L’accertamento con adesione nel sistema tributario italiano
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Inoltre, lo stage presso l’Agenzia ha agevolato la mia formazione sul campo,
in quanto mi ha consentito di sperimentare, nelle concrete situazioni di
lavoro, non solo le mie personali conoscenze teoriche, apprese durante gli
studi universitari, nello specifico di Diritto Tributario, ma anche l’attitudine
ad applicare tali conoscenze alla soluzione di problemi operativi.
Esso mi ha permesso di avere un primo contatto diretto con il mondo del
lavoro, consentendomi, tra l’altro, di conoscere la complessa struttura
organizzativa dell’Agenzia, dandomi la possibilità di confrontarmi con
persone già ben inserite e preparate che, con pazienza e grande disponibilità,
mi hanno introdotta nel sistema e guidata nel mio percorso formativo.
L’accertamento con adesione nel sistema tributario italiano
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CAPITOLO I
LA DISCIPLINA POSITIVA
DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE
(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218)
1. Premesse
Per oltre vent’anni, si è assistito ad una netta contrapposizione tra
Fisco e contribuente: le farraginose norme fiscali provenienti
dall’Amministrazione finanziaria, introdotte nel sistema in modo confuso e
disordinato, hanno condotto ad un’evasione ed un’elusione fiscale
1
di
portata eccezionale.
Gli atti impositivi a carico dei contribuenti, provenienti da
un’Amministrazione finanziaria autoritativa e poco propensa a rivedere il
proprio operato, hanno prodotto un aumento esponenziale delle controversie
tra Fisco e contribuente che ha congestionato il sistema del contenzioso
tributario, rendendo necessaria una radicale riforma fiscale volta, tra l’altro,
alla riacquisizione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, della perduta
credibilità nei confronti del cittadino-contribuente.
Considerato che l’elevata rigidità della spesa pubblica non consentiva,
inoltre, particolari manovre sulla pressione fiscale, sotto forma sia di
riduzione di aliquote che di contrazione della base imponibile, occorreva
individuare uno strumento idoneo a coniugare esigenze diverse senza ridurre
ulteriormente il gettito fiscale, già negativamente influenzato dal non felice
momento della nostra economia.
1
“Il linguaggio del Fisco”, in L’Agenzia informa luglio/2002, Agenzia delle Entrate, Ufficio Relazioni
Esterne
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Tale riforma, pertanto, ha segnato il passaggio da una visione
sostanzialmente conflittuale delle parti del rapporto, ad un nuovo assetto,
improntato, tendenzialmente, alla collaborazione e fiducia reciproca
(effettiva partecipazione del contribuente) e rivolto al recupero del gettito
fiscale sottratto all’Erario.
Questa nuova visione del rapporto Fisco – contribuente, volta
all’acquisizione del consenso, è diretta quasi ad evidenziare che, mentre
l’utilizzazione di metodi autoritativi comporta un rischio maggiore di
disobbedienza, l’accordo, al contrario, ha in sé la garanzia della sua
attuazione, considerato che, lo stesso soggetto che lo ha voluto, ha interesse
alla sua realizzazione.
Nell’ottica di un’Amministrazione fiscale snella e orientata al
cittadino, il legislatore ha elaborato una vasta gamma di istituti
amministrativi, i cosiddetti strumenti “deflativi” del contenzioso (autotutela,
acquiescenza, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale) che
permettono di concordare soluzioni conciliatorie e di prevenire le liti in
materia tributaria, riducendo, progressivamente, il numero dei ricorsi
giacenti presso le Commissioni Tributarie
2
.
Questi istituti, proiettati verso una partecipazione attiva del
contribuente al sistema tributario (c.d. “attività amministrativa partecipata”),
costituiscono una soluzione economicamente vantaggiosa, tanto per
l’Amministrazione, quanto per il contribuente, in quanto garantiscono, sia
una definizione della posizione tributaria nella fase pre-contenziosa (evitano
che si intraprenda la strada del contenzioso), sia una celere acquisizione
all’Erario di adeguati flussi di gettito.
