2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In confronto alla modulistica precedente va innanzi tutto osservato che: 
 
• il nuovo Stato Patrimoniale non prevede alcuna suddivisione, per le imprese miste, tra 
gestione vita e gestione danni, essendo la stessa rinviata a due allegati (n. 1 e 2) alla Nota 
Integrativa, mentre in precedenza occorreva presentare due stati patrimoniali, uno per la 
gestione vita (modello 3) e uno per la gestione danni (modello 5) più uno stato 
patrimoniale riassuntivo (modello 1)  in cui erano previste due colonne, una per ciascuna 
gestione. Ne ha guadagnato, naturalmente, la chiarezza dell’informazione senza 
sacrificarne la completezza .  
• il nuovo stato patrimoniale consente inoltre di evidenziare immediatamente l’entità degli 
investimenti, i quali, indipendentemente dalla loro natura (beni immobili, attività 
finanziarie o depositi di riassicurazione, immobilizzazioni o attivo circolante) sono 
raggruppati in un unico importo (lettera C allegato I) laddove, invece, il modello di stato 
patrimoniale precedente obbligava il lettore a sommare una serie di voci.  
• rispetto ai precedenti modelli è da osservare l’assenza dei fondi cosiddetti rettificativi di 
poste dell’attivo che vanno imputati direttamente a riduzione del corrispondente valore 
dell’attivo: nel nuovo schema di bilancio esistono soltanto dei  fondi per rischi e oneri, 
laddove nei modelli 3 e 5 vi erano una serie di  fondi di accantonamento a destinazione 
specifica di cui, alcuni aventi natura di fondi di accantonamento per rischi e oneri diversi 
e, altri, di poste rettificative di valori dell’attivo (in particolare fondo svalutazione 
Tabella 1.2 -  Raggruppamenti del passivo dello stato patrimoniale
Livello principale delle voci di attivo
A.  Patrimonio netto
B.  Passività subordinate
C.  Riserve tecniche
D.  Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati
e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione
E.  Fondi per rischi e oneri
F.  Depositi ricevuti da riassicuratori
G. Debiti ed altre passività
H. Ratei e risconti
 
 3
crediti).  Analoga considerazione vale per i fondi ammortamento, scomparsi nella nuova 
modulistica, essendo prevista la deduzione diretta dalla posta dell’ attivo cui si 
riferiscono. 
• infine, in relazione alla gestione di fondi pensione da parte dell’impresa di assicurazione, 
l’art. 2 del d.lgs. 173/97 prevede che le attività e le passività relative ai fondi pensione 
gestiti dall’impresa di assicurazione in nome proprio ma per conto dei fondi pensione 
devono figurare nell’apposita voce dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale. La 
nota integrativa deve inoltre riportare: 
⇒ la composizione dell’attivo patrimoniale relativamente alla totalità dei fondi pensione; 
⇒ gli attivi inerenti ogni specifica gestione conformemente alle condizioni presenti in 
convenzione; 
⇒ l’indicazione, per ogni classe di attivo, del relativo costo; 
⇒ l’ammontare delle passività afferenti a ciascun fondo con l’indicazione delle eventuali 
garanzie previste. Le attività e le passività relative ai fondi pensione gestiti in nome e 
per conto dei fondi stessi devono essere, invece, riportati tra le garanzie, impegni e 
altri conti d’ordine . 
 
Per quanto riguarda i Criteri di valutazione delle poste di stato  patrimoniale è 
possibile fare riferimento alla  tabella esposta nella pagina successiva nella quale 
vengono messe in evidenza in modo schematico ma di immediata interpretazione le 
regole di valutazione previste dall’art. 16 del d.lgs. 173/97. 
 
