Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, organo cui è riservato il monopolio
della minaccia e dell’uso della forza in campo internazionale. Ciò non ha
rappresentato sempre un processo semplice ma si esaminerà come, nonostante le
varie critiche e le discussioni in seno alla dottrina, nella pratica l’Alleanza sia stata
legittimata nel nuovo ruolo che svolge.
L’elemento più significativo e degno di nota che colpisce nell’analizzare la
storia dell’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico è la differenza fra le vaste
attività attualmente da essa svolte e la previsione originaria di un’unica funzione
statutaria, perdipiù completamente estranea al mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale: l’alleanza difensiva è infatti un organismo che, secondo
il diritto internazionale generale e codificato attraverso lo Statuto delle Nazioni
Unite, può operare soltanto nell’ipotesi di mancato funzionamento del
meccanismo del Consiglio di Sicurezza delle stesse Nazioni Unite, ossia in
risposta ad un attacco armato. Il ruolo che effettivamente la NATO svolge oggi è
invece centrale nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionali,
intervenendo in aree di crisi ed attuando operazioni di stabilizzazione in base alle
direttive, sebbene ampie, del consiglio di Sicurezza, anche in collaborazione con
altri paesi ed altre organizzazioni.
In questo lavoro si esaminerà perciò il modo in cui è avvenuta questa
notevole evoluzione, come sia stato possibile trasformare la natura di questa
organizzazione dal punto di vista giuridico senza optare per una revisione formale
del trattato istitutivo, ed in quali settori e modalità tale processo si sia
2
concretizzato, senza tralasciare le prospettive che si allargano per l’operato di
questa organizzazione in continuo mutamento.
3
I – IL PROBLEMA DELLA QUALIFICAZIONE
DELLA NATO COME ORGANIZZAZIONE
REGIONALE SECONDO IL CAP. VIII DELLA
CARTA DELLE NAZIONI UNITE
1.1) Il Cap. VIII della Carta delle Nazioni Unite
La Carta delle Nazioni Unite, da un lato sancisce, all’art. 2 par. 4, il divieto
dell’uso della forza nei rapporti internazionali, dall’altro accentra in un organo
delle Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza, la competenza a compiere le azioni
necessarie per il mantenimento dell’ordine e della pace fra gli stati, ed in
particolare l’uso della forza
1
.
Il Cap. VIII della Carta delle Nazioni Unite intitolato “Accordi Regionali”,
composto da tre articoli: 52, 53 e 54, si occupa di regolamentare l’utilizzo di tali
accordi od organizzazioni regionali nel mantenimento della pace e della sicurezza
internazionali da parte del Consiglio di Sicurezza. Esso segue il Cap. VI, dedicato
alla soluzione pacifica delle controversie, ed il Cap. VII, che tratta delle azioni
1
Cfr. CONFORTI., Diritto Internazionale , Napoli, 1999, p. 395
4
coercitive
2
, e rappresenta uno dei mezzi attuabili dal Consiglio per raggiungere i
suoi scopi di sicurezza internazionale.
Il sistema di sicurezza collettiva delineato dalla Carta si caratterizza per una
diversa incisività nelle misure e procedure adottabili dal Consiglio, in relazione
alle diverse situazioni che possono verificarsi nella realtà delle relazioni fra gli
stati
3
. A tal proposito, il Cap. VIII permette al Consiglio di Sicurezza di avvalersi
delle capacità e delle peculiarità degli accordi o delle organizzazioni regionali sia
nella soluzione di controversie e situazioni così come delineato nel Cap. VI, sia
nell’intraprendere azioni coercitive previste nel Cap. VII.
Gli accordi e le organizzazioni regionali rivestono, perciò, un ruolo
secondario nel mantenimento della pace e, del resto, era così già nel progetto
elaborato a Dumbarton Oaks; nel corso della Conferenza di San Francisco si tentò
di modificare le norme sugli accordi e le organizzazioni regionali al fine di
accrescere il ruolo di queste ultime, sotto la spinta dei paesi latinoamericani ed
arabi
4
ma, in sostanza, furono applicate solo delle modifiche marginali
5
. In
2
Al riguardo, MARCHISIO, L’ONU – Il Diritto delle Nazioni Unite, Bologna, 2000, p. 199;
afferma che “Il sistema della Carta per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali
è basato su uno schema dualistico, del quale i capp. VI (soluzione pacifica delle controversie) e
VII (azioni in caso di minacce alla pace, violazioni della pace e atti d’aggressione) costituiscono i
pilastri”.
