7
Un ruolo non secondario nello scarso utilizzo dell’autotutela
hanno svolto, inoltre, il timore di un’azione per danno erariale dinanzi
alla Corte dei Conti, più volte paventata dalla stessa pubblica
amministrazione, nonché quel certo congenito immobilismo tipico di
ogni organizzazione burocratica.
Sennonché, in quest’ultimo decennio vi sono stati interventi
legislativi che hanno segnato un’inversione di rotta e una rivalutazione
dell’autotutela, in corrispondenza al sempre auspicato avvio di nuovi
rapporti tra fisco e contribuenti, ispirati a principi di trasparenza e
collaborazione.
8
CAPITOLO PRIMO
L’AUTOTUTELA NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO E
APPLICABILITA’ DELL’ISTITUTO NELL’ORDINAMENTO
TRIBUTARIO.
1. NATURA GIURIDICA DEL POTERE DI AUTOTUTELA.
Il ritorno sulle proprie decisioni da parte della pubblica
amministrazione costituisce un fenomeno frequente e diffuso,
accuratamente studiato dalla dottrina sin dagli albori della scienza del
diritto amministrativo e costantemente sindacato dalla giurisprudenza, in
quanto il suo verificarsi comporta inevitabilmente complessi problemi
relativi alla disciplina del rapporto preesistente ed in particolare alle
posizioni giuridiche soggettive in esso coinvolte. L’importanza di tale
fenomeno si spiega con la necessità imposta alla pubblica
amministrazione dall’ordinamento di perseguire costantemente
l’interesse pubblico e, quindi, di adeguare la realtà giuridica e
fenomenica alle diverse esigenze che si presentano e che impongono una
nuova disamina in ordine al perseguimento di quel fine. Gli aspetti più
studiati del concetto di riesame si rinvengono nelle vicende, peraltro
ricchissime di aspetti problematici, sfocianti nel ripristino della
situazione giuridica preesistente e inquadrate nel genus del ritiro di
9
provvedimenti amministrativi ed in particolare negli istituti
dell’annullamento e della revoca.
1
La tipizzazione di queste due categorie di provvedimenti nelle
pagine della dottrina ha subìto continue revisioni sin dagli inizi del
secolo scorso, ma può ben dirsi che l’essenza dell’uno è sempre stata
studiata in contrapposizione o comunque in relazione a quella dell’altro,
sicché si è creato un rapporto di reciproca influenza nella individuazione
dei caratteri, della struttura e della funzione di ciascuno di essi.
E’ stata la giurisprudenza che ha creato in questa materia una
vera e propria disciplina dell’azione amministrativa che si è imposta agli
organi pubblici e che ne ha condizionato l’operato. Si tratta di un
complesso di regole che costituiscono ormai una normativa sostanziale
di origine giurisprudenziale che in questo, come in tanti altri settori del
diritto amministrativo, ha integrato il diritto positivo e la cui doverosità
non viene più messa in discussione in sede giurisprudenziale
2
.
Il panorama dottrinario si presenta molto più variegato e
complesso, nel senso che da esso non può ricavarsi un unitario modello
di ricostruzione degli istituti, anche se negli ultimi decenni la riflessione
scientifica sembra essere approdata a risultati sostanzialmente accettati
dalla grande maggioranza degli studiosi, e non troppo lontani da quelli
1
CONTIERI, Il riesame del provvedimento amministrativo tra annullamento e revoca, Roma, 1991,
p. 9.
2
In tal senso: CAPACCIOLI, La gestione di affari in diritto amministrativo, Padova, 1956, p. 142.
10
giurisprudenziali. Tuttavia sarebbe errato ritenere che nel rapporto
giurisprudenza-dottrina le influenze siano state unicamente
unidirezionali
3
.
Il percorso compiuto dalla dottrina si è sviluppato inizialmente su
temi di natura diversa, successivamente il fine è stato quello di ricercare
un unico inquadramento sistematico degli istituti. Le potestà suddette
vennero così interpretate dai vari autori, come rientranti in un potere di
controllo
4
, di autoimpugnativa
5
, in una funzione mista di
amministrazione attiva e di controllo
6
, per poi essere più stabilmente e
univocamente inquadrate come manifestazioni di autotutela
7
.
