5
provvedimenti degli anni ’20 e ’30 di pubblicizzazione della finanza,
alla normativa del 1974 per l’istituzione della Consob, all’introduzione
del Mercato Ristretto, alla legge n. 77 del 1983 in tema di appello al
pubblico risparmio e fondi comuni, alla legge n. 289/86 e alla
regolamentazione della Monte Titoli, per poi giungere ai primi anni ’90,
in cui riveste un ruolo primario, la “legge Sim” n. 1/1991.
Un approfondimento particolare meriterà, inoltre, il recepimento delle
Direttive di matrice Comunitaria, in ordine al processo di integrazione
europea, legato al Mercato Unico e all’introduzione dell’Euro. In tema,
esamineremo attentamente i provvedimenti per l’immissione
nell’ordinamento italiano, delle direttive sui servizi di investimento
(ISD), nonché quelli per una direttiva in tema di adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e delle banche (CAD),
soffermandoci, segnatamente, nel commento del Decreto Eurosim del
1996.
Una volta completato il percorso storico della legislazione dei mercati
mobiliari italiani, scenderemo nello specifico della parte III del Testo
Unico della Finanza, recante il titolo, appunto, di “Disciplina dei mercati
e della gestione accentrata di strumenti finanziari”. La trattazione, a
questo punto, si articolerà in tre livelli distinti, inerenti, rispettivamente,
ai mercati regolamentati, ai mercati non regolamentati e alla gestione
accentrata di strumenti finanziari.
Il lavoro, si sofferma su quanto disposto dal Testo Unico del 1998, in
quanto, la disciplina elaborata in tale sede rappresenta il culmine di un
procedimento avviato già in epoca storica, ed il punto di partenza per la
futura regolamentazione del comparto mobiliare.
In tal senso dunque, il T.U.F., da un lato, costituisce una fonte
normativa autorevole, in grado di ribadire i principi cardine
dell’ordinamento italiano, anche in ambito finanziario; dall’altro, lascia
6
al legislatore secondario ampi spazi di intervento, al fine di adeguare la
regolamentazione dei mercati, ad un processo in continuo ed incessante
divenire.
In ordine a tali considerazioni, la conclusione del presente elaborato,
fa riferimento ad un crescente fenomeno di dematerializzazione degli
strumenti finanziari, destinato, una volta giunto a compimento, a
rivoluzionare il futuro concetto di mercato mobiliare.
Università degli Studi di Siena, dicembre 2005
7
CAPITOLO I
LA LEGISLAZIONE DEI MERCATI
MOBILIARI:
PROFILI STORICI
SOMMARIO: 1.Considerazioni generali. – 2.Il mercato mobiliare. – 3.Evoluzione storica del
mercato mobiliare: dalle origini ad oggi. – 4.Le origini della Borsa. – 5.La prima disciplina
organica della Borsa. – 6.Le riforme degli anni ’20 e ’30. – 7.La legge n. 216 del 1974 e
l’istituzione della Consob. – 8.La nascita del Mercato Ristretto. – 9.La legge 23 marzo 1983, n.
77. – 10.Le riforme degli anni ’80 e il MTS. – 11.La legge n. 1 del 2 gennaio 1991 e gli altri
provvedimenti dei primi anni ’90. – 12.L’impatto delle Direttive Comunitarie nella disciplina
del mercato mobiliare italiano ed il decreto Eurosim. – 13.Introduzione al Testo Unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria del 1998. – 14.Conclusioni
1. Considerazioni generali
In generale, risulta assai complesso fornire un’ esatta e concisa definizione di mercato
finanziario, a causa della complessità degli strumenti ivi trattati e della continua
evoluzione della relativa disciplina.
Tuttavia, è possibile individuare una prima distinzione all’interno del mercato
finanziario, individuando tre grandi comparti
1
.
Il primo è costituito dal mercato creditizio, nel quale, a fronte delle somme versate dai
depositanti, gli intermediari offrono finanziamenti ai prenditori finali
2
.
Nel secondo comparto, invece, riscontriamo il mercato assicurativo, dove l’assicurato
paga un corrispettivo, cosiddetto premio, in cambio della promessa da parte della
compagnia, di fornire una garanzia di integrità del patrimonio dello stesso, esposto al
1
A. BANFI, Tecnica dei mercati dei valori mobiliari, Utet, Torino, 2000; F. COTULA, G. PITTALUGA,
Funzioni e caratteristiche del sistema finanziario italiano, in F. COTULA, La politica monetaria in
Italia –vol. I: Il sistema finanziario italiano e il contesto internazionale, Il Mulino, Bologna, 1989; C.
DEMATTÈ, Genesi e caratteri funzionali del mercato finanziario, in R. RUOZI, La gestione della banca,
Egea, Milano, 1990; M. ONADO, Il sistema finanziario italiano, Il Mulino, Bologna, 1980;
2
F. PARRILLO, Il futuro del sistema creditizio italiano di fronte alle nuove sfide del mercato, in Mondo
Bancario, sett-ott, 1994; G. DELL’AMORE, Introduzione allo studio del mercato del credito, Giuffrè,
Milano, 1960;
8
rischio ed alle incertezze future
3
. Per ultimo, analizziamo il mercato mobiliare, sul
quale concentreremo gran parte delle nostre attenzioni. Il mercato mobiliare
rappresenta, come abbiamo già menzionato, un segmento del mercato finanziario, che
concorre con gli altri segmenti e con gli altri intermediari, al trasferimento del
risparmio, dagli operatori, che presentano un saldo finanziario in surplus, verso altri,
che invece hanno un disavanzo finanziario
4
.
Il legislatore italiano, non ha regolato in modo omogeneo i tre comparti, che anzi,
mantengono forti specificità normative
5
. Non esiste dunque, una disciplina unitaria,
in grado di governare globalmente, banche, intermediari finanziari, assicurativi,
mercati, emittenti, e che possa riflettere, la nozione economica di mercato finanziario.
