3
favorevole ed, in considerazione dei tempi necessari alla
definizione della controversia, spesso si preferisce
rinunciare a priori ad una azione giudiziaria. Questi
effetti sono ancor più dannosi quando il valore
economico dell’oggetto della controversia è medio-
basso.
Il ricorso al giudizio ordinario ha, per sua stessa
natura, tra i suoi effetti quello di determinare o
consolidare una “frattura” tra le parti, esponendo anche
la parte che al termine del giudizio risulterà vittoriosa al
rischio della riprovazione e dell’isolamento nel futuro;
invece, la possibilità di risolvere stragiudizialmente la
controversia potrebbe riuscire a conservare le relazioni
tra le parti.
Fatte queste considerazioni, si comprende il
crescente interesse nei confronti dell’arbitrato e delle
altre modalità di risoluzione stragiudiziale delle
controversie.
4
L’arbitrato, dopo essere stato inizialmente visto
come uno strumento adatto alla risoluzione di
complesse controversie
3
di valore economico rilevante
tra grandi gruppi imprenditoriali, è oggi considerato
idoneo anche a situazioni di micro-conflittualità tra
imprese e imprese e tra imprese e consumatori.
3
B. SERVENTI, La camera arbitrale di Milano, in Impresa & Stato n. 40,
in http://impresa-stato.mi.camcom.it/im_40/serventi.html.
5
2. IL QUADRO NORMATIVO DI
RIFERIMENTO
Il legislatore italiano ha affrontato negli ultimi
anni con più provvedimenti il problema della soluzione
stragiudiziale delle controversie, cercando di predisporre
strumenti e strutture idonee a fornire risposte alla
crescente domanda, diffusa nella società, di modalità
alternative al giudizio ordinario
Esattamente in questa direzione vanno ricordati
due provvedimenti fondamentali: la legge 5 gennaio
1994, n. 25 “Nuove disposizioni in materia di arbitrato e
disciplina dell’arbitrato internazionale” e la legge 29
dicembre 1993, n. 580 “Riordino delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura”
4
.
4
Per approfondire i temi della riforma del sistema delle Camere di
commercio operata nel 1993 si possono vedere: F. GALGANO, Le
nuove frontiere delle Camere di commercio, Milano, 1994; G. ALPA – F.
DEL RE – P. GAGGERO, Le Camere di Commercio e la regolazione del
mercato, Milano, 1995; M. E. TEATINI, Il nuovo ordinamento delle Camere
di commercio, Padova, 1996; O. CASTELLANA – M. CONTE – A.
MARINELLI – E. M. TRIPODI, Camere di commercio e Upica, Milano,
1996; G. F. FERRARI, Le Camere di commercio e le innovazioni normative di
cui alla legge 580/1993, Milano, 1997.
6
Con la legge 25/1994 si è intervenuti in maniera
incisiva sull’istituto arbitrale adeguando l'ordinamento
italiano a quello degli altri paesi europei e rafforzando la
garanzia dell’autonomia delle parti e la tutela degli effetti
sia della domanda di arbitrato che della decisone resa
dall’arbitro.
Lo stesso provvedimento legislativo ha segnato il
progressivo superamento della concorrenza tra il
giudizio arbitrale ed il giudizio ordinario, dando al primo
un riconoscimento tale da affievolire la diffusa
avversione nei confronti della risoluzione stragiudiziale
delle controversie.
Il legislatore, in precedenza, con la legge 580/1993
volendo mettere a disposizione modalità per rendere
effettivamente fruibile l’arbitrato e la conciliazione, ha
ritenuto idonee le strutture delle Camere di commercio
5
5
Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
enti di diritto pubblico che svolgono funzioni di interesse generale del
sistema della imprese (legge 580/1993). Si tratta di enti ad
appartenenza necessaria, di tipo associativo, a competenza territoriale
delimitata (a base provinciale), che raggruppano i commercianti, gli
industriali, gli artigiani e gli agricoltori. Tra i compiti più importanti
affidati a questi enti si possono ricordare, oltre alla cura degli interessi
generali delle imprese, la tenuta del Registro delle imprese, la
formazione di mercuriali e listini prezzi, l’amministrazione delle borse
7
per amministrare tali procedure, attribuendo loro la
facoltà di "promuovere la costituzione di apposite commissioni
conciliative e arbitrali per la risoluzione delle controversie
merci e delle borse valori; di particolare rilievo sono le funzioni di
supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese,
nonché la formazione di commissioni arbitrali e di conciliazione per la
soluzione delle controversie tra imprenditori e tra questi ed i
consumatori.
