INTRODUZIONE
INTRODUZIONE
La gestione dei rifiuti rappresenta una problematica di estrema attualità, con
implicazioni che spaziano dal rischio di emergenze ambientali alle opportunità
economiche per il mondo imprenditoriale, passando attraverso un complesso
quadro normativo e un’articolata distribuzione delle competenze tra gli enti
territoriali.
L’innovazione tecnologica associata alla gestione dei rifiuti si è progressivamente
orientata a favorire e massimizzare l’efficienza nel recupero dei materiali. In
questo modo si è progressivamente sottratta una quota sempre più considerevole
di rifiuti agli impianti di smaltimento definitivo (discariche e termovalorizzatori),
le cui problematiche d’uso sono state oggetto di discussione e contestazione
pubblica per i possibili impatti sul territorio e la salute.
L’eterogeneità e la particolarità delle caratteristiche, che i rifiuti presentano,
hanno necessariamente indirizzato le tecnologie per il recupero verso impianti con
elevato grado di specificità e in progressiva evoluzione. L’efficienza nel recupero
permette di introdurre sul mercato materiali con caratteristiche idonee a
soddisfarne la domanda e rappresenta un’opportunità imprenditoriale di elevato
spessore, come si è dimostrato con successo negli Stati Uniti e in paesi europei
altamente industrializzati come la Svezia e la Germania.
Come tutte le attività industriali, il trattamento e il recupero dei rifiuti è soggetto
ad obblighi autorizzativi e al rispetto di prescrizioni, orientate in primo luogo alla
prevenzione di possibili impatti ambientali negativi.
Nell’ambito del quadro assai più complesso della gestione dei rifiuti, il lavoro di
Tesi si è concentrato sullo studio di una particolare frazione merceologica e sul
ciclo tecnologico connesso al suo recupero, finalizzato a inquadrare la situazione
1
INTRODUZIONE
attuale basandosi sull’elaborazione di dati emergenti dall’attività di operatori del
settore.
I Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) rappresentano un
caso di crescente rilievo nell’ultimo decennio. Le cause sono da ricercare sia
nell’espansione dei settori dell’elettronica e delle comunicazioni in risposta alla
fortissima domanda di apparecchiature tecnologiche, che hanno trovato utilità in
quasi tutti gli ambiti e le fasi della vita quotidiana, sia nell’abbassamento della
vita media dei questi prodotti: se prima infatti computer, televisori e telefoni erano
considerati beni durevoli, per il mondo occidentale oggi non è più così.
Il quadro normativo in materia risulta, quindi, di recente formulazione, e con le
tecnologie impiantistiche per il recupero che evidenziano ancora aspetti
sperimentali.
Questa scelta è quindi motivata dalle prospettive aperte da un ciclo di trattamento
di recente attivazione, nel quale emerge la necessità di uno studio orientato a un
effettivo controllo sul flusso dai rifiuti prodotti ai materiali recuperati. I RAEE
sono una categoria di rifiuti la cui rintracciabilità è d’importanza fondamentale se
si considerano i rischi connessi con lo smaltimento abusivo: sono stati segnalati a
questo proposito, in paesi in via di sviluppo, casi in cui apparecchi con
componenti pericolose quali televisori e monitor siano stati dati alle fiamme su
terreno scoperto, senza alcuna cautela nei confronti degli esseri viventi e delle loro
fonti di approvvigionamento.
Lo sviluppo della Tesi si è avvalso di un’esperienza conoscitiva importante: il
tirocinio formativo presso l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
(ARPA) della Lombardia. Durante l’attività di tirocinio è stato possibile accedere
a dati ufficiali, fondamentali per l’analisi della situazione gestionale nella città di
Milano, e vi è stata l’opportunità di un sopralluogo presso il principale impianto
specializzato nel trattamento di questi rifiuti operante sul territorio provinciale: la
Relight srl.
2
INTRODUZIONE
La fase iniziale di questo studio è stata dedicata alla verifica della corrispondenza
fra i dati relativi alla raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici e i quantitativi in
peso ricevuti dagli impianti di trattamento dell’area considerata. Ciò ha permesso
di comprendere se i rifiuti elettronici mandati agli impianti fossero in quantità
equivalenti a quelli conteggiati nella raccolta separata.