Al fine di introdurre dei “confini”, all’interno della disciplina del mercato finanziario
6
,
si possono prospettare due distinti filoni teorici. Il primo, che concerne la nozione
“economica” di mercato finanziario, ricomprende nella regolamentazione del suddetto,
la disciplina delle banche e dell’attività bancaria, del comparto assicurativo, delle
attività finanziarie non bancarie e dei mercati. Tale soluzione, presenta però,
l’inconveniente di includere un ambito troppo vasto, per essere analizzato con
precisione.
L’altra alternativa, identifica all’interno della disciplina del mercato finanziario, uno
specifico segmento, inerente alle attività che hanno una stretta relazione con il
mercato dei capitali e che non riguardino il settore prettamente bancario o quello
assicurativo. Questo specifico “sottocomparto”, può essere individuato come mercato
mobiliare
7
.
3
M. POMPELLA, Della natura dei servizi assicurativi e della applicabilità dei moderni criteri per la
gestione dei rischi in portafoglio alle assicurazioni, Università degli Studi di Siena, Dipartimento di
diritto dell’economia, Siena, 2000; L. ANDERLONI, Aspetti istituzionali del processo di integrazione
dei mercati creditizi e finanziari, in S. PORTERI, Banche, assicurazioni e mercato unico in Europa,
Egea, Milano, 1990;
4
R.COSTI, Il Mercato Mobiliare, Giappichelli, Torino, 2004; G. CHESINI, La regolamentazione e
l’organizzazione dei mercati finanziari di strumenti mobiliari, Milano, Giuffrè, 1999; G. DE
ANTONELLIS, La storia della borsa, Vallardi, Milano, 1988; C. RABITTI BEDOGNI, Il diritto del mercato
mobiliare: soggetti, attività, strumenti, controlli, Giuffrè, Milano, 1997; T. BIANCHI, La Borsa Valori e
il mercato finanziario, Utet, Torino, 1983;
5
G. SZEGO, Il sistema finanziario, Mc Graw Hill, Milano, 1995; G. DE ANTONELLIS, La storia della
borsa, Vallardi, Milano, 1988;
6
F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Giappichelli, Torino, 2003; G. CHESINI, La
regolamentazione e l’organizzazione dei mercati finanziari di strumenti mobiliari, Milano, Giuffrè,
1999; G. GUARINO, Il governo dei mercati finanziari, in Economia e diritto del terziario, 1991;
7
C. RABITTI BEDOGNI, Il diritto del mercato mobiliare: soggetti, attività, strumenti, controlli, Giuffrè,
Milano, 1997;
9
2. Il mercato mobiliare
Il mercato mobiliare può essere definito, come quel segmento del mercato finanziario
nel quale, vengono effettuate tutte le operazioni aventi per oggetto valori mobiliari,
ossia strumenti finanziari dotati di un elevato grado di mobilità e di trasferibilità
8
. Il
mercato mobiliare può essere suddiviso in primario e secondario. Il primo, concerne
operazioni riguardanti valori mobiliari immessi nel mercato per la prima volta. Il
secondo invece, ha per oggetto, titoli precedentemente inseriti nel mercato, a mezzo
del primario
9
. In pratica, le operazioni effettuate nel comparto primario, alimentano il
mercato mobiliare, in quanto da esse, deriva l’immissione di “nuovi” titoli, mentre le
operazioni effettuate nel secondario, avendo per oggetto titoli “vecchi”, cioè già
immessi nel mercato, ne incrementano il grado di liquidità. Di notevole importanza è,
inoltre, la distinzione tra mercati regolamentati e non regolamentati, ove i primi, sono
sottoposti ad una disciplina speciale, mentre i secondi, sono regolati da norme
generalmente valide per il mercato mobiliare
10
. Tra i mercati regolamentati italiani,
oggi esistenti, possiamo riscontrare il Mercato Telematico Azionario (MTA)
11
, il
Mercato Espandi, il Nuovo Mercato, l’IDEM (mercato italiano degli strumenti derivati),
l’MTS (mercato all’ingrosso dei titoli di Stato), il mercato all’ingrosso delle obbligazioni
non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati ed
il Mercato TLX . I primi quattro, sono gestititi da Borsa Italiana S.p.a., i due
successivi da MTS S.p.a., mentre l’ultimo, è controllato da TLX S.p.a.
12
. Le funzioni
8
C. RABITTI BEDOGNI, voce Valori mobiliari, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, Vol. XXXII,
1994; R. COSTI, Il mercato mobiliare, Giappichelli, Torino, 2004; C. RABITTI BEDOGNI, Il diritto del
mercato mobiliare: soggetti, attività, strumenti, controlli, Giuffrè, Milano, 1997; A. FUSCONI,
Economia e tecnica del mercato finanziario e mobiliare. La Borsa Valori, Giappichelli, Torino, 1991;
A. CALAMANTI, Valori mobiliari e borse valori, Edibank, Milano, 1990; F. CARBONETTI, Cos’è un valore
mobiliare, in Giurisprudenza Commerciale, n. 1, 1989;
9
A. BANFI, L. FILIPPA, Struttura e organizzazione dei mercati dei valori mobiliari, in A. BANFI, Tecnica
dei mercati dei valori mobiliari, Utet, Torino, 1995; G. MIGLIACCIO, L’attività sui mercati mobiliari:
emissioni e portafoglio titoli, Edibank, Milano, 1996;
10
R. CAPARVI, Il nuovo mercato mobiliare italiano,Angeli, Milano, 1998; A. CYBO OTTONE, Strategia e
struttura dei mercati organizzati per la contrattazione di valori mobiliari, in Bancaria, n. 3, 1997; J.
