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CAPITOLO I
ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA’ E FUNZIONI DELLA POLIZIA
GIUDIZIARIA
1. La polizia giudiziaria nella Costituzione
Il compito di verifica del rispetto da parte dei membri della
collettività degli obblighi loro imposti dalla legge e dagli atti amministrativi
è demandato a numerosi corpi di polizia, la Costituzione non indica
espressamente quali siano i contenuti delle funzioni di polizia, prevedendo
piuttosto all’art.109 che “l’Autorità Giudiziaria dispone direttamente della
Polizia Giudiziaria”, determinando implicitamente un controllo ed una
direzione delle indagini poste in essere dalla polizia giudiziaria.
L’art. 109 Cost. disciplina la relazione tra l’Autorità Giudiziaria e la
Polizia Giudiziaria senza meglio definire i due soggetti: per quanto riguarda
il primo la dottrina ha unanimemente desunto dal complesso delle altre
norme costituzionali che per “Autorità Giudiziaria” debba intendersi sia il
Giudice che il Pubblico Ministero, mentre per il secondo deve rilevarsi che
dalla Costituzione non si possa desumere una definizione univoca di
“polizia” pur essendo diversi gli articoli che fanno riferimento alla polizia
giudiziaria, alla polizia amministrativa ed alla pubblica sicurezza; comunque
è pacifico che, secondo una classificazione tradizionale, alla “polizia” sono
attribuite le tre fondamentali attività di vigilanza o di osservazione (polizia
amministrativa), di prevenzione (polizia di sicurezza) e di repressione
(polizia giudiziaria).
L’Assemblea Costituente stabilì il potere dell’Autorità Giudiziaria di
“disporre direttamente della Polizia Giudiziaria”, sostituendolo alla proposta
di “diretta dipendenza”, al fine di assicurare le superiori esigenze di
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giustizia e rendere effettiva l’indipendenza della magistratura dal potere
esecutivo.
Pur non ponendo la polizia giudiziaria in un rapporto di dipendenza
strutturale, la Costituzione istituisce una subordinazione di tipo meramente
funzionale che non determina alcuna collisione con l’organico rapporto di
dipendenza burocratica e disciplinare in cui i suoi organi si trovano con il
potere esecutivo
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.
La formulazione di detto articolo da parte dei padri costituenti
risente del periodo storico e delle vicissitudini da cui usciva la Nazione e del
compromesso tra le forze politiche e sociali che realizzarono l’ordinamento
repubblicano: da una parte si voleva istituire un corpo speciale di polizia
giudiziaria dipendente esclusivamente dall’Autorità Giudiziaria ed
assolutamente sottratto al controllo governativo, dall’altra vi era chi
sosteneva la creazione di una dipendenza unica e diretta, seppur
condizionata, dall’Autorità Governativa. La soluzione scelta cercò di evitare
due potenziali rischi di monopolio: l’uso esclusivo dell’azione penale da
parte del Governo e la totale e completa dipendenza dalla Magistratura.
2. La polizia giudiziaria nel Codice di Procedura Penale e la sua
autonomia investigativa
Il Codice di Procedura Penale colloca la Polizia Giudiziaria tra i
Soggetti del procedimento, collocazione istituzionale che nel corpo del testo
viene sottolineata dagli artt. da 55 a 59 del titolo III del libro primo, in
posizione strategica dopo i titoli I e II, rispettivamente dedicati al Giudice,
figura indefettibile del processo, ed al Pubblico Ministero, dominus delle
indagini e necessario azionatore del processo ex art.112 Cost. .
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Corte Cost., n.94 del 1963
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Il predetto gruppo di norme definisce le funzioni della Polizia
Giudiziaria e ne delinea i profili strutturali ed organizzativi, poi
analiticamente regolati dalle disposizioni di attuazione negli artt. da 5 a 20.
Tale disciplina segue immediatamente quella del Pubblico Ministero,
al fine di evidenziare il carattere unitario dell’attività investigativa,
distribuita tra lo stesso Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria.
La Polizia Giudiziaria comunque non è parte nella fase processuale,
in quanto non è titolare delle pretese giuridiche innanzi al Giudice,
spettando l’azione penale solo al Pubblico Ministero e le azioni civili alle
parti private.
Sotto il profilo dinamico lo stesso Codice si occupa della Polizia
Giudiziaria nel libro V, intitolato “Indagini preliminari e udienza
preliminare”, al titolo IV intitolato “Attività ad iniziativa della Polizia
Giudiziaria”, evidenziando la sua autonoma attività e disciplinandone
l’attività di indagine che svolge “a iniziativa”, come pure regolamentandone
l’attività svolta “su delega” o sulla base di “direttive” del Pubblico
Ministero.
