5
L’attuale politica perseguita dal legislatore sembra essere del tutto orientata
verso la tutela del contraente più debole e diretta a compensare, attraverso lo
strumento legislativo, i naturali squilibri contrattuali, determinati dalla assoluta
posizione di supremazia occupata dalle banche.
La controversa questione degli interessi bancari ha principalmente trovato
origine nella incerta facoltà, da parte delle banche, di applicare nell’ambito dei
rapporti intercorrenti con i clienti, tassi di interesse di gran lunga superiori a
quelli consentiti dalla legge, oltre all’attuazione della c.d. capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi a carico del correntista.
Significativo in tal senso sembra essere il revirement operato dal massimo
organo giurisdizionale, che, attraverso tre storiche sentenze ( Cass. sent. n. 2374
e n. 3096, entrambe pronunciate nella primavera del 1999 e la più recente Cass.
sent. n. 1281 del febbraio 2002), ha sancito la fine di un’epoca caratterizzata
dall’egemonia bancaria.
Queste sentenze si inseriscono in un più generale orientamento della
giurisprudenza di merito e di quella di Cassazione, particolarmente evidente
negli ultimi anni, teso a modificare l’assetto di regole sulle quali si fonda il costo
del denaro ed a tutelare sempre più gli interessi del cliente nei confronti della
banca, considerata come contraente forte.
Orientamento che, del resto, ha trovato eco nei provvedimenti legislativi relativi
alla trasparenza bancaria e nella nuova disciplina in materia di usura, e sembra
essere espressione di profonde modifiche del costume, dei valori correnti (si
pensi alla nuova cultura della tutela del consumatore, che ha indotto
l’introduzione delle nuove norme codicistiche sulle clausole abusive) e del
sistema economico.
6
CAPITOLO I
IL CONTO CORRENTE BANCARIO;
PROFILI GENERALI
1.1 Definizione e caratteri
Il codice civile vigente non prevede il contratto di conto corrente bancario, ma si
limita a disciplinare le operazioni bancarie che possono essere regolate in conto
corrente (art. 1852 – 1857 c.c).
Il complesso delle norme relative al regolamento in conto corrente delle
operazioni bancarie ha fatto da base normativa alla nascita di un contratto creato
dalla prassi bancaria, e che va sotto il nome di conto corrente bancario o conto
corrente di corrispondenza: la peculiarità del quale consiste nel fatto che, al
regolamento in conto corrente delle somme delle quali il cliente può disporre
presso la banca, si affiancano a carico di questa anche compiti gestori d’incarichi
ad essa affidati dal cliente ed aventi riferimento il conto.
La giurisprudenza ha ritenuto di qualificare il contratto in questione come un
contratto atipico misto, il cui elemento causale è rinvenibile in più contratti, -
mandato, delegazione, deposito e/o altri contratti tipici identificabili con
riferimento alle diverse operazioni bancarie-, le norme dei quali si applicheranno
all’occorrenza.
Il contratto di conto corrente bancario, che è il rapporto preminentemente
intrattenuto dalle banche con i propri clienti, è regolato essenzialmente e
coerentemente ai suoi elementi costitutivi:
-dalle norme bancarie uniformi
-dalle norme del c.c. in tema di regolamento delle operazioni bancarie in conto
corrente
7
-dalle norme sul contratto di mandato
-dalle norme sul contratto di conto corrente ordinario
-dalle norme civilistiche regolanti i vari contratti bancari
1
La disorganica ed eterogenea regolamentazione di tale contratto atipico, ha
indotto dottrina e giurisprudenza a sviluppare un discorso complessivo sulla sua
natura e sulla sua disciplina.
La mancata identificazione di esso con il conto corrente ordinario e con le
operazioni bancarie in conto corrente, ha motivato l’interprete nella ricerca di
punti d’affinità e di contatto con queste ed altre figure negoziali.
La più autorevole dottrina
2
ha definito il conto corrente bancario come: ”..il
contratto con il quale la banca assume l’incarico di compiere, nei limiti della sua
organizzazione, pagamenti o riscossione di somme per conto del cliente e dietro
suo ordine, diretto o indiretto”.
Caratteristica dell’operazione è l’esistenza o la creazione di una disponibilità del
cliente presso la banca, la quale svolge un servizio di cassa. Pagamenti e
riscossioni sono annotati sul conto in addebito e in accredito, ed il saldo è in ogni
momento a disposizione del correntista.
“Nella pratica bancaria prende il nome di conto corrente, ogni conteggio che in
un prospetto di dare ed avere registra il risultato di operazioni saltuarie, o
continuative, compiute dalla banca con i propri clienti”.
3
La natura contabile del conto corrente bancario risulta dall’adozione del cd.
sistema a scalare.
