Introduzione
7
proprietari e di controllo
3
, adozione di standard omogenei ed uniformi di
rappresentazione del patrimonio aziendale, etc.. Sembra tuttavia mancare quasi
del tutto un approccio simile a quanto avvenuto negli Stati Uniti, laddove si è
giustamente osservato che l’informazione, rectius la verità dell’informazione, è il
pilastro su cui poggia l’efficienza di qualsiasi mercato dei capitali.
Al tempo stesso, è bene mettere in evidenza che, a differenza degli Stati Uniti,
l’Europa, e così i singoli Paesi europei, sono alla ricerca di un più preciso
modello di equilibrio del mercato dei capitali e della mobilità degli assetti
proprietari. C’è infatti da tener in debito conto la diversità strutturale tra gli Stati
Uniti e l’Europa dell’assetto del mercato finanziario, sistema “orientato al
mercato” negli Stati Uniti, sistema, invece, “intermediato” prevalente in Europa.
La carenza di chiarezza negli obiettivi, o comunque la volontà di gestire la
transizione accompagnandola con una delicata, e non sempre facile
nell’attuazione, opera di fine-tuning può dar ragione, pur in via solo parziale,
della disorganicità e frammentarietà degli interventi sulla disciplina societaria
che si riscontra in Europa.
Tuttavia, pur nella tendenza verso la convergenza derivante dalla
globalizzazione dei mercati, le esistenti differenze strutturali devono mettere in
guardia da troppo facili rincorse verso istituti e meccanismi che ritrovano una
propria capacità ed efficacia inseriti in un certo tessuto culturale ed economico,
oltre che giuridico, ma che possono risultare totalmente avulse dal sistema, e
dunque inefficienti se non inutili, laddove non siano correttamente intese,
riformulate e tradotte e adattate al contesto e al diritto nazionale.
3
Cfr. proposta di XIII direttiva.
1 - I tre sistemi di amministrazione e controllo
8
1
I tre sistemi di amministrazione e controllo
1. Caratteristiche generali
Con la Novella del Codice civile, introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 è
stato profondamente innovato il sistema di governance della società per azioni.
La principale novità è in linea con il ruolo centrale che la legge delega 3 ottobre
2001, n. 366, assegna all’autonomia privata per favorire competitività e crescita
delle imprese.
Al di là delle pur rilevanti modifiche apportate ai singoli aspetti della
disciplina, sulle quali si tornerà nel prosieguo, le novità ictu oculi più rilevanti
sono certamente quelle che hanno portato il legislatore delegato a generalizzare
la regola, sino ad oggi operante nelle sole società per azioni con azioni quotate in
mercati regolamentati
4
, della separazione tra controllo sulla gestione, affidato ad
un organo interno alla società, e controllo contabile, affidato invece ad un
revisore esterno, o ad una sua articolazione interna, come previsto per il sistema
4
Per approfondimenti riguardo l’articolazione in modelli della disciplina delle società per azioni cfr.
ASSOCIAZIONE D. PREITE, Il diritto delle società, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 50 ss.; cfr. altresì D.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, artt. 155 ss.
1 - I tre sistemi di amministrazione e controllo
9
monistico
5
, e quelle che lo hanno portato a prevedere l’opzione fra tre diversi
sistemi di gestione e sorveglianza per la società per azioni
6
. Le indagini
economiche mostrano infatti che, assicurato un equilibrio almeno sufficiente tra i
due elementi (gestione e sorveglianza), le caratteristiche “efficienti” dell’assetto
amministrativo, anche in termini strutturali, sono diverse in ragione di molteplici
fattori attinenti all’impresa, non ultimo i suoi profili proprietari, e che dunque
non esiste un modello astrattamente migliore.
