5 INTRODUZIONE
Il presente elaborato si pone l'obiettivo di analizzare il percorso normativo e
giurisprudenziale che ha condotto alla recente valorizzazione legislativa
dell’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale nell’ordinamento
tributario italiano.
Per contraddittorio endoprocedimentale si intende l’istituto che permette al
contribuente, nelle verifiche o a seguito di controlli dell’Agenzia dell’Entrate, di
partecipare concretamente all’attività di accertamento. Il contribuente, dunque, è
messo in grado di poter instaurare un dialogo con l’ente impositore nella fase che
precede l’emissione dell’atto impositivo vero e proprio. Avuta contezza della
fattispecie rilevata nonché delle contestazioni mosse dall’Amministrazione, il
diretto interessato può quindi predisporre un’adeguata difesa, che sarà oggetto di
scrutinio da parte dell’Ufficio amministrativo il quale, effettuate le dovute
valutazioni, avrà l’obbligo di motivare l’atto impositivo successivamente emesso,
laddove non intende accogliere le osservazioni rassegnate dal contribuente.
L’istituto, dunque, se previsto in via generalizzata, rappresenterebbe un valido
strumento di difesa per il contribuente.
Tuttavia, il legislatore, prima dei recenti interventi normativi, non ha mai
introdotto nell’ordinamento tributario norme di carattere generale sulla
partecipazione che sancissero il diritto del contribuente al contraddittorio,
prevedendo solo specifiche forme per tale partecipazione. Ciò ha nel tempo reso
maggiormente frammentario l’utilizzo del contraddittorio preventivo, rendendo
vani, talvolta, anche taluni approdi giurisprudenziali volti a favorire l’emersione
dell’essenzialità di tale strumento.
Tale contesto normativo ha inevitabilmente influenzato la giurisprudenza in
materia, comportando la proliferazione di orientamenti di segno opposto, l’uno
favorevole all’introduzione di un contraddittorio preventivo generalizzato, l’altro
contrario, tali da imporre un intervento risolutorio da parte del Legislatore.
La Corte costituzionale, in una recente sentenza
1
, ha ribadito che la mancata
generalizzazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, limitato a
specifiche e ben tipizzate fattispecie, risulta ormai distonica rispetto all'evoluzione
del sistema tributario, avvenuta sia a livello normativo che giurisprudenziale, e ha
invitato il legislatore ad intervenire tempestivamente, al fine di colmare la lacuna
ordinamentale. Emerge infatti, dalla pluralità dei moduli procedimentali
legislativamente previsti e dal loro ambito applicativo, la frammentarietà delle
norme che disciplinano l’istituto in esame e la connessa difficoltà di assumere una
di esse a modello generale.
1
Corte Cost., 21/03/2023, n. 47
6 Il monito della Corte costituzionale è giunto in un momento storico caratterizzato
da un costante fervore riformista.
In proposito, il D.lgs. n. 219/2023, attuativo della recente legge delega n. 111/2023
in materia di riforma fiscale, novellando lo Statuto dei diritti del contribuente, vi ha
introdotto l’articolo 6-bis secondo il quale, in sintesi, gli atti autonomamente
impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena
di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
Questa disposizione, superando il disordinato sovrapporsi di interventi legislativi
e decisioni giurisprudenziali che generavano numerose incertezze, sembra
finalmente aver introdotto una disciplina generale, equilibrata e completa del
principio del contraddittorio endoprocedimentale.
Pertanto, attraverso un’analisi approfondita della giurisprudenza nazionale ed
europea, nonché dell’evoluzione normativa in materia di contraddittorio in ambito
nazionale, si intende comprendere il contesto che ha portato alla recente
valorizzazione legislativa di tale istituto.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’elaborato è strutturato in tre capitoli.
In particolare, nel primo capitolo vengono delineati i principali aspetti del
procedimento di accertamento tributario. Il secondo capitolo, attraverso l’analisi
della giurisprudenza europea e nazionale in tema di contraddittorio
endoprocedimentale, esamina il ruolo essenziale della partecipazione difensiva del
contribuente nell’accertamento tributario. Nel terzo capitolo viene analizzata
l’evoluzione normativa in materia di contraddittorio in ambito nazionale, con
particolare riguardo alla recente innovazione legislativa introdotta dalla riforma
fiscale.