3
Sempre, MARCHISIO, L’ONU – Il Diritto delle Nazioni Unite, cit., p. 199, riferendosi ai capp.
VI e VII delinea il principale tratto distintivo fra i due “nella diversa natura dei poteri attribuiti al
Consiglio di sicurezza: mentre il primo gli conferisce poteri di natura esclusivamente conciliativa
rispetto alle controversie e situazioni che gli vengono sottoposte, il secondo prevede poteri
coercitivi molto incisivi e attribuisce al Consiglio il monopolio dell’uso della forza nelle relazioni
internazionali”
4
Cfr. MARCHISIO, L’ONU – Il Diritto delle Nazioni Unite, cit., p.283;
HUMMER/SCHWEITZER Chapter VIII. Regional Arrangements, in SIMMA, The Charter of The
United Nations – A Commentary, München, 1994,; p 686
5
Come compromesso, venne riconosciuto agli organismi regionali il diritto di legittima difesa
collettiva, così come sancito dall’art. 51, sebbene questo non faccia espresso riferimento agli
5
definitiva fu raggiunto un compromesso fra universalismo e regionalismo,
importante però, poiché la Carta delle Nazioni Unite, in contrasto con il suo
carattere generale, riconosce, nel Cap. VIII il concetto di decentramento
6
, sebbene
soltanto in campi ben delimitati quali il mantenimento della pace e la soluzione
pacifica delle controversie. Tale eccezione è giustificata dalla considerazione che
“…the one and indivisible aim of securing peace … is to be achieved on all levels
and with all means.”
7
.
Vi è qualche difficoltà interpretativa riguardo la configurazione del rapporto
che la Carta ha voluto istituire fra le Nazioni Unite e gli accordi e organizzazioni
regionali ed in particolare se si tratti di subordinazione o di concorrenza nel
mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Al riguardo bisogna
innanzitutto considerare che l’art. 24 della Carta sancisce la responsabilità
principale del Consiglio di Sicurezza nel mantenimento della pace. Rifacendosi
alla prassi, poi, si può notare sia una forte cooperazione fra gli organismi regionali
e l’ONU che la completa autonomia di alcuni di essi. Si può pensare, quindi, ad
una relazione di cooperazione funzionale, in base alla quale gli accordi e le
accordi regionali, e la priorità per i meccanismi regionali nella soluzione pacifica delle
controversie (Cfr. HUMMER/SCHWEITZER, Chapter VIII. Regional Arrangements, cit., pp.
687-688)
6
Poiché il contenuto del Cap. VIII è, in un certo senso, estraneo al concetto della carta, è difficile
da definire anche la sua relazione strutturale con gli altri capitoli; si riferisce, infatti, non solo al
cap. VII (in particolare all’art. 51), ma anche al Cap. VI. Inoltre, emergono altre difficoltà nel
relazionarlo con le peace-keeping operations, strumenti designati per assicurare la pace che si sono
sviluppati al di fuori della Carta, nella prassi. (Cfr. HUMMER/SCHWEITZER, Chapter VIII.
Regional Arrangements, cit., p. 687)
7
(Cfr. HUMMER/SCHWEITZER, Chapter VIII. Regional Arrangements, cit., p. 687)
6
organizzazioni regionali rivestono un ruolo complementare rispetto a quello
principale del Consiglio di Sicurezza.
8
L’impostazione dello Statuto delle Nazioni Unite riflette la concezione
predominante nel periodo storico in cui venne redatto, e cioè l’universalismo
9
, ma
va sottolineato che, nel contesto mondiale, è spesso difficile armonizzare i
molteplici interessi divergenti e trovare un compromesso accettabile da tutte le
parti coinvolte in un conflitto. Un approccio regionale, invece, in molti casi può
favorire il raggiungimento di un compromesso più gradito alle parti, proprio
perché minori sono gli interessi di cui è necessario tener conto
10
.
