Capitolo Primo
Il litisconsorzio necessario e i problemi che pone la sua
presenza in arbitrato Voler far convivere arbitrato e una lite in cui sia presente una fattispecie di litisconsorzio
necessario 1
non è semplice. Caratteristico è il fatto della presenza, oltre ad attore e
convenuto di uno o più altri soggetti legati solo ad una delle parti originarie o ad
entrambe, che complicano il normale schema della lite, di modo che la lite diventi
multiparti. Molte sono le elaborazioni dottrinali che si occupano dei problemi causati
dalla presenza di più di due soggetti in arbitrato, ed è a queste che ci riferiremo nello
studio del tema oggetto di questa tesi, dovendo poi aggiungere ulteriore materiale
d'analisi proprio per comprendere come il particolare collegamento tra le parti qui
studiato influisca sull'arbitrato.
Sappiamo che dei soggetti che vogliano devolvere le eventuali cause tra loro nascenti ad
arbitri devono sottoscrivere un accordo compromissorio, clausola compromissoria o
compromesso che sia.
Ora, se pensiamo al litisconsorzio necessario ci accorgiamo che, oltre a sussistere tra
soggetti che hanno firmato lo stesso contratto, come nel caso di un contratto con parte
plurilaterale, sussiste anche in casi in cui i soggetti non sono tutti firmatari del patto
compromissorio, esempio di tal caso si ha per il creditore che agisca in surrogatoria,
1 C ONSOLO Codice di procedura civile commentato, Padova 2007 p. 918s; FABBRINI voce
Litisconsorzio in Enciclopedia del diritto, Milano ; ANDRIOLI sub art 102 in Commento al
codice di procedura civile, Napoli 1961 p.286s; FAZZALARI Istituzioni di diritto processuale ,
1996 p . 319 SS ; REDENTI Il giudizio civile con pluralità di parti 1960; C HIOVENDA S ul
litisconsorzio necessario in Saggi di diritto processuale civile 1931 p.427; S ATTA Sul
litisconsorzio necessario in Riv. it. di scienze giuridiche 1955 p.49; C OSTANTINO Contributi
allo studio del litisconsorzio necessario, 1979; M ENCHINI Il processo litisconsortile , 1993
p .89;
8
quando il suo debitore e il debitor debitoris si fossero accordati per devolvere ad arbitri
le controversie tra loro nascenti. I problemi nascenti nell'uno e nell'altro caso sono in
parte diversi ed è per questo motivo che li prenderemo in considerazione separatamente.
Nel primo caso, quindi quando già al momento della scrittura del contratto si sa che una
eventuale lite potrebbe sorgere tra più di due soggetti perché tutti i litisconsorti
necessari sono firmatari dell'accordo compromissorio, i redattori della clausola devono
tenere conto di questa eventualità. Il problema sta qui nella scelta di una modalità di
nomina degli arbitri che faccia in modo vengano rispettati i principi che vigono in
materia d'arbitrato, cioè il principio di uguaglianza delle parti nella nomina degli arbitri 2
e il principio di imparzialità del collegio arbitrale 3
.
2 B ERNARDINI Arbitrato con pluralità di parti e designazione degli arbitri: uguaglianza delle
parti e imparzialità degli arbitri in Riv. arb. 1992, p.103; B IAMONTI voce Arbitrato in
Enciclopedia del diritto, Milano , p.915; ANDRIOLI Rivista di diritto commerciale , 1942 p. 36;
R EDENTI Diritto processuale civile III, p.456; P UNZI Disegno sistematico dell'arbitrato, 2000
p.371; R UFFINI Giudizio arbitrale con pluralità di parti in Studi in onore di L. Montesano,
1997 p.686; S ALVANESCHI L'arbitrato con pluralità di parti, 1999 p.163s; C AVALLINI
L'alienazione della res litigiosa nell'arbitrato in Riv. dir. proc. 1997 p. 161; C ONSOLO
Codice di procedura civile commentato, Padova 2007 p.5881; L UISO L'arbitrato
amministrato nelle controversie con pluralità di parti in Riv. arb. 2001 p.605; Cassazione
n. 1090 del 5 febbraio 1997; C ONSOLO Postilla: su arbitrato,azione surrogatoria e
designazione degli arbitri in Giurisprudenza italiana, 1996 p. 1528; O DORISIO Prime
osservazioni sulla nuova disciplina dell'arbitrato in Riv. dir. proc. 2006 p.262; P OLINARI
Pluralità di clausole compromissorie, connessione di cause e processo arbitrale: quali i
limiti alla realizzazione del simultaneus processus? In Riv. dir. proc. 2008 p.1162; R UBINO
S AMMARTANO Il diritto dell'arbitrato, 2006 p.414; Z ICCARDI Il ruolo dell'ordine pubblico nel
processo arbitrale in Arbitrato,ADR e conciliazione di Rubino-Sammartano 2009 p.611;
L IPARI sub art.816quater in Commentario alle riforme del processo civile, volume III tomo
II , Arbitrato di Briguglio-Capponi, Padova 2009 p.733;
3 C ONSOLO L'equo processo arbitrale nel quadro dell'articolo 6 della CEDU in Studi in onore
di Mandrioli, 1995, p.927; C ONSOLO Codice di procedura civile commentato, Padova 2007
p.5881; L UISO L'arbitrato amministrato nelle controversie con pluralità di parti in Riv. arb.
