Schemi specifici – domanda x domanda - 2
SECONDA DOMANDA:
IL RUOLO DEL PROMOTORE FINANZIARIO NELLA GESTIONE DEI
PATRIMONI MOBILIARI.
Cap.1,par.3.Evoluzi
one del Sistema e
nascita del
Promotore.
Cap.1.,par.6.Evoluz.
Rapp.Interm.-
Committenti.Aument
o Risparmio gestito
dai promotori
Cap.2,par.4.Normati
va di riferimento per
il promotore
finanziario.
Cap.2, par.7.Il
risparmio gestito
dai promotori.
Cap.2.,par.6.Servizi resi
dal promotore finanziario
come canale alternativo
allo sportello bancario.
Estensione della banca ,
tramite il promotore,
verso la clientela(nascita
negozi finanziari)
Cap.3,par.3.L’attività del
promotore finanziario.
Cap.3,par.2.L’offerta fuori
sede.Le banche si avvicinano alla
clientela con il promotore.
Cap.3.,par.2.3.Distribuzione a
distanza:web ed E-
mail.Tecnologia (strategia e
marketing bacario).
Cap.3, par.8.Distribuz.
mediante Internet e promotori.
Cap.4.Cap.5.I
nnovazione
tecnologia.Ten
denza alla
multicanalità
dell’offerta di
O.i.c.r. Canale
informativo/str
ategico/di
marketing.Ass
istenza dei
promotori(bro
ker) nel
trading on
line.
Cap.3,par.4 e ss.
La disciplina del
conflitto di
interessi.
Cap.3,par.5 e ss.
Disciplina della
privacy e regole di
comportamento.
Cap.3,par.7 e ss.
Responsabilità
solidale
Intermediario –
Promotore.
Schemi specifici – domanda x domanda - 3
TERZA DOMANDA:
IL RUOLO DELLA TECNOLOGIA INFORMATICA APPLICATA ALLE
TRANSAZIONI: AGEVOLA O FRENA GLI SCAMBI?
Cap.1,par.2.Composizio
ne del sistema
finanziario.
Cap.1,par.6.Il via al
collocamento via
Telematico. Normativa.
Cap.1,par.5.1.
Organizzazione delle
transazioni(dirette e
assistite).Canale incontro
domanda e offerta
alternativo a quello
tradizionale. Cyberspazio.
Cap2,par.6.Banche e
spese nelle I.C.T.Canale
nuovo o strategia?
Cap.3,par.2.-2.3.Estensione
dell’attività fuori sede
mediante il
telematico.Contatto a
distanza.Tendenza alla banca
lontana e virtuale.Dalla
gestione mediante i promotori
al trading on line:gestione
diretta delle finanze personali
on line.
Cap.4,par.2.-2.1.-3.-3.1.-
4.Convergenza informatica e
tecnologia:reti
intelligenti.Nascita e sviluppo
Internet.Trasmissioni dati
rappresentativi di moneta
elettronica e rischi.Cenni E-
check,borsellino
elettronico,hacker,firma digitale.
Cap.4,par.6.-7.-8.Come si
investe in Borsa con
Internet.La tendenza ad una
realtà Cyber e la baca
multicanale odierna e del
prossimo futuro.
Cap.5,par.6.-5.-7.Dalla teoria
alla pratica, al trading on line:
mezzi/strumenti,
programmazione finanziaria
degli investimenti,attività
informativa degli
intermediari(broker)e loro
assistenza alle
transazioni.Procedimento
operativo e problemi di
sicurezza della Rete delle
reti,Internet.
Schemi specifici – domanda x domanda - 4
PRIMA DOMANDA:
IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NELLA
PROMOZIONE/COLLOCAMENTO/GESTIONE DEI VALORI MOBILIARI.
Anzitutto bisogna ricordare, che un sistema finanziario moderno, costituito da intermediari – mercati – strumenti
finanziari e autorità di vigilanza – non nasce spontaneamente, ma si viene a formare da riforme, leggi, dibattiti che lo
costituiscono. Per quanto concerne il nostro sistema finanziario, lo stesso inizia a formarsi grazie alle leggi bancarie del
1926 e del 1936, ma non si sviluppa, come negli altri Paesi ad economia avanzata, in modo veloce e fino alle riforme
degli anni Settanta resta pressoché invariato: la concorrenza interna del settore era inesistente, gli intermediari e gli
strumenti finanziari ,pochi, il mercato borsistico era pressoché inesistente e di modesto spessore quindi, altamente
volatile/Instabile e rischioso; si era in presenza di un sistema finanziario arretrato nel quale non esistevano ancora
intermediari specializzati nell’intermediazione mobiliare e neanche titoli strutturalmente solidi, flessibili, accessibili
anche ai piccoli datori di fondi , che potevano dirottare le scelte di composizione delle unità in surplus/deficit
finanziario verso canali diversi dalla banca, che era l’intermediario per eccellenza, ossia , strumenti mobiliari, come ad
esempio i Fondi Comuni d’Investimento(istituiti solo con la legge n.77 del 23 Marzo 1983). Le prime riforme degli anni
Settanta introdussero il mercato primario dei titoli Pubblici a breve termine (B.O.T.) ed i C.C.T.(aumenta la possibilità
di diversificazione) e per quanto concerne il mercato borsistico, nel 1974 viene istituita la Consob che doveva
riorganizzare la vigilanza sulle società e sulla Borsa. In quegli anni si perfezionarono anche i B.T.P.: in ogni caso era
ancora proibitivo parlare di intermediazione mobiliare in quote/parti di O.i.c.r.; una legge importante, fondamentale fu
la n.77 del 23 Marzo 1983 ,con la quale s’introdussero in Italia i Fondi Comuni d’Investimento in valori mobiliari ,
strumento agile, flessibile che fece aumentare il ruolo e l’importanza degli intermediari nell’intermediazione e che pose
le basi per la riprogettazione dei processi d’intermediazione, ossia si riorganizzarono le varie tipologie di scambio (che
