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INTRODUZIONE
Durante gli studi svolti in occasione della tesi di laurea triennale piø volte trovai brevi citazioni
della ‘celebre Instructio pro formandis processibus in causis strigum, sortilegiorum et
maleficiorum’. Le pochissime righe che di volta in volta leggevo, citate perlopiø in nota a piè
pagina, accesero in me la curiosità di conoscere il contenuto di un documento inquisitoriale
improntato a moderazione e cautela; non mi fu difficile reperire il testo riprodotto in fac-simile
nel lavoro di Luigi De Biasio in I processi dell’Inquisizione in Friuli dal 1648 al 1798.
1
Le
difficoltà sorsero quando, consultando la bibliografia a riguardo, scoprii che attualmente esistono
solamente due studi esclusivi sul documento preso in considerazione, il lavoro di John Tedeschi
in Il giudice e l’eretico
2
e il capitolo di Rainer Decker in Die Papste und die Hexen
3
complessivamente una trentina di pagine (sommate) che, tra l’altro, giungono a posizioni
diverse.
Gli unici dati certi di cui allo stato attuale degli studi possiamo disporre sono pochissimi:
si tratta di un’istruzione emanata dalla Congregazione del Sant’Ufficio che comparve edita per la
prima volta riassunta nel 1625 all’interno della seconda edizione del Sacro Arsenale, un manuale
inquisitoriale di Eliseo Masini, successivamente nel 1651 nel De potestate angelica di Giovanni
Castaldi, nel 1655 nel Tractatus de officio sanctissimae inquisitionis di Cesare Carena e solo nel
1657 stampata dalla Camera Apostolica vaticana, edizioni, tuttavia, che presentano alcune
diversità testuali tra loro. Sappiamo, inoltre che negli anni precedenti alla stampa il documento
circolò in forma manoscritta nelle sedi inquisitoriali d’Italia. Rimangono di difficile soluzione
1
L. De Biasio (a cura di), I processi dell’Inquisizione in Friuli dal 1648 al 1798, Villa Manin di Passariano, Udine
1978.
2
J. Tedeschi, Il giudice e l’eretico, Vita e pensiero, Milano 1997.
3
R. Decker, Die Päpste und die Hexen. Aus den geheimen Akten der Inquisition, Primus Verlag, Darmstadt 2003.
Le conclusioni a cui giunse Decker sono reperibili in Nascita e diffusione dell’istruttoria processuale della curia
romana contro le streghe, (Conferenza a un Symposium della Università di frankfurt “Die romischen
Kongregationen von Inquisition und Index und die Wissenskulturen der Neuzeit”, 18 Maggio 2000). Testo on-line.
7
diversi problemi relativi alla paternità del documento, alla sua redazione e alla motivazione della
stampa.
Nel presente lavoro, dopo aver delineato brevemente la natura, l’origine ed il primo
sviluppo dell’Inquisizione, viene offerto un quadro complessivo del dibattito teorico e teologico
sulla stregoneria svoltosi in particolare tra il quindicesimo ed il sedicesimo secolo; di seguito si è
ritenuto opportuno inquadrare il fenomeno della stregoneria e della sua repressione in Europa ed
in Italia evidenziando i meccanismi che facilitarono lo scatenarsi di fenomeni di caccia alle
streghe e, parallelamente, ciò che contribuì a limitare la repressione, prima fra tutti la richiesta di
provare il corpus delicti ovvero che morte o infermità avessero realmente origine da maleficio.
In tale cornice, tenuto presente anche del rapporto tra Inquisizione, stregoneria e tribunali
secolari in Italia nel primo Seicento, è presentata la trattazione dell’Instructio con una dettagliata
analisi delle questioni ancora aperte e dello stato attuale degli studi. Infine sono esposte le tracce
della presenza del documento nell’archivio arcivescovile di Udine.
Lo studio sulle opere di giuristi e teologi è stato svolto su testi ampiamente antologici e,
quando possibile, ricercando la fonte diretta; si è avuta occasione di consultare alcuni volumi
cinque-seicenteschi quali il De agnoscendis assertionibus di Arnaldo Albertini, il De Catholicis
institutionibus di Diego Simancas, il Compendio dell’arte essorcistica di Girolamo Menghi, i
citati Sacro Arsenale, De potestate angelica e Tractatus sanctissimae inquisitionis, il De
incostantia in iure admittenda vel non di Francesco Albizzi e la Bibliotheca Chronologica di
Andrea Rovetta; per il testo delle bolle papali ci si è basati sul Magnum Bullarium Romanum. Gli
archivi consultati sono stati l’archivio arcivescovile di Udine, l’archivio statale di Venezia e
l’archivio diocesano di Concordia-Pordenone.