2001 p.605; D ITTRICH L'imparzialità dell'arbitro nell'arbitrato interno e internazionale in
Rivista di diritto processuale, 1995 p.145; FAZZALARI l'etica dell'arbitrato in Riv. arb. 1992
p.2; FAZZALARI L'imparzialità del giudice in Riv. dir. proc. 1972 p. 193; M URONI Clausola
compromissoria “binaria” e pluralità di parti in Riv. arb. 1998 p.144; S ALVANESCHI
L'arbitrato con pluralità di parti in Riv. dir. proc. 2002 p.465; ID Articolo 4 (art.809 c.p.c.)
in Le nuove leggi civili commentate, 1995 p.38; B ERNARDINI Arbitrato con pluralità di parti
e designazione degli arbitri: uguaglianza delle parti e imparzialità degli arbitri in Riv.
arb. 1992 p.107; C AVALLINI L'alienazione della res cit. 1997 p.161; P ERNAZZA Clausola
compromissoria binaria e arbitrato multiparti in Riv. arb. 2001 p.299; P OLINARI Pluralità
di clausole compromissorie, connessione di cause e processo arbitrale: quali i limiti alla
realizzazione del simultaneus processus? In Riv. dir. proc. 2008 p. 1162; R UBINO
S AMMARTANO Il diritto dell'arbitrato, 2006 p.414; Z ICCARDI Il ruolo dell'ordine pubblico nel
9
Per la prima volta per l'arbitrato ordinario, il legislatore regola la fattispecie in cui siano
più di due i soggetti in lite, la regola però in modo diverso da come ha deciso di fare per
l'arbitrato societario, in una prospettiva di maggiore libertà di scelta dei soggetti 4
. Se
infatti nell'arbitrato societario, regolato nel 2003 con il decreto legislativo numero 5, il
legislatore ha compiuto una precisa scelta di fondo, cioè togliere completamente alle
parti la nomina degli arbitri affidandola, a pena di nullità della clausola stessa, ad un
terzo 5
, nell'arbitrato “ordinario” ha lasciato alle parti un ventaglio di opzioni tra cui
scegliere. Se ciò ha il pregio di lasciare, come abbiamo detto, maggiori possibilità ai
soggetti 6
, però non risolve i problemi che la dottrina e la giurisprudenza avevano dovuto
affrontare nel previgente regime 7
, anzi solleva questioni nuove e tra queste il problema
di cosa accada se l'accordo compromissorio contempli una modalità di nomina degli
arbitri diversa da quelle indicate nella disposizione in commento 8
. L'articolo 816 quater
rubricato “pluralità di parti” tratta del caso in cui più di due soggetti, persone fisiche o
giuridiche, siano vincolate dalla stessa convenzione d'arbitrato 9
. Nell'articolo sono
processo arbitrale in Arbitrato,ADR e conciliazione di Rubino-Sammartano 2009 p.608;
L IPARI sub art.816quater in Commentario alle riforme del processo civile, volume III tomo
II , Arbitrato di Briguglio-Capponi, Padova 2009 p.733;
4 S ALVANESCHI sub art.816 quater in La nuova disciplina dell'arbitrato di Menchini 2010
p.237; R ICCI La delega sull'arbitrato in Riv. dir. proc. 2005 p.951; O DORISIO Prime
osservazioni sulla nuova disciplina dell'arbitrato in Riv. dir. proc. 2006 p. 262;
5 C ARPI Commentario al codice di procedura civile sub art.816-quater, Padova 2007 , p.446;
C ONSOLO Codice di procedura civile commentato, Padova 2007 p. 5886; FAZZALARI (a cura
di) Riforma della disciplina dell'arbitrato : L. n. 80-2005 e D.lgs. n. 40-2006, 2006;
AULETTA La riforma delle società. Il processo, 2003 a cura di Sassani, Torino p.325;
Z UCCONI GALLI F ONSECA La convenzione arbitrale nelle società dopo la riforma in Riv. trim.
diritto e proc. Civile, 2003 p.929; R UFFINI La riforma dell'arbitrato societario in Corr.
Giur. 2003 p.1285; P OLINARI Pluralità di parti e pluralità di convenzioni d'arbitrato in Riv.
arb. 2006 p.537; L UISO Appunti sull'arbitrato societario in Riv. dir. proc. 2003
p.705; S ALVANESCHI L'arbitrato societario in Arbitrato,ADR e conciliazione di Rubino-
Sammartano 2009 p.201;
6 S ALVANESCHI sub art.816 quater in La nuova disciplina dell'arbitrato cit. p. 237; C ONSOLO
Codice di procedura civile commentato, Padova 2007 p.5887;
7 R UFFINI Giudizio arbitrale con pluralità di parti in Studi in onore di L. Montesano, 1997
p.686;
8 C ONSOLO Codice di procedura civile commentato, Padova 2007 p.5889; M ARENGO Processo
arbitrale in La riforma della disciplina dell'arbitrato a cura di Fazzalari, 2006 p.139;
9 C ONSOLO Codice cit. p.5888; L UISO - SASSANI La riforma del processo civile sub art.816-
quater , 2006 p.289; S AMMARTANO R UBINO Il diritto dell'arbitrato 2006 p.416; S ALVANESCHI
sub art.816 quater in La nuova disciplina dell'arbitrato di Menchini, 2010 p.235; ID
Articolo 816 quater c.p.c. in Le nuove leggi civili commentate, 2007 p.1282; C ARPI
10
contemplate tre modalità di nomina degli arbitri, cioè la devoluzione ad un terzo della
nomina, l'accordo di tutte le parti nella nomina degli arbitri e una modalità più
complessa in cui la prima parte nomina uno o più arbitri e in seguito le altre parti
nominano d'accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano la nomina ad un terzo 10
.
