6
Porto Marghera e alla Dott.ssa Carla Sanero ed ai suoi collaboratori della
Società fiduciaria do organizzazione aziendale e di revisione Delta Erre
S.p.A..
Il lavoro si conclude con una breve analisi di stampo economico -
aziendale sul tema, attualmente al centro di importanti dibattiti, del reato del
“falso in bilancio” e sulla relazione che sussiste tra la responsabilità covile e
penale degli amministratori di società di capitali.
Il lavoro pur essendo prettamente di stampo ragionieristico, non può
però prescindere dalle implicazioni giuridiche, soprattutto dopo il recepimento
della IV Direttiva CEE e l’elevamento al rango di norma di legge,
interpretativa e integrativa, dei Principi Contabili. Questo vuol dire che la
ragioneria moderna sarà sempre più legta all’ambito giuridico soprattutto in
virtù del recepimento da parte del legislatore dei principi consolidati dalla
dottrina e dalla prassi economico - aziendale.
7
CAPITOLO 1
IL BILANCIO D’ESERCIZIO: PRINCIPI E FINALITA’
1.1
LA NOZIONE DI BILANCIO
L’impresa, oggi, può essere rappresentata come “un sistema integrato di
elementi in interazione dinamica, volto al raggiungimento di un obiettivo
economico - ambientale di sopravvivenza”
1
.
L’obiettivo economico che il sistema - impresa si deve prefiggere è
quello della ricerca di quel processo di trasformazione delle risorse che possa
consentire la massimizzazione o (ottimizzazione) della remunerazione di tutti i
fattori produttivi (capitale e lavoro). Naturalmente ciò deve essere visto
nell’ottica della sopravvivenza nel lungo periodo dell’impresa. Questo si
raggiunge attraverso la copertura di tutti i costi effettivi e figurativi con i
ricavi, e con la correlazione, in ogni istante, di entrate e uscite finanziarie
gestionali. L’impresa deve tendere ad una distribuzione equilibrata del
risultato economico tra i vari portatori di interessi (stakeholders).
Poiché il sistema - impresa è un sistema socio - economico ed è
pertanto privo di memoria naturale, necessita di uno strumento con cui
comunicare, con cui dare l’esatta immagine della propria situazione
economica, patrimoniale e finanziaria. Questo strumento è il bilancio che, in
prima approssimazione, altro non è che la rappresentazione di “realtà
1
A. MATACENA, Il bilanci d’esercizio: strutture formali logiche sostanziali e principi
generali, Editrice Clueb, Bologna, 1993.
Sul concetto di impresa si possono inoltre vedere A. AMADUZZI, L’azienda nel suo sistema
e nell’ordine delle sue rilevazioni, Vol. I, Cursi, Pisa, 1960, P. SARACENO, Il governo
delle aziende, Libreria universitaria editrice, Venezia, 1972 e G. ZAPPA, La produzione
economica delle imprese, tomo I, Giuffrè, Milano, 1956.
8
gestionali passate, presenti e prospettiche”
2
. Il bilancio è quindi un documento
amministrativo che descrive in sintesi (in quanto mette in luce il saldo dei vari
conti) la realtà aziendale mediante un sistema di valori coordinati, ma anche
contrapposti (costi - ricavi, attività - passività). E’ il risultato di una
rilevazione sistematica, quantitativa e periodica (relativa al periodo
amministrativo
3
) ed in ordine cronologico, che porta alla determinazione finale
del capitale di funzionamento. Per la redazione del bilancio d’esercizio,
documento epilogativo derivante dal sistema contabile in uso, è necessaria
l’effettuazione di una serie di operazioni di valutazione con le quali
determinare il reddito d’esercizio e il patrimonio
4
; sono queste, valutazioni
fuori bilancio extracontabili che prendono in considerazione fenomeni interni
ed esterni che vanno ad incidere sulla situazione gestionale tutto della stessa e
sulle prospettive. I risultati finali d’esercizio si manifestano attraverso degli
schemi standard:
• Stato Patrimoniale;
• Conto Economico;
• Nota Integrativa.
