amministrativa e di efficace e proficuo utilizzo dello strumento
militare difficilmente confutabili.
Al riguardo, rappresenta una importante peculiarità l’esigenza della
mobilità (strategica, operativa e tattica) dei dispositivi di comando,
operativi e logistici delle Forze Armate, in quanto essa risponde a ben
determinati principi militari che non possono essere disattesi, pena
l’estrema vulnerabilità dello strumento militare e la sua incapacità, o
impossibilità, ad assolvere i compiti e le missioni attribuitigli dalla
legge.
Tra l’altro, l’accentuata mobilità del personale delle Forza Armate,
oltre ad essere condizionata da oggettive esigenze, ordinative e
funzionali, dell’organizzazione, è anche connaturata al particolare
sviluppo delle carriere di tutte le categorie militari strutturate ed
ordinate nelle diverse posizioni occupate nella scala gerarchica.
2
E ciò senza dimenticare i meccanismi interni, normalmente a base
concorsuale, che consentono il passaggio da una categoria all’altra,
con conseguente possibile reimpiego in relazione al nuovo status.
2
Per gli aspetti relativi ai trasferimenti del personale militare connessi con le carriere, cfr. Cons.
St., Sez. IV, 17 ottobre 1984, n. 763.
7
Prima della cosiddetta “privatizzazione del rapporto di pubblico
impiego”
3
,per i dipendenti statali civici il trasferimento era un
provvedimento che trovava specifica regolamentazione nel “Testo
unico delle disposizione concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato”, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, art. 32
4
.
In dottrina si registravano posizioni contrastanti che andavano dal
riconoscere la sussistenza di un principio di tendenziale stabilità del
posto, vulnerabile solo a speciali e straordinarie esigenze di servizio,
fino a qualificare la posizione soggettiva dell’impiegato in quella
relativa ad un semplice interesse al trasferimento in base alla
riconosciuta potestà discrezionale dell’Amministrazione in materia
5
.
Ma in giurisprudenza era pacifico il riconoscimento di una ben
determinata situazione giuridica soggettiva tutelabile in ordine alla
sede di servizio da parte dei dipendenti civili dello Stato
6
.
Per il personale militare, invece, non esisteva e non esiste tuttora una
norma assimilabile a quella in passato vigente per gli impiegati statali
3
Il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha completamente riorganizzato la materia del pubblico impiego.
L’intero settore è stato sottoposto alla disciplina del codice civile e in questo senso è stato
specificatamente regolato l’istituto della mobilià. In base all’art. 2 comma 4, dello stesso d.lgs.
sono rimasti ancorati alla disciplina pubblicistica: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
gli avvocati e i procuratori dello stato, il personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, il
personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia a partire da certe qualifiche.
L’attuale disciplina è contenuta nel d.lgs. n. 165/2001.
4
Abrogato in seguito dall’art. 43, co. 5, d. lgs. 31 marzo 2005, n. 80.
5
Cfr. Caringella F., Delpino L., Del Giudice F., Diritto Amministrativo, Napoli, Simone, 1999, pag
214.
6
Cfr. Cons. St., Sez. IV, 16 luglio 1991, n. 597; sez. IV, 16 novembre 1993, n. 1017.
8
civili. Ne sono dimostrazione le numerose pronunce con cui si è
sempre sancita l’impossibilità di equiparare in tema di trasferimenti
la posizione dei militari a quella dei civili, attraverso l’eventuale
applicazione analogica delle disposizioni contenute nell’art. 32
7
. Ciò
in quanto le differenze contrattuali e di disciplina positiva fra
impiego civile e servizio militare risultano tanto distanti e profonde
da rendere problematico ogni tentativo d’individuazione di principi
generali comuni
8
.
La stessa Corte Costituzionale, riferendosi all’ordinamento militare,
ha ricordato che, fermo restando la sua collocazione all’interno
dell’ordinamento giuridico generale, deve esserne apprezzata la sua
assoluta peculiarità, composto da in corpus omogeneo e completo di
regole non di rado più dettagliate e garantistiche di quelle relative
all’impiego civile
9
. Assoluta peculiarità che, tuttavia, in materia di
impiego del personale suscita da sempre non poche perplessità
applicative, soprattutto in sede giurisprudenziale. Se le oggettive
difficoltà derivanti dal reperimento delle fonti normative attraverso
cui ricostruire il sistema giuridico di riferimento si pongono alla base
delle problematiche afferenti al trasferimento dei militari,
7
Cfr. Tar Piemonte, 30 dicembre 1985, n. 697; Cons. St. Sez. IV, 24 febbraio 1981, n. 193; Cons.
St. Sez. IV, 17 ottobte 1984, n. 763.
8
Cfr. Cons. St. Sez. IV, n. 1677/2001.
9
Cfr. Cons. St., 17 dicembre 1999, n. 449.
9
specialmente in tema di natura giuridica, di normativa
procedimentale, di eventuali situazioni giuridiche soggettive degli
interessati, tantomeno esaustivi risultano i criteri che ormai da tempo
l’amministrazione militare applica nel settore delle risorse umane,
utili per la comprensione della scarna normativa esistente e per
l’individuazione dei principi di diritto, ma approcciabili con la
consapevolezza che la prassi amministrativa non costituisce fonte del
diritto.
È quindi in un quadro giuridico non del tutto definitivo che, partendo
dall’astratta idoneità di ogni appartenente alle Forze Armate a
prestare servizio ovunque, fino alla concreta assegnazione ad un
comando, reparto od ufficio, si viene delineando la problematica
della puntuale azione amministrativa ed il suo estrinsecarsi
nell’ambito dell’amministrazione militare attraverso il singolo
specifico trasferimento.
