Capitolo I Struttura e funzioni della polizia giudiziaria
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giudiziaria: la prima costituita dall’insieme di norme che disciplinano
l’attività di vigilanza ed osservazione della condotta dei cittadini, per
verificarne la corrispondenza a leggi, regolamenti e atti amministrativi in
genere; la seconda, comprendente il complesso di norme che disciplinano
l’attività di repressione, successiva alla violazione della legge già
verificatasi.
In un certo senso, si può affermare che l’attività di polizia
giudiziaria, inizia là dove termina l’attività di polizia amministrativa che
non è riuscita a prevenire la commissione dell’illecito.
Secondo dottrina e giurisprudenza tradizionali
2
, a queste due
specifiche funzioni, se ne aggiungerebbe una terza, quella di polizia di
sicurezza, volta alla tutela generale dell’ordine e della sicurezza pubblica
mediante limitazione diretta dell’attività individuale e diversa dall’attività
di polizia amministrativa che, invece, tende a raggiungere la medesima
finalità attraverso un’azione indiretta con la disciplina e la protezione non
degli individui, ma dei beni e delle attività, pubbliche o private, utilizzate a
fini collettivi.
Alcuni autori, però, contestano la possibilità di distinguere tra
funzione di polizia amministrativa e funzione di polizia di sicurezza,
2
Tra gli altri, vedi BRUNO, voce Polizia giudiziaria, in Enc. dir., vol. XXXIV, Milano, 1985,
p. 159 e ss; GALLO, La polizia giudiziaria, Milano, 1992, p. 18; GIAMBRUNO, voce Polizia
giudiziaria, in Dig. disc. pen., vol. IX, Torino, 1995, p. 597 e ss.
Capitolo I Struttura e funzioni della polizia giudiziaria
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ritenendo che le due attività costituiscono una ripartizione di un’unica
funzione, in quanto entrambe finalizzate a preservare la collettività dai mali
che la possono minacciare.
La funzione di polizia amministrativa – e anche quella di polizia di
sicurezza, per chi ritiene di distinguere le due attività – viene fatta rientrare
nell’ambito del potere esecutivo, mentre quella di polizia giudiziaria viene
ricondotta all’esercizio del potere giurisdizionale.
Precisando, può dirsi che è attività di polizia amministrativa quella
diretta a realizzare le misure di vigilanza e di osservazione per accertare che
i cittadini osservino i limiti ad essi imposti dalle fonti normative in
determinati settori dell’attività sociale (si pensi, ad esempio, alla polizia
stradale, alla polizia tributaria, sanitaria, municipale) e a prevenire i pericoli
che le loro condotte possono arrecare alla sicurezza ed incolumità
pubbliche, oltre che al mantenimento dell’ordine costituzionale e alla tutela
della proprietà (settore specificamente denominato «polizia di sicurezza»).
E’, invece, attività di polizia giudiziaria quella svolta dopo la
verificazione di un reato al fine di reprimerlo, impedendone eventuali
ulteriori effetti, ricercandone l’autore e compiendo tutto quanto altro può
servire per garantire l’applicazione della legge penale; attività che si pone,
quindi, come progressione dell’attività di polizia amministrativa, nel senso
che la notizia di reato emerge, di regola, nell’ambito delle attività di
Capitolo I Struttura e funzioni della polizia giudiziaria
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osservazione, informazione e vigilanza compiute durante i servizi di
prevenzione
3
.
La principale differenza tra le due attività, tuttavia, consiste nella
minore ampiezza delle garanzie difensive nell’attività amministrativa in
quanto, anche se la legge prevede la possibilità per l’interessato di
conoscere gli atti e di partecipare al procedimento, non garantisce una piena
possibilità di difesa tecnica in numerose importanti attività, limitandosi a
prevedere, per l’interessato, l’instaurazione di un giudizio successivo di
opposizione alle sanzioni eventualmente irrogate, nel corso del quale spetta
all’amministrazione provare la fondatezza dei provvedimenti adottati.
L’art. 220 disp. att. c.p.p. stabilendo che «quando nel corso di attività
ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato,
gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro
possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con
l’osservanza delle disposizioni del codice» individua il momento del
passaggio dalla funzione di polizia amministrativa a quella di polizia
giudiziaria nell’emergere dell’indizio di reato.
Tale norma ha fatto proprie le conclusioni cui è pervenuta la
giurisprudenza costituzionale con riferimento alle salvaguardie difensive da
applicarsi nell’ambito della attività di polizia amministrativa. La Corte
3
in tal senso D’AMBROSIO – VIGNA, La pratica di polizia giudiziaria, Padova, 1999, p.