Nel predetto titolo vengono pertanto definiti gli specifici obblighi
della Polizia Giudiziaria nei confronti del Pubblico Ministero, titolare delle
indagini, ed i poteri della stessa che le consentono di agire nell’ambito
investigativo come soggetto autonomo rispetto al magistrato, sebbene ad
esso pur sempre subordinata; il titolo esordisce trattando dell’obbligo della
Polizia Giudiziaria di riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero e
prosegue disciplinando le attività specifiche che la Polizia Giudiziaria
compie di propria iniziativa e che sono espressione della propria autonomia
investigativa, autonomia che in alcuni casi è necessariamente funzionale al
compimento di talune attività che il magistrato non potrebbe compiere, in
quanto non ancora presente nello scenario investigativo ovvero perché
semplicemente non rientranti nei suoi compiti; la stessa autonomia è
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espressione della responsabilità della Polizia Giudiziaria in relazione alle
indagini, finalizzata al suo pieno coinvolgimento nella ricerca di elementi
che facciano convergere gli sforzi dei due organi inquirenti (polizia e
magistratura) verso la migliore conclusione delle indagini preliminari.
La Polizia Giudiziaria resta comunque sempre subordinata al rispetto
delle direttive che il Pubblico Ministero, una volta ricevuta l’informativa,
abbia ritenuto di adottare, pur non esistendo un divieto assoluto per la stessa
di procedere ad atti di iniziativa anche successivamente alla trasmissione
della notizia di reato.
3. Polizia giudiziaria, di sicurezza e amministrativa
L’attività di polizia è svolta dallo Stato e da altri enti pubblici, al fine
dell’assicurazione delle condizioni per un’ordinata e tranquilla convivenza
sociale; questa attività può essere diretta a prevenire turbative dell’ordine e
della sicurezza pubblica (attività di polizia amministrativa), ovvero a
reprimere le violazioni già concretizzatesi di norme penali e ad impedirne
gli eventuali ulteriori effetti (attività di polizia giudiziaria).
Più precisamente si può dire che:
1. è attività di polizia amministrativa quella diretta a realizzare misure
di vigilanza e di osservazione per accertare se i cittadini osservano i
limiti ad essi imposti da leggi ed atti amministrativi, in determinati
settori dell’attività sociale, come pure a prevenire i pericoli che le
condotte degli individui possono arrecare alla sicurezza ed
all’incolumità pubbliche, nonché al mantenimento dell’ordine
costituzionale e alla tutela della proprietà (quest’ultimo specifico
settore della polizia amministrativa è comunemente detto della
polizia di sicurezza e consiste nelle attività poste in essere dallo
Stato al fine di impedire che le condotte violente, illecite o
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imprudenti di singoli o di gruppi possano turbare la tranquillità
pubblica o la pace sociale
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);
2. è attività di polizia giudiziaria quella che viene svolta dopo che è
stato compiuto un reato, al fine della sua repressione e
dell’impedimento degli eventuali ulteriori effetti, nonché della
ricerca degli autori, compiendo quanto altro possibile per
l’applicazione della legge penale.
La funzione di polizia amministrativa, compresa quella di pubblica
sicurezza, rientra nell’ambito del potere esecutivo, mentre quella di polizia
giudiziaria è riconducibile all’esercizio del potere giudiziario.
Si può concludere affermando che “l’attività di polizia giudiziaria
interviene quando si è verificata una violazione della legge penale che
l’attività di prevenzione della polizia amministrativa – e in specie della
polizia di sicurezza – non è valsa ad evitare”
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, infatti l’attività di polizia
giudiziaria nella maggior parte dei casi risulta come progressione
dell’attività di polizia amministrativa: la notizia della commissione di un
reato emerge di solito nell’ambito di attività di osservazione, informazione e
vigilanza compiute durante i servizi di prevenzione, quindi la funzione di
polizia nella realtà è di fatto unitaria ed indivisibile e l’art.220 disp. att.
c.p.p., nello stabilire che “Quando nel corso di attività ispettive o di
vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti
necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa
servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza
delle disposizioni del codice”, individua il momento di transito dalla
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Tra gli altri: BRUNO, voce Polizia giudiziaria, in Enc.dir., vol.XXXIV, Milano,
1985, p.159 e ss.; GIAMBRUNO, voce Polizia giudiziaria, in Dig.disc.pen., vol IX, Torino,
1995, p.597 e ss. .
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D’AMBROSIO – VIGNA, La pratica di Polizia Giudiziaria, Padova, 1998, p.142