L'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE NELLA DISCIPLINA DELLE BONIFICHE DEI SITI CONTAMINATI
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1. INTRODUZIONE
La bonifica dei siti contaminati è un tema di grande importanza per la garanzia della tutela
delle risorse ambientali e della salute dei cittadini.
Proprio per questo lo studio e lo sviluppo di strumenti scientifici per l’analisi dei fenomeni di
inquinamento del sottosuolo e di trasmigrazione degli inquinanti rivestono un ruolo
fondamentale.
L’obiettivo del presente lavoro consiste nell’approfondimento di uno degli strumenti a
disposizione dei soggetti che operano nel settore delle bonifiche: l’Analisi di Rischio assoluta.
L’elaborato si apre con una panoramica sulla legislazione italiana in materia di bonifica di siti
contaminati. Vengono esaminati in dettaglio l’articolo 17 del D.Lgs. 22/99, il D.M. 471/99, e il
D.Lgs. 152/06 per analizzare l’evoluzione della disciplina delle bonifiche con particolare
riferimento all’Analisi di Rischio sito specifica. Si parte dalla sua prima introduzione nel
panorama legislativo italiano con il D.M. 471/99 per poi seguirne l’evoluzione fino a diventare
parte integrante e necessaria in un progetto di bonifica. Nel D.Lgs. 152/06 assume un ruolo di
primaria importanza e con essa cambiano le definizioni di sito contaminato legate non più a
valori tabellari ma sito specifici con l’introduzione di nuovi livelli di accettabilità.
Essa diviene strumento di valutazione dello stato di contaminazione e riporta in primo piano
la tutela della salute, essendo diretta a verificare gli effetti sulla salute umana che derivano
dall’esposizione prolungata all’azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali. Vengono
quindi nel seguito confrontati dettagliatamente gli iter procedurali previsti dalle due normative
proprio per evidenziare il diverso peso con cui l’Analisi di Rischio si inserisce all’interno degli
stessi.
Dopo aver brevemente passato in rassegna gli standard e le linee guida internazionali che
hanno introdotto per la prima volta il concetto di analisi del rischio, viene dedicata un’ampia
trattazione ai “Criteri Metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti
contaminati”. Fornito dall’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ex APAT), costituisce le Linee Guida contenenti tutte le indicazioni teoriche e pratiche per
l’applicazione dell’Analisi di Rischio a livello nazionale.
Sulla base di tali indicazioni si svolge la seconda parte del presente elaborato che consiste
nell’applicazione della procedura di analisi di rischio a due casi di studio. Attraverso la
caratterizzazione del sito e l’analisi dello stato della contaminazione sono stati elaborati i
modelli concettuali, spina dorsale della procedura, che mettono in relazione le sorgenti di
contaminazione, i percorsi di esposizione e i bersagli.
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Sono stati utilizzati due software per il calcolo del rischio e dei relativi obiettivi di bonifica: il
software RBCA Tool Kit 2.5 e il software Giuditta 3.1. La scelta di utilizzare due software si basa
sulla volontà sia di confrontare gli stessi per capirne i pregi e i difetti, sia di avere due risultati
per uno stesso sito, due diversi punti di vista. Nella descrizione dei software sono infatti
evidenziate le specifiche modalità del calcolo sia del rischio che degli obiettivi di bonifica.
Il lavoro sui casi studio si completa con un giudizio tecnico sullo stato della contaminazione e
la formulazione di alcune ipotesi di bonifica e si conclude con considerazioni relative
all’evoluzione dell’Analisi di Rischio nella normativa italiana e a come è cambiata la sua
funzione.
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2. QUADRO NORMATIVO
Fino al 2006 la bonifica di siti contaminati era regolata dal Decreto Ministeriale 471 del 1999
che ha segnato in Italia, insieme ad altre importanti normative, una rivoluzione legislativa sui
temi ambientali. Dopo un vuoto normativo durato decenni sono entrate in vigore importanti
norme relative alla tutela delle acque ma soprattutto la bonifica di siti contaminati.