Successivamente si è passati a esaminare quali tipi di materiali vengono
recuperati da questi impianti di trattamento, e le loro destinazioni, inoltrando un
questionario alle principali ditte che gestiscono questa tipologia di rifiuti.
Il campo di ricerca per un corretto smaltimento dei rifiuti è ancora ampio e
pionieristico, ma in continuo sviluppo a livello internazionale. La descrizione
delle modalità di gestione in provincia di Milano potrebbe servire come punto di
partenza per future ricerche e confronti con altri ambiti territoriali.
3
CAP. 1 L’INQUADRAMENTO NORMATIVO E AMMINISTATIVO
CAPITOLO 1: L’INQUADRAMENTO NORMATIVO E
AMMINISTRATIVO
1.1 Definizioni
All’Articolo 3 del D.Lgs. 151/2005 si definiscono i termini principali nell’ambito
della gestione dei RAEE. Si definiscono “apparecchiature elettriche ed
elettroniche” o “AEE” le apparecchiature che dipendono, per il loro
funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le
apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di questi campi e correnti
(appartenenti alle categorie di cui all’Allegato 1A) e progettate per essere usate
con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt
per la corrente continua.
Per “rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche” o “RAEE” si
intendono le AEE considerate rifiuti, inclusi tutti i componenti e i materiali di
consumo che ne sono parte integrante. E’ bene riportare anche la definizione
ufficiale di rifiuto, fornita all’art. 183 della parte quarta del D.Lgs. 152/06:
“qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A
alla parte quarta del suddetto decreto (testo riportato in calce alla presente Tesi) e
di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. Si può
osservare come questa definizione non permetta sempre in modo inequivocabile
l’individuazione di un oggetto come rifiuto, dato che questa scelta si fonda anche
su criteri soggettivi.
Come tutte le tipologie di rifiuti, i RAEE si inseriscono inizialmente nella
classificazione riportata all’art.184 del D.Lgs. 152/06, in cui i rifiuti vengono
distinti, in base alla loro origine, in speciali (derivanti da attività agricole ed
edilizie, lavorazioni industriali, artigianali e commercianti; attività di recupero e
smaltimento rifiuti; attività sanitarie e macchinari obsoleti e veicoli a motore
dismessi) ed urbani (domestici, non pericolosi assimilati agli urbani).
4
CAP. 1 L’INQUADRAMENTO NORMATIVO E AMMINISTATIVO
Una seconda suddivisione dei RAEE è quella tra domestici e professionali.
Per RAEE domestici si intendono sia quelli originati da utenze domestiche che
quelli derivanti da attività produttive, ma analoghi ai primi per natura e per
quantità. Nei RAEE professionali rientrano invece quelli prodotti da attività
commerciali, industriali, artigianali e istituzionali, con caratteristiche diverse dai
RAEE domestici.
I rifiuti sono inoltre classificati, ai sensi dello stesso art. 184 del D.lgs. 152/2006,
in “non pericolosi” o “pericolosi”. Ai sensi del comma 5: "sono pericolosi i rifiuti
non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco
di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli allegati
G, H e I alla medesima parte quarta".
L’allegato D fa infatti riferimento al vigente Catalogo Europeo dei Rifiuti, il
CER. Nato da esigenze di tipo statistico e comparso per la prima volta il 15 luglio
1975 nell’allegato I della direttiva 75/442/CEE, il CER è diventato un strumento
ufficiale per la classificazione dei diversi tipi di rifiuti, siano essi destinati a
recupero o a smaltimento. I paesi membri, in questo modo, hanno avuto a
disposizione uno strumento comune in cui le tipologie di rifiuti vengono definite
secondo codici standardizzati e per questo inequivocabili. La classificazione dei
rifiuti secondo il codice CER è stata introdotta nella normativa nazionale con la
legge quadro del 05/02/97 (Decreto Ronchi), ed è stata successivamente
aggiornata nel 2002 conformemente alle direttive comunitarie.
In base alla sua origine, ad ogni rifiuto viene associato un numero di tre gruppi di
due cifre. Il primo gruppo identifica il capitolo del catalogo (20 in tutto), mentre i
successivi definiscono le caratteristiche di processi produttivi e materiali.
