1
CAPITOLO I
La responsabilità civile dell’ente pubblico e del pubblico dipendente.
1. L’ente pubblico: nozione e delimitazione del campo di indagine.
Prima di affrontare il complesso tema dell’assicurazione della responsabilità
civile degli enti pubblici e delle aziende sanitarie, oggetto del presente lavoro,
appare opportuna una breve introduzione sui concetti di pubblica amministrazione
e di ente pubblico, al fine di delimitare il campo di indagine con riferimento alle
questioni inerenti la relativa copertura assicurativa.
La comune esperienza insegna che “amministrazione” è sinonimo di
organizzazione, cioè attività organizzata, finalizzata alla cura in concreto degli
interessi della collettività dei cittadini, (compiti di benessere), oltre che alla
garanzia o conservazione dell’ordinata vita statale (compiti di garanzia)
1
.
Quest’ultimi vengono perseguiti dall’amministrazione con strumenti
autoritativi nei confronti dei privati; e comprendono sia la difesa della sicurezza
pubblica e delle persone dalle minacce interne allo Stato (es. criminalità), e da
quelle esterne, mediante l’organizzazione della forza pubblica; e sia la garanzia di
un’ordinata vita sociale attraverso la realizzazione di un ordine pubblico
economico, tributario, sanitario, etc (ad es. l’amministrazione dello Stato
garantisce la correttezza delle contrattazioni in borsa, protegge i consumatori dalle
adulterazioni alimentari, persegue gli evasori fiscali..).
I compiti di benessere invece spettano all’amministrazione per migliorare le
condizioni di vita sociale e la cura in concreto dei bisogni sociali della collettività
dei cittadini: ci si riferisce alla cosiddetta amministrazione del benessere che non è
autoritativa nei confronti dei privati ma fornisce prestazioni (opere,beni,servizi)
alla collettività. Si pensi alla costruzione delle strade e delle opere pubbliche,
all’assistenza sanitaria, alla pubblica istruzione e così via.
La nozione di pubblica amministrazione alla quale si fa riferimento è quella
“oggettiva”, che dunque significa attività volta alla cura in concreto degli interessi
1
ZAGREBELSKY-OBERTO-STALLA-TRUCCO, Diritto pubblico, Firenze, 1994, p.437.
2
di un soggetto pubblico o privato
2
; accanto a tale nozione oggettiva di pubblica
amministrazione bisogna considerare la cd nozione “soggettiva”, poiché
l’organizzazione amministrativa non potrebbe essere attuata senza i soggetti che
compongono l’amministrazione stessa e ai quali è affidato lo svolgimento dei
compiti amministrativi: tali soggetti sono appunto gli enti pubblici formati dalle
persone fisiche agenti per essi in virtù del rapporto di immedesimazione organica,
ovvero i funzionari e i dipendenti amministrativi
3
.
Sotto questo aspetto l’organizzazione amministrativa, comprensiva sia dei
soggetti che la compongono, che delle attività esercitate, è assimilabile ad
un’ampia nozione di azienda, intesa sia come beni utilizzati e sia come risorse
personali e umane (si vedano a questo proposito gli artt. 2082 e 2555 c.c.)
4
.
Questo paragone è significativo, poiché il modello aziendale di concreto
impiego delle risorse, che scaturisce dalla mentalità imprenditoriale, è quello al
quale parte della dogmatica auspica possa fare riferimento l’amministrazione
pubblica per migliorare la sua efficienza interna, al fine di garantire ai cittadini-
utenti servizi sempre più complessi. Infatti, come viene sottolineato da tale
dottrina, «il problema critico per le società moderne è quello del funzionamento
della p.a.(..) La p.a. non è eliminabile perché non è eliminabile l’organizzazione
collettiva di molte attività, non solo per motivi di equità ma anche per motivi
economici»
5
. Lo stesso Autore evidenzia che la domanda dei beni pubblici, (quali
sanità, previdenza, trasporti, ambiente, istruzione), tende ad aumentare con
l’aumento del reddito e del benessere economico dei cittadini; per questo si
richiede all’amministrazione di trasformarsi da apparato burocratico-istituzionale
ad amministrazione realizzativa di servizi qualitativamente sempre più efficienti.
2
CARIOLA, voce Pubblica amministrazione, in Il diritto enciclopedia giuridica del sole24ore,
Milano, 2007, p.514; CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 1997, p.271.
