un sostentamento economico, e pertanto la cultura cri-
stiana considerava totalmente immorale trarre vantaggio
dal bisogno altrui.
È nella stessa Bibbia, che troviamo, in un passo del
Deuteronomio, una delle prime forme di condanna al
conteggio degli interessi sugli interessi.
3
Nel corso dei secoli successivi, la storia della chie-
sa risulterà ricca di interventi repressivi: da Giustiniano,
che opera il primo intervento della storia di “taglio di in-
teressi”, passando per Lotario (800 d.c.) ove la riscos-
sione di interessi viene punita fino alla reclusione, per
Clemente V, nel cui periodo si punisce anche chi elabora,
senza praticarle, le teorie sull’usura, fino a giungere a
Lutero, secondo il quale “la maturazione degli interessi
va condannata in quanto basata sul tempo appartenente
solo a Dio”
4
.
Va sottolineato come il diritto ecclesiastico, sola-
mente in occasione dell’ultimo codice canonico (1983),
sancisce la definitiva abolizione del divieto di usura (in-
teso come conteggio degli interessi). A tal proposito va
comunque rilevato come nell’antichità, seppur come det-
3
Deuteronomio, 23, 20
4
A. MONTEL, Anatocismo, in Noviss. Dig. It., vol.I, Torino, 1968, 614
- 2 -
to, caratterizzata da una sostanziale avversione verso
l’usura, non mancano documentazioni che viceversa ne
legittimavano l’esistenza: nello Ius Gentium degli antichi
romani erano sconosciuti sia i limiti degli interessi, sia il
divieto di anatocismo. All’epoca di Cicerone era abitual-
mente praticato l'anatocismus anniversarius
5
, vale a dire
la capitalizzazione degli interessi dovuti e non pagati al-
meno per un anno, ma è addirittura nella stessa Bibbia
che rileviamo, attraverso un’attenta lettura della parabo-
la dei Talenti, come risultasse giustificato e premiato
l’impegno a far fruttare i propri soldi.
6
Rimane indubbiamente, nel corso dei vari secoli,
nei confronti dell’anatocismo, un atteggiamento di forte
ostilità e condanna: nel terzo secolo d.c. le leggi romane
e quindi gli antichi ordinamenti
7
, introducono il divieto
dell’ultra duplum, cioè l’interesse non esigibile in misura
superiore al capitale che lo aveva prodotto. La sanzione
8
prevista per il patto anatocistico era quella della radicale
5
CICERONE, Ad Atticum, 5,21,13.
6
Vangelo S.Matteo, 23, 16-28
7
V. FARINA, Recenti orientamenti in tema di anatocismo, in Rass. Dir.
Civ., 1991, 757 e ss
8
A. CLAUDIANI, Anatocismo ed obbligazione risarcitoria, in Riv. not.,
1993, 413 e ss.
- 3 -
invalidità, addirittura accompagnata dalla conseguenza
personale di infamia.
Tale avversione verso l’anatocismo rimase invaria-
ta fino ai primi anni dell’Ottocento e ne danno testimo-
nianza il codice austriaco, quello prussiano e quello sas-
sone, nonché “i lavori preparatori”
9
del Codice francese.
È con il Code Napoléon
10
nel 1804, prima, e poi con
il codice civile italiano, che il fenomeno acquista valenza
giuridica ed incomincia, anche alla luce di una società
ormai sempre più caratterizzata dallo sviluppo dei traffici
commerciali, e dal dinamismo del credito, ad essere
considerato in un’ottica differente.
Infatti, dall’assoluto divieto, si passa ad una con-
cessione dell’anatocismo circoscritta entro ambiti ben
precisi; il codice francese (all’art. 1154) ammise la capi-
talizzazione con interessi dovuti da almeno un anno as-
sistiti da domanda giudiziale o convenzione speciale, tale
nuovo orientamento era stato determinato dalla mutata
realtà economica
11
, nella quale il prestito di denaro sop-
9
B.INZITARI, Interesssi, in Digesto, IV ed. Discipline Privatistiche, Se-
zione Civile, IX, Torino, 1993, 594
10
B. INZITARI, Interessi, op. cit., 614
11
V. FARINA, Recenti orientamenti in tema di anatocismo, op. cit., 757
e ss.
- 4 -
periva ad esigenze di investimento nel settore commer-
ciale ed industriale. Si era giunto alla consapevolezza
che gli interessi scaduti erano costituiti da una somma
liquida ed esigibile, quindi che avessero natura di nuovo
capitale e per il principio della naturale onerosità, non
potessero, non produrre interessi di pieno diritto.