Il metodo che hanno in comune arbitrato ordinario e societario è quello della nomina di
tutti gli arbitri da parte di un soggetto terzo. Questo metodo, scelto ora come unico
possibile per il rito societario era in passato stato discusso per il fatto di togliere ai
soggetti la possibilità di nominare il proprio arbitro. Il problema che si poneva era
quello della compatibilità di questo metodo con il principio di uguaglianza delle parti
nella nomina degli arbitri 11
. Come vedremo nel seguito di questa tesi, il problema è stato
risolto chiarendo quale sia il vero significato di questo principio.
Il secondo metodo contemplato dalla norma consiste nella nomina degli arbitri tramite
l'accordo di tutte le parti. Nel caso un accordo nella nomina non venga trovato l'arbitrato
sarà improcedibile, ma ci si deve chiedere cosa accada se le parti avessero previsto un
metodo di nomina alternativo all'accordo 12
.
Il terzo metodo dice che una parte nomina uno o più arbitri e le altre parti d'accordo
nominano un ugual numero di arbitri o ne affidano la nomina ad un terzo. Questo
Commentario al codice di procedura civile sub art.816-quater, Padova 2007 p.445s;
FAZZALARI (a cura di) Riforma della disciplina dell'arbitrato : L. n. 80-2005 e D.lgs. n. 40-
2006, 2006; P OLINARI Pluralità di clausole compromissorie, connessione di cause e
processo arbitrale: quali i limiti alla realizzazione del simultaneus processus? In Riv. dir.
proc. 2008 p.1161; P OLINARI Pluralità di parti e pluralità di convenzioni d'arbitrato in Riv.
arb. 2006 p.544;
10 C ARPI Commentario cit, p.447; P OLINARI Pluralità di parti e pluralità di convenzioni cit
p.542; S ALVANESCHI sub art.816 quater in La nuova disciplina dell'arbitrato cit. p.238;
11 L UISO L'arbitrato amministrato nelle controversie con pluralità di parti in Riv. arb. 2001
p.607; S ALVANESCHI L'arbitrato con pluralità di parti cit. p.469; S ALVANESCHI L'arbitrato con
pluralità di parti, 1999 p.193; B ERNARDINI Arbitrato con pluralità di parti e designazione
degli arbitri: uguaglianza delle parti e imparzialità degli arbitri in Riv. arb. 1992 p.103;
Z UCCONI GALLI F ONSECA Qualche riflessione sulla clausola binaria nell'arbitrato con
pluralità di parti in Riv. arb. 1997 p.744;
12 S ALVANESCHI Articolo 816 quater c.p.c. in Le nuove leggi civili commentate, 2007 p.1284;
S ALVANESCHI sub art.816 quater in La nuova disciplina dell'arbitrato di Menchini 2010
p.242;
11
metodo rispecchia le soluzioni che aveva trovato la dottrina trovandosi di fronte al
problema di dover conciliare una clausola di nomina binaria degli arbitri con un numero
di soggetti in lite superiore a due 13
. La clausola binaria stabilisce che il collegio arbitrale
sia formato da tre arbitri di cui due nominati ognuno da una parte e il terzo arbitro
d'accordo tra i primi due. Una clausola del genere generava problemi quando le parti
erano più di due proprio per le difficoltà di formazione di un collegio dispari e
imparziale. La dottrina quindi sosteneva che se due soggetti si univano volontariamente
in un'unica parte arbitrale, di modo da avere così due parti arbitrali contrapposte 14
, la
clausola binaria poteva essere salvata, evitando così di rendere l'arbitrato improcedibile
e la scelta fatta dalle parti per la via arbitrale, resa inutile. La dottrina faceva ciò
ragionando sul concetto di parte intendendola come centro d'imputazione d'interessi 15
.
La giurisprudenza era invece restia a permettere che in caso di lite caratterizzata da
legame di litisconsorzio necessario tra le parti, due soggetti si unissero in un'unica parte
arbitrale in quanto riteneva che proprio la particolarità dell'azione presupponesse una
13 C ARPI Commentario al codice di procedura civile sub art.816-quater, Padova 2007 , p. 445;
S ALVANESCHI L'arbitrato con pluralità di parti cit. p.475; Z UCCONI GALLI F ONSECA Qualche
riflessione sulla clausola binaria nell'arbitrato con pluralità di parti in Riv. arb. 1997
p.744s; M URONI Clausola compromissoria “binaria” e pluralità di parti in Riv. arb. 1998
p.138; P ERNAZZA Clausola compromissoria binaria e arbitrato multiparti in Riv. arb. 2001
p.296;
14 B ERNARDINI Arbitrato con pluralità di parti e designazione degli arbitri: uguaglianza delle
parti e imparzialità degli arbitri in Riv. arb. 1992 p.106; C ONSOLO Codice di procedura
civile commentato, Padova 2007 p. 5882; FAZZALARI (a cura di) Riforma della disciplina
dell'arbitrato : L. n. 80-2005 e D.lgs. n. 40-2006, 2006; C ARPI Commentario al codice di
procedura civile sub art.816-quater, Padova 2007 p.445 e 448; R UBINO S AMMARTANO Il
diritto dell'arbitrato, 2006 p.391; S ATTA Commentario al codice di procedura civile, 1971
p.250; S CHIZZEROTTO Dell'arbitrato, 1988 p.342; S ALVANESCHI L'arbitrato con pluralità di
parti, 1999 p.206; ID L'arbitrato con pluralità di parti in Riv. dir. proc. 2002 p.458; ID
Articolo 816 quater c.p.c. in Le nuove leggi civili commentate, 2007 p.1282; L UISO
L'arbitrato amministrato nelle controversie con pluralità di parti in Riv. arb. 2001 p.608;
M URONI Obbligazioni soggettivamente complesse ed impugnazione del lodo irrituale in
Giurispr. it. 1997 p.608; M URONI Clausola compromissoria “binaria” e pluralità di parti in
Riv. arb. 1998 p.140; P ERNAZZA Clausola compromissoria binaria e arbitrato multiparti in
Riv. arb. 2001 p.297; R UFFINI Giudizio arbitrale con pluralità di parti in Studi in onore di
L. Montesano, 1997 p.688;
15 L IPARI sub art.816quater in Commentario alle riforme del processo civile, volume III tomo
II , Arbitrato di Briguglio-Capponi, Padova 2009 p.738; M URONI Clausola compromissoria
“binaria” e pluralità di parti in Riv. arb. 1998 p.140; S ALVANESCHI L'arbitrato con pluralità
di parti in Riv. dir. proc. 2002 p.462; L UISO L'arbitrato amministrato nelle controversie con
pluralità di parti in Riv. arb. 2001 p.608;
12
sostanziale differenza di interessi tra le parti 16
.
