INTRODUZIONE
La presente tesi di laurea si propone di esaminare le varie tipologie di decisioni
adottate dalla Corte Costituzionale in riferimento al sindacato di costituzionalità in
via principale e in via incidentale.
Lo studio presenterà una prima parte compilativa, nella quale la ricerca si
orienterà verso una ricostruzione oggettiva e approfondita, delle sentenze
costituzionali, con particolare attenzione a quelle additive e sostitutive.
L'obiettivo principale è quello di determinare quali sono i diritti, i rapporti e le
tematiche fondamentali, sulle quali la Consulta ha emesso il maggior numero di
sentenze paralegislative utilizzando come riferimento temporale gli ultimi dieci
anni, ossia il periodo 2003-2013.
A conclusione del mio percorso presenterò, infne, alcune considerazioni
statistiche, illustrando l'incidenza in termini percentuali delle varie pronunce
ricavata a seguito di un'analisi accurata sulle sentenze di merito e su quelle,
cosiddette, paralegislative.
Più nel dettaglio, nel primo capitolo ricostruirò brevemente percorso storico
che ha portato alla nascita della Corte Costituzionale e ne esaminerò i principali
strumenti decisori. Illustrerò anche le argomentazioni giuridiche e le teorie della
dottrina che si sono succedute negli anni in riferimento ai meccanismi
giurisprudenziali che sono basilari per comprendere al meglio l'argomento in
esame.
Nel secondo capitolo verranno analizzate in modo dettagliato le tipologie di
decisioni di merito della Corte Costituzionale, presenti nel nostro ordinamento
giuridico, inserendo già qui l'esame delle sentenze interpretative e della loro
evoluzione.
Nel terzo capitolo, invece, esporrò gli strumenti essenziali dell'attività
paralegislativa della Corte Costituzionale, analizzando le principali tipologie di
sentenze manipolative che i Giudici delle leggi adottano, in riferimento al sindacato
di costituzionalità in via principale o in via incidentale.
Nel quarto capitolo, il quale sarà, anche, il punto centrale della mia rifessione
(l'elemento della ricerca, la parte per così dire scientifca dell'elaborato), illustrerò la
rassegna di giurisprudenza, in merito alle sentenze additive e sostitutive emesse
dalla Corte Costituzionale negli ultimi dieci anni (2003-2013).
III
Nel quinto, ed ultimo, capitolo riporterò i risultati ottenuti dall'esame delle
pronunce additive e sostitutive effettuata nel capitolo precedente, quindi, quali
principi costituzionali risultano maggiormente violati dalle norme impugnate e in
che percentuale.
Al termine, poi, del mio percorso illustrerò le mie conclusioni, che si baseranno
su due elementi principali: l'individuazione dal punto di vista statistico di tutte le
decisioni che con più frequenza hanno caratterizzato gli ultimi dieci anni di
sentenze
1
emesse dall'Organo Costituzionale, nonché una rifessione sulla
classifcazione delle decisioni stesse.
1
Nelle conclusioni, al presente lavoro, prenderò in considerazione la totalità delle sentenze
emesse dalla Corte Costituzionale negli ultimi dieci anni e, non solo le pronunce additive e sostitutive.
IV
CAPITOLO I
LA CORTE COSTITUZIONALE: PROFILI GENERALI
SOMMARIO: 1. Origine storica e funzioni della Corte Costituzionale. -2 . Le decisioni della Corte:
ordinanze e sentenze. - 3. Il meccanismo della «doppia pronuncia» e l'incidenza della teoria del diritto
vivente. - 4. La differenza tra disposizione e norma. - 5. La composizione delle sentenze della Corte.
1. Origine storica e funzioni della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale venne istituita il 1° Gennaio del 1948 con l'entrata in
vigore della Costituzione repubblicana. La creazione di questo organo rappresenta
una novità assoluta e la sua nascita fu molto discussa all'interno dell'Assemblea
costituente.
2
Qui, due erano gli schieramenti: «quello moderato favorevole a una
Corte Costituzionale come organo giurisdizionale in funzione strettamente
garantista; e quello progressista disposto ad accettare la Corte Costituzionale solo se
dotata di un minimo di legittimazione democratica, cioè assimilabile a un organo
legislativo»
3
. Fra gli oppositori vi erano «soprattutto gli esponenti del precedente
regime liberale (il più accanito e implacabile oppositore fu, probabilmente,
Francesco Saverio Nitti), propensi - tutt'al più - ad attribuire funzioni di giudice
costituzionale alla Corte di Cassazione»
4
. «Forti furono anche le resistenze degli
schieramenti di sinistra, timorosi che l'istituzione della Corte avrebbe fnito con lo
svuotare i principi del parlamentarismo democratico»
5
.
Il risultato che si ottenne fu il frutto di un compromesso fra le differenti
formazioni politiche «ma, proprio per la necessità di chiudere i lavori
dell'Assemblea nei tempi stabiliti, entro il 1947, fu rinviata l'approvazione di tutte le
disposizioni necessarie per attuare praticamente il funzionamento della Corte»
6
.
2
Per un approfondimento sul tema si veda ad esempio:CELOTTO, La Corte Costituzionale, Il
Mulino, Bologna, 2004, 29-32, RODOTÀ, Storia della Corte Costituzionale, Laterza, Roma-Bari, 1999, 3-12.
Per un'evoluzione completa dell'ordinamento giuridico italiano, v. BARBERA - FUSARO, Corso di diritto
pubblico, Il Mulino, Bologna, 2010, 455-469.