 
III. Un’altra importante novità del decreto riguarda la struttura del conto 
economico, stabilita dall’allegato II del decreto legislativo 173/97, che risulta 
completamente mutata rispetto agli schemi previgenti. La precedente modulistica 
prevedeva: 
• un conto profitti e perdite riassuntivo (nel quale erano riportati separatamente gli 
importi riguardanti il ramo vita e quelli riguardanti i rami danni) a sezione 
contrapposte, 
 
 4
 
 
• un conto profitti e perdite per il ramo vita e uno per i rami danni, entrambi a 
sezioni contrapposte, 
• una serie di conti profitti e perdite per ramo a struttura a scalare, limitato alle sole 
voci tecniche e al solo portafoglio italiano per i rami danni, oltre a un conto 
riepilogativo degli stessi, 
• un allegato per il ramo vita e uno per i rami danni, con la distinzione delle spese 
di lavoro subordinato e autonomo ela suddivisione di voci diverse di costo e 
Tabella 1.3 - I criteri di valutazione dell'attivo patrimoniale
Dlgs 173/97
art. 16 Rinvii
comma
1 Elementi dell'attivo ad uso durevole costo di acquisto/produzione art.15
2 C.s. - con utilizzazione limitata nel tempo C.s., sistematicamente ammortizz.
3 C.s. - durevolmente di valore inferiore minor valore (svalutazione)
5 C.s. - partecipazioni controllate/collegate patrimonio netto (*) ripristino, se vengono meno i motivi
4 C.s valore > patrimonio netto prima applicazione; esercizi success.
16 Titoli obbligazionari - maggiore/minore maggiore: spesato o ammortizzato motivazione in nota integrativa
costo rispetto al valore di rimborso minore: a conto economico per
per competenza
6 Investimenti ed altri elementi dell'attivo minore tra costo e valore rispristino se vengono meno i motivi
non destinati a permanere durevolmente di realizzo
7 C. investimenti valore corrente art.17
18 e 19
8 Investimenti a beneficio assicurati vita valore corrente eccezione
…e derivanti dalla gestione di fondi art. 24 del
pensione Dpr 917/86
9 Crediti valore presumibile di realizzo articolo 71
commi 3 e 5
Dpr 917/86
10 Attivi immateriali - provvigioni acquisto spesate o capitalizzate ammortamento/limiti
11 C.s - costi… utilità pluriennale capitalizzabili consenso collegio sindacale (**)
12 C.s - avviamento capitalizzabile consenso collegio sindacale (***)
13 C.s - disaggio sui prestiti capitalizzato o ammortizzato
14 beni fungibili media ponderara, lifo, fifo
15 Altri elementi dell'attivo valore costante, se costantemente
rinnovati e di scarsa importanza
17 Rettifiche di valore e accantonamenti nota integrativa
esclusivamente in applicazione
di norme tributarie
(*) Detratti i dividendi e operate le rettifiche ex bilancio consolidato
(**) Limiti alla durata dell'ammortamento e alla distribuzione di dividendi
(***) Limiti alla durata dell'ammortamento 
LA VALUTAZIONE DELLE VOCI DELL'ATTIVO
Voci dell'attivo
Criteri
di valutazione
Definizioni
note, ecc.
 
 5
ricavi a seconda che le stesse riguardavano rapporti con le società controllanti, 
controllate, collegate o altre. 
La nuova rappresentazione è articolata in un unico conto economico, a forma espositiva a 
scalare, la cui struttura rende di immediata lettura i risultati di gestione, sia a livello 
intermedio che a livello globale. Il nuovo conto economico risulta così diviso in tre parti: 
• conto I - conto tecnico dei rami danni, suddiviso in 10 voci; 
• conto II -  conto tecnico dei rami vita, suddiviso in 13 voci; 
• conto III - conto non tecnico, suddiviso in 15 voci. 
Ciascuna voce è contraddistinta da un numero arabo e la maggiorparte è ulteriormente 
suddivisa in sottovoci, con due livelli di dettaglio, contraddistinti rispettivamente da lettera e 
doppia lettera minuscola. Le imprese operanti esclusivamente nei rami danni e quelle 
operanti esclusivamente nel ramo vita devono, in base all’attuale normativa, ricorrere 
rispettivamente al conto I e al conto II; le imprese miste devono utilizzare invece entrambi i 
conti tecnici, suddividendo i rami esercitati sia con riferimento al lavoro diretto che alla 
riassicurazione. 
 