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Cfr. C. Gianguzzi, “Gli strumenti deflativi del contenzioso”, in La finanza locale, 2000
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E’ importante evidenziare, dunque, che l’attuale assetto del prelievo
tributario, una volta esclusivamente gestito dalla Pubblica Amministrazione,
risulta adesso essere improntato alla fattiva collaborazione del contribuente
3
.
Quest’ultimo, perciò, non può essere relegato in una posizione di
assoluta passività, identificato con uno spettatore inerme, privo di iniziativa,
succube delle valutazioni dell’Amministrazione finanziaria.
Infatti, il coinvolgimento del contribuente nella procedura di
accertamento, almeno negli ultimi vent’anni, ha assunto dimensioni sempre
più marcate, sia per una migliore tutela dei propri interessi, sia per
consentire all’Amministrazione finanziaria di incrementare il tasso di
efficienza dei propri atti, nell’ottica di pervenire all’emanazione di
provvedimenti impositivi sempre più calibrati all’effettiva capacità
contributiva del soggetto passivo
4
.
In sostanza, si è di fronte ad una visione più duttile e democratica
dell’attività amministrativa, improntata ad un più alto livello di civiltà e
basata sulla risoluzione della conflittualità, in cui occorre coniugare efficacia,
efficienza ed economicità (c.d. principio del buon andamento) dell’azione di
controllo, con trasparenza, buona fede e correttezza gestionale
5
.
E’ indispensabile, quindi, a tal fine, un attento esame da parte degli
uffici operativi del lavoro già svolto, al fine di evitare la prosecuzione di
ulteriore attività amministrativa e contenziosa che potrebbe rivelarsi
dispendiosa.
3
Cfr. S. Capolupo, “Accertamento per adesione”, in Il fisco, 1997; G. Antico, “I diversi ambiti
applicativi dell’autotutela e del concordato”, in Il fisco, 2001
4
Cfr. S. Capolupo, “Manuale dell’accertamento delle imposte”, Ipsoa, Milano, 2005
5
Legge n. 241/90 e art. 10 dello “Statuto del contribuente”
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Per facilitare gli adempimenti, posto che la collaborazione presuppone
l’informazione, sono state create nuove regole in merito al procedimento
tributario, volte a garantire la conoscibilità ed affidabilità degli atti e il
diritto all’informazione e sono state poste preclusioni volte a impedire alle
parti di rimettere in discussione l’assetto dei rapporti consensualmente
accettati con l’atto di adesione.
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2. Caratteri generali
L’accertamento con adesione è istituto cui è stata data attuazione con
il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
Questo strumento di patteggiamento fiscale consente al contribuente
di prevenire le lunghe controversie tributarie, senza dover subire il peso e le
incertezze dei giudizi delle Commissioni Tributarie.
Nel valutare l’opportunità di instaurare un contenzioso tributario,
occorre ponderare sia i tempi che i costi: infatti, spesso, la proposizione di
un ricorso comporta tempi rilevanti e costi aggiuntivi rappresentati
dall’obbligo, nella maggior parte dei casi, di farsi assistere da un difensore e
dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese
6
.
E’ compito del funzionario valutare attentamente se sia conveniente o
meno effettuare l’adesione, rinunciando magari ad una parte dell’imposta
accertata (comunque sempre incerta in quanto legata ai rischi del
contenzioso) ed incassare immediatamente il quantum concordato.
Principio generale che deve presiedere agli accertamenti con adesione,
infatti, è un’attenta valutazione, caso per caso, del rapporto costi-benefici
dell’operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base
dell’accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un
eventuale contenzioso
7
.
Si tratta, sostanzialmente, di un accordo tra Fisco e contribuente
(soluzione di compromesso) per determinare “bonariamente” la base
imponibile di un tributo: più precisamente, il contribuente riconosce alcuni
6
“Contenzioso tributario: come evitarlo”, in L’Agenzia informa n. 4/2006, Agenzia delle Entrate,
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti e Relazioni Esterne
7
Circ. min. 8 agosto 1997, n. 235/E (cap. I, punto 1.2)
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rilievi sollevati dall’Ufficio e, al tempo stesso, l’Ufficio ridimensiona
l’imponibile accertato.
