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INTRODUZIONE
Nell’ordinamento italiano l’introduzione dell’azione di
classe è avvenuta sulla base dei più nobili intenti. Nei sistemi
economici avanzati, gli interessi dei consumatori possono venir
lesi quotidianamente dalla imprese, costrette a mantenere un
elevato grado di competitività. Si può pensare alla vendita di un
prodotto difettoso, ai comportamenti anticoncorrenziali, alla
concorrenza sleale, alle attività monopolistiche e alle false
informazioni divulgate, ad esempio, dalle società per azioni. La
previsione di una tutela aggregata mira a ristabilire l’equilibrio
nelle posizioni di mercato, che realisticamente pongono il
consumatore in condizioni di svantaggio.
In particolare negli ultimi due decenni, il legislatore
italiano ha manifestato una particolare attenzione alla tutela degli
interessi dei consumatori. Le iniziative legislative più importanti
sono state, però, il frutto del recepimento delle direttive e delle
indicazioni a livello comunitario, come è avvenuto per il D. lvo. n.
206 del 2005, con il quale si è assistito all’introduzione del codice
del consumo. Per quanto riguarda l’azione di classe, invece, il
legislatore italiano ha agito prima dell’ordinamento comunitario, il
quale non ha ancora elaborato un modello legislativo unitario sulla
materia. L’introduzione della norma è stata determinata, oltre che
da un’ esigenza generale di tutela, da alcuni eventi specifici che si
sono imposti nello scenario economico nazionale, come gli
scandali finanziari Cirio e Parmalat.
L’intervento legislativo è supportato sia da finalità
sostanziali che processuali. Con riferimento al primo aspetto,
infatti, l’azione di classe si pone come uno strumento di deterrenza
civile, che garantisce la tutela di quelle situazioni soggettive di
importo economico inferiore rispetto ai costi da sopportare
processualmente e quindi idonee a disincentivare l’azione
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individuale del consumatore leso. Inoltre l’azione ha una funzione
preventiva e di deterrenza nei confronti dei comportamenti illeciti
delle imprese, che poste di fronte a un rischio risarcitorio,
avvertirebbero l’esigenza di rispettare le regole del mercato.
Dal punto di vista processuale, il legislatore si è prefisso
l’obiettivo di semplificazione della procedura e di riduzione dei
tempi processuali. Infatti tramite giudizi collettivi, si eviterebbe il
proliferare di giudizi seriali. Inoltre l’unica decisione relativa al
medesimo evento illecito dovrebbe evitare la possibilità di
giudicati contraddittori e assicurare la certezza del diritto.
Nell’elaborato si parte da una ricostruzione storica della
disciplina delle class actions,focalizzando l’attenzione sul modello
americano, il quale rappresenta il punto di ispirazione delle azioni
collettive europee e internazionali e a cui la legislazione italiana si
è avvicinata soprattutto nell’ultima versione della norma.
Il fulcro dell’analisi è però rappresentato dall’evoluzione
normativa e dalla tortuosa vicenda legislativa che ha portato
all’introduzione dell’art. 140 – bis da parte della legge 244/2007 e
alla successiva modifica da parte della legge 99/2009.
I due assetti legislativi sono connotati da una totale diversità a
partire dalla nomenclatura dell’istituto, che nella prima versione
era definito come “azione risarcitoria collettiva, e come “azione di
classe” nella seconda.
Obiettivo della trattazione è quello di analizzare i differenti
contenuti giuridici delle due norme e le ragioni che hanno portato
alla sostituzione completa della prima formulazione. Inoltre nella
seconda e nella terza parte dell’elaborato vengono affrontati i
numerosi dubbi interpretativi che hanno assalito un testo
normativo, che quanto meno nella prima versione, si è presentato
confuso e poco organico. Per quanto riguarda la situazione attuale,
l’art. 140 – bis non è certo andato esente da critiche, ma sarà
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necessario attendere le prime pronunce giurisprudenziali per poter
valutare l’efficacia della tutela e se gli obiettivi di deterrenza della
norma possano essere efficientemente soddisfatti dalla nuova
impostazione giuridica.
La tesi si conclude con un riferimento alla recente
introduzione della class action nel settore pubblico, con un’analisi
del procedimento descritto dal D. Lgs. 198/09 e un’attenzione
particolare agli aspetti innovativi e alle delusioni del testo
normativo.
