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Il fulcro della decisione è rappresentato, allora, dall’individuazione di un
conflitto di interessi tra tutore che richiede l’interruzione dell’alimentazione
e interdetto, con conseguente necessaria applicazione dell’art. 78 c.p.c., che
prevede, in siffatte ipotesi, la nomina di un curatore speciale. La puntualiz-
zazione dell’ordinanza in questione mira solo a sottolineare, a fini proces-
suali, l’esistenza di un interesse ulteriore (quello dell’interdetto) rispetto a
quello sotteso all’iniziativa del ricorrente, non potendosi dare per scontata
la loro coincidenza. L’argomentazione che sorregge la conclusione solleva
un dubbio: non è ben chiaro per quale ragione a fronte del protutore, il
quale rappresenta l’incapace nei casi in cui l’interesse di questo è in opposi-
zione con quello del tutore (art. 360, 1° comma c.c.), debba farsi luogo alla
nomina del curatore speciale. Alla luce di ciò è opportuno richiamare
l’istituto dell’amministrazione di sostegno, che consente all’interessato di
designare, in previsione della sua eventuale, futura incapacità, la persona da
nominare amministratore (art. 407, 2° comma c.c.).
3
CAPITOLO 1
CONTENUTO E STRUTTURA DELLA LEGGE 9 GENNAIO
2004, N° 6
1.1. Presentazione della legge 9 gennaio 2004, n° 6.
La legge 9 gennaio 2004 n° 6 ha innovato la disciplina processualcivilistica
nella parte riguardante gli strumenti di tutela previsti per coloro che, pur
maggiori di età, per deficienze psichiche o anche fisiche, non siano in tut-
to, o in parte, idonei alla cura dei propri interessi sia di natura patrimoniale
sia di natura personale. Pertanto, in previsione della futura incapacità an-
che i malati terminali potranno ottenere che il giudice tutelare nomini un
amministratore che abbia il compito di assisterli nel rispetto dei loro biso-
gni e delle loro aspirazioni.
Questa importante riforma
1
del nostro codice sostanziale si presenta come
la risposta alla ormai pluridecennale critica rivolta a due preesistenti istituti,
l’inabilitazione e l’interdizione giudiziale, la cui disciplina era censurata sot-
to un quadruplice profilo: a) la complessità, l’onerosità dei procedimenti
per dare vita a tali rimedi; b) l’eccessiva rigidità dei presupposti soggettivi
che ne legittimano l’applicazione, la quale poneva di fronte all’alternativa o
di fingere una situazione d’infermità in realtà non esistente o di non avere
strumenti per fronteggiare particolari situazioni di carenza e difficoltà che
pure esigevano protezione (basti pensare a certi gradi d’indebolimento psi-
cofisico conseguente all’avanzare dell’età) ; c) il carattere fortemente stan-
dardizzato della disciplina degli istituti in parola, la quale impediva ogni
1
GIORGIO CIAN, L’amministrazione di sostegno nel quadro delle esperienze giu-
ridiche europee, Riv. di diritto civile, 2004, 481 s.
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adeguamento dei contenuti del provvedimento alle peculiarità del singolo
individuo, sacrificando spesso, oltre il necessario, i suoi residui spazi di au-
todeterminazione; d) la conseguente, troppo forte negatività di immagine
che la sottoposizione ai rimedi in questione rischiava sempre di proiettare
sulla persona cui gli stessi venivano applicati, con l’effetto, talvolta, di in-
durre i familiari a fare in modo di evitarne l’adozione, lasciando in tal mo-
do non adeguatamente protetta la persona da tutelare.
A tutte le esigenze emergenti dalle critiche sopra riportate vorrebbe far
fronte questo nuovo istituto, cui, in base a quanto si evince soprattutto dal
novellato art. 414 e dall’art. 1 della legge introduttiva, si dovrebbe fare pre-
feribilmente ricorso, venendo a rappresentare quello dell’interdizione e
dell’inabilitazione, uno strumento cui ricorrere solo in caso di necessità, lì
dove l’amministrazione di sostegno per le caratteristiche della situazione
concreta possa risultare inadeguata
2
.
