1
Capitolo 1
Introduzione
L’obiettivo della presente tesi è quello di analizzare il processo di
armonizzazione, a livello Europeo, della legislazione riguardante la
revisione legale dei conti con particolare attenzione dedicata alla relazione
di revisione. L’indagine si concentra intorno all’analisi comparativa dei
principi di revisione adottati a riguardo in vari paesi Europei .
La norma Europea di riferimento è la Direttiva 2006/43/CE, relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Per quanto
riguarda la relazione di revisione, l’analisi è svolta in riferimento ai principi
di revisione internazionali ISA 700, ISA 705 ed ISA 706.
Il Capitolo 2 presenta l’analisi della Direttiva confrontandola con il D.
Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, emanato in attuazione della Direttiva stessa.
Inoltre, presenteremo un riassunto riguardante le tappe di trasposizione
della Direttiva in diversi paesi Europei.
Il Capitolo 3 propone l’analisi dettagliata della relazione di revisione
adottata in alcuni paesi Europei, quali Italia, Francia, Regno Unito, Paesi
Bassi e Spagna.
Il Capitolo 4 è dedicata alla riforma imminente della tematica della
revisione. Sono analizzate, a riguardo, le novità relative alla relazione di
revisione contenute nel Regolamento per migliorare la qualità della
revisione degli enti di interesse pubblico e nella Direttiva per migliorare il
2
mercato unico per le revisioni legali, proposte dalla Commissione Europea
il 30 novembre 2011.
L’appendice 1 presenta il contenuto minimo della relazione di
revisione degli enti di interesse pubblico secondo il Regolamento per
migliorare la qualità della revisione degli enti di interesse pubblico.
L’appendice 2 descrive il contenuto minimo di relazione aggiuntiva
per il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile sempre
secondo il Regolamento sopracitato.
3
Capitolo 2
La tematica dell’audit a livello UE
2.1 Introduzione
Il presente capitolo è dedicato alla tematica riguardante la revisione
legale a livello Europeo.
La Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, recante modifica delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del
Consiglio e che abroga la Direttiva 84/253/CEE del Consiglio è stata
adottata nel 2006 con l’obiettivo di armonizzare la disciplina della revisione
legale in Europa.
La sezione 2 del capitolo presenta le tappe di trasposizione nei vari
paesi europei della Direttiva 2006/43/CE.
La sezione 3 propone il confronto tra la Direttiva 2006/43/CE ed il D.
Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.
2.2 Le tappe di trasposizione nei vari paesi europei
La Direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 prevedeva come
termine ultimo per il recepimento della stessa, il 29 giugno 2008.
In realtà, alla data del 31 luglio 2008, soltanto undici paesi avevano
recepito pienamente tale Direttiva, mentre gli altri sedici lo avevano fatto
solo in parte. A rispettare i termini fissati dalla Commissione UE sono stati
4
paesi, quali: Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Paesi Bassi,
Portogallo, Bulgaria, Ungheria, Lituania, Romania, Slovenia e
Slovacchia. Belgio, Francia e Irlanda avevano fissato, come periodo di
recepimento, Settembre 2008; Repubblica Ceca e Lussemburgo, Ottobre
2008; Lettonia, Novembre 2008; Austria, Germania, Estonia, Malta,
Polonia e Svezia, Dicembre 2008. È’ da notare come, all’epoca, l’Italia, la
Spagna e Cipro non avevano ancora comunicato alla Commissione il
termine previsto per il recepimento della Direttiva.
1
Tra gli articoli della Direttiva non recepiti troviamo soprattutto l’Art. 41
(riguardante il Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile),
l’Art. 42 (riguardante l’indipendenza dei Revisori) e l’Art. 45 (riguardante
l’iscrizione all’albo e il controllo dei revisori e degli enti di revisione
contabile appartenenti a paesi terzi).
Durante la seconda metà del 2008, non ci sono stati particolari
progressi per quanto concerne il processo di armonizzazione. Soltanto la
Francia si era aggiunta al gruppo dei paesi che avevano recepito la
Direttiva 2006/43/CE, mentre tutti gli altri paesi avevano indicato, come
periodo previsto per il recepimento, Giugno 2009.