I RAEE sono quasi tutti compresi nei capitoli 16:“Rifiuti non specificati altrimenti
nel catalogo” e 20:“Rifiuti solidi urbani e assimilabili da commercio, industria e
istituzioni, inclusi i rifiuti della raccolta differenziata” (Allegato 1 della Tesi).
Si tratta di due capitoli che si presentano come generici e includono infatti
materiali derivanti da attività e processi produttivi diversi. Il capitolo 16 include
5
CAP. 1 L’INQUADRAMENTO NORMATIVO E AMMINISTATIVO
gli scarti provenienti da AEE, tra cui rifiuti pericolosi (ad esempio il 16 02 15*:
componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso). Il capitolo 20 è
riferito ai rifiuti urbani conferiti presso i circuiti pubblici di raccolta differenziata,
in cui le AEE fuori uso vengono accettate con i CER 20 01 35* o 20 01 36 a
seconda dell’eventuale pericolosità.
1.2 L’evoluzione della normativa sui RAEE
La prima disposizione normativa sui rifiuti a recepire le normative europee fu il
Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n.915 del 1982. In seguito venne
emanata una seconda legge quadro1: il decreto legislativo n.22 del 5 febbraio 1997
(Decreto Ronchi).
Nell’aprile 2006 la parte quarta del Decreto Legislativo 152 (Testo Unico
Ambientale) diventa il riferimento per la gestione dei rifiuti, riprendendo concetti
e definizioni dell’abrogato D.lgs. 22/1997. Sono seguite numerose modifiche al
D.lgs. 152/06, per esempio il D.lgs. 284/2006, il D.lgs. 4/2008 e il D.lgs. 30/2009.
Si inizia a parlare di RAEE nello specifico solo nel 2002: la prima direttiva
europea a individuare la categoria dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche è stata infatti la 2002/96/CE, anche detta “Direttiva RAEE”. Essa
prende in esame soltanto i prodotti finiti divenuti RAEE, e non le loro singole
parti.
La normativa a cui attenersi, per quanto concerne esclusivamente la riduzione
delle sostanze pericolose nelle AEE e lo smaltimento dei RAEE, resta invece il
Decreto legislativo n. 151 del 2005, che ha dato attuazione alle Direttive
Comunitarie 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE.
Il D.lgs. 151/2005, entrato in vigore il primo gennaio 2008, configura un quadro
operativo in cui si afferma il principio della responsabilità estesa al produttore.
Questa responsabilità condivisa si esprime in una ripartizione di attività fra
1
La categoria “legge quadro” non esiste più in seguito alla riforma costituzionale del 2001.
6
CAP. 1 L’INQUADRAMENTO NORMATIVO E AMMINISTATIVO
comuni, produttori (riuniti in Sistemi Collettivi) e distributori. Attraverso i Sistemi
Collettivi, operanti in regime di libera concorrenza, i produttori finanziano e
organizzano un sistema di gestione integrata dei RAEE. Provvedono infatti al loro
ritiro gratuito dai centri di raccolta autorizzati e li avviano a selezione, riciclo e
recupero in appositi impianti di trattamento.
Il decreto 151/05 è in continuo aggiornamento e prevede numerosi decreti
attuativi, anche se al momento quelli emanati sono molto pochi. Il primo (n. 185
del 25 settembre 2007) si intitola: “Istituzione e modalità di funzionamento del
registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione
dei RAEE, costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per
l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione di
un comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE ai sensi degli art. 13 c.8 e 15 c.4
del D.lgs. 151/2005”. Questo decreto istituisce inoltre il Comitato di vigilanza e
controllo e definisce i raggruppamenti in cui suddividere i RAEE conferiti ai
Centri di Raccolta (paragrafo 3.2.1).
Più recente è il D.M. del 12 maggio 2009, che ha come titolo: “Modalità di
finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da
parte dei produttori delle stesse”.
L’art. 2 del D.M. del 12/05/09 ribadisce il principio della responsabilità estesa ai
produttori allargandola a tutte le tipologie di RAEE: storici e non, domestici e
professionali.
Si definiscono storici i RAEE domestici immessi sul mercato prima del 13 agosto
2005. L’elemento distintivo più immediato dei RAEE storici è la mancanza del
simbolo indicante il divieto di conferimento in contenitori per rifiuti
indifferenziati, che l’art.13 comma 4 rende obbligatorio per le apparecchiature
immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005.
7