5
Si è cercato, pertanto, in quest’esame della materia, di non abbandonare mai il quadro completo
della posizione del socio lavoratore e di cercare aspetti di paragone possibili ed utili con il resto
della disciplina sostanziale e processuale.
Dopo aver tratteggiato brevemente le caratteristiche più rilevanti del rapporto di
lavoro del socio di cooperativa di produzione e lavoro, si è operato un quadro della
disciplina dell’esclusione definita dal codice civile riguardo alle cause ed al
procedimento, ponendola in relazione con la disciplina legale e contrattuale del
rapporto di lavoro, in modo da rilevare tutti i possibili punti d’attrito tra le due
discipline.
Si è anche cercato di approfondire le ragioni che caratterizzano le due diverse
discipline, in modo da cogliere al fondo la differenza.
Una volta delineato il quadro di diritto positivo, si è proceduto ad una disamina delle
varie soluzioni proposte in dottrina ed in giurisprudenza ed ad una verifica della
persuasività delle stesse, tenendo presente, quando possibile, i principi costituzionali
di riferimento.
Dopo un breve excursus sulle posizioni della dottrina e della giurisprudenza in merito
alla qualificazione del rapporto tra società cooperativa e socio lavoratore elaborati
prima dell’approvazione della legge 142/2001, si sono analizzati i riflessi delle
diverse opinioni sulla materia dell’esclusione e del licenziamento ed, in particolare, in
merito ai meccanismi d’automaticità della risoluzione dei rapporti, al problema della
forma e del procedimento ed alla questione dei rimedi e delle tutele.
Si è cercato di individuare, nondimeno, l’influenza della disciplina delineata dagli
statuti e dai contratti collettivi di lavoro per il socio lavoratore.
6
Un’osservazione speculare è stata condotta in merito alla disciplina del socio
lavoratore dopo l’introduzione della legge 142/2001.
Si è proceduto ad un esame della disciplina generale del socio lavoratore introdotta
dalla legge 142/2001, ed un’indagine sui principi di fondo della nuova disciplina e,
quindi, un’analisi dei risvolti della legge sul tema dell’esclusione e del licenzamento,
in tutti i suoi sviluppi sostanziali e procedurali.
Data l’importanza che la riforma del 2001 riveste nella disciplina del socio
lavoratore, si è voluto approfondire non solo le disposizioni della legge che
direttamente hanno ad oggetto la materia di quest’indagine, ma anche tutte le norme
ricavabili dalla nuova disciplina che avessero un’incidenza sul tema.
In merito alle questioni sollevate dalla legge 142/2001 si è cercato di considerare tutte
le posizioni espresse in dottrina e di riferire, quando ve ne fossero, le soluzioni
condivise o approssimativamente definitive conseguite in giurisprudenza.
L’ultimo capitolo è dedicato all’osservazione delle modifiche della legge 142/2001
introdotte dalla legge 30/2003, incidenti sulla qualificazione complessiva del rapporto
e sulle disciplina dell’esclusione e del licenziamento, ed al consistente dibattito
ridestatosi in dottrina sul tema.
7
CAPITOLO I
8
I. 1. Il rapporto di lavoro tra soci e cooperative
Nell’analisi dei rapporti di lavoro tra soci e cooperative, la fattispecie più
problematica riguarda il rapporto tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e
lavoro.
Nel caso delle altre tipologie di cooperative, come quelle di consumo o di servizi, il
rapporto di lavoro con i soci non presenta particolari problemi giacché l’aspetto del
lavoro subordinato e quello del rapporto associativo non prospettano elementi
consistenti di contrasto.
1
Il socio lavoratore di una di queste cooperative gode di tutti i
diritti della normativa giuslavoristica, senza alcuna specificità rilevante.
Per le cooperative di produzione e lavoro, viceversa, la difficoltà deriva dal fatto che
esse si configurano come organizzazioni d'impresa composte per lo più da lavoratori
che si associano al fine di assumere collettivamente l'esecuzione d’opere e di servizi,
rendendo possibile che i soci si avvantaggino di migliori condizioni di mercato.
2
Il
particolare scopo mutualistico è, quindi, procurare ai soci occasioni di lavoro.
Il rapporto di lavoro che s’instaura fra socio e cooperativa non è, pertanto,
strumentale al raggiungimento dell’oggetto, ma intrinseco all’oggetto medesimo.
