Il nuovo contesto ha inciso profondamente anche sulla struttura
della Borsa italiana e gli anni novanta hanno rappresentato un periodo
d'intensi cambiamenti. Dal 1991 la Borsa italiana è stata interessata da
un profondo processo di riforma che ne ha modificato la struttura
regolamentare e organizzativa migliorando l’efficienza dei sistemi di
negoziazione e garanzia.
Le nuove procedure di negoziazione, automatizzate dall’aprile
del 1994, hanno completamente sostituito la precedente contrattazione
alle grida e dal febbraio del 1996 la liquidazione a termine è stata
sostituita con quella a contante. Inoltre, il recepimento della direttiva
Eurosim, nel luglio del 1996, ha costituito l’occasione per un’ulteriore
riorganizzazione dell’assetto dei mercati dando l’avvio a quel
processo oramai noto con il termine di “privatizzazione dei mercati
finanziari”.
La gestione dei mercati regolamentati è stata affidata a soggetti
privati ai quali sono stati assegnati compiti di regolamentazione e
organizzazione. Tale soluzione ha consentito lo sviluppo della
flessibilità e rapidità nella gestione, ormai caratteristiche fondamentali
nella competizione tra i mercati.
Nel primo capitolo descriverò l’origine e le motivazioni di tale
processo ripercorrendone le tappe fondamentali a livello europeo e
nazionale analizzando i più importanti provvedimenti legislativi
emanati a proposito. In particolare analizzerò il processo
d'armonizzazione dei mercati, sviluppatosi a livello Europeo all’inizio
degli anni ottanta, e l’inevitabile dibattito nato in Italia sulle modalità
di recepimento delle direttive comunitarie.
L’architettura dei mercati ed il modello emerso dalla riforma
saranno trattati nel secondo capitolo. Inizialmente descriverò la
configurazione dei mercati prima della riforma soffermandomi sui
Mercati Locali. Nati con la legge numero uno, nel gennaio del 1991,
sono stati istituiti in molte regioni, anche se non sono mai diventati
pienamente operativi, e sono stati definitivamente aboliti con
l’emanazione del decreto Eurosim che ha recepito la direttiva europea
sui servizi finanziari del 1993. Inoltre, analizzerò le due proposte
diffuse prima dell’emanazione del decreto legislativo numero 415; la
prima facente capo alla Consob – Banca d’Italia, la seconda alla
cordata ABI – ASSOSIM.
Nel terzo capitolo analizzerò nel dettaglio la società “Borsa
Italiana S.p.A” soffermandomi sulle varie fasi che hanno portato alla
sua costituzione ed allo scioglimento del Consiglio di borsa.
Descriverò la struttura e le attribuzioni che tale società si è data e le
competenze regolamentari in materia di mercato borsistico. Inoltre,
prenderò in considerazione la recente acquisizione del M.I.F. S.p.A.
da parte della società di gestione.
Dal quattro al sesto capitolo esaminerò gli effetti che la
privatizzazione ha avuto sulla Borsa ed i principali cambiamenti che si
sono registrati negli ultimi tempi. In particolare, cercherò di mettere in
evidenza i cambiamenti che si sono verificati nei vari mercati dopo la
privatizzazione.
Il quarto capitolo sarà dedicato all’esame del mercato azionario;
dopo aver brevemente descritto le caratteristiche dei titoli azionari
prenderò in considerazione le condizioni per l’ammissione dei titoli,
sia riferendomi ai requisiti richiesti agli emittenti, sia per i requisiti
delle azioni. Successivamente, descriverò il mercato telematico
azionario soffermandomi sulla nuova modalità di contrattazione
sviluppatasi grazie ad Internet, il trading online. L’evoluzione del
mercato azionario dopo la privatizzazione ed il problema dei titoli
sottili concluderanno l’esame del quarto capitolo.
Nel quinto capitolo prenderò in considerazione il mercato
obbligazionario seguendo la stessa impostazione già descritta per il
capitolo precedente. In particolare, tratterò il problema della scarsa
liquidità del mercato e della conseguente ridotta rappresentatività dei
prezzi, soffermandomi sulle azioni poste in essere dalla società di
gestione per rivitalizzare il mercato.
Il capitolo sei sarà dedicato all’esame degli altri mercati
borsistici gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.: il Mercato degli strumenti
derivati, il Mercato dei Premi, il Mercato Ristretto ed il Nuovo
Mercato.
