IL TRATTATO DI LISBONA
affinché un nuovo Trattato a modifica di quelli Istitutivi della
Comunità e dell’Unione fosse adottato. Il testo definitivo di tale
strumento, noto con il nome di Trattato di Lisbona, è stato
approvato nell’ambito del Consiglio Europeo del 18 e 19 ottobre
2007 e firmato, dai Capi di Stato e di Governo dei 27 Stati
membri, il 13 dicembre 2007.
L’obiettivo del presente elaborato è quello di proporre una
lettura trasversale del Trattato di Lisbona al fine di comprendere
l’attitudine delle soluzioni in esso individuate a soddisfare gli
obiettivi dell’Unione. Una questione, in particolare, sarà
affrontata, ossia quella del rapporto tra il rafforzamento
dell’Unione e il rispetto della sovranità dei singoli Stati membri.
Con riferimento alla normativa di cui si prospetta
l’adozione, tale lettura porrà attenzione sugli obiettivi di essa,
sugli elementi che differenziano il Trattato di Lisbona dal
menzionato Trattato costituzionale, sul nuovo assetto delle
Fonti, sulla riforma del settore della Politica Estera e di
Sicurezza Comune, nonché sul rilievo assegnato ai diritti
dell’Uomo introdotti dalla Carta che tutela i diritti fondamentali.
Non mancherà, infine, l’analisi della cronologia degli eventi
relativi all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, essendo
riservata una particolare attenzione alle operazioni di
stipulazione e ratifica ancora in corso.
4
IL TRATTATO DI LISBONA
1. L’UNIONE EUROPEA ALLE PORTE DEL XXI SECOLO
1.1 Introduzione – 1.2 Il Trattato Costituzionale come fondamento di un
ordinamento sovrano – 1.3 La Carta che tutela i diritti fondamentali –
1.4 L’iter della procedura di stipulazione – 1.5 I fattori che hanno
impedito l’adozione del Trattato che Istituisce una Costituzione per
l’Europa – 1.6 Conclusioni
1.1 Introduzione
La complessiva evoluzione istituzionale europea che ha
permesso la nascita di un’organizzazione sovranazionale ha reso
indispensabile un sistema di regole e principi in qualche misura
analoghi a quelli riscontrabili per alcuni Stati federali o
Confederazioni di Stati
1
. Dopo l’attacco terroristico dell’11
settembre 2001 subito dagli Stati Uniti e la conseguente fase di
disordine internazionale, l’esigenza di un’Europa rappresentata
in termini costituzionali e non come una semplice alleanza
internazionale di Stati si è fatta sempre più pressante
2
.
Il 14 e il 15 dicembre 2001, il Consiglio Europeo si riunì a
Laeken per discutere sulla posizione dell’Unione Europea in
merito a tale problematica. Questo incontro si concluse con la
Dichiarazione di Laeken, un atto che ha avuto importanti
conseguenze per l’Unione medesima in quanto indicava due
grandi sfide che l’Europa avrebbe dovuto affrontare nel nuovo
millennio: la prima, interna, riguardava la necessità di
1
U. DE SIERVO (a cura di),La difficile Costituzione Europea, Ricerca dell’Istituto
Luigi Sturzo, Il Mulino, Bologna 2000, p.118.
2
F.P. CASAVOLA (a cura di),La Costituzione europea tra Stati nazionali e
globalizzazione, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Torino, p. 18.
5
IL TRATTATO DI LISBONA
instaurare rapporti trasparenti ed efficienti tra le Istituzioni e il
cittadino, nell’ambito di un più ampio progetto di potenziamento
della democraticità dell’Unione; la seconda, esterna, riguardava
la posizione che avrebbe dovuto ricoprire l’Europa sullo scenario
internazionale all’indomani dell’11 settembre, affinché la pace,
la democrazia e i diritti dell’uomo potessero prevalere nel
mondo
3
.
