III
INTRODUZIONE
Di recente, il campo di attività delle banche si è ampliato in modo significativo a
causa di fenomeni quali la globalizzazione dei mercati, la liberalizzazione
valutaria, la crescente competitività e il processo di progressiva
deregolamentazione promosso dalla Banca d’Italia. Una conseguenza importante
di tale mutamento di scenario è caratterizzata, dall’arricchimento della gamma di
operazioni svolte dalle banche, che è stato indotto dalla crescita della
consapevolezza finanziaria della clientela la quale ha manifestato una più
accentuata sensibilità all’innovazione e una più marcata attenzione agli aspetti
economici del rapporto con gli intermediari.
1
Nel capitolo 1 viene, in primo luogo, analizzata la fase di gestione della raccolta,
con riferimento agli obiettivi di quest’ultima e tracciando i lineamenti della
gestione del costo della provvista fondi e dei rischi finanziari
2
. Questo è un
aspetto molto importante che merita di essere adeguatamente analizzato, poiché
consente alla banca di monitorare costantemente i flussi che si generano al suo
interno, i quali costituiscono la propria “linfa vitale”.
Come conseguenza possiamo rilevare che una gestione e quindi una composizione
che massimizzi il rendimento delle risorse raccolte, consentirà alla banca di poter
attuare politiche di crescita acquisendo sempre maggior spessore all’interno del
proprio settore operativo. Successivamente è stata proposta una classificazione dei
contratti bancari relativi alla raccolta fondi, individuando in particolare le cause
che hanno contribuito ad espletare i tratti evolutivi di tali strumenti
3
.
Nel capitolo 2 si vanno a delineare gli aspetti tecnici riguardanti la raccolta al
dettaglio, la quale viene analizzata sotto il profilo delle forme tecniche che si
sostanziano nei depositi con funzione monetaria, in special modo il conto corrente
di corrispondenza, e depositi con funzione di impiego remunerato
4
.
Nel capitolo 3, infine, verranno esaminate le tipologie di operazioni che rientrano
nella raccolta all’ingrosso, distinguendo tra quelle poste in essere dalla banca in
1
M. Borroni, M. Oriani, Le operazioni bancarie, Il Mulino, Bologna, 2002.
2
G. N. Mazzocco, Rischi e controlli nelle banche e nelle assicurazioni, G. Giappichelli, Torino,
2004.
3
A. Pascaglini, R. Pascaglini, Compendio di tecnica bancaria, Simone, Napoli, 2005.
4
A. Pascaglini, R. Pascaglini, Tecnica bancaria, Simone, Napoli, 2003.
IV
contropartita con la Banca d’Italia o con altre banche e quelle tra la banca e gli
investitori istituzionali
5
.
5
M. Borroni, M. Oriani, Le operazioni bancarie, Il Mulino, Bologna, 2002.
3
CAPITOLO 1
LA RACCOLTA BANCARIA:
DALLA PROGRAMMAZIONE DELLA GESTIONE E
DEGLI OBIETTIVI ALL’EVOLUZIONE DELLE
CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI
1. PROGRAMMAZIONE DELLA RACCOLTA
La raccolta bancaria è definita, all’art. 11 del T.U.B., come “l’acquisizione di
fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma”.
6
Partendo dalla fase di programmazione e individuando le varie fasi della raccolta
si giunge alla predisposizione degli obiettivi. Si tratta di un momento molto
importante nella vita della banca che deve essere preparato e programmato con
estrema cura. L’impegno e la dedizione devono essere assoluti e coinvolgere tutta
la struttura, dal vertice strategico ai singoli impiegati, perché per stimolare la
raccolta si dovranno definire degli incentivi e mettere in atto delle strategie
7
.
In primo luogo, ai soci si richiede l’apertura di un conto corrente o di un deposito
fiduciario stimolando in questo modo coloro che hanno dato fiducia alla banca. In
un secondo momento, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e della
direzione dell’istituto si chiede un contributo per allargare la base della clientela
facendo perno sulle amicizie e sui rapporti personali.
Il personale della banca cercherà non soltanto di promuovere ed assecondare le
esigenze dei propri clienti ma anche di acquisire nuova clientela offrendo
condizioni il più possibile vantaggiose e dimostrandosi disponibili ad esaminare le
loro esigenze.
6
“Art. 11 T.U.B., D. lgs. 1/9/1993, n. 385”.
7
Giuseppe B. Portale, “Finanziamento dell’impresa bancaria e raccolta del risparmio”, in Banca,
Borsa, titoli di credito, n.4, 2004.
4
Queste attività dovranno essere supervisionate e programmate dal responsabile
dello sviluppo, che dovrà muoversi in comune accordo con la direzione e d’intesa
con il responsabile dei fidi.