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CAPITOLO 1: LA CLASS ACTION
STATUNITENSE E IL MODELLO EUROPEO
1. CENNI STORICI
Le origini storiche delle class actions si rintracciano in
Inghilterra e negli Usa, giacchè gli altri paesi che le hanno
introdotte hanno utilizzato il modello inglese e americano come
riferimento, seppur con adattamenti e variazioni dipendenti dalle
proprie tradizioni culturali. Secondo la dottrina tradizionale, le
class actions compaiono in primis nella forma delle representative
suits, introdotte in Inghilterra nei primi secoli successivi alla
nascita del sistema di common law. Le representatite suits erano
azioni rappresentative che avevano il loro fondamento sulla
responsabilità solidale tra contadini appartenenti alla stessa
comunità per il pagamento di tributi sulla produzione. La dottrina
più datata attribuisce l’istituzione delle representative suits alle
corti di equity, le Chancery court, ma recenti studi hanno
sostenuto la presenza di forme embrionali di azioni rappresentative
promosse di fronte alle corti feudali locali inglesi a partire dal XII
secolo, le cosiddette manorial courts. Le Chancery Court
comportano una deroga alla regola del Necessary Parties Rule, in
base alla quale tutti i soggetti potenzialmente coinvolti dovevano
partecipare al processo. Infatti ai fini della regolarità del
contraddittorio, si considerò non rilevante la mancata
partecipazione di alcune parti, se adeguatamente rappresentate,
determinando l’estensione degli effetti della decisione anche sugli
assenti. Le representative suits furono utilizzate fino alla riforma
del sistema giudiziario inglese nel biennio 1873-1875 che
determinò l’unificazione della giurisdizione di common law con
quella di equity. Nel corso del XX secolo l’utilizzo e lo sviluppo
delle representative suits è stato limitato in particolare da una
pronuncia dell’ English Court of Appel, che con un’interpretazione
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molto limitativa ha stabilito che presupposto per l’esercizio di
un’azione collettiva non possa essere semplicemente un interesse
“simile” tra i vari membri della classe, ma che sia necessaria la
contitolarità della medesima situazione sostanziale.
Negli Stati Uniti si parla per la prima volta di class actions
nel XIX secolo per opera di Joseph Story, padre della giustizia
statunitense e Giudice della Corte Suprema, il quale le considerava
ammissibili come eccezione alla Necessary Parties Rule . In
particolare, Story riteneva che da una parte dovesse essere
garantito il diritto di partecipazione alla causa a tutti quei soggetti
che vi avessero un interesse, dall’altra che il giudizio non potesse
essere impedito o ritardato dalla difficoltà del reperimento di tutti i
soggetti interessati o dal loro elevato numero. Le azioni
rappresentative furono riconosciute nel 1842 dalla Federal equity
Rule 48 , che non consentiva però l’estensione della decisione agli
assenti. Tale impostazione fu superata un decennio più tardi dalla
Corte Suprema, che nel caso Smith v. Swormstedt dichiarò che la
sentenza relativa ad un’azione rappresentativa era vincolante
anche nei confronti degli assenti se adeguatamente rappresentati.
Ad unificare giurisprudenza e legislazione intervenne nel 1912 la
Rule 38, che ammise in maniera definitiva la vincolabilità delle
decisioni sugli assenti. Nel 1938 venne promulgata la Federal
Rule of Civil Procedure, che anzitutto provvide ad unificare le
regole di law e di equity delle corti federali e, poi introdusse una
originaria Rule 23, conosciuta come Moon Rule . La nuova norma,
oltre ad introdurre una disciplina organica, prevedeva una
tripartizione della class actions, con una diversa estensione del
giudicato a seconda della categoria.
A causa delle difficoltà interpretative e applicative della
precedente disciplina, la Rule 23 venne modificata nel 1966,
attraverso l’eliminazione della tripartizione e il definitivo
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accoglimento del sistema di opt-out1 . Tuttavia la Rule 23 in vigore
è quella che deriva dagli ulteriori interventi legislativi del 1998 e
del 2003, e dall’emanazione del Class Action Fairness Act.
