Introduzione
Capitolo 1
Il procedimento d’allargamento
dell’Unione Europea
p 1.1 Gli allargamenti dell’UE
Da sei membri nel 1957 a 25 nel 2004 e 27 nel 2007, l'Unione Europea
può ora ritenere di rappresentare un continente. Dall'Atlantico al Mar Nero essa
riunisce per la prima volta la parte occidentale e la parte orientale dell'Europa.
L’Unione Europea è aperta alla partecipazione di ogni paese europeo, de-
mocratico, con un’economia di mercato e in possesso delle competenze ammini-
strative necessarie per gestire i diritti e i doveri inerenti all’adesione. Ciò significa
quindi che l’allargamento rappresenta un processo continuo.
L’Unione Europea nel corso degli anni ha subito tante modifiche ed evo-
luzioni, dal tempo in cui esistevano solo sei Stati membri fondatori inizialmente,
nel 1952, della Comunità europea del carbone e dell’acciaio; e nel 1958, della
Comunità economica europea, invitando cosi gli altri Stati dell’Europa a persegui-
re gli stessi ideali facendo gli stessi sforzi.
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Introduzione
Questo invito ha fatto aderire all’UE un’ondata di altri Paesi. Si sono creati
un mercato unico e una moneta unica, estendendo le competenze anche nel campo
sociale, della politica estera e della politica per la sicurezza. Ogni allargamento in-
troduce maggior diversità culturale e linguistica.
L’allargamento del 2004 da 15 a 25 Stati membri è stato quello più impor-
tante della storia dell’Unione. Uno dei motivi è stato quello di riuscire ad estende-
re all’Europa centrale e orientale una stabilità per i cittadini europei. Dopo l’ al-
largamento i lavori dell’UE hanno iniziato a concentrarsi sul tenore di vita dei
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nuovi Stati membri.
Nel gennaio 2007 sono entrate a far parte dell’UE la Bulgaria e la Roma-
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nia. Questo allargamento era previsto anche ad altri Paesi, però i relativi nego-
ziati con i rispettivi Paesi non si sono conclusi in tempo.
Uno dei vantaggi dell’allargamento è l’impatto economico, che è abba-
stanza importante in quanto esiste un mercato molto più ampio e più integrato e
quindi favorisce la crescita economica, in tutti gli Stati membri, i quali beneficia-
no degli investimenti delle imprese dell’Europa occidentale, nonché dell’accesso
alle risorse finanziarie dell’UE destinate allo sviluppo regionale, sociale e tecno-
logico. Le imprese dei vecchi Stati membri possono aver a disposizione dopo gli
allargamenti mercati più vasti per i loro prodotti.
La crescita economica dei Paesi che sono entrati nell’UE nel 2004 risulta
essere maggiore di quella degli altri Stati. Questo dà l’opportunità ai nuovi arrivati
di beneficiare di una maggiore prosperità e di colmare il divario esistente in Euro-
pa fra i diversi tenori di vita. Nello stesso momento la crescita nei paesi
dell’Europa centrale e l’aumento del loro potere d’acquisto hanno moltiplicato le
esportazioni e gli investimenti che giungano dall’UE.
Uno dei compiti dei nuovi Stati membri sarà quello di assumersi la respon-
sabilità di garantire la sicurezza delle loro frontiere diventate dell’UE. La sicurez-
za dei confini esterni è una condizione necessaria per poter mantenere aperte quel-
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Cipro, Estonia, Lettonia, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.
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Rappresenta il quinto allargamento della storia dell’UE, che porterà più di 30 milioni di persone
all’interno dell’UE.
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Croazia e Turchia.
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Introduzione
le interne. In pratica l’UE garantisce un sostegno ai nuovi Stati membri, sul profi-
lo sia finanziario che di assistenza tecnica e di consulenza, in modo tale che i con-
trolli alle frontiere esterne possono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa
europea.
Con i risultati degli allargamenti precedenti si è dimostrato l’efficacia del
processo d’integrazione europea. Comunque, profonde trasformazioni provocano
preoccupazioni, e l’allargamento del 2004 non è stato un’eccezione alla regola.
Questo processo ha suscitato interrogativi fra i cittadini dei vecchi e dei nuovi Sta-
ti membri sul possibile impatto che avrebbe avuto sulle loro vite e sui loro livelli
occupazionali.
I vecchi 15 SM temevano d’un aumento dell’immigrazione, cioè d’un af-
flusso di manodopera a basso costo. Invece i cittadini dei nuovi Stati membri si
preoccupavano della possibile acquisizione, da parte degli stranieri, di imprese lo-
cali, nonché dell’impatto che l’allargamento avrebbe avuto sull’economia locale e
sulle imprese nazionali. La maggior parte di queste preoccupazioni si sono rivela-
te infondate.
Comunque, tutto ciò che riguarda l’allargamento continua a dare timori a
molti cittadini dei vecchi SM: questo è evidenziato dai risultati negativi dei refe-
rendum del 2005, che si sono svolti in Francia e nei Paesi Bassi sul progetto di
Costituzione europea. I leader dell’UE nel 2006 hanno stabilito che nei nuovi al-
largamenti si terrà conto della capacità dell’UE di assorbire nuovi Paesi, però que-
sto aspetto non sarà determinante ai fine dell’adesione, in quanto le condizioni so-
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no predeterminate.