3
CARIOLA, op.cit.p.515; ZAGREBELSKY-OBERTO-STALLA-TRUCCO, op.cit., p.447.
4
L’art 2082 c.c stabilisce che: «È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi»; l’art. 2555
c.c. delinea invece la nozione di azienda, prevedendo che: «L’azienda è il complesso dei beni
organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa».
5
FERLINI, Risarcimento del danno e responsabilità nella pubblica amministrazione e nella
sanità. Le assicurazioni nel sistema pubblico, vol I, Bologna, 2007, p.657.
3
L’obiettivo è quello di realizzare un’amministrazione pubblica manageriale
che sia orientata al cittadino-cliente, privilegiando i risultati e i controlli sui
risultati, e che sia più competitiva. Il medesimo Commentatore sottolinea che ciò
è possibile operando una netta distinzione tra i soggetti che hanno il compito di
formulare la politica pubblica e i soggetti incaricati dell’amministrazione
6
, anche
al fine di realizzare il principio del buon andamento della pubblica
amministrazione di cui all’art. 97 Cost.
7
; e privilegiando la cd. “governance” che
esprime la capacità finanziaria e amministrativa di attuare le decisioni politiche in
un processo sempre più globalizzato.
In questo quadro appena delineato, si può dire che molta dell’attività
tipicamente amministrativa oggi viene svolta anche da soggetti estranei
all’amministrazione (ad esempio gran parte dei servizi pubblici viene esercitata da
soggetti privati), in un’ottica di crescente privatizzazione dell’attività stessa, come
si vedrà a proposito degli enti pubblici
8
.
Per quanto attiene poi alla nozione di ente pubblico, la dottrina sottolinea la
difficoltà di darne una definizione unitaria, attribuendo a tale concetto un
contenuto determinato; secondo alcuni Autori in particolare, si deve evidenziare
che non esiste un tipo definito di ente pubblico, ma tante figure organizzative
riconducibili in termini generali a tale modello, essendo estremamente complessa
e articolata l’organizzazione amministrativa
9
.
La dottrina appare concorde nel sostenere che la nozione di ente pubblico
stia ad indicare la persona giuridica pubblica che persegue fini rilevanti per
l’ordinamento statale sulla base di una previsione legislativa
10
.
6
FERLINI, op.cit., pp.613-614.
7
L’art. 97 comma 1° Cost stabilisce: « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.»
8
CARIOLA, op.cit., p.515; FRANCHINI, voce Enti pubblici, in Il diritto enciclopedia giuridica
del sole24ore, Milano, 2007, p. 49 e p.55 ss.
9
FRANCHINI, op.cit., pp.48-49; CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2003,
p.62
10
FRANCHINI, op.cit., p.49; CASETTA, op.cit., p.63; VIRGA, Diritto amministrativo. I principi,
vol 1°, Milano, 2001, p.5.
4
L’ente pubblico deve cioè essere riconosciuto come tale dalla legge, e
dunque dall’ordinamento, richiamando a questo proposito l’art.4 della legge n.70
del 1975, che concerne gli enti parastatali, (cioè operanti nell’orbita statale), il
quale dispone che «nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto
se non per legge».
Il divieto non deve essere inteso in senso assoluto, perché molti enti,
(consorzi, aziende speciali), possono essere istituiti da altri enti pubblici con
determinazioni amministrative sulla base di legge e non per legge, distinguendosi
tra configurazione astratta e istituzione concreta dell’ente
11
. A questo proposito, si
è affermato che il divieto sarebbe stato parzialmente abrogato per effetto di quelle
norme che consentono agli enti locali territoriali di istituire aziende speciali o
consorzi (art. 23 della legge 8 giugno 1990, n.142 ora confluito nell’art. 114 del
TUEL, Testo unico sugli enti locali, d.lgs. 18 agosto 2000 n.267)
12
.
Data l’estrema complessità della materia, la dottrina ha evidenziato la
necessità di elaborare degli indici di riconoscibilità, quale criterio per poter
distinguere la natura pubblica dell’ente; elaborazione avvenuta grazie alla
giurisprudenza, la quale ha individuato, tra l’altro, i seguenti indici di pubblicità:
la costituzione dell’ente ad opera di un soggetto pubblico, la nomina degli organi
direttivi in tutto o in parte di competenza dello stato o di un altro ente pubblico,
l’esistenza di controlli o di finanziamenti pubblici, l’attribuzione di poteri
autoritativi
13
.
