5
La storia di questo ente termina nel 2000 con la sua completa
privatizzazione. Fondamentale è sottolineare il fatto che in questo periodo,
la legge che disciplinava l’attività degli enti creditizi era ancora la “legge
bancaria del 1936” basata sui principi della “specializzazione temporale del
credito” e della “separatezza tra banca ed industria”
1
.
La recente evoluzione dell’ente creditizio non può che avere origine che
dal 1988.
Nell’ambito dell’operatività internazionale dell’ente creditizio, infatti, si
deve assolutamente far riferimento al comitato di Basilea
2
del 1988, nel
quale si riunirono le banche centrali di oltre 100 paesi.
Vennero in quella sede definite delle norme armonizzate per la
definizione del capitale necessario alla difesa contro i rischi insiti
nell’attività bancaria in conformità a una vigilanza prudenziale; prendendo
1
La legge bancaria del 1936: Con la cosiddetta “legge bancaria del 1936”, la Banca d’Italia ottiene
come prerogativa il potere di emissione della moneta, viene dichiarata Istituto di diritto pubblico e
riceve il compito di vigilare sulle banche italiane. Gli azionisti privati vennero espropriati delle
loro quote, che furono riservate a enti finanziari di rilevanza pubblica; alla Banca fu proibito lo
sconto diretto agli operatori non bancari, sottolineando così la sua funzione di banca delle banche.
Una seconda parte della legge (abrogata quasi interamente nel 1993) fu dedicata alla vigilanza
creditizia e finanziaria: viene ridisegnato l’assetto del sistema finanziario nel segno della
“specializzazione temporale del credito”. Le banche che si occupavano della raccolta a breve
termine potevano erogare prestiti solo a breve termine e, viceversa, istituti che raccoglievano a
lungo termine potevano erogare prestiti solo a lunga scadenza. Altro principio fondamentale della
riforma era la “separatezza tra banca ed industria”: ogni operazione di acquisizione di
partecipazioni in imprese da parte di istituti di credito doveva essere specificatamente approvata
dalla Banca d’Italia, il cui orientamento era solitamente negativo. La riforma definiva, altresì,
l’attività bancaria funzione di interesse pubblico e concentrava l'azione di vigilanza
nell’Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito (organo statale di nuova
creazione), presieduto dal Governatore e operante anche con mezzi e personale della Banca
d'Italia, ma diretto da un Comitato di ministri presieduto dal capo del Governo.
2
Gli Accordi di Basilea sono linee guida in materia di requisiti patrimoniali delle banche, redatte
dal Comitato di Basilea, costituito dagli enti regolatori del G10 (composto attualmente da undici
paesi) più il Lussemburgo allo scopo di perseguire la stabilità monetaria e finanziaria. Gli accordi
(assieme alle linee guida, agli standard e alle raccomandazioni) sono una particolare forma
operativa attraverso cui il Comitato agisce e sono stabiliti nell'aspettativa che le singole autorità
nazionali possano redigere disposizioni operative che tengano conto delle realtà dei singoli stati.
6
in considerazione una sola tipologia di rischio, il rischio di credito, si decise
che il rapporto tra il patrimonio di vigilanza della banca e le voci
dell’attivo, opportunamente ponderate in funzione della rischiosità
dell’esposizione, dallo 0 al 100%, non potesse essere inferiore all’8%,
secondo la proporzione:
A partire dagli anni ’90, però, molti istituti hanno sofferto di una poco
prudente gestione del credito: è diventato evidente che esistevano pesanti
tare nell’ambito delle normative sulla base delle quali le banche erogavano
il credito.
Fu così che si dimostrò necessaria una nuova riunione per la definizione
di rinnovate norme comuni per l’operatività delle banche.
Il nuovo accordo di Basilea intende colmare le lacune normative del
precedente impianto di leggi, stabilendo regole per una più accurata
definizione dei rischi attraverso il miglioramento delle tecniche di
misurazione.
L’obiettivo che s’intende raggiungere è quello di garantire la stabilità del
sistema finanziario e il mantenimento di condizioni di parità concorrenziale.
Il cosiddetto accordo di Basilea II, articolato su tre pilastri, contempla nel
primo, oltre il rischio di credito, anche il rischio di mercato e il rischio
operativo. Il patrimonio di vigilanza effettivo che un ente creditizio dovrà
detenere sarà pertanto pari alla somma dei patrimoni di vigilanza che
devono fronteggiare le tre tipologie.