In particolare il Nuovo Mercato sarà oggetto di una trattazione
ampia e completa, tenendo conto dell’importanza che in breve tempo
ha assunto dovuta principalmente all’effetto Internet sulle aziende
operanti in questo campo. Il capitolo sarà concluso dall’esame della
nuova figura dello sponsor, prevista dal regolamento dei mercati
emanato dalla società di gestione.
Nell’ultimo capitolo mi soffermerò, in particolare, sugli sforzi
che la Borsa Italiana S.p.A. sta compiendo per competere in un
mercato sempre più concorrenziale e sugli accordi di collaborazione e
di partnership che la stessa società sta effettuando con le principali
Piazze europee. La finalità di questa politica è riuscire a creare
aggregati di mercati che possano competere a livello internazionale in
un contesto caratterizzato da una crescente globalizzazione.
Importante sarà l’attività condotta dagli organi di gestione dei
mercati che dovranno adeguare caratteristiche e qualità dei servizi
offerti alle esigenze degli emittenti e degli investitori. Ciò potrà essere
realizzato attraverso incisive politiche strutturali e gestionali tese
all’espansione della gamma dei servizi offerti, al riassetto
organizzativo dei mercati, al continuo monitoraggio dell’architettura
tecnologica, all’adeguamento della regolamentazione e
all’individuazione delle nuove aree di business e delle corrispondenti
politiche di marketing.
Non ci sarà più spazio per i mercati che non innovandosi
rimangono di dimensioni troppo contenute ed in Italia ciò potrà essere
evitato completando il processo di privatizzazione delle imprese
pubbliche, facendo definitivamente decollare i fondi pensione e
aumentando la cultura finanziaria dei singoli risparmiatori per far
crescere la domanda di azioni ed aumentare il loro peso all’interno dei
portafogli delle famiglie italiane.
Il cammino intrapreso dai mercati finanziari italiani è coerente
sia con il nuovo contesto nazionale, sia con le spinte concorrenziali
che vanno maturando all’interno del continente europeo con
l’introduzione della moneta unica; tutto ciò non è ancora sufficiente
per rendere la nostra Piazza finanziaria completamente competitiva ed
ancora molto dovrà essere fatto.
Una nuova e crescente sensibilità delle Autorità preposte, degli
investitori e delle nuove società di gestione dei mercati fanno sperare
affinché tale processo possa essere concluso in tempi rapidi e con
risultati pienamente soddisfacenti.
PRIMO CAPITOLO
LA PRIVATIZZAZIONE DEL MERCATO DI BORSA
1. §1 Il percorso europeo per l’armonizzazione dei mercati
La necessità di arrivare ad una disciplina legislativa dei mercati
regolamentati a livello europeo è emersa relativamente tardi. La sua
traduzione in atti normativi è avvenuta con la direttiva numero
ventidue, del 10 maggio 1993, concernente i servizi d’investimento
nel settore dei valori mobiliari. Tale provvedimento ha innescato il più
importante processo di regolamentazione mai sviluppatosi a livello
europeo in materia di mercati finanziari. L’effetto di tale
provvedimento non è stato una semplice ed ulteriore omologazione
dei mercati europei, ma la nascita di un nuovo contesto molto
coordinato e concorrenziale.
“Prima dell’emanazione di tale direttiva le Autorità comunitarie
avevano esteso gradualmente l’armonizzazione degli ordinamenti
finanziari europei disciplinando le seguenti materie: i requisiti di
quotazione, l'informativa societaria, gli organismi d'investimento
collettivo, le operazioni su pacchetti rilevanti di titoli, i prospetti delle
offerte pubbliche di vendita e l’insider trading
1
. Non furono affrontati
gli aspetti riguardanti l’organizzazione, il funzionamento dei mercati,
1
Tale termine, di origine anglosassone, sta ad indicare operazioni speculative su valori mobiliari
poste in essere da chi, per la particolare posizione rivestita all’interno di una società, è in possesso
di informazioni non ancora note alla massa degli investitori, che possono influenzare sensibilmente
il prezzo futuro. La direttiva europea che ha disciplinato il fenomeno dell’insider trading è la
numero 652 del 1989. Fonte: CAMPOBASSO, “Diritto commerciale”, volume 2, Torino, 1997.
l’accesso degli intermediari, le modalità di negoziazione, la diffusione
dei prezzi e la liquidazione delle operazioni.
Nel 1977 fu emanato un Codice di condotta
2
finalizzato a
garantire il buon funzionamento dei mercati, in particolare sotto il
profilo dell’efficienza informativa e dell’affidabilità; infatti, nessuno
aveva ancora regolamentato il funzionamento interno dei mercati.
