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INTRODUZIONE
Con la Manovra 2010, al fine di contrastare il fenomeno
dell’evasione fiscale, vengono rivisitate le procedure previste per
il cd. Accertamento sintetico e per il redditometro.
La nuova versione dell’art. 38, commi da 4 ad 8, del D.P.R. n.
600/1973, introdotta con l’art. 22 del D.L. 31/05/2010, n. 78
troverà applicazione solo a decorrere dal periodo d’imposta
2009, con il non trascurabile corollario per il quale in relazione ai
precedenti periodi d’imposta ancora accertabili, essenzialmente
dal 2005 al 2008, rimangono ferme le regole previgenti alle
modifiche in esame. L’art. 22 appena citato prevede, infatti, che
la modifica introdotta con la Manovra 2010 esplica effetti per gli
accertamenti per i quali il termine di dichiarazione non è
ancora scaduto alla data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010
(in base all’art. 56, il giorno stesso della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, e dunque il 31/05/2010) e per lo scostamento
soglia che apre le porte all’accertamento sintetico, il quale è stato
ridotto dal 25% al 20%.
Con decreto attuativo sarà poi rielaborata la lista degli indicatori
da prendere in considerazione per il calcolo del reddito
accertabile.
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Tra gli obiettivi dichiarati nel provvedimento è stata rimarcata
l’esigenza di allineare le procedure di accertamento sintetico
all’evoluzione del contesto socio-economico, di perseguire
standard di efficienza, e di introdurre garanzie per il contribuente,
quali il contraddittorio preventivo, ma è appena il caso di
sottolineare che le misure in esame vanno contestualizzate
nell’ambito del potenziamento degli strumenti di lotta
all’evasione fiscale, il che consente, ad esempio, di sottolineare
il rilievo attribuito al coinvolgimento dei Comuni
nell’individuazione degli elementi utili per la determinazione del
reddito accertabile.
Le modifiche apportate con l’art. 22 del D.L. n. 78/ 2010 hanno
determinato l’integrale sostituzione dei commi da 4 ad 8 dell’art.
38 del D.P.R. n. 600/1973, rubricato “accertamento sintetico”, ed
hanno apportato un’obiettiva sistemazione a due istituti che si
pongono tradizionalmente in un rapporto di genus a species.
A seguito di tali modifiche emerge pertanto il seguente quadro
applicativo:
- il comma quarto del citato art. 38 fissa la regola generale,
secondo cui l’Ufficio può sempre determinare
sinteticamente il reddito complessivo del contribuente
sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel
corso del periodo d’imposta (accertamento sintetico);
viene dunque ad essere stabilito un criterio generale di
applicabilità dell’accertamento sintetico, che prescinde, a
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ben vedere, dagli stessi indicatori di reddito contemplati
dal successivo comma;
- il comma quinto prevede invece il ricorso a specifici
elementi indicativi di capacità contributiva, individuati
da un decreto attuativo di prossima emanazione (ed a
periodicità biennale), mediante l’analisi di campioni
significativi di contribuenti differenziati anche in funzione
del nucleo familiare e dell’area territoriale di
appartenenza (cd. redditometro);
- il comma sesto prevede, per l’ apertura dell’accertamento
sintetico, il riscontro di uno scostamento del 20% tra
reddito dichiarato e reddito presunto;
- il comma settimo prevede la possibilità per il contribuente
di fornire “prova contraria” per vincere la presunzione già
in sede di contraddittorio.
Tradizionalmente l’accertamento “sintetico” si basa sulla
sussistenza di elementi e circostanze di fatto certi (ad esempio,
acquisto di un bene immobile, acquisto/possesso di autovetture,
consumo di energia elettrica per uso domestico), che fanno
presumere una capacità di spesa correlata ad esborsi di somme
di denaro e a spese di gestione da confrontare con il reddito
imponibile dichiarato; al riguardo in giurisprudenza è emerso, ad
esempio, che non possono entrare in gioco a tal fine elementi-
indice di capacità contributiva generici, quali il possesso di
autovetture non identificate attraverso l’anno di acquisto e le loro
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caratteristiche specifiche o le spese di gestione familiare non
dettagliate nelle circostanze concrete in cui le stesse si traducono
(ad esempio: utenze per consumi di energia elettrica ad uso
domestico, spese di ristrutturazione, ecc.). In realtà, il riferimento
agli elementi e circostanze di fatto certi è scomparso nella
nuova versione della disposizione in esame, che fa riferimento
alle “spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo
d’imposta”, ma appare evidente che ai fini della concreta
rilevanza di ciascuna spesa o bene nell’ambito delle procedure in
esame non si possa prescindere da elementi che indichino con
certezza il possesso del bene o il sostenimento della stessa spesa.
