2
“modello moderno”)
2
che si “affiancano” alla confisca
“ordinaria” (cd. “modello classico”)
3
prevista appunto dal
nostro codice penale, ritenuta assolutamente inadeguata di
fronte alla necessità di fronteggiare e reprimere il crimine
organizzato.
Già negli anni ’50 in Europa fu proprio il nostro legislatore
a riconoscere per primo l’attualità della confisca nell’ambito
della lotta contro la criminalità organizzata, riconoscimento
fondato sulla necessità di ricorrere a “un sistema di
intervento parallelo e più duttile, da utilizzare come
scorciatoia per sfuggire alle strettoie probatorie del processo
penale”
4
.
E se questo da un lato ha appunto permesso di modellare gli
interventi legislativi per il raggiungimento del fine suddetto
– dalla disciplina della confisca nelle leggi antimafia alla
disciplina della confisca in materia di stupefacenti,
2
FORNARI, Criminalità organizzata del profitto e tecniche sanzionatorie.
Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale “moderno”, Padova, 1997,
391.
3
FORNARI, op. cit., 392.
4
Così FIANDACA, voce Misure di prevenzione (profili sostanziali) in Dig.
Disc. Pen. , vol. VIII, Torino, 1994, 36.
3
contrabbando, riciclaggio, corruzione - dall’altro ha prestato
il fianco a questioni considerevoli quali l’inquadramento
della confisca, rectius, l’individuazione della sua natura
giuridica (problema dato dal fatto che la confisca
assumerebbe differenti funzioni – repressiva, preventiva,
sanzionatoria - in relazione ai diversi ambiti di
applicazione), le potenziali incompatibilità di essa con le
disposizioni costituzionali, le difficoltà di coordinamento fra
le varie figure speciali dell’istituto e sull’eventuale necessità
di misure alternative ad essa.
La trattazione che seguirà si propone dunque di tracciare le
linee essenziali dell’istituto, la sua evoluzione, parallela
all’evolversi del fenomeno del crimine organizzato, e le
prospettive di riforma, sia in ambito internazionale, che in
ambito nazionale (facendo riferimento in relazione a
quest’ultimo punto ai progetti di riforma della confisca
codicistica, nell’ambito della più ampia riforma del codice
penale, fino al progetto di riforma oggi in atto da parte della
Commissione Nordio).
4
I. Confisca fra “modello classico” e “modello moderno”.
Dalla confisca ex articolo 240 del codice penale alle
ipotesi particolari di confisca.
1 La confisca ex art. 240 c.p. : fondamenti
dell’istituto e questioni concernenti la sua collocazione
sistematica.
La confisca, istituto disciplinato nell’articolo 240 del nostro
codice penale, consiste nell’espropriazione da parte dello
Stato delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto e il
profitto (confisca facoltativa), o ancora perché
costituiscono il prezzo del reato, o ancora perché la loro
fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione
costituisce reato, anche senza che sia stata pronunciata
sentenza di condanna ( confisca obbligatoria).
Il fine di tale istituto, ricordando quanto espresso nella
Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, è
quello di determinare “l’eliminazione di cose che,
5
provenendo da fatti illeciti penali, o in alcuna guisa
collegandosi alla loro esecuzione, mantengono viva l’idea e
l’attrattiva del reato”
5
.
Unica misura di sicurezza reale prevista dal nostro
ordinamento, oltre alla cauzione di buona condotta, di raro
uso pratico, la confisca rivela, già ad una prima lettura
dell’articolo 236, uno statuto fortemente differenziato
rispetto alle misure di sicurezza personali, segnando da esse
un distacco vistosamente superiore a quello marcato dalla
pur contigua cauzione di buona condotta
6
. Ne è prova il
fatto che il tessuto normativo comune con le altre misure di
sicurezza è davvero scarso. Tra le regole generali che la
confisca condivide con le misure di sicurezza, anzitutto i
principi di legalità e tassatività, previsti nell’articolo 199, e
5
MASSA, confisca (diritto e procedura penale),in Enciclopedia del diritto, v.