7
Il secondo pilastro riguarda il controllo prudenziale dell’attività bancaria
da parte degli organi di vigilanza attraverso la pianificazione
dell’adeguatezza patrimoniale e la definizione dei rischi di tasso, mentre il
terzo ed ultimo pilastro riguarda la disciplina del mercato.
Importante è rilevare che viene introdotta una metodologia per il calcolo
della probabilità di default di una data attività in modo tale da poterla
ponderare adeguatamente. Tali metodologie di rating
3
possono essere
effettuate da società esterne all’ente creditizio, assicurando peraltro una
migliore e più obiettiva definizione della rischiosità attraverso metodologie
e coefficienti di ponderazione del rischio rivisti annualmente, o dall’ente
stesso attraverso procedure che devono essere basate sui principi di
trasparenza ed omogeneità dei criteri.
Tornando nell’ambito nazionale, la dalla legge n. 218 del 30 luglio 1990,
detta "legge Amato", concernente «disposizioni in materia di
ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto
pubblico», costituisce, insieme ai decreti delegati emanati successivamente
dal Governo, una tappa fondamentale nel processo di riassetto del sistema
bancario essenziale per la restituzione di competitività internazionale agli
istituti di credito italiani in considerazione del processo di integrazione dei
mercati creditizi e finanziari europei.
Poiché la maggior parte degli istituti di credito erano enti di diritto
pubblico, cui si affiancavano le casse di risparmio, private ma la cui
proprietà era di difficile identificazione, la legge definì il carattere di
imprenditorialità dell'attività bancaria; la riorganizzazione del sistema
3
Il rating è un metodo utilizzato per classificare sia i titoli obbligazionari che le imprese in base
alla loro rischiosità. Viene espresso attraverso un voto in lettere, in base al quale il mercato
stabilisce un premio per il rischio da richiedere all'azienda per accettare quel determinato
investimento. Scendendo nel rating aumenta il premio per il rischio richiesto e quindi l'emittente
deve pagare uno spread maggiore rispetto al tasso risk-free. I rating sono periodicamente
pubblicati da agenzie specializzate, tra le principali: Standard & Poor's, Moody's e Fitch Ratings.
8
bancario si baserà, quindi, sulla incentivazione all’adozione della forma
giuridica che risponde meglio alle esigenze dell'attività dell'impresa e che
meglio consente l'accesso al mercato dei capitali: la Società per Azioni. Ciò
permise l’avvio del processo di integrazione delle realtà bancarie e
assicurative nel nostro paese, processo avviatosi comunque in ritardo
rispetto al resto dell’Europa.
La legge n. 218/90 dispose che gli enti bancari diventassero, pertanto,
imprese a tutti gli effetti, ma sotto il controllo di fondazioni, le quali
successivamente avrebbero dovuto collocare le proprie azioni sul mercato.
Successivamente, con la legge delega n. 461/1998 e il d.lgs. 153/99, le
fondazioni assumono la natura giuridica di associazione privata senza fini
di lucro e la piena autonomia statutaria e di gestione: di conseguenza, le
Fondazioni (a partire dal 1999) hanno dovuto adottare nuovi statuti
sottoposti all’approvazione dall’Autorità di Vigilanza (Ministero italiano
dell'Economia e delle Finanze).
Citazione necessaria è quella concernente il trattato di Maastricht del
1992 che ha istituito il sistema europeo di banche centrali (SEBC) e la
Banca Centrale Europea (BCE)
4
, pienamente indipendenti dalle istituzioni e
dagli organi comunitari, dalle autorità nazionali e da qualsiasi altro
organismo.
La prima organizzazione è formata dalla BCE e dalle banche centrali dei
paesi membri dell’UE e si occupa della definizione e dell’attuazione della
politica monetaria comune, della gestione delle riserve ufficiali in valuta
4
La Banca centrale europea (BCE o European Central Bank - ECB - nella dizione inglese) è la
Banca centrale incaricata dell'attuazione della politica monetaria per i 15 paesi (tutti facenti parte
dell'Unione europea) che hanno aderito all'euro adottandolo come moneta unica (cosiddetta "zona-
euro" o "area dell'euro"). La BCE è stata istituita in base al "trattato che istituisce la Comunità
europea" ed allo "statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea", il
1 giugno 1998. La Banca ha, inoltre, ai sensi del diritto pubblico internazionale, propria
personalità giuridica autonoma.