R. MACEY, M. O’HARA, La regolamentazione delle borse e dei sistemi alternativi di negoziazione: una
prospettiva giuridico-economica, in Banca, impresa, società, 1998;
11
Trattasi di mercato che corrisponde alla definizione di “borsa” di cui all’art. 2 del regolamento
Consob concernente la disciplina degli emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modifiche, ai sensi del quale per “borsa” si intendono <<i mercati regolamentati, ovvero i relativi
comparti, nei quali l’ammissione a quotazione risponde alle condizioni fissate dalla direttiva
2001/34/CE>>.
12
Più precisamente l’ elenco dei mercati regolamentati Italiani autorizzati dalla Consob, adottato
con delibera n. 14947 del 15 marzo 2005 è costituito da:
ξ Mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.a.: Mercato telematico azionario (MTA), Mercato
telematico dei Securitised derivatives (SeDex), Mercato “Tading after hours” (TAH), Mercato
Telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT), Mercato Telematico delle Euro-
obbligazioni, Obbligazioni di emittenti esteri e Asset-backed securities (EuroMOT), Mercato
10
principali, svolte dal mercato mobiliare, possono essere individuate, in primis, in
quella di mobilitazione del risparmio e conseguente finanziamento degli investimenti e
del deficit pubblico, quindi in quella di fornitura agli investitori, di valide alternative
per l’impiego del risparmio, nonché, in quella di mobilizzazione e liquidabilità dei
titoli, ed in quella, infine, implicita nelle precedenti, di facilitare l’incontro di operatori
in avanzo finanziario, con altri in disavanzo, a mezzo della riduzione di asimmetrie
informative e dei costi di transazione
13
. In riferimento a quest’ultima funzione, si
evince anche la nozione di mercato perfetto, nel quale cioè, tutti gli operatori,
dispongono del medesimo grado di informazioni, conoscono le intenzioni degli altri
investitori e, di conseguenza, non possono influenzare con il loro intervento,
l’andamento delle contrattazioni. In realtà però, la frequente presenza di asimmetrie
informative
14
, limita ogni possibilità di raggiungimento della perfezione, da parte dei
mercati mobiliari. Piuttosto, si possono però avere due diversi gradi di efficienza:
Espandi, Mercato degli strumenti derivati- IDEM per la negoziazione degli strumenti
finanziari previsti dall’art. 1, comma 2, lettere f) e i), del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,
Nuovo Mercato;
ξ Mercati gestiti da MTS S.p.a.: Mercato Telematico all’Ingrosso dei Titoli di Stato (MTS),
Mercato BONDVISION per la negoziazione via internet all’ingrosso dei titoli di stato,
Mercato all’Ingrosso delle Obbligazioni non governative e dei Titoli emessi da Organismi
Internazionali partecipati da Stati;
ξ Mercati gestiti da TLX S.p.a.: Mercato TLX.
Fonte WWW.CONSOB.IT
13
G. SICILIANO, Gli effetti economici della privatizzazione dei mercati di Borsa, in Analisi giuridica
dell’economia, 2002: <<[…] si può affermare che le borse offrono sostanzialmente due tipi di
servizi: il servizio di listing per gli emittenti e i servizi di trading per gli intermediari negoziatori.
Come illustreremo, questi servizi hanno alcune “specialità” rispetto ai beni privati che tendono ad
avvicinarli a dei servizi di pubblica utilità. Il fatto che l’utilità che un consumatore deriva
dall’utilizzo di un certo servizio aumenti al crescere del numero dei consumatori che utilizzano lo
stesso servizio è un concetto che gli economisti industriali hanno ampiamente utilizzato per
studiare le dinamiche competitive di particolari settori industriali e che prende il nome di network
externality. Come in parte già anticipato, i servizi offerti dalle borse offrono un esempio di servizi
caratterizzati da network externalities: gli intermediari vorranno negoziare nella borsa che attrae il
più elevato volume di scambi, e quindi dove la liquidità è maggiore e costi di transazione sono più
bassi; alla stessa maniera le imprese vorranno quotarsi sulle borse dove maggiore è il numero di
altre imprese quotate, perché questo segnala agli investitori la qualità dell’impresa e le consente di
ridurre il costo del capitale[…]>>;
14
G. VISENTINI, Presidente Assogestioni, Mercato mobiliare e investitori istituzionali in Italia:
prospettive di intervento, in Bancaria, n. 5, 1996: <<[…] l’iniziativa dell’Assogestioni di avviare,
attraverso l’individuazione di principi regolatori delle relazioni tra il mercato e le imprese quotate,
un processo di autoregolamentazione idoneo a contribuire allo sviluppo del mercato finanziario in
termini di efficienza e funzionalità. La proposta di formalizzare le istanze della comunità
finanziaria in uno “statuto per l’efficienza del mercato” muove dalla consapevolezza che solo
attraverso un adeguato rafforzamento della tutela giuridica ed economica dell’investitore sia
possibile, da una parte rinsaldare il legame fiduciario tra i risparmiatori e le società emittenti e,
dall’altra, attribuire al mercato anche una funzione regolatrice e disciplinare della condotte
imprenditoriali […] Lo statuto affronta i temi della trasparenza e della parità di trattamento degli
investitori, delineando standard comportamentali per le società emittenti, volte a attenuare le
attuali asimmetrie informative e giuridiche. Il documento nella sua versione attuale risulta
ripartito in due sezioni. La prima parte inerente l’informativa al mercato [….] Nella seconda parte,
l’attenzione è polarizzata sul tema del rispetto del mercato e della tutela delle minoranze [...]>>; C.