L’esecuzione dell’attività lavorativa, infatti, rappresenta, essa stessa il contributo del
socio all’impresa, il che la rende oggetto d’entrambe i rapporti.
1
Bassi, Le cooperative di consumo, Aa.Vv., Cooperazione e cooperative, Napoli, 1977.
2
Biagi, Cooperative e rapporti di lavoro, Angeli, 1984.
9
Sono molte, di conseguenza, le caratteristiche peculiari che differenziano, in questo
caso, il rapporto di lavoro tra socio e cooperativa dal rapporto di lavoro subordinato
tout court.
3
In conformità a questa struttura qualificatoria, la giurisprudenza maggioritaria ha
conferito al rapporto lavorativo in questione una sua specialità che lo ha differenziato
dal lavoro subordinato ordinariamente inteso (ma anche da quello autonomo) in
quanto prestato in adempimento del contratto societario.
Tale prospettazione ha subito dei mutamenti con l’approvazione legge 142/2001, che,
come si dirà in seguito, ha decisamente rettificato lo status del socio lavoratore di
cooperativa. Frangendo lo schema dell’unico rapporto associativo, il provvedimento
riferito ha realizzato una separazione tra il rapporto di lavoro e quello societario in
capo alla stessa figura giuridica del socio.
La legge 142/2001 è stata, però, a sua volta, riformata in parte dalla legge 30/2003, ed
a seguito delle modifiche da quest’ultima apportate, è stata indebolita la sua portata
innovatrice e la figura societaria è tornata a rivestire una rilevanza sostanziale.
3
D’Isa, La contrattazione collettiva nelle imprese cooperative di consorzio, Rivista Italiana Diritto del Lavoro, 1984,
70.
Pretura di Palestrina 19 dicembre 1984, Il Diritto del Lavoro, II, 1984.
Biagi, Cooperative e rapporti di lavoro, Angeli, 1984.
10
I. 2. Le cause d’esclusione del socio dalla società cooperativa
Per analizzare la disciplina dell’esclusione e del licenziamento del socio lavoratore di
cooperativa, è opportuno procedere, innanzitutto, ad una verifica delle ipotesi in cui
può realizzarsi la prima fattispecie.
L’esclusione, ossia lo scioglimento particolare del vincolo sociale per decisione
unilaterale della società, è consentita nel nostro ordinamento solo in determinate
circostanze.
Le prime cause che prendiamo in considerazione sono quelle che possono essere
espressione della volontà delle parti.
Il vigente art. 2533 del Codice Civile prevede, con un’aggiunta rispetto alle ipotesi
previste dall’abrogato art. 2527, che l’esclusione può essere disposta, nei “casi
previsti nell’atto costitutivo” ed anche “per gravi inadempienze delle obbligazioni
previste dal contratto sociale e dal regolamento […] ”.
Si ritiene, a ragion veduta, che queste clausole statutarie devono essere
sufficientemente precise e dettagliate, per evitare di attribuire agli organi sociali un
potere d’esclusione eccessivamente discrezionale.
4
Le altre cause d’esclusione sono disciplinate direttamente dal Codice civile. Possiamo
classificare anche queste, per chiarezza d’esposizione e per facilitare il confronto con
i motivi di licenziamento, in cause oggettive e cause soggettive.
5
4
Bassi, Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici, Commentario diretto da SCHLESINGER, Giuffrè. 1988.
5
Una classificazione simile in Buoncristiani, Esclusione o licenziamento del socio lavoratore di cooperativa?, Riv.
Trim. Dir. Proc. Civ., 4, 2003.
11
Tra le cause oggettive d’esclusione indichiamo la dichiarazione di fallimento, che
comporta lo scioglimento del vincolo sociale, a norma dell’art. 2288, comma 1° del
Codice Civile, richiamato dall’articolo 2533.
Vi è da rilevare, quanto all’articolo 2288 comma 1, che il fallimento del socio, in
esso indicato quale causa d’esclusione di diritto,
6
nel contesto del nuovo articolo
2533, dovrebbe essere interpretato quale causa d’esclusione facoltativa.
7
Sempre tra le cause oggettive d’esclusione del socio, segnaliamo l’“interdizione o
inabilitazione del socio” ovvero i casi di “condanna che importa l’interdizione,
anche temporanea dai pubblici uffici” come stabilito dall’articolo 2286 del Codice
civile, anche questo richiamato dall’articolo 2533.
