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primi sette mesi del 2007 (gennaio: -6,7%; febbraio: -8,5%; marzo -10%;
aprile: -7,5%; maggio: -12,1%; giugno: -11,7%; luglio: -5,4%; agosto: -6,7%).
Complessivamente la spesa farmaceutica netta SSN nei primi otto mesi del
2007 è diminuita del 8,7%, attestandosi a 7.686 milioni di euro, pari a 130,83
euro per ciascun cittadino italiano.
Tenendo conto di tale andamento e dei primi dati del mese di settembre
2007, si può ipotizzare che a fine anno la spesa si attesti tra 11.300 e 11.400
milioni di euro, con un calo, rispetto al 2006, oscillante tra il 7,5% e l’8%, e si
collochi nettamente al di sotto del tetto del 13% della spesa sanitaria, pari
a 12.229 milioni di euro.
Al calo di spesa non corrisponde una diminuzione del consumi che, al
contrario, sono in aumento. Nel mese di agosto 2007, in particolare, il
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numero delle ricette è aumentato del 3,4%. Complessivamente, nei primi
otto mesi del 2007 il numero delle ricette è aumentato del 4,2%,
attestandosi a oltre 348 milioni, pari a 5,92 ricette per ciascun cittadino. Nei
primi otto mesi del 2007 sono state erogate a carico del SSN circa 644
milioni di confezioni di medicinali, quasi 11 confezioni per ciascun cittadino
italiano.
A fronte dell'aumento del numero delle ricette, è evidente come il calo di
spesa nei primi otto mesi del 2007 sia dovuto alla riduzione del valore medio
di ciascuna ricetta (-12,4%): vengono, cioè, prescritti più farmaci, ma di
prezzo mediamente più basso. Tale risultato è il frutto degli interventi sui
prezzi dei medicinali varati dall'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA - (taglio
selettivo dei prezzi dei farmaci a maggior impatto sulla spesa, in vigore dal
15 luglio 2006, e ulteriore taglio generalizzato del 5% dei prezzi di tutti i
medicinali, in vigore dal 1° ottobre 2006), ma anche degli interventi di
contenimento varati dalle Regioni.
A tale proposito si segnalano, in particolare, l'estensione del rimborso di
riferimento alla categoria degli inibitori di pompa protonica, applicata da
alcune Regioni (Puglia, Abruzzo, Sardegna, Liguria, Calabria, Campania,
Lazio), gli interventi sui ticket (reintroduzione del ticket dal 1° gennaio 2007
in Abruzzo e Campania e rimodulazione del ticket in Sicilia dal 4 aprile
2007), la distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, o tramite le
farmacie a seguito di specifici accordi, di medicinali acquistati dalle ASL (i
cui costi di acquisto gravano sulla voce "beni e servizi" della spesa
sanitaria). Al riguardo si segnala che accordi con le farmacie per la
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distribuzione di medicinali acquistati dalle ASL sono in atto in Valle d'Aosta,
Piemonte, Liguria, Lombardia, Bolzano, Trento, Friuli-Venezia Giulia, Marche,
Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna.
A seguito degli interventi sui ticket, l'incidenza delle quota di
partecipazione a carico dei cittadini sulla spesa lorda è passata dal 3% dei
primi otto mesi del 2006 al 4,1% dello stesso periodo del 2007. Nelle Regioni
che non applicano ticket (dove i cittadini pagano solo l'eventuale
differenza tra prezzo di riferimento e prezzo della specialità medicinale più
costosa) le quote di partecipazione hanno un'incidenza sulla spesa lorda
tra l'1% e l'1,7% e nelle Regioni con ticket più incisivo tra il 6,5% e il 7,5%.
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L’andamento della spesa farmaceutica in Italia
Il grafico n. 2, che segue, pone in correlazione, Regione per Regione,
l'andamento della spesa netta e del numero delle ricette nei primi otto
mesi del 2007 rispetto allo stesso periodo del 2006.
Il calo di spesa è generalizzato in tutte le Regioni. Generalizzato anche
l'aumento del numero delle ricette, con l'esclusione della Campania (-
0,4%), dove da gennaio è in vigore un ticket per confezione, che ha
evidentemente prodotto un effetto calmieratore. Un effetto analogo è
stato prodotto dal ticket anche in Abruzzo, dove il numero delle ricette è
aumentato in misura minure rispetto alle altre regioni.
La spesa per i farmaci utilizzati in regime di ricovero concorre a determinare
il tetto della spesa farmaceutica complessiva, pari al 16% dell’intera spesa
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sanitaria, per questo è soggetta a monitoraggio da parte della Regione,
che è tenuta a non superare il tetto previsto.
Continuità ospedale – territorio: aspetti clinici ed economici. Diverse
categorie di farmaci
I medicinali del Servizio Sanitario Nazionale si dividono in due classi:
Medicinali di fascia A e Medicinali di fascia C.
Fino al 1 luglio 2001 era prevista anche una fascia B, a parziale carico del
SSN, che comprendeva farmaci non essenziali ma di rilevante interesse
terapeutico.
1. Medicinali di fascia A (medicinali essenziali e medicinali per malattie
croniche)
Sono medicinali impiegati per patologie gravi, croniche e acute; sono
inclusi nella fascia A tutti i medicinali ritenuti essenziali per assicurare le cure
previste nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA).