BENASSI, Mercati finanziari e asimmetrie informative, Il Mulino, Bologna, 1992;
11
valutativa e informativa
15
. Nel primo caso, i prezzi dei titoli riflettono effettivamente il
loro valore intrinseco, ovvero il grado di redditività che saranno in grado di
manifestare nel lungo periodo. Se invece un mercato è dotato di efficienza
informativa, i prezzi dei titoli rifletteranno le aspettative degli operatori, formulate in
base al grado di informazione di cui dispongono. Riguardo poi agli intermediari propri
del mercato mobiliare, il loro ruolo preminente, è quello di facilitare le transazioni
finanziarie, fornendo servizi di consulenza, negoziazione o gestione
16
. Si tratta di
un’attività dotata di maggior grado di specificità rispetto all’attività bancaria o
assicurativa
17
, in quanto si occupa, da un lato, di garantire un buon livello di
diversificazione degli investimenti dei singoli risparmiatori, e dall’altro, è funzione di
notevole rilievo nella gestione delle imprese, di cui i menzionati operatori, finiscono
per acquisire partecipazioni significative
18
. Esiste, inoltre, nell’ordinamento italiano,
una distinzione tra coloro che sono intermediari mobiliari in “senso stretto” e coloro
che invece vengono definiti investitori istituzionali. Quest’ultimi, svolgono per lo più
un’attività di emissione di propri titoli presso una massa indistinta di operatori,
investendo secondo un programma predefinito e senza che il singolo risparmiatore vi
possa interferire; oggi come oggi, i maggiori investitori istituzionali, sono le società di
gestione dei fondi comuni di investimento, le SICAV, i fondi pensione, quelli
immobiliari e gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
19
.
15
A. BANFI, L. FILIPPA, Struttura e organizzazione dei mercati dei valori mobiliari, in A. BANFI,
Tecnica dei mercati dei valori mobiliari, Utet, Torino, 1995; L. CAPRIO, Gli studi sull’efficienza
informativa dei mercati dei capitali: il dibattito sull’evidenza empirica e i modelli teorici, in Finanza,
Imprese & Mercati, n. 2, 1990; R. MAVIGLIA, L’attuazione delle condizioni di efficienza del mercato
mobiliare: gli aspetti istituzionali, in C. RABITTI BEDOGNI, Il diritto del mercato mobiliare, Giuffrè,
Milano, 1997;
16
M. ANOLLI, A. BANFI, Gli intermediari mobiliari, in A. BANFI, Tecnica dei mercati dei valori
mobiliari, Utet, Torino, 1995; Banca d’Italia, La nuova disciplina degli intermediari in valori
mobiliari, in Bollettino economico, n. 29, ottobre 1997; F. CAPRIGLIONE, La disciplina degli
intermediari e dei mercati finanziari, Cedam, Padova, 1997;
17
G. ZADRA, Struttura e regolamentazione del mercato mobiliare, Giuffrè, Milano, 1995; F.
COLOMBINI, Intermediari bancari, mobiliari e assicurativi. Principi gestionali, Il Borghetto, Pisa,
1997; <<[…] oltre alle network externalities, i servizi offerti dalle borse sono caratterizzati da altre
esternalità che li rendono “speciali” e che possono implicare fallimenti di mercato associati alla
privatizzazione […]>>, il riferimento è a fenomeni di moral hazard e adverse selection connessi alle
fasi di listing e trading, in G. Siciliano, Gli effetti economici della privatizzazione dei mercati di
Borsa, Analisi giuridica dell’economia, 2002;
18
R. COSTI, Il mercato mobiliare, Giappichelli, Torino, 2004; F. DI PASQUALI, La disciplina del
mercato dei valori mobiliari, in A. BANFI, Tecnica dei mercati dei valori mobiliari, Utet, Torino, 1995;
F. COLOMBINI, Gli intermediari finanziari: elementi essenziali, Utet, Torino, 1993;
19
GUSTAVO VISENTINI, già nel corso del 1996, in un suo articolo pubblicato dal periodico Bancaria,
recante il titolo di Mercato mobiliare e investitori istituzionali in Italia: prospettive di intervento,
avvertiva l’esigenza di un ammodernamento della disciplina degli organi di investimento collettivo,
in particolare: <<[…] La riforma da imprimere alla direttiva sugli organi di investimento potrebbe
ricercarsi in una profonda modifica strutturale del sistema delle gestioni collettive secondo un
indirizzo di sviluppo del settore che, esaltandone ed accrescendone le caratteristiche di
trasparenza e indipendenza, tenda non solo all’ampliamento delle forme di gestione collettiva, ma
anche alla creazione di sistemi di gestione che consentano agli OICVM di concorrere, con gli altri
12
Le imprese di investimento o investitori immobiliari in senso stretto, banche o società
di intermediazione mobiliare, si occupano invece di gestione di patrimoni individuali,
di consulenza e di negoziazione di valori mobiliari
20
. Alla luce di tali riflessioni molto
generali sull’organizzazione del mercato mobiliare, risulta particolarmente
interessante osservare come sia necessaria in tal senso una disciplina speciale, che
esuli dalle norme di diritto comune
21
. Le ragioni che ne stanno alla base, sono
riconducibili, in gran parte, al ruolo che le informazioni rivestono all’interno delle
contrattazioni; l’informazione diviene un bene di pubblica utilità, che solo l’intervento
di un’apposita Autorità competente, super partes, può tutelare. Il legislatore deve
garantire trasparenza, correttezza e stabilità, all’interno del mercato, limitando
fermamente fenomeni di asimmetria informativa, nonché imponendo precise regole
comportamentali agli operatori specializzati, volte ad eliminare conflitti di interesse,
fenomeni di insider trading, ed eventuali abusi di posizioni privilegiate. Ulteriore
tutela, al buon funzionamento del mercato, è garantita da rigidi sistemi di vigilanza e
dalla fissazione di precisi requisiti per l’ingresso degli operatori specializzati. D’altra
parte, un mercato mobiliare efficiente, avente un elevato numero di partecipanti ed
una corretta ed adeguata informativa
22
, in grado di tutelare, sia l’effettivo incontro tra
domanda e offerta, sia la mobilità dei titoli trattati, è fondamentale per lo sviluppo del
sistema economico. Nello specifico, ne potranno beneficiare imprenditori e
risparmiatori, rispettivamente, reperendo agevolmente capitale di rischio e
diversificando il portafoglio di investimento, senza trascurare la compartecipazione
alla proprietà di attività industriali
23
.
