2
“parco giocatori”, consenta di perseguire politiche di bilancio finalizzate a
mascherare situazioni di grave instabilità economico/finanziaria.
Un capitolo specifico è inoltre dedicato a considerazioni dettate dall’ introduzione,
nell’ orientamento comunitario, dei principi contabili internazionali (IFRS), per le
specifiche implicazioni che essi hanno sulla valutazione delle strutture patrimoniali
delle società in esame.
Infine uno specifico esame è stato dedicato allo studio di un caso concreto che si
occuperà di trattare gli impatti della transizione ai principi contabili internazionali
(IFRS) della società di calcio A. S. Roma.
Nel capitolo conclusivo è stata effettuata un’analisi volta a comprendere se il
passaggio agli IAS/IFRS ha modificato i rischi di audit e le conseguenti procedure di
revisione da porre in essere per l’espressione di un giudizio professionale sul bilancio
delle società di calcio.
Per tali analisi ci si è avvalsi anche del supporto fornito dalla società di revisione
PricewaterhouseCoopers SpA che si ringrazia per il contributo fornito nello
svolgimento di tale lavoro.
3
1. ASSETTO NORMATIVO DELLE SOCIETA’ DI CALCIO
PROFESSIONISTICHE
1.1 PROFILI INTRODUTTIVI
Negli ultimi anni stiamo assistendo a un’ evoluzione che mette sempre più in primo
piano l’ esasperazione imprenditoriale-capitalistica dei settori professionistici del
panorama calcistico italiano.
Questo fenomeno apre ad uno scenario inconsueto di istituti e categorie giuridico-
economiche con i conseguenti problemi derivanti dal loro adattamento a una realtà
che poco si presta ad essere inquadrata in una visuale strettamente economico-
finanziaria. Nel corso di questa tesi si analizzerà l’ ordinamento contabile delle
società calcistiche professionistiche; se infatti fino a qualche anno fa era possibile
concepire tali società come soggette ad uno statuto autonomo, la crescente centralità
della dimensione economica ha portato alla luce aspetti sinora insondati
dell’ordinamento sportivo, costringendo peraltro quest’ultimo a dotarsi rapidamente
di strumenti adeguati a una realtà che appare in rapida e mutevole evoluzione.
Lo studio degli aspetti societari, nonché della disciplina contabile del fenomeno
calcistico, si impone oggi come necessario per comprendere la natura giuridica di
società che continuano a presentare importanti aspetti di specialità, con rilevanti
deviazioni dal diritto comune.
4
Nel nostro ordinamento l’ esercizio in forma collettiva di attività sportiva a livello
professionistico è riservato esclusivamente alle società costituite in osservanza alla
legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modifiche1.
Si tratta di una disciplina che contiene numerosi ed evidenti profili di specialità.
La legge 91/1981 aveva in realtà quale oggetto principale la radicale riforma della
disciplina delle società sportive, dando per la prima volta riconoscimento giuridico ai
notevoli e peculiari caratteri di specialità delle stesse.
In primo luogo la legge imponeva la forma capitalistica, circoscrivendo le opzioni
disponibili – per l’ esercizio di attività sportiva nel settore professionistico – alle
società per azioni e alle società a responsabilità limitata, come prescriveva l’ art. 10,
comma 1, della legge 91/1981.
Inoltre la legge introduceva una stretta interrelazione – esistente ancora oggi, essendo
la legge invariata sul punto –fra il sistema dei controlli di diritto comune previsti per
le società e quelli di competenza dell’ autorità sportiva.
Si stabiliva il principio generale in base al quale le società sportive erano sottoposte
“all’ approvazione e ai controlli sulla gestione da parte delle Federazioni sportive
nazionali alle quali sono affiliate, per delega del CONI e secondo modalità approvate
dal CONI” (art. 12, coma 1, della legge 91/1981).
Inoltre si stabiliva che “tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni
finanziarie o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti
1
La legge 91/1981, recante “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”, è stata
successivamente modificata dal D.L. 485/1996 (“ Disposizioni urgenti per le società sportive
professionistiche “) convertito con legge 589/1996 e di recente dal D.L. 282/2002, convertito con
legge 27/2003 e dal D. lgs. 37/2004.
5
ad approvazione da parte delle Federazioni sportive nazionali cui sono affiliate” (art.
12, comma 2,della legge 91/1981)2.