2
Gli Articoli 41, 42 e 45
sono rimasti quelli meno recepiti.
1
Scoreboard on the transposition of the Directive on Statutory Audit (2006/43/EC) 31 July 2008.
European Commission, Internal Market and Services DG. Brussels. 2008.
2
Scoreboard on the transposition of the Directive on Statutory Audit (2006/43/EC) 1 January
2009. European Commission, Internal Market and Services DG. Brussels. 2009.
5
Dallo Scoreboard
3
del 1 marzo 2009 della Commissione Europea si
evince che Belgio, Lettonia e Malta avevano recepito interamente la
Direttiva facendo diventare quindici i paesi che avevano armonizzato la
loro legislazione a quella dell’UE. A livello di recepimento parziale,
Austria, Germania, Estonia e Grecia avevano meno di 15 articoli ancora
da recepire; Spagna, Italia, Polonia e Svezia, meno di 30, mentre Cipro,
Repubblica Ceca, Irlanda e Lussemburgo avevano più di 31 articoli ancora
non recepiti. Gli Articoli 41, 42 e 45 e l’Art. 27 (riguardante la revisione
legale dei conti consolidati) erano quelli meno recepiti.
Un notevole progresso nel processo di armonizzazione si ebbe nel
periodo tra Marzo e Maggio 2009: Repubblica Ceca, Cipro, Grecia,
Germania, Polonia e Svezia annunciarono il completo recepimento della
Direttiva 2006/43/CE facendo diventare, così, ventuno i paesi che
allinearono la loro legislazione, riguardante la Revisione Legale dei conti,
alla legislazione dell’UE.
4
È da notare che Austria, Estonia, Spagna,
Irlanda, Italia e Lussemburgo non fecero particolari progressi per quanto
riguarda il recepimento della Direttiva.
Un ulteriore passo in avanti si ebbe nel periodo che va da Novembre
2009 a Gennaio 2010, poiché Austria, Estonia, Italia e Lussemburgo
recepirono la Direttiva 2006/43/CE.
5
A questo punto, nel Febbraio 2010,
3
Scoreboard on the transposition of the Directive on Statutory Audit (2006/43/EC) 1 March 2009.
European Commission, Internal Market and Services DG. Brussels. 2009.
4
Scoreboard on the transposition of the Directive on Statutory Audit (2006/43/EC) 1 May 2009.
European Commission, Internal Market and Services DG. Brussels. 2009.
5
Scoreboard on the transposition of the Directive on Statutory Audit (2006/43/EC) 1 February
2010. European Commission, Internal Market and Services DG. Brussels. 2010.
6
Spagna e Irlanda rimasero gli ultimi due paesi dell’UE a non aver ancora
completato l’iter di recepimento della Direttiva, recepimento che, tuttavia,
arrivò nel corso del 2010.
Dallo Scoreboard del 1 settembre 2010 si evince che tutti i paesi UE
avevano notificato alla Commissione UE l’avvenuto recepimento in modo
completo della Direttiva 2006/43/CE.
6
Per quanto riguarda l’Italia, il recepimento della Direttiva citata è
avvenuto attraverso il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, le cui disposizioni
sono entrate in vigore il 7 aprile 2010
7
.
2.3 Direttiva 2006/43/CE e D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39: il
confronto
2.3.1 Introduzione
La Direttiva 2006/43/CE disciplina alcuni aspetti riguardanti la
revisione legale dei conti annuali e i conti consolidati delle società. In
particolare mira a migliorare la credibilità dell’informazione finanziaria e a
rafforzare la protezione dell’UE contro scandali finanziari, stabilendo
norme aventi lo scopo di armonizzare la funzione della revisione legale dei
conti annuali e dei conti consolidati; infatti, l’obiettivo dichiarato della
6
Scoreboard on the transposition of the Directive on Statutory Audit (2006/43/EC) 1 September
2010. European Commission, Internal Market and Services DG. Brussels. 2010.
7
Bava Fabrizio, Devalle Alain, I nuovi principi di revisione “ISA Clarified”, Revisione e Controllo,
Febbraio 2011, pag. 61-65.