In altre parole, il procedimento offre al contribuente la chance di
conoscere i motivi che l’Amministrazione finanziaria pone a fondamento
della pretesa tributaria e, quindi, l’opportunità di valutare se aderire, o
resistere alle pretese del Fisco, impugnando l’atto dinanzi alle competenti
Commissioni Tributarie Provinciali.
La disciplina dell’accertamento con adesione attribuisce agli Uffici
finanziari un ampio margine d’azione e di proposta
8
per definire, in via
amministrativa ed in contraddittorio con il contribuente, le pretese tributarie,
allo scopo di deflazionare il contenzioso tributario ed anticipare la
riscossione dei tributi, con conseguenti concreti risultati positivi dell’azione
d’accertamento
9
.
Si tratta, in sostanza, di uno strumento “snello” e garantista per
giungere ad una rapida definizione della pretesa tributaria, per incrementare
il gettito fiscale e per ridurre notevolmente il contenzioso tributario
10
:
l’accertamento con adesione, quindi, assicura i requisiti della certezza, della
praticabilità e della speditezza dell’accertamento tributario.
E’ evidente che l’istituto inerisce alla fase dell’attuazione della norma
tributaria ed opera quando, di fronte ad una pretesa, sorge una contestazione,
generando un’incertezza.
Questo meccanismo di imposizione consente di acquisire
immediatamente e stabilmente le somme accertate, grazie al riconoscimento
della fondatezza della pretesa da parte del soggetto passivo, senza quella
8
L’Amministrazione dispone dei consueti poteri strumentali di rettifica delle dichiarazioni e di
accertamento, negli ordinari limiti discrezionali del suo potere decisorio in cui è solita agire
9
Circ. min. 8 agosto 1997, n. 235/E
10
Cfr. M. Stipo, “L’accertamento con adesione del contribuente ex D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nel
quadro generale delle obbligazioni di diritto pubblico e il problema della natura giuridica”, in Rass.
Trib., 1998
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conflittualità che ha sempre caratterizzato i rapporti tra Amministrazione
finanziaria e contribuenti, comportando nella prima la propensione a
preferire talvolta le ricostruzioni fattuali più sfavorevoli ai soggetti passivi,
piuttosto che quelle più ragionevoli, e nei soggetti passivi quella ad
impugnare comunque davanti ai giudici tributari la massima parte degli
accertamenti, contando sull’esito incerto della controversia, sulla possibilità
di condoni e comunque sul differimento della riscossione
11
.
L’azione dell’Amministrazione finanziaria, che nella fase del
contraddittorio deve valutare con attenzione ed obiettività le
argomentazioni e gli elementi forniti dal contribuente, quindi, consente di
instaurare un rapporto diverso e meno conflittuale con quest’ultimo, il quale
è sollecitato ad una nuova e più proficua collaborazione con il Fisco.
Pertanto l’Ufficio, sulla spinta della disponibilità del contribuente ad
aderire, addiviene ad una riconsiderazione, tendenzialmente obiettiva, del
fondamento e del quantum della sua pretesa (fondata e ragionevole
“misurazione” di un legittimo presupposto impositivo)
12
.
Posto che oggetto del giudizio determinato da tale procedimento è
l’effettiva esistenza del credito vantato dall’Amministrazione, la verifica
(positiva) dell’indicato presupposto va compiuta dal giudice (in giudizio)
con onere probatorio a carico dell’Amministrazione medesima
13
.
I criteri probatori utilizzati dall’Ufficio devono essere enunciati nella
motivazione dell’avviso di accertamento o nei processi verbali di
constatazione cui tale motivazione fa rinvio.
11
Cfr. G. Falsitta, “Corso istituzionale di diritto tributario”, Cedam, Padova, 2003
12
Cass. 3 gennaio 1997, n. 11; Cass. 1º agosto 1995, n. 9223; Cass. SS. UU., sez. I, 6 dicembre 1988, 15
maggio 1989
13
Secondo la regola generale dettata dall’art. 2697 c.c.