A sostituire questa e altre norme, e a fare ordine nel panorama legislativo ambientale,
entrava in vigore il 29 aprile del 2006 il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”,
comunemente detto Testo Unico Ambientale. Il nuovo provvedimento, che dava attuazione alla
Legge Delega del 15 dicembre 2004, n. 308, si compone di 6 parti di cui la parte quarta ha
trasformato profondamente la normativa italiana sulla bonifica di siti contaminati.
Una ulteriore modifica alla normativa di settore si è avuta tramite l’introduzione del D.Lgs.
04/2008, contenente disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006.
2.1 DECRETO MINISTERIALE 471 DEL 1999
La prima regolamentazione in materia di bonifiche di siti contaminati a livello nazionale è
avvenuta con il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n°22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”
conosciuto come “Legge Ronchi”. In tale Decreto si formalizza per la prima volta nell’ambito
della normativa italiana la fase di progettazione e di azione di bonifica (art. 17). Lo strumento
attuativo dell’art. 17 è il Decreto emanato dal Ministero dell’Ambiente n. 471 del 25 ottobre 1999
“Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il
ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs22/97.
In particolare, con il D.M. in esame è stata data attuazione al comma 1 di detto articolo 17, ai
sensi del quale:
“Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente,
avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque
sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
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c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti
inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica;
c bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a
ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i
rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.”
Il D.M. n. 471/1999 è costituito da 18 articoli corredati da 5 allegati. In dettaglio:
- articolo 1: Campo di applicazione
- articolo 2: Definizioni
- articolo 3: Valori di concentrazione limite accettabili e metodologie di intervento
- articolo 4: Obbligo di bonifica e ripristino ambientale
- articolo 5: Bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale
- articolo 6: Interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale
- articolo 7: Notifica di pericolo d’inquinamento e interventi di messa in sicurezza
d’emergenza
- articolo 8: Ordinanze
- articolo 9: Interventi ad iniziativa degli interessati
- articolo 10: Approvazione del progetto e autorizzazione degli interventi di bonifica, ripristino
ambientale e di messa in sicurezza permanente
- articolo 11: Progettazione per fasi
- articolo 12: Controlli
- articolo 13: Interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione
- articolo 14: Interventi effettuati da regioni e comuni e ordine di priorità
- articolo 15: Interventi di interesse nazionale
- articolo 16: Censimento dei siti potenzialmente contaminati
- articolo 17: Anagrafe dei siti da bonificare
- articolo 18: Norme finali e transitorie
- allegato 1: Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti, e criteri di
accettabilità per le acque superficiali
- allegato 2: Procedure di riferimento per il prelievo e l’analisi dei campioni
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- allegato 3: Criteri generali per gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e
ripristino ambientale; per le misure di sicurezza e messa in sicurezza
permanente; criteri per gli interventi in cui si faccia ricorso a batteri, ceppi
batterici mutanti e stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo
- allegato 4: Criteri generali per la redazione del progetto di bonifica
- allegato 5: Schema di modello da adottare per la certificazione di avvenuta bonifica/messa
in sicurezza permanente
2.1.1 OBBLIGO DI BONIFICA
Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 22/1999, “Chiunque cagiona, anche in
maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un
pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie
spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree
inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento”.
Tale principio è ripreso nel D.M. n.471/1999 agli articolo 4, 5 e 6 che prevedono:
- articolo 4: interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e ripristino ambientale
per eliminare le fonti e gli inquinanti o ridurne le concentrazioni entro i limiti nel
caso di superamento o pericolo di superamento degli stessi; (Obbligo di bonifica e
ripristino ambientale)*
- articolo 5: interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza che
garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria (anche se i valori di
concentrazione risultano superiori ai limiti) nel caso non sia possibile raggiungere i
valori di concentrazione limite con l’ausili delle migliori tecniche disponibili a costi
sopportabili; (Bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale)
- articolo 6: interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale se la fonte
inquinante sono rifiuti stoccati e nel caso si dimostri l’impossibilità della rimozione
degli stessi nonostante l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi
sopportabili. (Interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale)
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*”Nei casi in cui, applicando le procedure di cui all’allegato 2, sia dimostrato che nell’intorno non
influenzato dalla contaminazione del sito i valori di concentrazione del fondo naturale per la
stessa sostanza risultano superiori a quelli indicati nell’allegato 3, gli obiettivi di bonifica sono
riferiti ai valori del fondo naturale”.