Un’organizzazione regionale, proprio per il suo carattere di subsistema rispetto
alla struttura globale rappresentata dalle Nazioni Unite, può avvalersi di strumenti
cognitivi migliori
11
riguardo alla “regione” nella quale opera, può mostrare
maggior sollecitudine ed efficacia rispetto ad una crisi locale. Inoltre alcuni Stati
possono avere una preferenza per organizzazioni del genere, in cui godono di uno
spazio di manovra maggiore di quello che possono avere nel Consiglio di
8
La linea di pensiero ispirata alla cooperazione funzionale è stata recepita dalla stessa ONU nella
Dichiarazione sul rafforzamento della cooperazione tra le Nazioni Unite e gli accordi o
organizzazioni regionali nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, adottata
dall’Assemblea Generale con risoluzione 49/57 del 1994 (Cfr. MARCHISIO, L’ONU – Il Diritto
delle Nazioni Unite, cit., p. 283; DEL VECCHIO, Le organizzazioni regionali nel mantenimento
della pace,in Relazioni Internazionali, n. 32 Aprile 1995, p. 33)
9
A proposito del contrasto fra regionalismo ed universalismo all’epoca della redazione della Carta
ONU: “[…]Although the authors of both the Covenant of the LoN and the Charter of the UN
generally favoured strong central power, they had to take into account the reality of the regional
components[…]Consensus more or less existed only on the point that regional institutions should
be made subordinate to a universal organization and should be used by it for the purposes of the
pacific settlement of disputes, ‘where feasible’[…]the universalist approach
prevailed[…]”(Cfr.HUMMER/SCHWEITZER, Chapter VIII. Regional Arrangements, cit., p. 685)
10
Cfr.DEL VECCHIO, Le organizzazioni regionali nel mantenimento della pace,cit., p. 32
7
Sicurezza
12
. Da ciò si può comprendere quanto importante possa essere l’apporto
degli organismi regionali nel mantenimento della pace internazionale in un’epoca
come la nostra che si caratterizza per la molteplicità di conflitti locali e,
nondimeno, per la mancanza di mezzi e risorse materiali, umane, finanziarie e
militari delle Nazioni Unite.
1.2) La definizione di “organizzazione regionale” ai
sensi dell’ art. 52
L’ art. 52, al par. 1, afferma la compatibilità con la Carta ONU degli accordi e
delle organizzazioni regionali per la trattazione delle questioni concernenti il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che si prestino ad
un’azione regionale, purché conformi ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite.
Nei par. 2 e 3 ribadisce, in linea con l’art. 33 par. 1, l’obbligo per le parti di una
controversia locale di tentare di risolverla mediante tali accordi o organizzazioni
prima di deferirla al Consiglio di Sicurezza e dichiara, al par. 4, che quest’ultimo
incoraggia tale soluzione, salvi gli artt. 34 e 35
13
.
11
Ad esempio: maggiore conoscenza dei problemi e delle peculiarità locali, individuazione esatta
dell’origine di un conflitto e delle sue ultime evoluzioni (Cfr. DEL VECCHIO, Le organizzazioni
regionali nel mantenimento della pace,cit., p. 37)
12
Cfr. VILLANI, Il ruolo delle organizzazioni regionali per il mantenimento della pace nel
sistema dell’ONU, in La Comunità Internazionale, vol. LIII, 1998, p. 455
13
Cfr. OFFICIAL DOCUMENTS OF THE UNITED NATIONS, La Carta delle Nazioni Unite,
San Francisco, 26 giugno 1945, in http://www.un.org/aboutun/charter/
8
Non c’è, quindi, nella Carta un’espressa definizione di accordo o
organizzazione regionale. Ciò rispecchia l’orientamento prevalso nella
Conferenza di San Francisco per cui si preferì garantire la futura ammissibilità di
esperienze regionali differenti anche al fine di sottrarsi allo strapotere delle grandi
potenze, favorendo il delinearsi di una nozione ampia, fluida ed elastica
14
.
Per ciò che concerne il carattere “regionale”, si può ritenere che l’ accordo o
l’organizzazione debba riguardare una certa area geografica, rispetto alla quale
persegue fini di pace e di sicurezza
15
; non sembra, quindi, che sia necessaria una
prossimità geografica fra gli Stati parti dell’organizzazione
16
. Del resto l’assenza
di più stringenti requisiti geografici è confermata dalla tendenza recente
dell’ONU, in cui la categoria delle organizzazioni regionali è ampliata al
massimo.
17
La distinzione fra “accordi” ed “organizzazioni”, invece, può essere intesa
con riguardo ad una diversa densità istituzionale: gli accordi comprendono quelli
14
Tale orientamento si concretizzò nel rigetto di una definizione proposta dalla delegazione
Egiziana che inquadrava in termini alquanto rigidi gli accordi o le organizzazioni regionali (Cfr.