Le Camere di commercio, i cui organi sono il consiglio, la giunta e ed
il presidente (eletto dal consiglio), adottano uno statuto approvato dal
Ministero delle attività produttive.
L’art. 1, comma 4, lett. d), della legge 59/1997, esclude il conferimento
a regioni, province e comuni dei compiti esercitati localmente in
regime di autonomia funzionale dalle Camere di commercio
configurate come autonomia funzionali. Inoltre, ai sensi dell’art. 2,
comma 2-bis, della stessa legge 59/1997 le Camere di commercio
esercitano pure funzioni regolamentari.
Il capo VII, titolo II, del d.lgs. 112/1998, si occupa dell’ordinamento
degli enti camerali, prevedendo in particolare l’abrogazione degli atti di
controllo sugli statuti delle Camere di commercio, sui bilanci e sulla
determinazione delle piante organiche delle stesse (art. 37); la vigilanza
sull’attività delle Camere di commercio, prevista dalla legge 580/1993,
è svolta dal Ministero delle attività produttive, il quale presenta ogni
anni al parlamento una relazione generale sulla loro attività. Tale
relazione è redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle ragioni,
sentite le unioni regionale delle Camere di commercio. Il controllo
sugli organi camerali, compreso lo scioglimento dei consigli camerali, è
ora svolto dalle regioni, alle quali è garantita la presenza di un
rappresentante nel collegio dei revisori dei conti. Sono riservate allo
Stato le funzioni concernenti l’approvazione delle statuto dell’Unione
Italiana della Camere di commercio (UNIONCAMERE), lo scioglimento
degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico e, previa
intesa con la Conferenza Stato-regioni, l’istituzione delle Camere di
commercio derivanti da accorpamenti delle circoscrizioni territoriali di
due o più camere.
L’art. 20 del d.lgs. 112/1998, inoltre, attribuisce alle Camere di
commercio le funzioni esercitate in precedenza dagli uffici provinciali
dell’industria, il commercio e l’artigianato (UPICA) ivi comprese quelle
relative ai brevetti ed alla tutela della proprietà industriale.
8
commerciali tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti" (art.
2, 4° comma, lett. a).
La possibilità conferita, dalle legge 580/1993, alle
Camere di commercio di costituire Camere arbitrali non
dovrebbe intendersi limitata alle gestione delle sole
controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ma
in senso, almeno potenzialmente, più ampio.
In questa direzione cogliamo la disposizione
prevista nell’art. 1 del regolamento di arbitrato della
Camera arbitrale di Firenze che espressamente fa
riferimento alla risoluzione di controversie di natura
economica in generale, senza alcuna distinzione.
6
Con la suddetta legge 580/1993 il legislatore,
investendo gli enti camerali di un ruolo di terzo rispetto
al conflitto, ha quindi riconosciuto la loro naturale
collocazione tra imprese e consumatori indirizzando
verso le Camere di commercio anche la micro-
conflittualità che in precedenza mai si era rivolta
all'arbitrato.
6
G. RECCHIA, L’arbitrato istituzionalizzato nell’esperienza italiana, in Riv.
Arb., n. 1, 1992, pagg. 172 e ss.
9
La possibilità di amministrare procedura
stragiudiziali che nel tempo ha caratterizzato le Camere
di commercio, trova origine nella loro spiccata
autonomia determinata dalla capacità delle stesse di
organizzarsi e determinarsi a prescindere dalle leggi dello
Stato
7
.
La legge 580/1993, pur rappresentando un
significativo cambiamento, non attribuisce – però -
funzioni giurisdizionali delegate dallo Stato alle Camere
di commercio, bensì si è limitata a fornire
riconoscimento ad una realtà preesistente caratterizzata
da una propria originaria forma organizzativa e
normativa
8
.