2.1.2 DEFINIZIONI E VALORI DI CONCENTRAZIONE LIMITE ACCETTABILI
Il D.M. 471 contiene, all’articolo 2, tutte le definizioni necessarie al fine di una migliore
identificazione delle fattispecie di competenza della normativa in oggetto:
a. Sito: area o porzione di territorio, geograficamente definita e delimitata, intesa nelle
diverse matrici ambientali e comprensiva delle eventuali strutture edilizie ed
impiantistiche presenti;
b. Sito Inquinato: sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche,
fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque
sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente
naturale o costruito. Ai fini del presente decreto è inquinato il sito nel quale anche
uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel
sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai
valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente regolamento;
c. Sito potenzialmente inquinato: sito nel quale, a causa di specifiche attività
antropiche pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo o nel sottosuolo o
nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee siano presenti sostanze
contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica
o per l'ambiente naturale o costruito;
d. Messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento necessario ed urgente per
rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il
contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e
ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanente;
e. Bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le
sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti
nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un
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livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili fissati dal
presente regolamento;
f. Bonifica con misure di sicurezza: l'insieme degli interventi atti a ridurre le
concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque
sotterranee o nelle acque superficiali a valori di concentrazione superiori ai valori di
concentrazione limite accettabili stabiliti per la destinazione d'uso prevista dagli
strumenti urbanistici, qualora i suddetti valori di concentrazione limite accettabili non
possano essere raggiunti neppure con l'applicazione, secondo i principi della
normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili. In tali
casi per l'uso del sito devono essere previste apposite misure di sicurezza, piani di
monitoraggio e controllo ed eventuali limitazioni rispetto alle previsioni degli
strumenti urbanistici. I valori di concentrazione residui di sostanze inquinanti devono
comunque essere tali da garantire la tutela della salute pubblica e la protezione
dell'ambiente naturale o costruito;
g. Misure di sicurezza: gli interventi e gli specifici controlli necessari per impedire
danni alla salute pubblica o all'ambiente derivanti dai livelli di concentrazione residui
di inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee e superficiali o dalla
presenza di rifiuti stoccati sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente,
nonché le azioni di monitoraggio idonee a garantire, in particolare, il controllo nel
tempo dell'efficacia delle limitazioni d'uso, qualora, pur applicando, secondo i principi
della normativa comunitaria, le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, la
bonifica ed il ripristino ambientale non consentono di rispettare i valori di
concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente regolamento per la
destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici o non sia possibile rimuovere
la fonte inquinante costituita dai rifiuti stoccati;
h. Ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica,
costituenti complemento degli interventi di bonifica nei casi in cui sia richiesto, che
consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione
d'uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della
qualità delle matrici ambientali;
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i. Messa in sicurezza permanente: insieme degli interventi atti a isolare in modo
definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti qualora le fonti
inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati e non sia possibile procedere alla
rimozione degli stessi pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi
sopportabili, secondo i principi della normativa comunitaria. In tali casi devono
essere previste apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio e controllo, ed
eventuali limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. I valori di
concentrazione delle sostanze inquinanti nelle matrici ambientali influenzate
dall'inquinamento derivante dai rifiuti stoccati non devono superare nel suolo,
sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali i valori previsti nell'allegato 1;
j. Inquinamento diffuso: contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche
del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee
imputabili alla collettività indifferenziata e determinate da fonti diffuse.
Per quanto riguarda i valori di limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo in relazione alla
specifica destinazione d’uso del sito il D.Lgs. n. 22/1997 rinviava ad apposito provvedimento
attuativo la definizione de “i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque
superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti”
(lettera a) dell’articolo 17, comma 1.