VIII, 1961, 980.
6
Vedi a riguardo A. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra
funzionalità e garantismo, Milano,2001, 32 la quale ricorda lo svilupparsi di
un “vivace dibattito circa la natura giuridica (della confisca), dibattito
alimentato anche dalla circostanza che la legislazione speciale prevede diverse
forme specifiche di confisca, che tendono ad assumere sempre più i connotati
di una sanzione penale repressiva più che di una misura di sicurezza con
funzione preventiva”.
6
più in generale, nell’articolo 25, comma 3 della nostra
Costituzione
7
; ancora il primato della legge in vigore al
tempo dell’applicazione, prevista dall’ 200 c.p., prima parte,
in base al quale quindi è consentita l’applicazione
retroattiva di una misura di sicurezza a fatti di reato
commessi prima della sua introduzione
8
(è invece
inapplicabile per espresso disposto dell’art. 236 comma 2
c.p., il principio dell’art. 200 secondo capoverso, c.p. in
base al quale alle misure di sicurezza personali si applica la
legge in vigore al tempo della loro esecuzione, se diversa da
quella in vigore al tempo della loro applicazione
9
) e infine
7
BRICOLA, Commento all’articolo 25,2-3 co. Cost., in Commentario della
Costituzione; Rapporti civili, artt. 24 – 26,Bologna Roma, 1981, 300
8
In tale direzione si è espressa la Suprema Corte con riferimento alla
confisca, affermando che tale misura si può applicare anche in relazione a fatti
commessi anteriormente alla norma che la prevede, in quanto non si tratta di
una pena per la quale valga il principio della irretroattività della norma
sanzionatoria, quanto piuttosto di “una misura non punitiva, ma cautelare,
rivolta a prevenire il fenomeno delittuoso, in corrispondenza di una finalità
preventiva”; proprio per tale ragione, poiché “[…]il ricorso alla confisca
discende dalla pericolosità della detenzione al momento della decisione e
perciò non ha senso parlare di retroattività con riferimento al fatto reato
contestato.”. A riguardo Cass., 29 marzo 1995, Gianquitto, in Riv. Pen., 1996,
245; Cass. 17 novembre 1995,n. 775, Borino Marchese, in Riv. Pen., 1996,
1153; Cass., 3 ottobre 1996, Sibilia, in Cass. Pen., 1998, 482.
7
l’applicabilità anche ai fatti commessi all’estero, ai sensi
dell’articolo 201 c.p.
Una disciplina del tutto diversa rispetto alle misure di
sicurezza personali vige, oltre che al rispetto dei limiti
temporali, anche con riguardo al concetto di pericolosità
(art. 202, 203, 204, 1 comma, e 207)
10
.
Bisogna tuttavia chiarire il significato di pericolosità,
dovendo distinguere innanzitutto la pericolosità personale
(presupposto indispensabile per l’applicabilità di una misura
di sicurezza personale) da quella reale. Con pericolosità
reale si intende la possibilità che la cosa, se lasciata nella
disponibilità del reo, venga a costituire per lui un incentivo
a commettere ulteriori reati
11
. In altre parole sono da
considerarsi pericolose “solo ed in quanto possano tener
vivi nel soggetto l’idea e il ricordo del delitto, sì da rendere
probabili, qualora non vengano allontanate, le
10
PAGLIARO, legge penale nel tempo, in Enc. Dir.,1977, 1063;
ALESSANDRI, op. cit., 44; NUVOLONE, Misure di prevenzione e misure di
sicurezza, in Enc.Dir., Milano, 1976, 658.
11
ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte generale, XVI edizione,
Milano, 2000, 828.
8
perpetrazioni di nuovi reati. Dalle cose la pericolosità
passa al soggetto.”