7
I tre sistemi di amministrazione e controllo
8
, così definiti dall’art. 2380 c.c.,
per sottolineare il ruolo organizzativo congiunto e complementare delle due
funzioni, “ma che si presentano in realtà come veri e propri modelli complessivi
di organizzazione interna”
9
implicando anche un diverso ruolo dell’assemblea,
sono:
• Il sistema tradizionale, denominato anche ordinario alla luce
dell’automatica applicabilità in mancanza dell’adozione statutaria di un
altro sistema, si caratterizza per la presenza di un organo amministrativo
monocratico (amministratore unico), o pluripersonale e necessariamente
collegiale (consiglio di amministrazione), di un organo di controllo sulla
legalità e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, il collegio
5
Sulla questione se il comitato di controllo della gestione ivi previsto debba essere considerato una mera
articolazione interna del consiglio di amministrazione o assuma la qualità di vero e proprio organo, vedi
M. DE ACUTIS, R. SANTINI, S.p.a., amministrazione e controllo: Le nuove regole dopo il D.lgs 6/2003,
Egea, Milano, 2003, p. 99 ss.
6
Nelle società in accomandita per azioni, nonostante il rinvio generale alle norme relative alla società per
azioni di cui al nuovo art. 2454 c.c., se risultano utilizzabili i sistemi tradizionale e dualistico
[espressamente contemplato nell’art. 2459 c.c., ove si discorre di “consiglio di sorveglianza” (secondo L.
SCHIUMA, «Sub art. 2459», in M. SANDULLI, V. SANTORO (a cura di), La riforma delle società, vol. II,
Giappichelli, Torino, 2003, p. 1061, il richiamo al consiglio di sorveglianza sarebbe il frutto di una
svista)], seppure con i necessari adattamenti alle peculiari caratteristiche del tipo, non lo è quello
monistico (in tal senso N. ARIANI, «La società in accomandita per azioni», in AA.VV. , Diritto delle
società di capitali, Giuffrè, Milano, 2003, p. 174; ancora, S. AMBROSINI, «Appunti in tema di
amministrazione e controlli nella riforma delle società», in Società, 2003, p. 357, nonché, L. SCHIUMA, in
M. SANDULLI, V. SANTORO (a cura di), op. cit., vol. II, p. 1063 ss.
7
Sul punto, M. BIANCO, G. PALOMBO, Il CdA: quale funzione e quando è efficiente, nonché M.
BELCREDI, L. CAPRIO, op. cit., entrambi in AGE, 1/2003, rispettivamente p. 13 ss. e 61 ss.
8
È la stessa legge delega a prevedere ed indicare i caratteri essenziali dei tre modelli – termine utilizzato
insieme a sistemi – nell’art. 4 co. 8, lett d. Per i riferimenti essenziali ai precedenti parlamentari di questa
scelta cfr. G. MINERVINI, «Sub art. 2380», in M. SANDULLI, V. SANTORO (a cura di), op. cit., vol. II, p.
391 ss.
9
G. D. MOSCO, «Sub art. 2380», in Società di capitali. Commentario, G. NICCOLINI, A. STAGNO
D’ALCONTRES (a cura di), Jovene Editore, 2004, vol. II, p. 580 ss.
1 - I tre sistemi di amministrazione e controllo
10
sindacale; e dell’assemblea dei soci, che in sede ordinaria ha le
attribuzioni individuate ex art. 2364.
• Un sistema cd. dualistico, fondato sulla compresenza di due organi
necessariamente collegiali, collocati dalla legge nell’ambito delle funzioni
amministrative, il consiglio di gestione, che della gestione ha l’esclusiva
.analoghe al collegio sindacale nel sistema tradizionale e competenze
sostitutive di talune attribuzioni che in quel sistema appartengono
all’assemblea; quest’ultima subisce invece una significativa compressione
della sfera di competenze e perde il potere di approvazione del bilancio
d’esercizio e di nomina degli amministratori
10
, secondo un modello che
solo in prima approssimazione può definirsi di derivazione germanica
11
.
L’analogia con il modello tedesco sfuma infatti se si considera che in
quello italiano non sono previste né la partecipazione dei lavoratori al
consiglio di sorveglianza (cd. Cogestione dei Lavoratori) , né la riserva a
favore di quest’ultimo del potere di approvare particolari atti di
amministrazione , giusta la norma di cui § 111, abs. 4, AktG.
• Il sistema cd. monistico, che esclude anch’esso la possibilità di un
amministratore unico, e nel quale al consiglio di amministrazione è
abbinato un comitato per il controllo sulla gestione, organo che sostituisce
il collegio sindacale e composto, ex art. 2409-octiesdecies, co. 2, c.c., da
amministratori non esecutivi ed indipendenti, secondo il modello
anglosassone. In tale sistema l’assemblea ha un ruolo assai più vicino a
quello delineato nel sistema tradizionale.