Tra le cause soggettive d’esclusione, invece, possiamo indicare, innanzitutto, il
“mancato pagamento della quota associativa”, come sancito dall’articolo art. 2531
del Codice Civile.
Consideriamo, ancora, quale causa soggettiva la mancanza o la perdita dei requisiti
previsti per la partecipazione alla società, come stabilisce il numero 3 dell’articolo
2533 del Codice Civile. Questa fattispecie è stata introdotta solo recentemente dal
Decreto Legislativo 17 Gennaio 2003 n. 6,
8
tra i presupposti della deliberazione
d’esclusione del socio.
6
Bollino, Le cause di esclusione del socio nelle società di persone e nelle cooperative, Rivista di Diritto Commerciale,
1, 1992.
Bonfante, Delle imprese cooperative, Commentario Scialoja Branca, Zanichelli, 1999.
In senso contrario, Verrucoli, La società cooperativa, Giuffré, Milano, 1958, che già proponeva di interpretare la
clausola quale facoltativa.
7
Santoro, La riforma delle società, IV. Giappichelli, 2003.
8
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003, Supplemento Ordinario n. 8.
12
Ulteriore ipotesi d’esclusione del socio per ragioni soggettive è quella consistente in
gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, come previsto
dall’articolo 2533 n. 2.
Lo stesso numero dell’art. 2533 del Codice Civile fa, inoltre, esplicito riferimento a
“gravi inadempienze relative al rapporto mutualistico” quale ipotesi giustificativa
dell’esclusione facoltativa del socio.
Una significativa novità,
9
rispetto alla previgente disciplina codicistica, è
rappresentata dal quarto comma della norma in esame, il quale sancisce che
“qualora l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto
sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.”
La norma aveva comportato, per un certo periodo, come vedremo, alcuni problemi di
coordinamento con le leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro e, in
particolare, con i dettami della legge 3 aprile 2001 n. 142.
10
Questi problemi di
coordinamento sono però venuti meno con la legge 30 del 2003.
11
Questa previsione, oltretutto, non si concilia perfettamente con l’articolo 2532, che in
caso di recesso, consente, invece, la continuazione dei rapporti mutualistici fino alla
chiusura dell’esercizio in corso o di quello successivo; tale asimmetria potrebbe
indurre il socio a adoperarsi per un preventivo recesso rispetto all’esclusione, per
godere del maggior termine di continuazione dei contratti.
12
9
Callegari, Commento all’articolo 2533, in Il nuovo diritto societario, Zanichelli, 2003.
10
Bonfante, La riforma della cooperazione, Società, 2002, 334.
11
Vedani, Le cooperative di lavoro, Ipsoa, 2004.
12
Schirò, sub art. 2533 (Esclusione), in Lo Cascio ( a cura di), La riforma del diritto societario, Milano, 2003, 130.
Genco, La struttura finanziaria, in Genco ( a cura di) La riforma delle società cooperative, Milano 2003.
Santoro, La riforma delle società, IV. Giappichelli, 2003.
13
I. 3. Il fondamento della fattispecie dell’esclusione e quello del licenziamento
Alla base della molteplicità di situazioni che possono far venir meno i presupposti
della partecipazione di un socio vi sono la particolare struttura e gli specifici scopi di
tale tipo di società. Le varie ipotesi d’esclusione legali o convenzionali non sono,
quindi, riconducibili ad un fondamento unitario. Nella cooperativa le cause
d’esclusione riflettono l’originaria doppia anima capitalistica e personalistica di
questa società,
13
anche se l’esclusione del socio è istituto caratteristico delle società
personali ed il suo inserimento nella disciplina delle società cooperative trova
spiegazione proprio nel carattere sostanzialmente personale di questo tipo di
società.
14
L’esclusione può, appunto, avvenire per motivi per cause proprie della
società di persone, ma anche per motivi previsti per le società di capitali, oltre che per
cause convenzionali che delineano i tratti propri della cooperativa.
15
Così come nelle società personali, il legislatore ha ritenuto necessario improntare una
disciplina che salvaguarda l’omogeneità e la compattezza del gruppo sociale e la
relazione fiduciaria tra i soci, ma la casistica delle società personali si arricchisce
enormemente per le società cooperative, ed è prevista la più ampia possibilità che
aggiungere ipotesi convenzionali d’esclusione alle ipotesi legali.
16
13
Bianchi, L’esclusione del socio di cooperativa, in Giur. Comm., II, 1986.
14
Verrucoli, La società cooperativa, Giuffré, Milano, 1958.
