4
tuttavia, si distingueva per il solo fatto di avere “quote di
partecipazione”, oltre che per differenze varie a livello amministrativo.
Per questo la s.r.l., prima della riforma, veniva definita come “sorella
minore”
1
della s.p.a., tant’è vero che il codice civile, nel disciplinare
la materia delle s.r.l., faceva continui richiami all’applicazione di
articoli riguardanti le s.p.a..
La s.r.l., oggi, non si presenta più come una piccola s.p.a., ma ha
assunto una fisionomia propria, caratterizzata da una spiccata
elasticità e dal ruolo centrale dei soci
2
.
E´ così una società che, da un lato, presenta il beneficio della
responsabilità limitata dei soci e, dall’altro, senza le rigidità della
società per azioni.
Con la novella del 2003 ed i successivi decreti nn. 37/04 e 310/04, la
s.r.l. ha assunto una propria disciplina giuridica autonoma ed organica
1
V. BUONOCORE La riforma del diritto societario:commento ai D.lgs. n. 5-6 del 17 gennaio
2003, UTET, Torino, 2003, 91.
2
GIORDANO D. in Riv. del dir. comm. 4°trimestre 2005, 1127 afferma che <<La s.r.l. diviene il
modello base per l’esercizio dell’attività di impresa con limitazione di responsabilità….>> ma
nello stesso tempo la considera <<un modello organizzativo aperto, idoneo a gravitare nell’area
della s.p.a. o nell’area delle società di persone>> identificando in essa una natura “ambivalente”.
5
senza più richiami alle discipline di altre società.
Infatti la suddetta riforma ha voluto differenziare nettamente la
materia delle s.p.a. dalle s.r.l., indirizzando ciascuna società ad
interpretare un diverso ruolo nell’attività economica ed orientando la
s.p.a. come società-tipo per l’impresa medio-grande, mentre la s.r.l.
diventa rappresentativa delle imprese medio-piccole ove i soci in linea
di massima prestano la propria opera lavorativa.
La riforma del diritto societario ha voluto affrontare alla radice i
problemi e le carenze della disciplina delle S.r.l. introducendo principi
e criteri di snellimento, semplificazione, razionalizzazione che
apprestano un “autonomo ed organico complesso di norme”, mirato ad
offrire alla fascia delle imprese di piccola dimensione e, in modo
particolare, alle micro-imprese fino a 9 addetti
3
, un modello societario
efficace, flessibile e fortemente innovativo, aperto a strumenti di
finanziamento, destinato ad assumere un ruolo centrale per il
3
Così definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea come riportato in COLOMBO
G. E. nella Relazione al consiglio notarile di Milano, cap. V, par. 1.
6
rafforzamento finanziario ed il miglioramento della competitività
delle s.r.l. nel settore dell’artigianato e della piccola impresa.
Con l’attuazione della direttiva CEE n. 89/667 del 21/12/89 mediante
l’emanazione del d.lgs. 88/93 erano già state introdotte importanti
novità.
4
Le nuove norme consentivano ad un unico socio la
costituzione di una società a responsabilità limitata che permetta di
tenere separato il patrimonio personale del socio stesso da quello della
società e, quindi, di rischiare soltanto il capitale conferito alla società
stessa e non tutto il patrimonio personale del socio. Questa novità era
diretta a consentire anche a piccoli imprenditori individuali la
limitazione del rischio d'impresa.
A seguito della riforma l´atto costitutivo di s.r.l. può attribuire diritti
particolari e privilegiati a singoli soci, in merito ai poteri nella società
e alla partecipazione agli utili e libertà nella scelta degli
4
Secondo CAMPOBASSO G. F., Manuale di diritto Commerciale, Torino, 2003, 325, l’obiettivo
di fondo della riforma <è quello di accentuare il distacco della S.r.l dalla S.p.a. e di farne un
modello societario particolarmente elastico>.
7
amministratori e del metodo di gestione della società.
Si va dalla forma di amministrazione disgiuntiva a quella congiuntiva.
La determinazione e la ripartizione delle competenze tra soci e
amministratori spetta sempre al contratto sociale, fatta salva
l´esclusiva assegnazione ai soci della titolarità delle decisioni sulle
modifiche all’atto costitutivo e sull’approvazione del bilancio.
Particolarmente innovativa risulta la materia dei finanziamenti, che
prevede anche la possibilità di emettere obbligazioni. A garanzia dei
risparmiatori, però, ne è stabilita l´esclusiva sottoscrizione da parte di
investitori qualificati, che possono fare circolare ulteriormente i titoli
soltanto quando essi assumano la responsabilità solidale per la
solvibilità della società.
In merito è necessario evidenziare come la forma della società a
responsabilità limitata fosse stata introdotta, originariamente, dal
Legislatore del 1942, con l’intento di soddisfare l’esigenza degli
operatori di potersi avvalere di uno strumento societario a
8
responsabilità limitata per i soci ma che, al contempo, fosse
profondamente ispirata dalla personalità dei soci stessi, valorizzando
quindi i rapporti di reciproca fiducia. Tale situazione aveva finito con
il trasferire sull’istituto della S.r.l. una serie di rigidità organizzative e
gestionali, di vincoli normativi ed amministrativi e di oneri eccessivi
rispetto al modello economico di riferimento, con l’effetto pertanto di
scoraggiare l’adozione della forma della S.r.l. per le imprese di
minore dimensione e di renderla marginale.