I medicinali di fascia A sono a carico del SSN; alcuni di essi lo sono solo in
ambito ospedaliero (Fascia H, divisa in osp-1 e osp-2).
Possono essere prescritti dal medico di famiglia su apposito ricettario, dai
medici di guardia medica, del pronto soccorso, dagli specialisti
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ambulatoriali, dai medici ospedalieri a seconda delle diverse disposizioni
delle leggi regionali. La erogabilità SSN di tali medicinali ha valore
nell’ambito della regione in cui la ricetta è stata emessa. Alcuni farmaci
necessitano, per l’ erogabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, di
un apposito piano terapeutico redatto da uno specialista riconosciuto a
livello dell’Azienda Sanitaria Locale, che prescrive il farmaco dopo aver
riconosciuto la necessità di assunzione del farmaco da parte del paziente,
e quindi la completa gratuità per lo stesso. La regolarità delle prescrizioni in
regime di esenzione per i farmaci facenti parte del prontuario ospedale –
territorio prevede una duplice via di distribuzione: da parte di strutture
pubbliche e alle farmacie aperte al pubblico, in entrambi i casi in regime
assistenziale. I medicinali inclusi in fascia A sono individuati da un apposito
prontuario predisposto dal Ministero della Salute che viene periodicamente
aggiornato e la cui validità si estende su tutto il territorio nazionale. In altri
termini, un assistito del Veneto, come anche uno della Calabria, potranno
recarsi nella loro farmacia di fiducia e ricevere gratuitamente lo stesso
medicinale (eventualmente con ticket). Alcuni medicinali sono sottoposti a
note limitative alla prescrizione, cioè sono prescrivibili in fascia A solo per
pazienti affetti da determinate patologie (in caso contrario sono da
considerarsi in fascia C). E’ responsabilità del medico stabilire se il paziente
abbia o meno diritto ad ottenere il farmaco in regime assistenziale e in
questo senso, quando utilizza il ricettario del Servizio Sanitario Nazionale,
deve indicare la classe di appartenenza del medicinale e la nota AIFA,
dove prevista, per evitare incertezze sul suo reale intendimento da parte
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del farmacista e usi non corretti della ricetta.
L'attuale normativa prevede che l’AIFA individui e pubblichi la “lista di
trasparenza” , cioè una lista di medicinali equivalenti di fascia A con i
relativi prezzi di riferimento. Il prezzo di riferimento rappresenta il valore
massimo di rimborso da parte del SSN per un medicinale contenente il
principio attivo relativo alla confezione di riferimento indicata. La differenza
a carico dell’assistito costituisce la quota che il paziente deve pagare nel
caso in cui il prezzo del medicinale sia superiore al valore di riferimento. Se il
prezzo del medicinale è minore o uguale al valore di riferimento non vi è
alcun costo a carico dell’assistito.
Se il medico prescrive un medicinale presente nella lista di trasparenza con
prezzo superiore a quello massimo di rimborso, può vietare, con
un’apposita indicazione sulla ricetta (“non sostituibile”), la sostituzione dello
stesso da parte del farmacista. Nel caso in cui il medico, invece, non ne
faccia espresso divieto, il farmacista può sostituire la prescrizione con un
medicinale equivalente purché il paziente accetti la sostituzione proposta.
E’ importante precisare che nel caso in cui il medico indichi sulla ricetta la
non sostituibilità del medicinale prescritto, o il paziente non accetti la
sostituzione proposta dal farmacista, la differenza di prezzo tra il medicinale
dispensato e quello massimo di rimborso è a carico dell’assistito (ad
eccezione degli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia).
Alcune Regioni italiane hanno introdotto un ticket sui medicinali di fascia A
(in genere una quota fissa per confezione o per ricetta) ed hanno
autonomamente individuato le categorie di soggetti esenti da tale ticket,
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tra i quali, talvolta, gli esenti per malattia cronica. Per conoscere nel
dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale sui medicinali di fascia A è
bene rivolgersi direttamente alla propria Azienda Sanitaria Locale o alla
Regione di appartenenza.
2. Medicinali di fascia C (medicinali non essenziali)
Sono medicinali utilizzati per patologie di lieve entità, o considerate minori,
che, quindi, non sono considerati “essenziali” o “salvavita”.
Con la legge 311/2004 (legge Finanziaria 2005) è stata individuata una
nuova fascia di medicinali, la C-bis, che comprende i medicinali non
soggetti a ricetta medica, con accesso alla pubblicità al pubblico, cioè i
medicinali di automedicazione.
I medicinali delle fasce C e C-bis sono a totale carico del paziente.
Il D.L. 20 maggio 2005 n. 87, convertito con modificazioni nella legge n.149
del 26 luglio 2005, ha introdotto delle novità per i medicinali di fascia C e C-
bis:
ξ per i medicinali di fascia C, da vendersi dietro presentazione di ricetta
medica, il farmacista è obbligato ad informare il paziente dell’eventuale
presenza di medicinali aventi la stessa composizione quali-quantitativa e la
stessa forma farmaceutica e un prezzo più basso, se il paziente accetta il
farmacista può sostituire il medicinale prescritto con un equivalente di
prezzo minore. Il farmacista non può effettuare la sostituzione se sulla ricetta
il medico ha indicato la non sostituibilità del medicinale;