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1. ERESIA ED INQUISIZIONE
L’Inquisizione fu un tribunale ecclesiastico straordinario che si sovrappose alla giustizia secolare
e a quella ordinaria ecclesiastica -il cui giudice era il vescovo diocesano-, con funzione
inquirente e giudiziaria. La procedura inquisitoria fu trasmessa al medioevo dal diritto romano di
età imperiale; essa era prevista per i crimen laesae maiestatis.
4
1.1 SACRA SCRITTURA E TRADIZIONE: GARANZIA DELL’ORTODOSSIA CATTOLICA.
Nel I secolo d.C. nacquero e si diffusero le prime comunità cristiane, inizialmente grazie alla
predicazione degli apostoli, testimoni diretti del Cristo, in seguito grazie agli scritti ed alla fede
che questi avevano direttamente o indirettamente consegnato. Le prime testimonianze di
professione di fede le troviamo in ambito battesimale, liturgico e catechetico; la Chiesa si
definiva anzitutto in relazione a se stessa ed ai suoi catecumeni in quelli che erano i nuclei
fondamentali della propria fede.
Con il maturare ed il diffondersi del cristianesimo nello spazio e nel tempo, si sviluppò anche la
riflessione teologica ed i padri della Chiesa nei primi secoli diedero un enorme contributo, con i
loro scritti e nei diversi concili di Nicea (325), Costantinopoli (381), Efeso (431) Calcedonia
(451) nel gettare le fondamenta di quella che oggi è la dottrina cattolica e non solo.
All’interno di questa riflessione che vide problematiche concernenti l’affidabilità o meno dei
vangeli che si erano diffusi, la natura di Gesø, della Trinità e di Maria diverse furono le strade
intraprese e le opinioni dei Padri spesso si trovarono in contrasto tra loro. Nel tempo si cercò di
definire quali erano i binari entro cui la riflessione poteva maturare rimanendo fedele alla
tradizione apostolica. Ireneo di Lione (130 – 202) riguardo alla polemica che contrappose
4
Cfr. N. Cohn, I demoni dentro, le origini del sabba e la grande caccia alle streghe, Unicopli, Milano 1994, p. 62.
9
“cattolici” e gnostici circa l’interpretazione delle scritture sostenne che garanzia
dell’interpretazione era il deposito di fede ormai fissato nei suoi punti fondamentali
5
. La fede
apostolica, contrariamente a quanto sostenevano gli gnostici era pubblica, unica nel suo
contenuto e trasmessa dallo Spirito Santo, essa costituisce
L’insegnamento degli apostoli; la struttura originale della Chiesa sparsa nel mondo intero; il
segno distintivo del corpo di Cristo, che consiste nella successione dei vescovi, ai quali gli
apostoli hanno affidato le Chiese locali; la custodia immutabile delle Scritture, giunta sino a noi,
che implica tre cose: un computo integrale (…) un’interpretazione legittima, appropriata, esente
da pericolo e da bestemmia; infine, il dono sovreminente dell’amore.
6
Dai concili di Nicea (325) e Costantinopoli (381) nacque il simbolo nicenocostantinopolitano,
esso riunisce gli articoli basilari di fede; in seguito fu inserito nella liturgia eucaristica ed è
giunto sino alle celebrazioni odierne.
Vincenzo di Lerino
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(† 450) era consapevole che il patrimonio della fede apostolica era destinato
ad ampliarsi, lo stesso Gesø aveva promesso che lo Spirito Santo avrebbe guidato la comunità
cristiana verso “la verità tutta intera”:
La caratteristica del progresso è che una cosa aumenti, rimanendo sempre identica a sØ; la
caratteristica del mutamento è che una cosa si trasformi in un’altra. Crescano dunque e
progrediscano molto l’intelligenza, la scienza, la saggezza, sia dei singoli come di tutti insieme,
sia di un solo uomo come di tutta la Chiesa a seconda dell’età e dei secoli; ma però (sic) sempre
nella stessa natura, cioè nello stesso dogma, nello stesso senso, nello stesso pensiero.
8
Il lerinense definì un criterio di ortodossia per discernere quali tra i continui apporti che la
riflessione teologica maturava erano da considerarsi conformi alla tradizione apostolica; garanzia
5
Cfr., M. Simonetti, E. Prinzivalli, Storia della letteratura cristiana antica, Piemme, Casale Monferrato, 2002, pp.