Da ciò discenderà la possibilità di effettuare ragionevoli ipotesi di conseguimento
di traguardi sia sotto l’aspetto contabile sia con riferimento ai saldi liquidi.
8
In particolare, è possibile affermare che i contratti bancari rientrano nella più
ampia categoria dei contratti finanziari, cioè di quelli che si caratterizzano per la
funzione di distribuire moneta tra i diversi agenti economici che operano
all’interno di un rapporto di tipo creditizio ed inoltre di attuare una
diversificazione del rischio tra i diversi operatori. La banca nel prosieguo della
sua attività di provvista incorre in una serie di rischi quali
9
:
1. il rischio di liquidità che si verifica quando, la banca si trova nella condizione
di non poter fronteggiare immediatamente ed efficacemente i suoi impegni in
scadenza
10
. Tale rischio è più elevato nella raccolta a vista, per la quale
sussistono ampi margini di incertezza relativi al fattore tempo;
2. il rischio di trasformazione delle scadenze che si verifica quando, le banche
mostrano un notevole sfasamento tra la scadenza media delle attività e la
scadenza media delle passività. Grazie alla progressiva evoluzione dei
contratti relativi alla raccolta, oggi siamo in grado di gestire in modo migliore
il rischio di trasformazione delle scadenze.
Infatti, gli intermediari adesso dispongono di alcuni strumenti di raccolta, a
scadenza protratta che possono utilizzare per reperire le risorse monetarie con
cui alimentare le operazioni di prestito a medio e lungo termine.
Così facendo, si ottiene un matching tra le scadenze dell’attivo e del passivo
che limita il verificarsi del rischio di trasformazione delle scadenze;
3. il rischio di tasso di interesse si manifesta quando le variazioni dei tassi di
mercato provocano effetti distorsivi sui rendimenti dei contratti. Una
soluzione che consente di contenere tale rischio consiste nell’avvalersi di
attività e passività a tasso variabile; inoltre la banca può utilizzare strumenti
8
C. Calzolai, Creare e Avviare una Banca, Laurus Robuffo, Roma, 2000.
9
M. Onado, La banca come impresa, il Mulino, Bologna, 2004.
10
G. N. Mazzocco, Rischi e controlli nelle banche e nelle assicurazioni, G. Giappichelli, Torino,
2004.
5
derivati quali futures, options, swaps, forward rate agreements al fine di
coprirsi dall’esposizione su tale rischio;
4. il rischio di cambio, infine, si verifica quando la banca presenti posizioni
in valuta che possono essere condizionate dalle fluttuazioni dei rapporti di
cambio e questo fenomeno è reso più incisivo a causa del processo di
internazionalizzazione dei mercati e quello di liberalizzazione, che si è avviato
negli ultimi anni. Al fine di coprirsi da tale rischio si può ricorrere
all’allineamento delle poste attive e passive presenti in valuta oppure
effettuando operazioni su strumenti derivati
11
.
I tre archetipi di contratti finanziari sono il contratto assicurativo, quello di debito
e quello azionario.
I contratti relativi al comparto bancario rientrano più specificatamente all’interno
dei contratti di debito e in parte, riguardano anche i contratti azionari ed in essi, al
contrario di quanto avviene nei contratti assicurativi, si realizza un trasferimento
di moneta tra i soggetti interessati a titolo di capitale.
Con riferimento alla modalità di stipulazione, i contratti su citati possono essere a
loro volta distinti in contratti bilaterali e contratti “di mercato”.
Per quanto riguarda i primi, essi derivano da un rapporto diretto tra le parti che ne
identificano il contenuto, le caratteristiche e le condizioni, tenendo in
considerazione le proprie esigenze e la relativa forza contrattuale. Specularmente i
contratti “di mercato” si sostanziano per essere maggiormente tipizzati; in altri
termini contenuti, scadenza, valore nominale e condizioni del contratto sono
standardizzati.
In Italia i contratti posti in essere dagli intermediari bancari, sono per lo più di tipo
bilaterale. L’insieme delle attività che le banche sono abilitate ad effettuare con le
loro controparti, riguardano specifiche fattispecie contrattuali
12
e sono
espressamente previste all’interno del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia che regolamenta l’attività delle banche e, in particolare, l’art. 1 elenca
11
G. N. Mazzocco, Rischi e controlli nelle banche e nelle assicurazioni, G. Giappichelli, Torino,
2004.
12
C. Angelici, I contratti delle banche, UTET, Torino, 2002.
6
tutta una serie di attività ammesse al mutuo riconoscimento
13
. Tale normativa
individua le tre grandi aree di operatività delle banche, cioè
14
:
le operazioni di raccolta di risorse finanziarie, definite anche operazioni
passive;
le operazioni di impiego (investimento e prestito) delle suddette risorse,
chiamate anche operazioni attive;
le operazioni riguardanti il trasferimento e la gestione di risorse finanziarie
per conto della clientela, denominate anche operazioni di servizio.