In attuazione a tale disposto di legge, l’allegato 1 al D.M. n.471 contiene, o indica, i valori di
concentrazione limite accettabili per le sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo e
nelle acque sotterranee, in relazione alla specifica destinazione d’uso del sito, nonché i criteri
per la valutazione della qualità delle acque superficiali.
In dettaglio, l’allegato 1 è suddiviso in tre parti contenenti:
1. “Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo in relazione
alla specifica destinazione d’uso del suolo”;
2. “Criteri per la valutazione della qualità delle acque superficiali”;
3. “Valori di concentrazione limite accettabili nelle acque sotterranee”.
2.1.3 PROCEDURE OPERATIVE E AMMINISTRATIVE
Il soggetto che deve assumere l’iniziativa per l’avvio del procedimento amministrativo di
approvazione/autorizzazione del necessario intervento di bonifica è il “responsabile
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dell’inquinamento”, ossia colui che ha cagionato, anche in maniera accidentale, il superamento
dei limiti stabiliti, ovvero ha determinato il pericolo concreto ed attuale di superamento degli
stessi.
L’articolo 17 del D.Lgs. 22/97 dispone infatti che al fine di rispettare tale obbligo:
a) Deve essere data, entro 48 ore, notifica al comune, alla provincia ed alla regione
territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e
ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed
attuale di inquinamento del sito;
b) Entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere
data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla regione territorialmente
competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la
situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e
ridurre il rischio sanitario e ambientale;
c) Entro trenta giorni dall’evento che ha determinato l’inquinamento ovvero dalla
individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al comune ed
alla regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.”.
Disposizioni che sono state riprese nell’art. 7, commi 1, 2 e 3, del D.M. n.471/1999:
“Chiunque cagiona, anche in materia accidentale, il superamento dei valori di concentrazione
limite accettabili” “o un pericolo concreto e attuale di superamento degli stessi, è tenuto a darne
comunicazione al comune, alla provincia e alla regione nonché agli organi di controllo
ambientale e sanitario entro le quarantotto ore successive all’evento”.
Il soggetto responsabile, entro le quarantotto ore successive, deve dare comunicazione degli
interventi di messa in sicurezza d’emergenza adottati e in fase di esecuzione allegando
un’idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti
interventi.
“Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il comune, o, se l’inquinamento
interessa il territorio di più comuni, la regione, verifica l’efficacia degli interventi di messa in
sicurezza d’emergenza adottati e può fissare prescrizioni ed interventi integrativi”.
Progettazione Della Bonifica
Successivamente alla tempestiva messa in sicurezza dell’area e rimozione della sorgente
primaria di contaminazione, la prima fase del procedimento amministrativo, in senso stretto, è la
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predisposizione del progetto di bonifica e la sua presentazione all’autorità preposta
all’approvazione.
A riguardo, l’articolo 10 del D.M. 471/99, stabilisce che gli interventi di bonifica e ripristino
ambientale e di messa in sicurezza devono essere eseguiti sulla base di apposita progettazione
da redigere sulla base dei criteri generali e linee guida previsti dall’allegato 4, che si articola nei
seguenti tre livelli di approfondimenti tecnici progressivi (comma 1):
- piano della caratterizzazione;
- progetto preliminare;
- progetto definitivo”.
L’articolo 10 stabilisce inoltre che:
“Entro trenta giorni dall’evento che ha determinato superamento dei valori di
concentrazione limite accettabili o della individuazione della situazione di pericolo
concreto e attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili … deve
essere presentato al comune e alla regione il piano della caratterizzazione predisposto
secondo i criteri definiti nell’allegato 4” (comma 2);
“sulla base dei risultati dell’esecuzione del piano della caratterizzazione deve essere
predisposto e trasmesso al comune e alla regione il progetto preliminare redatto
secondo le modalità definite nell’allegato 4” (comma 5);
“sulla base del progetto preliminare è predisposto il progetto definitivo (comma 6), che
“deve essere presentato al comune e alla regione entro e non oltre un anno dalla
scadenza del termine di cui al comma 2”, ovvero della presentazione del piano di
caratterizzazione (comma 3) e quindi tredici mesi “dall’evento che ha determinato
superamento dei valori di concentrazione limite accettabili o dalla individuazione della
situazione di pericolo concreto e attuale di superamento dei valori di concentrazione
limite accettabili”.