Alla visione abbastanza ingenua delle scritture contabili nell’ottocento,
e del bilancio, che venivano intese come “specchio della vera e totale
situazione dell’impresa”
5
, fece seguito il famoso saggio del Pantaleoni
6
che
aveva posto in luce la relatività delle valutazioni “al fine (...) in vista del quale
il bilancio viene redatto”. Successivamente si palesò la necessità di avere
bilanci diversi per avere diverse informazioni: il valore di cessione
dell’azienda, il valore di liquidazione del patrimonio aziendale, il capitale di
2
A. MATACENA, Il bilanci d’esercizio: strutture formali logiche sostanziali e principi
generali, Editrice Clueb, Bologna, 1993.
3
Il periodo amministrativo si definisce come un arco temporale predefinito durante i quale si
svolge la gestione aziendale. Non deve essere confuso con l’esercizio amministrativo che è
una porzione di gestione svolta ed attribuita ad un determinato periodo amministrativo
(MELLA Economia Aziendale, UTET, Torino, 1992).
4
Il reddito d’esercizio visto come variazione, nell’unità di tempo, del patrimonio aziendale.
5
G.E. COLOMBO, G.B. PORTALE, Trattato sulle Società per Azioni, UTET, Torino, 1994.
9
funzionamento ed il risultato di gestione. Inoltre si aggiunse la non
compatibilità delle informazioni riguardanti il reddito ed la “situazione
patrimoniale”
7
, probabilmente intesa da Zappa come la “determinazione del
valore economico di beni complementari”
8
, cioè come valore di cessione
dell’azienda. Da qui prese spunto un’altra osservazione: un bilancio accoglie
diversi valori in se a seconda dei fini concretamente perseguiti o degli interessi
tutelati dai suoi autori che diventano titolari della funzione politica di
componimento di interessi e fini divergenti
9
. Da qui deriva la teorizzazione
scientifica delle politiche di bilancio.
Il bilancio, come fino ad ora considerato, e cioè come mero bilancio
contabile assolve anche ad un’altra fondamentale funzione: quella
informativa
10
. Infatti grazie alla tecniche di riclassificazione dei dati contabili
è possibile pervenire a confronti fra documenti anche molto diversi sotto il
profilo meramente formale. Data la grande importanza che viene data al flusso
informativo che lega il sistema - impresa e l’ambiente esterno (terzi), è
necessario che il bilancio sia in grado di dimostrare che l’impresa è in grado di
operare continuamente in condizioni di equilibrio.
Il ruolo centrale dell’informazione societaria è stato contestato dalla
cosiddetta dottrina istituzionalistica che identificava l’interesse sociale, non
con l’interesse comune dei soci, ma con l’interesse dell’impresa in se
considerata. Contraria a questa impostazione la teoria contrattualistica
(condivisa dalla maggior parte dei giuristi italiani) che nell’interesse sociale,
vede l’interesse di tutti i soci. Dal punto di vista della trasparenza e della
6
PANTALEONI, Alcune osservazioni sulle attribuzioni di valori in assenza di prezzi di
mercato, in Giornale degli economisti, 1904.
7
ZAPPA, Il reddito di impresa, Giuffrè, rist. 1950 (la prima edizione è del 1920).
8
ZAPPA, Il reddito di impresa, Giuffrè, rist. 1950.
9
AMADUZZI, Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio dell’impresa, Cacucci, 1949.
10
Nel corso del tempo la funzione assegnata al bilancio è molto cambiata: in una prima fase
la funzione era eminentemente privatistica, dal momento che i destinatari erano rappresentati
esclusivamente dagli amministratori e dai soci, successivamente il bilancio è diventato uno
strumento atto a tutelare particolari categorie di soggetti interessati al buon funzionamento
dell’impresa, sempre però con una prevalenza degli interessi interni su quelli esterni. Oggi i
10
riservatezza delle informazione la prima di queste teorie impedisce un
miglioramento in quanto non esiste un interesse superiore ed esterno a quello
dell’impresa stessa (che ha pensieri e volontà proprie), la seconda teoria
invece vede nell’interesse all’informazione un principio cardine ineludibile.