Offrendo un sì ampio spettro di opzioni, è indubbio che il legislatore italiano
ha modelli ordinamentali, affidati alla selezione del mercato, la migliore garanzia
di un’efficiente e corretta corporate governance.
10
Si veda artt. 2364-bis e 2409-terdecies c.c.; nonostante l’ambigua formulazione della lett. a., co. 1, art.
2409-terdecies c.c., sembra indubitabile (ma cfr. M. DE ACUTIS, R. SANTINI, op.cit., p. 129 ss.)
11
Per il sistema dualistico tedesco cfr. artt. 76-117 AktG, con la recente modifica introdotta nel 2002
(TransPuG)
1 - I tre sistemi di amministrazione e controllo
11
È importante sottolineare che i tre sistemi suddetti non sono posti dal
legislatore sul medesimo livello, i due sistemi “non tradizionali”, sono infatti
evidentemente sott’ordinati rispetto a quello “tradizionale”. Tale scelta è resa
evidente, non solo in quanto la disciplina dell’amministrazione e del controllo
risulta dettata in riferimento al sistema tradizionale, cui la disciplina dei sistemi
alternativi frequentemente si richiama con la tecnica del rinvio
12
, ma soprattutto
per la circostanza, già sopra accennata, che i sistemi alternativi sono adottabili, ex
art. 2380, co. 1, c.c., esclusivamente sulla base di un’espressa previsione
statutaria, in assenza della quale si deve intendere che la società adotti il sistema
tradizionale.
Per effetto di ciò, seppur mitigata nella stesura finale del testo della Riforma,
nella quale si è mirato a rendere più incisive le differenze soprattutto tra i sistemi
monistico e tradizionale, al seguito delle non poche critiche sollevate in
riferimento alle prime versioni del progetto approvato dal Consiglio dei Ministri
nel settembre 2002, rimane la sensazione di un sostanziale appiattimento dei
sistemi alternativi, specialmente per quanto riguarda i controlli, rispetto al
sistema tradizionale
13
.
12
Cfr. G. MINERVINI, op. cit., p. 392, il quale sottolinea la non chiarezza del legislatore nell’utilizzo della
tecnica del rinvio.
13
In tal senso, S. AMBROSINI, op. cit. in Società, 2003, p. 329 ss., e S. FORTUNATO, I controlli nella
riforma delle società, in Società, 2002, pp. 313 e 318 ss.
1 - I tre sistemi di amministrazione e controllo
12
2. La funzione amministrativa e la definizione dei rapporti tra
amministratori ed assemblea nei vari sistemi
Al centro dell’organizzazione interna della società per azioni, attualmente si
trova l’organo amministrativo e non più, da quando il capitalismo è uscito dalle
sue prime fasi di sviluppo, l’assemblea dei soci.
14
Le regole
sull’amministrazione, cardine di qualunque sistema di governo societario volto
ad assicurare una gestione efficiente dell’impresa ed a proteggere gli azionisti di
minoranza ed i creditori, rappresentano pertanto uno dei punti fondamentali e
qualificanti di ogni riforma societaria, tanto più di questi tempi in cui numerosi
scandali hanno posto con forza il problema del funzionamento e della disciplina
dell’organo amministrativo
15
.
Diversamente dall’intervento riformatore sulle società quotate realizzato nel
1998 dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria (d’ora in poi t.u.f.)
che non ha dettato alcuna disposizione riguardo l’organo amministrativo, il d.lgs.
n. 6 del 2003 ha opportunamente inciso anche su questo aspetto della società per
azioni. Pur non essendo la più evidente, infatti, la novità di maggior rilievo che la
Novella del Codice civile ha introdotto nella disciplina della governance della
società per azioni è, tuttavia, un’altra. Tale novità è ravvisabile nella più netta
definizione, rispetto al sistema originario del Codice, della sfera di competenze
reciproche tra organo di gestione ed assemblea dei soci, con riserva esclusiva al
primo della competenza gestoria e, in tale contesto, in un’evidente sottrazione di
poteri all’assemblea, con il conseguente trasferimento di questi all’organo di
gestione
16
.