Tale sistema prevede l’annotazione in conto di somme attraverso operazioni
d’addizione o sottrazione e la formazione di un prospetto contabile formato da
tre colonne: ”Dare” (ove sono annotate le operazioni di prelievo), ”avere” (ove si
registrano i versamenti) e “saldo”, ove sono iscritte le somme che risultano dalla
differenza tra dare e avere.
4
1
BUONOCORE, Istituzioni di diritto commerciale, p. 418.
2
MOLLE, I contratti bancari, Giuffrè, Milano 1981, p. 472.
3
MOLLE e DESIDERIO, Manuale di diritto bancario e dell’intermediazione finanziaria, Giuffrè, Milano 2000,
p. 195.
4
BUONAURA, PERASSI, SILVETTI, La banca: l’impresa e i contratti, (estratto da “Trattato di diritto
commerciale”diretto da COTTINO) Cedam, Padova 2001, p. 481.
8
1.2 Il conto corrente bancario e il conto corrente ordinario
La definizione di conto corrente bancario, ricavabile dall’art.1852, relativo alle
operazioni bancarie in conto corrente, mette in luce le differenze con il conto
corrente ordinario.
Tali differenze si traducono, per ciò che concerne il conto corrente bancario,
sostanzialmente nell’unilateralità delle rimesse da parte del cliente e nella
completa esigibilità del saldo in qualunque momento.
Sotto il profilo dell’esigibilità del saldo, dunque, il conto corrente bancario si
pone in posizione opposta al conto corrente ordinario: nell’uno il saldo è
esigibile in ogni momento e nell’altro la sua esigibilità è rinviata alla scadenza
contrattuale convenuta.
Strumento tecnico comune alle due figure contrattuali è quello della
determinazione del saldo mediante la somma algebrica delle poste annotate nel
conto.
La funzione contabile, consistente nell’annotare in un conto poste di segno
opposto e di determinare il saldo, accomuna le due figure.
In merito all’applicazione, in via analogica, dello schema della compensazione al
contratto di conto corrente bancario, giurisprudenza e dottrina si sono schierate
in posizioni differenti
5
; se infatti, è pacifico che nel conto corrente ordinario le
poste annotate in conto si estinguano reciprocamente per compensazione, così
non è stato per il conto corrente bancario.
Premesso che la compensazione, disciplinata dagli art. 1241 e ss. del c.c., è un
modo d’estinzione delle obbligazioni diverso dall’adempimento, che suppone
imprescindibilmente l’esistenza in uno stesso patrimonio di due rapporti di
credito, uno attivo ed uno passivo, sembra logico poter concludere che la
determinazione del saldo nel conto corrente bancario non è, di regola, effetto di
compensazione di crediti reciproci.
Peculiare differenza a riguardo è, dunque,che nel conto corrente ordinario le
poste annotate nel conto si estinguono reciprocamente per compensazione,
5
Per un confronto v. MARTORANO, Il conto corrente bancario, Napoli, 1955, CALTABIANO, Il conto
corrente bancario, Padova, 1967
9
mentre nel conto corrente bancario perdono la loro individualità e determinano il
saldo in base ad operazione contabile.
6
Il prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale sostiene la tesi che nega
l’applicabilità’ dello schema della compensazione al conto corrente bancario, in
ragione del fatto che i debiti e i crediti reciproci non derivano da autonomi
rapporti giuridici, ma da un unico rapporto che, nel corso del suo svolgimento,
subisce variazioni quantitative conseguenti ad operazione contabile, e che non è
la conseguenza di una vera e propria compensazione.
7
Ulteriore problema relativo alla compatibilità dello schema della compensazione
con il contratto di conto corrente bancario si pone relativamente all’ipotesi,
tutt’altro che remota, in cui un soggetto sia titolare di più conti tra essi distinti,
presso il medesimo istituto di credito.
“Il cliente, nel momento in cui instaura con la banca una pluralità di conti
autonomi, intende naturalmente mantenere distinte le operazioni tecnicamente
diverse tra loro.
In questo caso ciascun conto mantiene una propria autonomia; pertanto la banca
ha l’obbligo di operare solo sui singoli conti di volta in volta indicati dal
correntista.
Le Norme Bancarie Uniformi, infatti, dispongono che l’istituto di credito non è
tenuto a pagare assegni tratti su di un conto privo della necessaria disponibilità
prelevando la provvista da altri conti intestati allo stesso traente”.
8
L’art.1853 c.c., invece, sancisce che : ”Se tra la banca e il correntista esistono
più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si
compensano reciprocamente, salvo patto contrario”; si evince chiaramente dalla
lettura della norma che la compensazione è consentita anche se i conti sono
espressi in monete differenti. L’orientamento giurisprudenziale formatosi in
questi ultimi anni sostiene che: ”La norma di cui all’art.1853 (a mente della
quale, se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti, i saldi
attivi e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario), dettata allo
6
PORZIO-BELLI-ANGELICI, I contratti bancari, (estratto da “Trattato di diritto privato”, diretto da
RESCIGNO) UTET, Torino 1985, pag.871 e ss.