141.
Capitolo I Struttura e funzioni della polizia giudiziaria
5
costituzionale, infatti, con le pronunce n. 148 e 149 del 3 dicembre 1969, ha
stabilito che l’esercizio della difesa, garantito dall’art. 24 comma 2 Cost.,
deve essere riconosciuto sì con riferimento a tutti gli atti che esplicano
effetti nel processo, ma solo a partire dal momento in cui siano emersi
indizi di reato a carico di un soggetto già individuato.
Successivamente, con la sentenza n. 248 del 1983, la Corte, per la
prima volta, ha riconosciuto che, in forza dell’art. 24 comma 2 Cost., deve
essere garantito il diritto di difesa in favore di un soggetto destinatario di
una attività amministrativa di ispezione e di vigilanza, nell’ambito della
quale non sono ancora emersi indizi di reato a suo carico.
Con tale ultima sentenza, la Corte ha smentito se stessa, laddove in
precedenza aveva decisamente escluso la possibilità di riconoscere le
garanzie difensive in favore di chi ancora non fosse indiziato di reato.
4
2. L’organizzazione della polizia giudiziaria: ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria.
Il nuovo codice di procedura penale dedica alla polizia giudiziaria un
duplice gruppo di norme: il primo (artt. 55 – 59 c.p.p.) definisce le funzioni
4
Vedi, FURIN, Polizia amministrativa e polizia giudiziaria: possono le pretese distinzioni tra
queste funzioni limitare le garanzie difensive nell’ambito dell’attività ispettiva e di vigilanza
amministrativa?, in Cass. pen., 1999, p. 2437-2453.
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della polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.) e ne delinea i profili strutturali ed
organizzativi, poi analiticamente regolati nelle disposizioni di attuazione
(artt. 5 – 20 disp. att. c.p.p.); il secondo gruppo di norme regola, invece, il
profilo dinamico della polizia giudiziaria, cioè sia l’attività di indagine che
essa svolge ad iniziativa autonoma (artt. 347 – 357 c.p.p.) sia quella che
essa svolge su delega o sulla base di direttive del pubblico ministero (arrt.
348 comma 3 e 370 c.p.p.).
Partendo dall’analisi organizzativa, l’art. 55 comma 3 c.p.p.
stabilisce che le funzioni della polizia giudiziaria sono svolte dai relativi
ufficiali ed agenti, distinzione che rileva sia con riferimento
all’organizzazione interna delle varie unità, atteso che gli ufficiali hanno
compiti di vigilanza e gli agenti compiti di esecuzione degli ordini e delle
direttive impartite dall’autorità, sia dal punto di vista processuale, in
relazione alla legittimazione a compiere determinate attività investigative,
in quanto il codice e le leggi speciali specificano quali atti devono essere
effettuati dagli ufficiali e quali, invece, possono essere compiuti anche dagli
agenti
5
.
Ciò che conta evidenziare è che il compimento dell’attività di polizia
giudiziaria viene attribuito dal codice di procedura in maniera espressa solo
5
In tal senso, GIARDA – SPANGHER, Codice di procedura penale commentato ,Milano,
2001, p. 398 e ss.; D’AMBROSIO –. VIGNA, La pratica, cit., p. 39; GAGGIOTTI –
MARINELLI, Gli atti della polizia giudiziaria, Rimini, 2003, p. 35; SCAGLIONE, L’attività ad
iniziativa della polizia giudiziaria, Torino, 2001, p. 31 e ss.
Capitolo I Struttura e funzioni della polizia giudiziaria
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agli ufficiali di polizia giudiziaria: mentre, infatti, l’art. 55 comma 4
c.p.p.
prevede che le funzioni di carattere generale sono svolte indifferentemente
da ufficiali ed agenti, per quanto riguarda, invece, il compimento di atti
aventi rilievo processuale, il codice fa riferimento in via generale agli
ufficiali di polizia giudiziaria.
Soltanto laddove la norma richiami espressamente l’agente di polizia
giudiziaria, questi potrà compiere l’atto e/o l’attività processuale
6
.
L’individuazione dei soggetti appartenenti all’una o all’altra
categoria avviene nell’art. 57 c.p.p. in base al quale sono ufficiali di polizia
giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri
appartenenti alla Polizia di Stato ai quali l’ordinamento
dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità
7
;
b) gli ufficiali superiori ed inferiori ed i sottufficiali dell’Arma dei
Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello
Stato, nonché gli appartenenti alle predette forze di polizia ai quali
l’ordinamento riconosce tale qualità
8
;
6
In tal senso, GAGLIOTTA, Gli atti di polizia giudiziaria, Piacenza , 2003, p. 23.