IV. Il  decreto 173/97 ha comportato anche una completa rivisitazione della nota 
integratva che si presenta strutturata nel seguente modo : 
Parte  A.      Criteri di valutazione 
Parte  B.       Informazioni sullo stato patrimoniale e sul conto economico 
 
            A questa parte sono riservate le informazioni sulle singole poste di stato 
patrimoniale e conto economico. In generale è stato previsto l’obbligo di motivare le 
eventuali variazioni significative intervenute nell’esercizio, ove richiesto, di fornire 
ulteriori informazioni per le singole voci. Per la precisione, sono stati previsti  32  
allegati così suddivisi: 
• per le imprese che esercitano congiuntamente i due rami: 
       Allegato 1. Stato patrimoniale relativo alla gestione danni, 
       Allegato 2. Stato patrimoniale relativo alla gestione vita, 
       Allegato 3.  Prospetto relativo alla ripartizione del risultato d’esercizio tra 
                        rami danni e rami vita. 
 6
• per tutte le imprese: 
      Allegati 4 - 18     attinenti le principali voci dello stato patrimoniale, 
      Allegati 19 - 32   attinenti le principali voci del conto economico. 
 
   Parte  C.        Altre informazioni. 
 
 
 
Infine è importane ricordare che, oltre alla nota integrativa, la normativa prevede 
una serie di documenti complementari finalizzati a delineare un quadro completo della 
situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa : 
• relazione sulla gestione, 
• relazione tecnica, 
• relazione di certificazione. 
 