Non tutti gli orientamenti menzionati possono considerarsi
tuttora attuali. Alcuni di essi, specialmente quelli che propugnavano un
inquadramento degli istituti - in particolare l’annullamento - nell’ambito
dei poteri di controllo o di autoimpugnativa, non sono stati condivisi
dalla maggioranza della dottrina per un vizio di origine, concretantesi nel
3
CONTIERI, op. cit., p.39.
4
NIGRO, Questioni di giurisdizione in tema di legittimità di atti amministrativi di annullamento “ex
officio”, in Foro it., 1952, I, p.194; ROMANELLI, L’annullamento degli atti amministrativi, Milano,
1939, p. 202.
5
CODACCI PISANELLI, L’annullamento degli atti amministrativi, Roma, 1939, p. 154 e ss.;
AMORTH, Il merito degli atti amministrativi, Milano, 1939, p. 64; F. BENVENUTI, Autotutela (dir.
amm.), in Enc. del dir., Milano, 1959, vol. IV, p. 543; in senso critico nei confronti del termine
“autoimpugnativa” G. TREMONTI, Contributo allo studio dell’atto di accertamento integrativo o
modificativo, in Riv. dir. fin., 1971, I, p. 282, nota 14 dove ritiene il termine improprio, poiché non vi
è il deferimento della controversia ad un organo giurisdizionale.
6
ALI’, Osservazioni sull’annullamento di ufficio degli atti amministrativi, in Riv. trim. dir. pub.,
1966, p. 536; CUGURRA, L’annullamento governativo come atto di “alta amministrazione”, in Riv.
trim. dir. pubbl., 1970, p. 604 e ss.
7
BENVENUTI, op. cit., p. 544-545; CANNADA BARTOLI, Annullabilità e annullamento (dir.
amm.), in enc. del dir., Milano, 1959, vol. II il quale ritiene che soltanto l’annullamento d’ufficio e
quello governativo costituiscono espressione di autotutela.
11
sovrapporre all’annullamento d’ufficio i caratteri propri di altre forme di
annullamento, esercizio di differenti funzioni, quali quelle di controllo
sugli atti o di decisione dei ricorsi. Visioni parziali che hanno enfatizzato
alcuni aspetti, sottovalutandone altri nel tentativo di pervenire ad una
nozione unitaria dei vari fenomeni. Infatti se l’annullamento governativo
potrebbe pure inserirsi in un’ampia accezione di controllo, solo
attraverso una forzatura si potrebbe sostenere che in quest’ultima possa
rientrare anche l’autoannullamento, mancando l’elemento dell’alterità tra
organo controllante e organo controllato
8
.
Per quanto riguarda la teoria che definisce l’annullamento
d’ufficio come espressione di potere di impugnativa, questa apparirebbe
condivisibile se l’istituto non avesse assunto, in sede giurisprudenziale,
le caratteristiche che si sono evidenziate e se si fosse imposto, invece, un
differente modello come avvenuto nell’ordinamento francese, nel quale
all’amministrazione il potere di annullamento è riconosciuto solo se
viene esercitato entro lo stesso termine previsto per l’impugnazione da
parte del privato destinatario dell’atto
9
.
8
CONTIERI, op. cit., p.42.
9
CONTIERI, op. cit., p. 43. Sulla dottrina francese: DE LAUBADERE, Traitè élémentaire de Droit
administratif, Paris 1963, p. 272 e ss.. Un esempio di potere di annullamento d’ufficio esercitatile solo
entro un certo limite temporale è previsto nel nostro ordinamento dall’art.3, III comma D.P.R. 30.6.72
n. 748, il quale dispone che il Ministro può annullare per motivi di legittimità (o revocare per ragioni
di merito) entro quaranta giorni dall’adozione gli atti posti in essere dal suo dicastero. Sul sistema di
sottoporre ad un termine di decadenza l’esercizio del potere di annullamento, si vedano le
osservazioni di DE VALLES, Annullamento d’ufficio e interesse pubblico, in Foro it., 1951, III, p.279
e ss., “o la concessione di questo potere è pericolosa e non è opportuno lasciarlo sussistere per un
anno; o non lo è, e non ci sono ragioni per limitarlo nel tempo”.
