16
L’indictment è oggi disciplinato dall’Indictment Act del 1915. Per il testo completo si rimanda a
legislation.gov.uk.
17
Cfr. Oliviero, L’impeachment. Dalle Origini Inglesi All’esperienza Degli Stati Uniti, op. cit., p. 4.
18
In questo senso, Plucknett, “The Origin of Impeachment.”, op. cit., p. 50, sottolinea come lo stesso termine
indictment non compaia in nessuno dei primi procedimenti di impeachment: «The commons are frequently said to
‘impeach’, to ‘complain’ or even to ‘accuse’, but the rolls do not say that they ‘indict’».
19
Inizialmente, l’istituto della notoriety comportava una condanna immediata dell’individuo sulla base di una
«dichiarazione di fama» ritenuta sufficiente a determinarne la colpevolezza. Cfr. Oliviero, L’impeachment. Dalle
Origini Inglesi All’esperienza Degli Stati Uniti, op. cit., p. 5.
20
È solo a partire dal 1341, durante il caso relativo al Chief Justice Willoughby, che tale istituto aveva iniziato ad
essere considerato come mezzo idoneo all’attivazione di un processo penale, perdendo la capacità di portare ad
una condanna immediata dell’individuo. Cfr. Plucknett, “The Origin of Impeachment.”.
21
Cfr. Oliviero, L’impeachment. Dalle Origini Inglesi All’esperienza Degli Stati Uniti, op. cit., p. 6.
22
Ivi, p. 7.
11
2. Evoluzione e declino dell’istituto nel sistema costituzionale inglese
Analizzando la parabola evolutiva dell’istituto dell’impeachment è possibile notare come nel
corso dei secoli esso abbia subito una lenta trasformazione, giacché da procedimento penale
speciale arriverà a configurarsi come vero e proprio strumento di lotta politica per poi
riconvertirsi alla sua natura giuridico-penalistica. Tutto ciò lo si può riscontrare già a partire
dagli ultimi anni del regno di Edoardo III, nel corso di quelli che sono stati definiti come i primi
procedimenti di impeachment.
Nel già citato caso di Lord Latimer, anche se il Parlamento riuscì a mascherare in parte le
proprie reali intenzioni, ad essere chiamate in causa furono le prerogative della Corona. Le
diverse imputazioni nei confronti di Latimer, in realtà, si fondavano sulla volontà dei Comuni
affinché venissero allontanati tutti i «cattivi» consiglieri del Re
23
.
Il processo ebbe inizio con la formulazione di tutti i capi di accusa da parte dello Speaker
della House of Commons, Peter de la Mare. I Comuni misero in piedi un’accusa che conteneva
in sé le diverse fasi del processo (accusa-imputazione-giudizio), attribuendosi così il potere di
determinare l’esito del procedimento. Di conseguenza, i Lord, difficilmente avrebbero potuto
opporsi a tale accusa poiché la stessa si fondava sul «clamour»
24
, il quale rappresentava una
prova sufficiente di colpevolezza. L’istituto della notoriety, infatti, era stato riconosciuto quale
elemento idoneo a legittimare l’accusa verso i funzionari del Re
25
.
Oltre alla compattezza dell’accusa, un altro aspetto da menzionare in quanto carattere
distintivo anche di altri e successivi procedimenti di impeachment, è il modello di difesa
intrapreso da Latimer. Quest’ultimo non cercò di opporsi alle diverse imputazioni, ma chiamò
in causa l’autorità del Sovrano nel tentativo di sottrarsi al giudizio. Dal momento che ancora
non esisteva una forma di responsabilità dei ministri nei confronti del Parlamento, il ricorso
all’irresponsabilità del Sovrano avrebbe dovuto scagionare il consigliere. Ad ogni modo, questa
impostazione difensiva, nonché gli svariati tentativi del Re di bloccare il procedimento stesso,
non impedirono che Latimer venisse accusato, giudicato e condannato in pleno Parliamento
26
.
Infatti, nonostante la sua successiva riabilitazione, la prassi avviata dal Parlamento divenne
inattaccabile. Quello che divenne celebre come il «Good Parliament», fornì al procedimento di
impeachment un’impostazione che diventerà fondamento della sua legittimità nei secoli a
venire.
23
Ivi, p. 11.
24
I registri dell’epoca riportano che: «’William, lord Latimer was impeached and accused by the clamour of the
commons’», cfr. Plucknett, “The Origin of Impeachment.”, op. cit., p. 70.
25
Cfr. Oliviero, L’impeachment. Dalle Origini Inglesi All’esperienza Degli Stati Uniti, op. cit., p. 14.
26
Ivi, p. 13.