Ora il nuovo articolo 816 quater su questo punto consacra quella che era stata
l'elaborazione dottrinale non eliminando però tutti i problemi 17
che possono nascere
dalla scelta di una clausola di questo tipo.
La clausola richiede l'accordo delle altre parti nella nomina dell'arbitro comune o la
devoluzione della sua nomina ad un soggetto terzo. Ora il primo problema che può
presentarsi si ha nel caso, dopo la nomina fatta dalla prima parte, le altre non
raggiungano un accordo sulla nomina congiunta 18
. Il loro disaccordo può essere dovuto
al fatto che i soggetti ritengono di avere interessi tra loro differenti 19
o anche dalla pura
volontà di bloccare l'accesso all'arbitrato per la prima parte. Nel primo caso l'unica
opzione sarà quella di rinegoziare l'accordo arbitrale in modo da decidere
congiuntamente una diversa modalità di nomina che tuteli tutte le parti in causa, ciò sarà
possibile solo se le parti vorranno preservare la scelta fatta per la via arbitrale.
Nel caso invece le controparti vogliano bloccare, attraverso il rifiuto di nominare un
arbitro in comune, l'arbitrato, ci chiediamo se le prima parte possa ricorrere al
meccanismo di nomina sostitutiva dell'articolo 810 secondo comma 20
. Qui il giudice
16 Sentenza della Corte di Cassazione n.1900 del 15 marzo 1983; Cassazione n.2983 del 15
aprile 1988; Contra: M URONI Clausola compromissoria “binaria” e pluralità di parti in
Riv. arb. 1998 p.141; P ERNAZZA Clausola compromissoria binaria e arbitrato multiparti in
Riv. arb. 2001 p.297; S ALVANESCHI L'arbitrato con pluralità di parti in Riv. dir. proc. 2002 p.
461; S AMMARTANO R UBINO Il diritto dell'arbitrato 2006 p.413; C ONSOLO Codice cit. p.5883;
R UFFINI Giudizio arbitrale con pluralità di parti in Studi in onore di L. Montesano, 1997
p.688;
17 S ALVANESCHI L'arbitrato con pluralità di parti, 1999 p.201; P OLINARI Pluralità di parti e
pluralità di convenzioni d'arbitrato in Riv. arb. 2006 p.548;
18 S ALVANESCHI sub art.816 quater in La nuova disciplina dell'arbitrato cit. p.245; L UISO -
S ASSANI La riforma del processo civile sub art.816-quater , 2006 p.289;
19 S ALVANESCHI L'arbitrato con pluralità di parti cit. p.464; C ONSOLO Codice cit. p.5890; B OVE
La nuova disciplina dell'arbitrato in Il nuovo processo civile di Bove-Cecchella, Milano
2006 p.75; O DORISIO Prime osservazioni sulla nuova disciplina dell'arbitrato in Riv. dir.
proc. 2006 p.262;
20 C ONSOLO Codice cit. p.5885; M URONI Clausola compromissoria “binaria” cit. p.142;
ANDRIOLI sub art 809 in Commento al codice di procedura civile, Napoli 1964 p.799;
C ECCHELLA Commento agli articoli 809-813 c.p.c. in La nuova disciplina dell'arbitrato di
Menchini 2010 p.131; R UFFINI Giudizio arbitrale con pluralità di parti in Studi in onore di
L. Montesano, 1997 p.691; S ALVANESCHI L'arbitrato con pluralità di parti, 1999 p.317;
S ATTA Commentario al codice di procedura civile, 1971 p.250; S CHIZZEROTTO Dell'arbitrato,
1988 p.342; L UISO L'arbitrato amministrato nelle controversie con pluralità di parti in Riv.
arb. 2001 p.611;
13
nomina l'arbitro in sostituzione della parte che non abbia proceduto alla designazione
del proprio arbitro in seguito all'invito della controparte. Posto che la riforma del 2006
non ha eliminato questo meccanismo sostitutivo o non lo ha ridimensionato, si dovrà
valutare se può essere utilizzato in questi casi.
