VII
NOTAZIONI PRELIMINARI
Il presente lavoro si propone d analizzare le direttrici della piø
recente politica normativa in materia di gestione dei flussi
migratori, con specifico riguardo ad alcune disposizioni penali
introdotte nel corso della XVI legislatura.
Gi dal titolo della ricerca, il lettore Ł invitato a contestualizzare
le scrutinate scelte legislative nel quadro dei valori costituzionali di
riferimento, nella consapevolezza dell ossequio dovuto dal tessuto
normativo primario ai princ pi cardinali che ispirano l ordinamento.
La disamina si confronta, cos , con le numerose occasioni d attrito
provocate dall incontro dei precetti superprimari (e delle fonti
sovranazionali) con le scelte di Parlamento e Governo, talvolta
eccedenti i limiti coessenziali ad un esercizio costituzionalmente
sostenibile del potere di predisposizione normativa.
Affrontando non senza le dovute digressioni comparatistiche,
l articolata e trasversale materia del governo delle migrazioni la
ricerca ripercorre l iter parlamentare d approvazione delle
disposizioni considerate, per giungere all enucleazione delle
pertinenti censure di costituzionalit , formulate dalla dottrina,
recepite dalla magistratura ordinaria chiamata all applicazione
VIII
delle nuove norme repressive e da ultimo asseverate dalle
demolitorie statuizioni del giudice delle leggi, condivisibilmente
persuaso dell illegittimit delle norme innanzi a lui dedotte.
Il lavoro procede, infine, alla ricognizione dei criteri orientatori di
un diritto dell immigrazione rispettoso della dignit umana e del
mosaico normativo eterodeterminato, che si impone internamente
per forza propria, conclusivamente tentando d individuare le
auspicabili tendenze evolutive della disciplina in questa sede
indagata.
Messina, 15/11/2010
IL TRATTAMENTO NORMATIVO
DELL’IMMIGRAZIONE ILLEGALE
I. Il reato e le sue circostanze, nell’ordinamento penale. II.
Giurisprudenza costituzionale e principi di materialità, offensività e
ragionevolezza della previsione incriminatrice. III. Fondamenti
costituzionali e politica legislativa recente nel diritto dell immigrazione.
I. IL REATO E LE SUE CIRCOSTANZE,
NELL’ORDINAMENTO PENALE.
Il diritto penale pu essere descritto come l articolazione
dell ordinamento cui compete la repressione delle condotte le quali,
poichØ connotate da un disvalore particolarmente accentuato,
espongono il loro autore a sanzioni in grado d incidere finanche sul
sommo bene della libert personale 1.
1
La stessa denominazione di siffatto ramo ordinamentale Ł eloquentemente orientata a porre in
risalto il carattere afflittivo di esso, giacchØ l attributo che lo qualifica ( penale , appunto)
lungi dall offrire un immediato sguardo sul contenuto dei rapporti e delle attivit che al suo
interno rinvengono la propria disciplina come, per contro, tipicamente avviene per gli altri
settori dell ordinamento giuridico rimanda direttamente al trattamento sanzionatorio
comminato dalla norma penale allo scopo di reprimere le condotte antigiuridiche che abbiano
vilipeso o posto in pericolo un bene della vita, cui il consorzio umano per tramite dei suoi
CAPITOLO PRIMO
IL TRATTAMENTO NORMATIVO DELL’IMMIGRAZIONE ILLEGALE
2
I comportamenti umani, se produttivi della lesione di beni
giuridici al cui presidio sono poste delle norme incriminatrici,
integrano corrispondenti fattispecie di reato, descritte dalla
disciplina positiva, in (auspicato) ossequio ai principi di legalit e
sufficiente determinatezza della fattispecie, argini all arbitrario
esercizio della pretesa punitiva statuale2.
organi di predisposizione normativa ritenga di accordare tutela particolarmente stringente. In
tal senso, G. DE VERO, Corso di Diritto penale, I, Torino 2004, 3 ss.
Anche il giudice delle leggi ha affermato inequivocabilmente che «il diritto penale costituisce,
rispetto agli altri rami dell ordinamento giuridico dello Stato, l extrema ratio, il momento nel
quale soltanto nell impossibilit o nell insufficienza dei rimedi previsti dagli altri rami Ł
concesso al legislatore ordinario di negativamente incidere, a fini sanzionatori, sui piø
importanti beni del privato»: cos , Corte cost., sent. n. 189 del 21/05/1987, in Giust. pen.,
LVIII/1987, 265 ss.
