Introduzione
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L’art. 30 del T.U.F. riprende i contenuti dell’art. 22 del d.lgs. n.
415/1996 riproponendo con lievi modifiche i primi cinque commi ed ag-
giungendo ex novo i commi da sei a nove. Nel primo comma viene riba-
dita la definizione dell’offerta fuori sede, che consiste nella promozione e
nel collocamento presso il pubblico, rispettivamente di strumenti finan-
ziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente,
del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione
o del collocamento (lett. a), e nella promozione e nel collocamento pres-
so il pubblico di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede lega-
le o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio (lett.
b).
La rubrica dell’art. 30 del T.U.F. reca l’espressione «offerta fuori se-
de» riconfermando quella gi a dottata dall’art. 22 del d.lgs. n. 4151 1996,
che aveva introdotto una nuova definizione nell’ordinamento volta a so-
stituire quella, precedentemente affermatasi, di sollecitazione del pubbli-
co risparmio fuori sede. Con il T.U.F. si assiste, dunque, al definito supe-
ramento della definizione presente nell’art. 1, comma 1, della legge
1/1991 che configurava l’attivit di sollecitazione del pubblico risparmio
a domicilio quale autonoma modalit di intermediazione mobiliare. Nel
T.U.F., invece, tale attivit si configura, alternativamente, come attivit
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di offerta in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze, intesa
quale modalit del servizio di collocamento, se riferita a strumenti finan-
ziari o servizi di investimento altrui, ovvero quale modalit di prestazio-
ne del proprio servizio di investimento. Oppure si configura come moda-
lit di offerta di OICR, quando effettuata dalle societ di gestione del ri-
sparmio e dalle SICAV.
Si avr modo, poi, di rilevare come la disciplina presenti taluni pro-
fili problematici. Nel commentare, infatti, i caratteri qualificanti l’offerta
fuori sede bisogner a vere particolare riguardo alla nozione di promo-
zione che si presenta piuttosto controversa a causa della sua affinit c on
la nozione di pubblicit finanziaria. La questione si presenta di notevole
importanza in quanto dalla riconduzione di una attivit nella dimensione
della promozione o della pubblicit finanziaria dipende la successiva ap-
plicazione della norme previste dal T.U.F. a protezione dell’investitore
(in special modo le norme riguardanti l’uso del promotore finanziario
nello svolgimento dell’attivit , a garanzia della professionalit dell’offer-
ta). A tal riguardo desta perplessit la scelta operata dal legislatore italia-
no che non ha provveduto a porre una distinzione, conosciuta da taluni
ordinamenti stranieri, tra le c.d. visite richieste e non richieste. Si argo-
menter , infatti, nel senso di rinvenire peculiare necessit di protezione
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del consumatore-investitore solo nel caso in cui le «visite» del proponen-
te si configurino come inattese e quindi caratterizzate da un certo grado
di «aggressivit » nei confronti dell’investitore.
Di particolare interesse sotto il profilo della protezione dell’investi-
tore ha la disciplina del c.d. ius poenitendi (cfr. comma 6 dell’art. 30 del
T.U.F.). Tale disciplina coinvolge delicati profili di carattere civilistico
nella ricostruzione del momento di conclusione del contratto, profili che
saranno esaminati insieme ai problemi legati all’esigenza di dare esecu-
zione immediata a taluni contratti, in ragione del loro carattere speculati-
vo e alla non applicazione della disciplina nel caso di offerte pubbliche
di vendita o di sottoscrizione, a certe condizioni. Sotto un profilo oppo-
sto a quello della protezione del consumatore si pone, invece, la clausola
di esclusione di applicazione della disciplina dell’offerta fuori sede nel
caso in cui tale offerta sia rivolta ad investitori istituzionali, a causa della
sostanziale non necessit di una protezione in presenza di soggetti che
non ne hanno bisogno.
