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cambiare, come si dice, a Costituzione invariata, il quadro delle
competenze.
I Fondi comunitari perseguono, da parte loro, l'obiettivo dello sviluppo
delle aree pi� problematiche attraverso il finanziamento alle imprese per
innescare un meccanismo che crei nuova occupazione e occasioni di
sviluppo. Il concetto di sviluppo che l'Unione Europea ha fatto proprio �
quindi, ancora una volta, uno sviluppo che parte dal basso, da chi (Enti,
istituzioni, privati, cittadini e imprese) vive il territorio.
Le politiche comunitarie sono sostenute da risorse finanziarie che, a loro
volta, sono ripartite in diverse linee di intervento, differenti secondo lo
scopo che perseguono. Tali politiche sono definite "strutturali" perch�
intendono incidere sulla realt� del disagio economico e sociale in cui
versano alcune aree particolarmente bisognose, fra cui quelle montane.
Le politiche strutturali sono condotte dalla Banca Europea degli
Investimenti (BEI) e dalla Comunit� Europea del Carbone e dell'Acciaio
(CECA), attraverso una serie di "strumenti di bilancio" che sono:
- il Fondo Sociale Europeo (FSE);
- il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA);
- lo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP).
La legge n� 127 del 1997 contiene disposizioni dirette a semplificare i rapporti del cittadino con la
Pubblica amministrazione: dalla dichiarazione di nascita, all'estensione della durata di validit� di tutti i
certificati. Si rilancia l'autocertificazione, si riducono i certificati, con risparmio di tempo e denaro,
liberando i cittadini ed i pubblici uffici da gravosi adempimenti cartacei.
La maggior parte degli atti amministrativi delle Regioni e degli Enti locali non sono pi� soggetti a
controllo preventivo, spesso causa di inaccettabili ritardi per amministrazioni a diretto contatto con le
esigenze e le aspettative dei cittadini.
Bassanini 3
La legge n� 191 del 1998 consolida, infine, il processo di semplificazione in atto, integrando la legge
n� 59 del 1997 con altri criteri di semplificazione e con l'individuazione di ulteriori dieci procedimenti
da snellire; amplia i casi di applicazione dell'autocertificazione e introduce la carta d'identit�
elettronica da utilizzare anche come mezzo di pagamento di tasse, tributi e di altri servizi.
Con il Regolamento attuativo della legge 127/97 prosegue il lavoro di semplificazione verso una
drastica riduzione dei casi in cui � necessario presentare i certificati. Si consente ai cittadini di
utilizzare di pi� e meglio lo strumento dell'autocertif�cazione. Iscrivere i figli a scuola, immatricolare
un autoveicolo, dialogare con le Amministrazioni presto sar� pi� semplice.
6
Il Fondo Sociale Europeo
Istituito nel lontano 1957 (ultimamente disciplinato dal Reg. CE n.1262
del 1999) contribuisce al finanziamento di programmi volti allo sviluppo
delle risorse umane. Sostiene le persone che cercano di (re)inserirsi nel
mercato del lavoro e aiuta gli occupati a migliorare le proprie prospettive
professionali. Intende combattere la disoccupazione agevolando
l'accesso al mondo del lavoro, promuovendo la parit� di opportunit� nel
lavoro, favorendo lo sviluppo di abilit� e qualifiche professionali, e
sostenendo la creazione di nuovi posti di lavoro.
Il Fondo Sociale Europeo � un elemento costitutivo sia della politica di
coesione economica e sociale che della politica sociale dell'Unione
Europea. Esso contribuisce a ridurre le disparit� non solo tra le persone,
ma anche tra le Regioni pi� ricche e quelle meno avanzate dell'Unione,
costituendo parte rilevante della strategia per realizzare le trasformazioni
necessarie allo sviluppo e all'aumento della competitivit� e
dell'occupazione.