Ai sensi dell’allegato 4 del D.M. 471/1999:
il piano della caratterizzazione descrive dettagliatamente il sito e le attività che si
sono svolte o che ancora si svolgono; individua le correlazioni tra le attività svolte e
tipo, localizzazione ed estensione della possibile contaminazione; descrive le
caratteristiche delle componenti ambientali sia all’interno del sito che nell’area da
questo influenzata; descrive le condizioni necessarie alla protezione ambientale e
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alla tutela della salute pubblica; presenta un piano delle indagini da attuare per
definire tipo, grado ed estensione dell’inquinamento.
il progetto preliminare presenta e valuta le investigazioni e le analisi svolte per
caratterizzare il sito e l’ambiente da questo influenzato; definisce qualitativamente gli
obiettivi per la bonifica e ripristino ambientale o per la messa in sicurezza
permanente da raggiungere nella specifica situazione ambientale e territoriale con
esplicito riferimento ai vincoli normativi e alla destinazione d’uso prevista per il sito
dagli strumenti urbanistici; analizza e seleziona le migliori tecnologie di bonifica che
possono essere adottate per il sito in esame; indica compiutamente gli interventi e i
lavori da realizzare in base alla tecnologia individuata sia per la bonifica al fine di
raggiungere i valori di concentrazione limiti accettabili o le residue specifiche per il
sito in funzione della destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici che per
la messa in sicurezza permanente; definisce compiutamente gli interventi e i lavori
da realizzare per eseguire e garantire la manutenzione delle misure di sicurezza e
degli strumenti di controllo; contiene, ove previsto, lo studio per la valutazione di
impatto ambientale.
progetto definitivo determina in ogni dettaglio in dettaglio o lavori da realizzare ed il
relativo costo previsto, deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da
consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità dimensione
e prezzo; è corredato da un piano di manutenzione delle opere di bonifica, di messa
in sicurezza permanente, di ripristino ambientale, di un piano di manutenzione delle
misure di sicurezza e degli strumenti di controllo. Definisce inoltre gli interventi
necessari ad attuare le eventuali prescrizioni e limitazioni all’uso del sito richieste
dall’autorità competente.
Approvazione Del Progetto
I soggetti che danno autorizzazione il progetto previa approvazione sono:
di norma il comune (articolo 17, comma 4, del D.Lgs. n. 22/1997);
la regione (o provincia autonoma o delegata), se l’area interessa il territorio di più
comuni (articolo 17, comma 4, del D.Lgs. n. 22/1997);
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il Ministro dell’Ambiente con decreto, di concerto con i Ministri dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato e della Sanità, d’intesa con la regione competente, se la
bonifica è di interesse nazionale (comma 14).
In base all’articolo 10, comma 3, del d.m. n. 471/1999, i progetti definitivi di competenza
comunale o regionale debbono essere approvati entro novanta giorni di tempo dalla loro
presentazione “sentita una conferenza di servizi … alla quale sono chiamati a partecipare gli
enti locali interessati, l’Arpa competente per territorio e tutte le altre amministrazioni competenti
per le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli altri atti di
assenso di cui al comma 10” ossia “le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla
osta, i pareri e gli altri atti di assenso” che vengono “sostituiti” dal provvedimento di
approvazione della bonifica.
Con tale provvedimento, ai sensi dell’articolo 10 comma 9, viene data autorizzazione agli
interventi necessari per l’attuazione del progetto stesso e sono stabiliti i relativi tempi
d’esecuzione, sono indicate le eventuali prescrizioni per l’esecuzione dei lavori ed è stata
fissata l’entità delle garanzie finanziarie in misuro non inferiore al 20% del costo stimato
dell’intervento che devono essere prestate a favore della Regione per la corretta esecuzione e il
completamento degli interventi medesimi. Il provvedimento è comunque comunicato alla
regione, alla Provincia ed al Comune interessati.