La dottrina concorda sul fatto che la difficoltà del processo di qualificazione
degli enti pubblici come tali risieda nell’estrema detipicizzazione dei medesimi,
conseguenza della complessità dell’organizzazione amministrativa statale
14
.
In particolare, proprio per tentare di trovare un punto fermo al quale
ancorare la nozione, si è affermato che l’elemento che accomuna i diversi enti
pubblici vada ricercato nella rilevanza pubblicistica dell’interesse perseguito
11
CASETTA, op.cit., p.64; VIRGA, op.cit., p.5.
12
VIRGA, op.cit., p.5.
13
CASETTA, op.cit., p.64; VIRGA, op.cit., p.7; FRANCHINI, op.cit., p.50.
14
CASETTA, op.cit., p.64; FRANCHINI, op.cit., p.49; MORONE, voce Enti pubblici, in
L’Enciclopedia, Torino, 2003, p.279.
5
dall’ente, cui «è connessa come necessaria la valutazione della presenza dell’ente
stesso nell’ordinamento»
15
. Tale rilevanza sarebbe l’elemento essenziale da
valutare accanto agli indici esteriori elaborati dalla giurisprudenza, dei quali si è
parlato in precedenza. Secondo la dogmatica in esame, vi sono poi altri elementi
che contraddistinguono l’ente pubblico, come ad esempio la sua istituzione, che è
qualificata dallo svolgimento di una specifica attività di rilevanza collettiva,
perseguita dall’ente in quanto doverosa; dalla doverosità dell’attività consegue
l’impossibilità per l’ente pubblico di disporre della propria esistenza a differenza
dei soggetti privati, i quali possono decidere di ritirarsi, cessando l’attività, oppure
modificando l’oggetto di quest’ultima. Un altro parametro importante che
caratterizza l’ente come tale è l’utilizzo di denaro pubblico, che deve avvenire nel
rispetto non solo del principio di economicità, ma anche di quello di imparzialità,
secondo quanto dispone l’art.97 Costituzione citato; tale utilizzo giustifica inoltre
il controllo da parte della Corte dei Conti. In conclusione si tratta del principio
secondo il quale l’attività dell’ente pubblico deve essere svolta nel rispetto dei
principi di imparzialità e buon andamento della p.a., contenuti nell’art.97 Cost.
La complessità riscontrata nella ricerca di una nozione unitaria di ente
pubblico, ha portato la dottrina ad elaborare diverse classificazioni alle quali fare
riferimento per delimitare il campo di indagine del presente lavoro. Per tali
classificazioni sono stati utilizzati criteri diversi, ricollegandosi all’attività svolta
dall’ente oppure alla struttura organizzativa del medesimo o ancora al rapporto di
dipendenza con lo Stato.
Al di lá dei molteplici approcci definitori della dogmatica, con i suoi vari
distinguo, si può dire, più in generale, che lo Stato si presenta perciò come
un’organizzazione frammentata e articolata a sua volta in una pluralità di
organizzazioni tra loro differenziate sia sul piano strutturale che funzionale e
raggruppate in branche di amministrazioni (Ministeri), con a capo un organo di
vertice politico (il Ministro), che risponde nei confronti del Parlamento
dell’andamento della p.a. stessa (art.95 Cost.)
16
.
15
CASETTA, op.cit., pp.65-67.
16
CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2008, p.496.
6
All’interno di tale complessa organizzazione (modello di amministrazione
ministeriale) si collocano gli enti pubblici che si affiancano a quello statale e per i
quali la dottrina ha elaborato diverse classificazioni, come si diceva.
Una prima classificazione nasce già a partire dalla Costituzione che
riconosce e promuove all’art.5 le autonomie locali; all’art.100 fa riferimento agli
enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ai fini della sottoposizione al
controllo della Corte dei Conti; mentre all’art.33 individua la particolare
autonomia delle università, delle istituzioni ad alta cultura e delle accademie, le
quali possono darsi un proprio ordinamento. Si è parlato della categoria delle
“autonomie funzionali” con riferimento all’art.1 d.lgs. n.112 del 1998, per
indicare quegli enti ai quali possono essere conferite funzioni e compiti statali
(scuole, camere di commercio, università)
17
.