12
Altro seguito ha ricevuto e tuttora riceve la teoria che vede
nell’autotutela l’origine del potere in esame. L’autotutela va intesa come
“quella parte di attività amministrativa con la quale la stessa pubblica
amministrazione provvede a risolvere i conflitti, potenziali o attuali,
insorti con altri soggetti, in relazione ai suoi provvedimenti od alle sue
pretese”
10
. I poteri in discussione rientrano in questa costruzione a
fondamento delle quali si propone “l’esistenza di un conflitto potenziale
(come del resto nel caso del controllo) e cioè l’esistenza di una
situazione di contrasto tra interessato e amministrazione per causa della
invalidità di un atto amministrativo”
11
. Si tratta di un potere
discrezionale, e ciò differenzia le decisioni di autotutela spontanea da
quelle di controllo, in quanto spetta sempre all’amministrazione valutare
la prevalenza tra l’interesse soddisfatto dall’atto invalido, quella
dell’interesse particolare che sarebbe soddisfatto dall’atto di autotutela e
quella dell’interesse generale alla rimozione del conflitto potenziale
12
.
In questo quadro gli atti di annullamento sono quelli con cui
l’amministrazione pone nel nulla, con efficacia retroattiva, atti
amministrativi illegittimi; atti di revoca sono quelli con cui
l’amministrazione pone nel nulla, ugualmente con efficacia retroattiva,
gli atti amministrativi inopportuni, ossia viziati nel merito, mentre gli atti
10
BENVENUTI, op. cit., p.538.
11
BENVENUTI, op. cit., p. 544.
12
BENVENUTI, op. cit., p.544.
13
che rimuovono precedenti provvedimenti che per motivi sopravvenuti
sono divenuti illegittimi o inopportuni vanno rispettivamente definiti di
rimozione e di abrogazione, aventi entrambi efficacia ex nunc
13
.
La teoria ha il merito di aver spiegato come settori diversi di
attività amministrativa possano aver una medesima origine attribuendo
ad essi una sistemazione organica, quella degli atti di autotutela
14
.
La nozione tradizionale di autotutela della pubblica
amministrazione è stata distinta da Benvenuti in autotutela necessaria,
contenziosa e spontanea
15
.
La prima coincide con il vasto campo dei controlli, sistema
legato ad un modello organizzativo il cui principio fondamentale è
quello della gerarchia, una struttura amministrativa che è fortemente
centralizzata e accentrata, un sistema amministrativo nel quale
l’intervento pubblico è quantitativamente limitato. Da ciò l’esigenza di
un complesso e variegato sistema di controlli (sui singoli atti, sulla
gestione complessiva, sulle persone, sul funzionamento degli organi, in
particolare di quelli collegiali; controlli preventivi e successivi) che nel
suo insieme viene a costituire la cosiddetta autotutela necessaria della
pubblica amministrazione.
13
BENVUNUTI, op. cit., p.545.
14
BENVENUTI, Appunti di diritto amministrativo (parte generale), Padova, 1987, p. 121-154.
15
BENVENUTI, Autotutela op. cit..
14
L’autotutela contenziosa o “da ricorso” si ha quando la pubblica
amministrazione ha il dovere di risolvere una controversia tra un proprio
soggetto od organo ed un cittadino il quale abbia, per l’appunto, proposto
un ricorso amministrativo.
La trasformazione dello Stato da accentrato a regionale e
l’abbandono del principio di gerarchia come pietra di costruzione
dell’apparato amministrativo, sono stati tra le cause principali della
perdita di importanza pratica dell’autotutela contenziosa e necessaria, in
particolare, il trasferimento delle funzioni amministrative statali alle
regioni ad autonomia comune, e la successiva delega da queste alle
province ed ai comuni, hanno ulteriormente contribuito al declino
dell’istituto a causa del venir meno del rapporto di gerarchia tra
amministrazione centrale e amministrazione periferica
16
.
E’ l’autotutela spontanea, ossia l’adozione discrezionale di atti di
secondo grado per l’eliminazione di atti amministrativi viziati, l’oggetto
del nostro studio, la quale si concretizza attraverso atti d’annullamento
d’ufficio, di revoca e di abrogazione.
16
GHETTI, Autotutela della pubblica amministrazione, in Dig. disc. pub., Torino, 1997, vol. I, p.85.