da indiretti, tendono ad essere diretti ed assistiti, anche on line) . Importante perché, oltre all’introduzione di un nuovo
strumento, s’introdusse anche un nuovo intermediario finanziario ,sotto Forma di società che gestisce i risparmi investiti
in Fondi Comuni, ossia le S.g.r. Il sistema finanziario si stava quindi, evolvendo ed anche il ruolo degli intermediari
,che sempre più di frequente, devono non solo eseguire gli ordini impartiti dalla clientela, ossia operare per conto terzi
ma, iniziano ad assumere delle decisioni autonome ed a porsi come controparte diretta di una transazione nei confronti
della clientela scambista, ossia iniziano sempre più ad operare per conto proprio avviando un’organizzazione degli
scambi che avveniva per circuito indiretto o intermediato (Intermediazione pura).Altre leggi, introdussero negli anni
Ottanta nuovi mercati (MTS,MTA,MID,MIF). Il sistema ed il ruolo dell’intermediario ,quale impresa specializzata
nell’intermediazione che fa incontrare le unità in surplus con quelle in deficit finanziario, si fanno sempre più
complessi. Nella tendenza in atto ,che voleva despecializzare il ruolo della banca, importante legge fu la n.1 del 2
Schemi specifici – domanda x domanda - 5
Gennaio 1991 ,che introdusse un nuovo tipo di intermediario finanziario, le Società d’Intermediazione Mobiliare,
soggetto polifunzionale che poteva operare in valori mobiliari sia per conto proprio sia per conto terzi in regime di
esclusività , per quanto concerne le negoziazioni di titoli quotati sui mercati regolamentati,ossia si dà l’esclusività delle
negoziazioni in Azioni quotate in Borsa, che passa dalle mani delle banche a quelle delle SIM, da 1991 al 1996, per
farle crescere; con la legge in questione, sparirono gli antecedenti storici del promotore finanziario , gli agenti di cambio
ed il remisier, e si introdusse anche la figura dell’intermediario che poteva, nella sua attività d’intermediazione ,
dipendente o meno, promuovere/collocare valori mobiliari “fuori sede” ossia in luogo diverso dalla sede legale della
SIM per la quale operava in regime di monomandatario e/o del proponente l’investimento, come sancito dall’art. 30 del
T.u.f. ; il ruolo degli intermediari nell’intermediazione in valori mobiliari dunque, cresce e con esso crescono i datori di
fondi che, anche se poco propensi al rischio, possono acquisire delle quote/parti di valori mobiliari, in particolare di
Fondi Comuni d’Investimento, direttamente presso il canale per eccellenza che era, e rimane , quello dello sportello
bancario , sia mediante i promotori finanziari. I piccoli risparmiatori, con risparmi positivi minori degli investimenti,
ossia i piccoli datori di fondi/unità in surplus finanziario, le famiglie, possono attenuare i rischi derivanti da investimenti
in valori mobiliari, acquisendo quote/parti di Fondi e quindi, condividendo il rischio con tutti gli altri partecipanti alla
cassa collettiva, Fondo Comune d’Investimento. La figura del promotore finanziario , nella sua attività di
promozione e collocamento, rappresenta la prima vera e sostanziale estensione della banca verso la clientela, che non
deve più necessariamente recarsi presso la propria banca per effettuare investimenti in valori mobiliari e altre operazioni
finanziarie. D’altro canto, i datori/utilizzatori di fondi, hanno sempre più bisogno della figura degli
intermediari specializzati nell’intermediazioni di strumenti/prodotti finanziari, che rendano più semplice l’incontro tra
domanda ed offerta. In particolare, possono reperire capitale fresco, senza dover ricorrere obbligatoriamente al
finanziamento del debito pubblico, potendo contare sulla raccolta grazie all’emissione di quote di capitale sociale
(Azioni) e di debiti (Obbligazioni). Si può dunque, affermare che viene superato il concetto , teorico, dei mercati
perfettamente concorrenziali che non hanno bisogno degli intermediari finanziari , il c.d. mondo Walrasiano. Si prende
atto che esistono asimmetrie informative, divergenze delle preferenze tra gli scambisti, razionalità limitata e alti costi di
transazione, negli scambi diretti ed autonomi e quindi, gli intermediari finanziari riducono , per quanto possibile, tali
imperfezioni del mercato. Gli intermediari finanziari operano, negoziano sia per conto terzi, ossia senza assumersi i
rischi derivanti dalle transazioni di strumenti mobiliari, in veste di Broker, sia per conto proprio, ossia assumendosi dei
rischi delle transazioni e interponendosi tra le unità in surplus e in deficit finanziario (che non divengono controparti
dirette della negoziazione) in veste di Dealer. La tendenza, oggi, vista anche la crescente competizione all’interno del
comparto mobiliare, è quella che vede gli intermediari, anche operanti per conto terzi, assumersi almeno in parte dei
rischi, i quali fino a pochi anni fa, gravavano solo ed esclusivamente sui clienti-committenti. Le SIM quindi, in regime
Schemi specifici – domanda x domanda - 6
di dual capacity, possono sia assumersi rischi sia non assumerli, operare sia per conto terzi sia per conto proprio.