“Il bilancio è dunque un modello di rappresentazione della realtà
aziendale”
11
o un modello “economico finanziario, mediante i quale viene
rappresenta periodicamente o al verificarsi di particolari eventi, la realtà
aziendale”
12
.
1.1.1
I SOGGETTI FRUITORI DEL BILANCIO
Anche la categoria dei soggetti fruitori del bilancio si è modificata con
l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, si è allargata di pari passo con la
crescente importanza data all’evoluzione della funzione informativa del
bilancio. E’ proprio attraverso il bilancio, che è il più efficace strumento di
interazione tra il sistema - impresa e la pluralità dei soggetti operanti
nell’ambiente esterno, che i soggetti esterni trovano tutte le informazioni che
vanno a confermare delle loro scelte: quindi il bilancio ha la capacità di
indirizzare le scelte future dei soggetti operanti con l’impresa. Però, come il
bilancio è capace di condizionare i soggetti esterni, anch’essi saranno in grado
di influenzare, con le loro azioni, il bilancio stesso. Allora se è così, esiste il
rischio concreto che gli amministratori delle società possano redigere il
bilancio avendo come obiettivo preminente, la reazione degli interlocutori,
dati di bilancio sono di interesse pubblico senza però andare a perdere la loro funzione
originaria.
11
P.COLLINI, Sistemi di rilevazione contabile negli ambienti produttivi avanzati, CEDAM,
Padova, 1993.
12
M.S. AVI, Il bilancio come strumento di informazione verso l’esterno, CEDAM, Padova,
1990.
11
perdendo di vista la volontà e gli interessi del soggetto economico
13
.
Chiaramente, in un contesto come quello appena delineato, si verrebbe ad
incidere negativamente sulla validità dell’informativa di bilancio. Questa
esigenza è stata pienamente sentita dal legislatore comunitario tanto che ha
disposto con la clausola fair and true view dei principi di carattere generale
recepiti nel nostro ordinamento con i termini di chiarezza, verità correttezza.
Esiste, inoltre, una relazione inversa tra il grado di specializzazione
dell’informazione contenuta nel bilancio d’esercizio ed il numero di
destinatari a cui tale documento può rivolgersi. Il bilancio deve produrre un
grado di complessità dell’informazione contabile tale che sia assicurato un
minimo di conoscenza comune a tutte le categorie di destinatari. Sarà una
rappresentazione intelleggibile da tutti coloro che hanno una media cultura
contabile (come dice la giurisprudenza), ma non soddisferà nessun singolo
fruitore. Questo minimum sarà però in grado di consentire all’impresa di
mantenere inalterato il vincolo che lega all’impresa ciascun fruitore.
La valenza informativa del bilancio d’esercizio, visto come strumento
per la comunicazione di dati contabili e finanziari dipende da:
• dall’intensità delle relazioni che legano il sistema - impresa ai sistemi -
terzi;
• dall’uso che i portatori di interessi fanno delle informazioni di bilancio.
Allo stato attuale delle cose, lo spettro dei soggetti interessati alla
informativa di bilancio sono:
• gli azionisti;
13
Esistono diverse interpretazioni del concetto di soggetto economico: è l’imprenditore che
sopporta il rischio di gestione, il rischio generale d’impresa (F.H. KNIGHT, Rischio,
incertezza profitto, La Nuova Italia, Firenze, 1960). Oppure è colui che svolge una
particolare funzione nel complesso della gestione aziendale e cioè attività di promozione e
avvio del processo di produzione, attività di coordinamento e organizzazione dei fattori
produttivi acquisiti, attività di decisione (A.H. COLE, Business enterprise in its social
setting, Harvard University Press, Cambridge, 1959). La terza impostazione vede
l’imprenditore come colui che innova e porta la rottura del ciclo produttivo in atto, sui
preesistenti mercati di sbocco e sul portafoglio prodotti. (A.J. SHUMPETER, La teoria dello
sviluppo economico, Sansoni, Firenze, 1961).