15
Bonfante, Libro quinto: Lavoro, artt. 2511-2545, in Commentario Scialoja Branca, Zanichelli, 1999.
16
Verrucoli, La società cooperativa, cit.
14
L’esclusione potrebbe essere reazione all’inadempimento del socio, quindi surrogato
in tema di società della risoluzione per inadempimento, oppure strumento di difesa
dell’organismo sociale contro il comportamento per altro verso colpevole del socio, e
quindi come una manifestazione del potere disciplinare degli enti associativi sui loro
comportamenti, risolvendo, allora, il problema del venir meno dell’intuitus personae
e dell’impossibilità ex lege di prosecuzione del rapporto e potrebbe, infine, essere
anche la conseguenza del venir meno nel socio, per qualunque causa, anche senza
sua colpa, di un determinato requisito essenziale per l’appartenenza alla società
(definita in questo caso anche come “decadenza”
17
).
Il licenziamento, si presenta, a sua volta, come recesso straordinario e quindi come
fattispecie risolutiva non estintiva e satisfattoria.
Nella valutazione del carattere del recesso dal rapporto lavorativo occorre, però,
tenere conto non tanto dell’aspetto contrattuale, quanto del rapporto in sè considerato,
con una rilevanza che in parte prescinde dal contratto in senso stretto. Nella disciplina
riguardante le fattispecie, il procedimento e le tutele del licenziamento sono coinvolti
anche ulteriori intessi oltre a quello economico e produttivo.
La disciplina dei licenziamenti si è progressivamente allontanata dalla matrice
codicistica e ha trovato la sua disciplina nella legislazione speciale, la cui
regolamentazione si articola in una pluralità di regimi di protezione. Tale disciplina
trova la sua specialità nel fatto che esso norma una rapporto di lavoro caratterizzato
dalla subordinazione del lavoratore, nei confronti di un altro soggetto. La legislazione
17
Biagi, Cooperative e rapporti di lavoro, cit.
15
speciale ha proprio la funzione di tutela nei confronti di questo contraente più debole,
e tiene conto che non solo il lavoratore è il contraente più debole ma anche un
soggetto economicamente subordinato, il quale impegna nel rapporto la sua persona,
per riceverne un reddito che nella maggioranza dei casi, è l’unica fonte per le
esigenze personali e familiari.
18
Alcune delle contraddizioni tra la disciplina del licenziamento e quella
dell’esclusione sono anche dovute alla generalità della normativa riguardante la
cooperativa contenuta nelle disposizioni del codice.
Mentre, come abbiamo visto, uno dei caratteri della disciplina del rapporto di lavoro è
la specialità, l’articolo 2533 c.c. (e così il previgente articolo 2527 c.c.) è valido,
ancor oggi, per qualsiasi tipo di cooperativa, non solo per quelle di lavoro, di cui non
serve le esigenze in modo esclusivo.
18
Giugni, Diritto del lavoro ( voce per un’«enciclopedia»), Diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 1,1979.
16
I. 4. Le clausole d’esclusione e la disciplina del rapporto di lavoro
Possiamo operare una sommaria analisi delle ipotesi d’esclusione descritte
valutandone i rapporti rispetto alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed, in
particolare modo, alle fattispecie che giustificano l’estinzione del rapporto di lavoro.
Una prima differenza tra i due ambiti di disciplina è dovuta al fatto che le cause
d’esclusione possono essere integrate dalla volontà delle parti, giacché, già a norma
del previgente art. 2527 c. c., al di là delle ipotesi espressamente prese in
considerazione dal codice o da leggi speciali, l’atto costitutivo poteva prevedere casi
particolari di esclusione ed il novellato art. 2533 c.c. aggiunge che l’esclusione può
essere altresì disposta per gravi inadempienze delle obbligazioni previste dal
contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico.
In linea generale, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, invece, non è conferita
all’autonomia privata la possibilità di stabilire le fattispecie che possono dare adito
alla risoluzione del rapporto. Il contratto individuale di lavoro costituisce il rapporto,
mentre spetta alla legge ed al contratto collettivo la prevalente funzione regolatrice
del rapporto.
19
La normativa delle società cooperative risente, comunque, di un’ispirazione
privatistica ed il carattere tassativo delle cause d’esclusione ha uno scarso peso se si
considera che, in nome dell’autonomia delle parti, possono avere il contenuto più
19
Rosselli, I requisiti del contratto di lavoro subordinato, Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale,
IPSOA, 2000.