1.2. Struttura della legge.
Il provvedimento legislativo si compone di 20 articoli, ripartiti in tre capi.
Il capo I , “Finalità della legge”, si esaurisce con l’art. 1, che assegna alla
legge “la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capa-
cità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia
2
Le precedenti osservazioni traggono spunto dalla Relazione tenuta a Verona il
giorno 7 maggio 2004 in occasione del Convegno su “L’amministrazione di soste-
gno. Una forma di tutela dei soggetti deboli”, promosso e organizzato dalla Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona con la collaborazione della
Sezione Veneto dell’A.I.A.F. – Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e
per i Minori e della Sezione di Verona dell’Osservatorio sul diritto di famiglia.
5
nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi
di sostegno temporaneo o permanente”. Il capo II , rubricato “Modifiche
al codice civile”, comprende gli artt. 2-11. Questi dieci articoli possono ri-
partirsi secondo l’oggetto della rispettiva disciplina.
L’art. 2 innova la rubrica del titolo XII, sostituendo a quella originaria
(Dell’infermità di mente, dell’interdizione e dell’inabilitazione”) la seguen-
te: “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di
autonomia”.
Il successivo art. 3 istituisce l’amministrazione di sostegno, definendone i
presupposti, gli effetti, il procedimento, i soggetti legittimati ad attivarlo, le
altre norme applicabili, e indicando i criteri di scelta dell’amministratore di
sostegno, i doveri di costui, nonché le conseguenze civilistiche degli atti
compiuti dall’amministratore o dal beneficiario in violazione di norme di
legge o delle disposizioni giudiziali.
Gli artt. 4 -10 modificano ed integrano la disciplina dell’interdizione e
dell’inabilitazione che rimane distribuita negli artt. 414 - 432 nel nuovo
capo II, “Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale”,
creato dall’art. 4, comma 1° della legge in esame.
Una prima fondamentale novità riguarda i presupposti del provvedimento di in-
terdizione del maggiore di età e del minore emancipato i quali si trovano in
condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provve-
dere ai propri interessi (art. 414 come modificato dall’art. 4 comma 2° del-
la legge n. 6/04). Si è, infatti, eliminata l’incondizionata obbligatorietà della
pronuncia interdittoria , evocata dall’impiego del verbo dovere nella formu-
lazione originaria della disposizione. Il nuovo tenore della parte conclusiva
dell’articolo, specificando che i soggetti menzionati “sono interdetti solo
6
quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”, sfugge
alla logica dell’ineluttabilità dell’interdizione, subordinandola piuttosto ad
una valutazione della concreta necessità di protezione, protezione qualificata
dall’adeguatezza. L’interdizione può, oggi, evitarsi quando il soggetto abi-
tualmente infermo di mente e incapace, a causa di ciò, di provvedere ai
propri interessi veda, altrimenti assicurata la propria protezione in modo
adeguato.
Il secondo profilo radicalmente innovativo, che fa venir meno la granitica
rigidità degli effetti di interdizione ed inabilitazione ed i contorni della
condizione dell’interdetto e dell’inabilitato, si sostanzia nell’attribuzione al
giudice del potere di stabilire “che taluni atti di ordinaria amministrazione
possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento o con
l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministra-
zione possano essere compiuti senza l’assistenza del curatore” (art. 427,
1° comma introdotto dall’art. 9 della legge n. 6/04).
L’art. 5 statuisce che l’interdizione e l’inabilitazione “possono essere pro-
mosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415”, cioè dai medesimi
soggetti potenzialmente destinatari delle due misure di incapacitazione, e
inoltre dalla “persona stabilmente convivente” con essi. Questi nuovi legit-
timati si sommano, peraltro, a quelli già enumerati dall’art. 417 c.c.