Nel disciplinare la materia della promozione e collocamento a di-
stanza di servizi e strumenti finanziari il legislatore ha sostanzialmente
demandato alla normazione secondaria la definizione particolareggiata
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delle fattispecie, ritenendo, evidentemente, tale materia particolarmente
soggetta ad una rapida evoluzione sotto il profilo tecnologico. In tal mo-
do si Ł preferito demandare la risoluzione di taluni problemi alla regola-
mentazione della Consob che per certi versi si presenta problematica.
Non sembrano, infatti, completamente chiare le definizioni che riguarda-
no le tecniche di contatto individualizzanti e di interazione immediata
con il cliente, specie se ci si confronta con il fenomeno di Internet. In tal
caso, a differenza della disciplina dell’offerta fuori sede, si pone la di-
stinzione tra attivit intraprese su iniziativa dell’investitore ed attivit in-
traprese direttamente dal proponente.
A margine del discorso ricostruttivo della disciplina in commento si
far , poi, fare cenno al problema della c.d. identificazione a distanza del
cliente, che coinvolge la normativa antiriciclaggio.
Ad ogni modo l’attuale normativa subir ce rtamente un cambiamen-
to a causa della normazione comunitaria. Se da un lato, infatti, la crea-
zione di un mercato unico dei servizi finanziari ha gi c onsentito di offri-
re ai consumatori una scelta piø ampia tra una vasta gamma di prodotti
finanziari e di servizi a prezzi piø competitivi, dall’altro, tuttavia, ad av-
viso della Commissione Europea i consumatori potranno trarre beneficio
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dal mercato unico dei servizi finanziari soltanto se disporranno dello
stesso livello di protezione, indipendentemente dal loro Stato di residen-
za. Considerato che i contratti negoziati a distanza rappresenteranno una
parte crescente dei mercati dei servizi finanziari, la protezione dei con-
sumatori diviene, in questo ambito, un obiettivo prioritario. Le proposte
di direttive da parte della Commissione hanno, appunto, lo scopo di for-
nire un quadro giuridico armonizzato per la conclusione di contratti a di-
stanza relativamente a servizi finanziari il quale tenga conto della speci-
ficit di questi ultimi.
La proposte consolidano e completano il quadro giuridico gi e si-
stente ad opera delle direttive che disciplinano i servizi finanziari (tra cui
le direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE) e della direttiva 97/7/CE, che riguar-
dava la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, e-
scludendo tuttavia espressamente dal suo campo di applicazione i servizi
finanziari. La proposte, anche se limitate alle regole di commercializza-
zione costituiscono una base per l’armonizzazione delle condizioni per la
conclusione dei contratti a distanza di servizi finanziari. In ogni caso, le
disposizioni del diritto comunitario che disciplinano i servizi finanziari e
piø particolarmente, le disposizioni concernenti le informazioni che de-
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vono essere fornite al consumatore continuano ad applicarsi a tutti i con-
tratti, siano essi conclusi a distanza o meno.
L’ATTIVIT DI OFFERTA FUORI SEDE
L’attivit d i offerta fuori sede
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CAPITOLO 1
L’ATTIVIT D I OFFERTA
SOMMARIO
§ 1.1 Qualificazione della attivit di offerta fuori sede
§ 1.2 Nozione di promozione
§ 1.3 Nozione di collocamento
§ 1.4 Una distinzione non accolta nell’art. 30 del T.U.F. : le visite richieste e non ri-
chieste da parte dell’investitore. Profili comparatistici e note critiche
§ 1.1 QUALIFICAZIONE DELLA ATTIVIT D I OFFERTA FUORI SEDE
Ai sensi dell’art. 30 del T.U.F. «per offerta fuori sede si intendono la
promozione e collocamento presso il pubblico di: a) strumenti finanziari
in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del
proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o
del collocamento; b) servizi di investimento in luogo diverso dalla sede
legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio».
Pertanto l’attivit di offerta fuori sede si caratterizzata da determina-
ti contenuti che consentono di qualificarla come «promozione e colloca-
L’attivit d i offerta fuori sede
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mento» e da determinati luoghi qualificati in negativo come diversi dalla
sede legale e, soprattutto, come diversi dalle «dipendenze».
