Le Associazioni organizzavano convegni tecnici e permettevano i primi scambi di
esperienze fra operatori con problemi simili, anche se inseriti in realtà diverse. I
temi affrontati erano sia quelli tecnici di base dei settori produttivi sia quelli più
generali con aspetti anche istituzionali quali ad es. la cogenerazione.
Intanto, l'ENEA aveva avviato dal 1981 una sua linea di intervento; nell'ipotesi che
la grande industria fosse capace di azioni autonome, le azioni ENEA erano dirette
principalmente al supporto delle piccole e medie imprese, mediate diagnosi,
diffusioni di informazioni sia di tipo generale che di tipo settoriale.
Un'attività di diagnosi rapida era stata avviata dalla CONFINDUSTRIA, con la
tecnica dell'Energy bus di derivazione canadese (anni '81 - '83).
Nel 1988 si ha la convergenza di queste tre iniziative e nasce la FIRE (Federazione
Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia). La FIRE opera con un nucleo di supporto
messo a disposizione dall'ENEA, con il contributo delle quote dei soci e
partecipando ad iniziative nazionali e comunitarie [1].
1.1.1 Il Responsabile per la Conservazione e l'uso Razionale dell'Energia.
Con la legge 10/91 [2], che sostituisce quella del 1976 viene rilanciato il tema
dell'efficienza energetica in Italia. La novità, rispetto alla precedente legge, è
costituita dal recepimento della scelta europea, secondo la quale ogni progetto di
risparmio energetico non può prescindere dal calcolo e dall’analisi dei consumi di
energia del sistema edificio-impianto conseguenti alle scelte progettuali. Questa
nuova impostazione, pertanto, prevede una progettazione integrata dell’edificio e
dei suoi impianti e la conseguente certificazione energetica. Inoltre con la legge
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10/91 viene ufficializzata la figura del Responsabile per la Conservazione e l'Uso
Razionale dell'Energia o anche detto Energy Manager, assegnando al tecnico la
responsabilità di predisporre i bilanci e di individuare le azioni, gli interventi, le
procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia
nell'impresa o amministrazione in cui è stato nominato.
Le principali novità della legge sono:
ξ L'estensione dell'obbligo di
comunicazione del tecnico
responsabile dal settore delle
imprese a tutti i soggetti
consumatori di energia
compresa anche la Pubblica
Amministrazione, almeno
quella locale e gli Enti
Pubblici;
ξ Una indicazione precisa dei
compiti.
In relazione al maggiore costo dell'energia impiegata al di fuori dell'industria civile
e per i trasporti, il limite dei consumi viene abbassato a 1000 tonnellate anno, valore
a cui corrisponde una spesa di almeno 1 - 1,2 miliardi l'anno, tale da giustificare
un'attenzione non marginale.
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Gli incarichi indicati per il responsabile sono: redigere il bilancio sull'uso
dell'energia e proporre iniziative per migliorare l'efficienza energetica; si configura
così un compito tipicamente dirigenziale di supporto al decisore, in un contesto di
un'impresa operante nel mercato.
L'ENEA infine è incaricato sia di sviluppare diagnosi settoriali, sia di realizzare
sulla base di convenzioni con le regioni, campagne di sensibilizzazione di
aggiornamento.
La legge prevede sanzioni per la mancata comunicazione delle nomine.
1.1.2 Il monitoraggio dell'applicazione della legge
Nello spirito della legge si voleva sia responsabilizzare i consumatori più rilevanti
ai temi energetici, sia costruire una rete di operatori che potessero collaborare con il
governo alla attuazione delle politiche energetiche. Del monitoraggio della
applicazione della legge si sarebbe dovuto occupare il costituendo Osservatorio,
basato sul Ministero, l'ENEA, le Regioni e le altre strutture cointeressate, con
l'incarico di suggerire iniziative e modifiche [1]. L'Osservatorio non è mai entrato in
funzione così come non sono stati costituiti i consorzi fra l'ENEA e le Regioni. Si è
invece attivata la FIRE, nel quadro delle risorse messe a disposizione dell'ENEA.
Dal 1982 è operante un accordo di programma fra la FIRE ed il MICA (ministero
dell’industria, commercio e artigianato).
La FIRE ha l'incarico di supportare il Ministero stesso per l'attuazione dell'art. 19
della legge 10/91. In particolare mediante:
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ξ delega nei confronti del MICA
ad acquisire mediante apposita
casella postale, le
comunicazioni annuali di
nomina dei tecnici
responsabili ed a realizzare e
gestire il relativo archivio
informatico;
ξ attivazione di campagne di
sensibilizzazione verso i
soggetti obbligati alle nomine;
ξ assistenza al MICA per
elaborare circolari esplicative
e per la determinazione degli
indicatori energetici nelle
principali tipologie di
consumo del settore terziario.
Sulla base delle prime esperienze veniva emessa una prima circolare del MICA il 2
Marzo 1992, riguardante principalmente: la definizione dei soggetti obbligati alla
nomina, le sanzioni, il profilo ideale del responsabile, la metodologia di valutazione
dei consumi anche rispetto all'estensione del ricorso a servizi energetici di terzi e le
modalità della comunicazione al MICA.
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In una seconda circolare del 3 Marzo 1993, si stabiliva la delega alla FIRE sulla
raccolta delle nomine, si definiva un nuovo formato dei dati da comunicare, si
chiarivano i riferimenti della classificazione dei soggetti nominanti secondo le varie
attività economiche e si precisava la possibilità di nominare responsabili locali.