L’autorizzazione (comma 9) sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i
concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente e
costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità ed
indifferibilità dei lavori qualora la realizzazione e l’esercizio dei suddetti impianti ed attrezzature
rivesta carattere di pubblica utilità (comma 10)
2.1.4 CONCLUSIONE DELLA BONIFICA
È la Provincia competente per il territorio a rilasciare, in base all’articolo 17, comma 8, del
D.Lgs. n. 22/1997, un’apposita certificazione una volta completati gli interventi previsti dai
progetti di cui al comma 2, lettera c).
In base all’articolo 12, comma 2, del D.M. 471/1999:
“la certificazione, sopra citata, deve essere in conformità ai criteri ed ai contenuti indicati
nell’allegato 5;
L'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE NELLA DISCIPLINA DELLE BONIFICHE DEI SITI CONTAMINATI
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Il completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente e la conformità degli
stessi al progetto approvato non può comunque essere accertato se non decorsi cinque
anni dall’effettuazione del primo controllo ai sensi del comma 4;
La certificazione costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all’articolo
10, comma 9”.
2.1.5 BONIFICA CON MISURE DI SICUREZZA E RIPRISTINO AMBIENTALE
La bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale è una procedura che può essere
attuata, come previsto dall’articolo 5 del D.M. n. 471/1999, nei casi in cui, nonostante
l’applicazione, secondo i principi della normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili
a costi sopportabili, i valori di concentrazione non possono essere ricondotti al di sotto dei limiti
accettabili di cui all’articolo 3, comma 1.
In particolare l’articolo sopracitato recita: “Il comune o, se l’intervento riguarda un’area
compresa nel territorio di più comuni, la regione, può autorizzare interventi di bonifica e ripristino
ambientale con misure di sicurezza, che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e
sanitaria anche se i valori di concentrazione residui previsti nel sito risultano superiori a quelli
stabiliti nell’allegato 1. Tali valori di concentrazione residui sono determinati in base ad una
metodologia di analisi di rischio riconosciuta a livello internazionale che assicuri il
soddisfacimento dei requisiti indicati nell’allegato 4”.
Ciò significa che è possibile intervenire con procedure non convenzionali volte a ridurre, o
tentare di eliminare, il rischio per la salute umana derivante da contaminazioni che non possono
essere affrontate tramite procedure convenzionali.
I principali ostacoli sono solitamente di ordine tecnologico ed economico, e possono essere
superati attuando misure che siano sostenibili economicamente.
Tali misure devono comunque garantire la riduzione del rischio entro valori accettabili
intervenendo sia sulla sorgente della contaminazione che, in particolar modo, sui percorsi di
esposizione. I valori di concentrazione proposti per ogni sostanza al termine degli interventi di
bonifica verranno così sottoposti alla valutazione dell’analisi di rischio, che dimostrerà se le
concentrazioni residue al termine degli interventi costituiscono, o meno, un rischio per la salute
pubblica e le diverse matrici ambientali, considerate tutte le possibili vie di esposizione. In
presenza di rischio sarà necessario ridurre le concentrazioni in sito o modificare il progetto
preliminare intervenendo sui percorsi di esposizione. Le concentrazione proposte ed approvate
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dall’analisi di rischio saranno così i nuovi obiettivi di bonifica anche nel caso in cui tali valori
risultino superiori a quelli stabiliti nell’Allegato 1.
Diversamente dalla normativa in esame, vedremo come nel D.Lgs. 152/06, l’Analisi di
Rischio sia prevista invece nella totalità dei casi quale parte integrante dell’iter procedurale.
2.1.6 ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA (ALLEGATO 4, D.M. 471/1999)
Un passo fondamentale nella disciplina delle bonifiche ambientali è stato fatto con
l’introduzione dell’Analisi di Rischio tra i criteri generali per la redazione dei progetti di bonifica.
Tale strumento verrà analizzato in maniera approfondita nella seconda parte di questo
elaborato e applicato a due casi di bonifica; ora è importante, invece, soffermarsi sull’Analisi di
Rischio come concepita e attuata dal D.M. 471/1999, la quale verrà in seguito messa a
confronto con l’inquadramento della stessa.
