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I CAPITOLO
Trasparenza bancaria e centralità del cliente : lo sviluppo della
legislazione.
1.1 Cos’è la trasparenza bancaria : regole di comportamento
Quando si parla di trasparenza per gli intermediari bancari e finanziari, s'intende
l'insieme di regole e comportamenti tesi a far conoscere ai clienti quelli che sono gli
elementi essenziali del contratto e le loro eventuali variazioni. L'ambito di applicazione
di questa normativa è costituito da tutte le operazioni e da tutti i servizi aventi natura
finanziaria e bancaria, offerti in Italia ai clienti, anche al di fuori delle proprie
dipendenze e mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Con la legge 17 febbraio 1992, n. 154 (GU n.045 del 24/02/1992)
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, sono state introdotte
alcune norme che impongono alle banche ed alle finanziarie di dare l’opportuno risalto
alle clausole fondamentali che regolano tutti i rapporti tra la banca ed il singolo cliente.
Così, oltre alla specifica indicazione dei tassi applicati, a debito e a credito (oggetto
anche di una comunicazione da inviarsi al cliente almeno una volta l’anno), debbono
risultare chiaramente dal contratto le commissioni (spread) ed in generale il prezzo di
ciascuna operazione, la valuta applicata, ed ogni altro dato utile alla comprensione del
funzionamento del rapporto. L’istituto ha anche l’obbligo di affissione di appositi
avvisi, da esporsi nei locali degli istituti, che riportino le condizioni generali applicate
alla clientela; la mancanza di pubblicità da parte dell’istituto comporta che i servizi dei
quali non sia esposto il prezzo siano da intendersi gratuiti. I contratti devono, salvo
poche eccezioni, essere redatti in forma scritta, ed una copia deve esserne consegnata al
cliente. Sono inoltre nulle le eventuali clausole di rinvio agli usi, poiché ogni punto del
contratto deve essere espressamente dettagliato, e sono nulle anche le clausole che siano
per il cliente meno convenienti, per prezzi e condizioni, rispetto a quanto riportato sugli
avvisi affissi.
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n.45 del 24/02/1992.
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A tal proposito, dal 1°ottobre 2003 sono entrate in vigore le nuove istruzioni di
vigilanza della Banca d’Italia relative alla trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari
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. Queste riguardano diverse operazioni bancarie come mutui, conti correnti,
anticipazioni, depositi bancari, custodia e amministrazione titoli, cassette di sicurezza,
obbligazioni, certificati di deposito, utilizzo sportelli automatici. La nuova disciplina
prevede secondo le indicazioni:
L’obbligo per gli intermediari di fornire un’informativa chiara e completa
durante lo svolgimento del rapporto contrattuale e un quadro sempre aggiornato delle
condizioni applicate, con particolare riferimento alle modifiche apportate in maniera
unilaterale (per esempio variazioni dei tassi di interesse e delle commissioni);
Il diritto del potenziale cliente di avere una copia del contratto che intende
sottoscrivere, prima della firma del contratto stesso,insieme ad un documento in cui
siano riportate sinteticamente le previsioni del contratto e ad un indicatore sintetico di
costo (ISC), comprensivo di tutti li oneri a carico del cliente;
La consegna alla clientela, da parte degli intermediari, di un avviso con i diritti e
gli strumenti di tutela previsti e un foglio informativo con le caratteristiche dei rischi
tipici, le condizioni e le principali cause di ogni operazione;
Norme particolari per i prodotti complessi, quali titoli strutturati emessi dalle
banche, le offerte di beni e servizi fuori dalla sede delle singole banche e l’utilizzo delle
comunicazioni a distanza (Internet);
La descrizione, in maniera chiara, dei rischi delle operazioni di cambio e di
controparte, e dei meccanismi di indicizzazione e delle componenti in derivati,
operando una divisione tra quelli generici e quelli specifici;
Un’informativa alla clientela relativa ai limiti di copertura dei sistemi di
garanzia.
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Provvedimento Banca D'Italia 25 luglio 2003, consultabile sul sito www.bancaditalia.it .