intermediari abilitati, alla prestazione di forme individuali di gestione, alle quali potrebbero
estendersi le più ampie tutele e i maggiori vincoli propri di una legislazione specifica della gestione
del risparmio […]>>; A proposito degli OICVM si veda V. MARASCO, Organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari: le novità legislative, in Amministrazione e Finanza, 1992; in
riferimento alle Sicav, R. LENER, Nascono le SICAV, in Le società, 1992; R. LENER, Prime note sulle
società di investimento a capitale variabile, in Banca, borsa, titoli di credito, I, 1991;
20
R. MASERA, Intermediari, mercati e finanza d’impresa, Laterza, Bari, 1992; C. RABITTI BEDOGNI, Il
diritto del mercato mobiliare: soggetti, attività, strumenti, controlli, Giuffrè, Milano, 1997;
21
R. COSTI, Il mercato mobiliare, Giappichelli, Torino, 2004; G. CHESINI, La regolamentazione e
l’organizzazione dei mercati finanziari di strumenti mobiliari, Milano, Giuffrè, 1999;
22
T. BIANCHI, La Borsa valori e il mercato finanziario, Utet, Torino, 1983; N. SALNITRO, Società per
azioni e mercati finanziari, Giuffrè, Milano, 1998; R. COSTI, Informazione e mercato finanziario, in
Banca, impresa, società, 1989; V. SCALISI, Dovere di informazione e attività di intermediazione
mobiliare, in Rivista di diritto civile, II, 1994;
23
G. SICILIANO, Cento anni di borsa in Italia, Il Mulino, Bologna, 2001; G. DE ANTONELLIS, La storia
della borsa, Vallardi, Milano, 1988;
13
3. Evoluzione storica del mercato mobiliare: dalle origini ad oggi
Il mercato finanziario italiano, è sempre stato orientato agli intermediari bancari, dove
il mercato mobiliare ha in passato svolto un ruolo marginale, anche nel comparto
azionario più importante, quale è quello borsistico
24
. Tuttavia, fino ai primi anni
ottanta, è impossibile identificare una disciplina specifica del mercato mobiliare;
l’unico elemento di questo comparto, in grado di essere sottratto al diritto comune, è
costituito dalla Borsa; pertanto, potremo osservare il passato, facendo continui
riferimenti a tale divisione
25
.
Concentreremo le nostre attenzioni, sull’analisi di esperienze borsistiche straniere che
abbiano avuto influenze rilevanti all’interno del nostro ordinamento; ripercorreremo
l’evoluzione della normativa di settore, passando per la riforma del 1913 e la
pubblicizzazione degli anni Venti e Trenta.
Ulteriore norma da rammentare, sarà la legge n. 216 del 1974, con la quale fu
istituita la Consob, quindi la legge n. 49 del 1977, per la creazione del mercato
ristretto, la legge n. 77 del 1983, come disciplina dell’appello al pubblico risparmio e
dei fondi comuni di investimento, passando poi per le altre riforme degli anni Ottanta
e quelle degli anni Novanta
26
.
Uno dei cardini dell’evoluzione nel tempo del nostro ordinamento finanziario, è
rappresentato dal D. Lgs 23 Luglio 1996, n. 415, di recepimento delle direttive
comunitarie 93/22/CEE e 93/6/CEE, meglio noto come Eurosim, al quale
dedicheremo un’attenta analisi.
Infine, il nostro profilo storico si concluderà con i lavori che hanno portato ad
emanare, a mezzo del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il Testo Unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria.
