7
Nel presente lavoro mi propongo di analizzare tali problematiche
seguendo tre filoni di indagine:
I. Identificazione degli illeciti.
II. Identificazione dei responsabili degli illeciti.
III. Identificazione del danno derivato dagli illeciti.
Può essere utile operare una distinzione fra “illeciti di internet” e “illeciti a
mezzo internet”
1
.
I primi comprendono quelle ipotesi in cui il mezzo telematico è lo
strumento indispensabile per il verificarsi dell’illecito ed è strettamente
connaturato con esso. In tali circostanze si è rivelato difficoltoso e talvolta
inadatto il riferimento a norme esistenti proprio perché si tratta di disciplinare
fattispecie assolutamente nuove nonché squisitamente tecniche.
I secondi comprendono quelle ipotesi in cui l’illecito può già essere
realizzato in forme “tradizionali“ e trovano in internet soltanto uno strumento
offensivo in più.
La distinzione serve ad operare una prima selezione fra gli interessi
meritevoli di tutela. Laddove essi godono già una tutela negli ordinamenti
giuridici, la soluzione naturale appare quella di estenderla anche alle ipotesi in
cui essi siano lesi per via telematica.
Elemento di rilevanza preminente in questa nuova dimensione cibernetica
è senza alcun dubbio il “nome di dominio”, il quale indica il luogo virtuale su
1
Cfr. V. ZENO ZENCOVICH, I rapporti fra responsabilità civile e responsabilità penale nelle
comunicazioni su internet (riflessioni preliminari), in Dir. informatica, 1999, p. 1049.
8
cui si “domina”, avendo l’utente di internet la possibilità di variarne il contenuto
grafico o letterario con la modifica delle cd. pagine web.
Gioia e dolore di coloro che vedono in internet il futuro delle relazioni
sociali e commerciali, il nome di dominio è un “oggetto del desiderio” al centro
di inedite e sempre più numerose controversie.
Internet nasce all'interno di relazioni già regolamentate, ma ha
caratteristiche tali per cui le modifica e le trasforma.
Ne consegue che il giurista, sia esso studioso o pratico del diritto, si trova
a confrontarsi con queste possibili operazioni interpretative delle regole
esistenti, o di nascita di nuove regole.
A tale proposito ci sono 3 orientamenti:
a) quello che suggerisce la trasposizione in questa nuova realtà digitale di
consolidati strumenti normativi che regolamentano fattispecie ordinariamente
previste nel mondo reale; la tendenza delle Corti italiane (con ciò uniformatesi
al consolidato orientamento dei giudici statunitensi) è quella di applicare, in via
analogica, gli stessi principi elaborati nel campo del diritto industriale e delle
regole sulla concorrenza sleale.
b) quello che propende affinché vengano introdotte nuove regole,
sostitutive o integrative delle regole esistenti, tenendo comunque presente che il
legislatore, a causa di una formazione troppo settoriale e prettamente giuridica,
difficilmente riesce ad avere quella visione di insieme necessaria a creare le
regole per il funzionamento di scenari e mercati in costante evoluzione.
9
c) quello che ritiene necessario che i settori delle rete si autoregolamentino
da parte degli operatori specializzati del settore.
Il mito dell’autoregolamentazione si basa sulla tesi che un sistema regolato
dall’interno sia autosufficiente e possa sopravvivere prescindendo dalle
interazioni con gli altri sistemi normativi
2
.
Come esempio di questa impostazione si può consultare la “Dichiarazione
di Indipendenza del cyberspazio” di John Perry Barlow
3
che, tra l'altro, così
recita: "I governi derivano i loro poteri dal consenso dei governati. Voi non
avete mai sollecitato né ricevuto il nostro. Voi non ci conoscete, né conoscete il
nostro mondo. Il cyberspazio non risiede nei vostri confini. Non pensiate di
poterlo costruire, come se ci fosse un progetto di costruzione pubblico. Non
potete. E' un atto di natura e cresce da solo attraverso azioni collettive".