9
degli stati membri, delle operazioni in cambi di valute estere per sostenere
la quotazione della moneta unica e dell’attuazione di un efficiente ed
efficace sistema di pagamenti.
Altra tappa fondamentale del percorso evolutivo è il 1993, anno in cui
viene emanato il decreto legislativo N. 385/93 meglio conosciuto come
Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia (di seguito TUB).
Questa raccolta di norme, disciplina il settore creditizio adeguandolo alla
realtà in cui le banche operano e alle direttive europee.
Segue nel 1998 il Testo Unico della Finanza (di seguito TUF), il d. lgs.
N. 58/98, che disciplina le operazioni di natura finanziaria che esulavano
dall’ambito del TUB, ma che sono oggi diventate attività “caratteristica”
dell’ente creditizio nelle sue varie forme al pari della raccolta e
dell’erogazione, e affida all’ISVAP l’onere della vigilanza.
Dopo più di un secolo di evoluzioni continue e di adattamenti a fasi
storiche ed economiche molto differenti, guerra e ricostruzione, sviluppo
economico e crisi dei mercati, si giunge all’attuale definizione dell’assetto
istituzionale dell’ente creditizio
5
.
In Italia, la banca è oggi intesa come un ente dotato di personalità
giuridica, un’impresa a tutti gli effetti, che opera attraverso la raccolta del
risparmio, l’erogazione del credito e molte altre attività accessorie.
I due estremi che sintetizzano questa nuova accezione della banca sono il
gruppo polifunzionale, guidato da una holding che controlla altre imprese
attraverso l’integrazione del capitale, che svolgono separatamente le diverse
attività e la banca universale, unico soggetto che può occuparsi di tutte le
5
Art. 10 TUB – Attività Bancaria – 1. La raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del
credito costituiscono l’attività bancaria. Essa ha carattere d’impresa. 2. L’esercizio dell’attività
bancaria è riservato alle banche.
10
attività che la normativa vigente permette di espletare attraverso apposite
business unit.
La scelta sul modello da adottare dipende, secondo la dottrina, dalla
correlazione tra le diverse attività che la banca intende svolgere, fermo
restando che non esistono soluzioni ottimali.
Come per l’attività bancaria, anche per l’attività di assicurazione è
necessario definire un quadro evolutivo piuttosto recente che permetta di
capire come queste due attività possano integrarsi efficacemente.
Le origini delle assicurazioni sono relativamente più recenti, risalgono al
XIV secolo, anche se si hanno prove di primordiali contratti di mutua
solidarietà già nelle civiltà Egizia, Babilonese, Greca e Romana.
Dapprima oggetto di tutela erano le merci che viaggiavano per mare, ma
successivamente con lo sviluppo delle scienze matematiche e del calcolo
probabilistico, nascono le prime società di assicurazione sulla vita umana e
sugli incendi.
Anche in questo caso periodo chiave dello sviluppo dell’attività è il
medioevo e l’Italia godeva di una egemonia indiscussa nel campo
dell’innovazione finanziaria. Risale al 1384 una polizza, probabilmente la
prima documentata, stipulata da Francesco di Marco, mercante genovese, in
cui si può leggere:
“… gli assicuratori coprono il rischio da Pisa a Savona di 4 balle di
tessuto, stimate 1300 fiorini, e caricate sul battello di Antonio Simondi. Essi
coprono i rischi di Dio e del mare e dei pirati e di tutti i generi di pericoli.
Essi coprono il rischio per la somma del 1,3%...”
Si delinea così una prima funzione dell’assicurazione, diminuire i rischi
senza pregiudicare lo spirito d’impresa degli individui; tale funzione
rimarrà esclusiva fino alla fine del XVII secolo quando in seguito a gravi
11
accadimenti (come l’incendio di Londra del 1666) si giunse alla seconda
funzione, quella di coprire i danni derivanti da catastrofi individuali e
collettive.
Si delinea, in questo modo, la concezione attuale della compagnia di
assicurazione.
Lo sviluppo delle scienze matematiche e del calcolo delle probabilità, in
seguito, portarono alla pubblicazione nel 1693 delle prime tavole di
mortalità, e a partire dal 1762 alla diffusione delle prime polizze sulla vita
ad opera della Equitable Society for the Assurances on Lives and
Survivorships di Londra.
Prima regolamentazione di valore legale nell’ambito delle assicurazioni
si ha con il Gambling Act emanato da re Giorgio III nel 1774: oltre a
consacrare lo sviluppo delle assicurazioni nel ramo vita, l’atto distingueva
tra assicurazioni e scommesse richiedendo sempre un interesse del
contraente sulla vita dell’assicurato.