Partendo ora dall'idea che, se dopo la nomina del primo arbitro ad opera del primo
soggetto, le controparti rifiutino di nominare congiuntamente un arbitro, l'arbitrato vada
considerato improcedibile 21
, un'altra questione si apre. La prima parte per avere tutela
dovrà andare dal giudice ordinario, il problema sta nel fatto che le controparti chiamate
in giudizio possono eccepire l'esistenza del patto compromissorio firmato da tutti i
soggetti in lite. Si dovrà valutare se il rifiuto delle “convenute” di nominare un arbitro in
modo congiunto equivalga a stralciare la scelta fatta per la via arbitrale inoltre si
cercherà di capire se la proposizione dell'exceptio compromissi nel giudizio ordinario le
obblighi ad una nomina congiunta nel nuovo procedimento arbitrale che la parte attrice
vorrà intraprendere.
Il secondo caso di cui parlavamo nella distinzione iniziale, è quello in cui non tutti i
litiganti fossero stati firmatari dell'accordo compromissorio 22
. I problemi insorgono
quando una delle parti vuole convenire le altre in giudizio, rispettivamente una parte
firmataria voglia iniziare un giudizio arbitrale o una parte non firmataria voglia iniziare
un giudizio ordinario, sempre tenendo a mente il legame di litisconsorzio necessario che
lega le parti.
Quando un soggetto che abbia firmato un patto compromissorio voglia iniziare una lite
anche contro soggetti non firmatari dello stesso, ha due possibilità, cioè o stipula un
nuovo accordo compromissorio con tutti i litiganti o inizia la lite solo con i firmatari
dell'accordo compromissorio e tenta di chiamare poi ad intervenire il non firmatario.
Infatti se anche il soggetto previamente rinunciasse alla scelta fatta per la via arbitrale e
iniziasse un procedimento ordinario le parti firmatarie potrebbero opporgli l'eccezione
21 L UISO - SASSANI La riforma del processo civile sub art.816-quater , 2006 p.290; C ARPI
Commentario al codice di procedura civile sub art.816-quater, Padova 2007 p.451;
FAZZALARI L'arbitrato, 1997 p.58; C ONSOLO Codice di procedura civile commentato, Padova
2007 p.5886;
22 P UNZI Disegno sistematico dell'arbitrato, 2000 p.546; C ARPI Commentario al codice di
procedura civile sub art.816-quater, Padova 2007 p.446;
14
di compromesso e bloccare il processo davanti al giudice dello Stato.
Se i soggetti in lite stipulassero un nuovo accordo compromissorio si rientrerebbe
nell'ipotesi prima esaminata, con le relative questioni.
Il soggetto firmatario potrebbe, invece, iniziare il procedimento arbitrale nei confronti
solamente degli altri firmatari dell'accordo. Ora una volta formato il collegio arbitrale
gli arbitri potrebbero o meno rendersi conto del fatto che un litisconsorte necessario è
stato pretermesso. Se gli arbitri si rendono conto della mancanza del soggetto estraneo
l'accordo compromissorio ne chiederanno la chiamata: sorge qui il problema
dell'intervento nel procedimento arbitrale 23
.
L'intervento del litisconsorte necessario pretermesso è ammesso in ogni caso
dall'articolo 816 quinquies 24
. Il problema sta nel fatto che gli arbitri sono sprovvisti dei
poteri coercitivi 25
propri del giudice ordinario, ci si chiede dunque, in primis se possano
emanare l'ordine di integrazione del contraddittorio 26
previsto dall'articolo 102 c.p.c.
Inoltre se, accettata la tesi secondo cui può trattarsi solamente di un invito 27
, non
23 C ONSOLO Codice cit. p.5890; P OLINARI Pluralità di parti e pluralità di convenzioni
d'arbitrato in Riv. arb. 2006 p.538; M ONTELEONE Manuale di diritto processuale civile.
Volume II L'arbitrato, IV ed. 2007 p.33;
24 L UISO - SASSANI La riforma del processo civile sub art.816-quater , 2006 p.292; B ARBIERI Il
nuovo diritto dell'arbitrato, Padova 2007 p.234; C ONSOLO Codice cit. p.5902; PUNZI
Disegno sistematico dell'arbitrato, 2000 p.565; R UFFINI L'intervento nel giudizio arbitrale
in Riv. arb. 1995 p.622; O DORISIO Prime osservazioni sulla nuova disciplina dell'arbitrato
in Riv. dir. proc. 2006 p.262; S ALVANESCHI Articolo 816 quater c.p.c. in Le nuove leggi civili
commentate, 2007 p.1287; ID sub art.816 quater in La nuova disciplina dell'arbitrato di
Menchini 2010 p.248; M ONTELEONE Manuale di diritto processuale civile. Volume II
L'arbitrato, IV ed. 2007 p.33;
25 P UNZI Disegno sistematico dell'arbitrato, 2000 p.570; R UFFINI Giudizio arbitrale con
pluralità di parti in Studi in onore di L. Montesano, 1997 p.674; ID L'intervento nel
giudizio arbitrale in Riv. arb. 1995 p.653;
26 C ONSOLO Codice cit. p.5903; R UFFINI L'intervento nel giudizio arbitrale in Riv. arb. 1995
p.653 e 662; S ALVANESCHI L'arbitrato con pluralità di parti, 1999 p.272; C ARPI
Commentario al codice di procedura civile sub art.816-quater, Padova 2007 p.451;
FAZZALARI L'arbitrato, 1997 p.57;
27 B ARBIERI Il nuovo diritto dell'arbitrato, Padova 2007 p. 235; FAZZALARI L'arbitrato, 1997
p.58; FAZZALARI (a cura di) Riforma della disciplina dell'arbitrato : L. n. 80-2005 e D.lgs.
n. 40-2006, 2006; L ONGO Litisconsorzio necessario e arbitrato in Riv. arb. 1999 p.360;
C ARPI Commentario al codice di procedura civile sub art.816-quater, Padova 2007 p.446;
P UNZI Disegno sistematico dell'arbitrato, 2000 p.570; R OMANO Commento in Corriere
giuridico, 1999 p.231; S ALVANESCHI Articolo 816 quater c.p.c. in Le nuove leggi civili
commentate, 2007 p.1287; ID sub art.816 quater in La nuova disciplina dell'arbitrato di
Menchini 2010 p.246;
15
vincolante per il non firmatario, si dovrà valutare quali diritti 28
ha il litisconsorte che
decidesse volontariamente di intervenire nel procedimento arbitrale e cosa accadrebbe
se decidesse invece di non intervenire 29
.