Esistono regole di galateo, che nascono dalla autoregolamentazione degli
utenti: dalla Netiquette,definita da F. Brugaletta
4
come “galateo della rete, vale
a dire le regole che riguardano il buon comportamento tra utenti della rete”,
alle Acceptable Use Policies (AUP), regole elaborate in ambiti specifici che
distinguono tra usi accettabili e usi sconvenienti. Si tratta di regole senza
sanzione, ma da esse potrebbero nascere delle vere e proprie consuetudini
giuridiche vigenti nel cyberspazio. Ciò consente di sottolineare l'esistenza di
2
Su una concezione della convivenza basata su principi piuttosto che su norme legislative rigide
si veda G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Milano, 1992.
3
Cfr. JOHN PERRY BARLOW, Dichiarazione di Indipendenza del Cyberspazio, pubblicata
all’indirizzo http://www.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html.
4
F. BRUGALETTA, Internet per giuristi, Napoli, 1998, p. 299.
10
una notevole spinta verso l'autoregolamentazione, con codici di condotta per i
fornitori di accesso, società di servizi informatici, editori, operatori del
commercio elettronico ed altri ancora.
Personalmente ritengo condivisibile l’opinione del dott. Vaciago
5
secondo
il quale attualmente esiste “la piena maturità e consapevolezza per poter
mediare tra le varie dispute e poter arrivare ad un obiettivo comune: gestire
insieme ed al meglio questa fantastica ed inesauribile risorsa, consci del fatto
che i giuristi non possono fare a meno dei tecnici ed i tecnici non possono fare
a meno dei giuristi”.
5
Cfr. G. VACIAGO, Quale sarà il futuro della Naming Authority?, pubblicata all’indirizzo
http://www.e-jus.it/db/data/Naming_17-10-01.htm.
11
Capitolo Primo
Il nome di dominio
1. Definizione di nome di dominio (domain name)
2. Principi fondamentali ricavabili in via interpretativa dalle “Regole di Naming”
(Regolamento del 19 luglio 2001, versione 3.6)
3. Tutela giuridica del nome di dominio
4. Valenza distintiva del nome di dominio
1. Definizione di nome di dominio (domain name)
I computer collegati alla rete e contenenti dati consultabili dal navigatore
(i cd. host computers) sono identificati da un indirizzo univoco, cioè da un
codice definito Internet Protocol Number (indirizzo IP), differente rispetto al
codice numerico identificativo di ogni altro host e costituito da quattro serie di
numeri (espressi in cifre tra lo 0 e 255) divisi da punti. L'indirizzo IP, se
perfettamente funzionale rispetto alle esigenze di identificazione e di non
confondibilità dei siti, appare peraltro poco adatto a consentire una facile
memorizzazione e, conseguentemente, ad un comodo utilizzo da parte dei
navigatori. Si è così provveduto ad attribuire, accanto all'indirizzo IP, un
indirizzo alfanumerico costituito da parole / gruppi di parole / parole e numeri,
precedute dalla famosa sigla www (World Wide Web): si tratta del c.d. Domain
Name System (D.N.S.) che altro non è se non l’infrastruttura di rete responsabile
dell’associazione tra il nome simbolico (il cd. nome di dominio) e l’indirizzo IP
12
delle macchine partecipanti alla rete. Attraverso il D.N.S. è così possibile, dopo
l'automatica conversione da parte del browser del nome di dominio in indirizzo
IP, il collegamento con il sito internet desiderato. Il nome di dominio è, come si
è scritto, costituito da gruppi di lettere, numeri o nomi ed è composto da un
massimo di 24 caratteri posti dopo la tripla w: di questi, una parte, ovvero il
suffisso di due o tre lettere poste dopo il punto, è qualificata come Top Level
Domain e la restante come Second Level Domain.
