Introduzione
Da un comunicato del Governo degli Stati Uniti:
“ Fact Sheet about the Status of Detainees at Guantánamo.
United States Policy:
ξ The President has determined that the Geneva Convention
applies to the Taliban detainees, but not to the Al-Qaida
detainees.
ξ Al-Qaeda is not a State party to the Geneva Convention; it is a
foreign terrorist group. As such its members are not entitled to
Prisoner of War (POW) status.
ξ Although we never recognized the Taliban as the legitimate
Afghan government, Afghanistan is a party to the Convention,
and the President has determined that the Taliban are covered
by the Convention. Under the terms of the Geneva Convention,
however, the Taliban detainees do not qualify as POWs.
ξ Therefore, neither the Taliban nor Al-Qaeda detainees are
entitled to POW status.
ξ Even though the detainees are not entitled to POWs privileges,
they will be provided many POW privileges as a matter of
policy.
The White House Press Secretary gave the following explanation of
that decision:
“Under Article 4 of the Geneva Convention, however, Taliban
detainees are not entitled to POW status. To qualify as POWs status
under Article 4, Al-Qaeda and Taliban detainees would have to have
satisfied four conditions: they would have to be part of a military
hierarchy; they would have to have worn uniforms or other distinctive
signs visible at a distance; they would have to have carried arms
openly; and they would have to have conducted their military
7
operations in accordance with the laws and customs of war. The
Talibans have not effectively distinguished themselves from the civilian
population of Afghanistan. Moreover, they have not conducted their
operations in accordance with the laws and customs of war. Instead,
they have knowingly adopted and provided support to the unlawful
terrorist objectives of the Al-Qaida”
2
.
E’ stato osservato:
“There are divergent views between the United States and the
International Committee of the Red Cross (ICRC) on the procedures
which apply on how to determine that the persons detained are not
entitled to Prisoners of War status”
3
.
Gli eventi successivi all’11 settembre hanno messo in evidenza il
cambiamento, anche morale, che caratterizza la comunità
internazionale.
La problematica consiste nel trovare i modi di combattere le nuove
forme di violenza, preservando gli standards di protezione previsti dal
diritto internazionale.
Gli atti di violenza transnazionale e le reazioni che essi hanno
provocato, portano ad interrogarsi circa l’adeguatezza di questo corpo
di norme.
In particolare ci si chiede se la lotta contro il terrorismo è una “guerra”
nel senso giuridico del termine. Secondo alcuni la guerra al terrorismo
è un conflitto di carattere transnazionale, e coloro che si sospetta essere
coinvolti sono “combattenti nemici” che, una volta catturati, possono
essere detenuti fino al termine della “guerra contro il terrorismo”
4
.
2
Comunicato del Presidente degli Stati Uniti del 2 febbraio 2002, in
http://www.whitehouse.gov/news/2002/02/20020207-13html.
3
Washington Times, 9 February 2002.
4
M. GABOR RONA, Action internationale visant à prévenir et à combattre le
terrorisme: Atelier sur la protection des droits de l’homme dans la lutte contre le
terrorisme, Copenhagen, 15-16 mars 2004, in
8
Dopo una breve introduzione sul diritto umanitario, ci soffermeremo
sulle problematiche relative alla definizione di terrorismo.
Esamineremo quindi il caso Guantanamo: dopo aver analizzato lo
status giuridico della prigione che si trova nell’isola di Cuba,
analizzeremo gli eventi che hanno portato all’incarcerazione di
presunti terroristi di varie nazionalità da parte del governo americano,
gli aspetti giuridici circa lo status di questi detenuti, la posizione del
governo americano a riguardo.
Punto fondamentale è verificare la legittimità dello stato di
reclusione alla luce del diritto umanitario. Fondamentalmente ci
chiederemo se siano applicabili le Convenzioni di Ginevra, vista la
particolarità della “guerra al terrore”, e lo faremo tenendo conto anche
delle recenti sentenze della Corte Suprema in merito ai ricorsi
presentati da alcuni detenuti di Guantanamo. Concluderemo
interrogandoci se il diritto umanitario necessiti di una revisione alla
luce dei nuovi tipi di conflitti che vanno al di là della tradizionale
ripartizione in conflitti internazionali fra Stati e conflitti interni.
http://www.icrc.org/web/fre0.nsf/iwpList488/69BB5491CAB295BBC1256E13/10/2
005
«Quel est le rôle qui revient au droit international humanitaire dans ce que l’on
nomme la ‛guerre contre le terrorisme?’. Ainsi, le terrorisme – et, par voix de
conséquence, la lutte anti-terrorisme – ne sont régis par le droit humanitaire que
lorsque de telles activités atteignent le niveau d’un conflit armé, et seulement en ce
cas [...]. Le droit humanitaire est accusé d’appartenir au passé ou, tout au moins, de
manquer de vitalité et d’avoir besoin d’un réexamen, du fait de soin incapacité à
répondre aux existences posées par le terrorisme d’aujourd’hui et par les mesures
visant le combattre».