Una classificazione molto importante operata in dogmatica risulta quella fra
enti pubblici territoriali, enti pubblici economici, enti pubblici non territoriali.
I primi rappresentano secondo la dottrina, una delle categorie più
importanti e più numerose; in essi il territorio costituisce non solo il limite
spaziale alla loro legittimazione ad agire, ma è anche un elemento costitutivo
dell’ente stesso, con la conseguenza che di tali enti si fa parte per il solo fatto di
appartenere al loro territorio (enti ad appartenenza necessaria)
18
.
La Costituzione, dopo la riforma costituzionale del 2001, che ha modificato
il titolo V della medesima, prevede i seguenti enti territoriali (art.114): comuni,
province, città metropolitane, regioni e Stato
19
. Secondo alcuni Autori, gli enti
pubblici territoriali sono costituiti dei medesimi elementi che individuano l’ente
Stato: un territorio, una popolazione in esso residente, una autorità che esercita i
poteri e persegue i fini dell’ente
20
.
17
CASETTA,op.cit., p.76.
18
CARINGELLA, op.cit, p.495; FRANCHINI, op.cit.,p.52; CASETTA, op.cit., p.77; MORONE,
op.cit., p.280.
19
FRANCHINI, op.cit.p.52.
20
CARINGELLA, op.cit., p.495; MORONE, op.cit., p.280.
7
Gli enti pubblici economici, invece, secondo parte della dogmatica, sono
caratterizzati dal fatto di esercitare in via principale e prevalente un’impresa, non
essendo importante il settore di intervento che può essere non economico
21
.
Altra parte della letteratura giuridica, sottolinea invece che tali enti operano
nel campo della produzione dei beni e dei servizi, svolgendo attività
prevalentemente o esclusivamente economiche
22
.
La dottrina evidenzia comunque che la maggior parte degli enti pubblici
economici previsti precedentemente sono stati privatizzati e trasformati in società
per azioni con la legge 8 agosto 1992, n.359 (si fa riferimento ad esempio
all’I.R.I, ENI, ENEL, ente ferrovie dello stato, ente poste), e che pertanto la
categoria si è notevolmente ridotta di numero
23
. Secondo uno degli Autori citati, i
più importanti enti pubblici economici sarebbero attualmente: l’agenzia del
demanio e le aziende sanitarie locali
24
, mentre altri Commentatori affermano che
per quanto riguarda il regime giuridico di tali enti, essi sono soggetti all’iscrizione
nel registro delle imprese ex art.2201 c.c. e all’obbligo di bilancio consolidato ex
art.25 d.lgs. n.127 del 1991; non sono assoggettabili a fallimento; a seconda
dell’oggetto sociale dell’impresa stipulano con l’utenza contratti disciplinati dal
codice civile; operano in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati
25
.
Per quanto attiene poi alla categoria degli enti pubblici non territoriali, essa
comprenderebbe tutti gli enti pubblici che non rientrano nella categoria appena
analizzata e nemmeno in quella degli enti pubblici territoriali. Si tratterebbe di
enti istituzionali o funzionali previsti dall’attuale ordinamento giuridico che
riconosce il pluralismo amministrativo, al fine di garantire al meglio le esigenze
della collettività. In particolare alcuni Autori fanno rientrare nella categoria, (di
contenuto residuale e pertanto caratterizzata da forte disomogeneità), gli enti del
cosiddetto parastato, disciplinati per la prima volta dalla legge n.70 del 1975, la
quale raggruppa gli enti in sette categorie in base al settore di attività: enti che
21
FRANCHINI, op.cit., p.53.
22
CARINGELLA, op.cit.,p.496.
23
FRANCHINI, op.cit., p.53; CARINGELLA, op.cit., p. 497; VIRGA, op.cit., p.11.
24
FRANCHINI, op.cit., p.53.
25
CARINGELLA, op.cit., p.498; CASETTA, op.cit., p.77.