Si riorganizzano gli scambi, sostanzialmente in diretti ed autonomi(che diminuiscono e stanno assumendo una nuova
forma mediante l’operatività on line, il trading on line: si sta evolvendo verso scambi diretti ma, non più autonomi,
bensì assistiti on line), scambi diretti ed assistiti e per circuito indiretto o intermediati (pura intermediazione). Con la
legge n.1, del 2 Gennaio 1991 s’introdussero dunque , le SIM che in sostanza , rappresentava oltre che un nuovo
intermediario specializzato nella gestione dei valori mobiliari, anche un nuovo canale per il collocamento degli stessi,
mediante l’attività dei promotori finanziari; anche se, per onor del vero, bisogna dire che il canale tradizionale,
rappresentato dallo sportello bancario, risulta ancora oggi quello più utilizzato dalla clientela per l’acquisto di valori
mobiliari(anzi , negli ultimi due anni, il contributo dello sportello bancario è aumentato, nonostante il tentativo di
espansione esterna delle banche con la costituzione dei c.d. negozi finanziari, passando dal 58 al 60% della raccolta per
investimenti in valori mobiliari, in particolare Fondi Comuni d’Investimento (nelle varie tipologie) e il canale ,
promotore finanziario continua, da qualche anno, ad attestarsi intorno all’11% della raccolta del risparmio dato in
gestione in Fondi Comuni di Investimento in valori mobiliari , che ad oggi ammonta a c.a. 512 Mld di Euro, ossia i ¾
del totale, 682Mld di Euro). Sempre la legge n.1., del 2 Gennaio 1991 (sulle SIM) , indica anche tutti i requisiti che le
stesse devono necessariamente avere per poter operare, chiarendo che le stesse devono essere iscritte presso un apposito
albo tenuto dalla Consob (idem per i promotori finanziari), che autorizza l’attività d’intermediazione mobiliare, dopo
aver verificato la sussistenza dei requisiti di legge previsti, quali la costituzione sotto forma Spa, dimensione del
capitale sociale (normale e agevolato), i requisiti di onorabilità e di professionalità degli amministratori, del direttore
generale e dei direttori muniti di legale rappresentanza della società. Si è accennato che il risparmio mobiliare ha avuto
in Italia un’evoluzione notevole per effetto della legge sulle SIM, legge che aveva in ogni caso rilevanza solo sul
territorio italiano; un’ulteriore evoluzione apportata agli investimenti in valori mobiliari e , con essa anche e soprattutto
una maggiore concorrenza tra gli intermediari mobiliari, è venuta dal d.lg n. 415 del 1996, conosciuto con il nome
di decreto EuroSim, che aprì il comparto dell’intermediazione mobiliare verso l’esterno, nel senso che la
clientela/potenziale investitrice in valori mobiliari , poteva avvalersi non più solo ed esclusivamente di intermediari
italiani ma, anche di intermediari esteri , comunitari e non, grazie al principio del mutuo riconoscimento e alle intese tra
le Banche centrali e le autorità di vigilanza. Il decreto EuroSim definisce in modo chiaro ciò che è da intendersi con la
terminologia di servizi attinenti il mercato mobiliare ed elenca una serie di titoli e strumenti che sono oggetto della
regolamentazione quali, azioni, obbligazioni, titoli di Stato, warrants, futures, P/T, contratti d’opzione.
Data l’importanza del d.lg n. 415/1996 , lo stesso venne ripreso ed esplicitato meglio dal d.lg n. 58/1998, che istituì il
Testo Unico della Finanza e che sottopose a regolamentazione gli stessi titoli e strumenti del decreto EuroSim,
includendo come oggetto delle negoziazioni anche le merci (visto il modesto spessore che caratterizza in nostro Paese) e
Schemi specifici – domanda x domanda - 7
chiarendo definitivamente che le SIM possono operare sia per conto proprio sia per conto terzi, promuovere e collocare
valori mobiliari, gestire patrimoni su base individuale (GPM) e costituire delle apposite società per la gestione in forma
collettiva (S.g.r. e Fondi Comuni d’Investimento). Elemento fondamentale di questa legge, si può riscontrare nel fatto
che l’esclusività delle negoziazioni in valori mobiliari (Azioni , quotate in Borsa) , che con la legge del 1991 era passata
dalle banche alle SIM (per farle crescere), torna, meglio è possibile anche alle banche che possono tornare a negoziare
azioni in Borsa. Il T.u.f. , riprendendo quanto sancito anche dal Decreto EuroSim, sancisce il via alla promozione e al
collocamento, anche mediante il canale telematico, che nel 1996 era pronto ad iniziare la propria attività di mezzo
mediante il quale datori ed utilizzatori di fondi possono incontrarsi e negoziare valori mobiliari in via diretta ed assistita
on line , con l’assistenza di un intermediario , Broker, che assiste gli scambi e non si interpone tra le controparti.
Sempre con il T.u.f., dato che la raccolta da parte degli intermediari – Promotori finanziari – ormai era consistente, si
volle tutelare maggiormente la clientela attuale e potenziale e quindi, si introdussero tutte quelle norme di
comportamento che gli stessi devono tenere con la propria clientela, oltre che perfezionare la disciplina sulla privacy
(nella trasmissione dei dati personali), si elencarono una serie di regole onde evitare il sorgere di eventuali pozioni
conflittuali dei promotori nei confronti della clientela – committente (in particolare il Reg. Consob. n.11522/1998
stabilisce tre tipologie di conflitto di interesse, quello da rapporti di gruppo, da polifunzionalità e da rapporti d’affari) e
si ribadì quanto già stabilito con la legge sulle SIM circa la responsabilità solidale tra l’intermediario autorizzato
all’intermediazione mobiliare ed il promotore finanziario, per i danni da quest’ultimo arrecati alla clientela (anche nel
caso di illeciti penalmente perseguibili) e dunque, le regole sull’operatività in regime di monomandatario. Con il T.u.f.
termina l’incessante iter legislativo che dalla metà degli anni Settanta ha fatto evolvere il nostro sistema finanziario,
rendendolo complesso ed eterogeneo allo stesso tempo, creando strumenti finanziari nuovi (in particolare
rammodernando il mercato borsistico ed introducendo i Fondi Comuni d’Investimento in valori mobiliari), mercati
nuovi ed intermediari nuovi e specializzati nell’intermediazione mobiliare. In questi anni sono cresciuti anche gli
investimenti in valori mobiliari e la massa del totale del risparmio gestito ha raggiunto c.a. 682 Mld. Di Euro , di cui i
¾, c.a. 512 Mld . di Euro è investito in Fondi Comuni d’Investimento, amministrati/gestiti da S.g.R e SICAV
appositamente costituite da banche e SIM, collocati , però sempre mediante i canali tradizionali ( tra tutti, c.a. il 60%,
ossia 307 Mld di Euro mediante lo sportello bancario e l’11%, ossia 56 Mld di Euro mediante i Promotori finanziari)
nonostante la tendenza del settore è quella che ci porterà a parlare di realtà quasi esclusivamente contabili , di banca
virtuale e vedrà l’aumento dei canali di distribuzione dei valori mobiliari (banca multicanale), canali che oggi sono già
presenti (molti) quali la telefonia fissa/mobile (phone banking), il fax, l’E-mail, il call center, il web call center, la
web-Tv, gli InternetKiosk (in un prossimo futuro , lo screenphone ed i weareable pc, i personal indossabili) e che
presuppongono, in gran parte, che le transazioni in valori mobiliari vengano regolare mediante moneta elettronica e non
Schemi specifici – domanda x domanda - 8
più cartacea, moneta elettronica che incorporata in un file rappresenta un flusso informativo costituente denaro
contante: il ché genera timori e stenta, tra le altre cose, a fare decollare il fenomeno del trading on line , ossia della
gestione della propria finanza on line. Oggi gli intermediari, nonostante le enormi spese nelle tecnologie
dell’informatica e delle telecomunicazioni, che incidono per , c.a. il 14% sui costi operativi (4% sui costi generali e
crescono dell’8% annuo), tendono razionalmente ad orientare tali spese in modo strategico nell’intento di consolidare le
quote di mercato già detenute, oppure avviando attività di marketing bancario che vadano a fidelizzare la clientela di
domani che avrà più dimestichezza sia con l’informatica sia con il mondo della finanza. Ad oggi quindi, in un sistema
finanziario moderno , con una miriade di intermediari che agevolano in vario modo le transazioni in valori mobiliari, la
tendenza è quella centrata nei rapporti faccia a faccia tra clientela – committente ed intermediari, che ha fatto nascere il
bisogno per le banche, di espandersi esternamente mediante l’apertura dei c.d. negozi finanziari e di unire il comparto
assicurativo ai promotori e all’offerta di servizi finanziari, piuttosto che di sviluppare delle realtà telematiche che
agevolino gli scambi mediante il c.d. cyberspazio (il trading on line, per svariati motivi, è ancora un’attività poco
conosciuta, verso la quale pochi vanno, se non i professionisti che già operano nel settore, i top – trader).