Il FSE interviene nei 15 Stati membri dell'Unione ed � uno dei quattro
Fondi Strutturali le cui risorse sono assegnate nell'ampio contesto dei sei
obiettivi dell'azione dei Fondi stessi. Tra il 1994 e il 1999 circa 156
miliardi di ECU (prezzi 1995) sono stati destinati alle politiche strutturali
per sviluppare le infrastrutture, gli investimenti produttivi e le risorse
umane. Pi� del 68% di tali risorse ha riguardato lo sviluppo e
l'adeguamento strutturale delle Regioni in ritardo.
L'Unione Europea assegna i fondi FSE agli Stati membri in funzione
delle loro specifiche esigenze.
All'inizio di un ciclo programmatico (il periodo appena concluso si �
esteso, come menzionato, dal 1994 al 1999, mentre la nuova
programmazione riguarda il periodo 2000-2006), gli Stati membri
elaborano dei piani per l'uso delle risorse dei Fondi Strutturali nel
proprio territorio, conformemente alle disposizioni previste dai
Regolamenti relativi ai Fondi a finalit� strutturale. L'impiego delle
risorse � quindi negoziato tra la Commissione Europea e gli Stati membri
sulla base dei piani proposti e in seguito gli Stati membri presentano la
domanda di finanziamento alla Commissione Europea. La
7
programmazione, cio� il modo in cui le risorse dei Fondi Strutturali sono
pianificate e assegnate agli Stati membri per un determinato periodo,
consta di tre documenti:
1. il Piano;
2. il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS);
3. i Programmi Operativi.
Si presentano in momenti successivi, o, per accelerare le procedure,
contemporaneamente sotto forma di un Documento unico di
programmazione (DOCUP).
Le autorit� competenti di ogni Stato membro, in genere il Ministero del
lavoro o un equivalente, pubblicano il contenuto dei Programmi
Operativi. I progetti devono coincidere con la strategia generale dello
Stato membro. Spetta alle autorit� competenti di ogni Stato membro
amministrare i fondi FSE e selezionare i progetti da cofinanziare. In
questo compito vengono assistite dai Comitati di sorveglianza formati su
base nazionale e regionale, nei quali � rappresentata la Commissione
Europea. Una volta scelto il progetto, i promotori vengono informati e il
progetto approvato pu� iniziare.
Le richieste di cofinanziamento possono allora essere presentate e la
percentuale di contributo FSE assegnato ai vari progetti � variabile
rispetto al finanziamento complessivo.
L'azione del FSE va considerata come complementare a quella degli
Stati membri. Con contributi aggiuntivi spesso consistenti, esso
incrementa l'impegno dei singoli Stati ad affrontare i problemi delle
risorse umane e del mercato del lavoro.
8
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
E' stato istituito nel 1975 per contribuire all'adeguamento delle Regioni
meno sviluppate attraverso il finanziamento di investimenti produttivi
che creino nuovi posti di lavoro, investimenti nell'istruzione e nella
sanit� o azioni di ricerca e sviluppo. Secondo la corrente
regolamentazione dell'Unione Europea (No. 2083/93) il fondo FESR pu�
cofinanziare:
- investimenti produttivi che permettano di creare o mantenere posti di
lavoro durevoli;
- investimenti nel settore delle infrastrutture e pi� precisamente azioni
che contribuiscono all'aumento del potenziale economico, allo
sviluppo regionale ed all'adeguamento strutturale ed inoltre la
creazione e lo sviluppo delle reti trans-europee nei settori dei
trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia;
- misure di animazione e di sostegno alle iniziative di sviluppo locale
ed alle attivit� delle piccole e medie imprese (PMI) e, in particolare,
incentivi ai servizi in favore delle aziende, soprattutto nei settori
della gestione, degli studi e ricerche di mercato e dei servizi comuni a
varie aziende, trasferimento di tecnologia ed attuazione di
innovazione aziendale, miglioramento delle possibilit� di accesso
delle aziende al mercato dei capitali, soprattutto attraverso la
concessione di garanzie e l'assunzione di partecipazioni, incentivi
diretti agli investimenti in assenza di un regime di aiuti, realizzazione
di infrastrutture di ridotte dimensioni;
- investimenti per la sanit� e l'istruzione che contribuiscono
all'adeguamento strutturale di dette Regioni;
- azioni che contribuiscano allo sviluppo regionale nel campo della
ricerca e dello sviluppo tecnologico, escluse le misure connesse al
funzionamento del mercato del lavoro ed allo sviluppo delle risorse
umane (di competenza FSE);
- investimenti per le infrastrutture per la tutela dell'ambiente, secondo i
principi di uno sviluppo sostenibile e connessi con lo sviluppo
regionale.