12
. Il carattere della pericolosità infatti,
non andrebbe attribuito alla cosa in sé e per sé considerata,
bensì alla relazione tra la cosa stessa ed un soggetto che
potrebbe nuovamente “abusarne”, facendone un uso in
contrasto con i precetti penali
13
. Questo peraltro spiega
12
FROSALI, Sistema penale italiano, III, Torino, 1958, 448.
10
Cass. Pen., sez. IV, 22 agosto 1989, n. 11183, Rivoli ; Cass. Pen., sez. IV,
22 settembre 2000, n 9937, Iliadis A. ; conforme Cass. Pen. sez III, 22
maggio, 1982, n.608, Gieri.
11 Cass. Pen. 17 gennaio 1955 ha affermato che “ il divieto della confisca
presuppone la prova che la cosa non appartiene al reo: in mancanza di tali
prove, il solo fatto della detenzione da parte del reo basta a far ritenere
quest’ultimo proprietario della cosa”.
La confisca può colpire soltanto gli imputati di uno stesso reato e non anche
gli imputati di reati connessi, può pertanto ordinarsi laddove ne ricorrano le
condizioni, contro il favoreggiatore e il ricettatore solo in riferimento al reato
di favoreggiamento e ricettazione e non in conseguenza del reato principale di
cui essi siano estranei. Ancora, Cass. Pen., sez II, 18 novembre 1992 n.
11173, Tappinari che dispone tale confisca anche nei confronti delle persone
giuridiche dovendo a tali persone, in forza dei principi di rappresentanza,
essere imputati gli stati soggettivi dei loro legali rappresentanti. Cass. Pen.,
sez. un. 8 giugno 1999, n. 9, Bacherotti e altri, in base alla quale
l’applicazione della confisca non determina l’estinzione del preesistente diritto
di pegno costituito a favore dei terzi sulle cose che ne sono oggetto.
9
perché il legislatore ha previsto, sempre nell’articolo 240 al
comma terzo che le disposizioni concernenti la confisca
facoltativa non si applicano se la cosa appartiene a persona
estranea al reato, colui che non è né autore né partecipe del
reato
14
. Ovviamente questa previsione non avrebbe avuto
senso se non fosse stato rimesso alla valutazione giudiziale
l’effettivo esame della pericolosità della cosa, disponendo la
confisca in base ad una pericolosità estrinseca della cosa
15
.
Di conseguenza, mentre le altre misure di sicurezza seguono
l’affiorare della pericolosità del soggetto, come elemento
imprescindibile per la loro applicazione, la legge prevede
l’inapplicabilità della confisca facoltativa e quella
obbligatoria del prezzo del reato (si vedrà meglio nel
paragrafo successivo in che termini si parla di confisca
facoltativa e obbligatoria) in seguito a reato commesso da
un soggetto prosciolto perché non imputabile o non
punibile. E proprio perché la pericolosità del reo dovrebbe
essere estranea alla natura della confisca, non le si applica la
15
PANNAIN , Manuale di diritto penale, parte generale, Torino, 1962, 861
ss.
10
norma che vieta la concessione della sospensione
condizionale quando alla pena deve essere aggiunta una
misura di sicurezza, nei casi in cui il reo è persona
socialmente pericolosa (art. 164, primo capoverso, n. 2,
c.p.)
16
.
Rileva quindi più un concetto di imputabilità che quello di
pericolosità del soggetto, elemento che ha portato parte della
dottrina a vedere nell’istituto della confisca “la tenace
persistenza della antica matrice punitiva, nella quale la
confisca si presentava ancillare alle altre sanzioni
repressive, assumendo i contorni di una pena patrimoniale
particolarmente temibile nella sua intrinseca
indeterminatezza”
17
.
Ulteriore conferma di questa discrasia tra confisca e
pericolosità criminale è ravvisabile in ambito processuale,
dove il legislatore ha previsto la possibilità di confisca
anche a seguito di decreto penale di condanna, mentre il
legislatore ne esclude la compatibilità con le misure di
sicurezza detentive, la cui applicazione appunto preclude il
16
SANTORO, Manuale di diritto penale, I, Torino 1958, 397.