All’interno del progetto preliminare si ricorre all’analisi di rischio nel caso in cui venga
dimostrato che nonostante l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili i
valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dall’allegato 1 non possono essere raggiunti.
“Con il termine analisi di rischio si riassumono tutte le indagini e le valutazioni necessarie a
stabilire il rischio posto da uno specifico sito sospetto di inquinamento alla salute pubblica e
all’ambiente naturale e costruito” .
Pertanto la finalità dell'analisi di rischio è proprio il calcolo del rischio derivante dalle
concentrazioni dei contaminanti in suolo e sottosuolo, concentrazioni che sono quelle residue
determinate a seguito dell'implementazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale
con misure di sicurezza e per gli interventi di messa in sicurezza permanente. Si parte da dei
valori di concentrazione per poi calcolare il rischio, che sarà la discriminante per decidere o
meno l'efficacia dell'intervento di bonifica proposto. Va applicata in due fasi: la prima relativa
alla valutazione della situazione attuale di rischio applicandola allo stato di fatto per verificare la
situazione contingente ed eventualmente implementare da subito gli interventi di messa in
sicurezza d’emergenza, la seconda conseguente alla rimozione delle fonti inquinanti (fase post
bonifica), ai fini di una esaustiva valutazione dell'efficacia dell'intervento. Una volta garantito il
rischio tollerabile, l'analisi di rischio in 471 mi permette di calcolare le CRA (concentrazioni
residue ammissibili) a valle degli interventi di bonifica che prevedo di effettuare sul sito le quali
mi consentono di "limitare" l'intervento di bonifica, in alcuni casi troppo oneroso o impraticabile,
a concentrazioni accettabili dal punto di vista del rischio per la popolazione.
L'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE NELLA DISCIPLINA DELLE BONIFICHE DEI SITI CONTAMINATI
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Il rischio viene calcolato in due modalità diverse a seconda che derivi dall’esposizione a
sostanze cancerogene o a sostanze tossiche. Nel primo caso gli effetti tossici sulla salute
umana si manifestano solo se c’è il superamento di una dose tollerabile o di riferimento, la RfD
(Reference Dose), che non produce effetti avversi apprezzabili sull’organismo umano, ed il
rischio non è altro che la misura dell’entità di tale superamento.
Diversamente il rischio carcinogenico non implica il superamento di un valore soglia, ma si
manifesta a qualsiasi livello di concentrazione ed è quantificato mediante la stima della
probabilità (o rischio) di contrarre il cancro. Vengono proposte tre fasce di giudizio relative,
derivate da valori forniti in letteratura per casi reali di applicazione dell’analisi di rischio:
rischio R < 1 x 10-6 (il rischio incrementale è per un individuo su un 1.000.000) viene
considerato nullo o insignificante e non viene intrapresa alcuna azione di bonifica;
rischio compreso tra 1 x 10-6 e 10-4 (da 1/1.000.000 a 1/10.000) necessità di azioni di
bonifica da valutare caso per caso;
rischio R > 1 x 10-4 (1/10.000) azione di bonifica sicuramente necessaria ,per riportare il
valore di rischio entro l’intervallo di accettabilità.
Gli effetti non carcinogenici vengono valutati attraverso il calcolo dell’indice di Rischio cronico
(o Indice di pericolo, Hazard Index), rapporto tra l’immissione e la dose di riferimento;
quest’ultima costituisce il valore limite di immissione che deve risultare superiore alla dose
effettivamente immessa per non avere effetti avversi per la salute umana. L’indice di rischio
deve pertanto essere < 1.
Nel DM 471/99 quindi, gli obiettivi degli interventi di bonifica possono essere:
Concentrazioni limite accettabili;
Valori di fondo naturale;
Concentrazioni limite da analisi del rischio.
Il terzo caso che prevede la bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale si applica
solamente se “il progetto preliminare … dimostri che i valori di concentrazione limite accettabili
… non possano essere raggiunti nonostante l’applicazione, secondo i principi della normativa
comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili” relegando così l’analisi di
rischio in un ruolo secondario.