Schemi specifici – domanda x domanda - 9
SECONDA DOMANDA:
IL RUOLO DEL PROMOTORE FINANZIARIO NELLA GESTIONE DEI PATRIMONI MOBILIARI.
Dall’evoluzione del sistema finanziario italiano ,dalla meta degli anni Settanta, atta creare nuovi mercati, nuovi
strumenti e nuovi intermediari finanziari, per despecializzare il ruolo dell’intermediario per eccellenza, ossia della
banca, con la legge n.1 ,del 2 Gennaio 1991, nacque la figura del promotore finanziario, congiuntamente a quella delle
Società d’Intermediazione Mobiliare (SIM), che sostituì, nella promozione e nel collocamento dei valori mobiliari,
quelle dell’agente di cambio e del remisier (antecedenti storici del promotore finanziario). Il promotore finanziario è
dunque, una figura relativamente giovane che opera nel settore dell’intermediazione mobiliare, che venne introdotta sia
per estendere il ruolo della banca presso l’utenza che non doveva quindi recarsi fisicamente presso lo sportello della
propria banca per effettuare degli investimenti in O.i.c.r. e poteva avvalersi dell’attività del promotore finanziario, sia
per creare un canale di distribuzione (oggi, tradizionale) di prodotti/servizi finanziari alternativo allo sportello bancario,
in particolare vista la crescita esponenziale avvenuta negli anni Ottanta, del patrimonio dato in gestione. Aumenta il
risparmio gestito dalle SIM ed anche quello dei promotori finanziari che si attesta intorno ai 56 Mld di euro, ossia
l’11% dei ¾ del totale della massa di patrimoni dati in gestione (l’11% di 512Mld di euro,ossia dei 682 Mld di euro, che
rappresentano il totale della massa di denaro data in gestione) . La normativa di riferimento concernente il promotore
finanziario è , anzitutto quella che lo ha istituito , ossia la legge n.1, del 2 Gennaio 1991 , legge sulle SIM, poi il d.lg n.
415/1996 , più comunemente conosciuto come decreto EuroSim ed infine il d.lg n. 58/1998, che ha istituito il T.u.f. ed
il Reg.Consob n.11522/1998 attuativo del d.lg n. 58/1998. La professione nasce quindi, ufficialmente con la legge
n.1 , del 2 Gennaio 1991 , che contestualmente, istituì l’albo nazionale dei promotori finanziari tenuto dalla Consob. Il
promotore è dunque, una figura giovane nel mondo dell’intermediazione in valori mobiliari, anche se bisogna dire che
anche il mercato borsistico era stato da poco riformato (nel 1974 venne istituita la Consob e nel 1983 con la legge n.77
del 23 Marzo, nacque lo strumento finanziario denominato Fondo Comune d’Investimento, che è importante visto che i
¾ del totale della massa di patrimoni dati in gestione sono rappresentati da quote/parti delle vari tipologie di Fondi) e
che i datori di fondi (unità in surplus finanziario) anche più propensi al rischio, prima dell’introduzione dei Fondi
Comuni d’Investimento, erano poco propensi ad effettuare investimenti nel mercato mobiliare, dato il modesto spessore
e quindi, gli alti rischi, che grazie allo strumento Fondo Comune d’Investimento, possono essere ripartiti, condivisi tra
tutti i sottoscrittori delle quote/parti che lo costituiscono. Il promotore è dunque, un nuovo intermediario specializzato
nell’intermediazione in valori mobiliari, definito dall’art.30 del T.u.f. come la <<persona fisica che in qualità di
dipendente, agente o mandatario esercita professionalmente(ovvero in via abituale e continuativa) l’attività di
Schemi specifici – domanda x domanda - 10
promozione e collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla
sede legale del soggetto abilitato per il quale opera>>. Il promotore finanziario quindi, esplica l’attività “fuori sede” e
ciò, risulta essere importante , risultando l’unico intermediario che rappresenta un’estensione delle banche/SIM (fino al
decreto EuroSim del 1996, solo delle SIM) verso la clientela che non deve più, ad esempio per acquisire delle
quote/parti di O.i.c.r. recarsi fisicamente presso la propria banca ed acquistarle allo sportello, bensì può avvalersi del
promotore finanziario. In linea generale la normativa che concerne il promotore finanziario è , oltre alla legge sulle SIM
del 1991, il Decreto 415/1998 (EuroSim) che ha aperto il comparto dell’intermediazione in valori mobiliari, anche fuori
sede, alla concorrenza di intermediari esteri (comunitari e non) , prevedendo la possibilità , per la clientela italiana di
avvalersi sia di intermediari italiani/nazionali sia di intermediari esteri (nel caso del trading on line, l’operatività sui
mercati esteri può anche non essere concessa dall’intermediario che offre il servizio di trading) sia la possibilità di
operare all’estero (con o senza l’apertura di succursali). Il decreto EuroSim, dopo aver sottoposto a regolamentazione
strumenti e titoli quali, azioni, obbligazioni, warrat, titoli di Stato, futures, P/T, contratti d’opzione, ha definito la
disciplina della privacy e le regole di comportamento che devono tenere i promotori finanziari nello svolgimento della
propria attività fuori sede, ha previsto tutti i casi di incompatibilità con la stessa professione di promotore finanziario,
che potrebbero far insorgere delle posizioni di conflitto di interesse tra la clientela – committente e l’intermediario –
promotore finanziario (poi riprese dal Reg. Consob. n.11522/1998 attuativo del d.lg 58/1998 che ha istituito il Testo
Unico della Finanza, che ipotizza tre tipologie di conflitto di interessi, da rapporti di gruppo, quella paradigmatica, ossia
da polifunzionalità e, infine da rapporti d’affari); inoltre, bisogna ricordare che il T.u.f. , d.lg n.58/1998, ha ripreso e
riordinato tutti gli aspetti che concernono il promotore finanziario, in sostanza riprendendo quanto già citato dal decreto
EuroSim e dalla legge sulle Sim (anche se , sono stati ribaditi concetti quali , quello della responsabilità solidale tra