12
• i terzi finanziatori;
• i fornitori;
• i dipendenti e le loro organizzazioni;
• i consumatori/utilizzatori;
• i concorrenti;
• lo Stato;
• l’opinione pubblica.
Gli azionisti essendo titolari del capitale di rischio tenderanno a
valutare il bilancio in termini di remunerazione dell’investimento, di capital
gain, di rischiosità della loro partecipazione nella società. Tutto ciò al fine di
valutare un’eventuale aumento o dismissione della loro quota. Questo stesso
discorso vale per i potenziali futuri azionisti. Certo che le categorie di azionisti
non sono omogenee al loro interno: infatti troviamo soggetti che sono
particolarmente interessati alla speculazione o al dividendo, mentre altri (soci
di maggioranza), che sono più interessati all’andamento della vita societaria.
I terzi finanziatori, generalmente istituti di credito ma anche
obbligazionisti, chiedono che il bilancio dia una rappresentazione quanto più
possibile veritiera della solidità patrimoniale e del grado di liquidità/solvibilità
al fine di valutare l’affidabilità dell’impresa. In parole povere ciò che a loro
interessa è la certezza del credito. In proposito è utile ricordare che la
possibilità di chiedere informazioni aggiuntive è maggiormente concentrata
nella fase antecedente la concessione del finanziamento. Il bilancio qui viene
rielaborato e indagato attraverso opportuni strumenti quali ad esempio gli
indici di bilancio, e confrontato con le medie del settore in cui l’istituto di
credito opera, in quanto un indice non è buono o non buono in assoluto, ma
solo se riferito alle aziende operanti nello stesso campo.
I fornitori sono interessati a soppesare l’affidabilità del sistema -
impresa al fine di valutare se è conveniente la continuazione del rapporto di
fornitura, in quanto essendo le operazione che vengono poste in essere di
natura mista (commerciale e finanziaria) oltre alla vendita dei beni e servizi
13
esiste anche la dilazione di pagamento che è un mezzo di finanziamento dato
all’impresa, anche se improprio. Inoltre i fornitori ricercano nel bilancio
informazioni circa la congruità dei prezzi praticati.
I dipendenti e le loro organizzazioni sindacali vedono nel bilancio un
utile strumento per acquisire informazioni sulla sicurezza dei posti di lavoro
degli occupati e sulle possibilità di espansione degli stessi, nonché sui margini
a disposizione per le trattative circa le retribuzioni e i trattamenti previdenziali.
Anche qui si deve inserire una distinzione tra i dipendenti dei livelli
dirigenziali (i quali più che fruitori del bilancio ne sono artefici) e i dipendenti
dei livelli, per così dire, “operativi”.
I consumatori/utilizzatori cercano informazioni riguardo il rapporto
qualità/prezzo dei beni e servizi offerti dall’impresa.
I concorrenti effettivi analizzano il bilancio di esercizio in modo da
ottenere quante più informazioni possibili per potersi rapportare e per trarre
spunti per strategie vincenti, nonché per trovare i punti di forza e di debolezza
della concorrenza.
Lo Stato interagisce con il sistema - impresa attraverso diverse forme:
legiferatore, stato - fisco, stato - programmatore economico, sovventore,
erogatore/venditore di servizi, controllore/limitatore dell’attività aziendale,
tutore di interessi indisponibili, ecc.
L’opinione pubblica non è un soggetto posto su di un livello inferiore
rispetto ai soggetti indicati precedentemente, ma si pone in posizione di
omogeneità in quanto, questa categoria, può essere tranquillamente ricompresa
in quelle precedenti. La sovrapposizione non è però totale: esistono anche le
comunità locali che con il loro intervento possono determinare la
sopravvivenza o la morte del sistema - impresa. Questa posizione di
omogeneità non è però supportata da un struttura di bilancio atta a soddisfare
le esigenze informative di questo particolare interlocutore.