17
ALESSANDRI, op. cit., 45
11
ricorso alla procedura per decreto
18
.Il carattere sui generis
della confisca e la portata più ideologica che classificatoria
della collocazione nell’ambito delle misure di sicurezza è
confermato inoltre dalla generale indifferenza della sua
applicazione rispetto al riscontro dell’effettivo
comportamento del reo successivo alla condanna. La sua
durata perpetua risulta stridente con una finalità
effettivamente preventiva e molto più in linea, invece, con
una funzione repressiva o comunque punitiva, anche se, e
non può prescindersi da questo, in determinati casi, ad
esempio rispetto alla delinquenza degli strati sociali più
elevati, gli scopi preventivi possono essere utilmente
perseguiti con interventi puramente afflittivi
19
.
18
BARBA, Il giudizio monitorio penale: dalla notitia criminis al decreto di
condanna,in Giust. Pen. , 1972, III, 451.
19
ALESSANDRI, op. cit., 45; GUARNIERI, Confisca, in Noviss. Dig. It., vol
IV, Torino, 1959, 41. Lo stesso A., peraltro, in Noviss. Dig. It., App. vol. II,
Torino, 1959, 356 ss., nega alla confisca prevista dal codice penale la natura di
misura di sicurezza non apparendo la stessa né coerente né appropriata in
quanto “non riguarda la pericolosità della persona come invece tutte le altre
misure di sicurezza, e neppure presuppone la pericolosità delle cose e perciò
difetta di quel carattere di provvedimento preventivo che caratterizza le misure
di sicurezza”.
12
Si ricorda inoltre l’assenza di una facoltà di applicazione
“provvisoria” della confisca, che invece caratterizza le altre
misure detentive.
Risulta quindi evidente la profonda divergenza tra la
disciplina che presiede le misure di sicurezza e quella
destinata alla confisca, una divergenza tale “da non
consentire autonomamente di fondare una reale
appartenenza allo stesso genus di sanzioni, o almeno si
assicurare la collocazione nel medesimo ambito
finalisticamente definito”
20
. E poiché “ la natura di un
istituto è funzione della disciplina che lo caratterizza, può
essere messa in discussione l’identità di natura tra la
confisca e le misure di sicurezza”
21
.
20
ALESSANDRI, op. cit.,44.
21
MAUGERI, op. cit., 112.
13
2 Aspetti fondamentali della confisca facoltativa e della
confisca obbligatoria ai sensi dell’articolo 240 c.p.
Il legislatore disciplina all’art. 240 c.p. due differenti ipotesi
di confisca, facoltativa e obbligatoria, la prima delle quali ha
generato un forte dibattito riguardo la sua stessa natura
giuridica. Ricordando che la confisca facoltativa può essere
ordinata dal giudice solo in seguito a sentenza di condanna e
che può avere ad oggetto le cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato, o che ne costituiscono il
prodotto o il profitto, una parte della dottrina ha ritenuto che
tale confisca abbia caratteristiche di un istituto anomalo, più
vicino alle pene accessorie che non alle misure di sicurezza,
considerazione fondata sul fatto che la pericolosità delle
cose sarebbe solo di natura eventuale
22
.
22
MANZINI , Trattato di diritto penale, III, Torino, 1950, 350 ;
ALESSANDRI op. cit., 40. SIPIZUOCO L’interpretazione dell’ art. 240 c.p.