Dal 1993 la FIRE pubblica annualmente un volume contenente l'elenco dei
nominati, suddivisi per settore di attività e per area geografica. Il volume contiene
anche i dati statistici e la legislazione di riferimento.
La Professione dell' Energy Manager, così come è stata individuata negli ultimi
provvedimenti legislativi ha risposto finalmente con azioni concrete alle pressanti
richieste degli ambienti specifici, sensibili al problema energetico. Allo stato attuale
esistono le condizioni oggettive affinché, da tali premesse, possa scaturire la
diffusione di tale figura professionale su larga scala, della quale la società civile ed
industriale ha essenzialmente bisogno e dalla cui attività possono derivare enormi
vantaggi per la comunità sia per gestire le risorse strategiche in maniera più
efficiente ed efficace, sia per dedicare una maggiore considerazione alla qualità
dell'ambiente in cui viviamo.
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1.2 L’ENERGY MANAGER E LE SUE ATTIVITA’
Come ho già detto precedentemente il responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia, detto anche Energy manager, è una figura introdotta in Italia
dalla legge 10/91 [2] per i soggetti (enti pubblici e privati) caratterizzati da consumi
importanti, espressi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep):
ξ 10.000 tep per le imprese del settore industriale;
ξ 1000 tep per i soggetti del terziario e della Pubblica Amministrazione.
Volendo fornire un termine di paragone si può considerare che 1.000 tep
corrispondono a circa 1,2 milioni di m3 di gas naturale o a 4,5 milioni di kWh.
Gli energy manager operanti in Italia sono circa 2.500, di cui 500 sono responsabili
locali di aziende che si diramano con più sedi sul territorio nazionale e che
presentano consumi superiori alle soglie indicate.
1.2.1 Le possibilità occupazionali legate all'Energy Manager
Nel campo energetico sono emerse negli ultimi decenni varie figure con differenti
livelli di inquadramento:
ξ l'esperto di tecnologie energetiche e nelle diagnosi
ξ il responsabile della conduzione degli impianti energetici
ξ l'esperto nella verifica degli impianti
ξ il responsabile per l'uso razionale dell'energia.
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Secondo i casi le competenze di
queste figure possono sovrapporsi,
specie nelle piccole imprese, in linea
generale esse tendono a concentrarsi
in riferimenti differenti ed in diversi
profili professionali.
Il responsabile per l'uso razionale
dell'energia ha compiti fortemente
manageriali, quindi questo giustifica
il ricorso prevalente a persone che
già sono presenti all'interno. Il
responsabile per poter accedere ai
dati economici del bilancio dovrà
avere non solo un preciso incarico
alla nomina, spesso così non è, ma
anche un inserimento gerarchico
adeguato, senza del quale
difficilmente potrà operare.
Ugualmente per poter presentare proposte con buone probabilità di successo è
necessario essere inseriti nei meccanismi decisionali delle imprese [1].
E' prevedibile che un tale responsabile abbia bisogno di attività di supporto sia di
collaboratori interni che di eventuali esperti esterni per studi, diagnosi e misure.
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Quindi l'occupazione che può nascere è legata non tanto alla nomina dei
responsabili quanto alle iniziative che essi sono poi capaci di attivare all'interno ed
all'esterno dell'impresa.
1.2.2 Le conoscenze necessarie nella funzione dell’Energy Manager e le sue
attività.
La funzione dell’Energy Manager risulta alquanto complessa, perchè deve avere il
supporto di conoscenze interdisciplinari e di interazioni tra competenze riguardanti
il servizio calore ed il servizio elettricità dal punto di vista della produzione e della
utilizzazione.
Le linee d’intervento della sua azione necessitano, quindi, di esperienze e di
conoscenze:
- nell’uso e conservazione razionale dell’energia;
- nello sviluppo e redazione di bilanci energetici;
- nell’ottimizzazione dei contratti, del servizio calore ed elettricità;
- nell’effettuazione di audit energetico;
- nei controlli e prescrizioni indicate dal DPR 412/93 [3];
- della legislazione nazionale, regionale e comunitaria in materia Energetica,
ambientale e della sicurezza;
- della normativa tecnica UNI, CEI, prevenzione incendi;
- della metodologia di valutazione tecnico-economica;
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- delle tecniche di finanziamenti;
- dei sistemi tariffari delle diverse fonti energetiche;
- dell’impiantistica termica ed elettrica;
- delle strutture edilizie con particolare riferimento alle caratteristiche di dinamica
termica della struttura.
L’Energy Manager si trova così al centro di possibili e necessarie interazioni tra il
sistema produttivo dell’energia, sistema della committenza del servizio energia
(utenza), pubblica amministrazione e ambiente.
Le attività di intervento si basano principalmente sulla sensibilizzazione degli
addetti ai vari settori, in particolar modo del personale addetto alla gestione e alla
manutenzione delle centrali termiche e degli impianti elettrici attraverso azioni
svolte direttamente dal Responsabile, proponendo ed effettuando analisi e
valutazioni, interventi di modifica di procedure o impianti.
a) Ottimizzazione delle forniture
Il Responsabile dovrà analizzare i documenti contrattuali e contabili delle varie
forniture energetiche verificandone i parametri contrattuali, l'esistenza di eventuali
penali e discordanze rispetto ai dati in letteratura. Nel settore elettrico si aprono, con
l'apertura del mercato, nuovi spazi per i consumatori-clienti che hanno la possibilità
di acquisti diretti da nuovi fornitori o di far parte di consorzi di acquisto in funzione
all'entità e la tipologia dei propri consumi. La predisposizione di rendicontazioni
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