La disciplina del T.U.F. come, per altro, il d.lgs. 415/1996, distin-
gue i due momenti della «promozione» e del «collocamento». Il primo
problema da affrontare riguarda se per aversi l’applicazione delle norme
in esame sia sufficiente una attivit di promozione oppure si renda ne-
cessaria una attivit di promozione unitamente ad una di collocamento.
Al di l di problemi terminologici(1), il legislatore sembra aver inteso
considerare ogni attivit finalizzata alla conclusione di un contratto d’in-
vestimento allo scopo di eliminare la possibilit di lasciar fuori dall’ap-
plicazione della disciplina attivit preliminari che presentano rilevanti e-
sigenze di tutela degli investitori
(2)
.
(1)
Si potrebbe ritenere, infatti, l’attivit di promozione riferibile ai servizi finanziari e l’attivi-
t di collocamento agli strumenti.
(2)
In tal senso PAGNONI, in AA.VV., Commentario al Testo Unico delle disposizioni in ma-
teria di intermediazione finanziaria, a cura di Alpa e Capriglione, Padova, 1998. Cfr. anche
ZITIELLO, in AA.VV., Il nuovo diritto societario e della intermediazione, a cura di Di Noia e
Rallante, Padova, 1999.
L’attivit d i offerta fuori sede
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Sembra, infatti, corretto ritenere che rientra nell’offerta fuori sede
anche la mera promozione o il mero collocamento(3). Basti considerare
che possono formare oggetto di una offerta fuori sede, ad esempio, la
mera promozione o il mero collocamento di uno strumento finanziario;
cos come la mera promozione di un servizio di investimento. In tal sen-
so si Ł orientata anche la normativa secondaria della Consob(4).
§ 1.2 NOZIONE DI PROMOZIONE
Bisogna stabilire preliminarmente la linea di confine tra l’attivit di
promozione, a cui si riferisce la norma in questione, e la c.d. «pubblicit
finanziaria». In base alla direttiva comunitaria 55/1993/CE l’attivit di
(3)
Cfr. PATRONI GRIFFI, in AA.VV., Intermediari, cit., 233; RABITTI BEDOGNI, in AA.VV.,
La disciplina degli intermediari e dei mercati finanziari, a cura di Capriglione, Padova,
1997; ID., in AA.VV., Commentario al Testo Unico delle disposizioni in materia di interme-
diazione mobiliare, a cura di Rabitti Bedogni C., Padova, 1998; ASSOGESTIONI (a cura di),
Testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari.Un commento preliminare alla
disciplina degli intermediari e dei mercati, Roma, 1998.
(4)
Oltre alla comunicazione Consob 15 luglio 1993, n. 93995897 si veda, da ultimo, l’art. 36,
primo comma, lettera a) del regolamento Consob 11522/98.
L’attivit d i offerta fuori sede
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pubblicit c on riferimento ai servizi Ł considerata, infatti, per espressa
previsione, libera.
Rimane comunque dubbio se rientri nell’attivit di mera promozio-
ne, costituendo, quindi, offerta fuori sede, anche quella attivit di sem-
plice pubblicit c he si limiti ad illustrare i servizi e i prodotti offerti dal
mercato. Argomenti negativi si potrebbero desumere dal rilievo che u-
n’attivit di semplice pubblicit non integra di per sØ una offerta. Nondi-
meno anche una semplice pubblicit c he si limiti ad illustrare un prodot-
to o un servizio pu avere un effetto promozionale in senso sollecitato-
rio
(5)
.
In prima istanza, si pu d ire che non costituisce promozione la mera
segnalazione al cliente del nome e dell’indirizzo dell’intermediario o la
generica enunciazione dei suoi pregi. Per converso diventa promozione
l’illustrazione dettagliata di contenuti qualit e caratteristiche di un servi-
zio d’investimento/strumento finanziario.
