102
revoca della misura privativa fosse rapida, giacché un blocco
prolungato cagionerebbe con tutta probabilità forti spese
all’armatore e alla società. Non appariva sufficiente, quindi,
accontentarsi di quanto previsto negli articoli diversi dal 292 con
riferimento alla revoca della misura cautelare a seguito del
versamento di una cauzione o di altra garanzia finanziaria, poiché la
decisione di revoca a conclusione di un’azione davanti ad un
tribunale dello Stato costiero o di un procedimento
amministrativo,avrebbe richiesto tempi tecnici troppo lunghi.
Inoltre risultava importante prevedere un ricorso ad un’istanza
internazionale, oltre che per evitare un eccessivo prolungamento
del fermo della nave, anche per scongiurare il pericolo che lo Stato
costiero pretendesse il deposito di una cauzione o altra garanzia
finanziaria di un ammontare esorbitante.
Dall’analisi della disposizione emergono una serie di norme per lo
piu di “codificazione” e inoltre alcune Il primo comma dell’articolo
292 stabilisce in sostanza che quando una nave battente bandiera di
103
uno Stato parte è stata detenuta dalle autorità di un altro Stato parte
a causa della accertata violazione di una delle disposizioni della
Convenzione è obbligatoria la pronta liberazione della nave e del
suo equipaggio dietro ragionevole cauzione.
Entro dieci giorni dalla detenzione, sempre che le parti non abbiano
conferito competenza in materia ad altra corte o tribunale, la
procedura di liberazione della nave e dell’equipaggio può essere
avviata avverso il Tribunale internazionale per il diritto del mare
76
.
Si apre, così, uno speciale giudizio del tutto autonomo sia rispetto
alle procedure nazionali eventualmente avviate, sia da ulteriori
procedure internazionali anche sul merito. Ne ha costituito il primo
esempio prima proprio il primo caso sottoposto al Tribunale, e cioè
il caso Nave Saiga ( n. 1), deciso con sentenza del 4 dicembre 1997.
76
Sui conteuti innovative introdotti dall’art.292 si segnalano gli studi presentati ad un seminario
tenuto ad Amburgo nel novembre 1995 ed in particolare i contribute di : Lagoni, “The Prompt
release of Vessels and Crews before the International Tribunal for the Law of the Sea”, the
International Journal of Marine Law and Coastal Law, vol. 11, 1996, p. 147; Anderson
“Investigation, Detention and Release of Foreign Vessels under the UN Convention on the
Law of the Sea,” ibidem, p. 165; Treves, “The Proceedings Concerning Prompt Release of
Vessels and Crews before the International Tribunal for the Law of the Sea”, ibidem, p. 179.
104
Il presupposto di fatto affinché si possa ricorrere alla competenza
del Tribunale, quindi, è dato dal fermo (o immobilizzazione) di una
nave o del suo equipaggio; la questione che può essere deferita
dallo Stato di bandiera, invece, deve riguardare la violazione, da
parte dello Stato detentore, delle “dispositions de la Convention
prévoyant la prompte mainlevée de l’immobilisation du navire ou la
mise en libertè
de son èquipage dès le dépôt d’une caution raisonnable ou d’une
autre garantie financière”.
77
Le norme della Convenzione che stabiliscono espressamente la
possibilità di pronto rilascio di navi ed equipaggi dietro ragionevole
cauzione rientrano nella disciplina generale prevista per lo
sfruttamento delle risorse biologiche nella zona economica
esclusiva (art. 73, 2° comma) e per i casi di dell’inquinamento
dell’ambiente marino (art. 220, 7° comma e art. 226, 1° comma
lettere b) e c). Le disposizioni non si limitano a condizionare il
rilascio al pagamento di una cauzione o altra garanzia finanziaria
77
Cannone, op. cit. p. 121
105
tout court, ma richiedono specifiche e tassative condizioni sul
quantum e sul quomodo; in particolare la richiesta sarà legittima
solo ove la cauzione risulti essere “ragionevole” e “appropriata”.
Una tale precisazione ha aperto la strada alla possibilità già ritenuta
plausibile all’epoca dei lavori preparatori della convenzione, che la
competenza prevista dall’art. 292 sia esercitata dal Tribunale (o
dagli altri organi giudiziari o arbitrali eventualmente aditi sempre
ex art. 292) anche nel senso di accertare la sussistenza o meno dei
summenzionate condizioni anche se non è escluso che pur in
presenza del deposito di una cauzione o garanzia finanziaria
accertata e ritenuta sia “ragionevole” che “appropriata” presso le
autorità nazionali procedenti
78
non consegua la liberazione
dell’equipaggio.
È da ritenere che anche la possibile determinazione della cauzione o
della garanzia finanziaria da parte del Tribunale internazionale del
diritto del mare debba essere caratterizzata nell’ammontare dalla
“ragionevolezza”, un requisito, non previsto espressamente dall’art.
78
Così Cannone, op. cit. p. 123.