8
gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza; enti di assistenza
generica; enti di promozione economica; enti preposti a settori di pubblico
interesse; enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero; enti
scientifici di ricerca e di sperimentazione; enti culturali e di promozione
turistica
26
. Rientrerebbero dunque in tale classificazione, secondo alcuni Autori,
gli enti previdenziali, quali l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps),
l’Istituto nazionale di previdenza dell’amministrazione pubblica (Inpdap); gli enti
sportivi come il Coni e il Cai; l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (Inail); l’Automobil club d’Italia (Aci), le università, le
camere di commercio
27
. Si è sottolineato come gli enti parastatali abbiano un
proprio statuto e gli organi direttivi siano nominati di regola con decreto del
Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei Ministri:
lo Stato mantiene perciò ampi poteri di controllo e di vigilanza amministrativa su
tali enti, poteri che per ragione di materia sono esercitati dal Ministro che ha
competenza in quel ramo di interessi pubblici che il singolo ente deve tutelare
28
.
Appare opportuno evidenziare la classificazione di un altro Autore, il quale
tra gli enti pubblici non economici prevede oltre agli enti previdenziali, sportivi e
culturali, gli enti parco e gli enti assistenziali, tra i quali assume rilievo particolare
l’ A.s.l (Azienda sanitaria locale)
29
.
La dottrina si è inoltre posta il problema dell’organizzazione degli enti
pubblici, dalla quale scaturiscono altri modelli di ente e modelli di
amministrazione differenziata, che si affianca a quella dello Stato intesa quale
modello di amministrazione tradizionale
30
.
È stato evidenziato a questo proposito, che la pubblica amministrazione,
così come intesa dalla Costituzione, è un’entità che comprende non solo la
struttura amministrativa facente capo allo Stato, (ovvero l’insieme degli organi
che formano il potere esecutivo- Governo e relativi apparati-), ma anche tutti gli
26
CASETTA, op.cit., p.214; CARINGELLA, op.cit., p.505; FRANCHINI, op.cit., p.52;
MORONE, op.cit., p.280.
27
FRANCHINI, op.cit., p.52; CASETTA, op.cit., p.214.
28
MORONE, op.cit., p.281.
29
VIRGA, op.cit., p.10.
30
CASETTA, op.cit. p.189 e p. 203.
9
enti pubblici distinti e distinguibili dallo Stato, in quanto provvisti di propria
personalità giuridica e preposti all’assolvimento di funzioni amministrative. Per
quanto riguarda il rapporto tra Stato ed enti pubblici, a cui si è già accennato
sopra, la medesima dogmatica sottolinea la necessità di distinguere tra enti in
posizione di dipendenza dallo Stato, (enti strumentali), che perseguono fini e
obiettivi dello Stato mediante un’organizzazione amministrativa separata, ma che
sono sottoposti all’indirizzo politico-amministrativo dello Stato medesimo
attraverso il controllo di un particolare Ministero; ed enti indipendenti o autonomi
che possono non tenere conto, nei limiti consentiti dall’ordinamento giuridico,
dell’indirizzo politico amministrativo dello Stato
31
.
Altra parte della letteratura giuridica afferma che accanto
all’amministrazione statale, sono individuabili altre figure soggettive strumentali
rispetto ad essa, ovvero le aziende autonome, amministrazioni caratterizzate dal
fatto si essere incardinate presso un Ministero pur avendo una propria
organizzazione separata, e di svolgere prevalentemente attività di produzione di
beni e di servizi. La dottrina in questione sottolinea che poiché per l’attività svolta
è preferibile l’adozione del regime imprenditoriale, molte di esse sono state
trasformate in enti pubblici economici o in società per azioni. Sempre a proposito
delle aziende autonome, la dogmatica citata evidenzia che non ci sono solo quelle
statali ma anche quelle locali, tra le quali a livello regionale troviamo le Aziende
sanitarie locali, enti delle regioni. Si tratta di soggetti di diritto pubblico che
svolgono la loro funzione nell’ambito dell’ organizzazione regionale, e che hanno
il compito di assicurare livelli di assistenza sanitaria uniforme nel proprio
territorio.
L’Autore sottolinea che il d.lgs. 502/1992 modificato dal d.lgs.517/1993,
qualifica le A.s.l come aziende dotate di personalità giuridica e di autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
Lo stesso afferma altresí che recentemente sono stati introdotti modelli di
amministrazione diversi da quelli tradizionali cui si è accennato in precedenza,
importati da esperienze straniere: le amministrazioni indipendenti;
questo modello è stato inserito al fine di render più efficiente la “macchina”
31
BARDUSCO, voce Ente pubblico, in Dig.disc.pubbl., vol VI, Torino, pp.65 e 67.