intermediario e promotore finanziario per i danni arrecati da quest’ultimo alla propria clientela, norma che tende ,
insieme alla disciplina sulla privacy e alle regole di comportamento, alla disciplina del conflitto d’interessi, a dare una
tutela maggiore a tutti i potenziali datori di fondi che possono avvalersi del promotore finanziario per operare in valori
mobiliari). Si può affermare che nell’esercizio della propria attività, il promotore finanziario rappresenta una delle
prime forme di home banking, in generale di remote banking (di banca lontana; oggi si inizia invece, a parlare di
trading on line e di banche virtuali) dato che esplica la propria attività fuori sede. Brevemente, dal punto di vista fiscale,
il promotore finanziario è inquadrato e trattato come l’impresa individuale, non può unirsi in studi associativi, ma può
operare sia come promotore dipendente della società di intermediazione mobiliare autorizzata alla gestione dei
patrimoni mobiliari, sia come soggetto autonomo(ciò che varia, in sostanza, non è il reddito che viene prodotto sempre
mediante le provvigioni, bensì il trattamento dello stesso per quanto concerne l’I.V.A.). Il punto fondamentale,
dell’attività del promotore finanziario, nella promozione e nel collocamento di prodotti e servizi finanziari (oggi, in
Schemi specifici – domanda x domanda - 11
particolar modo nella gestione di quote/parti di Fondi Comuni d’Investimento di diritto italiano e no) è da ricercare
nella specifica attività svolta “fuori sede” che il T.u.f. , all’art. 30 intende come <<….la promozione ed il collocamento
presso il pubblico di strumenti finanziari e/o di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle
dipendenze dell’eventuale emittente o del proponente l’investimento e/o di chi promuove o colloca il servizio>>;
rappresenta dunque, sia un nuovo modo di promuovere e collocare valori mobiliari ,sia un nuovo canale per la raccolta
che va a mettersi in competizione con quello tradizionale dello sportello bancario. Oggi , bisogna notare
che avendo raggiunto i limiti di raccolta tramite i promotori finanziari , che si collocano/sostanziano in 56Mld di Euro ,
ossia nell’11% dei ¾ del totale del risparmio dato in gestione , da qualche anno a questa parte, si sta cercando di
riorganizzare la professione mediante l’apertura dei c.d. negozi finanziari in luogo all’espansione interna mediante
l’apertura di nuovi sportelli bancari e di unire il comparto assicurativo a con i promotori finanziari (sempre per creare
dei canali nuovi per la promozione/collocamento di valori mobiliari, non potendo ancora intendersi come canale
alternativo e concorrenziale con quelli tradizionali, quello di Internet e , in particolare del trading on line). Tali negozi
finanziari rappresentano il luogo ideale nel quale promuovere e collocare valori mobiliari, in quanto sono gestiti solo ed
unicamente da promotori finanziari che trattano solo ed esclusivamente in valori mobiliari. Bisogna altresì dire che ,
grazie allo sviluppo della tecnologia applicata agli scambi e alle spese sostenute da tutto il settore in tecnologie
dell’informatica e delle telecomunicazioni (14% dei costi operativi, il 4% di quelli generali, con un tasso di crescita
annuo pari all’8%), oggi i promotori finanziari, come stabilito dall’art.32 del T.u.f., possono interagire con i potenziali
datori di fondi, mediante le c.d. tecniche di comunicazione a distanza ,via web ed E-mail; l’art.32 del T.u.f. definisce
le tecniche di comunicazione a distanza come <<le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che
non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato>> (tale art. è
stato ripreso dall’art.76 del Reg. Consob 11522/1998). In sostanza, vige l’obbligo della presenza del promotore per tutte
quelle transazioni che vengono concluse mediante il web e mediante la posta elettronica, obbligo che si fonda su due
ordini di considerazioni , ossia che le tecniche di comunicazione a distanza creino una comunicazione individualizzata
ed una interazione immediata tra il promotore e la clientela – committente; l’obbligo decade, se la richiesta di
investimento viene fatta dallo stesso investitore senza che siano a lui stati espressamente inviati messaggi personalizzati
, nel caso delle E-mail, mentre nel caso delle transazioni via web, l’obbligo decade in quanto il web permette sì,
un’interazione immediata ma non anche una comunicazione individualizzata (ed è anche su tale argomentazione che
può svolgere l’attività di trading on line). In ogni caso, le tecniche di comunicazione a distanza ossia , in sostanza, i siti
web delle società di intermediazione in valori mobiliare hanno come fine precipuo quello di fidelizzare la clientela
attuale e di attrarre quella potenziale e scopi strategici, di consolidamento delle quote di mercato già detenute(oltre che
di marketing, di immagine) e non quello della conclusione di un contratto , ad esempio per l’acquisto di una quota di un
Schemi specifici – domanda x domanda - 12
Fondo Comune d’Investimento, oltre che quelle di informativa per i trader casalinghi e per i top-trader. In ogni caso, se
da una comunicazione a distanza si giunga, dietro espressa proposta dell’investitore alla conclusione di un contratto, per
concluderlo in Rete, ossia mediante Internet bisogna usare moneta elettronica e firma digitale, onde evitare che nel
trasferimento dei flussi di dati rappresentativi di denaro, gli stessi possano venire intercettati e decriptati dai c.d. pirati
informatici o hacker. Si è detto che il promotore deve rispettare la disciplina sul conflitto di interessi, la disciplina sulla
privacy, debba avere delle regole di comportamento verso la propria clientela ed è responsabile in solido con
l’intermediario per il quale presta opera in regime di monomandato. Per quanto concerne il conflitto di interessi, il Reg.