I princìpi basilari della riforma consistono nel riconoscimento ai soci
di un’ampia facoltà di auto-organizzazione e di autoregolazione dei
rispettivi interessi patrimoniali, in virtù del principio essenziale
dell’ ”autonomia statutaria”, che può trovare espressione sulla base di
precise e chiare disposizioni statutarie e (secondo criteri di idonea
pubblicità e trasparenza) nel rispetto della certezza dei rapporti con i
terzi. Si tratta di princìpi – come si legge nella relazione governativa
al progetto di legge – “che possono essere tradotti nel concetto di
9
ampia libertà di auto-organizzazione, di flessibilità e di
semplificazione degli assetti organizzativi della società”.
“Il principio di auto-organizzazione – prosegue la relazione – riguarda
i rapporti contrattuali tra soci, nel senso che è consentito loro una
regolare incidenza delle rispettive partecipazioni sociali, sia
distinguendo fra apporti di capitale ed apporti funzionalmente utili
all’esercizio dell’impresa, sia non assegnando portata inderogabile
alla regola per la quale il valore delle partecipazioni sociali deve
corrispondere al valore dei conferimenti ai fini patrimoniali e/o
amministrativi.”
In sostanza, i princìpi innovativi della legge delega consentono
chiaramente ai soci di predisporre la disciplina più adeguata alle
proprie esigenze (comunque nel pieno rispetto del principio di
certezza nei rapporti con i terzi), in ordine a diversi aspetti
organizzativi e gestionali della propria società, quali: l’esercizio del
diritto di voto (si pensi alla possibilità del voto per teste, per iscritto,
10
limitato o plurimo, disgiunto dall’entità della partecipazione sociale) e
la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi nell’assemblea.
Tali principi superano i rilevanti problemi di interpretazione legati alla
precedente disciplina civilistica, la quale aveva previsto il principio
generale della “proporzionalità” fra le quote di capitale sociale ed il
potere di incidenza sulle scelte della società da cui discendeva, in via
astratta, la preclusione di quote a voto limitato o plurimo.
I principi civilistici
5
, come noto, avevano generato nella pratica il
proliferare di numerose forme convenzionali di “patti” o ”accordi di
sindacato esterno” e di natura “parasociale”, mirati ad apportare
parziali deroghe ai criteri dettati dal Codice, in modo da tener conto
delle esigenze di particolari categorie di soci, regolando in maniera
maggiormente flessibile i rispettivi diritti ed obblighi.
Tali patti, tuttavia, anche secondo la Dottrina classica
6
e la stessa
5
Con specifico riferimento all’art. 2485 c.c. - diritto di voto: ogni socio ha diritto ad “almeno un
voto” nell’assemblea; ed all’art. 2486 c.c.: “salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo”
l’assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la
maggioranza del capitale sociale, ovvero i due terzi nell’assemblea straordinaria.
6
ad es. FERRI, Manuale di diritto commerciale, JOVENE, 1970, NAPOLI.
11
Giurisprudenza, potevano considerarsi ammissibili in quanto rientranti
in un ampio potere di disposizione del socio rispetto ai propri interessi
privati, a condizione che non si traducessero in un danno per gli
interessi della società e non fossero palesemente mirati a privilegiare
situazioni di interesse personale (o addirittura a dissimulare forme di
patto leonino) a scapito della generalità dei soci (ai quali rimaneva
ferma la facoltà di impugnativa delle deliberazioni sociali).
In forza dell’attuale riforma del diritto societario, che tende a far
prevalere l’aspetto contrattualistico rispetto ad un criterio rigidamente
capitalistico, è possibile introdurre direttamente nello statuto apposite
regole di funzionamento ovvero impegni particolari dei soci che,
prima potevano trovare espressione soltanto nei patti parasociali, e, in
tal modo, si può superare e risolvere definitivamente il complesso
dibattito dottrinario e giurisprudenziale in materia, con una diffusa e
grave situazione di incertezza per gli operatori economici e pesanti
conseguenze in termini di contenzioso.
12
In riscontro alle proposte formulate dal settore dell’artigianato e della
piccola impresa, nel decreto legislativo è stata riconosciuta, dunque,
un’ampia autonomia statutaria che si esprime soprattutto:
- nella rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali fra i soci;
- nell’ampia facoltà di regolare l’incidenza delle rispettive
partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali, con specifico
riguardo ai conferimenti, alle quote di partecipazione ed all’esercizio
dei diritti connessi alle quote;
- nella possibilità di determinare contrattualmente la partecipazione
agli utili e alle perdite, consentendo che la ripartizione concordata non
sia proporzionale ai conferimenti effettuati;
- nella facoltà di regolare statutariamente i procedimenti decisionali,
superando il rigore della collegialità assembleare e nella facoltà di
determinare i quorum costitutivi e deliberativi in assemblea o nelle
decisioni non collegiali dei soci;
- nell’introduzione di forme di finanziamento esterno tramite
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emissione di titoli di debito e nella previsione della facoltà di ricorrere
ai finanziamenti dei soci;
- nell’ampliamento delle fattispecie dei conferimenti, con riferimento
specifico anche ai conferimenti di prestazioni lavorative e di servizi,
che nelle imprese artigiane, organizzate secondo il principio del
“capitalismo personale”, offrono una soluzione assai opportuna di
definizione dei rapporti fra socio artigiano e la propria s.r.l..
