Il sequestro conservativo Pag. 1
Introduzione
1. Sequestro giudiziario e sequestro conservativo – sistemazione
legislativa e norme in comune.
Tra i provvedimenti cautelari più utilizzati nella quotidianità merita
sicuramente di essere annoverato il sequestro, disciplinato nella sez. I
del Capo III, Libro IV, del Codice di procedura civile. Al riguardo,
occorre preliminarmente chiarire che l’istituto è analizzabile da due
diversi punti di vista, coincidenti con i due tipi di sequestro cui fa ri-
ferimento il codice di rito agli artt. 670 ss., e precisamente:
a. Sequestro giudiziario, a sua volta scindibile in:
o Sequestro cd. di beni: è tale, ai sensi dell’art. 670 n. 1, in fun-
zione della fruttuosità dell’eventuale esecuzione diretta
1
.
Oggetto del sequestro in parola sono «i beni mobili o immobili,
le aziende o le altre universalità di beni, quando ne è controversa la
proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia
o alla loro gestione temporanea»
2
.
o Sequestro cd. di prove: rinvenibile nell’art. 670 n. 2, secondo
cui «il giudice può autorizzare il sequestro (giudiziario) di beni,
registri, documenti, modelli, campioni e ogni altra cosa da cui si
pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il dirit-
to alla esibizione o alla comunicazione; ed è opportuno provvedere
alla loro custodia temporanea».
1
MANDRIOLI, I sequestri, Torino, 2003, pagg. 283 ss.
2
La previsione che si tratti di beni suscettibili di detenzione, proprietà o possesso,
fa sì che l’elencazione di cui all’art. 670 non coincida con quella contenuta negli
artt. 812 ss. del codice civile; ne consegue, ad es., l’esclusione, dal provvedimento
in esame, delle energie, dei crediti e delle quote di società a responsabilità limitata.
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b. Sequestro conservativo, in funzione della fruttuosità
dell’eventuale esecuzione per espropriazione
3
. Ai sensi dell’art.
671, «il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perde-
re la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conserva-
tivo di beni mobili o immobili del debitore e delle somme e cose a lui do-
vute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento».
Secondo alcuni autori
4
, la suindicata distinzione è impropria e inesat-
ta, dovendole riconoscere un carattere puramente convenzionale. I
sostenitori di tale tesi sostengono, infatti, che il sequestro giudiziario
non è meno “conservativo” del sequestro di cui all’art. 671. Alla dif-
ferente denominazione non corrisponderebbero due istituti giuridici
diversi, con natura e caratteri distinti, ma solo due forme diverse di
un solo istituto, sostanzialmente unitario. «Identica è, infatti, la fun-
zione alla quale i due sequestri adempiono, identici i mezzi con cui
operano; diverso è unicamente lo scopo per cui, nell’uno e nell’altro
caso, tale funzione viene esercitata e tali mezzi vengono impiegati»
5
.
La disciplina dettata dal codice di rito, comunque, è per la gran parte
comune ad entrambi i tipi di sequestro, come del pari comune è il
procedimento posto in essere: si ha infatti una domanda, da parte del
soggetto interessato, all’organo giudiziario, con la quale si chiede
l’autorizzazione ad apporre un vincolo – il sequestro, appunto – su
una o più cose, allo scopo di conservarle in vista di un’attività suc-
cessiva. Segue poi, previa valutazione sommaria delle ragioni fornite
dall’istante, l’esecuzione del provvedimento, attività consistente
nell’imposizione del suindicato vincolo; e da ultimo si ha (rectius:
3
MANDRIOLI, Op. cit.
4
Tra tutti, v. SCAGLIONI, Il sequestro nel processo civile, Milano, 1941.
5
SCAGLIONI, Op. ult. cit.
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aveva) la fase della convalida, tesa a valutare, in contraddittorio tra
le parti, la legittimità dell’attività fino ad allora svolta.
Finalità tipica del sequestro giudiziario è di assicurare nel tempo
l’utilità pratica del provvedimento decisorio e la fruttuosità
dell’eventuale sua esecuzione coattiva, tesa alla consegna o al rilascio
dei beni oggetto del vincolo
6
. Si vuole, cioè, con tale forma di seque-
stro, assicurare l’integrità della cosa sequestrata
7
.