15
2. FUNZIONE GIUSTIZIALE DELL’AUTOTUTELA E
PROSPETTIVE DI CONVERGENZA NEL CONFRONTO FRA
PUBBLICO E PRIVATO.
L’autotutela è un mezzo di repressione
17
degli atti amministrativi
riconosciuti viziati che consente di spiegare in termini di privilegio
18
,
antico retaggio dello Stato assoluto
19
, la facoltà propria
dell’amministrazione di soddisfare le proprie pretese senza ricorrere
all’autorità giurisdizionale. Nei sistemi giuridici moderni la tutela dei
diritti trova la propria sede naturale nell’azione promossa dal soggetto
leso di fronte ad un’autorità giurisdizionale e nell’intervento dell’organo
giudiziario secondo la propria giurisdizione (civile, penale,
amministrativa o costituzionale) e competenza
20
.
L’ordinamento giuridico ponendo in essere lo strumento
giurisdizionale a favore del singolo per la protezione di situazioni
giuridiche soggettive, esclude, o quanto meno rende eccezionale il
ricorso alla giustizia privata
21
.
17
La terminologia è tratta da GUICCIARDI, La giustizia amministrativa, Padova, 1957, p. 88.
18
ALI’, Osservazioni sull’annullamento di ufficio degli atti amministrativi, in Riv. trim. dir. pubbl.,
1966, p.533.
19
GHETTI, op. cit., p.81 osserva che l’origine storica dell’autotutela è collegata allo Stato assoluto,
nel quale il sovrano deteneva tutti i tre poteri – legislativo, giurisdizionale e amministrativo – e li
esercitava per il tramite dei propri organi; nello Stato moderno l’autotutela costituisce un residuo della
funzione giurisdizionale un tempo assai più largamente attribuita all’amministrazione, che oggi la
esercita – sotto il profilo formale – mediante provvedimenti amministrativi.
20
Lo osserva MIGNONE, Imperatività, efficacia ed esecutorietà del provvedimento, in AA.VV.,
Diritto amministrativo, Bologna, 1993, p. 1241 e ss..
21
G. BONGIORNO, Profili sistematici e prospettive nell’esecuzione forzata in autotutela, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 1988, p. 445 e ss. L’esigenza di difendersi da se è nata nelle prime consociazioni
di uomini come unico mezzo per consentire agli individui di provvedere direttamente con la propria
forza fisica, o da soli o sorretti dalla solidarietà del gruppo, alla realizzazione del contenuto dei propri
16
Esistono due tipologie di giustizia: una etero-giustiziale nel senso
che la tutela dell’interesse è garantita da un soggetto diverso da quello
che ne vanta la relativa titolarità, l’altra auto-giustiziale
22
che esprime un
potere eccezionale, cioè la possibilità di portare a soddisfazione il
proprio interesse derogando al principio in base al quale la tutela di
situazioni giuridiche rilevanti è garantita al singolo solo con il ricorso
all’autorità giudiziaria.
23
Se far riferimento all’etero o all’auto
giustizialismo significa predeterminare il soggetto che tutela l’interesse
rispetto alla titolarità dello stesso, ne discende che l’autotutela è un
diritti contro coloro che intendevano contrastarli. L’intervento unilaterale del singolo in senso
autogiustiziale ha conservato la propria diffusione fino a quando lo Stato non ha potuto affermare con
autorità il principio generale dell’obbligatorietà del ricorso giurisdizionale per la modifica e
l’adeguamento di situazioni di fatto alla correttezza delle situazioni di diritto. Il divieto di autodifesa
ed il necessario ricorso ad una giustizia statale, non individuale secondo il principio della tutela su
domanda, è codificato nell’art. 2907, comma 1° c.c. e nell’art. 99 c.p.c., laddove si prevede
rispettivamente che “Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda
di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero” e che “Chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente”, inoltre gli art. 392 e 393
c.p. puniscono per esercizio arbitrario delle proprie ragioni chi, potendo ricorrere al giudice, preferisca
reagire contro il torto facendosi giustizia da sé. Tali principi rappresentano un postulato fondamentale
delle relazioni sociali e della giustizia civile; tale aspetto è rilevato da E. CHIOVENDA, Istituzioni di
