2
l’esigenza di mantenere la proprietà fondiaria
all’interno di un determinato gruppo familiare:
ciò avveniva mediante una successione di tipo
«automatico»: alla morte le proprietà del
defunto si trasmettevano, senza che fosse
necessaria alcuna volontà attributiva, a quei
suoi discendenti prossimi che gli fossero
sopravvissuti, il cui diritto derivava, quindi,
esclusivamente dal proprio status di figlio,
nipote, fratello, ecc..
Questo sistema di trasmissione legittima era
talmente radicato nella coscienza sociale da
ritenersi comunemente che, «al proprietario del
fondo era preclusa la possibilità di togliere
liberamente ai suoi eredi la disponibilità di
questo, né diseredandoli né alienandolo in
vita; il padre, ad esempio, non poteva vendere
o donare la terra dei propri avi senza il con-
3
senso dei suoi figli”
2
ai quali era,
addirittura, accordato il diritto di riottenere
il fondo ingiustamente ceduto. Per cui si
evince come non esistesse una, seppur
limitata, libertà testamentaria o una legge
regolatrice della successione, visto che
esistevano dei limiti insuperabili posti alla
libera circolazione dei beni immobili, della
land.
Queste regole tuttavia non trovavano
applicazione per quanto riguarda i beni mobili;
per questi ultimi, a causa dell’utilità
pratica posseduta e la deteriorabilità connessa
all’uso (si pensi ad es. agli attrezzi
agricoli), venivano considerati come
naturalmente destinati al commercio, allo
scambio, erano dunque assegnabili sia tra vivi
che mortis causa. Da ciò, tuttavia, non si può
2
F. Pollock, F.W. Maitland, The History of English Law, Cambridge,
1968,Vol.2, p. 248.
4
trarre una libertà testamentaria limitata ai
soli beni mobili: sembra infatti, come rilevato
dal Miranda, che anche per questi ultimi «il
regime fosse quello della successione intestata
con “automatica” suddivisione del patrimonio
mobiliare, secondo una tipica tripartizione
barbarica, a favore della vedova, dei figli e
dello stesso “defunto”»
3
attraverso una pia
donazione imposta dalla chiesa per la salvezza
dell’anima.
Il sistema appena descritto subì una
modifica radicale con l’avvento dei normanni
(1066 d.C), a seguito delle profonde modifiche
da questi apportate alla struttura feudale. Il
re normanno, infatti, si considerava unico
signore e proprietario di tutte le terre che
costituivano il regno: da ciò discende l’ovvia
conseguenza che di ogni singolo fondo non
3
A. Miranda, Il testamento nel diritto inglese- Fondamento e sistema,
Padova, 1995, p. 27.
5
poteva trasferirsi la proprietà (che restava
sempre in capo al sovrano), quanto il diritto,
più o meno limitato, al godimento di esso.
4
Tuttavia, “proprio il service e gli incidents
5
rappresentavano l’ostacolo tecnico alla
cessione degli immobili. Erano configurati come
una sorta di oneri reali del fondo, da cui non
potevano essere disgiunti. Un ipotetico
acquirente, dunque, sarebbe stato tenuto ad
eseguirli a favore del lord al posto del primo
concessionario”
6
.Dal rapporto descritto
derivava, come è evidente, una assoluta
impossibilità per il cessionario di cedere a
sua volta il fondo ad un terzo soggetto, erede
4
G. Giaimo, Considerazioni in tema di testamento inglese, vita notarile
n.2 maggio-agosto 1996, p.1070 "La relazione (tenure), allora, che si
instaurava tra concedente e concessionario rappresentava un rapporto
personale, di natura più contrattuale che proprietaria, ove da un lato
veniva concesso il diritto di godimento e sfruttamento del fondo, in
cambio di una promessa di fare - i c.d. services e incidents -: lo
"scambio" delle due prestazioni giustificava la concessione.".
5
I services constavano di prestazioni periodiche "ordinarie" dovute a
scadenze fisse in cambio della concessione; gli incidents erano, invece,
somme o prestazioni dovute al Lord concedente al verificarsi di
determinati avvenimenti aventi carattere eccezionale.
6
M.P. Panforti, La vendita immobiliare nel sistema inglese, Milano,
1992, p.9.