9
CAPITOLO PRIMO
Il diritto internazionale umanitario
1.1. Introduzione storica
La dottrina tradizionale suddivide il diritto internazionale in due
branche: la prima finalizzata a regolare i rapporti fra Stati in assenza di
un conflitto armato, comprendente anche le regole relative al diritto di
ricorrere alla guerra (jus ad bellum). L’altra branca è volta a
disciplinare i casi d’insorgenza di un conflitto, regolando i rapporti fra
i belligeranti e le relazioni fra questi e gli Stati terzi (jus in bello).
Questo settore è il c.d. diritto internazionale umanitario dei conflitti
armati.
La Carta delle Nazioni Unite vieta la minaccia ed il ricorso all’uso
della forza armata contro un altro Stato
5
. Il divieto non impedisce però
insorgere di conflitti armati. Inoltre esso non è assoluto: è tollerato
l’uso della forza per legittima difesa contro attacchi armati
6
. Il divieto,
inoltre, non coinvolge i conflitti interni
7
. Altri casi in cui è previsto
5
Art 2, par. 3: «All members shall settle their disputes by peaceful means in such a
manner that international peace and security, and justice, are not endangered».
Art. 2, par. 4: «All members shall refrain in their international relations from the
threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any
state, or in any other manner inconsistent with the Purpose of the United Nations».
6
Art. 51: «Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of
individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of
the United Nations […] ».
7
Art. 2, comma 7: «Nothing contained in the present Charter shall authorize the
United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic
jurisdiction of any state […] ».
10
l’uso della forza, sono le azioni collettive per ripristinare la pace e la
sicurezza internazionale
8
.
Pertanto, è necessario disporre di norme internazionali che limitino gli
effetti della guerra sulle persone e sui beni e che proteggano categorie
di persone particolarmente vulnerabili. Questo è appunto l’obiettivo
del diritto internazionale dei conflitti armati.
Esso comprende il c.d. Diritto dell’Aja – le Convenzioni del 1899 e del
1907 -, relativo alla disciplina dell’uso della violenza bellica tra i
belligeranti ovvero tra questi e i neutrali, è quindi il diritto bellico vero
e proprio, e il c.d. Diritto di Ginevra – le Convenzioni del 1906, del
1929, e del 1949 – volto alla protezione delle vittime dei conflitti
armati e della popolazione civile. La dicotomia fra diritto dei conflitti
armati e diritto umanitario può dirsi in parte superata con l’adozione,
nel 1977, dei Protocolli Addizionali alle Convenzioni di Ginevra.
Solo di recente si è iniziato ad utilizzare la locuzione “diritto
umanitario”, per mettere in risalto la finalità della regolamentazione:
limitare gli effetti della guerra sulla persona e sui beni. La formula
deriva dall’uso frequente che se ne fa soprattutto nel secondo
dopoguerra ad opera della Croce Rossa Internazionale.
Nel secolo scorso sono state elaborate le “Instructions for the
Government of Armies on the field” del 1859, meglio conosciute come
“Codice Lieber”. Esse vengono promulgate dal presidente Lincoln nel
corso della guerra di secessione americana, e costituiscono la prima
codificazione.
Il “Codice Lieber” in particolare, stabilisce che la giurisdizione
militare è applicabile tanto agli occupanti quanto agli occupati e che,
oltre ai “crimes punishable by all penal codes”, commessi da un
8
Art. 42: «Should the Security Council consider that measures provided for in
Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such
action by air, sea or land forces as may be necessary to maintain or restore
international peace end security […] ».
11
soldato americano nel territorio di uno stato nemico, debbano essere
puniti anche “all wanton violence committed against persons in the
invaded country, all destruction of property, all robbery, all pillage
sacking, all rape, wounding, maiming, or killing of such inhabitants”.
