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CAPITOLO 2
L’arresto in flagranza di reato e il fermo di indiziato di delitto
2.1 La flagranza del reato.
Il concetto di flagranza del reato, come analizzato nel capitolo
precedente, è un concetto che prende origine fin dai tempi piø antichi. Da un
punto di vista del tutto etimologico il termine “flagranza” deriva dal verbo
latino “flagro” che può essere tradotto in “bruciare” indicando in tal modo
l’atto del consumarsi e la percezione, quindi, di un fatto al momento in cui
accade. Nello stato di flagranza il reo viene colto sul fatto.
Nel Codice di Procedura Penale attualmente in vigore ed approvato
con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, lo stato di flagranza costituisce il primo
presupposto per l’arresto (obbligatorio o facoltativo che sia) ed è disciplinato
dall’art. 382 e piø precisamente dalla prima parte del comma 1 che ne offre una
definizione autentica: «E’ in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di
commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla Polizia
Giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose
o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente
prima».
Lo stato di flagranza, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. pen., si
caratterizza per lo stretto collegamento tra la condotta commissiva del reato, o
quella ad essa immediatamente successiva, e la percezione della medesima da
parte della polizia giudiziaria. Il collegamento sussiste, e l’arresto è
legittimamente operato, quando sia trascorso un certo lasso di tempo, anche
non breve, durante il quale l’azione della polizia giudiziaria si sia svolta senza
soluzione di continuità, anche con la finalità di espletare quegli accertamenti
37
volti a qualificare la gravità del fatto, al fine di valutare l’esercizio della facoltà
di arresto (Cass. Pen., Sez. VI, 14 gennaio 2004, n. 10392, M.)
57
.
Dall’assunto dell’art. 382 possiamo quindi individuare due concetti in
cui si estrinseca la flagranza di reato ovvero la “flagranza in senso stretto”, che
si sostanzia nella diretta percezione da parte della Polizia Giudiziaria della
commissione del fatto e la “quasi flagranza” ravvisabile in tutti quei casi in cui
una persona è inseguita dalla P.G, dalla persona offesa o venga sorpresa con
cose o tracce che facciano desumere la commissione di un reato poco prima.
La suprema Corte di Cassazione è intervenuta sul concetto piø volte
individuando e configurando lo stato di flagranza «tutte le volte che sia
possibile stabilire un nesso tra il soggetto ed il reato, in particolare con
l’elemento materiale di questo, dovendo le condotte in cui l’illecito si sostanzia
essere ancora in corso, e cioè dovendo sussistere un rapporto di contestualità
tra il comportamento del reo e l’intervento della Polizia Giudiziaria»
58
.
Il comma 2 dell’art. 382 specifica che: «Nel reato permanente lo stato
di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza» andando quindi a
delineare che il perdurare del tempo dello stato di flagranza è una conseguenza
della natura giuridica del reato permanente, nel quale la condotta tipica si
reitera nel tempo mantenendo intatta l’attualità della lesione al bene giuridico
tutelato dalla norma penale incriminatrice. Si è pronunciata in merito anche la
Corte di Cassazione stabilendo che «poichØ la flagranza è configurabile tutte le
volte che sia possibile stabilire un nesso tra il soggetto e il reato, specie con
l’elemento materiale di questo, dovendo sussistere un rapporto di contestualità
tra il comportamento del reo e l’intervento della polizia giudiziaria, anche in
presenza di un reato permanente è configurabile lo stato di flagranza»
59
.
57
G. G. PANGALLO, L’arresto e il fermo. Le misure precautelari e il procedimento di convalida.
Experta Edizioni, Forlì, 2007, pag. 88.
58
Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, sentenze n. 826 del 23.04.1996 e n. 1681 del 20.07.1996.
59
Cfr. Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 6481 del 08.02.1999.