14
Più ampie osservazioni e rinvii in G.D. MOSCO, Le deleghe assembleari nella società per azioni,
Milano, Giuffrè, 2000, p. 83 ss.
15
Per una sintesi di informazioni e di prospettive, si veda M. BIANCO, M. CASOTTANA, G.D. MOSCO (a
cura di), l’Editoriale del numero di AGE, Il consiglio di amministrazione nella s.p.a., è tempo di
cambiare, 1/2003, p. 3 ss.
16
16
Cfr. F. DI SABATO, Diritto delle Società, Giuffrè, Milano, 2003, p. 10; vedi anche M. DE ACUTIS - R.
SANTINI, op. cit., p. 5; M. SANDULLI - V. SANTORO, op. cit., p. 3 ss.
1 - I tre sistemi di amministrazione e controllo
13
Particolare rilievo nella diversificazione dei tre modelli assume infatti la
competenza in materia di elezione di gestori e controllori: tutti nominati
dall’assemblea nel sistema tradizionale, nei restanti due la competenza
assembleare si riduce, nell’uno e nell’altro, in senso opposto: nel dualistico
l’assemblea nomina solo i controllori (i componenti del consiglio di
sorveglianza), ai quali spetta la nomina dei gestori; nel sistema monistico invece,
l’assemblea nomina i componenti del consiglio di amministrazione (cui compete
la gestione), il quale nomina al suo interno i controllori, facenti parte del
comitato per il controllo sulla gestione
17
. Infatti, in primis, ex art. 2380-bis co. 1,
c.c., “la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali
compiono le operazioni necessarie al raggiungimento dell’oggetto sociale”, tale
formula è ripetuta pedissequamente nell’art. 2409-novies, co. 1, c.c., per il
sistema dualistico, e nell’art. 2409-septiesdecies, co. 1, c.c., per il sistema
monistico
18
.
Così facendo, il legislatore della Novella individua, per la prima volta
espressamente, a fronte del silenzio mantenuto dal Codice del 1942, il contenuto
dell’attività gestoria, il ci esercizio è nel potere esclusivo dell’organo di gestione,
ma rappresenta al tempo stesso un suo preciso obbligo, con le conseguenti
responsabilità
19
. In secondo e assorbente luogo, nel nuovo art. 2364, co. 1, n. 5,
c.c., che sostituisce il vecchio n. 4, si stabilisce che lo statuto può riservare all'
assemblea ordinaria, in deroga al sistema legale, esclusivamente il potere di
autorizzare gli amministratori al compimento di determinati atti, in relazione ai
17
G.D. MOSCO, «Sub art. 2380» in Commentario, G. NICCOLINI, A. STAGNO D’ALCONTRES (a cura di),
op. cit., p. 581 ss.
18
A proposito di quest’ultima norma, si noti l’assenza in essa di ogni riferimento riguardo il compimento
delle operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Non sembra tuttavia che da tale
omissione debba ricavarsi alcuna conseguenza significativa (per considerazioni analoghe, P. VALENSISE,
«Sub art. 2409-septiesdecies», in M. SANDULLI, V. SANTORO (a cura di), op. cit., vol. I, p. 729 ss.
19
Ciò che lascia perplessi (v. le convincenti osservazioni sul punto di G. CASELLI, I sistemi di
amministrazione nella riforma delle s.p.a., in Contr. e impr., 2003, p. 153) è semmai l’uso della formula
“operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale” di cui al co. 1 dell’art. 2380-bis c.c. In un
contesto in cui, come si vedrà, se sono eliminati, tra l’altro, i residui limiti al potere di rappresentanza, una
formula così restrittiva, quanto meno sul piano formale, appare inadeguata essendo affatto evidente che
sarebbe improponibile restringere il campo d’azione degli amministratori alle sole operazioni necessarie e
non aprirlo anche a quelle comunque pertinenti e strumentali all’attuazione dell’oggetto sociale.
1 - I tre sistemi di amministrazione e controllo
14
quali gli amministratori mantengono comunque l’integrale loro responsabilità
20
,
come appare ovvio, dal momento che l’autorizzazione, se vale a eliminare
l’ostacolo al compimento dell’atto, non ne impone certo il compimento.