6
o acquirente che fosse, visto il preminente
carattere personale della controprestazione
dovuta al sovrano: «al massimo, si ammetteva
che il concessionario potesse restituire la
terra al signore, il quale, se lo voleva, la
riconsegnava all’acquirente dopo averne
ricevuto l’omaggio»
7
. Tale situazione
determinava conseguentemente aspri conflitti
fra gli interessi di cui erano opposti
portatori la corona, da un lato, ed i signori
feudali dall’altro
8
. “La conversione dei
services in prestazioni di carattere economico
e fungibile permetterà ai feudatari di alienare
o dare in concessione parte del, o tutto il,
proprio feudo”
9
; con l’ovvia avvertenza,
7
M.P. Panforti, op. cit., p.10.
8
A. Miranda, op. cit., p.45 La pressione così esercitata nei confronti della
corona e diretta alla conquista della libertà di alienare durerà per tutto il
XII secolo, alla fine del quale i services connessi alla concessione del
fondo si trasformeranno da prestazioni personali di fare in semplici
obbligazioni di carattere economico (...) per le quali non vi era più
interesse ad esigerle da un determinato soggetto piuttosto che da un
altro a patto che, ovviamente, fosse ugualmente solvibile.
9
A. Miranda, op. cit., p.45.
7
tuttavia, che oggetto del trasferimento inter
vivos o mortis causa era non la proprietà del
fondo (che, come sappiamo, apparteneva
esclusivamente al re), ma un semplice diritto
di godimento, un interesse più o meno ampio sul
fondo stesso.
La nuova possibilità introdotta in ordine
alla libera alienazione del feudo si trovò,
tuttavia, a dover interagire con il diritto,
riconosciuto dalle Corti, dell’erede
primogenito a conseguire necessariamente, alla
morte del genitore, l’interest sul fondo; si
diede luogo, così, al paradosso giuridico
secondo cui un soggetto era pienamente libero
di alienare il feudo (rectius il diritto al
godimento del feudo) inter vivos, ma non di
attribuirlo transmorte a persone diverse dal
proprio primogenito. Per superare questa
situazione anomala si ricorse a due istituti di
8
carattere fiduciario, l’use prima ed il trust
dopo
10
. “Nell’ use l’intenzione non consiste
tanto nella volontà di aggirare gli obblighi
fiscali, quanto in quella di ritagliarsi la
possibilità di disporre post mortem a favore
dei figli minori o, comunque, di soggetti
diversi dal primogenito. La riprova sta nel
fatto che questi uses venivano stipulati a
favore non del primogenito ma di altri figli o
di altri soggetti come ad esempio i frati di un
convento , una congregazione religiosa e via
dicendo. L’use iniziò a trasformarsi in un vero
e proprio mezzo di disposizione transmorte
(...). L’istituto dell’use e quello testa-
mentario (per i fondi) ebbero dunque un’origine
comune»
11
.
Un altro momento importante è poi rappresentato
10
Si trattava di una alienazione effettuata inter vivos che un soggetto
faceva del proprio diritto sul fondo ad un altro soggetto, il quale
assumeva l’impegno fiduciario (il cui adempimento era garantito dalle
Corti di equity) di amministrare il bene a favore di una terza persona
indicata dallo stesso alienante.
11
A. Miranda, op. cit., p.66.
9
dalla separazione, risalente all’epoca
normanna, fra le Corti laiche ed ecclesiastiche
ed il correlato sviluppo di una competenza
esclusiva di queste ultime in tema di
successione mobiliare, contrapposta alla
altrettanto esclusiva competenza delle prime
per le questioni relative alla land.
Alla base di tale separazione vi era il
fatto che un soggetto poteva disporre di parte
dei suoi beni (mobili) a favore della sua
stessa anima, mediante una volontà attributiva
raccolta dal confessore, il quale veniva così
investito del compito di amministrare ed
utilizzare il lascito; da ciò, “si passò, per
una sorta di attrazione per materia, in breve
tempo ad una vera e propria facoltà di am-
ministrare in nome e per conto del defunto
intestato, facendo probabilmente leva sul best
10
interest per l’anima del de cuius”
12
.
Inoltre tale separazione era dovuta alla
preoccupazione della corona di difendere gli
interessi feudali legati, com’erano, alla
visione economico-sociale dell’epoca più
orientata verso la superiore rilevanza
attribuita alla terra rispetto agli altri beni
sia pure di maggior pregio o valore: la terra
dava anche potere determinando, addirittura, lo
status dei cittadino.