La concezione di società di assicurazione e della sua attività, al contrario
degli enti creditizi, non ha subito particolari cambiamenti dal XIX secolo.
Il quadro normativo che ruota intorno all’attività assicurativa nel nostro
paese, pertanto, si basa essenzialmente sugli articoli del Codice Civile
6
, sul
TUF, il già menzionato d. lgs. n. 58/98 e successive modifiche, sul Codice
delle Assicurazioni Private, d. lgs. N. 209/05, e sulla figura dell’ISVAP
quale autorità di vigilanza che collabora con CONSOB e Banca d’Italia.
6
Art. 1882 C.C. – Nozione ‐ L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un
premio (1902, 2952), si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad essi prodotto da
un sinistro (1904 ss.), ovvero a pagare un capitale o una rendita (1872) al verificarsi di un evento attinente la
vita umana.
12
1.2 I cambiamenti dello scenario competitivo e i motivi
dell’integrazione
La precedente, sintetica e non esaustiva menzione delle più recenti e
principali fasi evolutive delle due attività ha messo in luce i principali
fattori storici, sociali, economici e istituzionali che hanno permesso lo
sviluppo parallelo delle attività bancarie e assicuratrici; sviluppo giunto a
un punto tale per cui il percorso evolutivo diventa unico per entrambe le
attività.
I molti esempi a disposizione (vedi il caso Unipol, Sai, Banca Carige,
ecc) portano a fare considerazioni molto intuitive: in primis, l’attività
assicurativa, secondo il codice civile, non è altro che una raccolta di fondi
privati a tutela di alcuni soggetti contro eventi futuri ed incerti dietro il
pagamento di un premio; si dice, pertanto, aleatorio il rischio del verificarsi
di un determinato evento dannoso per la persona o per il patrimonio.
Bisogna considerare che l’attività di raccolta fondi è stata, fino a
pochissimo tempo fa, la preoccupazione principale dell’ente creditizio,
senza la quale esso non avrebbe potuto erogare credito e quindi percepire
interessi attivi.
Va quindi da sé la semplice associazione delle due attività che si
dimostrano perfettamente compatibili: deposito nel caso della banca,
premio nel caso dell’assicurazione.
Le polizze assicurative del ramo vita, in particolare, hanno una precisa
valenza finanziaria: i tre elementi costitutivi della polizza sono la
previdenza, il risparmio e proprio l’investimento finanziario.
E in effetti, è esattamente la configurazione tecnica dell’operazione, che
prevede l’acquisizione da parte dell’assicuratore del denaro, a titolo di
13
premio, e l’investimento di una quota dello stesso nei mercati mobiliari e la
restituzione a una certa data di rendite vitalizie il cui importo è legato al
rendimento dell’operazione, delineano una natura dello strumento che ha
carattere squisitamente finanziario.
In secondo luogo, l’attuale configurazione della banca, sintetizzata nei
già citati estremi di gruppo polifunzionale e di banca universale, quale
società per azioni e quindi impresa a tutti gli effetti, rende infinitamente più
agevole l’integrazione banca-assicurazione, poiché converge efficacemente
con la forma istituzione della società di assicurazione, anch’essa società per
azioni e dotata di personalità giuridica
7
: è possibile, da parte di una holding,
l’acquisto di quote di capitale di una società assicuratrice, come è allo
stesso modo possibile che un grande ente finanziario crei al proprio interno
una costola che si occupi della raccolta fondi attraverso la sottoscrizione di
assicurazioni.
Non bisogna dimenticare poi i fenomeni di globalizzazione che hanno
interessato la società civile, industriale e finanziaria degli ultimi anni; essi
hanno provocato un aumento della competizione nei vari settori in cui
l’economia è divisa: come accade nell’industria che deve difendersi dai
concorrenti di paesi esteri, spesso forti di processi più efficienti, prodotti
nuovi o innovati o semplicemente di minori costi, dopo l’entrata nell’UE e
la creazione del SEBC, anche il mercato finanziario italiano si trova ad
essere letteralmente “investito” dalla globalizzazione e si trova di fronte
nuovi concorrenti, soprattutto nell’ambito della stessa Unione Europea,
contro i quali deve confrontarsi
8
.
7
Art. 1883 C.C. – Esercizio delle assicurazioni – L’impresa di assicurazione (2195) non può
essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni (2325, 2546) e
con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.