Solo dal 1989, con la direttiva sull’insider trading la normativa
europea aveva iniziato ad estendere la propria portata ai mercati
diversi dalle Borse Valori”
3
.
Il motivo scatenante a causa del quale la regolamentazione
comunitaria si è interessata dei mercati è stato la disciplina degli
intermediari finanziari. Infatti, per garantire la loro effettiva libertà di
offerta di servizi sul territorio della Comunità occorreva rimuovere gli
ostacoli posti dagli ordinamenti nazionali. L’articolo dieci della
proposta di direttiva, presentata dalla Commissione europea nel 1989
in materia di servizi di investimento, stabiliva la libertà di accesso
delle imprese di investimento alla Borsa Valori, agli altri mercati
organizzati di titoli e alle Borse che trattano strumenti finanziari a
termine e opzioni.
Il passo successivo, in sede di rielaborazione da parte della
Commissione dell'originaria proposta di direttiva, fu quello di
riconoscere alle imprese di investimento sia il diritto di partecipare ai
2
Tale codice non era vincolante e pertanto rappresentava solo un primo passo verso
l’armonizzazione del comportamento degli intermediari europei sui mercati finanziari nazionali.
Fonte: BERLANDA, “Nuova disciplina dei mercati e concorrenzialità della Borsa italiana”, in
FERRARINI e MARCHETTI (a cura di), La riforma dei mercati finanziari, Milano, 1998.
3
Vedi nota precedente, numero due.
sistemi di compensazione e liquidazione disponibili presso i mercati
ospitanti, sia di concedere agli intermediari la possibilità di operare a
distanza dai rispettivi paesi d'origine, fornendogli i mezzi tecnici
necessari per il collegamento ai diversi mercati telematici.
4
“La necessità di un passaggio da una mera regolamentazione
dell’accesso degli intermediari ai mercati a una disciplina, sia pure
concisa, dei mercati stessi, nacque durante l’esame della proposta di
direttiva da parte del Consiglio, durante il quale si svolse una faticosa
attività di approfondimento e mediazione tra le diverse esigenze
espresse dalle delegazioni nazionali durata quasi tre anni. Secondo
alcune delegazioni la prestazione dei servizi d'investimento, da parte
di intermediari stranieri, e l’offerta di servizi di negoziazione, da parte
di mercati esteri, avrebbe potuto ridurre il livello di tutela degli
investitori domestici e compromettere la liquidità delle Borse
nazionali.
Per ovviare a tali inconvenienti fu inizialmente stabilito che gli
Stati membri avrebbero potuto emanare norme applicabili agli
intermediari in materia di concentrazione degli scambi e di
trasparenza circa le operazioni effettuate sul mercato e fuori”
5
.
Successivamente, il Consiglio stabilì di introdurre una
procedura di “mutuo riconoscimento”
6
dei mercati regolamentati da
4
Si tratta di mercati nei quali la negoziazione dei titoli avviene grazie ad un sistema telematico che
consente, in modo trasparente ed anonimo, di far incontrare domanda ed offerta. Fonte:
FORESTIERI e MOTTURA, “Il sistema finanziario”, Milano, 1998.
5
Vedi nota numero due.
6
Tal espressione sta ad indicare sia la validità europea di una qualsiasi autorizzazione rilasciata
dall’autorità nazionale preposta, sia la validità, a livello interno, della stessa autorizzazione
rilasciata da un paese comunitario. Fonte: vedi nota numero due.
parte degli Stati membri e di disciplinare la materia della trasparenza,
vale a dire le informazioni che i mercati regolamentati avrebbero
potuto offrire agli investitori. Fu inoltre previsto che la
regolamentazione di tali mercati prevedesse il rispetto, da parte degli
intermediari, di una serie di obblighi inerenti la comunicazione alle
Autorità di vigilanza
7
delle operazioni fatte sul mercato e fuori.
Inoltre, fu raggiunto un faticoso compromesso sugli standard minimi
di trasparenza che i mercati avrebbero dovuto applicare. Il testo
definitivo della direttiva
8
fu adottato nella primavera del 1993 e grazie
a ciò i mercati europei furono sottoposti ad un regime di
armonizzazione minima”
9
.
Il Parlamento europeo
10
aveva fin dal 1981 sottolineato “la
necessità di creare, mediante una crescente interpenetrazione dei
mercati, un effettivo sistema di mercato europeo per i valori
mobiliari”
11
, scartando definitivamente l’ipotesi di instaurare una
Borsa unica. Il Parlamento si soffermò sulla necessità di eliminare gli
ostacoli riguardo l’accesso in Borsa, il libero stabilimento
12
degli
intermediari, la trasparenza del mercato e la connessione dei sistemi
automatici di contrattazione.