Finalità tipica del sequestro conservativo, invece, è di garantire il
creditore contro il pericolo di non essere soddisfatto del suo avere
8
;di
conservare cioè la garanzia patrimoniale generale dell’istante
9
, ren-
dendo inefficaci gli eventuali atti di disposizione compiuti sui beni
sequestrati
10
. Ciò è possibile grazie al vincolo posto sugli elementi at-
tivi del patrimonio del debitore che, in caso di inadempimento, po-
trebbero essere espropriati per realizzare il credito. Si realizza, così,
un’anticipazione degli effetti tipici del pignoramento.
Il sequestro conservativo è uno strumento volto a tutelare il pericolo
per il creditore di perdere la garanzia del proprio credito mediante
l’imposizione di un vincolo sul patrimonio complessivamente inteso,
agli effetti dell’art. 2740 c.c., e non può, pertanto, avere ad oggetto
uno o più beni specifici singolarmente individuati (diversamente dal-
lo strumento del sequestro giudiziario)
11
. Va precisato, infatti, che
«mentre nel sequestro giudiziario è la stessa res su cui cade il seque-
stro ad essere l’oggetto del contendere per definizione, nel sequestro
6
BRACCI, Il sequestro giudiziario, Napoli, 1966.
7
GIANZANA, Del sequestro giudiziario e conservativo, Torino, 1884.
8
LESSONA, voce «Sequestro conservativo» in Dig.It., vol. XXI.
9
SATTA, Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1968, pag. 181.
10
L’inefficacia, peraltro, opera di diritto, non essendo subordinata alla declaratoria
del giudice. Così, Cass. 23 gennaio 1970, n. 148.
11
Trib. Modena, ord. 20-12-2007.
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conservativo, in generale, i beni da colpire non vengono individuati
(salve alcune ipotesi particolari
12
)»
13
.
Per poter autorizzare il sequestro, il giudice deve ravvisare la sussi-
stenza di un credito (fumus boni iuris) e la fondatezza del timore di
perdere la relativa garanzia (periculum in mora). Tali presupposti de-
vono essere valutati in relazione ad entrambi i tipi di sequestro
14
, an-
che se nel sequestro giudiziario è più corretto parlare di “esistenza
della controversia” e “conseguente opportunità di vincolare il bene
che ne è oggetto”
15
.
In merito ai presupposti che debbono sussistere per attivare la pro-
cedura di cui si tratta, occorre precisare che – come ulteriore limite
12
Si veda, a titolo esemplificativo, quella prevista dall’art. 2905, comma 2, c.c. in
relazione alla revocatoria e quella di cui all’art. 2764 c.c. a garanzia dei crediti del
locatore.
13
CONTE, Sequestro conservativo, giudice della cautela, giudice del merito e giudice
dell’attuazione, in Giur. It. 2010.
14
V. SCAGLIONI, Il sequestro nel processo civile, cit., secondo cui «Il fumus boni iuris e
la causa arresti (cioè il periculum in mora) costituiscono i presupposti del seque-
stro, così come d’ogni misura cautelare». Tale orientamento è seguito anche da CA-
PONI, PROTO-PISANI, Lineamenti di diritto processuale civile, Napoli, 2001, secondo cui
«la tutela cautelare consiste nel conferire alla parte il potere di chiedere al giudice,
nel corso del giudizio a cognizione piena o prima del suo inizio, l’emanazione di
un provvedimento, sulla base della valutazione del fumus boni iuris, cioè della pro-
babile esistenza del diritto oggetto del processo a cognizione piena (già pendente o
da instaurare), nonché della valutazione del periculum in mora». Di contrario avviso
SATTA, Commentario, pag. 174; SCAGLIONI, Il sequestro nel processo civile, pag. 68. Se-
condo tali autori il periculum in mora sarebbe requisito esclusivo (o quantomeno
prevalente) del sequestro conservativo.
15
ZUMPANO, voce «Sequestro conservativo e giudiziario», in Enc. del dir. 1990. Vedi
anche CONTE, Il sequestro conservativo nel processo civile, Torino, 2000 secondo cui il
periculum in mora, in relazione al sequestro giudiziario, può essere definito «op-
portunità della causa arresti». L’A. prosegue, inoltre, affermando che per
l’autorizzazione al sequestro giudiziario non è necessario allegare un pericolo at-
tuale di sottrazione o distruzione, richiesto invece per il sequestro conservativo.