8
Art. 15 TUB – Succursali – 1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della
Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d’Italia può vietare lo stabilimento di una
nuova succursale per motivi attinenti l’adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione
14
Questo fenomeno ha prodotto una piena convergenza di domanda ed
offerta di prodotti finanziari sull’intero spazio mondiale, con conseguenti
nuove sfide ed opportunità e con mutamenti dei punti di individuazione dei
mercati tradizionali.
Fondamentale per il rapido sviluppo della bancassicurazione è stata
anche la veloce diffusione ed il costante miglioramento dell’automazione:
l’office automation
9
ha permesso alle imprese di indirizzare le proprie
politiche verso produzioni innovative e più convenienti rispetto a quelle
tradizionali, aprendo la strada a continui miglioramenti della qualità dei
servizi con un progressivo adattamento ai bisogni mutevoli e sofisticati
della clientela.
Il progresso tecnico, da un lato consente di allargare la gamma di
soluzioni prospettabili di fronte ad alcune problematiche rendendone la
gestione più efficiente dal punto di vista economico, dall’altro pone delle
resistenze all’introduzione di innovazioni di tipo istituzionale.
finanziaria, economica e patrimoniale della banca. 2. Le banche italiane possono stabilire
succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d’Italia. 3. Le banche
comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è
preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorità competente dello Stato
di appartenenza; la succursale inizia l’attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca
d’Italia e la CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all’autorità
competente dello Stato comunitario e alla banca le condizioni alle quali. Per motivi di interesse
generale, è subordinato l’esercizio dell’attività della succursale. 4. Le banche extracomunitarie già
operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa
autorizzazione della Banca d’Italia. 5. La Banca d’Italia, nei casi in cui sia previsto l’esercizio di
attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai
sensi del comma 3 e dell’apertura di succursali all’estero da parte di banche italiane.
9
Con i termini “office automation” si intende l’insieme del software necessario al lavoro
d'ufficio. Prevede almeno un programma di videoscrittura, un foglio di calcolo con la creazione di
grafici, un software di presentazione con semplici strumenti, di grafica vettoriale, un sistema di
posta elettronica e di trasferimento di file tramite la rete locale, la condivisione di memorie di
massa, ed infine software di produttività personale.
15
L’attività dell’intermediario è inscindibilmente legata a condizioni di
contesto (concorrenza e regolamentazione) che compongono l’insieme di
vincoli e di opportunità con le quali si opera nel sistema finanziario.
Il mutamento delle condizioni di domanda, ad esempio, può rendere del
tutto inadeguata la condotta sino ad allora tenuta da un intermediario e
richiedere un ripensamento delle strategie.
I fondamenti di economia ci insegnano che un aumento della
concorrenza in un mercato provoca una diminuzione dei prezzi: va da se,
quindi, che i margini di guadagno di un ente creditizio devono
necessariamente essere competitivi, soprattutto nello scenario
concorrenziale che già dagli anni ’90 va configurandosi.
Appare quindi naturale una svolta verso la creazione di gruppi o di enti
di grandi dimensioni, sulla base del modello degli enti creditizi e finanziari
della Germania, forte del proprio peso economico e politico in ambito UE,
che assicuri profitti attraverso attività differenziate ma tra loro compatibili e
che ben si adattano alle strutture, ai processi e alle competenze tipiche sia
delle banche sia delle società di assicurazioni.
16
1.3 La struttura del lavoro
La presente analisi ha l’obiettivo di fare luce su un fenomeno
relativamente nuovo nel panorama finanziario italiano, ma in forte e
costante sviluppo sia dal punto di vista dimensionale che dal punto di vista
delle “masse” gestite.
La premessa storica appena presentata ha come obiettivo quello di
formare nella mente del lettore un quadro abbastanza completo che illustri i
più recenti mutamenti politici, economici, sociali e culturali che hanno
interessato il nostro Paese e quelli dell’Unione Europea.
La conoscenza e la comprensione di tali eventi sono fondamentali per la
comprensione di quello che è il tema fondamentale del lavoro:
l’integrazione operativa ed istituzionale tra istituti di credito e compagnie di
assicurazione.
Per esporre nel migliore dei modi il fenomeno, si è deciso di suddividere
il lavoro in sei parti; oltre il presente capitolo introduttivo, si parlerà del
fenomeno dell’integrazione dal punto di vista teorico, esponendo nella
maniera più limpida possibile quali sono le attività interessate dal punto di
vista della banca e dell’assicurazione, quali sono le diverse modalità
attraverso esso si manifesta e i relativi processi di integrazione.