Ai sensi dell’art. 49 del Trattato di Maastricht, ogni Paese che rispetti i
principi di libertà, democrazia, diritti dell’uomo, le libertà fondamentali e lo Sta-
to di diritto, può chiedere di entrare a far parte dell’UE.
A una delle riunioni svolte a Copenaghen nel 1993, i capi di governo
dell’UE hanno deciso sulle condizioni necessarie per l’adesione. Quindi al mo-
mento dell’adesione, i nuovi SM devono avere:
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Ultimo aggiornamento 2007: sito Europa, Panoramica dell’attività dell’UE – Allargamento.
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Introduzione
Istituzioni che possano garantire la democrazia, lo stato di diritto, i
diritti dell’uomo, il rispetto delle minoranze e la loro protezione;
Un’economia di mercato funzionante e la capacità di agire in pre-
senza delle forze di mercato e della concorrenza;
La capacità di far fronte agli obblighi posti dall’UE per perseguire
gli obiettivi previsti dalla stessa. I nuovi membri devono in più
possedere un’amministrazione pubblica che riesca ad applicare e
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gestire in modo efficace gli strumenti giuridici comunitari.
Prima ancora dell’adesione della Romania e Bulgaria, nell’ottobre 2005
sono stati avviati i negoziati con la Croazia e la Turchia. Quelli con la Croazia po-
trebbero concludersi positivamente fra qualche anno, invece con la Turchia dure-
ranno molto di più: una delle cause principali é che la Turchia non rispetta i prin-
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cipi fondamentali dell’UE.
In più, la richiesta di adesione presentata dell’ex Repubblica Iugoslava di
Macedonia nel marzo del 2004 è stata accettata formalmente dai leader dell’UE
nel dicembre 2005. Non è stata ancora stabilita una data per l’apertura dei nego-
ziati.
L’UE in questo periodo sta valutando nuovi allargamenti nei Balcani occi-
dentali, relativamente a Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro e Albania. L’UE
ritiene che tali Paesi chiederanno quando saranno pronti, di poter entrare nell’UE.
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21 giugno 2005 G.U. dell’UE, Parere della Commissione del 22 febbraio 2005 sulle domande di
adesione all’UE presentate dalle Repubbliche Romania e Bulgaria.
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La prima questione è quella concernente la non volontà della Turchia di riconoscere il genocidio
armeno. Secondo Ankara si trattò di vittime della guerra e chiunque non sia in accordo con la ver-
sione dello Stato, è perseguibile secondo le leggi dello stesso. La seconda questione attiene alla
condizione della minoranza Curda. In particolare sono state ripetutamente denunciate violazioni
dei diritti umani, pertanto la minoranza chiede la separazione dal governo centrale e la creazione di
un Kurdistan indipendente. La terza questione, riguarda il persistere dell’occupazione turca di par-
te dell’isola di Cipro e il rifiuto di riconoscerne la relativa Repubblica democratica, peraltro già
membro dell’Unione europea.
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Introduzione
p 1.2 Obiettivi generali
Dopo il completamento dell’adesione dei dieci nuovi SM, il Consiglio ha
espresso la propria determinazione a continuare il processo avviato con i paesi
candidati, contribuendo così alla prosperità, stabilità, sicurezza e unità
dell’Europa. Inoltre ha ribadito la capacità dell’UE di assorbire nuovi Stati mem-
bri, mantenendo nello stesso tempo inalterato il ritmo dell’integrazione europea.
Gli obiettivi generali dell’allargamento riguardano la gestione delle azio-
ni, le misure e le iniziative da adottare per far sì che i paesi candidati o potenzial-
mente candidati possano raggiungere gli obiettivi fissati con loro e per loro dal
Consiglio europeo.
Possono essere considerati generali per i prossimi allargamenti i seguenti
obbiettivi:
La gestione dell’ aiuto finanziario previsto per la Romania e Bulgaria nel
quadro del programma Phare per aiutare tali Paesi a soddisfare le esigenze
d’ordine istituzionale, amministrativo, strutturale, giudiziario imposto
dall’UE;
L’attuazione della strategia dei tre pilastri adottata dal Consiglio in merito
alle prossime fasi del processo di adesione della Turchia;
L’attuazione dell’ aumento finanziario dell’aiuto di preadesione a favore
della Turchia, come deciso dal Consiglio europeo di Copenaghen nel di-
cembre 2002;
La conclusione dei negoziati con la Croazia, realizzando l’adesione;
Una decisione del Consiglio riguardante la domanda d’adesione dell’ ex
Repubblica Iugoslava di Macedonia;
Integrare gli altri Paesi dei Balcani occidentali nella costruzione europea,
sostenendo le riforme e la loro preparazione ad una prossima adesione e
rafforzare il processo di stabilizzazione e di associazione;
Il sostegno al processo di riunificazione di Cipro, mettendo in atto e ana-
lizzando il sostegno commerciale e finanziario necessario a tale scopo.