(5)
In tal senso PATRONI GRIFFI, in AA.VV., Intermediari, cit., 233; RABITTI BEDOGNI, in
AA.VV., La disciplina, cit., 191; ID., in AA.VV., Commentario, cit., 248.
L’attivit d i offerta fuori sede
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Per alcuni, la pubblicit Ł quella rivolta ad un pubblico indistinto e
generalizzato, al di fuori di una relazione interpersonale e questo, a ben
vedere, Ł quanto accade nella grande maggioranza dei casi. Tuttavia que-
sta tesi non pare del tutto convincente, poichØ anche una relazione diretta
tra due persone pu avere un mero contenuto pubblicitario. Bisogna rite-
nere, piuttosto, preferibile la tesi che intravede la promozione quando
l’attivit svolta si concentra su uno specifico prodotto o servizio ed Ł
finalizzata alla conclusione dell’operazione (anche senza sfociare in una
vera e propria trattativa contrattuale).
Compiendo un passo ulteriore, si pu ritenere che, poichØ la pubbli-
cit pu concentrarsi anche su un singolo prodotto/servizio l’elemento
discriminante con la promozione Ł la concreta finalizzazione e, quindi, il
contenuto del messaggio/natura dell’attivit svolta(6).
La stessa Consob ammette che la pubblicit (diversa, quindi, dalla
promozione) possa consistere in una descrizione del servizio, fermo re-
(6)
Cfr. anche Banca d’Italia i luglio 1998 sull’offerta all’estero realizzata da SGR e SICAV,
per cui non Ł prestazione di servizi senza stabilimento la pubblicit che non contenga ele-
menti informativi tali da consentire la conclusione dei contratto anche a distanza.
L’attivit d i offerta fuori sede
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stando che non deve raccomandare o consigliare l’apertura di rapporti o
dare informazioni sul come costituirli (al di l dell’indicazione dell’indi-
rizzo dell’intermediario). Ma a tale requisito contenutistico la Consob af-
fianca un requisito tecnico, nel senso che la presenza di una possibilit di
dialogo pone una sorta di presunzione di promozionalit (7).
Non mancano in tal senso indicazioni normative come gli abrogati
commi primo e terzo dell’art. 18 ter della legge 216/1974 e le recenti i-
struzioni di vigilanza per gli enti creditizi della Banca d’Italia del feb-
braio 1996 in tema di attivit bancaria fuori sede.
In definitiva l’espressione «promozione» indica tutte quelle attivit
tipiche della commercializzazione: preparatorie e strumentali a quella di
collocamento. La promozione assume rilevanza, dunque, dal punto di vi-
sta di una speciale modalit di prestazione fuori sede del servizio di col-
locamento. Si ritiene, infatti, che secondo il disposto del primo comma
(7)
Infatti, al di l di ipotesi residuali, non ha molto senso pratico instaurare un dialogo per
veicolare dei semplici contenuti pubblicitari.
L’attivit d i offerta fuori sede
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dell’art. 30 la locuzione «presso il pubblico» debba riferirsi sia al collo-
camento che alla promozione
(8)
.
Questo significa che non assume rilevanza la promozione in quanto
tale, ma solo quella svolta «presso il pubblico», portando cos ad esclu-
dere dall’ambito applicativo dell’art. 30 la promozione svolta «nei con-
fronti del pubblico», vale a dire, come si Ł detto sopra, quel tipo di pro-
mozione che ha non intenti puramente commerciali ma esclusivamente
pubblicitari
(9)
.
(8)
Cfr. ZITIELLO, in AA.VV., Il nuovo diritto societario, cit., 106
(9)
Cos ZITIELLO, in AA.VV., Il nuovo diritto societario, cit., 106; ma contra vd. PATRONI
GRIFFI, in AA.VV., Intermediari, cit., 233 il quale ritiene l’appiglio letterale dal punto di vi-
sta interpretativo, debole: rimane il problema di isolare una pubblicit ch e non abbia anche
un intento sollecitatorio.