Le “Lieber’s Instructions” pongono una distinzione fra combattente
“legittimo” e combattente “illegittimo”, per cui quest ultimo non può
essere considerato prigioniero di guerra e può essere oggetto di
esecuzione sommaria […]
9
.
Nel corso del diciannovesimo secolo, diversi scrittori fanno
riferimento ai diritti dei “soldati” o “combattenti”
10
.
Oggi invece si utilizza la nomenclatura “combattente”, soprattutto per
contrapposizione alla popolazione civile, come non-combattente
11
.
A Henry Dunant si deve la costituzione della Croce Rossa
Internazionale a seguito della Battaglia di Solforino, fra francesi ed
9
C. M. POLIDORI, “Cenni storici”, in Diritto internazionale umanitario. Violazioni
e Crimini nelle nuove tipologie di Conflitti, 2004, Gaeta (stabilimento grafico
militare), pp. 14-16.
10
Martens: «Soldiers, by the order of their commanders, and such other subjects as
may obtain express permission for the purpose from their sovereign, may lawfully
exercise hostilities, and are looked upon by the enemy as lawful enemies; but those,
who not being so authorised, take upon them to attack the enemy, are treated by him
as banditti; and even the state to which they belong ought to punish them as such»,
(A Compendium of the Law of Nations, 1788 Bk VIII, ch. III, s.2)».
Bluntschli: «Sont ennemies, dans le sens propre et actif du mot, en première ligne,
les chefs de l’état ennemi et ceux qui dirigent sa politique, et ensuite tous les
personnes qui, prenant personnellement part à la lutte, font régulièrement partie de
l’armée et sont placées sous les ordres d’une puissance ennemie»,
Hall: «Of the non-combatants class little need be said…[T]he immunity from
violence to which they are entitled is limited… in that though protected from direct
injury, they are exposed to all the personal injuries indirectly resulting from military
or naval operations directed against the armed forces of the state» (A Treatise on
International Law, s. 128) ».
11
L.C. GREEN “Lawful combatants”, in The contemporary law of armed conflict,
Manchester, 2000, pp. 106-107.
12
austriaci, che si è svolta nel 1859 ed è rimasta nei ricordi per gli effetti
drammatici.
L’obiettivo è raggiunto nel 1863, quando viene convocata a Ginevra
una Conferenza Internazionale che, con una serie di risoluzioni,
costituisce la Croce Rossa Internazionale.
Le risoluzioni prevedono la creazione in ogni Paese di una Società di
Soccorso ai feriti in tempo di guerra, la formazione di infermieri
volontari che operino all’interno di queste Società di Soccorso,
l’adozione di un simbolo distintivo uguale per tutto il personale
sanitario. Il simbolo che viene adottato è la croce rossa su sfondo
bianco, in omaggio alla Svizzera.
Nel 1864 viene adottata la “Convenzione di Ginevra per il
miglioramento della sorte dei feriti in campagna”. Essa è il primo
strumento giuridico volto alla protezione delle vittime militari e, di
nuovo, è stato elaborato su iniziativa di Henry Dunant.
La Convenzione riveste una fondamentale importanza storica: è il
primo accordo multilaterale di durata illimitata applicabile ai conflitti
armati. Alla sua elaborazione hanno partecipato quasi tutti gli Stati
allora esistenti.
Essa si compone di soli dieci articoli: rende giuridicamente operanti i
principi umanitari, stabilendo che “i malati ed i feriti saranno curati, a
prescindere dalla nazione a cui appartengono”. Sancisce inoltre il
principio del rispetto assoluto delle ambulanze, degli ospedali e del
personale sanitario. Da questo momento, i principi umanitari si
affermeranno a livello internazionale molto velocemente.
Un anno dopo, durante la ventesima Conferenza di Vienna vengono
adottati i “Sette Principi Fondamentali” della Croce Rossa.
1. Umanità: la Croce Rossa si adopera a prevenire e lenire in ogni
circostanza le sofferenze degli uomini, a far rispettare la
persona umana e a proteggerne la vita e la salute; favorisce la
13
comprensione reciproca, l’amicizia, la cooperazione e la pace
duratura fra i popoli.
2. Imparzialità: la Croce Rossa non opera alcuna distinzione di
nazionalità, di razza, di religione, di condizione sociale e di
appartenenza politica. Essa interviene nel lenire le umane
sofferenze dando la priorità ai casi più gravi.
3. Neutralità: allo scopo di conservare la fiducia di tutti, la Croce
Rossa si astiene dal partecipare alle ostilità ed alle controversie
di ordine politico, razziale, religioso.