Il codice piemontese, di legislazione preunitaria
12
,
dopo aver inizialmente ammesso l’anatocismo solo nelle
ipotesi di novazione del credito, venne commentato nel
1857, consentendo la capitalizzazione annuale in forme
analoghe a quelle napoleoniche e prevedendo, per la
prima volta, che l’anatocismo in materia commerciale
dovesse essere regolato dalle consuetudini.
Il legislatore italiano del 1865 (all’art. 1232 c.c.) rico-
nobbe l’anatocismo, oltre che con le limitazioni analoghe a
quanto stabilito dal codice francese. Il Code Napoléon sta-
biliva che, gli interessi dovuti dovevano esser riferiti ad al-
meno un’annata intera e che gli stessi fossero già scaduti
nel momento in cui, o con istanza giudiziale si domandava-
no, o con convenzione successiva si pattuivano, risultando
vietato ogni patto finalizzato ad attuare un’anticipata capita-
12
A.MONTEL, Interessi, op. cit., 595
- 5 -
lizzazione di interessi futuri. Il legislatore Italiano, ripren-
dendo l’idea del Code francese, giustificava l’applicazione
degli interessi scaduti, per quanto riguardava le materie
commerciali, in base agli “usi” o alle “consuetudini”
13
. La
scelta venne motivata nella relazione al codice civile del
Guardasigilli, con la seguente argomentazione: “non può
impedirsi che gli interessi, quando siano scaduti, vengano,
mediante apposita convenzione, restituiti in capitale, per far
decorrere gli interessi sopra i medesimi. Se il debitore li pa-
gasse, il creditore potrebbe impiegare la relativa somma ad
interesse presso un terzo: perché si dovrà vietare che ciò si
faccia lasciandoli a mano dello stesso debitore? Questi, inol-
tre, può non trovarsi in grado di pagare gli interessi dovuti
senza ricorrere ad un imprestito sottoponendosi al paga-
mento di altri interessi: perché non dovrà ritenere quelli a-
vuti come nuovo imprestito invece di ricercare un terzo che
abbia a mutarglieli? Si teme che il debitore aumenti per tal
13
L’art. 1232 c.c. del 1865, così recitava: “Gli interessi scaduti possono
produrre altri interessi o nella tassa legale in forza di giudiziale domanda
e dal giorno di questa, o nella misura che verrà pattuita in forza di una
convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi. Nelle materie com-
merciali l'interesse degli interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle con-
suetudini. L'interesse convenzionale o legale d'interessi scaduti per debi-
ti civili non comincia a decorrere, se non quanto trattasi di interessi do-
vuti per un'annata intera, salvo però riguardo alle casse di risparmio e
ad altri simili istituti, quando fosse altrimenti stabilito dai rispettivi
regolamenti”.
- 6 -
modo eccessivamente il suo debito verso il creditore: ma la
situazione non cambia punto, se aumenta il suo passivo ob-
bligandosi verso un altro”
14
L’art. 1232 c.c. abr., di cui si evidenziò il carattere
innovativo
15
, introduceva, con riferimento alle obbliga-
zioni civili, il principio della liceità dell’anatocismo, la cui
operatività veniva, però, limitata da due importanti re-
strizioni costituite, l’una, dalla necessità che gli interessi
fossero dovuti per almeno un'annata intera, non essendo
ammissibile una capitalizzazione per periodi inferiori;
l’altra, che gli interessi capitalizzati fossero scaduti nel
momento in cui, o si domandavano con istanza giudizia-
le, o si pattuivano con convenzione tra creditore e debi-
tore, risultando vietata ogni clausola finalizzata ad u-
n'anticipata capitalizzazione.
Addirittura l’art.41 del codice commerciale del
1888 prevedeva che, sui debiti di natura commerciale
decorresse l’interesse legale anche per periodi inferiori
all’anno e comunque senza alcuna delle restrizioni previ-
ste per le obbligazioni “civili”, giustificando anch’esso
14
Relazione al Codice Civile del Guardasigilli, S. GIANZANA, Codice civi-
le, vol. I, Torino, 1887, 90, 147
15
R.RUGGIERO, Istituzioni di diritto civile, III, Messina, 1934.
- 7 -
l’applicazione dell’anatocismo per i traffici commerciali, e
per le operazioni del settore creditizio, sulla base degli
“usi”, e dalle “consuetudini”.
Per questa via iniziò a trovare ingresso il principio
di specialità del sistema bancario: in parte rimesso alla
formazione di norme consuetudinarie, in parte devoluto
ai regolamenti delle Casse come la possibilità di autore-
golamentazione da parte di Casse di Risparmio ed Istitu-
ti assimilati.
L’anatocismo in materia creditizia si fece quindi
strada in altri settori affini, quali quelli della Casse di Ri-
sparmio Postali e della Cassa Depositi e Prestiti
16
.