In definitiva, se nel sistema originario del Codice la concreta definizione degli
ambiti rispettivi di competenza tra l’organo amministrativo e assemblea ordinaria
era disponibile dai contraenti, a seguito della Novella nessuna autonomia è
prevista a riguardo. E si tratta di novità di grande rilievo
21
, se soltanto si pone
mente al fatto che uno dei principi generali alla base dell’intera Riforma è
proprio l’ampliamento degli ambiti dell’autonomia statutaria
22
. Come si
accennava, tuttavia, il legislatore della Novella non si limita ad affidare la
gestione esclusivamente all’organo a ciò deputato, ma sottrae ulteriormente
all’assemblea poteri decisori, tradizionalmente a essa assegnati, e in materie non
di poco conto.
A parte la già segnalata perdita da parte dell’assemblea del potere di nominare
gli amministratori e di approvare il bilancio nel sistema dualistico, preme qui
sottolineare come, a prescindere dal sistema di amministrazione e controllo
scelto, con la Riforma venga trasferita dall’assemblea all’organo di gestione la
potestà di deliberare l’emissione di obbligazioni non convertibili, giusta la norma
dell’art. 2410, co. 2, c.c., che fa soltanto salva una diversa previsione statutaria, e
come, in aggiunta alle già previste deleghe in tema di aumento di capitale e di
emissione di obbligazioni convertibili (di cui rispettivamente agli artt. 2443 e
2420-ter c.c.) si preveda, nell’art. 2365, co. 2, c.c., oltre che nell’art. 2446, ultimo
co., c.c., la possibilità che, con apposita previsione statutaria, sia attribuita
23
20
L’art. 2364 c.c. si applica esclusivamente alle società che adottano il sistema tradizionale e quello
monistico. Nell’art. 2364-bis c.c., che delinea i compiti dell’assemblea ordinaria nelle società che
adottano il sistema dualistico, si perde addirittura anche questa possibilità di derogare al sistema legale.
21
La novità è, peraltro, completamente in linea con le indicazioni provenienti dalla legge delega, ove si
precisa che la riforma è diretta, tra l’altro, a «definire le competenze dell’organo amministrativo con
riferimento all’esclusiva responsabilità di gestione dell’impresa sociale» (l. 336/2001, art. 4, co. 8, lett. c).
22
Cfr. art. 2, co. 1, lett. d, l. 366/2001.
23
Va sottolineata, seppure la materia superi i confini del presente lavoro, la differenza tra la delega di
poteri, di cui agli artt. 2443 e 24420-ter c.c., e l’attribuzione di poteri, di cui agli artt. 2365 e 2446 c.c.
Sembra si possa affermare infatti, che nel primo caso permanga il potere concorrente dell’assemblea,
mentre nel secondo l’attribuzione all’organo di gestione comporti la perdita di suddetto potere da parte
dell’assemblea.
1 - I tre sistemi di amministrazione e controllo
15
all’organo di gestione la competenza a deliberare un’ampia serie di modifiche
statutarie, tradizionalmente di competenza dell’assemblea straordinaria.
Ma ancora, soprattutto con riferimento alle decisioni che attengono in senso
lato al finanziamento dell’impresa sociale, risulta evidente la scelta di carattere
generale operata dal legislatore nel senso, già reso evidente dalla disposizione
sopra ricordata in tema di emissione di obbligazioni, di ridistribuire
progressivamente il relativo potere in favore dell’organo di gestione, sottraendolo
ai soci.