HUMMER/SCHWEITZER, Chapter VIII. Regional Arrangements, cit., pp. 688-689; VILLANI, Il
ruolo delle organizzazioni regionali per il mantenimento della pace nel sistema dell’ONU, cit., pp.
430-431)
15
Rispecchiando, in tal modo, la generale accezione del diritto internazionale per cui la regione
non è tanto una comunità di Stati geograficamente contigui, quanto una comunità parziale di
interessi nell’ambito della Comunità internazionale universale (Cfr. MARCHISIO, L’ONU – Il
Diritto delle Nazioni Unite, cit., p. 284)
16
HUMMER/SCHWEITZER, Chapter VIII. Regional Arrangements, cit., pp.693-694,
considerano, invece, che: “Short of requiring ‘regions’ in the geographical sense, the requirement
of some degree of spatial proximity among members of ‘regional arrangements’ cannot be
dropped, since this would cause the decentralized system of the UN for securing the peace, which
is embodied in these regional arrangements, to largely lose its effectiveness”.
17
Va ricordata, a tal proposito l’Agenda per la Pace del 17 giugno 1992 in cui il Segretario
Generale ricomprende fra le organizzazioni regionali persino un raggruppamento informale, quale
gli “Amici del Segretario Generale per El Salvador” (Cfr. VILLANI, Il ruolo delle organizzazioni
regionali per il mantenimento della pace nel sistema dell’ONU, cit., p. 432)
9
da cui nascono solo diritti ed obblighi reciproci fra le parti, mentre nelle
organizzazioni, oltre all’accordo istitutivo è presente anche un apparato di organi
deputato a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dei fini
dell’istituzione che, per l’appunto, devono riguardare il mantenimento della pace e
della sicurezza internazionali.
Ulteriore requisito per la caratterizzazione dell’organizzazione regionale è la
conformità ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite, non solo degli accordi o delle
organizzazioni ma anche, in concreto, delle loro attività. Si richiede, quindi, una
compatibilità, una non-contraddizione con i fini ed i principi
18
.
In assenza, però, di un’autorità speciale che verifichi tale conformità, bisogna
focalizzarsi solo sull’astratta compatibilità degli organismi regionali, espressa
talvolta in una formula contenuta nell’accordo istitutivo. Nella pratica, comunque,
la questione emerge solo nel caso di impiego di un’organizzazione regionale da
parte del Consiglio di
Sicurezza, impiego che però indirettamente rappresenta un giudizio di conformità.
Gli stati membri dell’ONU facenti parti di organismi regionali, inoltre, poiché
destinatari dell’art. 103, sono tenuti a garantire la prevalenza degli obblighi
derivanti dalla Carta su quelli che possono scaturire da un accordo regionale
19
.
18
Cfr. VILLANI, Il ruolo delle organizzazioni regionali per il mantenimento della pace nel
sistema dell’ONU, cit., p. 434
19
Art. 103 Carta ONU: “In the event of a conflict between the obligations of the Members of the
United Nations under the present Charter and their obligations under any other international
agreement, their obligations under the present Charter shall prevail.“ (Cfr. OFFICIAL
DOCUMENTS OF THE UNITED NATIONS, La Carta delle Nazioni Unite, cit., in
http://www.un.org/aboutun/charter/)
10
Data la nozione, ampia ed elastica, di accordo o organizzazione regionale,
anche il carattere “locale” della controversia va inteso in senso ampio; tale
termine, infatti non ha un preciso senso giuridico, ma va desunto dalle norme
dell’accordo che prevedano metodi di soluzione delle controversie o dalle
competenze dell’organizzazione al riguardo
20
.
L’obbligo derivante dall’art. 52 par. 2 di tentare ogni sforzo per risolvere la
controversia tramite le organizzazioni regionali implica, secondo alcuni autori
21
,
che tali organismi debbano prevedere, al loro interno, un meccanismo di soluzione
delle dispute. In tal modo si identifica un altro requisito per la caratterizzazione di
organizzazione regionale ai sensi dell’ art. 52.
Si può notare come per le predette controversie, quindi, l’ art. 52 par. 2
stabilisca un principio di “sussidiarietà” per cui il livello dell’organizzazione
universale (l’ONU) è considerato come sussidiario rispetto al livello regionale,
ritenuto come il più idoneo per le controversie locali
22
.