Consob. 11522/98, né contempla tre possibili: il conflitto da rapporti di gruppo , nel caso ad esempio che un promotore
che presti opera per una SIM di un grande gruppo, promuova o collochi quote di Fondi Comuni d’Investimento presenti
anche in altra S.g.r. ,appartenente al medesimo gruppo (anche se un vero conflitto si può ravvisare quando il promotore
solleciti l’acquisto e/o collochi prodotti mobiliari di società terze ,non appartenenti al suo gruppo ed in competizione
con la SIM del gruppo per il quale presta opera), il conflitto di interessi da polifunzonalità (è una caso poco infrequente
e paradigmatico nel quale lo stesso soggetto che si occupa della promozione e del collocamento di valori mobiliari si
occupi anche della gestione degli stessi: bisogna comunque distinguere le GPM dai Fondi Comuni d’Investimento) e ,
infine, il conflitto da rapporti d’affari (che si sostanzia nel caso delle retrocessioni di commissioni). La disciplina sulla
privacy nel trattamento, da parte del promotore finanziario , delle informazioni della propria clientela , è a tutela della
stessa in quanto , il legislatore visto l’alto tasso di avvicendamento che caratterizza la professione di promotore
finanziario, ha stabilito che il titolare dei rapporti/informazioni della clientela non è il promotore , bensì la società di
intermediazione per la quale presta opera, ed anche dopo la cessazione del rapporto con tale SIM , il promotore
finanziario non può cedere a terzi le informazioni di cui è in possesso circa la clientela, ad esempio ad una nuova SIM
per la quale opera, se non previa autorizzazione dello stesso investitore – committente. Per quanto concerne le regole di
comportamento che il promotore deve seguire, il D.lg 415/1996 ha alleggerito gli obblighi formali, ma non quelli
sostanziali: il promotore non ha più l’obbligo della valutazione della capacità finanziaria del cliente (anche se resta la
facoltà), non deve più presentare al cliente un prospetto informativo continuamente aggiornato circa l’evoluzione del
mercato, deve attenersi a svolgere la propria attività in modo sano e prudente, deve presentare un documento Consob
recante il grado di rischio di tutti gli investimenti in valori mobiliari, consegnare un documento concernente le regole
che lui stesso deve seguire, deve essere possibile per la clientela poter verificare sia il domicilio del gestore sia , dal
registro Consob, la SIM per la quale presta opera ed in particolare deve avvisare il cliente circa il rischio
dell’investimento in valori mobiliari, tenendo presente la sopportabilità del rischio del cliente stesso, la solvibilità, gli
obiettivi/performance, la programmazione finanziaria degli investimenti del cliente, onde evitare che la SIM per la
quale opera possa venire chiamata in giudizio per i danni economici arrecati dal promotore al cliente, ambito nel quale
Schemi specifici – domanda x domanda - 13
le SIM chiedono almeno una riduzione del quantum risarcitorio mediante il concorso di colpa del cliente
quindi,mediante la valutazione della negligenza del cliente che ha concorso nella determinazione del danno economico,
anche se , poi, ex-delicto, risponde anche il promotore finanziario in solido con la stessa SIM. Quanto suddetto
rappresenta ciò che il promotore finanziario esplica nella sua attività d’intermediazione mobiliare.
Schemi specifici – domanda x domanda - 14
TERZA DOMANDA:
IL RUOLO DELLA TECNOLOGIA INFORMATICA APPLICATA ALLE TRANSAZIONI: AGEVOLA O
FRENA GLI SCAMBI?
Oggi, il nostro sistema finanziario è un sistema evoluto, nel quale vi sono molti intermediari, molti mercati, molte
autorità di vigilanza e molti strumenti finanziari di conseguenza, sono anche evoluti i processi d’intermediazione
finanziaria, sia per conto terzi sia per conto proprio, ad opera degli specialisti dell’intermediazione finanziaria, gli
intermediarti che assistono gli scambi, oppure si interpongono di prima persona in una transazione con la clientela.
Anche l’organizzazione degli scambi è complessa ed articolata, passando dagli scambi diretti ed autonomi a quelli
diretti ed assistiti fino a quelli intermediati (la tendenza vede la diminuzione degli scambi indiretti e l’aumento di quelli
diretti e assistiti in luogo di quelli diretti ed autonomi, dato riscontrabile anche dal fatto che gli investitori di oggi
vogliono sempre un maggior gradi di libertà ed autonomia nelle proprie scelte finanziarie). Grazie allo sviluppo della
tecnologia, in generale , e alla e spese in questa da parte del settore bancario, oggi sono nate nuove realtà, nuovi canali
distributivi in quella che è la tendenza che ci porterà a parlare in modo diffuso e generalizzato sia di banca multicanale
sia di banca virtuale. Già oggi è possibile una particolare tipologia di negoziazione per conto terzi, anche se ad
appannaggio quasi esclusivamente dei professionisti del settore e dei piccoli datori di fondi(questi ultimi, sono solo
attirati dal canale , Internet e la banca in tale modo li fidelizza) , ossia un tipo di negoziazione per conto terzi che si
svolge nel c.d. cyberspazio, ossia on line grazie alla rete delle reti, Internet. Bisogna ricordare che sia Internet, il suo
utilizzo in modo diffuso, sia le reti di telecomunicazioni, sia l’avvio del telematico per le transazioni on line sono
fenomeni recenti, quindi nella loro fase di lancio, al massimo di prima espansione e molto ancora bisognerà fare
affinché ci si possa avvalere di entità virtuali per le transazioni finanziarie che siino in competizione con il modello
della banca tradizionale e dei suoi canali distributivi, quali ad esempio, lo sportello bancario ed i promotori finanziari.