Più precisamente il Top Level Domain è costituito da un suffisso composto
da due o tre caratteri e collocato all'estrema destra del nome di dominio
attraverso il quale si identifica l'area geografica (il cd. “ccTLD” ovvero country
code Top Level Domain) in cui lo stesso è situato (per esempio “.it” per l'Italia,
“.fr” per la Francia, “.au” per l'Australia, “.uk” per il Regno Unito e via
discorrendo) o il settore tematico (il cd. “gTLD” ovvero generic Top Level
Domain) nell'ambito del quale opera quel determinato host computer (per
esempio “.org” indica un'organizzazione senza scopo di lucro, “.com” di norma
identifica un'entità commerciale, “.gov” è associato agli organismi facenti parte
della Pubblica Amministrazione, “.net” per la rete di reti)
6
. Come si comprende
6
Cfr. A. AMBROSINI, La tutela del nome di dominio, Napoli, 2000, p. 25, nota 6) che evidenzia
che i domini tematici attivi sono sette, di cui tre aperti (.com, .net. e .org) e quatto chiusi (.edu,
.gov., .int. e .mil). Sono detti tematici, perchè originariamente identificavano la natura
dell’attività svolta dall’assegnatario del dominio. Progressivamente, però, il riferimento
all’attività svolta dalle “entità” assegnatarie dei domini .”com”, “.net” e “.org” è andata
perdendosi. “Per questo - osserva l’autrice- dato che qualunque soggetto (a prescindere dalla
nazionalità) può chiederne l’assegnazione, è più corretto parlare di domini internazionali”.
13
il Top Level Domain non conserva alcuna capacità distintiva in quanto è
comune a milioni di indirizzi.
E’ singolare il caso del suffisso “.tv” che, pur diretto ad identificare una
precisa regione geografica (corrispondente all’isola di Tuvalu), ha assunto a
seguito dell'interesse dimostrato dalle televisioni di tutto il mondo il diverso
ruolo di Top Level Domain tematico: intorno al suo uso si sono create
interessanti e lucrose iniziative di sfruttamento da parte di una società americana
che, dopo aver registrato i nomi delle principali televisioni, mette in vendita
nomi di dominio, quali rai.tv.
Il Second Level Domain, posizionato alla sinistra del Top Level Domain,
rappresenta il vero cuore del nome di dominio giacché contribuisce a rendere lo
stesso unico e distinguibile rispetto agli altri indirizzi di rete; per questo motivo,
esso può essere costituito da una qualsiasi espressione liberamente scelta
dall'utente, salvi alcuni limiti di carattere tecnico tra i quali merita di essere
segnalata la circostanza per cui esso non potrà avere una estensione superiore ai
venti o ventuno caratteri.
Per il fatto che le reti di telecomunicazione si espandono e si
interconnettono fra loro completamente, gli standard internazionali richiedono
che tali nomi siano unici a livello mondiale e che unico sia il sistema di
registrazione: questo è concepito in modo da permettere l'assegnazione
esclusiva di un nome di dominio alla singola entità o soggetto che ne richiede la
registrazione ed il suo funzionamento è presidiato a livello mondiale dalla
14
ICANN
7
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) e
dall'InterNIC (Internet Network Information Center), l'organismo che
materialmente si occupa della registrazione dei Domain Names.
La rete nella sua estensione a livello globale e nella sua atomizzazione non
è soggetta ad alcun governo od autorità; tuttavia resta unita grazie alla gestione
centralizzata di tre elementi: “gli standard per l’interconnessione”, “il sistema
dei nomi a dominio” (DNS) e soprattutto “il piano di numerazione”: questi
compiti sono gestiti a livello centrale da ICANN.
Questo è il contesto tecnico di cui ICANN si occupa, esiste tuttavia anche
un ambito che viene compreso nella dizione di policy making che, seppur di
origine tecnica, da questa trascende per toccare invece ambiti sociali ed
economici; in tale contesto, indubbiamente, si possono elencare le decisioni
relative alla creazione della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
(UDRP)
8
o le scelte relative ai nuovi suffissi web da introdurre.
Per quanto concerne l'Italia, la gestione dei registri operativi è affidata alla
Registration Authority Italiana (RA Italiana), che opera seguendo le norme
7
Creato nel 1998 dal governo americano, l’ICANN è un organismo internazionale senza scopo
di lucro governato da un consiglio direttivo di 19 membri; 9 di questi sono scelti da varie
organizzazioni in rappresentanza di tutte le entità costituite che hanno interesse allo sviluppo di
Internet (dalle associazioni di e-commerce fino agli organismi di ricerca). Altri 9 sono eletti a
suffragio universale. L’ultimo membro, il presidente, è nominato dagli altri.
8
Consultabile all’ indirizzo http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm.