2. LE CLASS ACTIONS NEGLI USA
A livello federale, le Class actions sono regolate dalla Rule
23 della Federal Rules of Civil Procedure, come novellata dagli
interventi legislativi del 1998, 2003 e dal Class Action Fairness
Act del 18 febbraio 2005. Nel rispetto della normativa federale,
ciascun Stato può adottare una propria versione, anche se nella
pratica se ne discostano solo per qualche dettaglio.
L’azione collettiva america può essere divisa in cinque
fasi:
1. Jurisdictionis, in cui si individua il giudice competente
2. Pre-certification ,in cui sono individuati gli elementi
necessari per ottenere la certification e per procedere alla
nomina del named rappresentative, attore rappresentante
della classe e del consuel, il legale difensore della classe.
3. Certification e notice, in cui la Corte autorizza la
prosecuzione dell’azione e provvede all’attività di notifica
attraverso la quale informare tutti i membri della classe
dell’avvio di un’azione collettiva.
4. Discovery , in cui si procede all’assunzione delle prove che
le parti intendono produrre in dibattimento.
5. Trial e Judgement, in cui si procede alla nomina della
giuria, all’ammissione della prova, alla discussione della
causa e alla pronuncia della sentenza.
1
A. FROGRANI, P. VIRANO, Le class actions nel diritto statunitense: tentativi
(non sempre riusciti) di trapianto in altri ordinamenti, in Dir. Economia assicur.,
2009, 1, 5 ss.
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2.1 CERTIFICATION: I REQUISITI MINIMI
Il paragrafo a) della Rule 23 esordisce precisando che
l’azione rappresentativa può essere esercitata o da una classe di
attori ( plaintiff class action ) contro singoli convenuti, o da un
singolo attore nei confronti di una classe di convenuti ( defendant
class action ).
I paragrafi a) e b) della Rule 23 indicano le condizioni che
devono essere soddisfatte ai fini della prosecuzione dell’azione. I
quattro prerequisiti previsti nel paragrafo a) devono essere presenti
cumulativamente, e contemporaneamente l’azione deve rientrare
in una delle categorie previste dal paragrafo b). L’assenza di un
solo requisito determina il rigetto della certification .
I prerequisiti sono :
1. numerosity : il numero dei componenti della classe deve
essere talmente elevato da rendere impraticabile la
partecipazione in giudizio di tutti i membri. Poiché la Rule 23
non fornisce indicazioni sul numero minimo di riferimento, le
corti saranno tenute a una valutazione discrezionale caso per
caso. Su questo punto, tra l’altro, le Corti hanno manifestato un
atteggiamento oscillante, concedendo la certification in
presenza di soli 18 membri, e non autorizzandola in presenza di
classi composte da 300 membri. Da ciò si deduce che la
valutazione della Corte non sia esclusivamente ancorata al dato
numerico, ma che possa coinvolgere anche altri aspetti, come il
quantum delle richieste individuali o la dispersione geografica
dei componenti della classe. Per soddisfare il requisito della
numerosity non è comunque necessario che la class action sia
impossibile, essendo sufficiente che essa sia poco pratica o
estremamente difficile.
2. commonality : è necessaria una assoluta comunanza tra i
componenti della classe delle situazioni giuridiche e di fatto da
tutelare.
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3. tipically : le domande e le difese proposte dal rappresentante
devono essere tipiche della classe. Il rappresentante deve
dunque avanzare delle pretese che siano omogenee a quelle dei
class members. Nell’ipotesi in cui la pretesa sia disomogenea, la
classe può essere suddivisa in ulteriori sub-classi fino a quando
il requisito non si soddisfi.
4. adequacy of representation: il giudice deve valutare la
capacità del rappresentante, il named representative e del suo
avvocato, il consuel, di patrocinare adeguatamente gli interessi
della classe. È necessario che sia esclusa la possibilità di
conflitti di interessi tra il rappresentante e i membri della classe.
A tutela della classe, è tra l'altro prevista la verifica della
disponibilità economica del rappresentante, per evitare che un
soggetto con ridotte possibilità economiche possa
compromettere l’utilizzo di tutti i mezzi difensivi necessari.
L’intervento di modifica legislativa del 2003 ha esteso
l’applicazione degli stessi principi all’avvocato, il quale è
chiamato ad assistere la classe difendendo in modo corretto e
adeguato gli interessi di questa. La nomina del named
representative e l’approvazione della corte del class consuel
proposto dal lead plaintiff sono oggetto di una dettagliata
procedura che si svolge nella fase di pre-certification2.