La Dichiarazione dunque, portò alla creazione di un
organo ad hoc, la Convenzione sul futuro dell’Europa. L’organo,
che iniziò i lavori il 28 febbraio 2002, era composto da un
presidente designato dal Consiglio Europeo, Valery Giscard
d’Estaing, e da due vice presidenti, Giuliano Amato e Jean Luc
Dehaene, ma anche da quindici rappresentanti dei Governi dei
Paesi membri (Capi di Stato e di Governo,uno per ogni Stato
membro), trenta membri dei Parlamenti nazionali (due per ogni
Stato membro), sedici membri del Parlamento europeo e due
rappresentanti della Commissione. Tale Convenzione doveva
avere il compito di esaminare le questioni essenziali proposte
dalla Dichiarazione di Laeken che riguardavano il futuro
sviluppo dell’Unione, una migliore ripartizione delle competenze
tra essa
4
e gli Stati membri e la semplificazione degli strumenti
d’azione dell’Unione e del processo decisionale
5
, rendendo il
funzionamento delle Istituzioni europee più trasparente e
3
“Costituzione Europea”, voce dell’enciclopedia on line “Wikipedia”, reperibile sul
sito internet http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_Europea.
4
Era necessario garantire che l’estensione delle competenze dell’Unione non
determinasse un’ invasione dei settori di competenza esclusiva degli Stati membri.
5
A tal proposito era necessario individuare i modi attraverso i quali migliorare
l'efficienza del processo decisionale e, in particolare, venne presa in considerazione
l’idea di poter estendere la regola della maggioranza qualificata ad un numero più
ampio di decisioni.
6
IL TRATTATO DI LISBONA
leggibile
6
. Tutto ciò si tradusse nell’elaborazione del progetto del
Trattato che Istituisce una Costituzione per L’Europa e che ha
raccolto un vasto consenso nella sessione plenaria del 13 giugno
2003
7
.
Gli addetti ai lavori sottolinearono l’importanza di una
“Costituzione europea” percorrendo la storia a partire dal
pensiero illuministico, secondo il quale una Costituzione, per
definirsi tale, deve assolvere a tre funzioni: riconoscere i diritti
dei cittadini, organizzare i rapporti tra governanti e governati e
proteggere i diritti dei governati dagli abusi generati dalle
attribuzioni dei poteri ai governanti
8
. A tale proposito si
pronuncia il testo giuridico elaborato nel corso della
Rivoluzione francese, ovvero, la Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino del 1789; essa contiene una solenne
elencazione di diritti fondamentali dell'individuo e del cittadino e
stabilisce all’art. 16 che “Ogni società nella quale la tutela dei
diritti non è garantita, né la separazione dei poteri stabilita, non
ha una Costituzione
9
”.
6
Ciò anche con la revisione del sistema elettorale del Parlamento europeo e
garantendo un’adeguata pubblicità dei lavori del Consiglio.
7
J. ZILLER, La nuova Costituzione europea,Il Mulino, Bologna 2004, p.14.
8
J. ZILLER, op.cit., p. 15.
9
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen approvata dall’Assemblée
Nationale Constitué del 1789, art. 16: “Toute Société dans laquelle la garantie des
Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de
Constitution”.
7
IL TRATTATO DI LISBONA
1.2 Il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa
E’ necessario capire se la stipulazione del trattato noto con
il nome di Costituzione Europea avrebbe reso l’Unione Europea
uno Stato sovrano.
Per fare questo, punto di partenza della nostra indagine
non può che essere un breve excursus sul concetto di sovranità.
La sovranità, di norma, rappresenta la supremazia del
potere dello Stato nei confronti di tutti gli altri poteri esistenti
nell’ordinamento; essa ha due aspetti: uno interno e uno
esterno. Il primo consiste nel supremo potere di comando in un
determinato territorio; il secondo riguarda invece l’indipendenza
dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato. Entrambi questi
aspetti sono legati tra loro, in quanto uno Stato non potrebbe
vantare il monopolio della forza legittima se non fosse
indipendente da altri Stati
10
. Essa è certamente elemento di
autofondazione dell’ordinamento giuridico
11
. Il principale teorico
di questo processo fu Thomas Hobbes il quale ha sostenuto la
necessità di stipulare un contratto con il quale gli uomini
rinunziano al diritto illimitato dello stato di natura per
trasferirlo allo Stato o società civile. Quando questo
trasferimento si è effettuato, lo Stato diviene l’unico soggetto
detentore del potere sovrano, la cui volontà, in virtù del patto
stretto tra il popolo, si deve ritenere la volontà di tutti questi
individui
12
.