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Introduzione
Per quanto riguarda i nuovi SM, la Commissione continuerà ad eliminare
progressivamente le azioni e le iniziative di grande portata connesse
all’allargamento, in particolare lo strumento di transizione destinato a rafforzare le
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capacità istituzionali di questi paesi.
p 1.3 Allargamento alla Romania e alla Bulgaria
La Romania ha presentato la domanda d’adesione all’UE il 22 giugno
1995 insieme a un documento di “Strategia nazionale di preparazione” e una “Di-
chiarazione” sottoscritta dai presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, dal
primo ministro e dai leader di tutte le formazioni politiche. Questa dichiarazione
contiene la manifesta volontà politica della Romania di rispettare gli stessi princi-
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pi dell’UE.
Per la Romania, l’integrazione europea ed euro-atlantica rappresenta un
obiettivo di massima priorità politica, l’unica via di sviluppo che coincida con
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l’interesse nazionale, la tradizione e l’aspirazione del paese.
L’adesione della Romania e Bulgaria ha realizzato il quinto allargamento
dell’UE. Inizialmente il Consiglio europeo ha rilevato positivamente i progressi
compiuti dalla Romania nell’attuazione dell’acquis, degli impegni presi riguar-
danti la giustizia, gli affari interni e la concorrenza, consentendo in questo modo
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la chiusura formale della procedura il 14 dicembre 2004.
Le condizioni d’adesione sono state predeterminate dal trattato di adesione
firmato da tutti gli Stati Membri nell’aprile del 2005. Nel settembre del 2006 la
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15 marzo 2006 G.U. Dell’UE, Commissione, Titolo 22 – Allargamento.
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Il consolidamento e lo sviluppo dello Stato di diritto, il pluralismo politico, la separazione dei po-
teri, le libere elezioni, il rispetto dei diritti dell’uomo, la creazione di un’economia di mercato.
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Dichiarazione del Presidente EMIL COSTANTINESCU in occasione del congresso tra UE e il
Presidente rumeno a Bucarest il 10 aprile 1997.
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COMMISSIONE dell’UE, Bruxelles 16.05.2006, Comunicazione della Commissione, Relazione
di verifica del grado di preparazione della Bulgaria e Romania in vista dell’adesione all’UE.
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Introduzione
Commissione ha adottato il rapporto di verifica sulla preparazione dei due paesi
all’entrata nell’UE. Tenendo conto dei progressi fatti l’organo comunitario auto-
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rizzò l’entrata di ambi paesi il 1 gennaio 2007. Quindi l’entrata della Romania
si è verificata tenuto debitamente conto degli atti emanati al riguardo da parte de-
gli organi comunitari. Il Consiglio europeo ha sostenuto che la Romania sarà in
grado di assumersi tutti gli obblighi previsti, a condizione che mantenga i suoi
impegni e realizzi tempestivamente e positivamente tutte le riforme necessarie,
adempiendo agli impegni previsti in ogni settore dell’acquis. Però se si presente-
ranno problemi entro tre anni dall’ ingresso nell’ UE, saranno applicate misure di
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salvaguardia.
Gli organi europei continueranno a valutare gli andamenti e i risultati con-
seguiti dalla Romania e a tal fine la Commissione continuerà a presentare relazio-
ni annuali sui progressi di questo Paese. L’adesione della Romania è stata accom-
pagnata da una serie misure specifiche, istituite per prevenire o per rimediare alle
mancanze in settori come sicurezza alimentare, fondi agricoli, riforma del sistema
giudiziario e lotta contro la corruzione. In queste due ultime attività si è stabilito
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un MCV .
Prima dell’entrata nell’UE, la Romania doveva cercare di uniformare tutti i
settori al diritto comunitario. Quindi tutti i criteri politici ed economici sono stati
riformati, tutto l’acquis è stato tradotto e recepito per poter assicurare la certezza
giuridica per quello che riguarda l’applicazione legislativa. Molta importanza è
stata data alla concorrenza, affari interni e giudiziali. Tutte queste attività sono
state verificate e analizzate dalla Commissione. Inoltre è stato previsto
l’annullamento dell’adesione del 2007 dopo un anno dell’avvenuta adesione se e-
sistono degli elementi che impediscano l’applicazione dell’acquis, e se ciò provo-
ca il rischio di non poter adempiere agli obblighi stabiliti dall’adesione.
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UNIONE EUROPEA, COMMISSIONE EUROPEA, “comunicat de presà”, comunicazione di
stampa, 26. settembre 2006.
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Articoli 36, 37 e 38 dell’Atto di adesione.
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Meccanismo di cooperazione e verifica, la Decisione della Commissione 2006/928/CE del 13
dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e di verifica sui progressi realizzati
dalla Romania a riguardo dell’avvicinamento ad alcuni obiettivi specifici nella riforma del sistema
giudiziario e nella lotta contro la corruzione, e al rispetto dei parametri cdi riferimento di questa
materia di riforma giudiziaria (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 56).
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