L’art. 6, aggiungendo un comma conclusivo all’art. 418 c.c., prevede
l’ipotesi che, nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione, ap-
paia “opportuno” applicare l’amministrazione di sostegno; in tal caso, “il
giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del proce-
dimento al giudice tutelare” – quale organo competente in materia – e può
adottare i provvedimenti urgenti di cui all’art. 405, comma 4° (si tratta di
provvedimenti “per la cura della persona interessata e per la conservazione
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e l’amministrazione del suo patrimonio”, oltre che della “nomina di un
amministratore di sostegno provvisorio”).
Con una previsione che conferma l’idea di una certa gradualità tra i tre isti-
tuti emergente dall’art. 418, l’art. 10 della legge n. 6/04 introduce, in fine
all’art. 429, un nuovo comma, a mente del quale, “se nel corso del giudizio
per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che,
successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di
sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissio-
ne degli atti al giudice tutelare”.
Gli artt. 7 e 8 riguardano rispettivamente i criteri di scelta del tutore e del
curatore e la durata dei relativi uffici. Il primo articolo, sostituendo il
comma 3° dell’art. 424 c.c., dispone che nella “scelta del tutore
dell’interdetto e dell’inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la
persona più idonea all’incarico tra i soggetti, e con i criteri, individuati
dall’art. 408”. Il rinvio operato dall’art. 424 all’art. 408 c.c. comporta, peral-
tro, che anche la scelta del tutore o del curatore avvenga tra gli stessi sog-
getti ed in forza degli stessi criteri indicati per la nomina dell’ammini-
stratore di sostegno e – secondo quanto previsto dal primo periodo del
comma 1° dell’art. 408 – “con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della per-
sona del beneficiario”
3
. L’art. 8 si limita ad aggiungere la “persona stabilmente
3
Secondo l’orientamento dottrinale tradizionale, dai compiti del curatore
dell’inabilitato esulano gli aspetti propriamente inerenti alla cura personae, che in-
vece, per espressa previsione di legge (art. 357 in comb. disp. art. 424, comma 1°)
rientrano tra i doveri del tutore dell’interdetto, senza margine di dubbio BISEGNA,
voce << Tutela e curatela (diritto civile ) >>, in Noviss. Digesto it. , XIX, Torino,
1973, p. 954: << Come per gli altri incapaci rimane esclusa ogni ingerenza del cura-
tore negli atti di natura personale, in relazione ai quali l’inabilitato acquista piena
capacità ad agire >> ; v. anche PESCARA, I provvedimenti di interdizione e inabi-
litazione e le tecniche protettive dei maggiorenni incapaci, in Trattato di dir. priv.
diretto da Rescigno, 4, III,Torino, 1982, p. 774. Critico circa l’avviso tradizionale,
in favore dell’ampliamento della nozione di cura dell’inabilitato che la adegui <<al
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convivente” tra i soggetti (coniuge, ascendenti o discendenti) tenuti a con-
tinuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato oltre dieci
anni.
Infine l’art. 11 abroga l’art. 39 delle disposizioni attuative del codice civile,
che attribuiva al tribunale minorile la competenza per l’omologazione dei
provvedimenti di accoglimento, di revoca e di estinzione dell’affiliazione di
cui agli articoli 406 e 412 c.c. già abrogati dalla legge n. 184/83.
Il capo III , “Norme di attuazione, di coordinamento e finali”, comprende
gli artt. 12- 20, di cui i primi otto intervengono a modificare ed integrare le
disposizioni per l’attuazione del codice civile (artt. 12-15), il codice di pro-
cedura civile (artt. 16 e 17) ed il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al
d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313 (artt. 18 e 19).
1.3. Presupposti applicativi dell’istituto.
E’ possibile (ma non obbligatorio) designare un amministratore di soste-
gno alla persona affetta da: a) un’infermità oppure, b) una menomazione
fisica o psichica, che portino all’impossibilità, anche soltanto parziale o
temporanea, di provvedere ai propri interessi.
principio costituzionale di tutela della persona umana>>, è PERLINGIERI, Gli isti-
tuti di protezione e di promozione dell’infermo di mente. A proposito
dell’handicappato psichico permanente, in Rass. dir. civ. 1985, p. 54 s.