94-98.
6
Ireneo di Lione, Contro le eresie, cit. in E. Cattaneo, Trasmettere la fede, San Paolo, Milano, 1999, p.79.
7
Vincenzo de Lerino, (?-450 ca.)
8
Vincenzo di Lerino, Commonitorium, cit. in, Ivi, p. 101.
10
per un simile accrescimento era la fedeltà a “quod ubique, quod semper, quod ab omnibus
traditum est”.
9
Sacra Scrittura, Concili, riflessione patristica, liturgia costituiscono la tradizione scritta e non
scritta su cui si fonda il Magistero della Chiesa. Su questo patrimonio lungo i secoli si è definita
la fede cattolica e di conseguenza furono identificate le eresie. Ai vescovi spettava il compito di
educare alla fede e di individuare le deviazioni che di volta in volta potevano nascere nei loro
territori, essi furono i primi giudici di fede. Dal IV secolo, con la cristianizzazione dell’impero
romano , l’inserimento nella comunità ecclesiale costituiva anche l’inserimento nella comunità
sociale a tal punto che si può affermare che con il sacramento del battesimo una persona riceveva
anche diritti civili e politici.
10
Ora, intrinsecamente il peccato ha una valenza teologica ed una antropologica. ¨ un atto libero
contro Dio, contro l’uomo e contro l’umanità
11
: è un atto che ha una dimensione religiosa,
spirituale ed una sociale. Nel momento in cui la società si identificava con la cristianità ciò che
era un pericolo per la religione potenzialmente veniva percepito come un pericolo per la società
poichØ ne minava dall’interno le matrici socio-culturali. In tutto il medioevo non solo le autorità
religiose ma anche quelle civili temettero la diffusione delle eresie e di pari passo cercarono di
estirparle.
Lo stesso Carlo Magno si preoccupò di conservare l’ortodossia dei testi liturgici, di istruire il
clero, di contrastare la diffusione di superstizioni magico-popolari.
12
9
Cfr. Ivi, pp. 94-95.
10
Cfr. E. Brambilla, La giustizia intollerante, Carrocci, Roma 2006, p. 21.
11
Cfr. B. F. Pighin, I fondamenti della morale cristiana, Edizioni Dehoniane, Bologna 2002, pp.294-296.
12
Cfr. A. Barbero, Carlo Magno. Un padre dell’Europa, Laterza, Bari 2004, p. 273.
11
1.2 LA NASCITA DELL’INQUISIZIONE MEDIEVALE
Quando nel XII secolo si diffuse, a partire dall’Ile de France, in diverse zone d’Europa l’eresia
catara, i re e l’Imperatore assieme al Papa emisero una serie di disposizioni che lentamente
portarono alla nascita dell’Inquisizione medievale. Come si è detto, il compito di condannare le
eresie spettava ai vescovi, per questo nel 1184 a Verona il papa Lucio III
13
alla presenza
dell’Imperatore Federico I
14
con la bolla Ad abolendam
15
diede ai vescovi il compito di ricercare
gli eretici durante le loro visite biennali alle diocesi. Nel 1199 Innocenzo III
16
nella bolla
Vergentis in senium
dichiarò l’eresia come una colpa di lesa maestà (concetto derivato dal diritto romano e vi applicò
le pene previste, pur ribadendo che anche in questi casi la Chiesa non doveva trascurare il dovere
della misericordia. Il concilio lateranense trasformò queste norme in comune legge della Chiesa,
riconfermò la legittimità delle ricerche che si svolgevano di parrocchia in parrocchia, prescrisse
l’inizio del processo ex officio (senza aspettare l’accusa), la confisca dei beni e la cessione dei
condannati al braccio secolare, che doveva provvedere alla punizione con la animadversio
debita.
17
13
Ubaldo Allucignoli da Lucca, salì al soglio di Pietro con il nome di Lucio III dal 1181 al 1185.
