Capitolo 1
Imputabilità fra diritto e
empiria
Per il buon funzionamento del sistema penale, deve esistere un rap-
porto di complementarietà e di interdipendenza tra diritto penale le altre
scienze umane.
Si pone il problema di come rendere metodologicamente compati-
bili, rispettivamente, il punto di vista normativo e quello proprio delle
scienze empirico-sociali, tanto più che, specie sul piano penalistico, la
specificità dell'approccio giuridico-normativo continua ad assolvere ine-
ludibili funzioni garantistiche di limite alla punitiva statale 1.Anche le
conoscenze del dato metagiuridico debbono adeguarsi a queste esigenze
garantistiche e, in particolare, a quelle di legalità e certezza giuridica, al
fine di raggiungere come obiettivo un nuovo modello integrato di scienza
penalistica.
Il problema del rapporto tra dato empirico e realtà normativa non
può essere in nessun caso discusso quale problema di preminenza tra
1Fiandaca, I presupposti della responsabilità penale tra dogmatica e scienze sociali, pag
31,Padova 1981
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Imputabilità fra diritto e empiria
scienze sociali e scienze giuridiche, nè tanto meno come problema di con-
correnza nella miglior regolamentazione di situazioni di conflitto, bensì
quale problema di competenze funzionali, con la riserva di precisare
ampiezza e contenuti dei rispettivi ruoli.
D'altra parte si è precisato che l'apertura del sistema penale alle
scienze empirico-sociali e a quelle naturali non è solo una questione di
metodo, ma è la via attraverso la quale la dogmatica penale, e più in
generale il diritto penale, si aprono alla realtà sociale. Ne appare or-
mai sostenibile la tesi che ritiene che il diritto penale potrebbe risultare
indebolito in seguito ad una utilizzazione delle scienze empirico-sociali.
2
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Si manifesta l'esigenza di un sistema penale, e con esso di una polit-
ica criminale, le cui opzioni e aspirazioni siano strettamente agganciate
al reale, onde assicurare l'efficienza del sistema e nello stesso tempo il
controllo di esso. Per questo motivo, si rileva particolarmente utile l'ap-
porto di quelle scienze che con le loro ricerche empiriche offrono dati e
informazioni non altrimenti ottenibili, che sarà compito poi del penalista
tradurre in schemi di azione adeguati alle esigenze ed ai principi di una
scienza normativa, quale appunto la scienza del diritto penale. 3
Sono queste le premesse la cui deve muovere la nuova scienza giuridico-
penale per arrivare ad una concezione sistematica caratterizzata dal con-
correre e dal integrarsi di più linguaggi scientifici riguardanti lo stesso
oggetto.4
2Bertolino, L'imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale, Milano, Giuffrè, 1990,pag
12
3Monaco, Sulla teoria e prassi del rapporto tra diritto penale e criminologia, in Studi Urbinati
1980/81,pag 5
4Come ad esempio in Roxin, Sul problema del diritto penale della colpevolezza, in Riv. it. dir.
proc. pen.1984,p.18 ss
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1.1 Imputabilità fra diritto e empiria
Entro tale concezione non sembra più trovare spazio una definizione
del diritto penale come pura costruzione formale di norme repressive, che
ha finito con il dare vita alla profonda frattura fra la teoria e la pras-
si: si tratta invece di procurare un efficace soluzione al problema della
devianza, in modo che essa non si riduca a una questione di controllo
puramente repressivo.
Una scienza giuridica orientata in tal senso sarà altresì caratter-
izzata metodologicamente da uno spostamento del proprio punto di
osservazione dal piano esclusivamente normativo a quello descrittivo-
analitico, con un cambiamento di prospettiva tale da consentire una
ricostruzione in chiave funzionale degli istituti fondamentali, compreso
quello dell'imputabilità.
1.1 Diritto penale e scienze sociali
Al compito di interagire col sistema penale non può certo sottrarsi la
criminologia,i cui rapporti con tale sistema sono tuttavia problematici.
Se da una parte la quasi identità dell'oggetto di studio, il fenomeno
criminale, spinge a una costante e reciproca collaborazione, dall'altra la
diversità di angolazioni dal quale viene considerato rende più difficile
questa cooperazione.
Infatti il diritto penale ha un punto di vista logico-astratto e positivo-
concreto delle norme, mentre la criminologia si interessa all'essenza
fenomenica del delitto e del suo autore.
Il punto d'incontro tra le due discipline potrebbe trovarsi solo muoven-
do su due direttrici convergenti: da un lato impostare criticamente, e
quindi senza preconcetti, il problema delle costanti criminologiche, dal-
l'altro, per quanto riguarda il diritto penale, riconoscere che esso non è
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1.1 Imputabilità fra diritto e empiria
soltanto esegesi e dogmatica della legge positiva, ma anzitutto scienza di
costruzione delle norme e che, come tale, deve fare necessario riferimento
al mondo della natura. 5
Al diritto penale spetterebbe il compito di definire i comportamenti
vietati, attraverso la definizione delle fattispecie incriminatrici, ma, in
tale opera il diritto penale è legato a certi presupposti di carattere
naturale ed esso stesso è prodotto di determinazioni psichiche: così che
non può concepirsi logicamente il diritto penale dissociato dall'uomo, e
un uomo dissociato dal diritto penale. Dunque non avrebbe più senso
in quest'ordine di idee, una contrapposizione tra libertà e necessità, tra
natura e valore,tra criminologia e giurisprudenza: occorrerebbe parlare
di unità e integrazioni di punti di vista diversi, inscindibilmente legati
tra loro. 6
La criminologia dovrebbe comunque porsi come scienza che svolge il
più penetrante ruolo di metascienza della politica criminale e del diritto
penale, con funzione non più soltanto descrittiva e esplicativa ma an-
che critica rispetto ai processi selettivi dei fatti criminosi della stessa
definizione di criminalità.