Fra le funzioni svolte dalla Chiesa in
ambito successorio è, inoltre, possibile
rintracciare l’embrione del moderno personal
representative, cioè “di quel soggetto che
assume l’incarico (conferitogli dal testatore
o, in mancanza dalla Court of Probate) di
amministrare e liquidare tutto il patrimonio
del de cuius pagandone i debiti ed eseguendo i
12
A. Miranda, op.cit., p.78.
11
lasciti”
13
. Come si è prima notato, infatti,
il confessore (nel caso di successione
volontaria) o l’amministratore nominato dal
Vescovo (nel caso in cui il de cuius fosse
morto intestato) avevano il compito di
amministrare e liquidare il patrimonio secondo
le ultime volontà del defunto o le antiche
consuetudini (vedova, figli ed «anima»).
L’esecutore, quindi, poteva esser considerato
il vero rappresentante del de cuius senza che,
peraltro, si realizzasse per questo quella
confusione tra il suo patrimonio e quello del
defunto rappresentato che era, al contrario,
tipica nello schema successorio di diritto
romano.
Tuttavia, a livello contenutistico, fino al
termine del XV secolo non era possibile operare
una distinzione fra successione testamentaria e
successione legittima. In entrambi i casi,
13
L.B. Curzon, Dictionary of English Law, London, 1988, voce executor.
12
infatti, le Corti ecclesiastiche riuscirono ad
imporre la consueta tripartizione del
patrimonio ereditario, attribuendo i due terzi
di questo alla famiglia del defunto ed il
rimanente terzo alla stessa Chiesa come tramite
per un vantaggio ultraterreno del de cuius: e
questo al fine di garantire una sorta di
monopolio sull’amministrazione dei beni mobili
e sui relativi introiti economici. “L’unica
libertà consentita al testatore era,
concernente la facoltà di scelta
dell’amministratore, dell’esecutore
testamentario, nomina questa che, altrimenti,
sarebbe stata di competenza vescovile”
14
.
Una condizione questa che fu la causa di una
certa pressione sociale finalizzata
all’acquisizione di una piena capacità di
testare, libera da qualunque legame ormai
14
G. Giaimo, Considerazioni in tema di testamento inglese, vita notarile
n.2 maggio-agosto 1996, pp.1072-1073.
13
obsoleto. L’emanazione dello Statute of
distribution nel 1670 diede il via a tutta una
serie di riforme legislative che condussero,
gradatamente ma inesorabilmente, verso
quell’assoluta libertà di testare che
caratterizza, oggi, l’ordinamento inglese;
secondo Miranda “la spinta verso la libertà
testamentaria (ed il conseguente ampio ricorso
al testamento) si spiegherebbero come reazione
contro norme successorie legali ritenute inique
e di fatto lesive”
15
.
15
A. Miranda, op.cit., p. 117.
14
§2.Testamento inglese: definizione
Obiettivo primario del diritto successorio è
quello di stabilire delle direttive che
determinino quale debba essere la sorte dei
beni del de cuius sia nel caso in cui questi
abbia manifestato anche in modo parziale la
propria volontà sia nell’ipotesi in cui tale
volontà manchi .
Per quanto riguarda l’ultima ipotesi la
tendenza degli ordinamenti giuridici è quella
di individuare una sequenza di successibili (di
solito parenti) prevedendo infine come ipotesi
ultima l’acquisto da parte dello Stato.
Nel caso in cui il de cuius abbia manifestato
in vita una qualsivoglia volontà, gli
ordinamenti giuridici sono divisi tra quelli
che attribuiscono piena libertà di disporre del
15
proprio patrimonio e di determinarne i
beneficiari, e gli ordinamenti che pongono
tutta una serie di restrizioni al fine di
tutelare i legami di sangue più stretti e la
libera circolazione dei beni vietando patti
successori o divieti di alienazione.
Nella fattispecie, l’ordinamento inglese
“riconosce e tutela il diritto di ciascun
soggetto di disporre transmorte delle proprie
sostanze a favore di determinati beneficiari.
Ma, a differenza di quanto avviene nella
maggior parte dei sistemi giuridici europei ,
l’ordinamento inglese lascia del tutto libero
il soggetto di predisporre , nel modo che
preferisca ed a favore di chi preferisca , il
programma di devoluzione delle proprie
sostanze, attraverso uno strumento, il last