106
292, comma 4, della Convenzione che ha la finalità principale di
disporre il momento iniziale dell’efficacia obbligatoria della
decisione relativa al rilascio di una nave o alla messa in libertà del
suo equipaggio. Pur tuttavia, il requisito della “ragionevolezza”
della cauzione o della garanzia finanziaria fissata dal Tribunale
internazionale del diritto del mare (così come da una qualsiasi altra
corte internazionale competente in base alla Convenzione) è da
ritenere implicito in una lettura sistematica dell’art. 292.
79
L’ultimo
comma dell’art. 292 infine, nel prevedere che la cauzione o la
garanzia finanziaria sia determinata dal Tribunale internazionale del
diritto del mare (o più in generale dalla corte o dal tribunale
competente in base all’art. 292 medesimo) e non disponendo
alcunché in merito al suo ammontare, poiché l’oggetto della
decisione è costituito dall’esame dell’eventuale violazione delle
disposizioni della Convenzione relative al pronto rilascio della nave
o della liberazione del suo equipaggio, dietro il versamento di una
ragionevole cauzione o di una garanzia finanziaria, richiede che il
79
In tal senso, Cannone, op. cit. p. 125.
107
Tribunale applichi, in siffatta determinazione, le disposizioni in
parola incluso il requisito da esse previsto della “ragionevolezza”
della cauzione o della garanzia finanziaria.
80
Va considerato, altresì
che, ai sensi dell’art. 292, comma 3, il Tribunale internazionale del
diritto del mare (e più n generale, la corte o il tribunale
competente), può esaminare la questione del pronto rilascio della
nave e del suo equipaggio, senza che ciò pregiudichi in alcun modo
il merito della controversia che potrà eventualmente avere il suo
corso “devant la juridiction nationale appropriée”.
L’art. 292, comma 2, della Convenzione sul diritto del mare, infine,
sancisce che la procedura di rilascio può essere avviata non solo
dallo Stato della bandiera ma anche “per conto di esso”.
Mentre l’indicazione dello Stato di bandiera non pone particolari
problemi- applicandosi in proposito le regole tradizionali in diritto
internazionale secondo cui gli Stati sono rappresentati dagli agenti-,
80
In sede di redazione del regolamento interno di procedura del Tribunale internazionale del
diritto del mare è stata presentata la proposta di limitare l’ammontare della cauzione o della
garanzia finanziaria al valore della nave, o in alternativa, gli Stati membri della Comunità
economica europea hanno proposto che siffatto ammontare sia “ragionevole”.
108
particolare attenzione merita la circostanza per cui dinanzi al
Tribunale internazionale del diritto del mare (o dinanzi a qualsiasi
altra corte o tribunale competente in base all’art. 292 della
Convenzione) lo Stato di bandiera possa designare propri
rappresentanti diversi dagli agenti. Il fatto che nel corso dei lavori
preparatori della Convenzione sul diritto del mare sia stata rigettata
una proposta volta ad attribuire il potere di chiedere il pronto
rilascio di una nave o la pronta liberazione del suo equipaggio –
oltre che ovviamente allo Stato- anche al proprietario, al
noleggiatore e al capitano della nave, induce a considerare con
particolare cautela e in maniera tassativa i soggetti abilitati a
rappresentare lo Stato- diversi dagli agenti- eventualmente indicati
nel futuro regolamento di procedura del Tribunale internazionale
del diritto del mare. Ciò, comunque, rende possibile agli Stati parte
di affidare, o caso per caso, o una volta per tutte, ai proprietari o
agli armatori interessati, o a loro associazioni, il potere di agire per
109
loro conto. È quanto avvenuto nel già citato caso della nave Saiga
(n. 1).
In ogni caso, la relativa decisione pronunciata dal Tribunale
internazionale del diritto del mare (o da qualsiasi altra corte o
tribunale competente ai sensi dell’art. 292) è obbligatoria, in virtù
dell’art. 292, comma 4, che sancisce, come si è gia detto, il
momento iniziale della obbligatorietà della decisione relativa al
pronto rilascio della nave o della liberazione del suo equipaggio
pronunciata dal Tribunale internazionale del diritto del mare (o da
qualsiasi altra corte o tribunale previsto dall’art. 292) fissandolo nel
momento del deposito della cauzione o della garanzia finanziaria
così come è stata determinata dal predetto Tribunale (o dalla corte o
tribunale competente in base all’art. 292).
81
Gli Stati, quindi, unilateralmente in via generale e preventiva,
hanno assunto l’impegno di sottoporre le controversie previste
dall’art. 292 della Convenzione, in caso di mancato accordo con lo
Stato detentore entro 10 giorni dal sequestro della nave o
81
Tale decisione con ogni probabilità dovrebbe avere la forma dell’ordinanza
110
dall’arresto del suo equipaggio, esclusivamente al Tribunale
internazionale del diritto del mare, rinunciando ad avvalersi della
corte o del tribunale accettato dallo Stato detentore in base all’art.
287.