38
L’essere sorpreso durante la commissione di un reato (flagranza
propria), come già in precedenza affermato, non esaurisce la casistica della
flagranza, ma rilevano, secondo l’art. 382 c.p.p., anche quelle situazioni che,
pur verificandosi in limiti temporali posti strettamente a ridosso del crimine,
non implicano necessariamente la percezione diretta dello stesso. Si tratta dei
casi definibili di “quasi-flagranza” che possono essere riassunti in due
tipologie:
1. Caso di «[…] chi, subito dopo il reato è inseguito dalla polizia
giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone»;
2. «[…] ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che
abbia commesso il reato immediatamente prima».
La “quasi flagranza” consiste in sostanza in una fictio juris equiparata
alla flagranza in senso proprio
60
. In entrambe le situazioni sopra delineate non
vi è una percezione diretta del reato, ma solamente di fattori di evidenza
probatoria che consentono un immediato riferimento, del tutto privo di
equivoci, ad una condotta posta in essere a brevissima distanza temporale e al
suo autore. Non vi è dunque piø la contestualità, ma una «contiguità
temporale»
61
tra il reato e l’arresto. La Corte di Cassazione si è espressa
sull’argomento chiarendo che per la sussistenza dello stato di quasi flagranza,
in caso di fuga dell’autore del fatto criminoso, occorre che l’inseguimento da
parte della polizia giudiziaria inizi subito dopo il reato, senza che occorra che
si concluda entro brevissimo tempo, potendosi anche protrarre per alcuni giorni
e dovendosi tenere conto pure del tempo materiale strettamente necessario alla
polizia giudiziaria per giungere sul posto e per mettersi, sulla base di precise
indicazioni, sulle tracce evidenti dell’autore del reato o di chi appaia tale
62
.
60
L. CARLI, Le indagini preliminari nel sistema processuale penale, II
a
ed., Giuffrè, Milano 2005,
pag. 505.
61
P. CORSO, Le misure cautelari, in AA.VV., Procedura penale, Torino, 2010, pag. 283.
62
Cass. Pen., sez. IV, 12 aprile 1995.
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L’inseguimento costituisce l’atto materiale di seguire una persona che
ha commesso un reato con l’obiettivo di raggiugerla ed interromperne la fuga
per assicurarla alla giustizia. Per quanto concerne questo caso, partendo
dall’assunto che nulla questio nel caso in cui la persona sia inseguita post
factum dalla polizia giudiziaria che abbia avuto immediata percezione della
commissione del reato, dalla persona offesa o da altre persone, particolare
rilevanza assume la questione quando l’azione di inseguimento della polizia
giudiziaria avvenga in assenza della sua diretta percezione.
Sull’argomento vi sono state molte pronunce della Suprema Corte la
quale ha ritenuto non solo che l’arresto possa avvenire anche dopo qualche ora
dalla commissione del fatto, in virtø dell’interpretazione non rigida del
concetto di “quasi flagranza”
63
, ma che il concetto di “inseguimento”
comprende non solo quello in senso stretto, legato all’iniziativa della polizia
giudiziaria che direttamente ha avuto percezione del fatto, ma anche l’azione
investigativa che viene immediatamente intrapresa, su segnalazione della
persona offesa o di terzi presenti, per raggiungere il soggetto da arrestare
64
. ¨
quindi piø che legittimo ritenere che si possa escludere la necessaria
coincidenza tra il momento iniziale della fuga e quello dell’inseguimento che
può avvenire anche a seguito dello svolgimento di attività necessarie alla
polizia giudiziaria per iniziare le ricerche del reo.
Dobbiamo però dire che le soluzioni prospettate dall’orientamento
maggioritario si diversificano a seconda dell’elemento che si considera
qualificante il concetto espresso nell’art. 382 c.p.p. Quando, infatti, si valorizza
solo il profilo della continuità investigativa si ammette la possibilità che alla
restrizione si possa giungere anche a seguito di ricerche iniziate in base alle
dichiarazioni di terzi o della persona offesa; se, al contrario si ritiene che ciò
63
Cass. Pen., sez. V, 17 febbraio 2005, n. 8039.
64
Cass. Pen., sez. II, 4 novembre 2003, n. 2873.
40
che caratterizza l’atto di inseguire non è solo l’assenza di ogni soluzione di
continuità, ma anche la diretta percezione dei fatti da parte della persona che si
pone all’inseguimento, si esclude che questo possa trovare causa nei contributi
dichiarativi di colui che, a qualunque titolo, abbia avuto a che fare con il
contesto delittuoso
65
.