Aperta la questione dell'intervento, ne vagliamo un'altra ipotesi, cioè il caso in cui ci
siano più litisconsorti necessari tutti firmatari dell'accordo compromissorio ma dove
l'attore convenga in arbitrato solo alcuni di essi omettendo di citare l'altro o gli altri.
Come abbiamo detto poc'anzi il nuovo articolo 816 quinquies dissipa i dubbi sulla
possibilità del litisconsorte necessario pretermesso di intervenire in arbitrato a
prescindere dalla volontà delle altre parti o degli arbitri 30
. Il fatto che il soggetto sia già
vincolato dall'accordo compromissorio elimina il problema dei poteri coercitivi degli
arbitri 31
, infatti qui una volta che il soggetto sia stato informato della lite in corso ed
invitato a parteciparvi, sarà comunque vincolato dal lodo che verrà emesso alla fine
della causa proprio in quando firmatario dell'accordo all'origine 32
. Da chiarire qui sarà
28 C ONSOLO Codice cit. p.5906; S ALVANESCHI L'arbitrato cit. p.274; ID Articolo 816 quater
c.p.c. in Le nuove leggi civili commentate, 2007 p.1287; ID sub art.816 quater in La nuova
disciplina dell'arbitrato di Menchini 2010 p.247; R UFFINI L'intervento nel giudizio arbitrale
in Riv. arb. 1995 p.667; IZZO Le parti del procedimento arbitrale in Arbitrato,ADR e
conciliazione di Rubino-Sammartano 2009 p.333;
29 C ONSOLO Codice cit. p.5903; C ARNACINI voce Arbitrato rituale in Nov. Dig. it. p.896;
FAZZALARI L'arbitrato, 1997 p.58; IZZO Le parti del procedimento arbitrale in
Arbitrato,ADR e conciliazione di Rubino-Sammartano 2009 p.334; R OMANO Commento in
Corriere giuridico, 1999 p.231; P UNZI Disegno sistematico dell'arbitrato, 2000 p.569;
R UFFINI L'intervento nel giudizio arbitrale in Riv. arb. 1995 p.649; S ALVANESCHI Articolo 816
quater c.p.c. in Le nuove leggi civili commentate, 2007 p.1287; ID sub art.816 quater in La
nuova disciplina dell'arbitrato di Menchini 2010 p.247; ANDRIOLI sub art 807 in Commento
al codice di procedura civile, Napoli 1964 p.770;
30 B ARBIERI Il nuovo diritto dell'arbitrato, cit. p.234; C ONSOLO Codice cit. p.5895; FAZZALARI (a
cura di) Riforma della disciplina dell'arbitrato : L. n. 80-2005 e D.lgs. n. 40-2006, 2006;
IZZO Le parti del procedimento arbitrale in Arbitrato,ADR e conciliazione di Rubino-
Sammartano 2009 p.332; P UNZI Disegno sistematico dell'arbitrato, 2000 p.569; R OMANO
Commento in Corriere giuridico, 1999 p.229;
31 R OMANO Commento in Corriere giuridico, 1999 p.230; C ARNACINI voce Arbitrato rituale in
Nov. Dig. it. p.896; F AZZALARI (a cura di) Riforma della disciplina dell'arbitrato : L. n. 80-
2005 e D.lgs. n. 40-2006, 2006; FAZZALARI L'arbitrato, 1997 p.57; L UISO - SASSANI La
riforma del processo civile sub art.816-quater , 2006 p.291; R UFFINI L'intervento nel
giudizio arbitrale in Riv. arb. 1995 p.662; FAZZALARI In tema di compromesso e di
litisconsorzio necessario in Riv. arb. 1994 p.697;
32 P UNZI Disegno sistematico dell'arbitrato, 2000 p.565; S ALVANESCHI sub art.816 quater in La
nuova disciplina dell'arbitrato cit. p.241; S ALVANESCHI L'arbitrato con pluralità di parti,
1999 p.262; ID Articolo 816 quater c.p.c. in Le nuove leggi civili commentate, 2007 p.1283;
C ONSOLO Codice cit. p.5896; R UFFINI L'intervento nel giudizio arbitrale in Riv. arb. 1995
16
cosa accada quando il soggetto intervenga, in particolare riguardo alla nomina degli
arbitri 33
. Se non desteranno preoccupazioni i casi in cui sia stato un soggetto terzo a
nominare gli arbitri o se già nell'atto compromissorio veniva effettuata la nomina 34
, nelle
altre ipotesi sorgerà il problema di un collegio arbitrale potenzialmente imparziale o
nella cui nomina non è stato rispettato il principio di uguaglianza delle parti.
Pensiamo ora al caso in cui sia un soggetto estraneo all'accordo compromissorio che
voglia iniziare una causa contro dei soggetti che invece ne abbiano firmato uno tra loro.