7 CAPITOLO 1 – L’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
1.1. La natura vincolata dell’attività di accertamento
Il sistema tributario italiano si basa essenzialmente sull’adempimento spontaneo
del contribuente. L’intervento eventuale e successivo dell’Amministrazione
finanziaria assume, così, la funzione di contestazione, con la conseguenza che
l’onere della prova di tale contestazione viene a gravare sul soggetto pubblico
2
.
Attraverso l’attività di accertamento, dunque, l’Amministrazione finanziaria
verifica il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti e,
nel caso in cui riscontri delle violazioni, emana un provvedimento denominato
“avviso di accertamento” mediante il quale l’ufficio formalizza la pretesa tributaria
per il periodo d’imposta accertato.
L’avviso di accertamento non è un atto discrezionale, bensì è espressione di una
funzione vincolata
3
. Muovendo, infatti, dalla riserva di cui all’art. 23 Cost. l’attività
di accertamento non può che essere considerata un’attività di natura vincolata in
ragione della pubblica funzione di cui è titolare, volta al perseguimento
dell’interesse generale alla riscossione dei tributi.
È la legge che stabilisce presupposti di fatto ed effetti giuridici dell’obbligazione
tributaria sottraendone la disponibilità all’Amministrazione finanziaria la quale non
può disporre né del potere impositivo né del diritto di credito ed a cui compete un
ruolo di mera esecutrice del dettato legislativo. Ciò si verifica nell’attività di
accertamento in senso stretto ossia quell’attività decisoria demandata
all’Amministrazione finanziaria in ordine all’emissione o meno dell’avviso di
accertamento, pertanto, al verificarsi di determinati presupposti, l’ufficio è obbligato
ad emanarlo.
L’attività vincolata esclude ogni profilo di discrezionalità amministrativa
intendendosi per essa la possibilità di operare valutazioni finalizzate alla scelta tra i
molteplici interessi coinvolti. L’ente impositore, infatti, nell’esercizio della propria
funzione pubblica non è titolare in modo esclusivo dell’interesse della riscossione
che, al contrario, rappresenta un interesse generale appartenente altresì al
contribuente
4
.
Tuttavia, già da tempo è stato osservato come, nell’ambito dell’attività di
accertamento, l’amministrazione sia chiamata ad effettuare delle scelte che sono
insindacabili da parte del giudice tributario e che sono da ascrivere all’ambito della
2
DEOTTO, D., Manuale accertamento e riscossione, Il Sole 24 Ore, 2021, p. 3
3
TESAURO, F., Istituzioni di diritto tributario – Vol. I Parte generale, Utet, 2020, p. 166
4
VANZ, G., I principi della proporzionalità e della ragionevolezza nelle attività conoscitive e di
controllo dell’amministrazione finanziaria, in Diritto e pratica tributaria, 5/2017, pp. 1914-1915
8 discrezionalità tecnica. Si tratta di scelte che vengono effettuate in ordine ai poteri
istruttori da esercitare nei confronti del contribuente tra quelli previsti dalla legge e
in ordine alla “intensità” dell’esercizio di tali poteri (ad esempio quanto estendere
l’oggetto del controllo, di quanti e quali documenti richiedere l’esibizione, per
quanto tempo protrarre l’accesso, ecc.)
5
.
Benché, come si è detto, l’attività dell’amministrazione finanziaria sia una
funzione tendenzialmente vincolata, può essere senza dubbio descritta secondo il
modello del procedimento amministrativo in quanto, nelle sue diverse fasi, è
finalizzata all’emanazione di un provvedimento amministrativo. Tuttavia, il
procedimento tributario non ha una struttura predefinita. Innanzitutto, può variare a
seconda del tributo al quale si riferisce. Inoltre, anche nell’ambito dello stesso
tributo, il procedimento di imposizione è a schema variabile e, questo, non solo in
riferimento al fatto che l’avviso di accertamento può anche non essere emanato nel
caso in cui il contribuente abbia assolto correttamente agli obblighi tributari.