Per convincersi di ciò, è sufficiente porre mente alla circostanza che l’organo
di gestione:
a) ai sensi dell’art. 2447-ter c.c., delibera la costituzione dei patrimoni
destinati e, in tal contesto, può deliberare l’emissione di strumenti
finanziari di partecipazione all’affare, a fronte di apporti di terzi;
b) delibera, quanto meno in assenza di diverse disposizioni statutarie,
l’emissione degli strumenti finanziari di cui all’art. 2346, ultimo co., c.c.,
come sembra sia inevitabile concludere, alla luce della puntuale
indicazione delle competenze assembleari, tra le quali non compare quella
in questione;
c) si vede riconosciuto espressamente, nell’art. 2443, co. 1, c.c., l’eventuale
potere, in sede di aumento di capitale delegato, di escludere il diritto di
opzione dei soci;
d) sulla base della previsione
24
che nella società con azioni quotate lo statuto
può escludere il diritto di opzione seppure nei limiti del 10% del capitale
preesistente, si può vedere riconosciuto il potere di decidere
sull’allocazione di una parte dell’aumento;
e) si vede riconosciuto, alla luce della nuova formula dell’art. 2438 c.c., che
consente la deliberazione di aumento di capitale anche in presenza di
24
Prevista dall’art. art. 2441, co. 4, c.c. secondo il quale «quando l’interesse della società lo esige, il
diritto d’opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da
tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in
assemblea di convocazione successiva alla prima»
1 - I tre sistemi di amministrazione e controllo
16
azioni non integralmente liberate, il potere, quando si realizzi tale
fattispecie, di decidere nel tempo dell’esecuzione dell’aumento di
capitale
25
, nell’ambito, quindi, di una ulteriore e più ampia delega di
potere rispetto a quella prevista nell’art. 2443 c.c.
25
Poiché è l’organo di gestione che decide quando richiamare il versamento ancora dovuto da parte dei
soci rispetto al conferimento promesso, è evidente che conseguentemente può determinare anche il
momento dell’esecuzione dell’aumento deliberato.
1 - I tre sistemi di amministrazione e controllo
17
3. Controllo sulla gestione e controllo contabile nei tre sistemi
Quanto alla distinzione tra controllo sulla gestione e controllo contabile, la
Novella colloca, con una separazione piuttosto netta, il sistema tradizionale da un
lato, ed i sistemi monistico e dualistico dall’altro. Infatti, nel sistema tradizionale
al collegio sindacale possono essere affidati compiti di controllo contabile; ai
sensi dell’art. 2409-bis, co. 3, c.c., lo statuto delle società che non fanno ricorso
al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del
bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal
collegio sindacale. In tal caso, come vedremo, l’attribuzione dei compiti di
controllo contabile si riflette sulla composizione del collegio: mentre,
normalmente, almeno un membro effettivo ed uno supplente, devono essere
scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero
della Giustizia e i restanti membri, se non iscritti in tal registro, devono essere
scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del ministro
della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o
giuridiche, quando al collegio sia affidato (anche) il controllo contabile esso è
costituito da revisori iscritti nel registro istituito presso il Ministero della
Giustizia
26
.
Nei sistemi dualistico e monistico invece, tutte le società sono assoggettate,
senza eccezione, al controllo contabile di un revisore – persona fisica o società di
revisione – iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Il controllo contabile nei tre sistemi si concretizza:
1. nella verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale,
della regolare tenuta della contabilità sociale e corretta rilevazione nelle
scritture contabili dei fatti di gestione;
26
Come vedremo, quando al collegio sindacale è attribuito anche il controllo contabile, parrebbe potersi
affermare che la normativa applicabile al collegio sindacale sia in parte quella del collegio sindacale sulla
costituzione e funzionamento dell’organo, in parte quella degli artt. 2409-ter e ss. c.c. sul controllo
contabile
1 - I tre sistemi di amministrazione e controllo
18
2. nella verifica se il bilancio di esercizio ed, ove redatto, il bilancio
consolidato, corrispondano alla risultanze delle scritture contabili e degli
accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che le disciplinano;
3. nell’espressione, con apposita relazione, del giudizio sul bilancio di
esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
Il controllo sulla gestione si concretizza con:
1. la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla
società e sul suo corretto funzionamento (per il collegio sindacale e per il
consiglio di sorveglianza: art. 2403, co. 1, c.c., richiamato dell’art. 2409-
terdecies c.c.);
2. la vigilanza sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del
sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile,
nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione
oltre allo svolgimento degli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di
amministrazione, con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti
incaricati del controllo contabile (per il comitato per il controllo sulla
gestione).
Da questo punto di vista va osservato che non compare, tra i compiti del
comitato, quello di vigilare “sull’osservanza della legge e dello statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione”, previsto, per il collegio
sindacale e per il consiglio di sorveglianza, dall’art. 2403 c.c., nonostante la
Relazione ministeriale affermi che “la circostanza che la vigilanza
sull’amministrazione sia svolta, invece che dal collegio sindacale, da un comitato
all’interno del consiglio di amministrazione, non determina un minor rigore
dell’attività di controllo, poiché la professionalità, l’indipendenza, i doveri e i
poteri di tale comitato coincidono con quelli del collegio sindacale, e possono
anzi essere integrati da codici di comportamento”.