Ma in seguito si assiste a una nuova configurazione nei sistemi di controlli esterni
imposti dalla legge. L’ art. 2 della legge 91/1981 è radicalmente modificato e , agli
incisivi poteri di ingerenza nel merito della gestione sopra descritti si sostituiscono
– in capo alle Federazioni – controlli mirati alla sola verifica dell’ equilibrio
finanziario, peraltro circoscritti “al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei
campionati sportivi3.
.
2
L’ art. 12, nel testo originario, era rubricato “Norme sul controllo e sulla responsabilità delle
Federazioni sportive nazionali”.
3
L’art. 12 della legge 91/1981, nella nuova versione, è rubricato “Garanzia per il regolare
svolgimento dei campionati sportivi”, e recita: ”Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei
campionati sportivi, le società di cui all’ art. 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l’equilibrio
finanziario, ai controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle Federazioni sportive, per delega
del CONI, secondo le modalità e principi da questo approvati”. Si prevede inoltre l’ obbligatorietà
dell’istituzione del collegio sindacale anche per le s.r.l., indipendentemente dal superamento dei limiti
di cui all’ art. 2488 c.c..
6
1.2 LE “FONTI SPECIALI” IN TEMA DI BILANCI, CONTABILITA’
E CONTTROLLI SULLE SOCIETA’ CALCISTICHE
Il peculiare rapporto che si instaura tra federazione sportiva nazionale e società
sportiva fa sì che la società stessa si trovi inserita in un ordinamento settoriale
speciale, restando assoggettata alla potestà normativa della Federazione di
appartenenza.
Per quanto riguarda la FIGC, l’ insieme delle norme cui le società professionistiche
affiliate devono attenersi sono raccolte in un corpus organico, contenuto in una
pubblicazione denominata “Carte federali”, pubblicata e aggiornata annualmente
dalla Federazione stessa, che comprende disposizioni di varia natura e portata.
Queste sono organizzate in modo sostanzialmente gerarchico, e comprendono:
Lo Statuto della Federazione;
Le Norme organizzative interne della Federazione (NOIF);
Il Codice di Giustizia Sportiva;
Il Regolamento della Lega Nazionale Professionisti;
Le Raccomandazioni Contabili federali.
A questa articolata disciplina si è recentemente aggiunto il “Sistema delle Licenze
UEFA, manuale per l’ ottenimento della licenza da parte dei club”, che trova per la
prima volta applicazione nella stagione sportiva 2003-2004.
Si tratta di un corpo alquanto complesso di norme, a loro volte integrate da
prescrizioni di carattere pratico (come l’ indicazione di un piano dei conti unificato)
delle quali è necessario esaminare quelle che direttamente incidono sull’
ordinamento contabile delle società.
7
Partendo dallo Statuto della FIGC, si deve sottolineare in primo luogo che l’ art. 16
stabilisce al primo comma che “al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei
campionati, le società calcistiche professionistiche sono sottoposte, alfine di
verificarne l’ equilibrio finanziario, ai controlli e ai conseguenti provvedimenti
stabiliti dalla FIGC, per delega e secondo modalità e principi stabiliti dal CONI”.
Tuttavia, ciò che si rileva di estremo interesse è il terzo comma della norma in
esame, il quale dispone che per i compiti di cui al comma primo, la FIGC si avvale di
un apposito Organismo tecnico.
Abbiamo dunque un primo indice della rilevanza attribuita in seno all’ordinamento
federale della funzione di controllo contabile, risoltasi nella costituzione di un
apposito organo, volto a garantire indipendenza e professionalità al controllo di
stabilità economico-finanziaria per legge attribuito alla Federazione.
Tale organo, denominato Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio
professionistiche (COVISOC), è integralmente disciplinato nelle Norme
organizzative interne della FIGC (NOIF), nella Parte seconda, Titolo VI, recante
disposizioni in merito ai “Controlli sulla gestione economico-finanziaria delle Leghe
e delle Società professionistiche”. È opportuno peraltro segnalare come il Titolo VI
sia stato oggetto di profonda revisione da parte del Consiglio Federale della FIGC,
che ha previsto significative novità dettate proprio dall’ esigenza di accrescere l’
efficacia del controllo contabile sulle società professionistiche4; tra le misure
introdotte, si segnalano l’ adeguamento dei controlli alle prescrizioni UEFA e l’
istituzione della Commissione di Appello sulla Vigilanza delle Società di Calcio
4
Come sottolineato dall’ ex Presidente Federale Dott. Franco Carraro, “la nuova disciplina va oltre la
stessa normativa varata dall’ UEFA per ottenere la licenza di partecipazione alle Coppe europee”.