14
Federico I Imperatore detto Barbarossa (1120 circa-1190)
15
«Ideoque nos, carissimi filii nostri Friderici illustris Romanorum imperatoris semper Augusti, praesentia pariter
et vigore suffulti, de communi consilio fratrum nonstrorum, necnon aliorum patriarcharum, archiepiscoporum,
multorumque principum, qui de diversis mundi partibus convenerunt (…). In primis ergo Catharos et Patarinos, et
eos qui se Humiliatos vel Pauperes de Lugduno, falso nomine mentiuntur, Passaginos, Iosephinos, Arnaldistas,
perpetuo decernimus anathemati subiacere. (…) Ad haec de episcopali consilio. Et suggestione culminis imperialis
et principum eius, adiecimus, ut quilibet archiepiscopus vel episcopus, per se vel archidiaconum suum, aut per alias
honestas idoeasque personas, bis vel semel in anno, parochiam in qua fama fuerit haereticos habitare, circumeat; et
ibi tres vel plures boni testimonii viros, vel etiam si expedire videbitur, totam viciniam iurare compellat, quod si
quis ibidem haereticos sciverit, vel aliquos occulta conventicula celebrantes, seu a communi conversatione fideliu
vita et moribus dissidentes, eos episcopo vel archidiacono studeat indicare. (…) Statuimus insuper, ut comites,
barones, rectores, consules civitatum, et aliorum locorum iuxta commonitionem archiepiscoporum et episcoporum,
praestito corporaliter iuramento promittant, quod in omnibus praedictis fortiter et efficaciter, cum ab eis fuerint
exinde requisiti, Ecclesiam contra haereticos, et eorum complices adiuvabunt, et studebunt bona fide, iuxta officuim
et posse suum, ecclsiastica similiter et imperalia statuta circa ea, quae dixismus, ececutioni mandare. (…)» cfr.
Magnum Bullarium Romanum, tomo III, Seb. Franco, H Foryet, H. Dalmazzo Editoribus, Torino, 1858, pp. 20-22.
16
Giovanni Lotario figlio del conte di Segni, salì al solio di Pietro con il nome si Innocenzo III dal 1198 al 1216.
17
H. Jedin, Storia della Chiesa, Jaka Book, Milano 1976, vol. V/1, pp.301-302.
12
In seguito furono il re di Francia e lo stesso Imperatore ad accogliere le disposizioni
ecclesiastiche inserendovi la pena di morte: Federico II
18
tra il 1220 ed il 1239 emanò una serie
di leggi in cui per l’eresia, crimine di lesa maestà divina, era previsto il rogo.
Luigi VIII
19
nell’aprile del 1226 stabilì che venissero puniti gli eretici e i loro sostenitori i primi
con l’animadversio debita, i secondi con la confisca dei beni e l’infamia:
Stabiliamo che gli eretici che si sono allontanati dalla fede cattolica, e che con tale nome sono
stati giudicati, essendo stati condannati di eresia dal vescovo locale o da un altro ecclesiastico
avente facoltà, vengano puniti con la giusta pena, questo ordiniamo e con fermezza decretiamo
affinchØ nessuno accolga o difenda in alcun modo gli eretici o ritenga di prestare loro aiuto, e se
qualcuno osasse agire contro quanto stabilito non venga ammesso nØ a testimoniare nØ a garanzia
di un altro, non possa fare testamento, nØ ricevere in eredità i beni di un alcuno; vengano
confiscati i suoi beni mobili ed immobili che in nessun modo saranno ritornati nØ a lui nØ alla sua
discendenza.
20
Collaborazione tra autorità laiche e religiose confermata dal suo successore nel 1229.
Gregorio IX
21
estese a tutti i comuni la validità della pace stipulata tra i comuni della Lega
Lombarda e l’Imperatore: venivano accolti nei singoli statuti locali i decreti papali e le
costituzioni imperiali contro l’eresia; inoltre, nel 1231 accolse ufficialmente le costituzioni
federiciane e con esse la pena di morte al rogo, e le disposizioni del Senato romano previste per
gli eretici recidivi.
18
Federico II, nipote di Federico Barbarossa, fu Imperatore dal 1220 al 1250.
19
Luigi VIII detto Luigi il Leone, fu re di Francia dal 1223 al 1226.
20
«Statuimus quod haeretici qui a catholica fede deviant, quocumque nomine censetur, postquam fuerint de haeresi
per episcopum loci vel per aliam personam ecclesiasticam quae potestatem habeat comdemnati, indilate
animadversione debita puniantur, ordinantes et firmiter decernentes ne quis haereticos receptare vel defensare
quomodolibet aut ipsos fovere praesumat, et si quis contra praedicta praesumpserit facere, nec ad testimonium nec
ad honorem aliquem de caetero admittatur, nec possit facere testamentum, nec successionem alicuius hereditate
habere; bona ipsius mobilia et immobilia ipso facto (sint confiscata) ad ipsum vel ad ipsius posteritatem nullatenus
reversura» cfr. H. Jedin, cit., p. 302 nota 15.
21
Ugolino di Anagni, salì al soglio di Pietro tra dal 1227 al 1241.