La ratio dell’impostazione delle suddette norme ri-
sponde a due finalità ben precise, poi successivamente
riprese anche dal nostro legislatore del 1942, in primo
luogo, di contrastare fenomeni di natura prettamente
usuraia, ed in secondo luogo di consentire al debitore il
calcolo dei costi e dell’eventuale inadempimento di un
proprio debito.
Non è mancato, chi ha trovato, nei limiti che la
legge impone per l’applicazione dell’anatocismo, un di-
16
Art. 2 R.D. 1677/1922, art. 24 L. 453/1913, art. 6 D.l. 296/1927.
- 8 -
retto riferimento all’art.47 della Costituzione, nella parte
in cui, indica, tra i compiti della Repubblica, quello di di-
sciplinare, coordinare, e controllare l’esercizio del credi-
to
17
ed all’art. 41 2
o
comma, laddove afferma che,
l’iniziativa economica privata non può svolgersi in con-
trasto con la dignità sociale o lesiva della dignità umana.
A tal proposito, non poche sono state le voci con-
trarie alle finalità dell’art.1283 c.c., basate innanzi tutto,
sull’anacronismo del principio del favor debitoris, valido
forse 2.000 anni fa, ma indubbiamente inopportuno nella
realtà quotidiana in cui spesso è lo stesso privato a rico-
prire il ruolo di creditore
18
. D’altronde, se consideriamo
che le somme percepite a titolo di interessi semplici, o-
perazione questa sulla cui liceità non vi è alcuna ombra
di dubbio, rappresentano per il creditore un capitale
fruttifero alla pari di qualunque altro, ne consegue che la
funzione dell'interesse composto appare strettamente
collegata alla remuneratività del capitale.
17
V. FARINA, Recenti orientamenti in tema di anatocismo, op. cit.,763.
18
B.INZITARI, Interessi, op. cit., 595 ss.
- 9 -
La ratio del divieto di anatocismo
L’anatocismo è sempre stato un importante fattore
nella composizione del costo del credito, poiché attra-
verso di esso si verifica un “aumento del debito diretta-
mente proporzionale al tasso di interesse semplice, po-
sto alla base del calcolo, ed inversamente proporzionale
all’entità del tempo, decorso il quale si procede alla ca-
pitalizzazione della quota di interessi maturata”
19
.
Un esempio pratico può servire a rendere più sem-
plice la comprensione del fenomeno: quando la banca
anticipa al cliente, contro il pagamento degli interessi
corrispettivi (cioè di interessi dovuti quale corrispettivo
del godimento che il debitore abbia dalla disponibilità del
capitale per un periodo di tempo) nella misura contrat-
tuale del 10% annuo, la somma di euro 10 mila, il clien-
te divenuto debitore dei 10 mila, una volta trascorso il
periodo di capitalizzazione degli interessi (l’anno, il se-
mestre, il trimestre), dovrà restituire alla banca, oltre
19
G.GABRIELLI, Capitalizzazione trimestrali degli interessi attivi ed usi
creditizi, in Riv. Dir. Civ., 1999, II, 452 e 453.
- 10 -
alla somma ed agli interessi corrispettivi maturati – nel
caso qui richiamato 10 mila di capitale e mille di interes-
si – anche gli ulteriori interessi, appunto denominati a-
natocistici o composti; essi si sono prodotti non più sulla
somma originaria ma sulla maggiore somma di 11 mila
(10 mila di capitale e mille di interessi prodotti e dunque
capitalizzati).
Tale fenomeno, porta al seguente risultato: a pari-
tà di tasso di interesse corrispettivo, venendo ad au-
mentare ad ogni scadenza del periodo di capitalizzazione
la somma di denaro sulla quale vengono prodotti e cal-
colati gli interessi, si verificherà un progressivo aumento
della misura degli interessi prodotti.
Tornando all’esempio sopra riportato, nel primo pe-
riodo di capitalizzazione, al tasso del 10%, 10 mila han-
no prodotto mille di interessi (1.000); nel secondo pe-
riodo, al tasso del 10%, 11.000 produrranno mille e cen-
to (1.100) di interessi; nel terzo periodo, al tasso del
10%, la somma di lire 11.100 produrrà mille e centodieci
(1.110) di interessi, e così via in progressione geometri-
ca.
- 11 -
Se il tasso fosse stato del 25% il capitale dovuto si
sarebbe raddoppiato in quattro anni nel caso in cui
l’anatocismo non fosse entrato in funzione, nel caso con-
trario lo stesso risultato si sarebbe avuto prima dello
scadere del terzo anno
20
.
Appare evidente, pertanto, la delicatezza di tale si-
stema, potenzialmente in grado, attraverso il meccani-
smo della formazione composta degli interessi, di dan-
neggiare in maniera evidente il debitore contraente di un
prestito finanziario.