8
professionistiche (Coavisoc), indice dell’ accresciuto peso dei controlli di stabilità
finanziaria sulle società esercitati dalla Federazione.
9
1.3 LE PRESCRIZIONI IN MATERIA CONTABILE CONTENUTE
NELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FIGC (NOIF)
Le Norme organizzative interne sono emanate, in base all’ art. 24 dello Statuto della
FIGC, dal Consiglio Federale. La stessa norma attribuisce a quest’ organo il compito
di predisporre le norme di contabilità e le norme per il controllo delle società
calcistiche professionistiche, nonché l’ ordinamento degli Uffici della FIGC.
È dunque in attuazione di tale disposizione che l’ art. 78 NOIF istituisce la
COVISOC, ne disciplina la composizione, istituisce una struttura ispettiva di
supporto, stabilisce requisiti di professionalità e indipendenza per i suoi componenti.
Il Titolo Vi delle NOIF stabilisce in grande dettaglio poteri e facoltà della
COVISOC, che, a norma dell’ art. 83, sono esercitati secondo un regolamento
interno, approvato, su proposta della stessa Commissione, dal Consiglio Federale.
In particolare, l’ art. 79 disciplina i poteri consultivi della Commissione in merito
all’ ordinamento federale, attribuendogli la funzione di proposta “sugli aspetti
economico-finanziari del calcio professionistico”, precisando altresì che la
COVISOC “fornisce pareri su questioni di propria competenza.
La norma cardine della disciplina contabile del settore calcistico professionistico è
tuttavia l’ art. 80 NOIF, il quale richiamati i poteri di controllo attribuiti alle
Federazioni ai sensi dell’ art 12, legge 91/1981, stabilisce che “alla COVISOC è
attribuita una funzione di controllo sull’ equilibrio economico-finanziario delle
società di calcio professionistiche”.
Osserviamo inoltre come le NOIF prescrivano un’ ampia serie di obblighi
informativi, disciplinando in dettaglio contenuto e forma delle comunicazioni
10
periodiche che le società devono inviare alla Commissione. In particolare, il
“controllo sull’ equilibrio finanziario” è esercitato seguendo due distinte modalità;
attraverso il periodico esame della documentazione economico-finanziaria richiesta
dalla normativa civilistica e dai regolamenti federali, e attraverso l’ esame di indici
sintetici di bilancio.
Quanto al primo aspetto, è interessante notare che per facilitare il controllo viene
prescritta l’ adozione di un piano dei conti approvato dalla FIGC (art. 84). È peraltro
evidente la necessità che i requisiti della trasparenza e più specificamente della
chiarezza, richiesta dall’ art. 2423 c.c., siano strettamente tutelati per quanto riguarda
i documenti contabili predisposti dalle società di calcio professionistiche; indicativa
di questa esigenza è la prescrizione dell’ art. 85, comma 1, lett. C, il quale proibisce
l’ adozione del bilancio in forma abbreviata5. Il medesimo art. 85, ai commi primo e
secondo, prescrive il tempestivo invio alla COVISOC di una copia rispettivamente
del bilancio d’ esercizio e di una relazione semestrale. La relazione semestrale è
composta dalla situazione patrimoniale e dal conto economico alla data di
riferimento, che devono essere redatti “in conformità alle norme che disciplinano il
bilancio d’ esercizio e il bilancio consolidato, ove se ne verifichino i presupposti”
(art. 85, comma 2, lett. B); essa deve essere corredata dalle eventuali osservazioni del
collegio sindacale, nonché, ove presenti, del giudizio delle società di revisione6.
Sia il bilancio sia la relazione semestrale devono essere accompagnati da una
dichiarazione di conformità all’ originale della documentazione trasmessa,
5
Si tratta con ogni evidenza di una disposizione destinata a trovare applicazione ai margini del calcio
professionistico, giacché le dimensioni economiche assunte dal movimento calcistico fanno si che –
perlomeno per le società di serie A e B – i limiti di cui all’ art. 2435-bis c.c. siano facilmente superati.
6
Ai sensi dell’ art. 2409-bis c.c., il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale
nelle società che non fanno appello al mercato del capitale di rischio e che no siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato. Il controllo contabile nelle società quotate deve essere effettuato
esclusivamente da società di revisione iscritte nell’ apposito elenco CONSOB.