3
RODOTÀ, op.ult.cit., 15.
4
CELOTTO, La Corte Costituzionale, cit., 29.
5
Ibidem.
6
RODOTÀ, Storia della Corte Costituzionale, cit., 19.
5
La Corte Costituzionale: profli generali
Lo scenario internazionale di quegli anni e i contrasti fra le varie forze politiche
7
portarono ad una dilatazione dei tempi di approvazione delle norme di
funzionamento della Consulta. Le norme in questione, approvate nel periodo
compreso fra la nascita della Corte e la prima sentenza, sono essenzialmente tre: la
legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1948 (tramite la quale si istituiva il giudizio
di legittimità incidentale), la legge costituzionale n. 1 dell'11 marzo 1953 (Norme
integrative della Costituzione concernenti la Corte Costituzionale) e la legge
ordinaria n. 87 dell'11 marzo 1953 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento
della Corte Costituzionale).
La prima sentenza emessa risale al 14 giugno del 1956 nella quale la Corte fu
chiamata a risolvere, fn da subito, una questione complicata riguardante le proprie
attribuzioni.
«Il problema consisteva nel decidere se la sopravvenuta Costituzione
repubblicana avesse comportato l'abrogazione per incompatibilità di tutte le leggi
precedenti con essa in contrasto, stante la posteriorità cronologica, oppure la
illegittimità costituzionale delle stesse, in ragione della superiore forza gerarchica
della Costituzione»
8
. Fu proprio quest'ultima la scelta effettuata dalla Corte che, nel
dispositivo della suddetta sentenza, afferma «la propria competenza a giudicare
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi
forza di legge anche se anteriori alla entrata in vigore della Costituzione»
9
.
Le funzioni della Consulta sono sancite dall'articolo 134 della Costituzione, che
così recita: «la Corte Costituzionale giudica: sulle controversie relative alla
legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e
delle Regioni; sui confitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e delle Regioni; e tra
le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma
della Costituzione», e dall'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953 che così
dispone: «spetta alla Corte Costituzionale giudicare se le richieste di referendum
abrogativo presentate a norma dell'articolo 75 della Costituzione siano ammissibili
ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso».
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Per una ricostruzione sistematica delle ideologie e delle ragioni politiche di quegli anni si
veda ad esempio: VOLPE, La giustizia costituzionale nella visione dei costituenti, in Foro it., 2006, fasc. 5, 305-
309, D'ORAZIO, La genesi della Corte Costituzionale, Giuffrè, Milano, 1981, RODOTÀ, Storia della Corte
Costituzionale, cit., e CELOTTO, La Corte Costituzionale, cit..
8
CELOTTO, op.ult.cit., 41.
9
La sentenza n. 1 del 1956, è consultabile tramite il sito internet http://www.cortecostituzionale.it.
6
Le decisioni della Corte: ordinanze e sentenze
In base all'articolo 18 della legge n. 87 del 1953
10
, la Corte giudica in via
defnitiva (ossia concludendo il processo) con sentenza mentre tutti gli altri
provvedimenti sono adottati con ordinanza.
2. Le decisioni della Corte: ordinanze e sentenze.
Le ordinanze sono ricomprese nel novero delle decisioni processuali attraverso
le quali la Corte non entra nel merito della questione a causa di ragioni procedurali
che impediscono la prosecuzione del giudizio. Esistono varie tipologie di ordinanze
che la Corte adotta, quali le ordinanze di manifesta infondatezza, le ordinanze
d'inammissibilità, le ordinanze di restituzione degli atti al giudice a quo, quelle di
estinzione e quelle di cessata materia del contendere.
Le ordinanze di manifesta infondatezza vengono adottate dalla Corte quando
la questione non è sorretta da alcun elemento che possa farla ritenere fondata.
Le ordinanze d'inammissibilità vengono, invece, emesse quando ricorre un
elemento procedurale che impedisce alla Corte di pronunciarsi nel merito, esulando
la fattispecie dalle sue competenze; ne sono un esempio i provvedimenti impugnati
non aventi forza di legge oppure la carenza di legittimazione ad impugnare.
Le ordinanze di restituzione degli atti al giudice a quo vengono adottate in tutti
quei casi in cui la Corte ravvisi dei dubbi sulla rilevanza della questione e richieda al
giudice a quo un esame più approfondito del provvedimento impugnato.
Le ordinanze di estinzione vengono emesse quando il ricorrente rinuncia alla
prosecuzione del giudizio e quelle di cessata materia del contendere quando, a
seguito della sopravvenuta abrogazione, sostituzione o modifcazione delle
disposizioni impugnate, la disciplina della questione proposta non è più suscettibile
di determinare l'interesse a ricorrere.
Le sentenze
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invece, appartengono alla categoria delle decisioni di merito che
sono adottate dalla Corte per decidere sulla fondatezza o meno della questione di
legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio e si suddividono
rispettivamente in sentenze di rigetto e sentenze di accoglimento.
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L'articolo 18 della legge n. 87 del 1953 così recita: «la Corte giudica in via defnitiva con
sentenza tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza. I provvedimenti
del Presidente sono adottati con decreto. Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e
debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della
decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere» in http://www.cortecostituzionale.it oppure in
http://www.governo.it.
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Sulle quali si tornerà più ampiamente nel seguito del presente lavoro nei Capitoli II e III.
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