7
Argomento approfondito da MOLLE, I contratti bancari, op. cit.
8
Trib.Milano, 20 Gennaio 1981, in giust.civ., 1982, p.1390.
10
scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificatamente pattuito
che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto
corrente fra le due parti, prevede che la compensazione tra i saldi attivi e i saldi
passivi, anche a favore del correntista, sia attuata mediante annotazione in conto,
e, in particolare (alla luce del principio dell’unita’dei conti), attraverso
immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro ancora aperto,
salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente”.
9
Un’interpretazione rigida della presente norma escluderebbe la possibilità, per il
correntista d’essere titolare di una pluralità di conti autonomi e distinti tra loro.
Appare giusta l’osservazione di chi
10
, in dottrina, ha constatato che la banca, nel
momento in cui consente ad un singolo soggetto d’essere intestatario di più conti
autonomi, s’impegna in modo esplicito a non eccepire la compensazione; essa
può seguirsi solo se, ai sensi dell’art.1853 c.c., vi sia il recesso da almeno uno
dei conti.
9
Cass., 11 maggio 1998, n.4735, in Banca, borsa e tit. cred., 2000, p. 110
10
LIACE, I contratti bancari, Cedam, Padova 2002, p. 126 e 127
11
1.3 Natura giuridica del contratto
Il contratto di conto corrente bancario è stato qualificato dalla più autorevole
giurisprudenza e dottrina, come contratto atipico misto, tipologia di contratto che
esula dalla categoria dei contratti tipici, espressamente previsti e disciplinati dal
c.c..
Giova in tale sede richiamare la definizione elaborata dalla Suprema Corte,
secondo la quale il conto corrente bancario o di corrispondenza costituisce
essenzialmente ”un contratto per effetto del quale la banca, nel presupposto
dell’esistenza presso di sé di una disponibilità a favore del cliente, si obbliga a
prestare un servizio, consistente in sostanza in un servizio di cassa, ossia nel
provvedere per conto del cliente correntista, dietro suo ordine, diretto od
indiretto, e con le sue disponibilità, ai pagamenti ed alle riscossioni. In tale
contratto, ben diverso da quello di conto corrente ordinario, la creazione della
disponibilità può essere l’effetto di un deposito bancario, di un’apertura di
credito, di un’anticipazione bancaria o d’altro contratto bancario. I due contratti
(quello di conto corrente di corrispondenza e quello diretto alla creazione della
disponibilità) sono strutturalmente autonomi, benché funzionalmente collegati. Il
conto corrente di corrispondenza ha natura di contratto misto, alla cui
costituzione concorrono, insieme coi principi del mandato, che hanno una
posizione preminente nella sua struttura e disciplina, anche elementi di altri
negozi”
11
E’dall’applicazione in via analogica ed interpretativa del complesso di norme
relative al regolamento in conto corrente delle operazioni bancarie,
espressamente previste e disciplinate dal c.c., negli art.1852 e ss., che si è creata
una base normativa applicabile al contratto di conto corrente bancario.
La norma codicistica relativa alle operazioni bancarie in conto corrente recita
che: ”Qualora il deposito, l’apertura di credito o altre operazioni bancarie siano
regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle
somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso
eventualmente pattuito”.
11
Cass.30 ottobre 1968, n.3637, in AMBROSIO, I contratti bancari: problemi risolti e questioni ancora aperte,
Giuffrè, Milano 1999, p. 277
12
Alla norma dell’art.1852 seguono altre disposizioni disciplinanti non solo le
modalità del regolamento stesso, ma anche l’assolvimento di incarichi affidati
dal correntista alla banca, disposizioni che determinano un notevole
ampliamento dell’elemento causale del contratto oggetto dello studio.
In conseguenza dell’applicazione in via analogica degli art.1852 c.c. e ss., ed in
particolare dell’art.1856, sorge in capo alla banca l’obbligo di adempire compiti
gestori di incarichi ad essa affidati dal cliente aventi riferimento con il conto.
L’elemento causale è molteplice e riferibile a più contratti identificabili con
riferimento alle diverse operazioni bancarie: mandato, delegazione, deposito e
altri contratti tipici, le norme dei quali si applicheranno all’occorrenza.
La dottrina prevalente
12
configura il conto corrente bancario come “un contratto
innominato misto, risultante dall’unione di prestazioni relative a più contratti
nominati, che si coordinano per la realizzazione di una prestazione principale di
mandato”
il rapporto è quindi disciplinato dalle norme relative al mandato e, in
quanto compatibili, da quelle relative agli altri contratti nominati cui si
riferiscono le singole prestazioni; qualora poi il conto corrente acceda ad altri
contratti bancari tipici, tale disciplina va coordinata con quella di tali contratti.
12
MOLLE, I contratti bancari, op. cit., p. 493.