17
disparato.
20
Nella prassi le ipotesi statutarie hanno sempre assunto un ruolo
prevalente rispetto a quelle legali,
21
anche quale espressione del potere disciplinare
del rapporto sociale nei confronti di comportamenti illegittimi o pregiudizievoli del
socio
22
ed a tutela dell’omogeneità e compattezza del gruppo sociale.
23
La maggior ampiezza delle ipotesi d’esclusione previste negli statuti rispetto a quelle
di licenziamento, in base alle nozioni legali di giusta causa giustificato motivo, si
spiegherebbe proprio con le peculiarità del contratto sociale che lo differenziano dal
contratto di lavoro.
Anche la dottrina meno propensa ad un’interpretazione lavoristica della disciplina
delle cooperative di lavoro ha segnalato come questo fosse, e sia tuttora, uno degli
aspetti su cui con più urgenza dovrebbe intervenire il legislatore per ridefinire la
tutela del socio lavoratore di cooperativa.
24
E’ interessante, allora, focalizzare l’attenzione su alcune clausole convenzionali
d’esclusione particolarmente frequenti negli statuti delle cooperative e che suscitano
le maggiori perplessità in merito ad una loro compatibilità con i principi e le tutele
del diritto del lavoro.
Proprio con riferimento ad alcune di queste clausole si manifesta l’esigenza di un più
attento esame, anche in sede giudiziale, perché in esse si rilevano le contraddizioni
della disciplina della società cooperativa in tutte le sue ambivalenze, nei punti non
risolti di sintesi tra aspetto societario ed aspetto lavoristico ed emergono anche i
20
Bonfante, Esclusione dei soci, articolo 700 c.p.c. e problemi di riforma della cooperativa, Giurisprudenza comm., II,
1979.
21
Brunetti, Trattato del diritto delle società, III, Milano, 1950.
22
Buonocore, Diritto della cooperazione, Il Mulino, 1997.
23
Verrucoli, La società cooperativa Giuffré, Milano, 1958.
24
Vallebona, Il lavoro in cooperativa, Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1991.
18
risvolti più evidenti di una certa impronta ideologica del mondo cooperativistico.
25
Alcune osservazioni conviene dedicarle alla clausola, assai diffusa negli statuti
cooperativi e frequentemente utilizzata, che commina l’espulsione del socio “che
abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla
Cooperativa”.
26
Questa clausola riflette una concezione della cooperativa che
potremmo definire metagiuridica, quasi che questa forma societaria possa essere
anche uno strumento d’elevazione morale oltre che economica. Suscita perplessità
uno sconfinamento così deciso dell’interesse sociale fino alla valutazione della sfera
privata ed individuale dei soci lavoratori. Sarebbe opportuno una riconsiderazione ed
un’interpretazione delle clausole di “condotta morale e civile indegna” alla luce dei
principi dello Statuto dei lavoratori, come fatti non rilevanti al fine della valutazione
del comportamento professionale del socio lavoratore.
Le stesse considerazioni possono essere svolte in merito alla clausola che commina
l’esclusione del socio condannato per reati infamanti anche se questi non comportano
l’interdizione dai pubblici uffici
27
e nel caso dell’esclusione del socio particolarmente
aggressivo e rissoso.
28
Qualche interesse merita la clausola che fa rilevare come motivo d’esclusione
l’allontanamento da un’associazione o da altra organizzazione, anche politica, se
25
Meliadò, Il lavoro nelle cooperative: basta la tutela del socio?, in Riv. It. Dir. Lav., I, 1984.
26
Statuto Cooperativa “Athenaeummusicale”, Firenze, in www.athenaeummusicale.it/statuto.htm
Idem in Atto costitutivo della cooperativa sociale "Il Cerchio", Venezia,
www.ristretti.it/noi/cerchio/presenta/statuto.htm
27
Statuto della Società cooperativa sociale a responsabilità limitata “CHOREA”, con sede a Bologna,
www.chorea.org/statuto/Statuto.htm
Statuto tipo di piccola società cooperativa proposto dall’A.g.c.i., www.agci.it/php/statuti_tipo/picc_soc_coop.PDF
28
Tribunale di Bologna 31 ottobre 1975, Giur. Comm., II, 1976.
Statuto tipo di piccola società cooperativa proposto dall’A.g.c.i., www.agci.it/php/statuti_tipo/picc_soc_coop.PDF