7
Rientrano, naturalmente, fra gli ufficiali di polizia giudiziaria indicati in tale primo gruppo
anche gli ufficiali e sottufficiali del disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché le
ispettrici e le assistenti del disciolto corpo femminile. La l. n. 395/1990 ha però stabilito che essi
sono inquadrati «in un ruolo ad esaurimento» e che nei loro confronti continuano ad applicarsi le
norme in precedenza vigenti.
8
Sono esclusi dall’attribuzione della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria gli Ufficiali
Generali, mentre sono inclusi gli appuntati scelti dell’Arma dei Carabinieri limitatamente al
periodo in cui hanno l’effettivo comando di una stazione, nonché gli appuntati scelti, degli stessi
Capitolo I Struttura e funzioni della polizia giudiziaria
8
c) il personale appartenente al ruolo degli ispettori (vice ispettore, ispettore
e ispettore capo) e dei sovrintendenti (vice-sovrintendente, sovrintendente e
sovrintendente capo) del Corpo di Polizia Penitenziaria
9
;
d) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di
Stato ovvero un comando dell’Arma dei Carabinieri o del Corpo della
Guardia di Finanza.
Sono, invece, agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della Polizia di Stato al quale l’ordinamento
dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie
forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie
delle province e dei comuni quando sono in servizio.
L’ultimo comma dell’art. 57 c.p.p. prevede, poi, che sono altresì
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono
destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e
i regolamenti attribuiscono le funzioni di cui all’art. 55 c.p.p..
corpi, che abbiano maturato un anno di anzianità nel grado e superato un corso di qualificazione di
durata non inferiore a trenta giorni
9
Tale qualifica è stata attribuita al personale sopra detto dagli artt. 15 e 23 d. lgs. 30/10/1992 n.
443.
Capitolo I Struttura e funzioni della polizia giudiziaria
9
2.1. (Segue): Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a competenza
generale ed a competenza limitata.
Nell’ambito delle forze di polizia giudiziaria, è possibile distinguere
tra quante svolgono i loro compiti prestando servizio permanente effettivo,
e quante, invece, hanno compiti limitati nel tempo, nello spazio e relativi
solo ad alcune materie.
Tale distinzione rileva poiché gli appartenenti a forze di polizia
giudiziaria con competenza «generale» rivestono sempre la qualifica di
agente o ufficiale di polizia giudiziaria, anche se non sono in servizio,
ovunque si trovino sul territorio nazionale o in zone ad esso equiparate e
per qualsiasi specie di reato.
Gli appartenenti a forze di polizia con competenza «limitata»,
invece, se agiscono fuori dal servizio, dal territorio o dalle materie loro
attribuite dalla legge, operano in carenza di potere, con la conseguenza che
gli atti da essi compiuti in tale situazione sono inesistenti ed, in alcuni casi,
anche illeciti.
Forze di polizia con competenza «generale» sono l’Arma dei
Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, la Polizia
Penitenziaria ed il Corpo Forestale dello Stato. Di esse, le prime due sono
ad ordinamento militare, mentre le altre sono ad ordinamento civile; tutte,
invece, dipendono dall’autorità giudiziaria per lo svolgimento delle
Capitolo I Struttura e funzioni della polizia giudiziaria
10
funzioni di polizia giudiziaria, ferma restando l’autonomia degli
ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
Vi è poi una categoria residuale di forza di polizia giudiziaria a
competenza generale, costituita dai sindaci dei comuni privi di un ufficio
della Polizia di Stato o di un comando dell’Arma dei Carabinieri o della
Guardia di Finanza, i quali assumono la qualità di ufficiale anche quando
nel proprio comune abbiano sede altri organi, diversi da quelli
specificamente indicati, aventi funzioni di polizia giudiziaria (per esempio,
una stazione del Corpo Forestale dello Stato).
Quest’organo esercita le funzioni di polizia giudiziaria con competenza
generale e permanente, ma con un limite intrinseco costituito dai confini
territoriali del comune di appartenenza; si tratta, pertanto, di una
competenza «generale limitata».
Forza di polizia con competenza «speciale o limitata» sono tutti quei
soggetti (polizia municipale, verificatori di pesi e misure, ufficiali sanitari,
ispettori del lavoro, funzionari dell’Anas, ispettori dell’Isvap ed altri) ai
quali la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria è conferita da
leggi speciali solo per la ricerca e l’accertamento di alcune determinate
Capitolo I Struttura e funzioni della polizia giudiziaria
11
specie di reati «nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le
rispettive attribuzioni»
10
.