L'ipotesi più importante è quella del creditore che agisce in surrogatoria contro il debitor
debitoris 35
. Sappiamo che il debitore surrogato deve partecipare al giudizio tra creditore
e debitor debitoris in quanto litisconsorte necessario 36
. La questione sta qui nello
stabilire se il patto compromissorio sottoscritto da debitore surrogato e suo debitore sia
vincolante anche per il creditore surrogante 37
, obbligandolo a percorrere la via
arbitrale 38
. Se si permettesse al creditore di adire la via ordinaria il debitor debitoris
vedrebbe resa inutile la scelta fatta a suo tempo per l'arbitrato per una motivazione, il
credito che il surrogante vanta nei confronti del debitore surrogato, su cui lui non poteva
influire e da cui non dovrebbe venire pregiudicato. Se, invece, fosse il surrogante a
dover percorrere la via arbitrale, lo si obbligherebbe a ricorre ad un giudice che non è
quello ordinario a causa di una scelta fatta da altri e di cui dovrebbe anche sostenere i
costi. La soluzione che dottrina e giurisprudenza hanno trovato al problema si basa sulla
p.662; FAZZALARI In tema di compromesso e di litisconsorzio necessario in Riv. arb. 1994
p.699; R OMANO Commento in Corriere giuridico, 1999 p.230 in nota (11); C ARNACINI voce
Arbitrato rituale in Nov. Dig. it. p.896;
33 S ALVANESCHI L'arbitrato con pluralità di parti, 1999 p.269; R UFFINI L'intervento nel giudizio
arbitrale in Riv. arb. 1995 p.664; S ALVANESCHI Articolo 816 quater c.p.c. in Le nuove leggi
civili commentate, 2007 p.1286;
34 P OLINARI Pluralità di parti e pluralità di convenzioni d'arbitrato in Riv. arb. 2006 p.540;
35 C ECCHELLA Limiti soggettivi di efficacia del patto compromissorio in Corriere
giuridico, 1995, p. 1373; C ONSOLO Postilla: su arbitrato,azione surrogatoria e designazione
degli arbitri in Giurisprudenza italiana, 1996 p.1528; Z UCCONI GALLI F ONSECA in Riv. trim.
diritto e proc. Civile, 1998 p.1195;
36 S ALVANESCHI L'arbitrato con pluralità di parti, 1999 p.112;
37 Z UCCONI GALLI F ONSECA in Riv. trim. diritto e proc. Civile, 1998 p.1195; S ALVANESCHI
L'arbitrato cit. p. 111; B ENATTI Sulla circolazione della clausola compromissoria in Studi in
onore di P. Rescigno, Milano 1998 p.106; C ECCHELLA Limiti soggettivi di efficacia del patto
compromissorio in Corriere giuridico, 1995 p.1376;
38 C ONSOLO Postilla: su arbitrato,azione surrogatoria e designazione degli arbitri in
Giurisprudenza italiana, 1996, p.1529;
17
valutazione dei diversi interessi e su di un loro bilanciamento e di ciò daremo conto nel
seguito della tesi.
Visto ciò che può accadere nella fase di costituzione del collegio arbitrale, dovremo poi
dar conto delle regole procedurali valenti in un arbitrato in cui le parti siano legate da
una fattispecie litisconsortile necessaria. Partiremo con lo studio del problema,
analizzando ciò che dottrina e giurisprudenza hanno elaborato in tema per il processo
ordinario, vedendo se le soluzioni adottate possano essere applicate anche nel
procedimento arbitrale.
In seguito, trattando della censura del lodo parleremo anche di come il litisconsorzio
necessario influisca sugli aspetti procedurali dell'impugnazione, ad esempio sui termini
per proporre gravame.
Sempre parlando dell'impugnazione del lodo arbitrale, dobbiamo richiamare quel che
abbiamo detto in precedenza: gli arbitri potrebbero anche non rendersi conto che nella
lite alcuni soggetti sono legati ad altri (firmatari o non dell'accordo compromissorio) da
litisconsorzio necessario, configurandosi così il problema del lodo emanato in assenza
di un litisconsorte necessario 39
. Un lodo di questo tipo è sicuramente invalido e può
essere impugnato. La disciplina si differenzia in base ai soggetti che vogliono
impugnare il lodo invalido.
Se è uno dei soggetti che sono stati parte del giudizio arbitrale, di cui il lodo è
espressione, a voler impugnarlo, la via da percorrere sarà quella dell'impugnazione per
nullità 40
come disciplinata dagli articoli 827 c.p.c. e ss. L'articolo 829 “casi di nullità”
contiene un elenco di motivi di censura 41
del lodo arbitrale. Il successivo articolo 830
39 L ONGO Litisconsorzio necessario e arbitrato in Riv. arb. 1999 p.357; R OMANO Commento in
Corriere giuridico, 1999 p.229;
40 C ARPI Commentario cit. p.452; ATTERITANO Le impugnazioni in Arbitrato,ADR e
conciliazione di Rubino-Sammartano Bologna 2009 p.907; C ONSOLO Codice di procedura
civile commentato, Padova 2007 p.5881; FAZZALARI L'arbitrato, 1997 p.118; O DORISIO
Prime osservazioni sulla nuova disciplina dell'arbitrato in Riv. dir. proc. 2006 p.269;
R OMANO Commento in Corriere giuridico, 1999 p.232;
41 ATTERITANO Le impugnazioni in Arbitrato,ADR e conciliazione di Rubino-Sammartano
Bologna 2009 p.911; C ARPI Profili del contraddittorio in arbitrato in Riv. arb. 2002 p.2;
C ARPI Commentario al codice di procedura civile sub art.816-quater, Padova 2007 p.453;
C ONSOLO Codice di procedura civile commentato, Padova 2007 p.5892;
18
divide i motivi di censura in due sottogruppi differenziandoli per quanto riguarda la
competenza della corte d'appello per il rescissorio 42
. Da ciò capiamo l'importanza che
avrà valutare in base a quale dei casi elencati nell'articolo 829 si contesta la validità del
lodo. Senza dimenticare il fatto che il soggetto, la cui assenza inficia la validità del lodo,
può essere stato uno degli originari firmatari della clausola compromissoria come anche
non esserlo, non avendo rinunciato alla giurisdizione ordinaria: questa differenziazione
ha conseguenze sulla scelta del motivo dell'impugnazione del lodo, tra quelli elencati
nell'articolo 829, primo comma c.p.c. oltre a comportare delle questioni da risolvere per
decidere sulla competenza per la fase successiva all'annullamento del lodo.