Ulteriori aspetti di variabilità si individuano nella fase istruttoria, in quanto l’ufficio
può esercitare uno o più dei diversi poteri istruttori previsti dalla legge ponendo, di
conseguenza, in essere atti e attività secondo uno schema non unitario. Inoltre va
sottolineato il fatto che, nel tempo, la funzione impositiva ha assunto una sempre
maggiore articolazione a seguito della previsione nell’ordinamento di istituti che,
attraverso la partecipazione del contribuente, sono volti a definire l’obbligazione
tributaria dopo l’emanazione dell’avviso di accertamento (si pensi ad esempio
all’accertamento con adesione) ovvero a definire l’obbligazione tributaria prima di
porre in essere l’attività di controllo (si pensi agli interpelli disciplinati dall’art. 11
dello Stato dei diritti del contribuente).
Nonostante ciò, considerando lo schema attuativo del procedimento di
accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, è possibile ravvisare uno schema
costante articolato nelle tipiche fasi di seguito descritte
6
.
La fase dell’iniziativa o propulsiva del procedimento è la fase in cui vengono
programmate le attività di controllo che gli uffici devono svolgere nel corso
dell’anno e vengono selezionati i soggetti da sottoporre a controllo sulla base di
criteri che annualmente vengono definiti a livello ministeriale. A tal proposito si
precisa che il potere di iniziativa deve ritenersi attribuito anche a soggetti diversi
dall’Amministrazione finanziaria, di fatto l’attività di controllo può essere effettuata
anche dalla Guardia di Finanza.
5
SALVINI, L., Procedimento amministrativo (Dir. Trib.), Dizionario di diritto pubblico, Giuffrè
Editore, vol. V, 2006, p. 13
6
FANTOZZI, A., Il diritto tributario, Utet, 2003, p.538
9 La fase istruttoria è quella fase in cui vengono raccolti e valutati tutti gli elementi
probatori rilevanti ai fini dell’esercizio della funzione impositiva, cioè
dell’emissione di un eventuale atto di imposizione.
Alla fase istruttoria segue la fase decisoria in cui l’ufficio determina il contenuto
dell’atto di imposizione e provvede alla formazione ed emanazione dello stesso. Il
provvedimento finale può essere emesso solo dall’ufficio impositore, anche nel caso
in cui le indagini siano state eseguite dalla Guardia di Finanza. Tale atto, a
conclusione di questa fase, sarà perfetto ma non ancora efficace.
Infine, nella fase integrativa dell’efficacia l’atto viene portato a conoscenza del
contribuente attraverso il procedimento di notifica. L’atto sarà efficace e produrrà i
suoi effetti dalla data dell’avvenuta notificazione al contribuente (efficacia ex nunc).
1.2. L’attività istruttoria e i poteri dell’amministrazione finanziaria
Con il termine istruttoria tributaria si identificano quella serie di atti e operazioni
posti in essere dall’Amministrazione finanziaria al fine di verificare il corretto
adempimento degli obblighi tributari posti a carico dei contribuenti
7
. L’attività
istruttoria è, pertanto, finalizzata alla raccolta di elementi, dati e notizie rilevanti per
l’eventuale successiva azione di rettifica, di accertamento o di liquidazione
dell’imposta o della maggiore imposta dovuta.
A tal fine l’Agenzia delle entrate può effettuare diversi tipi di controllo:
- il controllo automatizzato delle dichiarazioni, disciplinato dagli articoli 36-
bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972;
- il controllo formale, disciplinato dall’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973;
- il controllo sostanziale, disciplinato dall’art. 32 D.P.R. n. 600/1973
rubricato i “Poteri degli uffici”, e dal successivo art. 33 rubricato “Accessi,
ispezioni e verifiche.
Di seguito vengono trattati i lineamenti generali dell’attività istruttoria
riconducibile essenzialmente al controllo sostanziale. Tale tipologia di controllo
richiede la necessaria previa acquisizione di informazioni da parte
dell’Amministrazione finanziaria, la quale può svolgere un’attività istruttoria
interna (c.d. “controlli a tavolino), svolta esclusivamente in ufficio, oppure può
effettuare controlli nel luogo dove il contribuente svolge l’attività (c.d. attività
istruttoria esterna).