24
R. COSTI, Il mercato mobiliare, Giappichelli, Torino, 2004; AA. VV., Borse Valori in Italia e in
Europa, a cura di R. CAMAITI, Cedam, Padova, 1996; A. FUSCONI, Economia e tecnica del mercato
finanziario e mobiliare. La Borsa Valori, Giappichelli, Torino, 1991;
25
ABI, La legislazione italiana sulle Borse Valori, in Bancaria, Roma, 1984;
26
Tra quest’ultime, rivestono un ruolo di particolare importanza, la legge 289 del 1986, che
ridisegna le competenze della Monte Titoli, e la legge Sim, n. 1 del 1991;
14
4. Le origini della Borsa
Come già sostenuto in precedenza, se vogliamo risalire agli albori della
regolamentazione del mercato mobiliare, sarà necessario, almeno in avvio, analizzare
la storia della Borsa, unico comparto che ha goduto di una disciplina speciale prima
del 1983
27
. Con il termine Borsa, si intende tradizionalmente, sia <<l’istituzione che
realizza permanentemente la riunione degli uomini di affari e dei mediatori al fine di
porre in essere contrattazioni e nella quale le contrattazioni si attuano secondo
determinati principi e senza che (necessariamente) gli oggetti siano presenti sul
luogo>>
28
, sia il luogo o l’edificio dove si svolgono queste contrattazioni
29
, sia la
complessa organizzazione preposta in ciascuna sede agli scambi
30
, sia, infine,
l’insieme delle negoziazioni relative ad un dato prodotto. La Borsa secondo taluni,
Corrado Conti su tutti, presenta un maggior grado di specificità rispetto al mercato,
dovuto in gran parte, alla sufficiente disponibilità dei beni trattati, alla professionalità
dei suoi operatori ed alle regole speciali attinenti alle contrattazioni, e all’esecuzione
dei contratti. A partire dal XVI secolo, con l’intensificarsi dei commerci marittimi e le
crescenti esigenze di finanziamento delle imprese commerciali e di navigazione,
diviene sempre più necessario, rendere un pubblico molto vasto di risparmiatori,
compartecipe dei rischi di impresa. A tal fine, nascono le prime rudimentali forme di
società per azioni e si diffondono in grandi quantità anche i titoli azionari. Questo
periodo, rappresenta dunque, il momento decisivo per lo sviluppo delle <<Borse
Valori>>; la prima a sorgere è quella di Amsterdam nel 1602
31
. In Italia, la prima
esperienza di tal genere, risale al XVII secolo ed ha sede a Venezia; successivamente,
nel 1775, nasce la Borsa di Trieste, nel 1801 quella di Roma, nel 1808 quella di
Milano e negli anni seguenti, rispettivamente, quelle di Napoli, Torino, Genova,
27
In particolare EMILIO GIRINO, nell’articolo pubblicato da Amministrazione e Finanza-oro, n. 4bis,
1997, titolato Verso un mercato unico della intermediazione mobiliare, sottolinea l’arretratezza
dell’apparato normativo Italiano in materia di mercati mobiliari, più precisamente <<[…] da un
lato, il paradosso fra l’imponente volume di risparmio liquido generato dal sistema economico
reale e la rudimentalità del sistema finanziario operativo; dall’altro lato, un bisogno estremo di
nuove opportunità istituzionali, ma nel contempo l’assenza di una normativa che ne favorisse la
creazione e il consolidamento. Quando altri ordinamenti europei già vantavano una datata
tradizione di regolamentazione del mercato mobiliare, in Italia regnava ancora uno stato di
sostanziale anarchia. […] Gli altri paesi europei ci hanno anticipato dai settanta ai venticinque
anni […]>>; ABI, La legislazione italiana sulle Borse Valori, in Bancaria, Roma, 1984; C. COLTRO
CAMPI, L’organizzazione delle Borse Valori dal 1913 al 1990, in G. MINERVINI, Il diritto della Borsa
nella prospettiva degli anni novanta, Esi, Napoli, 1993;
28
G. FERRI, Manuale di diritto commerciale, Utet, Torino, 1986;
29
C. CONTI, La disciplina del mercato mobiliare. Dal diritto della Borsa al Testo Unico della Finanza,
Cedam, Padova, 2001;
30
C. MOTTI, Mercati borsistici e diritto comunitario, Giuffrè, Milano, 1997;
31
E. GIRINO, Verso un mercato unico della intermediazione mobiliare, in Amministrazione e
Finanza-Oro, n. 4bis, 1997; G. DE ANTONELLIS, La storia della Borsa, Vallardi, Milano, 1988;
15
Bologna e Palermo
32
. Nel tempo, le Borse sono sorte per atto imperativo delle Autorità,
Borse pubbliche (è il caso di Milano, Parigi e Francoforte) o per accordo tra privati,
dette appunto Borse private (Amsterdam, Londra, New York), assumendo in base a
tale diverso carattere, un’evoluzione normativa distinta. Venendo al caso
dell’esperienza regolamentare italiana, un primo riferimento può essere fatto al Codice
di Commercio del 1865 ed al modello Francese da cui traeva ispirazione
33
. In tal
senso, le Borse di Commercio, al cui interno venivano trattati sia titoli che merci,
dovevano essere istituite con decreto reale
34
. La Borsa aveva, pertanto, una
organizzazione di stampo pubblicistico, dove gli agenti di cambio, pubblici ufficiali
anch’essi nominati con decreto reale, detenevano formalmente il monopolio delle
negoziazioni e della stipula dei contratti. Le Camere di Commercio, organismi
controllati in gran parte da banche e imprese, svolgevano funzioni di vigilanza e di
organizzazione strutturale del mercato borsistico. Questo tipo di regolamentazione,
vedeva preclusa agli agenti, la possibilità di operare in proprio o di organizzarsi in
qualche forma di società, per cui, nasceva una sorta di complicità tra banche e tali
soggetti, che consentiva al settore bancario medesimo, di controllare pienamente
anche il mercato borsistico del finanziamento alle imprese
35
. L’ordinamento italiano
ricalcava, in un certo senso, l’ispirazione liberista di quello piemontese, facendo
esplicito riferimento alla <<libertà di mediazione>>
36
, e modificando anche le regole
più restrittive di alcuni mercati locali; veniva messo in disparte il carattere elitario del
mercato finanziario, era in atto un processo di democratizzazione, il quale,
nondimeno, aveva il difetto di limitare fortemente l’attività degli agenti di cambio e di
favorire l’azione di chiunque, anche abusivamente, pagasse quanto dovuto per
accedere alle contrattazioni. A fronte dell’aspetto caotico del nostro mercato, veniva
emanato nel 1882, il nuovo Codice di Commercio. Differentemente dall’esperienza del
1865, il Codice traeva spunti dal contesto anglosassone della Borsa Valori,
allontanandosi dal modello pubblicistico francese. Gli agenti di cambio,
abbandonavano la veste di funzionari pubblici, per assumere il ruolo di veri e propri
commercianti per l’attività di mediazione, autorizzati dalle Camere di Commercio, in