Il riferimento alla raccolta bancaria era già presente al legislatore italiano del
1926, che identificava i soggetti sottoposti al controllo amministrativo nelle
banche in quanto quest’ultime raccoglievano i depositi dai risparmiatori
15
.
Successivamente, nella legge bancaria del 1936, mentre per la raccolta effettuata
dalle aziende di credito si utilizza il termine deposito, quando ci si riferisce agli
istituti indicati precedentemente che effettuano la raccolta emettendo particolari
specie di titoli di credito, il termine deposito scompare
16
. La corrispondenza tra la
legge bancaria e codice civile spiega il perché tra i contratti bancari regolamentati
dal codice civile l’unico che si riferisce alla raccolta è il deposito bancario (artt.
1834 a 1837, c.c.).
Il progressivo avvicinamento tra aziende di credito e altri intermediari creditizi e
l’unificazione sotto il nome di banche e sotto un’identica disciplina di tutti gli
intermediari creditizi
17
imponeva un ripensamento dell’intera materia e ciò si ha
con l’introduzione di una disciplina delle “obbligazioni ed altri titoli di deposito
emessi dalle banche”
18
.
La rubrica di quest’articolo ed i precedenti inducono a ipotizzare che, oggi, alla
distinzione di tipo soggettivo tra raccolta delle aziende di credito e raccolta degli
altri enti creditizi si debba sostituire una linea di demarcazione tra raccolta
bancaria cartolarizzata, regolata dall’art. 12 e dalle altre norme del T.U.B. ad esso
13
D. lgs. 1/9/1993, n. 385.
14
C. Angelici, op. cit., 2002.
15
Art. 1 r.d.l. 7 ottobre 1926, n. 1511 e art. 1 r.d.l. 6 novembre 1926, n. 1830.
16
Artt. 4 e 5, Legge bancaria del 1936.
17
G. Campobasso, “i depositi bancari”, in F. Messineo, G. Molle (a cura di), Banca, borsa, titoli di
credito, Giuffrè, Roma, 1988.
18
Art. 12 T.U.B., D. lgs. 1/9/1993, n. 385.
7
ricollegabili
19
, e raccolta non cartolarizzata regolata dalle norme del codice civile
dedicate al deposito bancario di danaro.
In particolare, per quanto riguarda il deposito bancario, l’art. 1834, I°comma del
codice civile si estrapola la nozione di deposito bancario il quale ha per oggetto
esclusivo denaro. In altri termini la banca acquista la proprietà del denaro
depositato ed è obbligata alla restituzione dello stesso alla scadenza del termine.
Di conseguenza possiamo affermare che il deposito bancario, a seguito di quanto
detto ha natura accidentale e, comunque, all’interno del codice civile si può
ritrovare, per il deposito bancario, una disciplina legale
20
. Inoltre si applicheranno
anche le norme sul mutuo che non risultano derogate dalla disciplina specifica e
che sono compatibili con le caratteristiche oggettive (denaro) e soggettive (banca)
della sottotipologia (art. 1834 c.c.).
In particolare, si andrà ad applicare al deposito bancario la norma dell’art. 1816
c.c. e, anche se le fattispecie previste appaiono di difficile accadimento, si
applicheranno ancora al deposito bancario gli artt. 1819, 1820 e 1822 del c.c. Per
quanto attiene invece alla disciplina degli interessi, essa fa riferimento alla
normativa sulla trasparenza dei contratti bancari.
In particolare il tasso di interesse che la banca dovrà corrispondere dovrà essere
indicato nel contratto e in mancanza saranno dovuti tutti gli interessi secondo il
tasso nominale minimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali
21
. Gli interessi
possono produrre a loro volta interessi, secondo le modalità e criteri
contrattualmente stabiliti
22
.
Infine si applicherà al deposito bancario la disciplina generale dei contratti bancari
di durata, con l’obbligo delle comunicazioni periodiche e la particolare disciplina
sulla possibilità di variazione del tasso di interesse
23
.
Dal lato della remunerazione, la banca, come ogni impresa, tramite operazioni di
raccolta tende a massimizzare il profitto. Attraverso il continuo monitoraggio
degli interessi passivi relativi alla raccolta effettuata e quelli attivi derivanti dai
crediti erogati, tali tassi di interesse sono fissati anche con riferimento alla
19
Art. 129 T.U.B., D. lgs. 1/9/1993, n. 385.
20
C. Angelici, I contratti delle banche, UTET, Torino, 2002.
21
Art. 117 T.U.B., D. lgs. 1/9/1993, n. 385.
22
Art. 4, Delibera CICR, 9 febbraio 2000.
23
C. Angelici, op. cit., 2002.