In ogni caso, l’ art. 52 par. 4 fa salva l’applicazione dell’art. 34, relativo ai
poteri di indagine del Consiglio di Sicurezza, e dell’art. 35 per cui ogni Stato parte
della controversia può sottoporla all’attenzione del Consiglio. A ciò bisogna
20
Cfr. VILLANI, Il ruolo delle organizzazioni regionali per il mantenimento della pace nel
sistema dell’ONU, cit., p. 435
HUMMER/SCHWEITZER, Chapter VIII. Regional Arrangements, cit., p.696, puntualizzano
anche che le misure di carattere regionale derivanti dall’ art. 52 si applicano solo alle controversie
e non alle situazioni, eccetto nel caso che queste ultime costituiscano una minaccia per la pace
internazionale. Le situazioni, infatti, si verificano nell’ambito della sovranità di uno Stato,
diversamente dalle controversie che si riferiscono ai rapporti fra gli Stati.
21
Cfr. HUMMER/SCHWEITZER, Chapter VIII. Regional Arrangements, cit., p.698.
22
Cfr. VILLANI, Il ruolo delle organizzazioni regionali per il mantenimento della pace nel
sistema dell’ONU, cit., p. 435; HUMMER/SCHWEITZER, Chapter VIII. Regional Arrangements,
cit., p.710.
11
aggiungere il principio, più volte ribadito dalle Nazioni Unite, della libera scelta
dei mezzi di regolamento
23
. In pratica, l’obbligo stabilito dall’ art. 52 è del tutto
generico e lascia una notevole discrezionalità al Consiglio di Sicurezza sui
migliori mezzi da adottare. Nella prassi, comunque, è frequente che il Consiglio
raccomandi alle parti di una controversia l’impiego di meccanismi regionali. Dalla
fine degli anni ’80, anzi, si è ampliato il ruolo degli accordi e delle organizzazioni
regionali nella soluzione delle controversie, soprattutto nel quadro della
diplomazia preventiva
24
, riconoscendo una loro utilità anche nel caso delle
situazioni interne alla sovranità di uno Stato. Si configura una nuova concezione
di mantenimento della sicurezza internazionale, rivolta, più che altro, alla difesa
avanzata della pace, che si esplica nella prevenzione di possibili conflitti.
In questo nuovo ambito, le organizzazioni regionali possono e devono
svolgere un ruolo fondamentale poiché ci si può avvantaggiare del clima di
23
Tale principio è presente in varie Dichiarazioni dell’Assemblea Generale: Dichiarazione sulle
relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati adottata con ris. 2625 del 24 ottobre 1970,
Dichiarazione di Manila sulla soluzione pacifica delle controversie adottata con ris. 37/10 del 15
novembre 1982, Dichiarazione sulla prevenzione e l’eliminazione delle controversie e delle
situazioni che possono minacciare la pace e la sicurezza internazionale e sul ruolo
dell’Organizzazione in questo campo adottata con ris. 43/51 del 5 dicembre 1988.(Cfr. VILLANI,
Il ruolo delle organizzazioni regionali per il mantenimento della pace nel sistema dell’ONU, cit.,
p. 436)
24
La diplomazia preventiva è definita nell’Agenda per la Pace del Segretario Generale dell’ ONU
del 17 giugno 1992 come: “l’azione diretta a prevenire la nascita di controversie tra le parti, ad
impedire che le controversie esistenti degenerino in conflitti e a limitare l’estensione di questi
ultimi quando avvengono. Essa si realizza con misure di rafforzamento della fiducia, strumenti di
accertamento dei fatti, sistemi di preallarme, l’invio di missioni e forze anche militari nel caso di
controversie fra Stati o di crisi interne, ecc.” (Cfr. VILLANI, Il ruolo delle organizzazioni
regionali per il mantenimento della pace nel sistema dell’ONU, cit., pp. 439-440)
12
fiducia che esse favoriscono, di un maggiore senso di partecipazione e
dell’ostacolo ad ingerenze esterne che esse possono garantire
25
.
1.3) Il ruolo predominante del Consiglio di Sicurezza
secondo le disposizioni degli artt. 53 e 54
L’art. 53
26
par. 1 stabilisce che il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso,
gli accordi o le organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua
direzione. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà essere intrapresa in base ad
accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l’autorizzazione del
Consiglio di Sicurezza
27
.