Non minore difficoltà incontra la scienza giuridica nei suoi rappor-
ti con le altre discipline tipicamente sociali o empirico sociali, carat-
terizzate da metodi, oggetti di studio, tecniche di indagine e obiettivi
specificamente propri.
Difficoltà di incontro si rilevano fin dai livelli più elementari: molti
sono i reciproci pregiudizi e le reciproche diffidenze che rendono il dialogo
ancor più difficile. A complicare ulteriormente le cose contribuisce in-
5Nuvolone, Criminologia e diritto penale, in Canepa, Paradiso, La criminologia italiana.
Insegnamento e ricerca, Siracusa 1981, p. 187
6Nuvolone, , op. cit. pag 199 ss.
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1.1 Imputabilità fra diritto e empiria
oltre la fondamentale diversità di scopo: conoscitivo quello delle scienze
empirico-sociali, etico-valutativo quello della scienza giuridica.
Riconoscere una concreta possibilità di collaborazione significa essere
pienamente consapevoli che esiste senza dubbio una reale difficoltà di
comprensione, dovuta specialmente all'utilizzazione di linguaggi diversi:
così, ad esempio, certi concetti sono utilizzati dalle scienze empirico-
sociali in termini descrittiivi, mentre nel linguaggio giuridico assumono
un significato puramente normativo.
La collaborazione fra scienza penale e scienze empirico-sociali e crim-
inologica può svolgersi a diversi livelli della fenomenologia punitiva, 7 in
particolare sul terreno della legislazione penale si sottolinea la necessità
di fare propria una nuova concezione della giustizia penale. Una gius-
tizia penale cioè, non recepita come valore in sé, ma sottoposta ad anal-
isi e a ricostruzione come istituzione umana, storicamente determinata,
orientata a concrete funzioni.
Al diritto penale si chiede quindi che le sue categorie giuridiche siano
interpretabili empiricamente affinchè esse possano formare un sistema
nel quale gli obiettivi e le scelte tecniche di politica criminale siano
progettabili e verificabili, con la conseguenza che principi fondamen-
tali, quali quelli di tassatività e di protezione dei beni giuridici, tan-
tomeno verranno elusi quanto più le forme di offesa si concretizzeran-
no in comportamenti empiricamente afferrabili e suscettibile di reale
accertamento.8.
Ciò che viene messo in discussione, con riferimento specifico alla teo-
ria della legislazione, non è il monopolio del legislatore democratico nella
7Fiandaca, op. cit., p. 32 ss.
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In tal senso Marinucci, Fatto e scriminanti,Note dogmatiche e politico-criminali, inDolcini,
Marinucci, , p 177 ss.
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1.1 Imputabilità fra diritto e empiria
scelta dei fatti da punire, ma solo l'uso di quel monopolio, se e in quanto
irrazionalmente vessatorio per mancanza di adeguate basi criminologiche
ed empiriche a sostegno dei fatti solo verbalmente selezionati.
Le scelte normative non possono mai essere compiute, e tantomeno
giustificate, solo in base a valutazioni o a valori.
1.1.1 Scienze sociali e teoria della pena
L'importanza delle scienze empirico-sociali e criminologiche si rile-
va inoltre nella teoria della pena e più specificamente, nelle strategie
sanzionatorie e nelle tecniche di esecuzione e trattamento. Se con rifer-
imento a quest'ultimo profilo l'approccio interdisciplinare appare ormai
consolidato e ricco di indicazioni per l'esecuzione di una pena effetti-
vamente orientata alla prevenzione speciale9, più problematico risulta
l'apporto delle scienze empirico-sociali in particolare della criminologia,
a fornire indicazioni convincenti per la soluzione del più generale proble-
ma degli scopi della pena, il quale, com'è noto, è da ritenere comunque
irriducibile a un approccio di tipo esclusivamente empirico.
Tale approccio, d'altra parte, non sarebbe nemmeno stato in grado
fino a oggi di suffragare in termini empiricamente convincenti l'efficacia,
in particolare generale preventiva, della pena. Tuttavia l' accentuarsi
dell'orientamento allo scopo, nel segno dell'allontanamento di una con-
cezione puramente retributiva della pena alla luce di istanze socialmente
utili in termini di prevenzione generale e speciale, ha sottolineato la ne-
cessità di una più stretta e rinnovata collaborazione tra il diritto penale
così caratterizzato e quelle altre discipline che risultavano affini, in quan-
9Si pensi alla riforma penitenziaria e alle modalità di esecuzione della pena, per la realizzazione
delle quali fondamentali sono state le indicazioni delle scienze sociali
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1.1 Imputabilità fra diritto e empiria
to aventi anche esse come oggetto l'uomo, sotto il profilo però diversa
sia per contenuti che per scopi.
L'apporto del criminologo, dello psicologo, dello psichiatra e in genere
dello scienziato sociale, può risultare essenziale già nella fase della pre-
venzione generale incidendo così sulle scelte di politica criminale e parte-
cipando attivamente alla formazione delle linee direttive della normazione
penale anche se, inspiegabilmente, i criminologi privilegiano il momento
successivo alla violazione della norma per concentrare il loro interesse
nel settore dell'espiazione della sanzione.
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