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1.2 Dal Testo Unico Bancario (D.lgs n. 385/93) alla Delibera del Cicr
del 4 marzo 2003.
I mezzi per una tutela del cliente bancario sono contenuti nel Testo Unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia (Testo Unico Bancario, T.U.B) approvato con il Decreto
Legislativo n. 385 del 1°settembre 1993 e successive modifiche (pubblicato Gazzetta
Ufficiale n. 230 del 30/09/1993), che ha superato e inglobato la Legge n. 154/1992
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e
dalle Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia nel 2003
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. Esso,
congiuntamente alla Legge Amato (Legge n. 218/90) ed alla Legge Antitrust (Legge n.
287/90), ha contribuito a disegnare e modernizzare il settore creditizio nazionale anche
secondo le spinte derivanti dal processo di convergenza degli ordinamenti europei. Con
questo supporto normativo sono state di fatto abbattute le barriere che fino ad allora
caratterizzavano il mercato del credito e che lo avevano "protetto" dai rischi insiti in
un’economia basata sulla competizione e sul libero mercato. Le regole riguardano i
prodotti bancari tradizionali (conti correnti e altre forme di deposito, finanziamenti e
strumenti di pagamento) e prevedono:
Pubblicità (art. 116, comma 1, TUB) :
Il T.U.B impone agli intermediari finanziari, comprese le banche, l'obbligo di
pubblicizzare alcuni elementi: i tassi d’interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni
alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi
offerti (compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli
interessi) devono essere pubblicizzati in tutti i locali della banca aperti al pubblico. Per
le operazioni di finanziamento, comunque denominate, deve essere pubblicizzato il
TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) .
Le banche devono :
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.45 del 24 febbraio 1992.
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Provvedimento Banca D'Italia 25 luglio 2003, Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari,
consultabile sul sito www.bancaditalia.it
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1. affliggere nei locali aperti al pubblico un avviso sintetico, con
l'indicazioni delle condizioni relative alle principali operazioni;
2. mettere a disposizione del pubblico fogli informativi analitici contenenti
dettagliate informazioni sulle operazioni e servizi offerti.
Per legge, le banche devono mettere a disposizione della clientela i fogli informativi
analitici che devono riportare le condizioni peggiori che possono essere applicate ai
clienti; ad esempio: le spese massime addebitabili per effettuare un bonifico, oppure il
tasso creditore minimo applicabile alle giacenze sul c/c. I fogli devono essere asportabili
o deve essere possibile riceverne una copia (anche mediante stampa da computer). La
pubblicità delle condizioni contrattuali costituisce il momento centrale della
“trasparenza” che il legislatore ha inteso garantire nel ristretto campo delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari. La conoscenza effettiva delle condizioni economiche è
facilmente percepibile dal cliente al momento della conclusione del contratto, in quanto
da essa dipende l’accettazione dell’operazione. La preventiva pubblicità di tali
condizioni non serve tanto a fare chiarezza quanto a garantire la preventiva
informazione. Si conferma, dunque, che vi è più stretto legame tra la pubblicità delle
condizioni economiche e la trasparenza del mercato bancario e finanziario che non tra la
stessa pubblicità e la tutela del cliente dall’insidia delle clausole vessatorie.
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Forma e contenuto dei contratti (art. 117 TUB):
I contratti devono avere forma scritta e una copia deve essere consegnata ai clienti. Nel
caso d’inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo e la nullità può essere fatta
valere solo dal cliente. I contratti devono inoltre indicare il tasso d’interesse e ogni altro
prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori
oneri in caso di mora.
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Sul punto si veda Majello U. (commento artt. 80-162), in AA.VV., Commento al d.lgs.1° settembre
1993, n° 385, a cura di Belli F., Contento G., Patroni Griffi A., Porzio M., Santoro V.,Bologna,
Zanichelli, Volume II, 2003, p. 1926 ss.