e la pericolosità, in Giust. Pen.,1942, II, 384-. In relazione al concetto di
profitto SALTELLI DI FALCO , Commento teorico e pratico del nuovo
codice penale, I, Torino, 1940, 415: “ Profitto di un reato è il lucro, il
vantaggio economico che si trae dal reato. Non è l’impiego del denaro
proveniente dal reato, ma il denaro stesso che proviene dal reato. In un certo
senso, il profitto è il prodotto del reato, ma per prodotto del reato deve, con
significato propriamente tecnico, intendersi la cosa materiale che è creata
mediante l’attività delittuosa. Così nel furto è profitto il vantaggio economico
14
Oggetto della confisca facoltativa sono le cose che siano
servite o siano state destinate a commettere il reato o ne
siano il prodotto o il profitto. Per quanto concerne i beni
strumentali o finalisticamente destinati a commettere reato,
la Corte di Cassazione ha sottolineato che esse devono
essere connesse all’esecuzione del reato “da un nesso
strumentale, essenziale e non meramente occasionale”
23
,
ossia deve sussistere “uno stretto nesso strumentale (tra la
cosa e il reato) che riveli effettivamente la possibilità futura
del ripetersi di un’attività punibile”
24
. Il nesso strumentale
costituisce non soltanto un elemento necessario per la
determinazione dell’oggetto della confisca, ma anche come
parametro per l’accertamento dell’effettiva pericolosità
che deriva dalla cosa sottratta dal reo in quanto la cosa serve a soddisfare un
bisogno umano”.
23
Cass. Pen., 21 dicembre 1990, Sbuffo, in Giur. It., 1992, II, c. 504. Cass.
Pen., 7 giugno 1972, in Cass. Pen. 1973, 1214. Cass. Pen. 11 febbraio 1993,
Bertelli, in C.E.D., n.193403. Cass. Pen., 20 febbraio 1990, Napoletano, in
Cass. Pen. 1991, I, 1769; Cass. Pen. 19 ottobre 1978, Giordano, in Riv. Pen.
1979, c. 161.
24
Cass. Pen. , 3 maggio 1994, Filande, in Riv. Pen. 1995, 681. Vedi anche
FIORAVANTI, Brevi riflessioni in tema di confisca facoltativa, in Giur. It.
1992, c. 508.
15
presupposta dalla confisca facoltativa
25
. Si ritiene che non è
sufficiente che una cosa sia utile per la commissione del
reato, bensì la cosa deve costituire un mezzo per realizzare
un elemento costitutivo del fatto tipico
26
(ossia
dell’esecuzione del reato ) , “immediatamente significativo
sul piano lesivo nei confronti del bene tutelato”.
25
FIORAVANTI, op. cit., 508; secondo l’A. “ la dimostrazione del carattere
strumentale della cosa al compimento del reato costituisce insieme la
formulazione di una prognosi sulla pericolosità sociale, il criterio orientativo
della discrezionalità del giudice”. In giurisprudenza Cass. Pen., 6 giugno
1994, Violato, in Riv. Pen. 1995, 1096; Cass. Pen., 21 dicembre 1990, Sbuffo,
in Giur. It., 1992, II c 504.
26
Cass. Pen. 4 agosto 1993, Raia, in Giust. Pen. 1993, 186; Cass. Pen. 14
novembre 1988, Spampinato, in Riv. Pen. 1990, 771. A questa interpretazione
se ne contrappone un’altra, meno preferita, che trova fondamento in alcune
pronunce della Suprema Corte, secondo la quale il nesso causale non viene
accertato in base al suo rapporto di indispensabilità oggettiva con le concrete
modalità di realizzazione del reato, ma in relazione alla personalità del
soggetto agente: è sufficiente cioè che la cosa abbia in qualche modo facilitato
la realizzazione del reato. Si ritiene così confiscabile l’auto usata dallo
spacciatore di stupefacenti, poiché l’uso del veicolo rende più facile e più
insidioso l’esercizio dell’attività o l’auto usata per recarsi sul luogo del delitto
e fuggire con la refurtiva. In tal senso Cass. Pen., 2 marzo 1989 Rivoli, in Riv.
Pen. 1990, 447; Cass. Pen. 20 giugno 1983, De Ponte e altro, in Arch. giur.
Circol. E sinistri 1985, 118.