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PREMESSA
1. IL BILANCIO
Il primo significato, attribuito al termine “bilancio”, è quello di saldo dei
conti, vale a dire, di strumento di misurazione delle grandezze aziendali,
che vengono rilevate dal sistema informativo contabile.
Coordinati, in modo da formare un unitario sistema di valori, e rappresentati
in appositi prospetti, i saldi dei conti forniscono informazioni quantitative,
riguardo il reddito ed il patrimonio dell’impresa, assolvendo così allo scopo
conoscitivo, per il quale è tenuta la contabilità generale.
Sotto l’aspetto conoscitivo, esistono tanti bilanci quante sono le circostanze
nelle quali vengono redatti; si possono avere:
• bilanci di funzionamento (bilanci ordinari), che si basano sul
principio della continuità della gestione aziendale, e che sono i bilanci
infrannuali (la cui redazione semestrale è obbligatoria, come ad
esempio, per le società quotate in borsa) ed il bilancio d’esercizio,
compilato al termine di ogni periodo amministrativo che,
generalmente, coincide col 31/12 di ogni anno;
• bilanci straordinari, legati a diverse ipotesi di gestione straordinaria e
redatti in occasioni particolari della vita dell’impresa, quali cessione,
fusione, scissione, trasformazione, ingresso o recesso di soci,
liquidazione. Questi vengono compilati con l’obbiettivo di determinare
il valore economico (valore effettivo) dell’impresa e, contrariamente
ai bilanci di funzionamento, formati da Stato patrimoniale, Conto
economico e Nota integrativa, di solito, sono sinonimo, solo, di Stato
patrimoniale straordinario.
A questo punto, viene naturale porsi una domanda: “Cos’è il bilancio
d’esercizio?”
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Il bilancio d’esercizio è il documento, redatto dagli amministratori, al
termine del periodo amministrativo di riferimento, con cui si rappresenta la
Situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda ed il Risultato economico
d’esercizio.
Il bilancio d’esercizio viene anche inteso come rendiconto della gestione, in
altre parole, come quel documento che sintetizza tutte le operazioni,
compiute dall’impresa, nell’arco dell’esercizio amministrativo.
Come tutti i rendiconti, assolve a due importanti funzioni:
• funzione conoscitiva, in quanto offre, a posteriori, informazioni
sull’andamento economico della gestione e sugli elementi che
compongono il patrimonio di funzionamento, esprimendo i risultati
ottenuti, collegati con le strategie, le scelte e le modalità di gestione,
poste in essere dal sistema azienda;
• funzione di controllo, in quanto rappresenta lo strumento, con cui gli
amministratori sottopongono il proprio operato all’esame e
all’approvazione di chi ha assegnato loro l’incarico di governare, in
modo ottimale, l’azienda.
Riepilogando, attraverso il bilancio, è possibile misurare il reddito ed il
patrimonio di funzionamento, ottenere una sintesi delle operazioni compiute
dal sistema azienda e stabilire, sia pure parzialmente e con margini di
incertezza, l’orientamento gestionale da esso perseguito.
Tenuto conto degli interessi coinvolti dall’operatività delle imprese e
dell’esigenza di tutelarli, la redazione del bilancio e dei documenti (che a
esso devono essere allegati) è regolata dalla normativa civilistica.
Infatti, sono proprio gli articoli del Codice Civile a disciplinare quello che
viene definito, sistema informativo di bilancio:
9 artt. 2424, 2425, 2427 c.c.: schemi e contenuto dello Stato
patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa (che formano il
bilancio d’esercizio);
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9 art. 2428 c.c.: relazione sulla gestione (resoconto sull’andamento
dell’azienda e sulle politiche da essa perseguite);
9 art. 2429 c.c.: relazione dei sindaci (valutazione in merito alla
regolare tenuta della contabilità).
Inoltre, fanno parte del sistema informativo:
la relazione della società di revisione (obbligatoria, per le
società quotate in borsa);
altri documenti (che forniscono informazioni supplementari).
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2. LA NORMATIVA SUL BILANCIO
L’attuale normativa sul bilancio d’esercizio è stata stabilita con un decreto
legislativo (n. 127, del 2/4/1991) , che ha modificato numerose disposizioni
del Codice Civile del ’42, dando attuazione alla IV Direttiva CEE. Tale
decreto ha armonizzato e reso omogenei i contenuti e le modalità di
esposizione dei valori in bilancio, per tutti i Paesi Membri dell’Unione
Europea
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.