Le attribuzioni e i poteri degli uffici dell’Agenzia delle entrate sono stati previsti
all’interno di due decreti del Presidente della Repubblica: il D.P.R. n. 633/1972 ed
il D.P.R. n. 600/1973 i quali disciplinano gli obblighi ed i controlli in tema di
Imposta sul valore aggiunto ed in tema di Imposte dirette.
7
MARCHESELLI, A., Accertamenti tributari e difesa del contribuente, Giuffrè Editore, 2018,
p.131
10 Sinteticamente le attribuzioni previste dall’articolo 51 del D.P.R. n. 633 del 1972
e dall’articolo 31 del D.P.R. n. 600 del 1973 riguardano: il controllo delle
dichiarazioni, la liquidazione delle imposte o delle maggiori imposte dovute, il
controllo dell’osservanza degli obblighi contabili e degli altri obblighi imposti dalla
legge; l’irrogazione delle sanzioni e la presentazione del rapporto all’autorità
giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.
Gli artt. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972 e 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 disciplinano,
invece, i poteri a cui gli Uffici possono ricorrere al fine di controllare il rispetto delle
norme tributarie da parte del contribuente. Questi possono essere distinti in due
categorie
8
:
- quella dei poteri che si traducono nella richiesta, al contribuente o a terzi, di
esibire documenti o di fornire informazioni;
- quella dei poteri che, invece, presuppongono un intervento diretto nei luoghi
a disposizione del contribuente o di terzi, per eseguire attività ispettive,
anche procedendo alla materiale ricerca di documenti utili per
l’accertamento.
Riguardo al primo tipo di indagine, riconducibile alla c.d. attività istruttoria
interna, si sintetizzano gli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972
in base ai quali gli uffici hanno la possibilità di:
- invitare il contribuente a comparire di persona o a mezzo di proprio
rappresentante, per fornire informazioni e chiarimenti in merito
all’accertamento nei suoi confronti;
- richiedere al contribuente o a terzi soggetti, di esibire atti, documenti o
fatture;
- richiedere al contribuente o a terzi la trasmissione di dati e notizie di carattere
specifico, anche mediante l'invio di appositi questionari;
- richiedere ad amministrazioni pubbliche, società od enti deputati a
particolari attività, nonché a soggetti qualificati, dati, notizie e documenti di
varia natura;
- richiedere al contribuente, mediante apposita procedura, la natura, il numero
e gli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con banche, società Poste
italiane S.p.a., e altri operatori finanziari;
- richiedere alle banche, società Poste italiane S.p.a., e agli altri operatori
finanziari dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto
od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti,
nonché alle garanzie prestate da terzi.
8
AMBROSI, L., Guida pratica fiscale Accertamento e Riscossione, GRUPPO 24 ORE, 2022, p.
1
11 In relazione al secondo tipo di indagine, riconducibile alla c.d. attività istruttoria
esterna, gli artt. 33 del D.P.R. n. 600/1973 e 52 del D.P.R. n. 633/1972 riconoscono
agli organi finanziari la facoltà di eseguire:
- accessi, eseguiti nei luoghi ove il contribuente esercita la sua attività e, a
determinate condizioni e con particolari autorizzazioni, anche nei locali
destinati ad abitazione, al fine di procedere ad ispezioni documentali,
verificazioni, ricerche e ad ogni altra rilevazione utile per accertare
violazioni della normativa tributaria;
- ispezioni, ovvero indagini rivolte all'esame dei “libri, registri, documenti e
scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non è obbligatoria,
che si trovano nei locali in cui si esegue l'accesso o che sono accessibili
attraverso le apparecchiature informatiche”
9
installate nei locali in cui si è
eseguito l'accesso;
- verifiche, ovvero il controllo del regolare svolgimento dell'attività per una
o più imposte e per uno o più periodi di imposta, effettuate mediante
l'esame della documentazione contabile che il contribuente ha l'obbligo di
tenere e nel confronto delle risultanze di questa con documenti e situazioni
di fatto.
Accessi, ispezioni e verifiche costituiscono i tre momenti fondamentali in cui si
esplica la verifica che è la più ampia tipologia di attività istruttoria esterna.