10
R. BIN - G. PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale, Giappichelli editore, Torino
2002, p. 16.
11
G. GUZZETTA, La Costituzione come manifestazione di sovranità in Le forme
dell’azione comunitaria nella prospettiva della costituzione europea, Cedam, Padova,
2005, p.28.
12
N. ABBAGNANO - G. FORNERO, Protagonisti e testi della Filosofia, Paravia,
Milano 2000, p. 229.
8
IL TRATTATO DI LISBONA
Ad una breve analisi delle disposizioni pattizie comunitarie
però, appare chiaro che nel caso dell’ordinamento europeo non
si evidenzia una pretesa di sovranità; ciò è reso noto
innanzitutto dal fatto che non esiste una pretesa esplicita in tal
senso e, in secondo luogo, il diritto comunitario non è assoluto
in quanto incontra limiti nelle costituzioni nazionali e nei
principi fondamentali in esse sanciti. Ciò inoltre è tangibile
anche con riferimento al Trattato Costituzionale; l’uso del
termine “Trattato” infatti indica un accordo internazionale e non
gli conferisce quell’assolutezza propria del termine
Costituzione
13
.
Tutto ciò ci porta a concludere che le limitazioni di
sovranità alle quali i singoli Stati europei si sottopongono non
sono sufficienti a far sorgere l’idea di una sovranità europea
assoluta e totale; sembra, piuttosto, che tale termine venga
utilizzato come sinonimo di competenze in settori
tradizionalmente appartenenti agli Stati
14
.
1.3 La Carta europea dei diritti fondamentali
Il fondamento delle Comunità europee, in origine
sostanzialmente economico, spiega l’assenza di una Carta dei
diritti fondamentali nei Trattati di Roma ( 1957) e di Parigi
(1951)
15
. Col tempo però l’Europa ha posto al centro dei propri
interessi da un lato, la garanzia di una convivenza civile di tutte
le identità e dunque di una coesione sociale ed economica e,
13
Ibidem p. 32-34.
14
G. GUZZETTA, op.cit., p.38.
15
J. ZILLER, op.cit., p.16.
9
IL TRATTATO DI LISBONA
dall’altro, l’idea di un’ Europa democratica, fondata sui diritti
umani e sui diritti di cittadinanza. L’integrazione attraverso il
mercato e la moneta non è dunque sufficiente, ma soprattutto
non potrà parlarsi di una piena legittimità democratica
dell’Unione fino a quando non sarà reso efficace un quadro di
diritti. Dunque, l’assenza riscontrata nel Trattato che Istituisce
la Comunità Economica Europea e nel Trattato costitutivo della
Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio fu colmata con
l’introduzione, nel trattato di Maastricht (il Trattato sull’Unione
Europea) del concetto di cittadinanza dell’Unione europea.
Il Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999, ha
dato mandato ad un organo, la Convenzione, di redigere un
catalogo che riesca ad elencare i diritti umani fondamentali
nell’ordinamento comunitario
16
. La Convenzione fu convocata
dunque tra il 1999 e il 2000 con il fine di definire un gruppo di
diritti e di libertà che fossero garantiti a tutti i cittadini
dell’Unione. Da qui emerse la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, un documento siglato a Nizza il 7 dicembre
del 2000 il quale fissò alcuni principi in materia di diritti
dell’uomo ricavati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia
delle Comunità Europee, da alcune Direttive e Regolamenti
comunitari
17
. Si tratta, dunque, di un documento di grande
rilevanza, ma privo di forza giuridica vincolante. Non possiamo
però considerarla come una mera elencazione di valori: i
principi qui espressi sono, infatti, condivisi all’unanimità da
tutti gli Stati membri; il fatto che essi siano stati raccolti in un
testo scritto, solenne ed ufficiale, costituisce un primo e
16
R. GARABELLO, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in L.
PINESCHI, La tutela internazionale dei diritti umani, Giuffrè editore, Milano, 2006,
p. 548.
17
J. ZILLER , op.cit, p. 17.
10