diritto processuale civile, Roma, 1936, vol. II, p. 7 e ss.; L. BIGLIAZZI GERI, Profili sistematici
dell’autotutela privata, Milano, 1971, p. 1-39; E. BETTI, Autotutela, in Enc. del Dir., Milano, 1959,
vol. IV, p. 529. Tuttavia la portata del divieto non è così decisiva come sembrerebbe a prima vista,
giacché esistono ancora spazi, sia pure ridottissimi, in cui la giustizia privata riesce ad operare “anche
all’infuori di quel gran surrogato ufficiale della tutela individuale, che è la pubblica amministrazione
statale della giustizia”, lo sostiene FERRARA SANTAMARIA, La giustizia privata, Napoli, 1937,
p.11. Trattandosi di vere e proprie eccezioni alla regola generale che riserva allo Stato la tutela delle
situazioni soggettive private, le varie forme di iniziativa in cui l’autodifesa viene concretamente ad
esplicarsi non trovano nel diritto positivo vigente esplicito riconoscimento in una norma di carattere
generale, ma vengono disciplinate nel dettaglio, per indicare le più significative, esse vanno
dall’esecuzione coattiva per autorità del compratore o del venditore, alle varie ipotesi di vendita del
pegno, all’incameramento della cauzione, alla compensazione, alla cessione dei beni ai creditori, alle
varie forme di recesso, di riscatto e di revoca, al sequestro convenzionale, alla confessione
stragiudiziale, all’arbitrato, e così via; lo osserva G. BONGIORNO, op. cit., p.447.
22
La terminologia è tratta da F. BENVENUTI, Autotutela (dir. amm.), in Enc. del Dir., Milano, 1959,
vol. IV, p. 537.
23
La distinzione fra etero-giustizialismo e auto-giustizialismo è stata introdotta da V. FICARI,
Autotutela e riesame nell’accertamento del tributo, Milano, 1999, p.2.
17
potere autogiustiziale che permette ad un determinato soggetto di
intervenire a tutela di un interesse giuridico proprio riuscendo a
difendere la propria sfera giuridica senza ricorrere al giudice. Il ricorso e
l’atto di autotutela mirano agli stessi risultati, quest’ultima è rivolta a
produrre gli stessi effetti che si produrrebbero qualora venissero accolte
le istanze dell’attore o del ricorrente: la rimozione dell’atto illegittimo,
facendo così discendere la distinzione terminologica fra autotutela
contenziosa e non contenziosa
24
.
Il primo giudice dell’attività amministrativa deve essere
l’amministrazione stessa, la quale deve garantire il buon andamento della
propria attività e deve applicare le norme nell’interesse esclusivo della
collettività dei cittadini
25
.
Il potere di autotutela come forma di autogiustizialismo si collega
al potere di autonomia che l’ordinamento riconosce al singolo soggetto
sia pubblico che privato. Tale concetto è polisenso, perché, da un lato, è
privo di un significato unitario nei diversi settori giuridici di riferimento
a causa della peculiarità degli interessi giuridicamente rilevanti nei
singoli settori e, di conseguenza, diversamente disciplinati; dall’altro, è
cangiante in base al contesto soggettivo (presenza nel rapporto di
24
Lo rilevano sia E. ALLORIO, Diritto processuale tributario, Torino, 1969, p. 34 e 35, sia F.
BENVENUTI, Autotutela (Dir. amm.), cit., p. 547.
25
POTITO, La ripetizione dell’indebito in materia finanziaria, Napoli, 1971, p.9.
18
soggetti solo privati, solo pubblici, sia privati che pubblici) ed al tipo di
espressione dell’autonomia (l’atto)
26
.
L’autonomia è la possibilità di intervenire spontaneamente nella
regolamentazione della fattispecie giuridica attraverso i propri atti che
esplicano effetti giuridici rilevanti nell’ordinamento, è libertà di azione e
di determinazione degli effetti giuridici finali del proprio
comportamento. Tale libertà si esprime con spazi di scelta maggiori o
minori a seconda dei limiti di espansione dell’autonomia rispetto alla
legge, la quale offre la misura dell’esercizio del potere, infatti tali limiti
che l’ordinamento pone sono quei margini il cui superamento da parte di
atti amministrativi implica che questi debbano essere considerati in
violazione di diritti soggettivi, quando non radicalmente nulli
27
.