14
1.1.2
I LIMITI INFORMATIVI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO E LA
SOGGETTVITA’ DELLO STESSO
L’incapacità del bilancio di offrire la totalità delle informazioni
richieste dai destinatari, risulta evidente dall’analisi della:
• situazione economica,
• situazione patrimoniale,
• situazione finanziaria.
La situazione economica è definita come la situazione in un dato
momento dell’impresa riguardo all’equilibrio tra costi e ricavi. Tale equilibrio
non può non riferirsi a periodi di tempo di medio lungo periodo in quanto ciò
che più conta è il risultato favorevole dell’impresa in questa prospettiva
temporale. Il bilancio potrà esprimere soltanto alcuni sintomi di questa
tendenza, limitandosi a determinare il risultato d’esercizio riferito ad un lasso
temporale necessariamente più ridotto.
La situazione patrimoniale va ad evidenziare la composizione quali -
quantitativa del capitale dell’impresa e le sue variazioni nel tempo, andando ad
evidenziare i fattori produttivi ed la loro utilizzazione cioè fonti di
finanziamento (passività) e forme di investimento (attività). La
rappresentazione data dal bilancio di questa situazione è riferita ad un dato
istante e non dà informazioni sulle interconnessioni interno/esterno. Inoltre le
valutazioni operate nello Stato Patrimoniale si riferiscono solo all’ipotesi di
funzionamento dell’impresa e quindi, per avere informazioni riguardo ad una
diversa ipotesi gestionale (ad esempio la liquidazione) è necessario realizzare
un diverso bilancio con diversi criteri di valutazione.
La situazione finanziaria implica un giudizio sulla capacità dell’impresa
di affrontare le uscite monetarie con le risorse acquisite e acquisibili attraverso
15
la gestione corrente. E’ una situazione di equilibrio dinamico da rispettarsi
però istantaneamente. Perciò lo studio deve essere in grado di dare una visione
prospettica che può essere data solo attraverso l’utilizzo di piani finanziari. Il
bilancio presentato a terzi, evidentemente, nulla può dire a tale riguardo se non
la mera rilevazione in un dato istante della situazione dei mezzi finanziari
disponibili per la realizzazione degli impieghi. Manca quindi la possibilità di
evidenziare i flussi finanziari futuri e di posizionarli nel tempo.
In sede di determinazione del capitale d’esercizio è necessario
effettuare delle valutazioni di elementi che derivano dalla gestione e che non
possono essere altro che il risultato di un apprezzamento soggettivo da parte
dei redattori del bilancio. “Per ogni oggetto di rilevazione, non esiste un
bilancio oggettivo o vero ma un bilancio soggettivamente determinato o
soggettivamente interpretato”
14
.
Il bilancio d’esercizio è una sintesi soggettiva operata dal redattore ed è
in buona parte frutto di stime, congetture e giudizi di valore. Negare
l’esistenza di un bilancio oggettivo non significa autorizzare la presenza di più
bilanci riferiti allo stesso oggetto di valutazione.
“Il bilancio è un complesso di documenti unico, diversamente
interpretabile dai fruitori, ma formulato secondo una unica logica di
valutazione”
15
.
La logica di valutazione è quella dell’interesse prevalente in quel
momento nell’impresa e cioè quella del soggetto economico. Quindi non ci
possono essere più bilanci oppure bilanci redatti per scopi operativi diversi da
quello prevalente. Questi interessi diversi convergono nel bilancio fungendo
da vincoli per la valutazione del soggetto economico.
14
A. MATACENA, Il bilanci d’esercizio: strutture formali logiche sostanziali e principi
generali, Editrice Clueb, Bologna, 1993.
15
A. MATACENA, Il bilanci d’esercizio: strutture formali logiche sostanziali e principi
generali, Editrice Clueb, Bologna, 1993.