2
In particolare, il principio di legalit , in ossequio al brocardo nullum crimen, nulla poena sine
(previa) lege, impone che la norma incriminatrice sia introdotta da fonti di rango primario,
emanazione del potere di predisposizione normativa prioritariamente accordato dalla
Costituzione alle Assemblee camerali, allo scopo di garantire che il singolo non abbia a
fronteggiare le conseguenze di una normazione penalistica inammissibilmente proveniente da
organi del potere esecutivo-amministrativo o finanche giudiziario, evidentemente sprovvisti
della rappresentativit democratica necessaria a porre norme penali d incriminazione: la fonte
della disposizione repressiva deve, pertanto, essere scripta, stricta, certa et praevia, come
ribadito da G. MARINUCCI E. DOLCINI, Corso di Diritto penale, I, Milano 2001, 15 ss.
Il principio in discorso pu , peraltro, essere declinato in senso formale o sostanziale, a seconda
che si rimetta la funzione incriminatrice alla sola legge ordinaria del Parlamento, o si
acconsenta all impiego delle altre fonti normative aventi forza di legge (segnatamente, il
decreto legislativo ed il decreto-legge).
A sua volta, la riserva di legge articolazione del principio di legalit pu declinarsi in senso
assoluto o relativo, in ragione dello spazio residualmente accordato alle fonti sub-legislative in
vista di un eventuale integrazione del precetto penale primario: se assoluta , la riserva
preclude ogni completamento del dettato della norma, che non sia esso stesso contenuto in
fonti di rango legislativo; se relativa , la riserva di legge permette che, quantomeno su di un
piano meramente tecnico, le fonti di grado secondario possano accedere alla disciplina penale
immettendovi determinate specifiche, soprattutto al fine d impiegare uno strumento normativo
di maggiore maneggevolezza (come accade in materia d individuazione delle sostanze
psicotrope e/o dopanti), che scongiuri il rischio di un elefantiasi del dato normativo legislativo
(fenomeno da taluni descritto in termini di riserva di legge tendenzialmente assoluta). Tra i
numerosi contributi dottrinali che indagano su natura, ratio ed effetti applicativi della riserva di
legge, v. D. PULITAN , Sub. art. 1, in A. CRESPI F. STELLA G. ZUCCAL , Commentario
breve al Codice penale, Padova 2003, 8 ss., che rammenta come l esteriore osservanza del
CAPITOLO PRIMO
IL TRATTAMENTO NORMATIVO DELL’IMMIGRAZIONE ILLEGALE
3
Reato Ł, dunque, ogni azione (od omissione) tipica, antigiuridica,
colpevole e punibile, la cui integrazione determina l insorgenza in
capo agli organi statuali del potere-dovere di repressione della
condotta criminosa posta in essere3, siccome produttivo di un
principio della riserva di legge pu non assicurare l adeguatezza della formulazione del
precetto, eventualmente carente sotto il profilo della precisione nella formulazione, nonchØ
Corte cost., sent. n. 46 del 19 maggio 1964, in Giur cost., IX/1964, 483 ss.
Una succinta panoramica della portata del principio di legalit , che permea di sØ ogni ambito
del diritto penale, non pu , tuttavia, obliterare un seppur minimo richiamo al principio
d irretroattivit della norma penale ( in malam partem): laddove, infatti, la legalit della
produzione normativa incriminatrice presidia gli spazi di libert del cittadino quanto alla
scaturigine del dettato normativo punitivo, il principio d irretroattivit (che pure riscontra il suo
prius logico e giuridico nel descritto principio di legalit ) assume, in chiave sistematica e
garantistica una preminenza indiscussa, assicurando che anche allo scopo d implementare le
funzioni general-preventive e di deterrenza pressochØ unanimemente riconosciute all esercizio
del magistero punitivo dello Stato i consociati possano sempre prefigurarsi in anticipo le
conseguenze sanzionatorie dei propri gesti, e non debbano temere incriminazioni successive ,
eventualmente concepite anche ad personam: che l irretroattivit della norma incriminatrice
conferisca certezza alla legge stessa, sia corollario del principio di legalit , ed esprima un alto
valore di civilt giuridica Ł rispettivamente ribadito da I. CARACCIOLI, Manuale di Diritto
penale, Parte Generale, Padova 2005, 78 ss., F. RAMACCI, Corso di Diritto penale, Torino
2007, 86 ss., e S. VINCIGUERRA, Diritto penale italiano, I, Concetto, fonti, validit ,
interpretazione, Padova 1999, 305 ss.