82
E’ stato precisato analizzando che la norma dell’art 292 non osta ad
un eventuale contemporaneo svolgersi della procedura di pronta
liberazione di navi ed equipaggi e di procedimenti davanti ai giudici
interni dello Stato costiero. La disposizione sembra essere
lapalissiana tuttavia l’interpretazione data in sede giudicante nel
caso in precedenza esposto della nave Grand Prince ha suscitato
qualche problema.
Nel procedimento davanti al Tribunale, le parti si sono confrontate
su una questione posta in relazione ad una eccezione di non
ricevibilità sollevata dal Governo francese.
82
Secondo Cannone “E’ da escludere che tali dichiarazioni possano avere l’effetto di
modificare la disciplina predisposta dall’art. 292 nella parte in cui consente allo Stato di
bandiera di scegliere tra la corte o il tribunale accettato dallo Stato detentore in base all’art. 287
e il Tribunale internazionale del diritto del mare poiché ciò implicherebbe una modifica
unilaterale delle disposizioni della Convenzione da parte di uno Stato non autorizzata dalla
Convenzione medesima.
111
L’eccezione, come chiarito diffusamente in par. 2 Cap 3 , si
fondava sulla circostanza che la domanda di pronta liberazione era
stata presentata al Tribunale quando il procedimento davanti ai
giudici francesi era già giunto ad una decisione sul merito. Secondo
il Governo francese, infatti, il procedimento per il pronto rilascio di
navi ed equipaggi potrebbe essere validamente avviato solo qualora
non sia ancora intervenuta una decisione di merito da parte delle
autorità nazionali competenti a giudicare sulle vicende relative al
fermo della nave.
Il Tribunale non si è pronunciato sul punto. Tale scelta, giustificata
da ragioni di economia processuale, riflette un atteggiamento di
cautela, già adottato in precedenza, come nel caso della m/n Saiga,
in cui era parimenti rimasta senza riposta la questione se la
procedura di pronto rilascio potesse essere avviata solo nel caso di
violazioni degli obblighi posti dalla Convenzione per la liberazione
di navi ed equipaggi dietro cauzione, o se invece la procedura fosse
applicabile più in generale anche nei casi di fermo di una nave in
112
contrasto con la Convenzione.
L’eccezione sollevata dalla Francia muove da un’interpretazione
dell’art. 292 che si fonda su una certa valutazione dell’oggetto e
dello scopo della procedura di pronta liberazione. Secondo questa
interpretazione, il ricorso a tale procedura presupporrebbe
l’esistenza di un procedimento davanti ai giudici od altra autorità
dello Stato costiero, avene ad oggetto l’accertamento delle
responsabilità del capitano della nave, del suo equipaggio o del suo
proprietario in relazione ai fatti che hanno portato all’arresto della
nave.
La funzione della procedura prevista dall’art. 292 sarebbe quella di
consentire la liberazione della nave e dell’equipaggio, a seguito del
deposito di una ragionevole cauzione, senza che si debbano
attendere i tempi necessari per lo svolgimento del procedimento
davanti ai giudici nazionali. Si tratterebbe, in sostanza, di un mezzo
apprestato esclusivamente a tutelare il proprietario della nave,
nonché i membri dell’equipaggio, contro i danni che potrebbero
113
derivare da un fermo prolungato a causa di ritardi da parte delle
autorità dello Stato costiero nella istituzione o nello svolgimento dei
procedimenti interni. La procedura di pronta liberazione, quindi,
potrebbe essere utilmente avviata se il procedimento dinanzi alle
giurisdizioni nazionali non fosse stato istituito o fosse ancora
pendente. Una volta che, questo procedimento si fosse concluso, il
ricorso a tale procedura non sarebbe più giustificato.
D’altro canto, l’esistenza di una stretta correlazione tra il ricorso a
tale procedura e l’esistenza di un procedimento davanti alle autorità
dello Stato costiero emerge dal testo dell’art. 292, comma 3, dove si
fa espresso riferimento, come si è visto, all’esigenza che l’esame
della questione relativa al rilascio avvenga senza pregiudicare il
merito di qualsiasi causa davanti alle giurisdizioni interne
competenti.
Ora, se la funzione della cauzione è quella di soddisfare, in tutto o
in parte, la decisione dello Stato costiero circa le sanzioni da
applicare in relazione alle violazioni commesse dalla nave, il
114
Tribunale (o altro organo competente ai sensi dell’art. 292) può
provvedere a ordinare la liberazione di navi dietro deposito di una
ragionevole cauzione solo a condizione che tale decisione non sia
ancora intervenuta. Altrimenti, come rilevato dal giudice ad hoc
Cot nella sentenza sul caso della nave Grand Prince, se potesse
svolgersi dopo la decisione da parte delle autorità dello Stato
costiero, la procedura di pronta liberazione delle navi finirebbe in
sostanza per configurarsi come una sorta di giudizio sulla
ragionevolezza delle sanzioni imposte dallo Stato costiero.
83
83
In tal senso P. Palchetti, “Sul rapporto tra la procedura di pronta liberazione di navi ed
equipaggi e i procedimenti davanti ai giudici interni dello Stato costiero: il caso della nave
Grand Prince, in Rivista di Dir. internaz., 2001, Riv. Int. 703, p. 748.