4
per giungere, attraverso fasi evolutive, a quella che è
comunemente definita Quadripartizione giustinianea.
Nel terzo capitolo tratteremo della SOLUTIO PER AES ET LIBRAM
quale forma di pagamento mediante la quale il debitore si scioglie
dal vincolo obbligatorio. In particolare, analizzeremo tale concetto
effettuando frequenti raffronti con l’altro istituto affine:
l’Acceptilatio. Nel quarto capitolo illustreremo nel dettaglio
l’Accettilazione, la cui definizione, come detto in precedenza, è
possibile rinvenire nelle Istituzioni di Gaio (3.169) e inoltre nel
DIGESTO (D. 46.4.I). Porremo l’accento soprattutto sulla sua
evoluzione storico-funzionale: da modo di estinzione delle
obligationes, quale era considerata ab origine, l’Acceptilatio assume
man mano la veste formale di QUIETANZA DELLA SOLUTIO.
In conclusione, nel quinto ed ultimo capitolo completeremo il
nostro lavoro tentando di dimostrare la nostra tesi, ossia che il
brano riportato in Gaio (3.169) non è genuino, bensì spurio. A tal
fine, nei limiti delle nostre possibilità, opereremo una ricostruzione
testuale del brano sin qui citato.
5
I
LE OBBLIGAZIONI
Storia e concetto dell’obligatio
1.1 L’Urbs è alle origini troppo poco forte nelle
sue istituzioni per assicurare la persecuzione di tutti i
reati: punisce, con attività dei suoi organi, solo quelli
più gravi; lascia, quanto agli altri, che la punizione
del reo sia compiuta dalla vendetta dell’offeso, o dei
familiari di lui. Si ha così un diritto penale privato,
distinto dal diritto penale pubblico, e la distinzione
rimarrà fondamentale per tutta la storia del diritto
romano. Nell’ambito del diritto penale privato è da
porre l’origine dell’obligatio. La città, alle origini,
non può che riconoscere e legittimare le consuetudini
preesistenti al suo sorgere: secondo queste
consuetudini, chi abbia commesso un reato è soggetto
alla vendetta dell’offeso o dei suoi familiari, che lo
6
possono prendere e uccidere (o almeno tenerlo come
schiavo), o mutilare. L’obligatio è appunto lo stato di
soggezione del delinquente alla vendetta, ed è
pertanto sola responsabilità: nel suo significato
letterale (da obligare) descrive efficacemente le
condizioni del primitivo obligatus. Alla vendetta si
sostituisce però, con l’andare del tempo, la
composizione: i privati pattuiscono che l’offensore
debba, per evitare la vendetta, pagare una data
quantità di cose all’offeso o al gruppo di lui (prima
bestiame, poi denaro). La vendetta si avrà solo se
l’offensore non pagherà il prezzo del riscatto. La
composizione è un utile strumento di pacificazione,
perché evita il seguirsi di violenze, e perciò è un
istituto accolto e sviluppato dall’ordinamento statale:
come composizione legale, imposta e determinata nel
suo ammontare dal diritto oggettivo, si sostituisce
alla composizione volontaria. Lo sviluppo descritto è
7
lento: si compie prima riguardo ai reati di minore
gravità, per questo meno forti sono le reazioni degli
offesi, e quindi più facile è la vittoria sulla vendetta
privata. Il diritto delle XII tavole presenta un quadro
efficace del processo descritto, in uno stadio in cui
questo non è ancora giunto al suo punto finale. Da un
lato, la vendetta privata è ammessa in materia di
furto flagrante e d’iniuria (per quanto già regolata e
delimitata dalla legge); dall’altro, la composizione
legale è imposta, ad es., in materia di furto non
flagrante. Nella fase della composizione, l’obligatio è
tuttora responsabilità, ma per l’inadempimento di un
debito: esiste il dovere di pagare una certa somma, e
solo quando questa non sarà pagata vi sarà
responsabilità. Questa responsabilità è tuttora
personale, perché il leso dirige ancora l’esecuzione
contro il corpo, e non già contro il patrimonio del
debitore. Il progresso consiste in ciò, che l’esecuzione
8
personale non segue più immediatamente dal reato,
ma dall’inadempimento della composizione.