3
In tal senso A. FAVATA, Dizionario dei termini giuridici, Piacenza 2010, 414: la definizione
di cui sopra Ł quella che oggi incontra il maggior favore dei penalisti. Ad essa si pervenne a
seguito di una graduale evoluzione, avviata con la presa d atto dell inadeguatezza teoretica
della piø risalente concezione bipartita , introduttiva della scomposizione del reato
nell elemento materiale, rappresentato dai dati fenomenici del fatto (fra cui la condotta,
l evento, il nesso causale, i presupposti dell azione), e nell elemento psicologico, attinente agli
aspetti psichici e morali dell agente (quali il coefficiente di partecipazione dell autore del fatto
al contegno criminoso dal medesimo attuato).
Al dichiarato fine di facilitare l emersione dell autonomo concetto di assenza di cause di
giustificazione, alla prospettiva classica venne sostituendosi la concezione c.d. tripartita ,
secondo la quale l ubi consistam del reato avrebbe dovuto rintracciarsi nella tipicit ,
nell antigiuridicit e nella colpevolezza.
L assenza di fattori scriminanti avrebbe, peraltro, dovuto intendersi in senso oggettivo e
generico, siccome riguardante l inesistenza in tutto l ordinamento giuridico di norme
facultizzanti il comportamento scrutinato: cos , F. SCHIAFFO, Riflessioni critiche intorno ad un
dogma : l antigiuridicit generica, in Riv. it. dir. proc. pen., XLIII/1999, 1075 ss.
Interessante Ł la definizione del concetto di antigiuridicit fornita da G. MARINUCCI,
Antigiuridicit , in Dig. disc. Pen., vol. 1, Torino 1987, 178: questa sarebbe la situazione
riferibile alla condotta dell agente il cui contegno sia sussumibile esclusivamente nell alveo
CAPITOLO PRIMO
IL TRATTAMENTO NORMATIVO DELL’IMMIGRAZIONE ILLEGALE
4
evento contrario all interesse che la norma penale intende
preservare4.
Suo nucleo centrale Ł la condotta umana5, che deve tradursi nella
modificazione della realt esteriore, e cagionare l attuale o
applicativo della norma incriminatrice considerata; ove, per contro, il fatto fosse riconducibile
anche a norme extrapenali autorizzative della relativa condotta, l antigiuridicit verrebbe meno
(per il principio di non-contraddizione del sistema giuridico complessivamente inteso).
Osservazioni dedicate alla teoria tripartita sono anche riportate in R. RIZ, La teoria generale
del reato nella dottrina italiana. Considerazioni sulla tripartizione, in Ind. pen., XV/1981, 607
ss.
Non poco successo hanno storicamente incontrato anche le teorie quadripartite le quali,
tuttavia, ad un piø attento esame si sono dimostrate affette da eccessivo slancio analitico:
secondo la prima, il reato si connoterebbe per gli elementi della tipicit , antigiuridicit ,
colpevolezza e dell attestazione della conformit del fatto al modello legale concepito dalla
norma incriminatrice; la seconda, invece, prevede quale quarto elemento del reato la c.d.
meritevolezza di pena, il cui positivo riscontro solamente potrebbe giustificare l integrazione di
tutti gli estremi del fatto criminoso.
Non vi Ł chi non veda, per , le incongruenze emergenti da tali modelli teorici: mentre il primo
reitera nel quarto ed ultimo elemento contemplato una valutazione che gi appartiene
all ambito della tipicit , (e non manifesta, quindi, alcuna portata innovativa), il secondo
introduce un elemento eccessivamente discrezionale, che sottrae il reato all osservanza del
principio di legalit , nelle sue articolazioni della riserva di legge, della sufficiente
determinatezza della fattispecie e del divieto d analogia. Per una disamina dei rilievi critici
condivisibilmente avanzati nei riguardi delle teorie quadripartite, v. D. FONDAROLI, Illecito
penale e riparazione del danno, Milano 1999, 36 ss.
4
Lo specifica R. CIVILIA, Piccolo Lessico giuridico etimologico, Treviso 2006, 111.