Entrambe le soluzioni prospettano una estensione del concetto di
“inseguimento” che, includendo anche l’attività di indagine e ricerca della
polizia giudiziaria, secondo quanto affermato dal Marzaduri
66
, sembra porsi in
netto contrasto con i rigorosi principi posti in materia dall’art. 13 della
Costituzione perchØ finisce per dilatare i casi di necessità ed urgenza che
legittimano l’adozione di provvedimenti restrittivi di carattere provvisorio. La
Cassazione, in alcune occasioni, ha avuto modo di affermare come non possa
ravvisarsi lo stato di flagranza in tutti i casi in cui l’azione che porta all’arresto
trova il suo momento iniziale in una attività diversa dall’inseguimento; ciò che
non si deve confondere, in altri termini, è la continuità delle indagini con
quella dell’inseguimento, perchØ solo quest’ultima rileva ai fini dell’art. 382
c.p.p.
67
.
¨ chiaro che un’interpretazione troppo estensiva del concetto di “quasi
flagranza” andrebbe a collidere con i principi costituzionalmente garantiti, ma
è altrettanto chiaro che un’interpretazione eccessivamente restrittiva
inciderebbe negativamente su tutta quella gamma di situazioni che denotano
una necessità ed una urgenza della risposta restrittiva che non sembra poter
essere messa in discussione. L’elemento cardine sul quale si basa la differenza
tra lo stato di flagranza in senso proprio e lo stato di quasi flagranza è costituito
65
K. L. REGINA, L’udienza di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo. Dal genus alla
species, CEDAM, Milano, 2011, pag. 141.
66
V. MARZADURI, voce Flagranza nel reato, in Noviss. Dig. It., Appendice, III, Torino, 1982, pag.
795.
67
Cass. Pen., sez. IV, 17 novembre 1999, n. 215441
41
dalla “fuga”. Laddove manchi la percezione diretta della commissione del
reato, questa può essere supplita dalla percezione diretta di quel
comportamento normativamente qualificato come sintomatico di una condotta
illecita appena perpetrata. Ove vi sia la diretta cognizione della fuga vi è anche
l’elemento che collega il reo al contesto criminoso e si esclude, di
conseguenza, la necessità di un previo apprezzamento delle dichiarazioni rese
da soggetti terzi
68
.
L’altro caso di quasi flagranza si perfeziona quando vengono rinvenute
nella disponibilità o sulla persona cose o tracce che lascino supporre in modo
chiaro ed inequivocabile che il soggetto sia responsabile del reato appena
commesso. Tale impostazione implica l’immediata, diretta ed autonoma
percezione delle tracce da parte della polizia giudiziaria, nonchØ del loro
collegamento inequivoco con l’indiziato
69
; gli elementi indizianti non devono
essere trovati necessariamente addosso al colpevole potendosi configurare la
quasi flagranza anche nel caso di ritrovamento, post factum e su segnalazione
di un terzo dell’arma da fuoco dalla quale era partito un colpo mortale:
ritrovamento reso possibile in un campo dove l’indagato aveva fatto ritrovare
le munizioni dell’arma medesima e pertanto indiziante delle circostanze che
l’arrestato abbia commesso il fatto immediatamente prima
70
.
In questa particolare ipotesi assume rilevanza il termine
“immediatamente prima” il quale sta a significare che tra la commissione del
reato e il successivo rinvenimento delle «cose o tracce» debba sussistere una
stretta contiguità. Gli eventi si devono susseguire senza alcun intervallo in
modo che venga rispettato quello che è il carattere richiesto dalla norma ossia
della “immediatezza”. La Suprema Corte ha ravvisato in piø occasioni che la
68
K. L. REGINA, L’udienza di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo. Dal genus alla
species, CEDAM, Milano, 2011, pag. 145.
69
Cass. Pen., sez. I, 11 dicembre 1996, n. 6642.
70
Cass. Pen., Sez. I, 25 maggio 1994.