1.2 Sulla responsabilità del reo in caso di
composizione si modella la responsabilità non più
penale, ma contrattuale del privato. La prima figura
di contratto, conosciuta dal diritto romano, par sia
quella del nexum, un mutuo contratto per aes et
libram. Nel nexum, il mutuante consegna e pesa al
mutuatario la somma, di cui questi gli dovrà rendere
l’equivalente. Il mutuatario compie per contro, a
quanto pare, un’automancipazione al creditore,
costituendoglisi così obligatus, cioè a lui
assoggettato: ciò importa possibilità di esecuzione
personale in caso di inadempimento, mentre
dall’adempimento segue la fine del vincolo
personale. Il creditore, in questo modo, si assicura
per atto convenzionale la responsabilità personale del
debitore, che in caso di delitto segue da una norma
9
giuridica. Nel diritto delle XII tavole, la
responsabilità personale si attua con un
procedimento esecutivo (manus iniectio), regolato
dalla legge e svolgentesi sotto il controllo
dell’autorità giurisdizionale. Il paragone tra le
responsabilità da delitto e le responsabilità da
contratto porta al seguente rilievo:nell’ultima e
nell’altra si ha obligatio, ma questa non è immediata.
Come la composizione sospende ed estingue, se
adempiuta, la possibilità dell’esecuzione personale,
così è del nexum. Ma la previsione di quanto accadrà
se ci sarà inadempimento, e il ricordo del suo sorgere
immediatamente dal reato, fanno sì che l’obligatio si
veda fin dal sorgere del rapporto. Questo è l’inizio
dell’avvicinamento tra debito e responsabilità, che
confluiranno come elementi essenziali dell’obligatio
classica.
10
1.3 L’esecuzione contro la persona del debitore
è un istituto crudele e antieconomico, contraddicente
alla natura dei rapporti contrattuali: si comprende lo
spirito di vendetta nel caso d’obligatio da delitto, ma
non nel caso di o. da contratto. Questo istituto
arcaico, che le XII tavole mostrano ancora
pienamente praticato, è abolito, per quanto riguarda
le obbligazioni contrattuali, da una lex Poetelia
Papiria (326a): secondo la tradizione, questa legge
statuirebbe che il debitore risponda con il suo
patrimonio, e non più con il suo corpo, del mancato
adempimento del contratto. Successivamente,
l’esecuzione personale è esclusa anche in caso
d’obbligazioni da delitto.
11
1.4 L’introduzione della responsabilità
patrimoniale costituisce l’ultimo e più decisivo passo
verso la concezione classica dell’obbligazione. Il
concetto classico, infatti, è la risultante dello
sviluppo, per cui il debitore risponde con il suo
patrimonio, e per cui la responsabilità è l’espressione
di un debito. Si comprende, pertanto, come i giuristi
romani giungano a due celebri enunciazioni. La
prima è riferita dalle Istituzioni giustinianee (e si
ritiene da taluno sia di Fiorentino)
1
Obligatio est iuris
vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae
rei secundum nostrae civitatis iura (Inst. 3, 13 pr.).
2
Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquid
corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut
alium nobis abstringat ad dandum aliquid vel faciendum
vel praestandum. Come si vede, le enunciazioni si
1 L’obbligazione è un rapporto giuridico vincolante in base al quale siamo tenuti a prestare una cosa in base al diritto
della nostra città (Fiorentino).
2 L’assenza delle obbligazioni non si trova nella circostanza che ci rendano titolari di un diritto di proprietà o di
servitù, bensì che vincolino taluno ad eseguire nei nostri confronti una prestazione in dando, in facendo, in prestando
(Paolo).