15
definite dalla Naming Authority Italiana (NA Italiana)
9
. Istituita nel 1993, la
Naming Authority è l'organismo che stabilisce le procedure operative ed il
regolamento in base al quale opera la Registration Authority Italiana: pertanto, è
entità separata da quest'ultima, la quale consiste in un servizio erogato
dall'Istituto per le Applicazioni Telematiche del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, ha sede a Pisa ed è invece responsabile a livello nazionale
dell'assegnazione dei Domini, della gestione dei registri e del name server
primario per il Top Level Domain (“.it”), rappresentando così una sorta di
organismo omologo all'InterNIC -il centro ufficiale che assegna gli indirizzi IP
e i nomi di dominio a livello internazionale
10
, così come la Naming Authority lo
è rispetto alla ICANN.
9
Notizie sulla storia e sulla struttura organizzativa di tali organi sono rinvenibili all’indirizzo
http://www.nic.it/NA/nastory.html. L’ente che coordina le attività di normazione e di
registrazione è il Network Information Center (NIC) del CNR di Pisa, che fornisce i servizi
attraverso l’Istituto per le Applicazioni Telematiche (IAT).
10
Consultabile all’indirizzo www.internic.net.
16
2. Principi fondamentali ricavabili in via interpretativa dalle
“Regole di Naming” (Regolamento del 19 luglio 2001, versione
3.6)
Le regole di registrazione
11
risultano fondate su alcuni principi
fondamentali, qui di seguito elencati.
a. Le entità registranti non possono vantare alcun diritto di proprietà o
commerciale sul nome di dominio il quale viene concesso esclusivamente in uso
dalla Registration Authority a chiunque ne faccia richiesta; la proprietà del
nome prescelto resta invece alla Authority stessa.
b. Ogni utente è registrato con un unico nome, a prescindere dalla
categoria di appartenenza e dal livello di registrazione nella gerarchia dei nomi
(art.3.2 : “I nomi a dominio hanno la sola funzione di identificare univocamente
gruppi di oggetti -servizi, macchine, caselle postali, ecc- presenti sulla rete”).
c. L'autorità competente attribuisce il dominio al primo utente che ne
faccia richiesta (art.3.1 :“I nomi a dominio vengono assegnati in uso dalla
Registration Authority ai richiedenti, seguendo l'ordine cronologico delle
richieste, come definito dalle Procedure Tecniche di Registrazione”): è il
fondamentale principio del “First come, First served” (la regola del “primo
arrivato, primo servito”), la cui presenza è giustificata essenzialmente
11
La versione 3.6 delle Regole di Naming approvata dal Comitato Esecutivo il 19 luglio 2001 è
consultabile all’indirizzo http://www.nic.it/NA/regole-naming-curr.html. Questa versione è in
vigore dal 14 agosto 2001.
17
dall'attuale carenza di strutture presso l'Autorità di Naming che consentano il
controllo sull'esistenza di eventuali diritti di terzi in capo alla medesima
denominazione.
d. L'attribuzione del dominio è subordinata all'uso effettivo dello
stesso, secondo un principio di matrice statunitense per cui chi richiede la
registrazione del dominio stesso deve avere la "bona fide intention to use the
Domain Name on a regular basis on the Internet".
e. La Registration Authority accetta richieste di assegnazione solo se
accompagnate da una Lettera di Assunzione di Responsabilità (LAR) nella
quale, secondo uno schema predisposto dalla Registration Authority stessa,
l'assegnatario di un nome a dominio si assume la piena responsabilità civile e
penale dell'uso del nome a dominio stesso, e quest’ultima dichiara "di non
essere a conoscenza di motivi per i quali l'assegnazione del nome a dominio
richiesto possa ledere diritti di terzi”.
f. La Registration Authority può revocare l'assegnazione di un nome
a dominio soltanto dietro rinuncia dell'assegnatario, d'ufficio; oppure a fronte di
sentenza passata in giudicato o lodo arbitrale che stabilisca che “l’assegnatario
non aveva diritto all’uso” (art. 11.1).
g. Un nome a dominio può essere trasferito per accordo delle parti,
per successione a titolo particolare od universale, o ad esito di una procedura di
riassegnazione di nome a dominio contestato condotta ai sensi dell'art. 16.E'
comunque vietato l'accaparramento ed il cybersquatting dei nomi a dominio.