Le attuali norme del Codice Civile hanno un’articolazione che va “dal
generale al particolare” e stabiliscono:
• la clausola generale (art. 2423), costituita dal principio della
chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della
Situazione patrimoniale e finanziaria e del Risultato economico;
• i principi (o postulati) di redazione e la struttura dello Stato
patrimoniale e del Conto economico (artt. 2423 bis e 2423 ter);
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L’Unione Europea, ovvero l’attuale organizzazione politica ed economica che comprende la maggior parte
dei paesi europei, è il risultato di un processo evolutivo, avviato verso gli inizi degli anni Cinquanta e,
sicuramente, non ancora terminato. Si è soliti fissare la data del processo d’integrazione, al 9 maggio 1950,
quando il Ministro degli Affari Esteri francese, Robert Schuman, a nome del suo Governo, propose alla
Germania un piano, per creare un’organizzazione comune, a cui delegare ogni aspetto relativo alla produzione
franco-tedesca di carbone ed acciaio. A questa organizzazione avrebbero potuto aderire anche gli altri paesi
europei (infatti, Schuman pensò bene, che non era un’idea così assurda, mettere insieme quegli stessi Stati che,
durante la Seconda Guerra Mondiale avevano lottato su fronti opposti, per vederli UNITI, nella pace). L’anno
successivo, il 18 aprile 1951, a Parigi, sei paesi europei (Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda e
Lussemburgo – “L’Europa dei 6”) firmarono il trattato istitutivo della CECA (Comunità Europea del Carbone e
dell’Acciaio), che rappresentò il primo esperimento di cooperazione tra paesi europei e gettò le basi per i
successivi accordi, destinati a rafforzarne, sempre di più, i legami. Le motivazioni principali che spinsero questi
paesi verso il concetto di “cooperazione” furono, essenzialmente, cinque: 1) la recente esperienza bellica ed il
superamento dei Nazionalismi; 2) i difficili rapporti tra EST ed OVEST dell’Europa (ed il rafforzamento della
potenza sovietica); 3) la consapevolezza di essere, da soli, delle piccole e semplici entità politiche; 4) le notevoli
difficoltà economiche dell’ultimo dopoguerra; 5) la necessità di regolamentare il flusso di aiuti, previsto dal
Piano Marshall. Alcuni anni dopo, il 25 marzo 1957, con il Trattato di Roma, venne siglato l’atto costitutivo
della CEE (Comunità Economica Europea), in base al quale i paesi firmatari si impegnavano a garantire le 4
fondamentali libertà di circolazione: Merci, Servizi, Capitali e Persone. Da lì alla definizione dell’attuale UE
(Unione Europea), il passo fu davvero breve. Infatti, la Comunità Europea, oltre ad ampliare i propri confini,
riuscì a rafforzare, progressivamente, anche i legami tra paesi. Fra le tappe più significative del processo di
“unificazione politica ed economica” possiamo ricordare, l’Atto Unico Europeo (entrato in vigore il 1° luglio
1987) ed il Trattato sull’Unione Europea (firmato a Maastricht, il 7 febbraio 1992, ed entrato in vigore nel
1993). Questo progetto d’unione raggiunse notevoli traguardi, sia sul piano politico (sviluppo di una politica
estera e di sicurezza COMUNE, in difesa dei valori comuni e degli interessi fondamentali dell’Unione, ed
adozione di uguali strategie d’intervento), sia su quello economico (costituzione della moneta unica - Euro € - e
della Banca Centrale Europea, nonché attuazione di una sola politica monetaria ed il coordinamento delle
politiche economiche dei paesi membri).
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• il contenuto dello Stato patrimoniale, del Conto economico (artt.
2424, 2425) e della Nota integrativa (art. 2427);
• i criteri di valutazione degli elementi del patrimonio (art. 2426).
3. I PRINCIPI CONTABILI
Per affrontare un discorso più chiaro e completo su questo argomento,
diviene necessario, innanzitutto, affrontare la tematica dei cosiddetti criteri
di valutazione.