È dunque da ritenere che la portata del riferimento alle spese di
qualsiasi genere dovrebbe indicare un raggio di azione
pressoché illimitato per l’Ufficio accertatore, al quale tuttavia
spetta comunque il compito di assicurarsi, sul piano
documentale, che il bene o la spesa sia riconducibile alla
posizione del contribuente.
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PRIMO CAPITOLO
1.1. Accertamento in generale
L’accertamento si sostanzia nelle diverse attività di controllo che
l’Amministrazione può esercitare, entro un termine di decadenza,
sulle dichiarazioni e sugli atti utilizzati dal contribuente per
l’autodeterminazione dell’imposta al fine della sua liquidazione.
Tale controllo può consistere in un mero riscontro cartolare delle
dichiarazioni presentate dai contribuenti (c.d. controllo formale
sulle dichiarazioni) o, invece, attuarsi in un’attività d’indagine
più incisiva sulla attività svolta dagli stessi (c.d. controllo di
merito che può essere analitico, induttivo).
L’accertamento può riguardare tutte le imposte del sistema
tributario: dirette e indirette, erariali e locali. Per quanto concerne
le imposte dirette, la relativa disciplina è contenuta nel DPR n.
600/73, la quale è richiamata, in linea di massima anche dalla
normativa Iva DPR n.633/72.
La legge pone dei termini entro i quali gli Uffici possono
effettuare i controlli e notificare le eventuali rettifiche ai
contribuenti. In relazione alla tipologia di accertamento sono
previsti termini diversi, in linea di massima più brevi per il
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controllo formale e più lunghi per quello di merito (art.43 DPR
n.600/73
1
e art. 57 DPR n.633/72
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).
Il momento a partire dal quale decorre il termine per effettuare il
controllo è l’anno di presentazione della dichiarazione originale
(relativa all’annualità precedente.)
1.2. Tipi di Controlli
L’Ufficio delle Entrate competente al controllo è quello della
circoscrizione nella quale il contribuente, obbligato alla
presentazione della dichiarazione, ha il domicilio fiscale al
momento in cui ha presentato o doveva presentare la
dichiarazione.
Il controllo può essere formale o di merito.
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Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe
dovuto essere presentata nei casi di omessa della stessa.
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Gli avvisi relativi alle rettifiche delle dichiarazioni presentate devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di
presentazione mentre in caso di omissione della dichiarazione entro il quinto anno.
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1.2.1. Controllo formale
Il controllo formale per le imposte dirette
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e per l’IVA
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consiste
generalmente in un mero riscontro cartolare delle dichiarazioni
ed è diretto alla verifica della correttezza degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione. Esso consente di correggere
gli errori materiali e di calcolo commessi dai dichiaranti, senza
precludere la possibilità di ulteriori accertamenti effettuati con il
controllo di merito.
La liquidazione delle imposte dovute è caratterizzata dalla
mancanza di ogni valutazione giuridica la quale, ove viceversa
sussistesse, renderebbe necessario un vero e proprio atto di
accertamento contenente un’esplicita motivazione.
Il controllo formale per le imposte dirette avviene in due fasi:
- operazione di mera liquidazione delle imposte dovute
in base alle dichiarazioni (art. 36 bis DPR 600/73);
- controllo formale vero e proprio (art. 36 ter DPR
600/73).
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Art. 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600 del 29/091973.
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Art. 54 bis e 60 c. 6 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972.
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1.2.2. Controllo di merito
Oltre al controllo formale, l’Amministrazione finanziaria può
procedere ad un controllo di merito o sostanziale diretto alla
rettifica del reddito complessivo del contribuente (accertamento
generale) o solo di alcune tipologie di reddito (accertamento
parziale).
A) L’accertamento parziale ha lo scopo di consentire agli
Uffici di effettuare rettifiche qualora, a seguito di segnalazioni
provenienti dal centro informativo delle imposte dirette, fossero
emersi elementi idonei a stabilire l’esistenza di un reddito non
dichiarato
5
.
Nella versione attuale, per effetto della modifica apportata dalla
legge n. 311/2004
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, esso è ammesso anche a seguito di accesso,
ispezione e verifica.
L’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 consente accertamenti
parziali senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei
termini stabiliti dall’art. 43
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dello stesso decreto.
5
Art. 1 del D.P.R. n. 309 del 1982.
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Legge n. 311 del 30/12/2004 (Legge finanziaria 2005).
7
L’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 stabilisce che gli avvisi di accertamento
devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione mentre per chi l’ha omessa
entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere
presentata.