L’azione dell’amministrazione basata sulla propria autonomia è
necessariamente vincolata dalla disciplina primaria costituita dai principi
dell’ordinamento, dalla Costituzione e dalla legge. Il vincolo derivante
da tale normativa diviene maggiore qualora il singolo, attraverso la sua
autonomia, esercita un potere di modificazione della sfera giuridica di un
altro soggetto: tale modificazione è significativamente più accentuata se
ricondotta all’autonomia di cui gode l’Amministrazione rispetto a quanto
avviene nei rapporti fra privati
28
.
26
Lo rileva FICARI, ult. op. cit., p.4.
27
A. ROMANO, Autonomia, in Dig. disc. pubbl., Torino, 1997, vol. II, p.41.
28
Lo rileva V. FICARI, ult. op. cit., p. 5.
19
La legge attribuisce all’Amministrazione i poteri in cui si
concretizza il contenuto della sua autonomia lasciandole degli spazi di
scelta più o meno aperti a seconda che l’attività sia discrezionale o
vincolata prescrivendo, però, di adottare scelte tali da assicurare il
miglior perseguimento dell’interesse pubblico imposto dall’azione
amministrativa
29
.
La legge per questo suo forte condizionamento esprime un
ordinamento superiore rispetto a quello dell’autonomia, inteso come sede
in cui si esprime l’autoregolamentazione
30
.
Lo spazio dell’autonomia amministrativa e la disciplina
normativa delineano un rapporto fra discipline non paritarie, ove la
secondarietà dell’ordinamento derivato dell’amministrazione rispetto
all’ordinamento giuridico generale deriva dai principi di legalità e di
riserva di legge desumibili dall’art. 97 Cost. per l’Amministrazione
pubblica in generale e dall’art. 23 Cost. per l’Amministrazione
finanziaria in particolare
31
.
Circoscritto l’oggetto dello studio all’autogiustizialismo ed
accennata la sua natura allo stesso tempo autonoma e vincolata, occorre
approfondire adesso, come il significato del termine autotutela muti a
29
CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo, Torino, 1997, p. 388.
30
Sono la Costituzione e le leggi ordinarie gli ordinamenti superiori rispetto al quale le norme di cui
può disporre il soggetto dotato di autonomia sono solo complementari. Lo rileva A. ROMANO, in I
soggetti e le situazioni giuridiche soggettive nel diritto amministrativo, in AA. VV., Diritto
amministrativo, Bologna, 1993, p. 267.
31
A. ROMANO, in Introduzione, in AA.VV., ult. op. cit., p. 41 e ss.
20
seconda che il riferimento sia effettuato a uno o all’altro ramo del diritto.
E’ quindi utile ricorrere al metodo comparatistico – cioè al confronto con
settori giuridici diversi – per verificare elementi di identità e di
differenza rispetto alla fisionomia del fenomeno assunta nei singoli
settori.
Nel diritto pubblico, l’autotutela come forma di
autogiustizialismo presenta una maggiore latitudine rispetto a quello
privato
32
.
Nel diritto pubblico il fenomeno dell’autotutela si manifesta in
una forma di intervento di natura unilaterale. La forma di autotutela
bilaterale e consensuale è eccezionale: è raro il caso, nel diritto
amministrativo in generale
33
e in quello tributario in specie, in cui la
controversia o l’eventualità di una sua pendenza siano evitate mediante
un’unica azione plurisoggettiva in quanto posta in essere in modo
coordinato sia dall’amministrazione che dal singolo: la questione si
pone, per gli istituti dell’accertamento con adesione e della
conciliazione
34
.
32
C. MIGNONE, op. cit., p. 1241.
33
Si pensi, oltre che agli accordi che avvengono nel corso di procedimenti espropriativi, alla
definizione del procedimento amministrativo mediante accordi posti in essere ai sensi dell’art. 11 della
legge 7 agosto 1990 n. 241 dall’amministrazione con gli interessati al provvedimento finale.
34
FICARI, op. cit., p. 9. Con l’utilizzazione dell’accertamento con adesione e della conciliazione,
infatti, viene “definita” la “rettifica delle dichiarazioni” in ordine “all’oggetto, l’esistenza, la stima,
l’inerenza e l’imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito d’impresa o di
lavoro autonomo” (accertamento con adesione) oppure viene conciliata totalmente o parzialmente la
controversia sulla base di valori concordati tra le parti.