2.2 LE CONDIZIONI ADDIZIONALI
Il paragrafo b) della Rule 23 prevede che la class action
per ottenere la certification debba inoltre rientrare in una delle tre
categorie esplicate. La prima riguarda le ipotesi di litisconsorzio
necessario, per il quale sia permesso di agire in via
rappresentativa. Si tratta dei casi in cui l’esercizio di azioni
individuali potrebbe determinare delle pronunce contrastanti o dei
2
G. BUZZI, Class Action: un’analisi comparativa, in www.altalex.com , articolo
del 26.01.2010, 4 ss., ultimo accesso 19/03/2010
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comportamenti non omogenei delle parti. E’ compreso anche il
caso in cui l’agire in via individuale potrebbe provocare un
pregiudizio alle possibilità difensive degli altri membri della
classe. La seconda categoria comprende le azioni inibitorie,
injuctive class action, dirette ad ottenere un provvedimento
dichiarativo, declaratory relief , o ingiuntivo, injunctive relief , nei
confronti dei soggetti che abbiano tenuto comportamenti
commissivi o omissivi tali da danneggiare gli interessi della classe.
Quindi si tratta di azioni che non hanno uno scopo risarcitorio o
comunque quest’ultimo non costituisce il fine prevalente. Trovano
applicazione soprattutto in materia di discriminazioni sessuali o
razziali nell’ambito del lavoro subordinato.
La terza categoria, detta damages class action, fa
riferimento a quelle azioni per cui la corte ritiene che l’interesse
generale della classe debba prevalere su quello dei singoli
(requisito della predominance) e che la class action sia lo
strumento migliore per garantire una adeguata tutela dei soggetti
coinvolti ( requisito della superiority ). In questo tipo di azione la
notifica è obbligatoria e deve essere inviata a tutti i membri della
classe in modo da consentire l’esercizio dell’opt- out. L’azione,
introdotta dalla modifica legislativa del 1966, è utilizzata
specialmente in materia di pratiche anticoncorrenziali, diritti
civili, frodi finanziarie e i cosiddetti mass torts.
2.3 LA PROCEDURA
La certification è l’autorizzazione a procedere in forma
rappresentativa e viene concessa in seguito alla verifica
dell’adeguatezza dei requisiti indicati nel paragrafo a) e
all’appartenenza della class action a una delle categorie indicate
nel paragrafo b). Il provvedimento di certification deve definire gli
elementi qualificanti la classe, nominare il class consuel e stabilire
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l’oggetto della domanda. La corte può decidere che la class action
riguardi solo una specifica questione o dei diritti comuni,
determinando una divisione dell’oggetto o può dividere la classe in
sottoclassi, qualora sussistano più interessi diversi tali da non
garantire un’adeguata rappresentanza. Nel corso del procedimento
la certification può essere comunque revocata (decertification ).
Se viene concessa la certification, il giudice ha il potere di dare
comunicazione della pendenza del giudizio a tutti i class members,
nella forma che ritiene più opportuna, dalla pubblicazione sui
quotidiani alla notifica, quando non sia eccessivamente gravosa.
Solo nel caso di damage class action, la notifica ai singoli class
members è obbligatoria e propedeutica all’esercizio dell’opt- out.
Dopo la certification e la notice, si passa alla discovery,
fase in cui le parti provvedono all’assunzione delle prove che
verranno prodotte nel corso del dibattimento. Una peculiarità del
sistema americano è data dall’obbligo della parte di fornire
all’avversario tutte le informazioni che questo richieda, sia utili
che contrarie alla linea difensiva. In questa fase le parti possono
assumere senza l’intervento del giudice:
- Depositions. La deposizione consiste in uno scambio di
domande e risposte tra avvocato e testimone registrato da un
incaricato della Corte.
- Interrogatories, ossia una scambio di domande scritte
proposte da una parte nei confronti della controparte.
- Request to produce documents and other tangible things
and for entry in to real property. Ciascuna parte può
presentare la richiesta nei confronti del proprio avversario
di riprodurre documenti, ispezionare, copiare o prendere
visione di documenti o qualsiasi cosa materiale, che presenti
rilevanza ai fini della controversia.
- Physical and mental examination.