4. Indipendenza: la Croce Rossa è indipendente, ausiliaria dei
pubblici poteri nelle loro attività umanitarie. E’ sottoposta alle
leggi dei rispettivi Paesi. Le società nazionali devono, ciò
nondimeno, conservare un’autonomia che permetta loro di
agire sempre sulla base dei principi della Croce Rossa.
5. Volontariato: la Croce Rossa è un’istituzione di soccorso
volontaria e disinteressata.
6. Unità: in uno stesso Paese non vi può essere che una sola
società della Croce Rossa aperta a tutti e competente ad
estendere la sua azione umanitaria all’interno del territorio.
7. Universalità: la Croce Rossa è un’istituzione universale in seno
alla quale tutte le società hanno diritti uguali ed il dovere di
aiutarsi reciprocamente
12
.
La Croce Rossa è composta di vari organi: la Conferenza
Internazionale, che è la più alta autorità deliberante(vi partecipano i
rappresentanti del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR),
della lega delle Società di Croce Rossa, delle varie Società Nazionali,
dei governi che aderiscono alla Convenzione di Ginevra). Essa si
12
L. SALOMONE, “Breve introduzione al diritto internazionale umanitario: le
origini della Croce Rossa […]”, in Diritto & Diritti Portale Giuridico Diritto. It, in
www.diritto.it/materiali/internazionale/dir_intern_uni.pdf.
14
riunisce ogni 4 anni, col compito di delineare i vari compiti e di
assicurare l’unità di indirizzo delle società nazionali.
Dalla Conferenza Internazionale va tenuto distinto il Comitato
Internazionale della Croce Rossa (CICR). Esso è un’istituzione
neutrale che agisce in caso di conflitti, di carattere internazionale o
interno, per soccorrere le vittime civili e militari.
I suoi compiti sono di organizzare e convogliare i soccorsi per le
popolazioni civili, visitare i prigionieri di guerra, reperire notizie dei
feriti e trasmetterle ai familiari, fare da intermediario neutrale presso i
belligeranti, ad esempio nei casi di sequestri.
Nel 1899 all’Aja, la protezione internazionale viene estesa ai membri
delle forze armate in mare, feriti, malati e naufraghi. Da queste
Convenzioni si eredita la c.d. clausola Martens
13
, tuttora valida e
ripresa in numerosi trattati:
“…These provisions, the wording of which has been inspired by the
desire to diminish the evils of war, as far as military requirements
permit, are intended to serve as a general rule of conduct…
13
R. TICEHURST, “The Martens Clause and the Laws of armed Conflict”, in
International Review of the Red Cross, n. 824, 1997, pp. 125-134:
«The Martens clause is important because, through its reference to customary law, it
stresses the importance of customary norms in the regulation of armed conflicts. In
addition, it refers to ‘the principles of humanity’ and ‘the dictates of the public
conscience’. It is important to understand the meaning of these terms. The expression
‘principles of humanity’ is synonymous with ‘laws of humanity’; the earlier version
of the Martens clause refers to ‘laws of humanity’; the later version additional
Protocol I) refers to ‘principles of humanity’. The principles of humanity are
interpreted as prohibiting means and methods of war which are not necessary for the
attainment of a definite military advantage. Jean Pictet interpreted humanity to mean
that ‘…capture is preferable to wounding an enemy, and wounding him better than
killing him; that non-combatants shall be spared as far as possible; that wounds
inflicted be as light as possible, so that the injured can be treated and cured; that
wounds cause the least possible pain; that captivity be made as endurable as
possible’».
15
Until a more complete code of the laws of war has been issued,
the…Parties declare that in cases not included in the Regulations, the
inhabitants and the belligerents remain under the protection and
governance of the principles of the law of nations, as they result from
the usages established among civilized peoples, from the laws of
humanity and the dictates of the public conscience”
14
.
Nel settembre 1900 la risoluzione di Neuchâtel, per la prima volta, si
occupa dei conflitti interni. Sono stabiliti doveri ed obblighi delle
potenze straniere e dei loro cittadini nell’ipotesi di insurrezione o
guerra civile sul territorio di un Paese terzo, prescrivendo l’obbligo per
tali Paesi di non ostacolare le misure assunte da quest’ultimo per
ristabilire la propria tranquillità, nonché il divieto di fornire agli insorti
armi e munizioni.