16
1.2
IL BILANCIO D’ESERCIZIO SECONDO LA LEGISLAZIONE
CIVILE
La legislazione civile in tema di bilancio d’esercizio delle S.p.A. si
fonda sul Codice civile del 1942 (libro quinto “del lavoro”, titolo quinto “delle
società, capo quinto “della società per azioni”, sezione nona “del bilancio”) la
cui impostazione è stata modificata dal d.lgs. 127 del 9 aprile 1991, decreto
attuativo della IV direttiva CEE. Attraverso questo decreto si giunge al
termine di un processo di modifica dell’informativa di bilancio, iniziata con la
legge n. 216 del 1974 e perfezionato coni d.p.r. nn. 136, 137 e 138 del 31
marzo del 1975.
L’iter modificativo è stato caratterizzato dai seguenti passi:
• la valorizzazione della clausola generale della chiarezza e della precisione
indicati nell’art. 2423, allora vigente, smuove la giurisprudenza di merito da
una situazione di stasi in tema di contenuto e forma del bilancio, fino a far
acquistare al bilancio il valore di strumento volto alla tutela degli interessi
generali ed indisponibili. Tutto ciò non fu accompagnato da una presa di
posizione univoca della dottrina e della prassi aziendale dominante
16
, tanto
che si arrivò alla fusione del diritto contabile nel diritto giurisprudenziale;
• con la l. n. 216/74 si puntò l’attenzione sul principio della chiarezza
imponendo, nel contempo, un contenuto minimo del conto dei profitti e
16
“Fin dagli anni 60 gli studi aziendalistici sul bilancio avevano un taglio esclusivamente
tecnico - economico: analizzavano le caratteristiche del reddito e del capitale di
funzionamento ne mettevano in luce le reciproche relazioni; sottolineavano i carattere
strumentale del c.d. capitale di bilancio; insistevano sulla variabilità dei criteri di valutazione
rispetto al fine del bilancio e sulla molteplicità delle configurazioni del reddito. Venivano del
tutto trascurati i profili giuridici e, se talora vi si faceva qualche cenno, era solo per
sottolineare l’insufficienza della disciplina legislativa e la sua scarsa aderenza alla “natura
economica” del reddito d’impresa: Ne deriva uno iato del bilancio (...) e quella che
potremmo chiamare la prassi del bilancio”. P. CAPALDO, Privatizzazioni e creazione del
17
delle perdite (non uno schema minimo, in quanto era un elenco di voci non
organizzate, non complete, non vincolanti, quanto all’ordine delle vocio
stesse), fino ad allora inesistente, e della relazione degli amministratori.
Questa mini - riforma comportò un ripensamento dottrinale, in ambito
aziendale, sul tema del bilancio unico, assieme all’elaborazione dei principi
contabili in ottemperanza dell’art. 4 del d.p.r. 136 del 31/3/1975, allo scopo
di far acquisire al diritto contabile rilevanza giurisprudenziale;
• l’ultimo passo è stato quello di dare al sistema informativo - contabile una
veste maggiormente incentrata sui principi di chiarezza, verità e correttezza,
associati dai principi guida e dai principi contabili con funzione integrativa
- interpretativa.
1.2.1
LE FINALITA’ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
La funzione del bilancio soggetto a pubblicazione è sostanzialmente
duplice ed è riconducibile allo scopo originario assegnatoli dalla
dall’economia aziendale:
1. dimostrare al termine di ogni periodo la struttura quali - quantitativa del
patrimonio inteso come incremento o decremento del patrimonio sociale
iniziale;
2. assumere tale funzione allo scopo di soddisfare il fine informativo del
bilancio.
“La tutela dei terzi creditori e la tutela del socio non sono altro che
l’espressione dell’interesse della società a riscuotere il maggior credito
possibile presso le terze economie”
17
. Lo scopo informativo del bilancio è
valore, Sintesi della Relazione al Convegno Valori di capitale economico e valori di mercato
delle imprese: quali strumenti per attenuarne i divari?, Bocconi, Milano 27 novembre 1992.
17
A. MATACENA, Il bilanci d’esercizio: strutture formali logiche sostanziali e principi
generali, Editrice Clueb, Bologna, 1993.
18
quello di tutelare l’immagine aziendale, facendola percepire come elemento
economicamente utile.