Se poi è il litisconsorte pretermesso, sia stato egli compromittente o meno, a voler
impugnare il lodo potrà proporre opposizione di terzo 43
seguendone la relativa
disciplina, sempre poi differenziandosi la disciplina conseguenze all'impugnazione in
base alla condizione di firmatario o meno dell'accordo compromissorio dell'opponente.
Abbiamo così cercato di illustrare tutte le possibili questioni nascenti dalla presenza di
una fattispecie di litisconsorzio necessario in arbitrato. Nel seguito della tesi
analizzeremo le elaborazioni di dottrina e giurisprudenza che hanno cercato di trovarne
soluzione.
42 ATTERITANO Le impugnazioni in Arbitrato,ADR e conciliazione di Rubino-Sammartano
Bologna 2009 p.918; FAZZALARI In tema di compromesso e di litisconsorzio necessario in
Riv. arb. 1994 p.697; O DORISIO Prime osservazioni sulla nuova disciplina dell'arbitrato in
Riv. dir. proc. 2006 p.270; B ERNARDINI Ancora una riforma dell'arbitrato in Italia in Dir.
comm. internaz. 2006 p.227ss;
43 C ARPI Commentario cit. p.452; FAZZALARI L'arbitrato, 1997 p.61 e 117s; R UFFINI
L'intervento nel giudizio arbitrale in Riv. arb. 1995 p.647; B OCCAGNA Commento
all'articolo 831 c.p.c. in La nuova disciplina dell'arbitrato di Menchini 2010 p.475; IZZO
Le parti del procedimento arbitrale in Arbitrato,ADR e conciliazione di Rubino-
Sammartano 2009 p.332; R OMANO Commento in Corriere giuridico, 1999 p.230; FAZZALARI
L'arbitrato, 1997 p.59; L IPARI sub art.816quater in Commentario alle riforme del processo
civile, volume III tomo II , Arbitrato di Briguglio-Capponi, Padova 2009 p.767;
19
Laura Smiderle Corso di laurea a ciclo unico in giurisprudenza matricola
751085 C APITOLO S ECONDO Le modalità di nomina degli arbitri quando tutte le parti sono legate
dalla medesima convenzione d'arbitrato Sommario: 1. Premessa – 2. (Segue) Cenni sul litisconsorzio necessario e sulle
elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali in tema - 3. (Segue) L'intervento del
legislatore: l'inserimento tra le norme sull'arbitrato di disposizioni riguardanti il
litisconsorzio necessario - 4. L'articolo 816 quater sul processo arbitrale con pluralità di
parti: in particolare alcuni aspetti che lascia irrisolti e l'articolo 816 quinquies - 5. La
devoluzione della nomina degli arbitri ad un terzo - 6. (Segue) La compatibilità tra la
scelta degli arbitri da parte del terzo e l'intervento del litisconsorte pretermesso
compromittente - 7. La nomina degli arbitri d'accordo tra le parti - 8. (Segue) La
compatibilità tra la nomina degli arbitri d'accordo tra le parti originarie e l'intervento del
litisconsorte pretermesso compromittente - 9. La nomina degli arbitri attraverso il
raggruppamento delle parti in due poli d'interessi contrapposti: In particolare
l'elaborazione dottrinale e della giurisprudenza precedente alla riforma riguardante la
problematica della pluralità di parti in arbitrato - 10. (Segue) L'intervento della
Cassazione sul tema dell'utilizzo della clausola binaria in arbitrato plurilaterale - 11.
(Segue) L'esclusione dell'applicabilità, da parte della Cassazione, dell'aggregazione
delle parti in due poli contrapposti in caso di litisconsorzio necessario e le critiche
mossele dalla dottrina - 12. La cristallizzazione dei risultati a cui la dottrina era
pervenuta, nelle nuove disposizioni sull'arbitrato emanate dal legislatore - 13. (Segue) Il
caso di lite in cui le parti siano portatrici di interessi astrattamente raggruppabili in due
poli - 14. (Segue) Il principio di leale collaborazione tra le parti - 15. (Segue)
L'intervento del litisconsorte pretermesso compromittente quando originariamente le
controparti si fossero raggruppate in due poli d'interesse nominando i rispettivi arbitri -
16. Le conseguenze derivanti dall'improcedibilità dell'arbitrato - 17. Cenni in tema di
arbitrato societario 1. Con la riforma del 2006 è stato introdotto un articolo, l'816 quater 1
c.p.c. che pone le
1 Riportiamo qui il testo dell'articolo 816 quater:
20