In sostanza, il nuovo modello di S.r.l. risponde pienamente alle
esigenze di flessibilità proprie delle società artigiane e di piccola
dimensione in quanto, grazie ad esso, vengono superati gli oneri ed i
vincoli organizzativi e di funzionamento assai rigidi propri delle s.p.a.,
previsti fino ad oggi dalla disciplina civilistica, che venivano applicati
anche alla S.r.l. e che impedivano, di conseguenza, il ricorso allo
strumento della S.r.l. soprattutto nel settore dell’artigianato e della
piccola impresa.
In definitiva, in virtù della nuova disciplina, che tende a far prevalere
14
l’aspetto contrattualistico legato all’elemento personale della rilevanza
centrale dei soci e della loro volontà, si rende possibile organizzare e
gestire una S.r.l. con una ristretta compagine sociale secondo criteri
sostanziali riconducibili a quelli propri di una società di persone, pur
godendo dei benefici di limitazione di responsabilità propri della
società di capitali.
L’intento della riforma è stato, dunque, quello di apprestare una
disciplina fortemente innovativa che stimoli l’imprenditorialità,
restringa l’ambito delle norme imperative, valorizzi l’autonomia
statutaria e favorisca la nascita, la crescita e la competitività delle
imprese anche attraverso un loro più facilitato accesso ai mercati
interni e internazionali dei capitali.
L'atto costitutivo (o statuto) assume, quindi, valore di codice
comportamentale per la nuova S.r.l., rappresentando l'insieme delle
regole autodeterminate e autocontrollate dai soci stessi.
Sulla scorta della loro autonomia, gli aderenti al contratto sociale
15
potranno modellare a proprio piacimento lo statuto sociale affinché
favorisca nei modi conformi a legge il perseguimento degli obiettivi
societari.
A questo proposito, va citato l’art. 2463 del cod. civ. dove, al punto 7,
si stabilisce che “le norme relative al funzionamento della società
siano indicate nell’atto costitutivo”, incentrando in tal modo il
regolamento negoziale delle s.r.l. sul contratto sociale ed eliminando il
rinvio all’art. 2328, terzo comma, c.c. il quale, per le s.p.a., stabilisce
che lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della
società “costituisce parte integrante dell’atto costitutivo”.
Un’altra innovazione è costituita da una più specifica ed analitica
definizione dell’oggetto sociale, prescrivendo l’obbligo
dell’indicazione nell’atto costitutivo dell’attività svolta, in luogo della
più generica indicazione dell’oggetto sociale richiesta dalla normativa
previgente.
Ancora nel contesto innovativo s’inserisce poi il concetto di quota di
16
partecipazione.
Difatti la distinzione tra conferimenti e quota di partecipazione di
ciascun socio trova giustificazione nel fatto che i loro effetti ed
importi possono non coincidere. Il nuovo art. 2468 del c.c. prevede la
possibilità, laddove sia indicato nell’atto costitutivo, di attribuire ai
soci quote in misura non proporzionale ai conferimenti, nonché
l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti
l’amministrazione della società o la distribuzione di utili.
Quanto ai conferimenti, significativa è la previsione contenuta nell’art.
2464, comma 2, cod. civ. per la quale “possono essere conferiti tutti
gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica”.
Ciò significa che potranno essere oggetto di conferimento le
prestazioni d’opera o di servizi da parte dei soci oppure ogni altra
utilità alla quale sia attribuibile un valore da iscrivere all’attivo. Lo
stesso articolo prosegue stabilendo che, se l’atto costitutivo non
preveda diversamente, “il conferimento deve farsi in denaro”. In
17
quest’ultimo caso, “alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere
versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei
conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale,
il loro intero ammontare”.
A quasi tre anni dalla riforma, però, si può affermare che tale nuova
disciplina, giuridicamente, deve ancora decollare.
A ciò va aggiunto che la stessa materia è in continua evoluzione,
considerando, ad esempio, le nuove norme in tema di accesso al
credito, come descritto negli accordi di Basilea, la cui entrata in
vigore prevista nel 2007, ad avviso di alcuni autori
7
, ha già oggi una
concreta influenza nella disciplina societaria.
8
I principi basilari, al contrario, si sono affermati grazie ad una
feconda dottrina che modella e disciplina sempre più la materia
oggetto del D.Lgs. n. 6 del 2003.
7
LAMBERTINI L., La società a responsabilità limitata CEDAM, 2005, 4.
8
CAGNASSO O., Problemi aperti in tema di s.r.l., in Le Società n. 1/2005, 12.