Occorre individuare l’interesse designato alla tutela dell’interesse
all’immagine dell’impresa. Un interesse da perseguire attraverso il
conseguimento delle performaces aziendali (gestionali, patrimoniali ed
economiche). Per fare ciò occorre che si analizzi il contratto di società all’art.
2247 c.c. nel quale si stabilisce che “due o più persone conferiscono beni e
servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di
dividerne l’utile”; quindi ci troviamo davanti a tre elementi compositivi del
contratto perfettamente distinguibili: il conferimento, l’esercizio in comune
dell’attività economica, la realizzazione degli utili allo scopo dividerli tra i
soci. Esiste una pluralità di interessi, che si possono definire “sociali”, che
possono essere ricondotti alla massimizzazione del reddito prodotto, dei
dividendi e del processo di trasformazione delle risorse produttive. Lo schema
previsto dall’art. 2247 c.c. trova un limite preciso nell’art. 2433 c.c. che delega
alla maggioranza assembleare il compito di deliberare in merito alla
distribuzione degli utili ai soci. Indicatore delle performance aziendale, non è
sicuramente il parametro “distribuzione dell’utile”, ma piuttosto parametri
quali “l’ottimizzazione del processo produttivo” oppure anche la
“realizzazione dell’utile”. A tali scopi è allora necessario preordinare lo
svolgimento dell’attività sociale. A supporto di tale considerazione si trova
l’art. 2433 bis c.c., il quale impone che nelle società a certificazione
obbligatoria la distribuzione degli utile debba avvenire solo se viene, nel
contempo, rispettato il vincolo imposto dal mantenimento dell’integrità
situazione patrimoniale iniziale
18
.
“Quindi lo scopo del bilancio per il legislatore è quello di fornire,
attraverso documenti contabili e non, una serie di informazioni chiamate a
tutelare i terzi interni ed esterni nei confronti dell’interesse dominante
18
A. MATACENA, Il bilanci d’esercizio: strutture formali logiche sostanziali e principi
generali, Editrice Clueb, Bologna, 1993.
19
nell’impresa, fermo restando che il livello d’informazione deve essere tale da
non ledere l’impresa e la sua immagine”
19
. Infatti questo limite
all’informazione è sancito dall’art. 2622 c.c. che fa divieto agli amministratori,
direttori generali, sindaci e liquidatori di divulgare notizie segrete in assenza di
un giustificato motivo: notizie che poterebbero arrecare danno all’impresa e
vantaggi ingiustificati ai soggetti suindicati.
Il fine principale cui il bilancio si deve richiamare è la rappresentazione
di un quadro fedele della realtà aziendale, quadro fedele
20
previsto d’altronde
dalla IV direttiva comunitaria
21
. Questo concetto viene reso, nel nostro
ordinamento nell’art. 2423 c.c. dove si dice esplicitamente che “Il bilancio
d’esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il
risultato economico dell’esercizio”. Questo articolo definisce la cosiddetta
clausola generale a cui i redattori dei bilanci debbono uniformarsi
nell’esercizio del loro potere discrezionale in sede di valutazione.
L’oggetto dell’informazione di bilancio, è “la situazione patrimoniale e
finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”. Salvo
l’introduzione della situazione finanziaria, la formulazione corrisponde a
quella precedentemente adottata.
19
A. MATACENA, Il bilanci d’esercizio: strutture formali logiche sostanziali e principi
generali, Editrice Clueb, Bologna, 1993.
20
“Fair and true view” per gli inglesi, “image fidéle” per i francesi, “Grundsätzen
Ordnungsmässiger Buchfürung” per i tedeschi. “Fedele” in Inghilterra significa sincero
onesto, in Francia e Germania significa riflettere fedelmente le norme sui bilanci prescritte
dalle leggi dei rispettivi paesi. L’onestà e la sincerità del bilancio derivano dall’attendibilità e
dalla credibilità dei dati contabili in esso contenuti.
21
“I conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale e di quella
finanziaria nonché il risultato economico della società”. Art. 2, comma 3 della IV Direttiva
CEE.