“In generale, nell’area del pubblico impiego, il trasferimento
consiste nel provvedimento con cui il dipendente viene spostato da un
posto ad un altro, proprio della posizione organica di appartenenza,
10
in una sede diversa o in un complesso strutturale diverso dalla
medesima sede
10
”.
Parte della dottrina ha qualificato il trasferimento del personale,
civile e militare, della pubblica amministrazione come una
modificazione del rapporto d’impiego.
In questa ottica dal trasferimento scaturisce uno specifico dovere
(quello di cambiare sede di servizio o incarico per le esigenze di
servizio individuate dall’amministrazione) a fronte del quale, ma non
sempre, vengono ad essere coinvolte particolari situazioni soggettive
attive. Tale modificazione del rapporto d’impiego non comporta
soltanto diritti e doveri connessi con la sua concreta attuazione, ma
normalmente genera un cambiamento di mansioni e incarichi, o
almeno sede di servizio, per il personale interessato.
Ne discende dunque che il provvedimento/trasferimento costituisce
sia un momento di dinamicità del rapporto di impiego, che esplica i
suoi effetti giuridici istantaneamente, sia un atto a causa del quale
viene a stabilizzarsi una nuova complessiva situazione di impiego.
Da questa disanima emerge un punto fermo univocamente
riconosciuto. Il trasferimento di sede è un provvedimento
10
Poli V., Trasferimenti; in Poli V., pag. 394.
11
amministrativo inquadrabile nel genus degli ordini, di natura
amministrativa, ma pur sempre ordini.
La dottrina colloca, tra gli atti amministrativi che creano obblighi a
carico dei privati, la categoria degli ordini, i quali vengono a
configurare, pertanto, un obbligo del singolo verso
l’Amministrazione e, quindi, una restrizione della sua sfera giuridica.
Il contemperamento tra componente “servizio” e componente
“amministrazione” in un ordine militare è tale da incidere sia
sull’ampiezza del merito e, quindi, della discrezionalità, che sulla
puntualità della motivazione.
La natura dell’ordine che sancisce il trasferimento è un esempio
significativo ; il Consiglio di Stato ha infatti sancito, in ripetute
ordinanze
11
, che i provvedimenti di trasferimento di autorità del
personale militare rientrano nel genus degli ordini e come tali sono
sottratti alla disciplina della legge 241/1990.
Non necessitano, pertanto, di motivazione in quanto attengono “ad
una semplice modalità di svolgimento del servizio”. In buona
sostanza il Consiglio di Stato ha riconosciuto che tale tipo di ordine è
intrinseco ad una materia in cui i due fattori che sorreggono la
11
Tra le altre, Sezione IV, 21 gennaio 1997, n. 33 e 9 novembre 1999, n. 2106.
12
funzione militare, prevale su qualsiasi altro interesse. Rebus sic
stantibus e rapportando il discorso alle fonti giuridiche militari
(articolo 4 comma quarto della legge 382/1978 e articoli 23 e 25 del
regolamento della disciplina), emerge chiaramente che ciò che
caratterizza in modo specifico gli ordini militari è, da una parte la
particolare garanzia di ottemperanza di cui godono, e dall’altra il
particolare modo di atteggiarsi del rapporto gerarchico che ne
costituisce il presupposto immancabile.
2. Fonti Normative
12
Le fonti normative rilevanti in materia di trasferimento di sede del
personale militare sono:
- Art. 32, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”,
disciplinante i diversi trasferimenti dei pubblici impiegati, abrogato
dall’art. 43, comma 5, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, a sua volta
abrogato dall’art. 72, lett. b, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
12
Tratte da Tenore V., Poli V., Codice di diritto amministrativo militare, Milano, Giuffrè, 2002.
13
- Art. 7, l. 24 ottobre 1977, n. 801 “Istruzione e ordinamento dei
servizi per le informazioni e la sicurezze e disciplina del segreto di
Stato”.
- Art. 20, comma 2, l. 11 luglio 1978, n. 382, “Norme di principio
sulla disciplina militare”, concernente i trasferimenti dei militari
eletti negli organi di rappresentanza.
- Art. 13, comma 5, D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691
“Regolamento che disciplina l’attuazione della rappresentanza
militare”.
- Art. 34, comma 1, D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 “approvazione
del regolamento di disciplina militare ai sensi dell’art. 5, primo
comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382”, riguardante il potere di
disporre l’allontanamento del militare dalla località di servizio per
urgenti necessità operative o in presenza di oggettive situazioni di
pericolo.
- Art. 33, l. 5 febbraio 1992, n. 104 “legge – quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”, recante agevolazioni per l’assistenza ai portatori di
handicap, modificato dall’art. 20 della l. 8 marzo 2000, n. 53.
14
- Art. 6, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195 “Attuazione dell’art. 2
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle
Forze di polizia e delle Forze Armate”, sulla disciplina degli istituti
della modalità e di quelli comunque collegati all’impiego del
personale militare, riservati alla fonte legislativa ovvero ad atti
normativi o amministrativi emanati su base legale, esclusa ogni
interferenza della contrattazione collettive.
- Art. 3, comma 1, l. 27 marzo 2001, n. 97 “Norme sul rapporto
tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del
giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche”, in materia di trasferimenti in seguito di rinvio a giudizio.
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