Si tratta di una categoria molto ampia, la cui differenza fondamentale
rispetto alle altre categorie di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, sta
nel fatto che in essa ricadono quei soggetti che, pur avendo quasi sempre
una competenza piena quanto alle funzioni che possono svolgere, vedono
tuttavia limitata la sfera di tali funzioni all’accertamento di alcune
determinate specie di reato.
All’interno di quest’ultima categoria, si possono poi distinguere le
forze di polizia giudiziaria locali (Polizia municipale, provinciale e
regionale) e le forze di polizia giudiziaria con competenza speciale, alle
quali appartengono i funzionari degli organi ai quali la legge attribuisce
compiti di polizia giudiziaria limitatamente alle materie di competenza
dell’ente. La differenza fondamentale è che alle prime sono attribuiti
compiti di repressione di ogni tipo di reato nei limiti del territorio di
competenza al quale appartiene l’agente o ufficiale di polizia giudiziaria
(comune, provincia, regione) e limitatamente al periodo in cui il funzionario
10
L’inciso «secondo le rispettive attribuzioni» fa riferimento ai diversi poteri conferiti,
rispettivamente, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, specie con riguardo alla
legittimazione a compiere, da parte dei primi, tutti gli atti di polizia giudiziaria., e da parte dei
secondi solo alcuni di essi.
Va precisato, inoltre, che non sempre leggi e regolamenti indicano, specificamente, se ai soggetti
spetta la qualità di agente oppure quella di ufficiale: in tal caso, sembra corretto fare riferimento
allo stato giuridico ed alla carriera nelle singole amministrazioni. In tal senso, D’AMBROSIO –
VIGNA, La pratica, cit., p. 43; AMATO – D’ANDRIA, Organizzazione e funzioni della polizia
giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale, Milano, 1990, p. 30.
Capitolo I Struttura e funzioni della polizia giudiziaria
12
è in servizio; per le seconde, invece, oltre al limite territoriale e di servizio,
sussiste l’ulteriore limite dell’attribuzione dei soli compiti di repressione dei
reati che rientrano tra le materie di competenza dell’ente di appartenenza.
Questione peculiare è quella relativa alle guardie particolari giurate,
preposte alla tutela dei beni mobili e immobili di privati e anche di enti
pubblici, previa autorizzazione del prefetto. Molti autori hanno equiparato
le guardie giurate alla posizione di un privato (abilitato dal codice solo a
presentare denuncia per i reati subiti dall’interessato e ad eseguire l’arresto
in flagranza solo nei casi in cui è obbligatorio per la polizia giudiziaria)
poiché il r.d. n. 773/31 esclude che esse siano autorizzate ad eseguire atti
comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni o la menomazione della
libertà personale, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
La giurisprudenza di legittimità, invece, ha ad esse riconosciuto la
qualità di agenti di polizia giudiziaria limitatamente agli atti compiuti
nell’immediatezza dei reati repressi durante l’esercizio delle loro funzioni.
Notevole è, pertanto, il numero delle persone che, ordinariamente o
occasionalmente, svolgono le funzioni di polizia giudiziaria: ciò dimostra
come la base operativa per la repressione dei reati sia notevolmente estesa e
il problema dell’effettivo controllo del crimine sia legato, essenzialmente,
all’efficienza dell’azione ed al coordinamento dei mezzi da impiegare più
che alla quantità dei soggetti interessati.
Capitolo I Struttura e funzioni della polizia giudiziaria
13
2.2. (Segue): Gli ausiliari di polizia giudiziaria.
Non diversamente dal codice del 1930
11
, anche l’attuale sistema, con
l’art. 348 comma 4 c.p.p., attribuisce alla polizia giudiziaria, sia nell’ambito
dell’attività autonoma che nell’ambito di quella delegata dal pubblico
ministero
12
, il potere di avvalersi, qualora non intenda o non sia in
condizione di procedere ad atti o operazioni «che richiedono specifiche
competenze tecniche», di «persone idonee», le quali non possono rifiutarsi
di prestare la loro opera: al riguardo l’unica differenza è nella terminologia,
in quanto il nuovo codice non usa la locuzione «ausiliari», contenuta invece
nel vecchio art. 223, ma preferisce un’espressione più generica e meno
impegnativa, soprattutto se si considera che sarebbe notevolmente
difficoltoso individuare tutte le situazioni richiedenti le specifiche
competenze tecniche di cui la polizia giudiziaria può risultare sprovvista e
che legittimano il ricorso a persone competenti estranee
all’amministrazione
13
.
11
Cfr. art. 223 cod. proc. pen. 1930.