5
Il principio di materialit (per il quale nullum crimen, nulla poena sine actione, dal momento
che nemo cogitationis poena patitur) impone che il singolo possa essere raggiunto da sanzione
penale nei soli casi in cui la sua condotta abbia raggiunto quella soglia di apprezzabilit
esteriore tale da ingenerare la lesione o la messa in pericolo di un determinato bene giuridico.
La dottrina si Ł a lungo interrogata sul significato da attribuirsi al concetto di condotta ,
formulando in proposito numerose teorie. Secondo la teoria naturalistica, la condotta Ł
integrativa del reato se innesca il decorso causale che si conclude con la lesione del bene
giuridico penalmente tutelato, e provoca una modificazione del mondo esteriore: la teoria non
convince, per , nella misura in cui non d conto della sorte relativa alle condotte omissive; per
la teoria finalistica, la condotta Ł attuazione del proposito formulato dall agente: essa, per ,
mentre riprende la teoria hegeliana della condotta intesa come realizzazione della volont ,
esclude dal novero delle condotte penalmente rilevanti i contegni omissivi, manifestando
pertanto scarsa attitudine euristica; nemmeno coglie nel segno la teoria negativa, che si affida
alla formula del non evitare evitabile per individuare la condotta nel contegno di chi non si
sia astenuto dal porre in essere la lesione attuale o potenziale del bene giuridico, pur avendone i
mezzi ed il tempo: rifacendosi ad una concezione del diritto penale d impronta esclusivamente
CAPITOLO PRIMO
IL TRATTAMENTO NORMATIVO DELL’IMMIGRAZIONE ILLEGALE
5
potenziale lesione del bene della vita la cui tutela Ł assistita da
sanzione penale.
Eppure, nell analisi del reato, il fatto tipico non esaurisce in sØ
ogni elemento materiale penalisticamente rilevante.
Esistono, infatti, altri dati esperenziali che la disciplina codicistica
impone di acquisire alla valutazione complessiva della condotta
tenuta dal reo, al fine di assicurare che la susseguente reazione
ordinamentale nei confronti del contegno cui l autore del reato
abbia dato luogo meglio si adatti alle effettive coordinate del fatto
stesso, scrutinato nella sua globalit : e tali elementi di fatto si suole
indicare con l espressione di circostanze del reato6.
liberale (quale obbligo d astensione rispetto alla realizzazione di talune condotte
antigiuridiche), definitivamente superata da una piø opportuna accezione solidaristica degli
schemi di tutela coessenziali al diritto penale medesimo, la teoria in questione non pu trovare
accoglimento in questa sede; ad eguale conclusione si espone, infine, la teoria sociale, che
rinviene la condotta di reato in ogni fatto socialmente significativo: trattasi, infatti, di una
concezione eccessivamente lata, che mal si presta a venire incontro alle esigenze dogmatiche
sottese alla ricognizione dell esatta portata del concetto di condotta. Constata l impossibilit di
ricostruire una definizione onnivalente di condotta E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale,
Bologna 1989, 162.
6
Le circostanze del reato si configurano come situazioni fattuali direttamente ricongiunte alla
vicenda criminosa, e nondimeno irriducibili al nucleo di elementi necessari e sufficienti
all integrazione del reato: le circostanze sono componenti del fatto comunque prive del
requisito della necessariet ai fini della configurabilit del reato cui si riferiscono, sicchØ nulla
tolgono o aggiungono al contegno dell agente, in cui gi sia stata riscontrata la ricorrenza di
tutti gli elementi imprescindibili del fatto tipico. Rifacendosi alla tipica distinzione civilistica in
materia di negozi giuridici, la dottrina distingue, proprio in relazione alle circostanze del reato,
fra essentialia e accidentalia delicti, soltanto i primi potendo intendersi come elementi
costitutivi del reato. Sulla definizione di circostanza, v. E. LOI, Le circostanze del reato, in AA.
VV., Giurisprudenza sistematica di diritto penale. Codice penale. Parte generale, a cura di F.
BRICOLA V. ZAGREBELSKY, Torino 1995, 244 ss., nonchØ M. ROMANO, Commentario
sistematico, op. cit., 592 ss.