7
Direttiva è “una sostanziale armonizzazione, sebbene non completa, degli
obblighi in materia di revisione legale dei conti” con l’immediata
precisazione che gli Stati membri hanno la facoltà di imporre obblighi più
severi, salvo disposizioni contrarie della Direttiva stessa.
Nella Direttiva, inoltre, sono stati trattati con particolare interesse
alcuni accordi concernenti la vigilanza prudenziale pubblica, le disposizioni
speciali per gli enti di interesse pubblico, l'obbligo di controllo della qualità
esterna, gli obblighi dei revisori legali dei conti, l'applicazione degli accordi
internazionali, e alcuni principi in materia d’indipendenza dei revisori.
Infine, la Direttiva crea la base per una cooperazione tra le autorità di
regolamentazione dell'Ue e quelle dei paesi terzi.
2.3.2 Abilitazione, formazione continua e mutuo riconoscimento
Il Capo II della Direttiva è dedicato alla definizione delle norme che
disciplinano l’abilitazione e la formazione continua dei revisori legali o
delle imprese di revisione e il mutuo riconoscimento degli stessi in diversi
paesi dell’UE. L’art 3 fornisce le condizioni minime necessarie affinché le
persone fisiche o gli enti possano essere abilitati in qualità di revisori legali
o imprese di revisione da parte delle autorità competenti degli Stati
Membri.
8
Nell’art. 13 la Direttiva delega agli Stati Membri l’onere di
8
Innanzitutto l’onorabilità, disciplinato dall’art. 4, costituisce uno dei requisiti indispensabili a tal
fine. l’abilitazione, infatti, viene revocata (art. 5) qualora l’onorabilità del revisore legale, o
dell’impresa di revisione, sia stata seriamente compromessa. Altri requisiti riguardano: il
possesso dei titoli specifici, l’aver superato l’esame di idoneità professionale basato sul controllo
delle conoscenze teoriche e l’aver svolto un tirocinio formativo della durata di almeno tre anni.
Per quanto riguarda l’abilitazione delle imprese di revisione, esse hanno l’obbligo concernente la
8
assicurare la formazione continua dei revisori legali. Infine, l’art. 14
disciplina il mutuo riconoscimento dei revisori legali nei diversi paesi
dell’UE.
9
Analogamente alla Direttiva, il D. Lgs. 39/2010, negli artt. da 2 a 5,
disciplina l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, il tirocinio
formativo, l’esame di idoneità professionale e la formazione continua.
In particolare l’art. 2 riserva il diritto di esercitare la revisione legale
solo ai “soggetti iscritti nel Registro”. I “soggetti” possono essere sia le
persone fisiche sia le società. Ai fini dell’iscrizione nel Registro le persone
fisiche devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità definiti nel
“regolamento adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze sentita
la Consob”
10
; devono aver acquisito una laurea almeno triennale tra
quelle individuate sempre dallo stesso regolamento; infine, costituiscono
ulteriori requisiti lo svolgimento del tirocinio formativo e il superamento
dell’esame di idoneità professionale, rispettivamente ai sensi degli artt. 3 e
4 del Decreto stesso.
L’art. 2 del Decreto disciplina anche l’iscrizione nel Registro delle
persone fisiche abilitate appartenenti agli altri Stati membri dell’UE e dei
paesi terzi (l’art. 14 della Direttiva). Per i soggetti in questione, risulta
composizione del consiglio di amministrazione (o di gestione), la cui maggioranza deve essere
detenuta dai revisori legali abilitati.
9
Le autorità competenti degli Stati Membri possono richiedere al più il superamento di una
prova attitudinale che è volto ad accertare la conoscenza delle leggi e delle regolamentazioni,
dello Stato Membro in oggetto, in materia di revisioni legali dei conti.
10
Attualmente esiste la bozza di tale regolamento, messa a disposizione per la consultazione
pubblica dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso la Ragioneria Generale dello Stato
sul sito internet di quest’ultima. Il termine per presentare le osservazioni sulla proposta del
regolamento è scaduto il 31 luglio 2011.