12
Anche quando compie atti delegati, la polizia giudiziaria non è vincolata ai criteri di scelta
imposti al pubblico ministero in tema di consulenti tecnici, salvo che il pubblico ministero non si
sia limitato a delegare l’atto (lasciando la polizia giudiziaria libera di compierlo personalmente o
avvalendosi di persone idonee) ma abbia delegato la polizia giudiziaria a compiere l’atto e ad
avvalersi di un consulente tecnico. In tal caso per l’individuazione di quest’ultimo dovranno
seguirsi le disposizioni dettate per il pubblico ministero dalle norme di attuazione (art. 73 disp. att.
c.p.p.).
13
Per esemplificare, tra gli ausiliari della polizia giudiziaria possono ricomprendersi: il tecnico
Telecom in grado di fornire il suo ausilio in sede di intercettazioni telefoniche quando si tratti di
risolvere problemi tecnici particolarmente complessi; il grafologo, per attribuire la paternità di uno
scritto anonimo minatorio; il medico, per far certificare l’entità, le caratteristiche e la natura di
Capitolo I Struttura e funzioni della polizia giudiziaria
14
Può, comunque, continuare a parlarsi di «ausiliari»» della polizia
giudiziaria
14
o utilizzare la definizione di «soggetti incaricati», tenendo
presente che si tratta dell’esercizio in via occasionale di un pubblico ufficio
temporaneo, non caratterizzato da un rapporto istituzionale
15
.
La giurisprudenza ha affermato che agli esperti nominati dalla
polizia giudiziaria spetta la qualifica di pubblici ufficiali, in quanto essi
concorrono oggettivamente all’esercizio della funzione giudiziaria.
16
Non è chiaro, invece, se l’ausiliario della polizia giudiziaria possa
assistere al compimento di singoli atti di indagine. Al riguardo, una parte
della dottrina ritiene che il silenzio serbato dal legislatore sul punto sarebbe
sintomatico della volontà di riservare al solo pubblico ministero, in quanto
“gestore” delle indagini preliminari, la scelta di rendere conoscibili gli atti
investigativi
17
.
L’ausiliare deve:
a) essere persona idonea dal punto di vista delle capacità tecniche e della
moralità; né il codice né le disposizioni di attuazione indicano le modalità
lesioni personali; il chimico-tossicologo, per accertare la natura stupefacente di una sostanza
sequestrata.
14
In questo senso, vedi CANTAGALLI – BAGLIONE, Manuale pratico di polizia
giudiziaria, Roma, 2000, p. 55; D’AMBROSIO – VIGNA, La pratica, cit., p. 49.
15
vedi, SCAGLIONE, L’attività ad iniziativa, cit., p. 40; TRANCHINA, Le attività della
polizia giudiziaria nel procedimento per le indagini preliminari, in SIRACUSANO – GALATI –
TRANCHINA – ZAPPALA’, Diritto processuale penale, 3
a
ed., vol. I, p. 162.
16
Cfr., Cass., Sez II, 5 dicembre 1995, Tauzilli, in Arch. n. proc. pen., 1996, p. 818.
17
In tal senso, KOSTORIS, I consulenti tecnici nel processo penale, Milano, 1993, p. 146;
contra SCAGLIONE, L’attività ad iniziativa, cit., p. 73.
Capitolo I Struttura e funzioni della polizia giudiziaria
15
che la polizia giudiziaria deve seguire per la sua individuazione ma,
tenendo conto della disciplina dettata dalle disposizioni di attuazione in
materia di consulenti tecnici del pubblico ministero (art. 73 disp. att. c.p.p.),
è preferibile che essa si avvalga di esperti che forniscano adeguate garanzie
professionali e perciò, di regola, di persone iscritte nell’albo dei periti (albo
comprensivo di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità,
ingegneria e relative specialità, balistica, chimica, infortunistica del traffico
e della circolazione stradale) ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, di
persone che svolgono la loro attività presso un ente pubblico (per esempio, i
medici degli ospedali pubblici o delle aziende sanitarie).
b) presentarsi ed espletare l’incarico ricevuto, salvo il giustificato motivo;
in caso di rifiuto, ritardo o omissione dell’atto, è configurabile, a carico
dell’ausiliare, il reato di cui all’art. 328 c.p. (omissione di atti di ufficio).
c) quando ne ricorrono le condizioni, mantenere il segreto circa gli atti o le
operazioni compiuti, a pena di responsabilità ai sensi dell’ art. 326 c.p.,
configurabile in quanto l’ausiliare assume la veste di pubblico ufficiale,
poichè chiamato ad esercitare temporaneamente una pubblica funzione,
quantomeno di natura amministrativa, se non giudiziaria.