7
L’autorità di vigilanza operante sui mercati italiani è la Consob, Commissione nazionale società e
borsa, ente di diritto pubblico istituito nel 1974 con la legge numero 216.
8
La direttiva vincola lo Stato sugli scopi da perseguire lasciando libera scelta sui mezzi che
ciascun paese andrà ad utilizzare per recepirla. La direttiva in oggetto in Italia, è stata recepita con
il decreto legislativo 415 del 1996.
9
CATTANEO, “Armonizzazione e concorrenza nella securities industy”, in Banche e banchieri,
n. 7, 1994.
10
Organo comunitario eletto a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini dei quindici Stati
partecipanti che a tutt’oggi ha principalmente poteri consultivi.
11
Risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 31 ottobre 1981.
“Riguardo quest’ultimo aspetto l’obiettivo era di realizzare
un’apposita struttura informatica e telematica che collegasse tutte le
Borse europee, per permettere l’esecuzione degli ordini provenienti
dai clienti sul mercato borsistico che in quel momento offriva le
condizioni migliori. Il progetto prevedeva la realizzazione, entro il
1990, di una rete telematica che avrebbe fornito a tutti gli intermediari
ammessi alle Borse europee e agli investitori informazioni ufficiali.
Successivamente, tale circuito si sarebbe trasformato in strumento
negoziale dando la possibilità di immettere ordini di acquisto e di
vendita relativi ai titoli quotati in tutte le Borse della Comunità. La
Borsa di Londra
13
si oppose fermamente a tale progetto e quella di
Francoforte rifiutò qualsiasi contatto convinta della superiorità del
proprio sistema operativo.
Definitivamente accantonata l’ipotesi di una connessione
tecnica dei mercati l’integrazione riprese seguendo i due classici
principi dell’armonizzazione minima e della concorrenza tra gli
operatori ed i mercati”
14
.
12
Con tale espressione si sta ad indicare la possibilità, per un qualsiasi intermediario europeo
autorizzato dal proprio paese d'origine, di operare in tutti i mercati finanziari della comunità.
Fonte: vedi nota numero nove.
13
Mi riferisco, in particolare, al SEAQ INTERNATIONAL; la borsa di Londra si dissociò
gradualmente dal progetto perché prospettava che tutte o le principali borse della Comunità
aderissero a tale mercato. La borsa di Londra ha recentemente deciso di trasformare il proprio
sistema di negoziazione delle azioni più liquide da mercato telefonico centrato sui market makers e
assistito da un sistema di diffusione delle loro quotations (SEAQ) ad un mercato di esecuzione
automatica degli ordini, esposti liberamente dagli intermediari su un book centrale. Fonte: vedi
nota numero due.
14
Vedi nota numero due.
1. §2 La direttiva CEE 93/22 sui servizi di investimento
“La prima proposta su questa direttiva risale al gennaio 1989 e
l’intenzione era di approvarla contemporaneamente a quella relativa
agli enti creditizi
15
. Una serie di difficoltà incontrate
nell’approvazione della normativa riguardanti le modalità per
l’attuazione dei principi di concorrenza, trasparenza e stabilità resero
necessaria la sua posticipazione; la realizzazione dell’integrazione non
è avvenuta attraverso l’armonizzazione totale delle legislazioni, ma
optando per l’applicazione di due principi di fondo: l’armonizzazione
minima e il mutuo riconoscimento”
16
.
In concreto, si realizza un livello di normativa minima che deve
essere comune a tutti gli Stati della Comunità e che è imposto
attraverso direttive ed altri provvedimenti comunitari. Nei servizi di
investimento con tale direttiva si vuole tutelare sia il consumatore
investitore, sia la stabilità dei mercati a livello europeo. I singoli Stati
non possono scendere al di sotto della soglia di regolamentazione
minima prevista in sede comunitaria ma possono, comunque, rendere
maggiormente vincolante tale normativa.
“L’armonizzazione minima è il presupposto per il mutuo
riconoscimento perché la realizzazione di un minimo di
regolamentazione, comune a tutti gli Stati, ci garantisce affinché
un’impresa che ottenga nel proprio paese d'origine l’autorizzazione a
15
Mi riferisco alla seconda direttiva comunitaria di coordinamento in campo bancario e
finanziario, numero 646 del 1989, recepita il Italia tramite il Testo Unico.