10
amministrativa, e l’elemento più caratterizzante di tali autorità risulta essere
quello della loro indipendenza dal potere politico del Governo, pur dovendo, di
norma, trasmettere relazioni sull’attività svolta al Governo stesso oltre che al
Parlamento.
La conseguenza dell’autonomia di cui godono le autorità indipendenti si
concretizza nel fatto che esse non sono tenute ad adeguarsi all’indirizzo politico
espresso dalla maggioranza, potendo adottare decisioni imparziali e indifferenti
agli interessi in gioco
32
.
Altri ha richiamato espressamente la legge 311/2004, contenente una lunga
elencazione di enti pubblici che devono essere assoggettati al controllo della
finanza pubblica tra i quali ad esempio: le autorità indipendenti, gli enti produttori
di servizi economici, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie locali,
le camere di commercio, le università, gli enti nazionali di previdenza e di
assistenza
33
.
Per completare la panoramica delle classificazioni degli enti pubblici
occorre ancora rilevare che parte della dottrina si è chiesta se la privatizzazione
degli enti pubblici economici in s.p.a, non dia luogo comunque alla formazione di
enti pubblici, o per meglio dire se le società “pubbliche” risultato del fenomeno
della privatizzazione possano essere considerate enti pubblici
34
. Il problema è
quello della configurabilità di enti pubblici a struttura societaria.
Parte della dogmatica afferma, anche sulla base della giurisprudenza del
Consiglio di Stato, la configurabilità di tali società “pubbliche”, partendo dal
presupposto della neutralità del modello societario, il quale costituisce un modello
organizzativo utilizzabile per perseguire gli scopi più diversi, tra cui anche quello
della cura in concreto dell’interesse pubblico
35
. Altri Autori invece evidenziano
che questa tesi non è del tutto condivisibile, perché comunque si tratta di enti che
32
CASETTA, op.cit., pp.207-209.
33
FRANCHINI, op.cit., p.51.
34
CARINGELLA, op.cit., p.502; CHIEPPA-LOPILATO, Studi di diritto amministrativo, Milano,
2007, p.127.
35
CHIEPPA-LOPILATO, op.cit., p.127.
11
assumono una forma societaria con connotati strettamente privatistici, su precisa
indicazione legislativa
36
.
Ai fini della nostra trattazione, nell’affrontare il problema della copertura
assicurativa dell’ente pubblico, cercheremo di adottare una prospettiva
onnicomprensiva ed elastica. Considereremo lo Stato, così come parte della
dottrina
37
, l’ente pubblico per eccellenza e ci occuperemo dell’organizzazione
amministrativa statale articolata nei vari Ministeri, facendo dei riferimenti alla
copertura assicurativa dello Stato e dunque del personale amministrativo dei
Ministeri; dei magistrati e perciò del Ministero della giustizia; del personale della
carriera prefettizia che opera all’interno della Prefettura, organo amministrativo
periferico del Ministero dell’interno; della Polizia di Stato con riferimento sempre
al Ministero dell’interno; della scuola e dunque del Ministero della pubblica
istruzione. Ci baseremo soprattutto sulla classificazione più importante degli enti
pubblici, prevista dalla Costituzione, e affermata da uno dei citati
Commentatori
38
, per prendere in considerazione la copertura assicurativa degli
enti autonomi, (autonomie locali), ovvero Comuni, Province, Regioni, Città
metropolitane, e delle università alle quali la Costituzione riconosce una
particolare autonomia come visto precedentemente. Ci riferiremo poi ad un’altra
importante classificazione vista sopra e prevista da parte della dottrina
39
, che
distingue tra enti pubblici territoriali, non territoriali ed economici, per delineare
la copertura assicurativa delle A.s.l e perciò del personale medico.
Affronteremo il tema delle A.s.l sia dal punto di vista di ente pubblico
assistenziale e dunque non economico
40
, e sia dal punto di vista di ente economico
e dunque imprenditoriale
41
.
36
CARINGELLA, op.cit., p. 504.
37
CARINGELLA, op.cit., p.494.
38
CASETTA, op.cit, p.74.
39
CARINGELLA, op.cit., p.495; MORONE, op.cit., p.280; FRANCHINI, op.cit., p.53; VIRGA,
op.cit., p.11; CASETTA, op.cit., p.77.
40
VIRGA, op.cit., p.10.
41
FRANCHINI, op.cit., p.53