9
Gli Stati membri sono stati incoraggiati dalla Commissione a nominare
intermediari per gestire le sovvenzioni che, a loro volta, utilizzeranno per
agevolare lo sviluppo di iniziative. L'intermediario deve procurare una
garanzia di solvenza, avere le necessarie capacit� amministrative per
attuare i compiti affidati ad esso, essere presente o rappresentato nelle
Regioni di sua competenza ed, infine, operare nell'interesse pubblico.
Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia
Fu istituito nel 1964 per finanziare i programmi mirati a migliorare le
condizioni di trasformazione e di commercializzazione della produzione
agricola e silvicola comunitaria, compensando anche gli effetti provocati
dagli svantaggi naturali sull'agricoltura. Esso sostiene anche lo sviluppo
di attivit� complementari per i lavoratori agricoli e della struttura sociale
delle zone rurali e la conservazione delle risorse naturali.
La sezione orientamento comprende circa il 15% del budget totale del
FEOGA, essendo usato per sostenere, per esempio, le garanzie sui prezzi
sotto la Politica Comune Agricola.
Le seguenti misure strutturali sono tra quelle eleggibili per assistenza
finanziaria dal FEOGA-sezione orientamento:
- la conversione, diversificazione, nuovo orientamento e correzione del
potenziale di produzione, inclusa la realizzazione di prodotti agricoli
non alimentari;
- la promozione, controllo qualit� e investimento per prodotti agricoli e
forestali locali o regionali.
Se il finanziamento non � garantito dal FESR:
- l'evoluzione ed il miglioramento delle infrastrutture rurali collegate
allo sviluppo agricolo e forestale, misure per realizzare la
diversificazione, specialmente quelle che prevedono attivit�
molteplici o entrate alternative per gli agricoltori, il rinnovamento e
lo sviluppo di villaggi e la protezione e tutela del patrimonio rurale;
- ridistribuzione dei poderi e delle propriet� forestali, e del lavoro
correlato;
- miglioramento dei terreni e dei pascoli collettivi;
10
- irrigazione, compresi il miglioramento ed il rinnovamento delle reti di
irrigazione, dei piccoli bacini, e dei sistemi di drenaggio, con
attenzione particolare ad un pi� razionale utilizzo dell'acqua;
- incoraggiamento ad investimenti sul turismo e sui "mestieri";
- sviluppo di servizi di consulenza agricola e forestale e miglioramento
della formazione agricola e forestale;
- misure finanziarie di ingegneria per il business agricolo e forestale e
per il business volto alla realizzazione e vendita di prodotti agricoli e
forestali;
- misure nell'area della ricerca agricola e sviluppo tecnologico.
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
Il fondo SFOP � un nuovo strumento finanziario. Essenzialmente, esso
raggruppa tutte le risorse finanziarie dell'Unione Europea per la pesca.
I compiti dello SFOP sono:
- contribuire a realizzare un bilancio sostenibile tra le risorse della
pesca ed il loro sfruttamento;
- rafforzare la competitivit� delle strutture e lo sviluppo delle imprese
economicamente avviate nel settore della pesca;
- migliorare l'offerta del mercato ed il valore aggiunto della pesca e dei
prodotti dell'acquicoltura;
L'assistenza dello SFOP pu� essere garantita per l'implementazione di
misure contribuenti direttamente ad assicurare conformit� con le
richieste della Politica Comune di Pesca nei seguenti campi:
1. operazioni di nuovo schieramento;
2. associazione temporanea di imprese;
3. joint venture;
4. correzione delle capacit�.