CAPITOLO PRIMO
IL TRATTAMENTO NORMATIVO DELL’IMMIGRAZIONE ILLEGALE
6
Le circostanze rappresentano, pertanto, il veicolo d adeguamento
della sanzione criminale al fatto concreto ed all autore di esso7:
come tali, esse assicurano una maggiore efficacia della risposta
punitiva, altres agevolando il perseguimento delle finalit di
prevenzione speciale e rieducazione del reo8.
Fisiologico corollario delle osservazioni che precedono Ł la
constatazione che il reato e la circostanza che ad esso
eventualmente accede si mantengono ontologicamente distinti9,
7
La peculiarit delle circostanze, infatti, risiede nella loro efficacia di extraedittalit , che
comporta la modificazione del quantum o del quomodo della pena (a seconda che si tratti di
circostanze incidenti sull entit della pena, piuttosto che sulla tipologia della sanzione
criminale da ritenersi applicabile) e non anche dell an della sua comminatoria legale: essendo
il reato gi pienamente integrato, la sussistenza di una o piø circostanze non annulla il giudizio
di meritevolezza di pena, ma ne modula la portata affinchØ risulti complessivamente congruo il
trattamento sanzionatorio applicato al reo.
Le circostanze, peraltro, modificano la cornice dei minimi e dei massimi della pena, o ne
producono la sostituzione con una diversa sanzione criminale: esse agiscono, pertanto, al
livello della disciplina positiva, e non precludono il compimento di successive valutazioni ad
opera dell organo giudicante in ordine all entit della pena da irrogare: cos , G. DE VERO,
Circostanze del reato e commisurazione della pena, Milano 1983, passim.
8
Le circostanze assolvono alla condivisibile funzione d individualizzazione della risposta del
sistema penale innanzi alla commissione di un reato, attraverso un piø attento sguardo al
disvalore della fattispecie concreta, ed il contenimento del rischio di un eccessiva
discrezionalit del giudice: in tal senso, F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova 1992, 398.
9
Quantunque agevole in punto di diritto, la differenziazione degli elementi costitutivi del reato,
ex uno latere, e degli elementi integrativi di una circostanza, ex altero, risulta nella prassi
decisamente meno agevole. La questione non Ł certo di poco momento, ove si pensi al regime
d imputazione soggettiva degli uni e degli altri, nonchØ al tenore della disciplina di cui all art.
118 Cod. pen., in materia di valutazione delle circostanze nelle ipotesi d aberratio delicti
concorsuale, e mutamento del titolo di reato per taluni soltanto dei concorrenti.
Ed infatti, relativamente alla prima problematica individuata, laddove il coefficiente
psicologico residuale (come tale sempre applicabile, in mancanza di apposite indicazioni
positive) Ł quello del dolo, il quale impone che la realizzazione di ogni elemento del fatto
tipico sia conosciuta e voluta dall agente, le circostanze aggravanti a seguito della riforma del
1990 hanno sperimentato un meccanismo c.d. colposamente orientato d attribuzione al reo,
sottoposto ai rispettivi irrigidimenti di pena anche nell ipotesi in cui abbia ignorato o ritenuto
inesistente l aggravante per errore determinato da colpa.
CAPITOLO PRIMO
IL TRATTAMENTO NORMATIVO DELL’IMMIGRAZIONE ILLEGALE
7
salvi gli effetti d inasprimento o mitigazione della sanzione penale,
che la ricorrenza di una o piø circostanze riverberi nei confronti del
fatto criminoso, e segnatamente del suo autore.
Dirimente, appare, dunque, l individuazione del discrimen
intercorrente fra reato e sua circostanza, per poter correttamente
applicare la rispettiva disciplina positiva10: al riguardo, Ł oramai
pressochØ consolidato il ricorso al criterio della specialit , che
riguarderebbe le fattispecie circostanziate rispetto a quelle
connotate per l esistenza del solo reato di base11.
Quanto, poi, all operativit dell art. 118 Cod. pen., esso impone che alcune delle circostanze
aggravanti soggettive siano valutate solamente avuto riguardo alla persona cui si riferiscono, e
conseguentemente esso non prevede che si faccia spendita di quel criterio estensivo che,
relativamente al fatto di reato in sØ, assoggetta l extraneus alle medesime sorti del concorrente
soggettivamente qualificato (situazione realizzativa del mutamento del titolo di reato per taluno
dei concorrenti), o lo costringa al trattamento sanzionatorio stabilito per il diverso reato da lui
formalmente non voluto, ma comunque posto in essere in concorso con terzi (tale essendo il
senso della regolamentazione codicistica stabilita per l ipotesi della realizzazione del fatto
diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti). Sul punto, v. T. PADOVANI, Circostanze del
reato, in Dig. disc. pen., Torino 1988, 194.