L’avvio del telematico, delle transazioni mediante il telematico è stato sancito dal decreto Eurosim (n.415/1996) del
1996 che , ripreso dal T.u.f. (d.lg 58/1998 e dal Reg. Consob. n.11522/98, stabilisce che per tutte quelle tecniche di
comunicazione a distanza sia necessaria la figura del promotore finanziario per concludere le transazioni finanziarie in
quanto , in generale Internet, genera sia una interazione immediata sia una comunicazione individualizzata; l’obbligo
decade, nel caso dell’utilizzo del web, in quanto permette si un’interazione immediata ma, non anche l’altro
presupposto, una comunicazione individualizzata). Oggi è possibile dunque, gestire i propri patrimoni mobiliari on line
in modo diretto ed assistito, anche se non bisogna considerare, ancora, il canale Internet, come un canale alternativo allo
sportello bancario o al promotore finanziario o ai negozi finanziari o alle compagnie di assicurazione con promotori ,
per quanto concerne la promozione e il collocamento di valori mobiliari, in particolare di Fondi Comuni d’Investimento
in valori mobiliari. Le banche, da anni, continuano ad investire in tecnologie dell’informatica(il boom si è registrato
Schemi specifici – domanda x domanda - 15
alla fine degli anni Settanta ma, ancora oggi, le banche sono al primo posto per spese nell’informatica e nelle
telecomunicazioni) e in sistema di telecomunicazioni, con un’incidenza della spesa nelle ICT pari al 14% dei costi
operativi, al 4% di quelli generali, spesa che cresce costantemente ogni anno dell’8%, ma ,i fini per i quali le
banche/SIM effettuano tali investimenti ,non sono tanto quelli di far aumentare le transazioni in valori mobiliari on line
, i volumi delle transazioni in termini di controvalore, che stanno già crescendo e si autoalimenteranno con la maggiore
diffusione dei Pc nelle abitazioni, con la maggiore conoscenza finanziaria e con una maggiore dimestichezza nei
confronti di Internet, (basti pensare che i 500.000 utenti Internet a vario livello, registrati nel 1989, sono oggi, c.a.
duecentomilioni su di un potenziale bacino utenti, nei Paesi ad economia avanzata di quasi tremiliardi di individui),
quanto altri, di tipo strategico, volendo, le stesse banche , consolidare le proprie quote di mercato(che permetteranno ,
in un prossimo futuro di catturare un’ampia gamma di potenziali datori di fondi on line) , o altri obiettivi di marketing
bancario, quali la trasmissione dell’immagine della banca verso l’esterno e la fidelizzazione della clientela attuale, oltre
che esercitare una forte attrazione di quella che ancora non lo è. Fino ad un solo decennio fa, coloro che
usufruivano di servizi di remote banking (o banca lontana ) erano pochissimi e le tipiche operazioni consistevano nel
disporre pagamenti tramite bonifici, nella visualizzazione della lista dei movimenti del conto corrente e altre semplici
operazioni; poi vi è stata l’innovazione apportata dall’avvento del promotore finanziario ,che esercita l’attività di
promozione e collocamento di prodotti mobiliari fuori sede, ed oggi si sta avviando il più sofisticato mezzo di home
banking, a maggior valore aggiunto tra tutti i mezzi per le transazioni, il trading on line, ossia la gestione della propria
finanza personale on line, senza obblighi imposti dal doversi recare fisicamente presso uno sportello bancario, né
vincoli di orario, né l’obbligo di contattare un promotore finanziario , per acquistare, in generale, negoziare in valori
mobiliari, generalmente azioni ed obbligazioni e non anche Fondi Comuni d’Investimento (l’attività di trading in Fondi
Comuni, in Italia , è appena iniziata e bisogna anche notare che sembra esservi una contraddizione di fondo in tale
attività, data dal fatto che , quasi tutte le varie tipologie di Fondo Comune , tranne quelli monetari, vincolano a medio-
lungo termine , mentre l’attività di trading on line, generalmente viene svolta in un contesto intraday, con tempi
brucianti. I gestori, per avviare la promozione ed il collocamento , nell’ambito dell’attività di trading, stanno
abbassando se non eliminando le commissioni d’ingresso ). Si sta passando, dunque, da una gestione indiretta mediante
i promotori finanziari ad una gestione diretta mediante Internet, dei nostri patrimoni mobiliari. La strada intrapresa è
quella che ,in un prossimo futuro, porterà a parlare in modo diffuso e generalizzato di banca virtuale, ossia di un entità
puramente contabile che poggia la propria attività principale ,sull’informazione e su di un contatto virtuale, on line,
grazie alle tecnologie già disponibili ad a quelle che in un prossimo futuro lo saranno; le banche tradizionali puntano a
diventare delle banche multicanale, ossia accessibili mediante numerosi strumenti, mentre le banche di nuova
generazione fonderanno la loro attività su di un sistema organizzato, formato dall’unione di informatica e
Schemi specifici – domanda x domanda - 16
telecomunicazione. Dagli inizi degli anni Novanta, infatti, si sta assistendo ad una convergenza tra i due macro settori
dell’informatica e delle telecomunicazioni ,che hanno generato le c.d. reti intelligenti per la trasmissione dei dati
rappresentativi di denaro sotto forma di moneta elettronica incorporata in un file. Bisogna anche dire ,che la lotta per il
controllo delle reti intelligenti, ossia formate da elementi elettromeccanici (o analogici), digitali, sistemi di programma
immagazzinato in vari data base, e controllati, è una lotta serrata che farà cambiare la struttura del mercato, ma non da
monopolio a concorrenza, bensì da monopolio a oligopolio strategico. Oggi la rete delle reti, Internet poggia, per poter
funzionare, proprio sulle reti intelligenti. Bisogna anche chiarire, che Internet ,nacque per scopi del tutto differenti da
quelli per la quale oggi la si usa(sistema di difesa missilistico statunitense degli anni Sessanta e nascita di del prototipo
di Internet, denominato ARPANET, nel quale, dopo il 1983 anno in cui i militari uscirono da ARPANET e formarono
la loro rete MILNET, confluirono tutte le reti locali che si erano create e che unite ad ARPANET generarono Internet) e
che ,solo in tempi recentissimi ,venne creato il Word Wile Web (WWW, creato dal laboratori di fisica del CERN di
Ginevra nel 1991), mediante il quale il broswer può funzionare e quindi navigare. Oggi la banca interagisce , per lo più
, come detto con scopi di marketing bancario e/o strategico, con la clientela attuale e potenziale mediante svariati