Dello stesso avviso anche la giurisprudenza (es. Cass., 28 giugno 1969, n. 2342;
Cass., 6 novembre 1964, n. 2694; Trib. Nola, 11 gennaio 2011; Trib. Ferrara, 25 gen-
naio 2010; Trib. Bari, 2 luglio 2004; Trib. Milano, 30 gennaio 1999), secondo cui è
necessario e sufficiente che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio com-
porti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pre-
giudicare l’attuazione del diritto controverso.
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all’esperibilità del sequestro conservativo – è necessario altresì che i
beni che si vogliono sottoporre a tale misura siano convertibili in de-
naro e che con tale denaro sia possibile soddisfare il creditore istante
per la mancata solutio del debitore. È sulla base di tale affermazione
che può essere colta la ratio dell’art. 684 c.p.c., secondo cui è possibile
revocare la misura in esame qualora il debitore presti «idonea cau-
zione per l’ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e
per le spese in ragione delle cose sequestrate». Da notare, inoltre, che
questa possibilità, tipica del solo sequestro conservativo ed estranea
al giudiziario, costituisce una prova dell’inapplicabilità del primo a
tutela di crediti riguardanti beni diversi dal denaro. Infatti, «il credi-
tore che chiede il sequestro conservativo non è interessato al bene da
sequestrare in sé, ma in quanto esso è trasformabile in una somma di
denaro in grado di soddisfare il suo credito pecuniario». E «tra i cre-
diti pecuniari, di cui il sequestro conservativo mira ad assicurare
provvisoriamente la possibilità di realizzazione, spicca il diritto al ri-
sarcimento del danno». Diversa è invece la situazione nella ipotesi
del sequestro giudiziario, in cui «l’attore è interessato al bene da se-
questrare in sé e non come mezzo per ottenere la soddisfazione del
suo credito eventualmente risarcitorio»
16
.
I tratti fin qui delineati – che mostrano la similarità, ma non
l’uguaglianza, dei due tipi di sequestro disciplinati dal codice –, han-
no portato taluno
17
ad affermare che sia addirittura ammissibile la
conversione del sequestro giudiziario in sequestro conservativo, in
quanto tale conversione non muterebbe la genetica dei provvedimen-
16
CAPONI, Sequestro giudiziario di beni nel processo civile, Milano, 2000, pag. 175.
17
GIAMBI, I sequestri, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1995; CALVOSA, Il processo cautelare,
Torino, 1970.
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ti, «giacché entrambi hanno natura cautelare e funzione conservativa
della cosa, che viene resa indisponibile sia nel caso in cui occorra ri-
solvere il contrasto sulla proprietà, sia nel caso in cui si debba assicu-
rare la realizzazione del credito garantito dalla cosa». Una siffatta
conversione, secondo l’orientamento delineato, sarebbe consentita
dall’ordinamento giuridico qualora, nel corso del giudizio di conva-
lida del sequestro giudiziario, per sopravvenute circostanze venisse
meno la pretesa relativamente alla proprietà o al possesso e sorgesse,
in correlazione con l’indicata controversia, un diritto di credito verso
la controparte, destinataria del sequestro, col correlativo pericolo di
perdere la garanzia del credito»; la conversione, quindi, permette-
rebbe di mantenere e convalidare, sia pure per altro scopo (quello di
garantire il diritto di credito) la custodia o la conservazione della co-
sa inizialmente sequestrata su diverso presupposto.
Altri
18
, invece, ritengono che la conversione in questione non possa
operare, in quanto i due tipi di sequestro delineati avrebbero pre-
supposti differenti: il sequestro giudiziario, «presupponendo una
controversia sulla proprietà e sul possesso di un bene, tenderebbe ad
assicurare la fruttuosità della esecuzione coattiva per consegna o rila-
scio»
19
; il sequestro conservativo, invece, correlandosi ad
un’espropriazione forzata, «tenderebbe ad assicurare il diritto del
creditore a soddisfarsi sui beni patrimoniali del debitore».
18
Vedi, ad es., CONTE, Op. ult. cit.
19
V. anche CARPI-TARUFFO, Commentario breve al Codice di procedura civile e alle dispo-
sizioni sul processo societario, Padova, 2006, pag. 2264, secondo cui «il sequestro giu-
diziario, avendo ad oggetto cose determinate, si attua nelle forme dell’esecuzione
su cose determinate, ossia nelle forme dell’esecuzione per consegna o rilascio,
omessa tuttavia la notificazione del precetto e l’avviso di cui all’art. 608, c. 1, salvo
che il custode sia persona diversa dal detentore, perché in questo caso la notifica-
zione dell’avviso è necessaria (pena l’inefficacia del sequestro).