16
Vedi nota numero due.
svolgere determinate attività le possa esercitare in qualunque altro
Stato della Comunità. In base a quanto detto sono realizzati due
importanti principi: l’autorizzazione unica dell’impresa, la cosiddetta
licenza europea
17
, valida per tutti gli Stati della Comunità, e “l’home
country control”
18
cioè l'applicazione della normativa del proprio
Stato d'origine che pertanto esercita il controllo sull’attività.
In base a ciò una SIM
19
italiana può operare in qualunque Stato
membro restando soggetta ai vincoli che impone la legge 1/1991 e
parimenti, le imprese d'investimento estere che operano in Italia
restano sotto il controllo delle Autorità del proprio paese d'origine”
20
.
Tale contesto ha creato una situazione di pericolo dovuta alla
possibilità di trasferire gli scambi su altre piazze finanziarie
comunitarie capaci di fornire servizi con un miglior rapporto
qualità/prezzo. A causa di ciò si è rivalutata l’iniziativa privata sui
mercati e si è ritenuto opportuno adottare una forma di mercato di tipo
privatistico, riservando alla parte pubblica un forte ruolo di
controllore. In Italia ciò è stato attuato nonostante la direttiva lasciasse
la massima autonomia ai singoli Stati sulla determinazione della
natura giuridica delle società di gestione dei mercati.
17
Quando l’autorizzazione ad operare sui mercati finanziari, rilasciata dal proprio paese d'origine,
ha validità in tutti i paesi della Comunità.
18
Termine anglosassone che può essere tradotto in italiano con: il controllo da parte del paese
d'origine.
19
Società di intermediazione mobiliare. Questa nuova figura, introdotta in Italia con la legge
numero uno del 1991, ha sostituito gli agenti di cambio.
20
Vedi nota numero nove.
1. §2.1 L’armonizzazione minima dei mercati
Il principio dell’armonizzazione minima dei mercati si è
concretizzato, nella nuova direttiva, in una serie di disposizioni che
riguardano i mercati regolamentati; in particolare l’articolo primo,
punto tredici, contiene la prima definizione di mercato regolamentato
nella storia della normativa comunitaria. “Le caratteristiche necessarie
per definire un mercato regolamentato sono:
- avere per oggetto delle contrattazioni strumenti finanziari;
- essere nell’apposito elenco dei mercati regolamentati redatto dallo
Stato d'origine, cioè dallo Stato dove è posta la sede statutaria
dell’organismo che assicura lo svolgimento delle negoziazioni,
oppure, in assenza di sede statutaria, dell’amministrazione centrale
dell’organismo;
- il mercato deve funzionare regolarmente; per questo è necessario
assicurare sia il rispetto delle regole di funzionamento, sia di
adeguata continuità ed efficienza operativa. Questo significa che i
mercati regolamentati devono essere accessibili ogni giorno negli
orari di apertura, che il meccanismo di contrattazione deve essere
agile e che le funzioni di informazione e controllo devono essere
attive;
- deve essere disciplinato da disposizioni elaborate o approvate dalle
Autorità competenti relativamente alle condizioni di
funzionamento, di accesso degli intermediari e di ammissione degli
strumenti finanziaria alle negoziazioni;
- deve applicare il regime minimo di dichiarazione e di trasparenza
previsto dalla stessa direttiva;
- deve essere accessibile alle imprese d'investimento europee”
21
.
La finalità di tale definizione sta nella possibilità di individuare
con esattezza i mercati verso i quali può essere esercitato il diritto di
accesso riconosciuto dalla direttiva alle imprese di investimento
europee. In questo modo si riconosce pienamente la libertà di
prestazione di servizi da parte delle imprese di investimento estere
consentendo loro, senza discriminazione rispetto a quelle domestiche,
di partecipare a tutti i mercati nazionali presso i quali si svolgono
negoziazioni di strumenti finanziari. Tale diritto è però limitato ai
mercati regolamentati e non è esteso a tutti i mercati finanziari. In
questo modo si vuole evitare l’offerta di servizi prestata da mercati
privi di un’adeguata disciplina e si vuole salvaguardare la liquidità dei
mercati dall’azione distruttiva esercitata da quelli esteri.
La posizione comunitaria è stata comunque orientata ad
incrementare e agevolare la concorrenza determinando le condizioni
minime di funzionamento dei mercati ed individuando, con appositi
requisiti, i mercati abilitati a prestare i propri servizi cross-border
22
nell’ambito della Comunità.
21
Vedi nota numero due.
22
Tale espressione inglese, composta dall’unione di due termini cross e border, può essere tradotta
con oltre il proprio territorio, i propri confini.