La verifica può essere eseguita nei confronti di qualunque persona fisica o
giuridica, società di persone o ente, che abbia posto in essere attività in relazione
alle quali le norme tributarie pongono obblighi o divieti la cui inosservanza è
sanzionata in via amministrativa e/o penale
10
.
È l’analisi completa dell’attività d’impresa, commercio, arte o professione e può
interessare una o più imposte per uno o più periodi d’imposta, e consiste in una serie
di controlli di merito e nell’esame della documentazione contabile finalizzati ad
appurare che le scritture contabili e le dichiarazioni corrispondano al reale
svolgimento dei fatti relativi all’attività professionale dell’azienda.
L’accesso consiste in un atto amministrativo avente natura autoritativa che si pone
come strumentale rispetto ad un’attività più ampia che attraverso lo stesso ha
inizio
11
. Il potere di accesso, dunque, è inteso quale potere di entrare in un
determinato luogo e di restarvi per effettuare il controllo, anche se chi ne ha la
9
D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art. 52, comma 4
10
STUDIO ASSOCIATO CMNP, Guida all’accertamento. Organi accertatori, accessi, ispezioni
e verifiche, Il Sole 24 Ore, 2017, p. 110
11
FRONTICELLI BALDELLI, E., Accertamento e riscossione, Wolters Kluwer, 2023, p. 64
12 materiale disponibilità non presti il suo consenso o addirittura si opponga
all’esecuzione dell’attività in corso.
La fase in argomento si esplica mediante la presentazione di rito dei verificatori
alla controparte tramite l’esibizione dei tesserini di riconoscimento e nel far
prendere visione e consegnare copia della lettera d’incarico al controllo a firma del
Direttore dell’ufficio di appartenenza dei verificatori.
Nella lettera di incarico devono essere indicati l’ufficio che ha disposto il
controllo, lo scopo dell’incarico, i nominativi dei funzionari preposti, la data
dell’intervento, il tipo di controllo (verifiche, accessi brevi e accessi mirati), le
generalità del contribuente, il luogo di esecuzione dell’accesso, le annualità
sottoposte al controllo, il timbro ed il protocollo dell’ufficio e la sottoscrizione del
direttore o del delegato.
Al comma 1 dell’art. 12, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il legislatore ha
stabilito quale fondamento legittimo del potere di accesso presso i locali destinati
all’esercizio di attività di impresa, agricola o di lavoro autonomo, la sussistenza di
“effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo”; pertanto tale potere può essere
esercitato solo previa valutazione della sua concreta utilità e, in via generale, quando
vi sia, da un lato, la necessità di ricercare le prove di eventuali violazioni tributarie
altrimenti non individuabili e, dall’altro, l’opportunità di effettuare rilevamenti fisici
ed operazioni di riscontro materiale o documentale non eseguibili se non presso il
luogo in cui il contribuente svolge la propria attività
12
.
Nel caso sia necessario l’accesso in luoghi adibiti ad abitazione dove non si svolga
alcuna attività commerciale o agricola, o in locali adibiti promiscuamente allo
svolgimento dell’attività ed ad abitazione, qualora sussistano gravi indizi di
violazione delle norme finanziarie, al fine di reperire documenti, registri, scritture o
altre prove di violazioni, oltre alla lettera d’incarico, è necessaria l’autorizzazione
del Procuratore della repubblica presso il Tribunale competente in relazione al
domicilio fiscale del contribuente. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità
13
,
valorizzando il diritto di inviolabilità del domicilio, ha affermato che è nullo
l’accertamento fondato su prove acquisite nel corso di un accesso domiciliare non
autorizzato dal PM.
Il comma 5 dell’art. 12 L. n. 212/2000 stabilisce, inoltre, che l’accesso non deve
superare i trenta giorni lavorativi, “prorogabili di ulteriori trenta giorni nei casi di
particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente
dell’ufficio”.
12
BARGAGLI M., Le effettive esigenze di indagine presso la sede del contribuente, in Euro
Conference News, Edizione 28/07/2017
13
Cass., sez. trib., 18/12/2014, n.26829, in banca dati “Dejure”