Questo Articolo costituisce la disposizione centrale del Cap. VIII, ponendosi
in stretta correlazione con il Cap. VII, del quale condivide implicitamente il
presupposto per un’azione coercitiva, cioè la minaccia o la violazione della pace o
l’atto d’aggressione previsti dall’art. 39.
25
Questi fattori positivi si annullano, però, nel caso in cui un’organizzazione regionale sia
dominata da una superpotenza, come nel caso degli USA nell’OAS: “The reason for the break
from the ‘try OAS first’ principle and for the desire of direct seizure of the SC in a number of
disputes in the framework of the OAS lies in the fact that regional dispute resolution always runs
into difficulties when the regional agency is dominated by a superpower” (Cfr.
HUMMER/SCHWEITZER, Chapter VIII. Regional Arrangements, cit.; p.713).
26
( Cfr. OFFICIAL DOCUMENTS OF THE UNITED NATIONS, La Carta delle Nazioni Unite,
cit., in http://www.un.org/aboutun/charter/)
27
L’ art. 53 continua con la parte relativa agli Stati ex nemici degli Stati firmatari dello Statuto
dell’ONU, che però si può ritenere implicitamente abrogata dall’ingresso di tali Stati
nell’Organizzazione. Tale disposizione non è mai stata applicata e, comunque, contrasta con il
carattere di Stati amanti della pace che l’ingresso nell’ONU automaticamente comporta (Cfr.
MARCHISIO, L’ONU – Il Diritto delle Nazioni Unite, cit.,p.294; RESS, Chapter VIII. Regional
13
Rispetto all’art. 52, il rapporto tra il Consiglio di Sicurezza e gli accordi o
organizzazioni regionali è qui rovesciato: al Consiglio, infatti, spetta il ruolo
principale mentre i secondi si pongono in posizione complementare e subordinata,
potendo operare soltanto se impiegati dallo stesso Consiglio o dietro sua
autorizzazione
28
. In tal senso è possibile considerare gli organismi regionali come
“organi” delle Nazioni Unite
29
, soprattutto in base alla mancata attuazione degli
artt. 43 e ss. della Carta, i quali prevedono la creazione di forze militari proprie
dell’Organizzazione.
Gli accordi o organizzazioni regionali possono eseguire sotto la direzione del
Consiglio di Sicurezza tutti i tipi di azioni previste nel Cap. VII, cioè: misure short
of war, misure implicanti l’uso della forza di sostegno a sanzioni economiche e
misure di imposizione coattiva della pace
30
. La prassi dimostra, comunque, che
l’autorizzazione preventiva non è necessaria per le misure che escludono l’uso
della forza
31
.
Arrangements, in SIMMA, The Charter of The United Nations – A Commentary, München, 1994,
p. 750).
28
Cfr. VILLANI, Il ruolo delle organizzazioni regionali per il mantenimento della pace nel
sistema dell’ONU, cit., p. 442
La discrezionalità del Consiglio trova riscontro nell’art. 48 par. 2 secondo cui le decisioni del
Consiglio di Sicurezza sono eseguite dai membri dell’ONU direttamente o mediante le
organizzazioni internazionali competenti, tra cui si può ritenere che rientrino senz’altro anche le
organizzazioni regionali (Cfr. MARCHISIO, L’ONU – Il Diritto delle Nazioni Unite, cit., p. 289).
29
“Under Art. 53(1) cl. 1 the regional organization functions as a subsidiary organ of the UN.”
(Cfr. RESS, Chapter VIII. Regional Arrangements, cit., p. 730);“[…] considerando soprattutto la
necessità dell’autorizzazione, le organizzazioni regionali appaiono quasi come <<organi decentrati
delle Nazioni Unite>>” (Cfr. CONFORTI, Diritto Internazionale, cit., p. 405)
30
Cfr. MARCHISIO, L’ONU – Il Diritto delle Nazioni Unite, cit.,p. 289.
In questo senso anche Cfr. VILLANI., Il ruolo delle organizzazioni regionali per il mantenimento
della pace nel sistema dell’ONU, cit., p. 443.
31
Cfr. MARCHISIO, L’ONU – Il Diritto delle Nazioni Unite, cit., pp. 289-290. L’autorizzazione,
infatti, va intesa come atto rivolto alla rimozione di un divieto, ma nella Carta tale divieto riguarda
solo l’uso della forza, quindi azioni di enforcement di altra natura (economica, ad esempio) non
14