18
h. Il Domain Name deve essere generico - ossia non dotato di
particolare capacità distintiva - per poter essere registrato. Non può essere
avanzata richiesta di registrazione per l’assegnazione di nomi “riservati”,
ovvero dei nomi geografici elencati all’indirizzo http://www.nic.it/NA/nomi-
riservati-curr.html.
i. Il Domain Name non è prenotabile.
j. Infine, a far data dal 15 dicembre 1999, una deliberazione della
Naming Autority Italiana ha stabilito che le associazioni e le persone fisiche
dotate di partita IVA o codice fiscale (o equivalente) potranno registrare in Italia
più di un singolo nome di dominio, laddove i cittadini privi di partita IVA (cioè
quelli che già non possono attualmente usufruire di alcun nome di dominio ".it")
rimarranno esclusi dalla registrazione plurima
12
.
12
Cfr. PASCUZZI, Ancora novità sul fronte dei nomi di dominio in Internet, in Foro it., 2000, I,
c. 2335 ss.
19
3. Tutela giuridica del nome di dominio nei primi
orientamenti della giurisprudenza e nel dibattito dottrinale
Lo sviluppo di internet e la sua trasformazione in rete commerciale hanno
dato luogo a numerosi conflitti inerenti l'uso del nome di dominio. Il punto
nodale della problematica attiene alla qualificazione giuridica del nome di
dominio stesso e, conseguentemente, se esso possa essere tutelato
giuridicamente ed entro quali limiti.
E’ dibattuto
13
se il nome di dominio possa essere reputato “segno
distintivo” e se possa essere applicata ad esso, attraverso un’interpretazione
estensiva, la disciplina del marchio nonostante le differenze peculiari tra il
primo, simbolo digitale in un “universo virtuale”, ed il secondo, contrassegno
caratterizzante nel “mondo reale”.
Il nome di dominio anche se può contenere espressioni meramente
generiche, più spesso si connota di un carattere identificativo dell’impresa che
lo utilizza, assumendo così un valore commerciale direttamente proporzionale
alla notorietà del marchio al quale si riferisce.
Alcune pronunce giurisprudenziali hanno espressamente negato questo
presunto carattere distintivo del nome di dominio.
13
Cfr. MAYR, I domain names ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica, in
AIDA, V, 1996, p. 223 ss.; C. GALLI, Segni distintivi e industria culturale, in AIDA, 1997, p.
341 ed anche LIGUORI, Osservazioni in tema di tutela dei segni distintivi su Internet, in Dir.
ind., 1997, p. 962 ss..
20
Prima fra tutte l’ordinanza del Tribunale di Bari del 24 luglio 1996
14
(caso
“Teseo”).
Questo il fatto: la società Teseo S.p.a., operante nel settore della
produzione e della commercializzazione del software e di elaboratori elettronici
per il controllo di processi di produzione nel settore calzaturiero, promuoveva
una controversia nei confronti della società Teseo Internet Provider S.r.l.,
operante come internet provider, lamentando 1'uso della propria
denominazione sociale all'interno del nome di dominio “ teseo.it” da parte di
quest’ultima; in particolare la ricorrente ritenendo che detta condotta costituisse
contraffazione di marchio e concorrenza sleale chiedeva tutela in via d'urgenza
ex art. 700 cod. proc. civ..
La Corte respingeva le istanze di parte ricorrente per due ragioni
fondamentali: in primo luogo, giudicava le attività delle due società non affini a
quindi non confondibili, con conseguente inapplicabilità dell'art. 13, R.D. 21
giugno 1942, n. 929, così come modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 4 dicembre
1992, n. 480; in secondo luogo, comunque (e questa è la parte di maggior
rilievo rispetto all'argomento de quo) affermava che non può ritenersi fondata la
tesi della ricorrente atta a dimostrare 1'esistenza di un rischio di confondibilità,
in quanto “[...] il nome a dominio ha soltanto la funzione di identificare dei
gruppi di oggetti e non anche l'entità che utilizza il dominio sicché nessuna
confusione è possibile tra i due soggetti potendo eventualmente la confusione
essere determinata dal contenuto delle pagine pubblicitarie dei due soggetti ove
14
Trib. di Bari, ord. 24 luglio 1996, in Foro it. 1997, I, c. 2316 con nota di CASENTINO.