Lo SFOP potrebbe anche contribuire per i fondi per investimenti e
operazioni in supporto di uno o pi� dei compiti elencati sopra.
11
Il Fondo di Coesione � invece un nuovo strumento creato dal Trattato
sull'Unione Europea a favore dei quattro paesi meno ricchi dell'Unione:
Grecia, Irlanda, Spagna e Portogallo.
Oltre a questi fondi specifici, esiste lo strumento offerto dai prestiti della
BEI (Banca Europea degli Investimenti). Essa � un'istituzione finanziaria
senza fini di lucro, che ha come obiettivo principale quello del sostegno
allo sviluppo, ancora una volta delle Regioni meno favorite. Pi�
facilmente, gli interventi della BEI sono destinati a supportare la
realizzazione di opere di una certa importanza dal punto di vista
infrastrutturale.
Le azioni a finalit� strutturale sostenute dal FSE, FESR, FEOGA e dallo
SFOP sono state concentrate attorno a sei obiettivi.
Obiettivo n.1: sviluppo e adeguamento strutturale delle Regioni in
ritardo di sviluppo. Per il suo perseguimento intervengono il FSE, il
FESR, ed il FEOGA.
Obiettivo n.2: riconversione delle Regioni o delle parti di Regioni
gravemente colpite dal declino industriale. Le zone devono
corrispondere od appartenere, ad un'unit� territoriale che soddisfi
ciascuno dei criteri seguenti:
- il tasso medio di disoccupazione deve essere superiore alla media
comunitaria registrata negli ultimi tre anni;
- rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di occupazione nel
settore industriale deve essere uguale o superiore alla media
comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1975;
- il livello occupazionale nel settore industriale rispetto l'anno di
riferimento di cui sopra deve essere in regresso.
Le Regioni potrebbero essere eleggibili se soffrono di alta
disoccupazione industriale, degenerazione urbana o difficolt� strutturali
dovuti a problemi nell'industria ittica. Azioni sotto l'obiettivo 2 sono
coperte solo dai fondi FESR e FSE.
Obiettivo n.3: ha la finalit� di lottare contro la disoccupazione di lunga
durata e facilitare l'inserimento professionale dei giovani e l'integrazione
delle persone minacciate di esclusione dal mercato del lavoro. I progetti
finanziati sotto quest'obiettivo sono assistiti solo dal FSE.
12
Obiettivo n.4: adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti
industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione. Anche in questo
caso interviene solo il Fondo di Sviluppo Europeo (FSE).
Obiettivo n.5: promozione dello sviluppo rurale. Le azioni della
Comunit� Europea sono realizzate attraverso due sotto-obiettivi 5(a) e
5(b).
L'obiettivo 5(a) punta all'accelerazione dell'adeguamento delle strutture
agrarie, nell'ambito della riforma della Politica Agricola Comune. Esso
assiste e facilita l'adattamento delle strutture agricole e delle attivit� della
pesca, conformemente alle conclusioni del Consiglio Europeo di
Edimburgo del 1992.
L'obiettivo 5(b) mira ad agevolare lo sviluppo e l'adeguamento
strutturale delle zone rurali. Le zone rurali al di fuori delle Regioni
dell'obiettivo 1 che possono beneficiare di un intervento della Comunit�
a titolo dell'obiettivo 5(b) sono caratterizzate da uno scarso livello di
sviluppo socioeconomico, valutato in base al prodotto interno lordo pro-
capite, e soddisfano inoltre almeno due dei tre seguenti criteri.:
- tasso elevato dell'occupazione agricola sull'occupazione totale;
- basso livello di reddito agricolo espresso, in particolare, in valore
aggiunto agricolo per unit� di lavoro agricolo (ULA);
- scarsa densit� di popolazione e/o tendenza a consistente
spopolamento.