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IL T.U.B negli artt.116 e 117, in sostanza prevede la pubblicità di tassi e condizioni e
fissa cinque punti fondamentali
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:
1) è obbligatoria, a pena di nullità, la redazione per iscritto dei contratti, nonché la
consegna di una copia ai clienti;
2) è obbligatoria l'indicazione nel contratto del "tasso di interesse ed ogni altro prezzo e
condizione praticata, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri in caso di
mora";
3) è obbligatoria l'espressa indicazione nel contratto, "con clausola approvata
espressamente dal cliente", della possibilità per la banca di variare in senso sfavorevole
al cliente il tasso d'interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati;
4) "sono nulle e si considerano non apposte" le clausole "di rinvio agli usi per la
determinazione dei tassi di interesse" (come invece avveniva sovente in passato), e
"quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli
pubblicizzati";
5) nel caso in cui non sia espressamente indicato il tasso (vedi punti 2 e 4), allo scopo
di evitare che il contratto sia dichiarato nullo per mancanza di un elemento essenziale
come il tasso di interesse, ai sensi dell'art. 1419 C.C., 2° comma, le clausole nulle sono
sostituite di diritto (art. 117 T.U.B., 7° comma) da tassi, prezzi e condizioni
espressamente individuati, ossia: il tasso nominale minimo e massimo dei B.O.T.
annuali o altri titoli similari indicati dal Ministero del Tesoro (ora Ministero
dell'Economia e Finanze), emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del
contratto, rispettivamente per le operazioni a debito e a credito del cliente; mentre per
gli altri prezzi e condizioni, si individuano quelli pubblicizzati nel corso della durata del
rapporto di c/c per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi, salva la mancanza
di pubblicità, nel qual caso nulla è dovuto. In
definitiva, è necessario che il contratto sia compilato in ogni sua parte, consegnandone
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Sul punto si veda Majello U. (commento artt. 80-162), in AA.VV., Commento al d.lgs.1° settembre
1993, n° 385, a cura di Belli F., Contento G., Patroni Griffi A., Porzio M., Santoro V.,Bologna,
Zanichelli, Volume II, 2003, p. 1933 ss.
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una copia al cliente, indicando il tasso che regola il rapporto, il tasso per l'utilizzo del
fido (scoperto di c/c autorizzato), il tasso per l'utilizzo in eccedenza (scoperto di c/c non
autorizzato o importo eccedente l'importo del fido autorizzato) e il tasso per l'eventuale
mora (per il calcolo degli interessi di ritardato pagamento, quando alla scadenza - o
quando viene ritenuto opportuno, se non è stata fissata una scadenza - la banca chiede il
rientro del fido e il cliente non restituisce per tempo quanto dovuto). Nel caso in cui il
tasso sia determinato in funzione di determinati parametri (Prime Rate, Euribor, ecc.),
deve essere indicato in quale maniera deve essere calcolato e deve comunque essere
indicata la misura del tasso in vigore in quel momento.
Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali – Jus variandi (art. 118 TUB):
Nei contratti di durata può essere prevista la facoltà di modificare unilateralmente i
tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo; la
clausola contrattuale che contiene tale facoltà per la banca deve essere specificamente
approvata per iscritto dal cliente. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità definite
dalla legge. Per variazione s’intende la modifica di clausole previste dal contratto; è
escluso che le modifiche comportino l’introduzione di “nuove” clausole.
Inoltre, se nel contratto è previsto che un tasso d’interesse sia indicizzato alla variazione
di parametri oggettivi tali variazioni non comportano una modifica ai sensi dell’art. 118
TUB.
La modifica s’intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro sessanta
giorni. Se recede, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto
all’applicazione delle condizioni praticate in precedenza. Le variazioni contrattuali per
le quali non sono osservate tali regole sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
Quando le variazioni dei tassi d’interesse dipendono dalle decisioni di politica
monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori sia quelli creditori e si
applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente. La modifica unilaterale
delle condizioni contrattuali è una facoltà che gli istituti di credito hanno correntemente
esercitato, sulla base di una prassi non contrastata dalla clientela, prima ancora che la
legge riconoscesse la legittimità del suo esercizio. La previsione normativa della