I criteri di valutazione, degli elementi del patrimonio aziendale, variano in
relazione alle situazioni affrontate, al momento della redazione del bilancio.
Allo scopo di evitare comportamenti scorretti da parte degli amministratori,
che possono essere “tentati” di sopravvalutare il patrimonio aziendale
(cosiddetto annacquamento), o all’opposto, di costituire riserve occulte, sono
stati imposti dei vincoli giuridici e dei vincoli tecnici.
I vincoli giuridici consistono, principalmente, nelle disposizioni del Codice
Civile, riguardanti la redazione del bilancio, la struttura ed il contenuto dei
documenti che lo compongono e, di conseguenza, i criteri di valutazione, che
devono essere osservati.
I vincoli tecnici consistono nei principi contabili di generale accettazione,
ossia, nelle regole di comportamento, che è necessario osservare, per
pervenire ad una corretta rappresentazione della realtà aziendale (in
conformità alla, già citata, clausola generale del bilancio).
I suddetti vincoli giuridici e tecnici sono finalizzati a rendere i bilanci
d’esercizio, documenti affidabili, redatti sulla base di criteri UNIFORMI nel
tempo e nello spazio (che, poi, è l’obbiettivo posto in essere dalla IV
Direttiva CEE).
Come già detto, l’articolo, che si occupa di questo aspetto del bilancio, è il
2426, il quale specifica, in diversi punti, i criteri di valutazione dei singoli
elementi patrimoniali, e li distingue in 4 gruppi:
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1. dal numero 1 al numero 6, vengono dettate le regole di valutazione
delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e delle partecipazioni
(che costituiscono le immobilizzazioni finanziarie);
2. il numero 7 considera il disaggio su prestiti;
3. il numero 8 considera l’iscrizione in bilancio dei crediti;
4. dal numero 9 al numero 11 vengono indicati i criteri relativi alle
rimanenze;
(infine, ci sarebbe il numero 12 che si riferisce alle attività di importo poco
significativo).
Il criterio base per le valutazioni è quello del costo, inteso come insieme
degli oneri che l’impresa ha sostenuto, per l’acquisizione o la produzione di
un determinato bene.
Il costo viene considerato il limite massimo alle valutazioni, con due sole
eccezioni:
¾ la valutazione dei lavori in corso su ordinazione, che possono essere
iscritti in base ai corrispettivi contrattuali, maturati con ragionevole
certezza;
¾ la valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate,
che possono essere iscritte in base al criterio della frazione del
patrimonio netto.
I criteri di valutazione, imposti dal codice civile, discendono dai principi
generali di redazione del bilancio; la loro scrupolosa applicazione è di
particolare importanza affinché si possa rappresentare, in modo veritiero e
corretto, la Situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda ed il Risultato
economico d’esercizio.
Il Codice Civile detta solo delle regole “sintetiche”, la cui corretta
applicazione richiede l’intervento dei principi contabili, vale a dire, delle
regole tecnico-ragionieristiche di generale accettazione (anche in ambito
internazionale).
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Più precisamente, i principi contabili (cioè i principi di ragioneria) sono
quei postulati, criteri, procedure, metodi, generalmente accettati ed applicati
come corretti, che stabiliscono le modalità di contabilizzazione delle
operazioni di gestione e i criteri di valutazione e di esposizione dei valori in
bilancio.
I principi contabili, a cui, di solito, si fa riferimento, sono redatti da
un’apposita commissione degli ordini professionali dei dottori
commercialisti e dei ragionieri ed economisti d’impresa e si affiancano a
quelli proposti dallo IASC (International Accounting Standard Commitee), un
organismo professionale, a cui l’Italia aderisce.
In definitiva, si può affermare che i principi contabili si distinguono in:
principi contabili generali (o postulati), che costituiscono le regole di
carattere generale, e che possono essere così sintetizzati:
il bilancio si compone di tre documenti fondamentali, ovvero, lo
Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota integrativa;
il bilancio deve essere redatto con chiarezza, in modo da poter
fornire una rappresentazione veritiera e corretta della realtà
aziendale;
principi contabili applicati (o di redazione), che riguardano la
composizione degli schemi di bilancio e le regole di contabilizzazione,
valutazione ed esposizione delle specifiche voci di bilancio.