Sempre per l'obiettivo 5(b), l'intervento comunitario pu� estendersi
anche ad altre zone rurali situate al di fuori delle Regioni dell'obiettivo,
caratterizzate da un basso livello di sviluppo socioeconomico, qualora
esse soddisfino uno o pi� dei seguenti criteri:
1. situazione periferica delle zone o delle isole rispetto ai grandi centri di
attivit� economica e commerciale della Comunit�;
2. sensibilit� della zona all'evoluzione del settore agricolo, in particolare
nel quadro della riforma della Politica Agricola Comune, valutata sulla
base dell'evoluzione del reddito agricolo e del tasso della popolazione
attiva agricola;
3. struttura delle aziende agricole e struttura dell'et� della popolazione
agricola attiva;
4. pressioni esercitate sull'ambiente e sullo spazio rurale;
13
5. situazione delle localit� situate all'interno di zone di montagna o
svantaggiate classificate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva
75/268/CEE
2
;
6. impatto socioeconomico della ristrutturazione del settore della pesca
nella zona, misurato secondo criteri obiettivi.
Per l'obiettivo 5 i contributi dei Fondi Comunitari possono ammontare
fino al 75% del costo totale. L'obiettivo 5(a) � finanziato dal FEOGA -
sezione orientamento e dallo SFOP. L'obiettivo 5(b) � finanziato dal
FEOGA - sezione orientamento, dal FSE e dal FESR.
Contrariamente che per gli obiettivi 1, 2 e 5(b), gli obiettivi 3, 4 e 5(a)
non sono basati su criteri territoriali.
La maggior parte dei fondi dell'Unione Europea � dedicata alle Regioni
dell'obiettivo 1. I cinque obiettivi si applicano anche ai nuovi Stati
membri dell'Unione (Austria, Finlandia e Svezia).
Obiettivo n.6: sviluppo delle zone scarsamente abitate. A partire dal 1
gennaio 1995, � stato creato un nuovo obiettivo 6 per assistere le Regioni
artiche a scarsa densit� di popolazione nei nuovi paesi nordici.
2
Direttiva 75/268/CEE del Consiglio sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate - GU
L 128 del 10.5.1975.
14
1.1.1 Principi che guidano gli interventi operativi dei Fondi Strutturali
Esiste un numero di principi che sottolineano, come segue, l'operazione
dei Fondi Strutturali.
CONCENTRAZIONE.
Il proposito � concentrare i Fondi dove sono pi� necessari. Per tale
motivo l'Unione ha indicato i sei obiettivi prioritari e determinato le
"zone obiettivo".
PROGRAMMAZIONE.
Piuttosto che esaminare ogni progetto proposto da uno Stato membro
individualmente (come era stato fatto prima del 1989), il Quadro
Comunitario di Sostegno permette che le questioni siano rivolte in modo
coerente con i problemi dell'intera Regione esaminata non solo in termini
di uno degli obiettivi, ma anche tenendo conto della totalit� della
situazione economica e sociale della Regione. L'approccio del
programma ha il beneficio di forzare i Governi a fissare delle priorit�,
dato che le risorse disponibili sono relativamente scarse.
PARTNERSHIP.
Le decisioni che devono essere prese per quanto riguarda
l'implementazione dei Fondi devono essere prese dalla "partnership" di
tutti gli attori rilevanti. In pratica, questo significa la Commissione, il
Governo nazionale, i partner sociali, e i rappresentanti pubblici e privati
ad un livello regionale o locale. Si suppone anche che questa partnership
debba assistere alla valutazione, controllo e post-valutazione delle
misure da cofinanziare.
ADDIZIONALITA'.