Verranno analizzate le norme che regolano sia l’integrazione come
processo istituzionale di accorpamento o partnership tra due imprese, sia dal
punto di vista operativo; in questo caso, però, oltre alle leggi nazionali,
anche gli atti emanati dagli organi di vigilanza (Isvap e Consob) e cha anno
carattere vincolante per l’operatività degli intermediari finanziari.
Sarà interessante notare come la compagnia di assicurazione,
nell’emissione di particolari tipi di prodotti, debba rispettare i regolamenti
17
Consob (alla quale generalmente devono sottostare le banche) tanto quanto
quelli dell’Isvap, nel normale esercizio dell’attività assicurativa.
Sarà successivamente analizzato l’impatto del fenomeno della
bancassicurazione nei mercati europei e globali mettendo in luce in quali
paesi il fenomeno è comune e diffuso, e in quali, al contrario, esso stenta a
diffondersi a vantaggio delle tradizionali modalità di collocamento dei
prodotti bancari e assicurativi. Ovviamente si vedrà quali sono i motivi
culturali ed economici che influenzano l’evoluzione di un particolare tipo di
mercato.
Si passerà poi ad un’analisi approfondita del mercato italiano, della sua
struttura e degli attori più importanti indicando quali sono i “campioni”
nazionali, le modalità operative, le competenze e le capacità proprie di
ognuno, le tipologie di business nelle quali sono presenti e i mercati esteri
nei quali, in alcuni casi, sono presenti.
L’analisi prevede poi uno spaccato che illustra il fenomeno visto sia dal
punto di vista del cliente che da quello dell’impresa: si vedranno, quindi,
quali sono i vantaggi per i clienti bancari e per i sottoscrittori di polizze
assicurative, quali sono i miglioramenti nel servizio post vendita offertogli e
nella varietà di prodotti a sua disposizione.
Per quanto riguarda l’intermediario, invece, saranno analizzati i
principali punti di forza e di successo (come ad esempio la riduzione di
costi di esercizio e la condivisione di informazioni vitali) e le criticità che
minano l’efficace svolgimento dell’attività (come ad esempio gli elevati
costi per l’acquisizione di altre imprese, in alcune modalità di integrazione,
o la necessità di un’adeguata formazione del personale).
Il successivo capito, invece, tratta il fenomeno dell’integrazione tra
banche e assicurazione dal punto di vista empirico: è analizzato il caso del
18
Gruppo Unipol, uno dei principali attori del mercato italiano sia nel campo
della sola assicurazione, sia in quello della bancassicurazione.
Il ruolo svolto dall’azienda obbliga a procedere con una breve storia del
Gruppo, dalle origini (in cui la polizza Uni Pol veniva concessa come mero
“optional” agli acquirenti delle automobili Lancia) sino ai giorni nostri, nei
quali svolge un ruolo di primissimo piano quale conglomerato finanziario.
Sulla base dei dati presenti nel bilancio consolidato 2006 (il più recente a
disposizione), si procederà ad un’esposizione dei più rilevanti fatti che
riguardano l’esercizio: questi fatti si riferiscono essenzialmente al cambio
dei vertici aziendali (legato al famoso scandalo “bancopoli”) e al processo
di riorganizzazione da questi messo in atto.
Si procederà poi alla presentazione delle varie compagnie che
compongono il Gruppo Unipol, alla fine dell’esercizio 2007: verranno
descritte le diverse compagnie assicurative del gruppo, ponendo enfasi su
quelle che esercitano anche l’attività attraverso il canale bancario, e le
società di carattere più spiccatamente finanziario quali Unipol Banca o
Unipol Merchant.
Si noterà anche quanto appare evidente il carattere imprenditoriale dei
grandi gruppi finanziari: Unipol, infatti, è proprietario di un complesso
alberghiero a Terrasini, in provincia di Palermo, che viene utilizzato anche
come punto ricreativo per gli stessi dipendenti.
Si passerà poi alla descrizione delle modalità attraverso le quali il
Gruppo colloca i propri prodotti presso i consumatori: lo studio della rete
distributiva chiarirà l’incidenza della componente bancaria della
distribuzione del prodotto assicurativo (modalità che identifica l’attività di
bancassicurazione, oggetto dell’intero lavoro), e dell’incidenza delle più
classiche reti di agenzie e broker.