32
A. VOLPI, Breve storia del mercato finanziario Italiano. Dal 1861 ad oggi, Carocci, Roma, 2002; C.
COLTRO CAMPI, L’organizzazione delle Borse valori dal 1913 al 1990, in G. MINERVINI, Il diritto della
Borsa nella prospettiva degli anni novanta, Esi, Napoli, 1993;
33
Per una analisi di confronto fra le esperienze francesi e quelle italiane, di natura più recente, si
veda E. F. RICCI, Il sistema finanziario francese, in AA. VV., Ricerca sulla trasformazione del
sistema finanziario italiano: innovazioni e deregolamentazione, Roma, 1989;
34
G. SICILIANO, Cento anni di Borsa in Italia, Il Mulino, Bologna, 2001;
35
R. COSTI, Il mercato mobiliare, Giappichelli, Torino, 2004; G. PRIVATO, La borsa valori, le aziende
intermediatrici e operatrici, Marzorati, Milano, 1951; M. CASANOVA, Mediazione, commissione e
agenti di cambio, in Rivista di diritto commerciale, 1927;
36
A. VOLPI, Breve storia del mercato finanziario italiano, Dal 1861 ad oggi, Carocci, Roma, 2002; G.
DE ANTONELLIS, La storia della Borsa, Vallardi, Milano, 1988;
16
base ai requisiti di moralità e onorabilità, ad agire anche per conto proprio e a
realizzare forme di autoregolamentazione
37
. Il controllo delle Borse era sempre
riservato alle Autorità delle Camere di Commercio, ma in particolare, si introducevano
due ulteriori organi di sorveglianza, quali, la Deputazione di Borsa e il Sindacato di
Borsa
38
. Questa svolta normativa, in grado di esaltare l’autoregolamentazione degli
agenti di cambio, il livello di concorrenza all’interno dei mercati e l’autonomia
localistica del sistema di Borsa, si sarebbe rivelata, a posteriori, una <<arma a doppio
taglio>>
39
. Infatti, se da un lato faceva crescere enormemente il volume delle
negoziazioni e garantiva la nascita di banche specializzate e società finanziarie,
dall’altro, il mercato diveniva difficilmente controllabile, lasciando spazio a gravi crisi,
come quella verificatasi nel 1906-07.
5. La prima disciplina organica della Borsa
La Borsa, negli anni tra la fine del XIX secolo ed i primi del XX, aveva attraversato un
periodo di straordinario sviluppo, che aveva in gran parte celato il grado di instabilità
creatosi contemporaneamente. Una crescita, ancora, che tendeva a ridurre la
decifrabilità dei listini e, dunque, a renderli meno vincolati ad un’attenta analisi dei
rendimenti, dipendendo in maniera rimarchevole, da elementi di genere emotivo, i
quali assumevano un carattere assai rilevante, anche alla luce della scarsissima
trasparenza delle operazioni borsistiche e di un’accentuata vena speculativa
40
. Nei
primi anni del nuovo secolo, infatti, i titoli ammessi a quotazione, erano saliti al 72%
dell’intero capitale azionario, un valore così alto, che in futuro non si sarebbe mai
ripetuto. A Milano la crescita delle società quotate ebbe un’impennata
impressionante, passando dalle 30 del 1897, alle 72 del 1903, fino alle 169 del
37
R. COSTI, Il mercato mobiliare, Giappichelli, Torino, 2004: <<La possibilità concessa agli agenti di
cambio di operare anche per proprio conto e, più in generale, il principio della libertà di
mediazione consentirono la nascita di banche specializzate e di società finanziarie le quali,
insieme alle grandi banche miste, promossero la emissione e il collocamento in borsa delle azioni
e delle obbligazioni societarie; una borsa ormai nazionale ed unitaria grazie anche ai collegamenti
che le trasmissioni telegrafiche assicuravano tra le varie borse locali. Tutto ciò fece sì che negli
anni 1903-06 la massima parte del capitale azionario italiano fosse rappresentato da azioni
quotate in borsa>>;
38
M. FANNO, Strutture del mercato borsistico e formazione delle quotazioni, Giuffrè, Milano, 1958;
39
M. C. QUIRICI, L’evoluzione nella disciplina del mercato mobiliare dalle origini fino al decreto
Eurosim, in R. CAPARVI, Il nuovo mercato mobiliare Italiano, Angeli, Milano, 1998; F. CESARINI, Il
processo di evoluzione delle Borse in Italia e in Europa tra presente e futuro, in Bancaria, 1998;
40
A. VOLPI, Breve storia del mercato finanziario italiano, dal 1861 ad oggi, Carocci, Roma, 2001; E.
DI TOMMASI, La Borsa valori. Investimento e speculazione, Cedam, Padova, 1982;
17
1907
41
; eravamo di fronte ad un processo di modernizzazione fin troppo veloce e che
trovava forti contraddizioni soprattutto nel fatto che le Borse realmente efficienti,
erano soltanto quella del capoluogo lombardo e quella di Genova, peraltro, facilmente
manipolabili da grandi gruppi bancari
42
; inoltre, l’accesso alle negoziazioni, non era
più sottoposto a ferrei controlli da parte delle Autorità. Nel 1907, si verificò
l’inevitabile “tracollo” del sistema finanziario italiano, al quale, in ambito borsistico, si
tentò di porre rimedio con la legge 20 Marzo 1913, n. 272 (r.d. 4 agosto 1913, n.