Addizionali significa che i Fondi Comunitari devono essere in aggiunta a
quelli stanziati dal Governo nazionale o locale (considerati come
nazionali). Ogni misura di finanziamento assegnata dai Fondi Strutturali
deve essere cofinanziata dallo Stato membro. Insieme, quindi, l'azione
Comunitaria deve fornire un valore aggiunto alla spesa pubblica.
MONITORAGGIO.
Tutte le attivit� sostenute dai Fondi Strutturali devono essere prima
valutate e poi controllate nel corso dell'esecuzione e, infine, stimate dopo
il compimento. Gli incaricati del controllo fanno parte di questo
15
processo. In aggiunta a questo, la Commissione deve fare un rapporto
ogni anno al Parlamento Europeo, al Consiglio dei Ministri, al Consiglio
Economico e Sociale, e al nuovo Consiglio Regionale, sull'operazione
dei Fondi Strutturali e sulla loro implementazione, cos� come le loro
conclusioni in termini di rispondere ai sei obiettivi.
1.2 La riforma dei Fondi Strutturali: "Agenda 2000"
IL 26 marzo 1999, a seguito del Consiglio Europeo speciale di Berlino, i
Capi di Stato e di Governo hanno raggiunto l'accordo sulla "Agenda
2000". In questo documento, adottato dalla Commissione nel Luglio
1997, � contenuta, insieme con le questioni dell'ampliamento
dell'Unione, del nuovo quadro finanziario, e della riforma della Politica
Agricola Comune, la riforma dei Fondi Strutturali per il periodo 2000-
2006. Tale riforma trova il suo fondamento giuridico nei Regolamenti
1260, 1261, 1262/99
3
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunit�
Europee del 26/06/1999. Questa riforma si aggiunge alle precedenti del
1988 e del 1993.
Le risorse impegnate dai Fondi, passate da circa 60 miliardi di ECU del
quadriennio 1989-1993 agli oltre 141 miliardi di ECU per il periodo di
programmazione 1994-1999 fino ai 195 miliardi di EURO per il periodo
2000-2006, rappresentano circa un terzo del bilancio comunitario e
dimostrano quanto i Fondi Strutturali rappresentino lo strumento
privilegiato di solidariet� intracomunitaria.
La nuova riforma dei Regolamenti dei Fondi Strutturali, valida per il
2000-2006 � strutturata su due linee essenziali:
3
I risultati dell'accordo sono stati formalizzati nei Regolamenti comunitari del Consiglio n. 1260 del
21/6/99, pubblicato sulla GUCE n. 161 del 26/6/99, recante disposizioni generali; n. 1261 del 21/6/99
pubblicato sulla GUCE n. 161 del 26/6/99, recante disposizioni relative al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR); n. 1262 del 21/6/99, pubblicato sulla GUCE n. 161 del 26/6/99, recante
disposizioni per il Fondo Sociale Europeo (FES); n. 1257 del 17/5/99, pubblicato sulla GUCE n. 161
del 26/6/99, recante disposizioni per il Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia a sostegno dello
sviluppo rurale.