strumenti che caratterizzano il livello di multicanalità raggiunto oggi. Si può interagire con il proprio intermediario
mediante Internet, dunque il web e le E-mail, sia mediante il fax, sia mediante la web-Tv, il call center (phone banking),
il web call center, la telefonia fissa/mobile (grazie al protocollo Wap e alla tecnologia Gprs; in futuro la trasmissione dei
dati aumenterà grazie all’avvento della rete globale di telecomunicazione che in dovrebbe essere attiva in Europa entro
il 2008 – anche se si pensava che entro il 2003 sarebbe stata resa operativa, almeno in parte - ), gli InternetKiosk, gli
ATM, l’E-check, il borsellino elettronico e tutto il comparto delle carte intelligenti (ed anche di debito e di credito); in
un prossimo futuro sarà possibile accedere al proprio intermediario ,grazie anche, a strumenti altamente tecnologici,
oggi in via di sperimentazione e non ancora, dunque, commercializzati, quali lo screenphone ed i weareable pc, i
Personal indossabili. Certamente un salto di qualità sarà dato dalla possibilità di vedere l’interlocutore a distanza tramite
uno schermo, possibilità che invece, oggi non vi è e che rappresenta anche una delle cause del mancato decollo del
phone banking. Dire se la tecnologia agevola gli scambi, in termini di volumi e di controvalore degli stessi, è difficile;
sicuramente contribuisce ad aumentare il numero degli scambi, dato che ci si lascia andare più facilmente in una realtà
virtuale e sono molti che provano ad operare on line mediante il trading on line. Al momento, tutte le spese fatte dal
settore bancario non sembrano aver portato incrementi significativi nelle transazioni e , in generale, nella gestione di
patrimoni mobiliari; come detto gli scopi sono altri, di tipo strategico e di marketing per consolidare la quote di mercato
e per fidelizzare la propria clientela nonché per trasmettere l’immagine della banca. Passando alla pratica, al
procedimento operativo del trading on line, bisogna prima dire che per operare abbisognano gli strumenti necessari ,
ossia un computer, un modem, un’Isp, verificare la presenza di un Pop nel proprio distretto urbano e poi espletare,
Schemi specifici – domanda x domanda - 17
recandosi direttamente presso il proprio intermediario ,oppure on line, dal sito web dell’intermediario ,nell’area dedicata
al servizio di trading, tutte le pratiche amministrative, alimentare il conto corrente o i conti correnti, nel caso di più conti
denominati in divise diverse, o il conto titoli, o entrambi, mediante trasferimenti di titoli oppure denaro, bonifici, ecc. A
questo punto, l’intermediario invierà per posta ordinarie e per posta elettronica la username e le password, quindi si
potrà iniziare ad operare. Prima di operare, un importantissimo strumento, visto che nell’attività di trading poche sono
le regole fisse, è il personal financial planning, ossia lo strumento che ci permetterà di valutare la nostra propensione al
rischio (autovalutazione della propensione al rischio) , la sopportabilità dello stesso, in generale ci permetterà di
effettuare una sana e prudente pianificazione finanziaria nel tempo delle nostre risorse e quindi anche i nostri potenziali
obiettivi/performance. Una volta espletato il personal financial planning, possiamo iniziare ad operare avvalendoci dello
strumento che è di fondamentale importanza per il trader “casalingo” ossia l’informazione, sulla quale poggia tutta
l’attività di trading, quindi dobbiamo reperire l’informazione che ormai è assimilata ad una commodity, ma soprattutto,
dobbiamo essere in grado di decifrarla, di comprendere i principi dell’analisi tecnica e di quella fondamentale, nonché il
significato degli indicatori. Per operare in valori mobiliari on line, l’intermediario fornirà direttamente presso lo
sportello ,o scaricabile dal sito dello stesso, il software necessario, che una volta installato ed avviato ci fornirà tutti gli
strumenti di cui abbiamo bisogno per seguire un gruppo di titoli, le loro quotazioni , tramite la composizione autonoma
di una nostra watchlist , anche più d’una, di immettere le Pdn e di visualizzare i titoli presenti sul nostro book di
negoziazione grazie al c.d. monitor ordini, codice – prezzo –quantità - ; in più ,per ogni Pdn ,possiamo immettere dei
parametri quali, clausole di luck up, di prezzo, di quantità, di tempo; possiamo operare after hours oppure sui Sso. Le
possibilità offerte da una gestione diretta del proprio portafoglio titoli on line, sono immense, ma tra tutte bisogna
mettere in evidenza il fatto che operando on line, mediante il trading, si ha libertà, autonomia, non si è più vincolati
dall’andare fisicamente presso il nostro sportello bancario, non bisogna più avvalersi dei promotori finanziari, se non
per l’assistenza agli scambi (ricerca e selezione della controparte ed esecuzione degli ordini di borsa) e non si è legati a
nessun tipo di vincolo di tempo, di orario degli intermediari. Oltre che la destinazione, i fini della spesa bancaria in ICT
, bisogna comunque dire che un elemento che ancora frena l’utilizzo della rete delle reti, Internet come canale per le
negoziazioni in valori mobiliari, è dato dai timori che le gesta dei pirati informatici , hacker, compiono, nonostante i
sistemi di sicurezza basati su sistemi di crittografia asimmetrica, ossia a chiave pubblica e privata doppia-a coppia,
rilasciati da appositi enti certificatori (che generano le due chiavi) , per la firma elettronica c.d. forte o digitale ed altri
che formano dei canali logici per la trasmissione dei dati, quali il Ssl 3.0 e consimili. I timori per delle sottrazioni di file
incorporanti moneta elettronica sono alti; una soluzione è quella di adottare delle carte intelligenti, smart card , che
possono essere caricate dell’importo che si desidera e vanno a “sostituire/proteggere il C/c”, anche se la loro diffusione
è ancora bassa (in ogni caso anche il lancio del borsellino elettronico durò molto tempo, prima di affermarsi, grazie a
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società, quali ad esempio la joint venture di Telecom e SSB ,che istituirono delle carte multiservizio, sia pubbliche sia
private, con il comune denominatore dato dal fatto di poter effettuare i pagamenti in modo elettronico). Quanto
suddetto, rappresenta una sintesi della situazione attuale del ruolo della tecnologia applicata alle transazioni finanziarie.