10
Numerose le tesi formulate in proposito: constatata l inadeguatezza della tesi
dell accessoriet , che si limita tautologicamente a dichiarare essenziali gli elementi del reato,
ed accidentali i fatti ascrivibili al novero delle circostanze, anche la tesi che guarda alla
struttura della norma non convince, quando afferma che la circostanza costituirebbe un precetto
secondario, rivolto al solo giudice e finalizzato ad un alternativa determinazione della pena.
La tesi che si fonda sull inettitudine del fatto oggetto di circostanza alla lesione del bene
giuridico protetto dal reato-base rimane parimenti inconducente, perchØ posticipa
l individuazione degli elementi circostanziali, la quale deve, per contro, essere condotta fin da
subito. Riferiscono delle tesi summenzionate, R. GUERRINI, Elementi costitutivi e circostanze
del reato, Milano 1988, passim, nonchØ A. CADOPPI, La distinzione tra circostanze aggravanti
ed elementi costitutivi del reato, in Giur. mer. XVII/1985, 657, e L. CONCAS, Circostanze del
reato ed elementi specializzanti costitutivi, in Arch. pen., XXX/1974, 345 ss., ma anche G.
BETTIOL, Diritto penale, Padova 1982, 520 ss. e G. LEONE, Del reato abituale, continuato,
permanente, Napoli 1933, 238 ss.
11
Secondo la tesi della specialit , gli elementi circostanziali devono porsi in rapporto di species
a genus con i corrispondenti elementi strutturali della fattispecie delineata dalla norma
incriminatrice, in modo da costituirne differenti modi d essere o varianti dell intensit ,
CAPITOLO PRIMO
IL TRATTAMENTO NORMATIVO DELL’IMMIGRAZIONE ILLEGALE
8
Molto apprezzato Ł risultato essere, altres , il criterio c.d. della
descrizione della fattispecie : senza arrestare l ermeneutica del
dato normativo alla mera rubrica legislativa, il criterio in parola
impone d addentrarsi nel contenuto della disciplina penale, allo
scopo di coglierne l effettiva essenza, e comprendere se la norma
scrutinata abbia inteso o meno configurare, al di l della sempre
possibile frode delle etichette , un reato nuovo piuttosto che
un aggravante o attenuante d una ipotesi di reato preesistente; pur
se affascinante, detto criterio non Ł, per , rimasto estraneo ad
oscillazioni giurisprudenziali12.
¨, peraltro, appena il caso di rammentare che la questione della
distinzione tra reato e sue circostanze con conseguente
perimetrazione dei confini del primo, e della latitudine operativa
delle seconde assume una peculiare portata ai fini della nostra
trattazione: il legislatore dell ultimo biennio ha, infatti, ritenuto
dimodochØ debba concludersi per la natura non circostanziale di quell elemento che possa
interamente sostituirsi ad un qualche elemento della disciplina di base.
Pur se autorevolmente sostenuta da F. MANTOVANI, Diritto penale, op. cit., 592 ss., la tesi Ł
stata criticata nella misura in cui sembra obliterare il dato della sussistenza, nel nostro sistema
penale, di reati essi stessi in rapporto di specialit .
12
¨ quanto accaduto in merito alla vicenda del truffa nominalmente aggravata per il
conseguimento di erogazioni pubbliche: a fronte di una prima pronuncia affermativa della
natura autonoma del relativo reato, i Supremi Giudici hanno da ultimo optato per la
configurabilit , in siffatta ipotesi, dell ordinario reato di truffa, aggravato dalla particolarit che
l ingiusto profitto sia consistito nell ottenimento d indebite provvigioni pubbliche, ed il danno
si sia risolto nell ingiustificato depauperamento delle finanze statuali: si soffermano
sull originaria presa di posizione e sul piø recente arresto della Cassazione, rispettivamente A.
AMATO, Con l addio alla giurisprudenza prevalente la Cassazione dimentica i differenti beni
tutelati, in Guida al dir., XI/2002, 64 ss., e M. PELISSERO, Truffa per conseguire erogazioni
pubbliche: circostanza aggravante o fattispecie autonoma, Dir. pen. e proc., V/1999, 341 ss.