16
1. Semplificazione amministrativa.
- Un solo Regolamento generale. Il Regolamento Quadro e quello di
Coordinamento sono stati, infatti, fusi in un nuovo Regolamento
Generale (Regolamento CE n. 1260 del 1999) in cui sono fissati tutti i
principi basilari dei Fondi Strutturali quali obiettivi prioritari, metodo
di programmazione, gestione finanziaria, valutazione e controllo. I
Regolamenti specifici dei singoli Fondi riguardano principalmente i
rispettivi campi di intervento;
- riduzione degli obiettivi da 6 a 3:
OBIETTIVO 1: sar� strettamente limitato alle Regioni dove il prodotto
interno lordo pro capite sia almeno del 75% la media europea. A
quest'obiettivo saranno destinati i 2/3 del budget complessivo dei Fondi
Strutturali. In esso confluiranno i precedenti obiettivi 1 e 6. OBIETTIVO
2: il nuovo obiettivo 2 sar� destinato alla conversione economica e
sociale delle Regioni, diverse da quelle rientranti nel nuovo obiettivo 1,
che stiano affrontando problemi strutturali ovvero aree sottoposte a
cambiamenti economici, aree rurali in declino, aree vocate alla pesca in
crisi e, infine, aree urbane degradate. Nel nuovo obiettivo 2 confluiscono
i vecchi obiettivi 2 e 5b; OBIETTIVO 3: il nuovo obiettivo 3 riguarda
tutte le azioni mirate allo sviluppo delle risorse umane per le aree che
non siano comprese nell'obiettivo 1 e 2. Il nuovo obiettivo 3 assomma i
precedenti obiettivi 3 e 4;
- migliore ripartizione delle responsabilit� (principalmente a livello di
controllo finanziario e di valutazione);
- semplificazione della gestione finanziaria. Il nuovo Regolamento
mantiene immutati gli impegni e i pagamenti ma dissocia gli uni dagli
altri. Gli impegni per gli interventi di durata pari o superiore ai due
anni sono assunti annualmente. Nel momento in cui la Commissione
approva un intervento assume il primo impegno finanziario,
successivamente gli altri impegni sono assunti con scadenza annuale,
entro il 30 aprile. La parte di un impegno che non � stata oggetto di
una richiesta di pagamento entro la fine del secondo anno successivo
a quello in cui � stato effettuato l'impegno viene disimpegnata
d'ufficio dalla Commissione.
17
2. Rafforzamento dell'efficacia e dell'efficienza del processo
comunitario.
- Concentrazione dei 2/3 delle risorse dei Fondi sull'obiettivo1;
- un ampliamento del partenariato a favore delle Autorit� locali;
- una riduzione delle iniziative comunitarie. La Commissione limita a
quattro il numero delle iniziative e ne precisa i rispettivi settori: 1) la
cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale volta ad
incentivare uno sviluppo ed un assetto armonioso ed equilibrato del
territorio europeo (iniziativa INTERREG); 2) la rivitalizzazione
economica e sociale delle citt� e delle zone adiacenti in crisi, per la
promozione di uno sviluppo urbano sostenibile (iniziativa URBAN);
3) lo sviluppo rurale (iniziativa LADER); 4) la cooperazione
transnazionale per nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle
disuguaglianze di ogni tipo nell'accesso al mercato del lavoro
(iniziativa EQUAL).
Ciascun'iniziativa � finanziata da un solo Fondo Strutturale e,
precisamente, l'iniziativa 1) e 2) dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, l'iniziativa 3) dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e
Garanzia - sezione Orientamento, l'iniziativa 4) dal Fondo Sociale
Europeo.
La dotazione finanziaria globale � stata cos� ripartita tra le iniziative
(cifre in milioni di euro):
• 4875 per INTERREG;
• 700 per URBAN;
• 2020 per LEADER;
• 2847 per EQUAL.
Per attuare le iniziative la Commissione prevede di ricorrere ad autorit� e
partner in loco direttamente interessati. Essa inoltre intende predisporre
strutture leggere di coordinamento e di scambio per trarre tutti i possibili
vantaggi dalla cooperazione transnazionale o interregionale.
Il nuovo Regolamento per questi Fondi comporta, dunque, modifiche sul
piano procedurale dovute prevalentemente al cambiamento del ruolo
della Commissione, che da Cogestore diventa GARANTE del
raggiungimento degli obiettivi strategici che la politica strutturale si
prefigge nel rispetto delle regole vigenti. Queste modifiche procedurali,
18
per�, si possono facilmente interpretare come un intento di effettiva
semplificazione, decentramento e responsabilizzazione.