I legislatori del passato si sono preoccupati di e-
scludere l’operatività dell’anatocismo quale “moltiplica-
tore incontrollabile”
21
del costo del credito, cercando, di
garantire la posizione del debitore, “da uno degli espe-
dienti più raffinati dell’usura”
22
.
L’attuale art. 1283 c.c., non disciplina il favor debi-
toris, ma tende a risolvere il conflitto tra debitore e cre-
ditore, nelle materie delle obbligazioni pecuniarie, ed
20
D.SINESIO, Interessi pecuniari fra autonomia e controlli, Milano,
1989, 54 ss.
21
O.T.SCOZZAFAVA, Gli interessi monetari, Napoli, 1984, 186
22
G. BUCCELLA, La disciplina degli interessi monetari, Napoli, 2002,
116.
- 12 -
aventi ad oggetto la corresponsione di interesse di qual-
siasi tipo.
Il legislatore del 1942, ha cercato di evitare che
nei rapporti tra il patrimonio del debitore e quello del
creditore uno dei due si avvantaggi a danno dell’altro. Si
è affermato:“L’art. 1283 c.c. è norma di contempera-
mento e non di divieto”
23
.
Tale affermazione è stata giustificata con due or-
dini di motivi:
a) Se la norma si prestasse all’imposizione di un
divieto, la ratio di tutela del debitore, sarebbe
riscontrabile in ogni parte della norma: ma così
non è, dato che “il riconoscimento
dell’anatocismo dal giorno della domanda giudi-
ziale costituisce un vantaggio esclusivo del cre-
ditore-attore, in applicazione del principio, di
cui all’art. 2945 c.c., per il quale il tempo del
processo non deve andare a discapito di chi lo
promuove”
24
;
b) L’art. 1283 c.c., si apre con la locuzione “in
mancanza di usi contrari” e questo fa ritenere
23
G. BUCCELLA, La disciplina degli interessi monetari, op. cit.,117.
24
B. INZITARI, Interessi, op. cit., 595.
- 13 -
che il legislatore non abbia voluto imporre un
divieto perché si è mostrato disposto a ricono-
scere all’uso, nonostante normativa di rango in-
feriore, un’efficacia derogatoria della norma
scritta.
Si è ancora sostenuto, in dottrina, che: “I limiti po-
sti all’anatocismo costituiscono anacronistici residui del
fiero osteggiamento della tradizione all’istituto, ormai
privi di qualsivoglia fondamento sul piano della coerenza
logico-giuridica e su quello delle concrete esigenze eco-
nomico-sociali”
25
Altra parte della dottrina, maggioritaria, invece, ri-
tiene, che bisogna conservare dei limiti all’operatività
dell’anatocismo
26
.
A prescindere dalla propensione verso l’una o
l’altra delle suesposte teorie, è in ogni caso da eviden-
ziare che l’art.1283 c.c. conserva, anche oggi, la funzio-
ne di ostacolare sproporzioni ed approfittamenti dannosi,
non solo per i singoli debitori ma, per tutta l’economia
25
G. BUCCELLA, La disciplina degli interessi monetari, cit.,117, cfr. an-
che A.FEDELE, Appunti in tema di anatocismo giudiziale, in Riv. Dir. Civ.,
1952, I, 30 ss e A. MONTEL, Anatocismo e usi bancari, in Riv. Dir.
Comm., 1982, II, 89 e ss.
26
G. BUCCELLA, La disciplina degli interessi monetari, op. cit., 117
- 14 -
nazionale, anche se la norma non può essere ritenuta
mezzo per la lotta all’usura, come avveniva nel passato.
Questo perché è cambiata la realtà economica, le esi-
genze di ricorso al credito hanno assunto dimensioni
maggiori rispetto al passato e, infine, perché il nostro
ordinamento ha affrontato il discorso dell’usura con un
una normativa ad hoc
27
.
L’art. 1283 c.c. è stato definito come norma di rin-
novata attualità
28
, alla luce del disposto costituzionale
dell’art. 47, il quale, da un lato incoraggia e tutela il ri-
sparmio e dall’altro, disciplina, coordina e controlla
l’esercizio del credito. Questa norma predispone un re-
gime differenziato, per questa attività particolare, ri-
spetto a tutte le altre attività economiche disciplinate
dall’art. 41 cost. che sono libere ed il cui unico vincolo,
per lo più logico e naturale, è quello che “non possono
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da reca-
re danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
Se si condivide quest’impostazione, non si può soste-
nere che l’art. 1283 c.c. non sia anche espressione del favor
debitoris, poiché il Costituente, essendo consapevole che la
27
Cfr. legge 7 marzo 1996 n. 108, Disposizioni in materia di usura.
28
V. FARINA, Recenti orientamenti in tema di anatocismo, op. cit., 763.
- 15 -