1068)
43
. Tale provvedimento, che per decenni avrebbe costituito l’ordinamento
basilare della Borsa, era incentrato sulla necessità di assicurare al mercato mobiliare
maggiore stabilità
44
. La legge, constava di una parte, nella quale si indicavano i modi
per l’istituzione delle Borse di commercio, per l’ammissione a quotazione, per
l’accertamento dei prezzi e i compiti degli organi locali di Borsa; nella sezione
successiva, l’attenzione era concentrata nella disciplina dei mediatori, considerati
soggetti esercenti attività privata a mezzo di libera professione
45
. Previa tale intervento
normativo, veniva ribadito il carattere pubblicistico della Borsa Valori, ponendo un
freno ai crescenti fenomeni di autoregolamentazione e pluralismo
46
. Da un altro lato,
veniva istituito al vertice del sistema borsistico il Governo, a scapito delle singole
organizzazioni locali, come del resto, veniva di nuovo impedito agli agenti di cambio,
di operare in proprio. Nonostante ciò, quest’ultimi erano gli unici mediatori autorizzati
alla negoziazione di valori pubblici
47
, i soli cioè che potevano partecipare alle aste di
Borsa, in quanto conformi ai requisiti imposti dalle Autorità competenti. Da questo
momento, il comparto azionario, si sarebbe sempre più allontanato dalle Borse, per
tornare ad essere competenza del settore bancario. L’obiettivo della stabilità, indicato
dal legislatore del 1913, doveva dunque essere perseguito anche a costo del sacrificio
del buon funzionamento del mercato. Attraverso la legge 20 Marzo 1913, n. 272
48
, si
dava avvio ad un procedimento di distinzione tra regime delle Borse Merci e quello
41
C. COLTRO CAMPI, L’organizzazione delle Borse valori dal 1913 al 1990, in G. MINERVINI, Il diritto
della Borsa nella prospettiva degli anni novanta, Esi, Napoli, 1993;
42
S. BAIA CURIONI, Riflessioni sui mercati finanziari in epoca giolittiana, in Pensiero economico
italiano, III, 1995;
43
Intitolata per esteso: “Approvazione dell’ordinamento delle Borse di commercio, dell’esercizio
della mediazione e delle tasse sui contratti di borsa”;
44
R. COSTI, Il mercato mobiliare, Giappichelli, Torino, 2004;
45
M. SEPE, I mercati, in F. CAPRIGLIONE, Diritto delle banche degli intermediari finanziari e dei
mercati, Cacucci, Bari, 2003;
46
S. CASSESE, La nuova borsa: un equilibrio fragile, in Giornale di Diritto Amministrativo, n.6,
1998: <<[…] L’assetto pubblicistico si sarebbe formato in 60 anni, dal 1913 al 1975. In questo
periodo, vi sarebbe stato un crescendo di accentramento e pubblicizzazione della borsa e di
specializzazione degli organi pubblici di controllo […]>>; G. ZADRA, La Borsa come un’impresa
privata, in Il Sole 24ore, 24 agosto 1985;
47
R. CAPARVI, Il nuovo mercato mobiliare italiano, Angeli, Milano, 1998; G. SICILIANO, Cento anni di
Borsa in Italia, Il Mulino, Bologna, 2001;
48
Elaborata con il contributo di FRANCESCO SAVERIO NITTI;
18
delle Borse Valori; ne sarebbe derivata una fase di “disarticolazione degli elementi
costitutivi della organizzazione del servizio”
49
, ovvero, una vera e propria scissione tra
organizzazione giuridica e logistica del mercato, che ha avuto seguito fino alle riforme
del 1974-75, protese verso una fase di parziale riaggregazione dell’attività di gestione,
in capo a nuovi complessi organizzatori.
6. Le riforme degli anni ’20 e ’30
Il quadro economico dell’Italia ad inizio anni ’20, si presentava alquanto instabile e
provato dalla fine del recente conflitto mondiale. Nella fattispecie, due questioni
minacciavano l’economia in modo assai consistente: il progressivo indebolimento del
cambio della lira, e l’incontrollabile crescita del debito pubblico
50
. In contemporanea,
il livello dell’inflazione aveva ormai raggiunto soglie tutt’altro che trascurabili. Le
Borse, erano rimaste chiuse fino al novembre 1918, ed alla loro riapertura dovevano
far fronte ad una fase di grave stagnazione, accompagnata dalla riduzione del numero
di società quotate, dalle sempre più frequenti emissioni di titoli pubblici, e da
continue ondate speculative, che non contribuivano affatto alla stabilità della moneta
nazionale. Nel triennio 1922-25, grazie alla favorevole congiuntura economica, la
crescita del PIL era salita al 3.2% annuo e successivamente al 5.4%, ma i problemi
connessi al debito pubblico, all’inflazione e all’instabilità del cambio, continuavano
a destare preoccupazione
51
. Con l’avvento al potere del governo Fascista, molteplici
erano stati gli interventi dello Stato in economia, tesi a favorire la ripresa del Paese e
soprattutto, il rafforzamento della lira in campo internazionale
52
. Provvedimenti che,
sovente, andavano contro lo sviluppo del mercato borsistico, sempre più soggetto ad
azioni speculative e sopraffatto dal settore bancario
53
.
49
C. MOTTI, Mercati borsistici e diritto comunitario, Giuffrè, Milano, 1997; ABI, La legislazione
italiana sulle Borse Valori, in Bancaria, Roma, 1984;
50
A. VOLPI, Breve storia del mercato finanziario italiano. Dal 1861 ad oggi, Carocci, Roma, 2001; G.
DE ANTONELLIS, La storia della Borsa, Vallardi, Milano, 1988;
51
C. MOTTI, I mercati regolamentati di strumenti finanziari, in A. PATRONI GRIFFI, V. SANTORO, M.
SANDULLI, Intermediari finanziari, mercati e società quotate, Giappichelli, Torino, 1999; T. BIANCHI,
La Borsa Valori e il mercato finanziario, Utet, Torino, 1983;
52
F. BELLI, Legislazione bancaria italiana (1861-2003), Giappichelli, Torino, 2004;
53
G. SICILIANO, Cento anni di Borsa in Italia, Il Mulino, Bologna, 2001; AA. VV., Il diritto della borsa
nella prospettiva degli anni novanta, a cura di G. MINERVINI, Esi, Napoli, 1993; E. DI TOMMASI, La
Borsa Valori. Investimento e speculazione, Cedam, Padova, 1982; G. ZAPPA, La tecnica della
speculazione di borsa, Utet, Torino, 1994;