Il fenomeno della definizione stragiudiziale delle
controversie presso le Camere di commercio ha origine
dalla legge 6 luglio 1862, n. 680 che istituì nel Regno
d’Italia le Camere di commercio. Benché il
provvedimento non contemplasse, in maniera esplicita,
7
E. FAZZALARI, La cultura dell’arbitrato, in Riv. Arb., n. 1, 1991, pag.
5.
8
R. CAPONI, ibidem, pag. 674.
10
tra le funzioni tipiche degli enti camerali
l’amministrazione di arbitrati queste, subito dopo, si
dotarono al loro interno di corti arbitrali. Già nel
novembre 1863, la Camera di commercio ed arti di
Bergamo
9
istituì, infatti, una stabile struttura per la
composizione delle controversie in materia commerciale
ed industriale.
Altre esperienze seguirono quella di Bergamo: nel
1882, ad esempio, la Camera di commercio di Genova
emanò un apposito regolamento per l’amministrazione
delle procedure arbitrali
10
e la Camera di commercio di
Napoli si dotò di uno stabile collegio arbitrale che
assunse un carattere di specificità poiché a questo erano
devolute soprattutto le controversie sorgenti dal
mercato dei cereali
11
.
La nascita spontanea di collegi arbitrali presso le
Camere di commercio, già a quei tempi, fu spinta
9
G. COLLURA, Contributo allo studio dell’arbitrato libero in Italia, Milano,
1978, pagg. 90 e ss.
10
G. ALPA, La circolazione dei modelli di risoluzione stragiudiziale delle
controversie, in Giust. Civ., 1994, pag. 111.
11
G. POLVANI, voce Arbitrato amministrato e Camere arbitrali, in
Dizionario dell’arbitrato, Torino, 1997, pag. 14.
11
dall’esigenza di garantire una procedura spedita e
semplice capace di fornire alle parti una accentuata
preparazione tecnica-merceologica dell’arbitro.
La spontanea costituzione di collegi e corti
arbitrali venne però visto con sfavore dal legislatore che,
con la legge 25 gennaio 1888, n. 5174, soppresse le
camere arbitrali ed i tribunali commerciali in generale
12
,
anche quelli che si erano spontaneamente costituiti
presso le Camere di commercio.
Successivamente la legge 20 marzo 1910, n. 121,
che pose in essere un riordino sommario delle Camere
di commercio, si limitò soltanto a configurare per gli
enti camerali un ruolo di appointing autority per le
controversie di carattere commerciale ed industriale
13
.
L’arbitrato amministrato dalle Camere di
commercio però - di fatto - continuò ad esistere seppur
privo di fondamento normativo fino al 1924; anno in
12
A. BUONFRATE – A. LEOGRANDE, L’arbitrato amministrato dalle
Camere di commercio, Milano, 1998, pag. 6.
13
R. CAPONI, ibidem, pag. 672.
12
cui trova una propria disciplina normativa con la legge 8
maggio 1924, n. 750.
Nel 1926, con la legge n. 731 del 18 aprile, le
Camere di commercio - nell’ottica corporativa
dell’economia fascista - vengono sostituite dai consigli
provinciali dell’economia che ne assorbono compiti e
funzioni. Dovremo attendere il r.d. 20 settembre 1943,
n. 2011, contenente il T.U. della legge sui consigli
provinciali dell’economia corporativa, per avere un
provvedimento che contempli la possibilità di istituire
all’interno di questi organismi camere arbitrali.
A questo punto, è opportuno ricordare che la
spinta decisiva che ha determinato, negli ultimi anni,
l’effettivo impegno del legislatore è dovuta ai positivi
risultati conseguiti dai metodi alternativi di soluzione
delle controversie in realtà come il nord ed il centro
America ed i paesi di common law in generale
14
14
Sulla tendenza da parte del legislatore italiano a predisporre
strumenti che consentano la risoluzione alternativa delle controversie
si veda: A. BUONFRATE, Appalti pubblici: la Camera arbitrale per i lavori
pubblici ed il nuovo sistema di giustizia alternativa, in Giur. It, 2001, pagg
877 e ss.