La risoluzione riconosce lo status di “belligerante legittimo” in capo
agli insorti, subordinandolo alla conquista di un’esistenza territoriale
distinta, alla costituzione di un governo regolare che eserciti su tale
parte del territorio i diritti appartenenti alla sovranità ed alla
conduzione delle operazioni militari da parte di truppe organizzate che
si conformino alle leggi ed agli usi della guerra
15
.
I prigionieri di guerra vengono posti sotto la protezione del diritto di
Ginevra nel 1929. Sulla base della precedente esperienza un’altra
Convenzione di Ginevra è volta a migliorare la protezione dei feriti e
dei malati.
La dura esperienza della Seconda Guerra Mondiale mostra i vari
aspetti di cui difetta la disciplina dello jus in bello, sia per quanto
riguarda la parte relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, sia per
la protezione della popolazione civile: il sistema di controllo da parte
di un Paese terzo neutrale fallisce, e la presenza del CICR come
14
“Preambolo della Convenzione relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre”
(l’Aja, 18 Ottobre 1908).
15
POLIDORI, in Diritto internazionale umanitario, cit., p. 19.
16
agenzia umanitaria imparziale, dipende dalla buona volontà dei
combattenti.
Nel 1949 vengono adottate a Ginevra le quattro Convenzioni, ognuna
volta alla protezione di una categoria specifica di persone che non
partecipa o non partecipa più alle ostilità:
1. Prima Convenzione: “amélioration du sort des blessés et des
malades dans les forces armées de campagne”.
2. Seconda Convenzione: “amélioration du sort des blessés, des
malades et des naufragés des forces armées sur mer”.
3. Terza Convenzione: “traitement des prisonniers de guerre”.
4. Quarta Convenzione: “protection des personnes civiles en
temps de guerre”.
I primi due articoli, comuni ai quattro strumenti predetti,
introducono l’obbligo degli Stati Parte di rispettare e di far rispettare,
in ogni circostanza, le disposizioni contenute, ciò indipendentemente
dal fatto che una o più, fra le Parti in conflitto, non sia vincolata alle
stesse
16
.
Dal testo dell’art. 2 comune alle quattro Convenzioni, si deduce che
per l’applicazione del diritto umanitario non sia richiesta, come
requisito, una formale dichiarazione di guerra e nemmeno è richiesto
che lo stato di guerra sia riconosciuto dalle parti in conflitto
17
. Per
l’attivazione del diritto umanitario è sufficiente la situazione oggettiva
(anche se come vedremo in molte situazioni le parti in conflitto si
rifiutano di applicare il diritto umanitario).
16
Art. 1: «Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire
respecter la présente Convention en toutes circonstances».
17
Art. 2: «En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès les temps de
paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre
conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes,
même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles».
17
Ciascuna Convenzione contiene inoltre un capitolo che disciplina la
“répression des abus et des infractions”, definendo le “infractions
graves”, quindi i crimini di guerra.
Per garantire l’effettività delle disposizioni in esse contenute, si
impone alle Alti Parti Contraenti di adottare ogni misura legislativa
necessaria per stabilire sanzioni penali da infliggere a coloro che hanno
commesso infrazioni gravi, nonché l’obbligo di perseguire i soggetti o
consegnarli ad un’altra Parte Contraente interessata al procedimento.
L’esperienza delle guerre di liberazione impone di ridefinire i
parametri che individuano i “legittimi combattenti”: “Les membres des
forces armées d’une Partie au conflit […]; les membres des autres
milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux
des mouvements de résistance organisés [...], pourvu que ces milices
ou corps de volontaires,[...], remplissent les conditions suivantes: a)
d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés; b)
d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance; c) de
porter ouvertement les armes d) de se conformer, dans leurs
opérations, aux lois et coutumes de la guerre [...]”
18
.
Le prime tre Convenzioni costituiscono un ampliamento ed
aggiornamento della normativa precedente. Innovativa è invece la
Quarta Convenzione: per la prima volta un documento internazionale
ufficiale protegge la popolazione civile sul territorio del proprio Paese
o di un Paese straniero.
Per i conflitti armati di carattere non internazionale, le quattro
Convenzioni contengono una fondamentale disciplina comune: l’art. 3,
“En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et
surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes,
chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les
dispositions suivantes [...]”.
18
Art. 4, III Convenzione di Ginevra del 1949.
18
Questo articolo è stato l’unico strumento applicabile ai conflitti non
internazionali fino al 1977.