12
completano a vicenda, perché, mentre la prima
considera prevalentemente l’aspetto della
responsabilità, la seconda si ferma di più sul debito.
1.5 L’obligatio, in conformità di quanto si è detto
fin qui, si può definire come un rapporto giuridico,
per cui un soggetto (il creditore) può pretendere da
un altro (il debitore) una data prestazione, non
compiuta la quale, il secondo è tenuto al primo al
risarcimento del danno. Coerentemente, il diritto del
creditore si dice d’obbligazione, o di credito.
L’obligatio sorge come istituto civilistico, ma il ius
honorarium e il ius extraordinarium creano rapporti
aventi la stessa sostanziale struttura di quelli
conosciuti dal ius civile. Il termine obligatio si
estende in tal modo a rapporti non esclusivamente
civilistici, e ciò per lo stesso diritto classico.
13
1.6 La storia dell’obligatio mostra che il netto
contrapposto tra diritti reali e d’obbligazione, com’è
conosciuto dal diritto civile classico, non è originario.
Nel diritto primitivo:
a) lo stesso concetto dell’obligatio, in quanto importa
un vincolo della persona dell’obbligato, non è staccato
dal concetto del diritto reale. L’obligatio è signoria del
creditore sulla persona del debitore;
b) l’affinità di natura si rivela ancora nell’atto
costitutivo della prima obbligazione contrattuale, il
nexum, ch’è un gestum per aes et libram, come la
mancipatio, che vale a costituire la signoria sopra una
cosa;
c) l’obligatio, come la proprietà, è un rapporto
perpetuo, nel senso che occorrono dati negozi per
estinguerlo (solutio per aes et libram), altrimenti dura
indefinitamente, salva estinzione dell’oggetto su cui
grava.
14
1.7 Nel diritto classico:
a) la persona del debitore è libera, ed egli non ha che
da compiere un atto, o una serie di atti, a favore del
creditore;
b) è sparito il nexum, e quindi la contrapposizione
tra atti con effetto reale e atti con effetto obbligatorio è
netta;
c) la difesa viene attuata con azioni di natura
diversa: in rem o in personam, secondo quanto si è già
visto;
d) la tipicità è caratteristica dei diritti reali, mentre
può essere elusa in materia di diritti di credito,
costituibili con atti a forma aperta come la stipulatio e il
legato per damnationem;
e) resta per contro, sebbene ciò sia di solito escluso
dagli studiosi, la tendenziale perpetuità sia del diritto di
proprietà come del diritto di credito. La proprietà è
perpetua, nel senso che non si può costituire ad tempus:
15
occorre un negozio traslativo perché essa torni a chi
l’abbia alienata. L’obligatio è perpetua nel senso che o si
estingue per le cause stabilite dal diritto oggettivo, o
dura indefinitamente nel tempo (ciò che fa notare Paolo,
D. 44, 7, 44, 1).
La contrapposizione tra diritti reali e diritti di credito è
perciò netta per il ius civile classico. Ma già il ius honorarium
e il ius extraordinarium conoscono attenuazioni. Infatti taluni
rapporti, che per il ius civile sono meramente obbligatori,
sono tutelati con azione reale dal pretore (ius in agro
vectigali; superficie; rapporti costituiti mediante pactio et
stipulatio); inoltre, uno stesso atto può costituire diritti reali e
di credito (conventio pignoris). Il fedecommesso, istituto
dello ius extraordinarium, e fonte di obbligazione, legittima
alla missio in rem contro i terzi acquirenti di mala fede.
16
1.8 Nel diritto postclassico la contrapposizione si attenua
ancor più:
a) viene meno la distinzione rigorosa tra atti con
effetto reale e atti con effetto obbligatorio: dalla mera
convenzione tra le parti può sorgere così un diritto reale
come un diritto di credito;
b) talune differenze strutturali tra a. in rem a. in
personam vengono meno. Uno stesso rapporto può
essere tutelato e con a. reale e con azione personale
(com’è del legato).