Va detto inoltre, che alla luce dell'allargamento ad altri Paesi candidati
all'Unione Europea, concordando sull'obiettivo di fondo della riforma e
cio� quello di attivare una maggiore coesione sociale a vantaggio delle
aree pi� deboli, a parit� di condizioni, l'Italia avr� meno risorse di quanto
ne abbia oggi (concetto gi� precedentemente ribadito), perch�, in futuro,
bisogner� mettere in conto che i nuovi Paesi che entreranno saranno aree
pi� deboli.
Al di l� della riforma, quindi, il problema � quello di utilizzare al meglio
i Fondi, trovando un sistema ideale di spesa che coinvolga, a tutti i
livelli, gli attori istituzionali comunali, provinciali, regionali e nazionali
e stabilendo, allo stesso tempo, un modello decisionale organizzativo a
livello comunitario.
Per la Comunit�, i Fondi Strutturali non sono una compensazione
finanziaria. La concezione comunitaria � concepita come un
investimento finanziario. Bisogna, allora, individuare quali sono gli
investimenti che danno maggior valore aggiunto e che sono determinanti
in termini di sviluppo. La Regione, i Comuni e gli altri Enti locali
devono stabilire delle PRIORITA' STRATEGICHE, creare cio� un
disegno organico le cui scelte vengano fatte da comune accordo. I
progetti devono nascere dal basso, dal territorio, dai bisogni delle
collettivit� locali, secondo un approccio bottom-up. Tutto deve essere
concepito attraverso una programmazione concentrata tra la molteplicit�
degli Attori locali. Ricerche su paesi come Grecia, Spagna, Portogallo
hanno inoltre dato come risultato che la politica infrastrutturale da sola
non basta, bisogna associarla a degli investimenti produttivi che devono,
quindi, essere un prerequisito per i Fondi Strutturali.
In questo quadro � naturale che acquistino rilievo nuove programmazioni
ed � naturale che gli Enti locali si apprestino nel modo migliore, e con il
concorso della classe dirigente, a fare la loro parte. In effetti, la nuova
programmazione ha visto un'attiva partecipazione degli Attori locali
(Enti, Istituzioni, parti sociali) che hanno manifestato i loro bisogni,
mediato tra i differenti interessi, formulando, cos�, gli assi prioritari
19
d'intervento sui quali intervenire con i progetti cofinanziati dai Fondi
Strutturali.
Peraltro, le risorse nazionali e regionali, prima di essere destinate con
leggi, devono "passare" il controllo dell'UE che vigila affinch� tutte le
imprese siano nelle stesse condizioni di concorrenza e, quindi, che gli
Stati cui appartengono non le agevolino con finanziamenti eccessivi. La
sezione quarta del Trattato istitutivo della CEE, infatti, regola agli artt.
92-94, la materia degli aiuti concessi dagli Stati membri, a qualsiasi
titolo, a soggetti economici nazionali, al fine di evitare che, grazie
all'aiuto, essi possano usufruire di una posizione privilegiata nel mercato
a danno degli altri concorrenti comunitari. A tal fine l'art. 92, comma 1,
dichiara: << salvo deroghe contemplate dal presente Trattato sono
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli
scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, mediante risorse
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza >>.
La norma, cos� formulata, copre un campo vasto di applicazione in
quanto, senza cercare di definire i concetti in essa impliciti e quindi
evitando di delimitare chiarimenti circa la nozione di << aiuti >> e di <<
risorse statali >>, e senza precisarne gli effetti e le modalit� di
produzione, si limita ad inibirne gli effetti negativi sulla concorrenza,
stabilendo, quasi in modo tautologico, che sono vietati quegli aiuti che
(�) falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
La definizione funzionalista della disposizione ha cos� lasciato ampio
spazio all'opera interpretativa della Corte di Giustizia, la quale ha avuto
modo di precisare i contorni delle suddette nozioni, le modalit� e le
procedure di applicazione della norma con riferimento agli altri due
commi dello stesso articolo che ne definiscono la compatibilit�, e con
riguardo all'art. 93 che considera le procedure per il riconoscimento o il
disconoscimento della stessa.