1 - I tre sistemi di amministrazione e controllo
19
Ciò detto, parrebbe potersi affermare che, quanto al collegio sindacale,
quando allo stesso non vengano attribuite funzioni di controllo contabile (perché
trattasi di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio o che è tenuta
alla redazione del bilancio consolidato, oppure perché lo statuto non lo prevede),
ciò non significa che il collegio sindacale non sia comunque investito di
competenze contabili, come d’altro canto lascia intuire la circostanza che la
norma (art. 2397, co. 2, c.c.) impone comunque che almeno un membro effettivo
e uno supplente debbano essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili istituito presso il Ministero della Giustizia
27
.
Se, infatti, il collegio sindacale vigila (art. 2403 c.c.) “sull’osservanza della
legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in
particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo […] adottato dalla società
e sul suo concreto funzionamento”, ciò nonostante la stessa norma impone al
collegio di vigilare anche sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e
contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. In secondo
luogo, poi, una serie di norme impongono al collegio sindacale compiti di natura
certamente contabile:
a) in materia di criteri di valutazione da adottare nella redazione del bilancio
di esercizio, l’art. 2426, n. 5, c.c., richiede il consenso del collegio
sindacale per l’iscrizione dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi
di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale nell’attivo
dello stato patrimoniale; parimenti il successivo n. 6 richiede il consenso
del collegio sindacale per l’iscrizione dell’avviamento nell’attivo dello
stato patrimoniale;
b) ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c., il collegio sindacale deve fare le
osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e sulla sua approvazione,
con particolare riferimento all’esercizio della deroga di cui all’art. 2423,
co. 4, c.c.; l’eventuale presenza del soggetto incaricato del controllo
27
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili sono causa di decadenza
dall’ufficio di sindaco (art. 2399, co. 2, c.c.).
1 - I tre sistemi di amministrazione e controllo
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contabile, da questo punto di vista, non sottrae dunque la competenza del
collegio sul bilancio, ma produce l’effetto che la redazione del collegio si
aggiunge a quella del soggetto incaricato del controllo contabile (art.
2429, co. 3, c.c.);
c) l’art. 2446 c.c. dispone che quando risulta che il capitale è diminuito di
oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio
di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il
consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea
per gli opportuni provvedimenti; all’assemblea deve essere sottoposta una
relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni
del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione;
d) in forza dell’art. 2447-novies c.c., in materia di patrimoni destinati a uno
specifico affare, quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l‘affare
cui è stato destinato un patrimonio ai sensi della lett. a),co. 1 dell’art.
2447-bis c.c., gli amministratori o il consiglio di gestione redigono un
rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del
soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso
l’ufficio del registro delle imprese;
e) l’art 2409-septies c.c. dispone che il collegio sindacale e i soggetti
incaricati del controllo contabile si scambiano tempestivamente
informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti: parrebbe
che, qualora il collegio sindacale non avesse competenze contabili
difficilmente sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza delle
informazioni che il soggetto incaricato del controllo contabile trasmette.
Le medesime considerazioni parrebbero estensibili al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione. Per ciò che attiene al
consiglio di sorveglianza (oltre al richiamo dell’art. 2403 c.c.), assume rilievo la
circostanza che, analogamente a quanto previsto per il collegio sindacale, almeno
un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli
1 - I tre sistemi di amministrazione e controllo
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iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della
Giustizia.
Quanto al comitato per il controllo sulla gestione, l’art. 2409-octiesdecies, co.
5, c.c., fa ritenere che l’organo abbia competenze contabili, in quanto prevede
che il comitato per il controllo sulla gestione, vigili sull’adeguatezza della
struttura organizzativa societaria, del sistema di controllo interno, del sistema
amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare
correttamente i fatti di gestione.
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Anche le norme di cui ai precedenti punti a.,
b., c., d., e., parrebbero dover trovare applicazione con riferimento al consiglio di
sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti,
ove compatibile con la specificità di tali organi.jb
28
Oltre a disporre che almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere
scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.