Le esperienze concrete mostrano la carenza della normazione
vigente circa il trattamento dei prigionieri di guerra e la protezione
della popolazione civile. Ancora una volta il CICR è il promotore di
nuovi strumenti giuridici volti a colmare queste lacune.
Un primo risultato è l’equiparazione nel Primo Protocollo addizionale,
adottato nel 1977, di alcune categorie di lotte di liberazione nazionale
ai conflitti internazionali. Infatti l’art. 1 dispone:
Par. 3.: “Le présent Protocole, qui complète les Conventions de
Genève, du août 1949 pour la protection des victimes de la guerre,
s’applique dans les situations prévues par l’article 2 commun à ces
Conventions”.
Par. 4: “Dans le situations visées au paragraphe précédent sont
compris les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la
domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes
racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes,
consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte
des Nations Unies”.
I conflitti di carattere non internazionale che non rientrano nella
definizione del I Protocollo, sono disciplinati dal II Protocollo, adottato
anch’esso nel 1977, che all’art. 1 stabilisce:
Par. 1: “Le présent Protocole, qui développe et complète l’article 3
commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 sans modifier
ses conditions d’application actuelles, s’applique à tous les conflits
armés qui ne sont pas couverts par l’article premier du Protocole
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I),
et qui déroulent sur le territoire d’une Haute Partie contractante entre
19
ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes
armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement
responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel
qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et
concertées et d’appliquer le présent Protocole.
Par. 2: “Le présent Protocole ne s’applique pas aux situations de
tensions internes, de troubles intérieurs, comme Les émeutes, es actes
isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont
pas considérés comme des conflits armés”.
L’adozione dei Protocolli Addizionali alle Convenzioni di Ginevra
consente di ridefinire le tipologie di conflitto armato e di ridisegnare la
nozione di “legittimo combattente” alla luce delle nuove fattispecie.
È stabilito che “en raison de la nature des hostilités, un combattant
armé ne peut se distinguer de la population civile, il conserve son
statut de combattant à condition que, dans de telles situations, il porte
ses armes ouvertement:
a) pendant claque engagement militaire; et
b) pendant les temps où il est exposé à la vue de l’adversaire alors
qu’il prend part à un déploiement militaire qui précède le lancement
d’une attaque à laquelle il doit participer […]”
19
.
1.2. Campo di applicazione del Diritto Internazionale
Umanitario
Il diritto internazionale umanitario si applica ai conflitti di carattere
internazionale e, in alcuni casi, ai conflitti di carattere interno.
Presupposto fondamentale per la sua messa in atto è l’esistenza di un
conflitto armato. Alla tradizionale nozione giuridica di “guerra” si è
sostituita una nozione di fatto ben più ampia: il diritto umanitario sarà
19
Art. 44, par. 3 I Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949.
20
applicabile “dal primo colpo di fucile” anche se, in caso di
occupazione, non c’è alcuna resistenza militare.
Molto interessante è il caso Prosecutor v. Tadić
20
in cui viene negata
la competenza del tribunale internazionale ad hoc per la ex Jugoslavia,
in base alla mancata sussistenza del requisito del conflitto armato:
“66. Appellant now asserts the new position that there not exists a
legally cognizable armed conflict either internal or international at the
time and the place that the alleged offences were committed. […].
68. Although the Geneva Conventions are silent as to the geographical
scope of international armed conflicts, the provisions suggest that at
least some of the provisions of the Conventions apply to the entire
territory of the Parties to the conflict, not just to the vicinity of actual
hostilities. … Particularly those [provisions] relating to the protection
of prisoners of war and civilians, are not so limited. With respect to
prisoners if war, the convention applies to combatants in the power of
the enemy; it makes no difference whether they are kept in the vicinity
of the hostilities. […]. The very nature of the Conventions particularly
Conventions III and IV dictates their application throughout the
territories of the parties to the conflict. […].
69. The geographical and temporal frame of reference for internal
armed conflicts is similarly broad. This conception is reflected in the
fact that beneficiaries of common Article 3 of the Geneva Conventions
are those taking no active part (or no longer taking active part) in the
hostilities. […].
70. On the basis of the foregoing, we find that an armed conflict exists
whenever there is a resort to armed force between States or protracted
armed violence between governmental authorities and organized
armed groups or between such groups within a State. International
20
United Nations, International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible
for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory
of the Former Yugoslavia since 1991, Caso n. IT-94-1-AR72, 2 October, 1995.
21