∼ •  ∼ 
 
 La seconda parte è quella più importante del lavoro : dopo aver ripercorso le tappe 
dell’introduzione della moneta unica, affronta le problematiche relative con particolare 
riferimento al settore assicurativo. Partendo dalle regole di conversione e arrodondamento, 
si giunge ad analizzare gli aspetti contabili e di bilancio, riguardanti principalmente la 
contabilizzazione dei costi della transizione e delle differenze di cambio, la conversione 
del capitale sociale e gli effetti dell’euro nel bilancio consolidato. Per gli ultimi due 
aspetti vale quanto stabilito dalla normativa per la generalità delle imprese con i necessari 
adattamenti; si rimanda, quindi, a quanto esposto nel lavoro. In questa sede, invece, ci si 
soffermerà sulle regole di rilevazione dei costi di transizione e delle differenze di cambio 
mettendo in evidenza la particolarità dell’ ambito trattato : le imprese di assicurazione. 
 Per quanto riguarda i primi è importante  sottolineare che l’introduzione della 
moneta unica non comporta costi di natura straordinaria per l’impresa, laddove si intende 
per “straordinarietà” non l’eccezionalità o l’anormalità dell’evento, bensì l’estraneità della 
fonte del provento o dell’onere all’attività ordinaria. Pertanto nessun costo di transizione 
 7
dovrebbe essere classificato nella voce 11.III - oneri straordinari - del conto non tecnico 
del bilancio delle imprese di assicurazione. Inoltre, se i suddetti costi sono rilevanti per 
importo, è necessario fornire delucidazioni , circa la loro collocazione e il loro ammontare, 
in nota integrativa nella sezione 21 - Informazioni concernenti il conto non tecnico. In 
questo modo è possibile garantire la continuità nei criteri di valutazione e l’omogeneità dei 
valori di bilancio da un esercizio all’altro, inoltre si consente al lettore di osservare con 
chiarezza l’impatto di tali costi . 
 In generale, dunque, i costi della transizione all’euro devono essere imputati al conto 
economico dell’esercizio di sostenimento, tuttavia, nel caso in cui si può dimostrare che gli 
stessi daranno luogo a benefici futuri, è consentita la capitalizzazione mediante 
ammortamento. Avremo dunque : 
• i costi sostenuti per il cambiamento del software vengono iscritti tra gli attivi immateriali 
nella voce B.5 dello schema dello stato patrimoniale - Altri costi pluriennali. 
• i costi sostenuti per l’acquisto di computer, macchine elettroniche, etc. sono classificati 
tra gli attivi materiali alla voce F. I. 1 - Altri elementi dell’attivo : mobili, macchine 
d’ufficio, etc. 
• tutti gli altri costi di transizione, quali la consulenza contabile, fiscale, informatica, la 
formazione del personale, il rinnovo della modulistica, le spese pubblicitarie, 
l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto, spese per l’informazione della 
clientela, vengono collocati tra i costi attinenti la gestione ordinaria dell’azienda e quindi 
nella voce III. 8  del conto non tecnico - Altri oneri. 
• infine i costi del personale interno sostenuti per gestire la transizione devono essere 
contabilizzati nelle voci  I. 4  del conto tecnico dei rami danni - Altri oneri tecnici e  II. 5 
del conto tecnico dei rami vita - Altri oneri tecnici. 
Non necessariamente tutti i costi che l’impresa di assicurazione dovrà sostenere per 
l’introduzione dell’euro potranno essere determinabili - nell’ammontare e data di 
sopravvenienza - in fase di chiusura del bilancio durante il periodo di transizione. Pertanto 
potrebbe essere necessario prevedere e quantificare accantonamenti specifici a fondi per 
rischi e oneri. A tale proposito la Commissione sugli effetti contabili dell’euro si è posta il 
problema dell’anticipato accantonamento per oneri futuri trattando l’argomento nell’art. 85 
del documento intitolato Aspetti contabili dell’introduzione dell’Euro. A norma di 
 8
quest’ultimo, tali accantonamenti potranno essere contabilizzati a condizione che vadano a 
coprire perdite o debiti : 
• di natura determinata ; 
• di esistenza certa o probabile ; 
• che traggono origine da provvedimenti legislativi emanati in esercizi precedenti ; 
dei quali tuttavia, alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di 
sopravvenienza. A tal riguardo, il documento elaborato dalla Commissione congiunta dei 
dottori commercialisti e dei ragionieri, precisa, nel paragrafo 20 che fin quando non sia sorta 
un’obbligazione certa o probabile, indeterminata solo per quanto concerne l’ammontare o la 
data del pagamento, non è possibile imputare a conto economico un accantonamento per 
costi di conversione e accreditare nello stato patrimoniale un corrispondente fondo oneri 
(voce  E. 3 del passivo). Non si ritiene inoltre accettabile lo stanziamento di un fondo a 
fronte di costi “generici” per l’introduzione dell’euro. Lo stesso documento, infine, 
sottolinea che il principio generale che deve guidare il trattamento contabile dei costi di 
transizione non costituisce di per sé motivo di capitalizzazione o accantonamento degli 
stessi ; esse, infatti saranno capitalizzati o accantonati tenendo conto  della loro natura e 
destinazione. La nota integrativa deve indicare imputati nelle voci di conto economico e 
quelli iscritti nelle poste dell’attivo. 
 Per quanto riguarda le differenze di cambio, l’introduzione dell’euro a partire dal 
1/1/99 ha fatto sentire i suoi effetti già nei bilanci chiusi al 31/12/98 e ciò indipendentemente 
dal fatto che l’impresa abbia deciso o meno di adottare l’Euro sin dall’inizio del periodo 
transitorio. Le poste monetarie espresse nelle valute dei Paesi aderenti all’Emu, iscritte nei 
bilanci non comporteranno più, successivamente al 31/12/98, la rilevazione delle differenze 
di cambio in quanto i tassi sono stati irrevocabilmente fissati nell’ultimo giorno del 1998. Di 
conseguenza per le imprese si rende di fatto costrittiva la rilevazione degli utili o delle 
perdite su cambi, mentre si mantiene facoltativa la conversione dei bilanci in euro. Il quadro 
normativo di riferimento, relativamente alle imprese di assicurazione, comprende : 
• D.lgs. 213/98, artt. 24 e 25 ; 
• Provvedimento ISVAP n.1008.G del 5/10/98 ; 
• Circolare del Ministero delle Finanze n. 291/E, Cap. 6, par. 3 ; 
 9
• Principio contabile sull’Euro Introduzione dell’Euro quale moneta di conto, Cap. IV, 
par. 17 e 18 ; 
• Regolamento CE 1103/97.  
In sintesi, per le imprese di assicurazione, è stato stabilito quanto segue : 
 
A.      ELEMENTI   MONETARI : 
Le differenze di cambio positive e negative devono essere imputate al bilancio con uno dei 
seguenti metodi : 
1) imputazione diretta a conto economico ; 
2) frazionamento nel tempo con uno dei seguenti metodi : 
     2.1) metodo del pro-rata temporis ; 
2.2) metodo forfettario. 
Le imprese di assicurazione possono adottare uno dei tre metodi con l’obbligo di 
descriverlo nella nota integrativa (art. 24, comma 6, d.lgs. 213/98) nella parte A, sezione 1 
del bilancio dell’impresa e parte B, sezione 1 del bilancio consolidato. Se l’impresa di 
assicurazione intende acquisire a conto economico le differenze di cambio, in base a quanto 
disposto dal provvedimento ISVAP 1008.G, si presentano due alternative : 
1.  Se le differenze di cambio sono relative ad attività e passività ed operazioni fuori bilancio, 
comprese le riserve tecniche di cui agli artt. 31 (riserve tecniche del lavoro diretto) e 39 
(riserve tecniche del lavoro indiretto) del d.lgs. 173/97, sono incluse nelle voci  III.7 - 
Altri proventi o  III.8 - Altri oneri del conto economico non tecnico. 
 
2.  Se le differenze di cambio sono relative alle riserve tecniche di cui all’art. 38 del d.lgs. 
173/97 (Riserve tecniche allorché il rischio dell’investimento è sopportato dagli assicurati 
e derivanti dalla gestione dei fondi pensione), vanno incluse nella voce  II.6.d) 
Variazione delle riserve tecniche allorché il rischio dell’investimento è sopportato dagli 
assicurati e derivanti dalla gestione di fondi pensione del conto tecnico del ramo vita. 
 
Se, invece, l’impresa di assicurazione intende ripartire le differenze di cambio con uno degli 
altri due metodi alternativi, le frazioni di differenze di cambio rinviate agli esercizi successivi 
 10
confluiscono nelle voci H.3 del passivo (differenze di cambio positive) e G.3 dell’attivo 
(differenze di cambio negative), Altri ratei e risconti. 
 
B.  INVESTIMENTI  (EX ART. 24   D.LGS. 173/97)   E  STRUMENTI DERIVATI AI 
MEDESIMI CONNESSI  
Le differenze di cambio relative a tali investimenti devono essere obbligatoriamente 
imputate al conto economico, non essendo prevista l’applicazione degli altri due metodi 
alternativi. Anche nel caso degli investimenti in questione, l’ISVAP, con il provvedimento 
1008.G, art. 5 punto c), stabilisce le voci del conto economico interessate per la rilevazione 
delle differenze di cambio : 
• voce  II.3 - Proventi e plusvalenze non realizzati relativi a investimenti a beneficio degli 
assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione di 
fondi pensione 
• voce   II.10 - Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relative a 
investimenti a beneficio degli assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti 
derivanti dalla gestione di fondi pensione 
 
 
C .   ELEMENTI  NON   MONETARI 
 
Riguardo alle imprese di assicurazione nulla è specificato dalle norme sopra trattate.     
Occorre tenere presente, comunque, che la conversione  delle poste non monetarie 
(principalmente immobilizzazioni), anche nel caso di acquisizione con regolamento 
monetario in valute di Paesi aderenti all’Emu, non genera differenze di cambio dato che la 
cristallizzazione del cambio è avvenuta al momento della loro acquisizione e il relativo costo 
storico risulta definitivamente determinato alla data di tale acquisizione. 
 
Infine, per la completezza della trattazione, è importante accennare alla rilevanza 
fiscale delle differenze di cambio e, in particolare al trattamento contabile del fondo rischi su 
cambi esistente al 31/12/98. Quest’ultimo, si ricorda, può essere utilizzato nella misura in 
cui sia destinato a coprire differenze di cambio negative già maturate con riferimento a 
valute non aderenti (soggette ancora al rischio di cambio). Relativamente al problema qui 
sottoposto possiamo avere due situazioni : 
 11
 
1. Esiste un Fondo rischi su cambi inferiore all’eccedenza negativa (perdite su cambi  > 
utili su cambi) 
  
In tal caso l’eccedenza negativa è portata in diminuzione del conto acceso al Fondo rischi 
su cambi e ciò che residua può essere imputato per intero al conto economico o ripartito 
negli esercizi successivi. L’annullamento del fondo - per la parte relativa ad attività o 
passività in valute dei Paesi aderenti  -  è giustificata dal fatto che con il passaggio all’Euro, 
per questi ultimi, non vi sarà più il rischio di cambio.  
  
 
2.  Esiste un Fondo rischi su cambi superiore all’eccedenza negativa 
 
In tale ipotesi  il fondo rischi su cambi parteciperà alla formazione del reddito di impresa, in 
parte come diminuzione delle perdite su cambi per un importo pari all’eccedenza negativa e 
per la differenza come sopravvenienza attiva (per le imprese di assicurazione : voce III.10 - 
Proventi straordinari).